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Delrio, sul tema del lavoro portuale il governo non ha intenzione di uscire dalla filosofia della legge 84/94
Con le Agenzie per il lavoro - ha specificato - stiamo applicando il comma 5 dell'articolo 17 che in un qualche modo prevedeva questo tipo di organizzazione
11 ottobre 2017
La riforma della normativa italiana in materia portuale realizzata con il decreto legislativo numero 169 del 4 agosto 2016 è pressoché completata e necessita solo di correttivi. Che la riforma si limiterà quindi alla sola modifica della governance dei porti nazionali, con l'assegnazione della gestione dei principali scali a 15 Autorità di Sistema Portuale che hanno preso il posto delle precedenti 24 Autorità Portuali, e non interverrà invece a modificare sostanzialmente altri aspetti delle attività amministrative ed operative dei porti regolati dalla legge numero 84 del 1994 di “Riordino della legislazione in materia portuale” è confermato dall'intervento di stamani del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, presso la Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato per illustrare gli atti del governo in tema di autorità portuali, di revisione del codice della nautica da diporto e di regolamento per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.
Sottolineando che la riforma in materia portuale varata dall'esecutivo costituisce un punto di forza delle riforme del governo e che «è molto seguita e accettata dagli operatori portuali», il ministro ha specificato che tuttavia c'è bisogno qualche correttivo ed è necessario affinare alcuni strumenti. «Alcuni argomenti non erano stati appositamente affrontati nella prima versione della riforma - ha spiegato Delrio - e sapevamo già che avremmo dovuto metterci mano».
Il ministro ha elencato i contenuti ritenuti più significativi della riforma e i correttivi proposti, a partire dalla classificazione dei porti, dall'attribuzione al piano regolatore portuale del compito di definire le funzioni di ciascun porto, dall'introduzione del riferimento al piano dell'organico del porto («questo tema della materia del lavoro - ha precisato - era uno degli elementi che abbiamo appositamente omesso nella prima versione della riforma»), all'inserimento di disposizioni che - ha specificato - sono più disposizioni di chiarimento in materia di inconferibilità e incompatibilità per i membri nominati del Comitato di gestione.
«Per quanto riguarda la classificazione - ha puntualizzato Delrio - si è superato il regime attualmente in vigore che fa riferimento a criteri e caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali dei porti per la classificazione, perché abbiamo pensato che queste modalità di classificazione siano troppo complesse e non rispondano appieno al mutato quadro costituzionale che c'è tra Stato ed enti locali. La modifica che si propone tiene conto del riparto di competenze, appunto, tra Stato e Regioni, prevedendo una netta distinzione tra porti nazionali e porti regionali e creando quindi una netta semplificazione».
«Per quanto concerne invece la revisione delle competenze di governance, in linea con i principi dettati dalle norme deleganti - ha proseguito il ministro - si è previsto in capo al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale - in un'ottica di porre particolare attenzione al lavoro portuale - l'adozione del piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese previa delibera del Comitato di gestione, sentita la commissione consultiva, sulla base dei piani dell'impresa, degli organici, del fabbisogno lavorativo, che sono comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui articolo 17. Il piano è aggiornato ogni tre anni, ha un valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi e non produce vincoli per le imprese di cui agli articoli 16 e 18, salvo le proposte di investimento effettuate dell'impresa che intende ottenere una concessione portuale con precisi impegni sui volumi di traffico e sui livello di assunzioni. Quindi il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, sentito il Ministero, può adottare questi piani operativi di intervento per il lavoro portuale che sono finalizzati alla formazione professionale, alla qualificazione dei lavoratori, alla riqualificazione e la riconversione del personale interessato. È in sostanza uno strumento che credo possa aiutare a dare più flessibilità e anche più sicurezza e più garanzie ai lavoratori del sistema portuale».
«Un ulteriore aspetto innovativo - ha aggiunto ancora Delrio - è sui membri dei Comitati di gestione: è stata prevista infatti l'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” e questa norma è applicata ai membri del Comitato di gestione».
«Invece, sul tema degli strumenti di pianificazione, è stata prevista all'articolo 15 la “variante localizzata”, che è uno strumento che può essere adottato in fase transitoria, per un tempo limitato, al fine di rendere possibile la programmazione e la progettazione di interventi infrastrutturali che si rendessero necessari e indifferibili nelle more dell'approvazione dei piani regolatori di sistema portuali vigenti e non veicolabili come gli adeguamenti tecnico funzionali».
Sempre in tema di lavoro portuale, rispondendo alle osservazioni di componenti della Commissione senatoriale, Delrio ha confermato che l'intento del decreto legislativo del 2016 e dei correttivi proposti non è quello di stravolgere la legge 84 del 1994, «credo che - ha chiarito - stiamo applicando anzi il comma 5 dell'articolo 17 che in un qualche modo prevedeva questo tipo di organizzazione». Il ministro si riferisce all'articolo che disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo e al comma che introduce la possibilità che tali prestazioni vengano «erogate da agenzie promosse dalle Autorità Portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità Marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, comma 1, lettera a)».
In tale ambito alla fine dello scorso anno il governo, con il decreto legge numero 243 del 29 dicembre 2016 relativo ad “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, ha introdotto all'articolo 4 la possibilità di istituire, “in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi”, Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment) con lo scopo di occupare lavoratori portuali in esubero delle imprese terminaliste nei porti “nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche”.
«Poi è vero - ha affermato Delrio nel suo intervento - che nella dinamica di costruzione delle Agenzie o così via possono di volta in volta presentarsi dei casi che rischiano di diventare poi una specie di regola generale. Ma il fatto di voler regolamentare in questa maniera con il piano la questione del lavoro portuale è proprio il tentativo di evitare di uscire dalla filosofia dell'84/94».
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