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Approvato l'emendamento al Decreto Rilancio sull'autoproduzione nei porti
Prevede che, se autorizzate all'autoproduzione, le navi debbano essere dotate di mezzi meccanici adeguati e di personale idoneo dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'operazione
6 luglio 2020
Venerdì alla Camera, nell'ambito delle proposte emendative al disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato approvato l'emendamento sull'autoproduzione nei porti che le organizzazioni armatoriali avevano chiesto di ritirare e la cui approvazione era sostenuta dai sindacati.
L'emendamento, che pubblichiamo di seguito e che propone l'aggiunta dell'articolo 199-bis recante “Disposizioni in materia di operazioni portuali”, era stato presentato dai deputati del Partito Democratico Davide Gariglio, Vincenza Bruno Bossio, Laura Cantini, Romina Mura e Debora Serracchiani, e dal deputato Luca Pastorino di Liberi e Uguali.
Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno ringraziato i deputati che lo hanno votato: «questa norma di grande civiltà che rivendicavamo da 20 anni - hanno commentato le tre organizzazioni sindacali - consentirà uno sviluppo migliore dei traffici ro-ro in tutti i porti italiani, rafforzando l'intero sistema attraverso la tutela dei diritti dei lavoratori contro lo sfruttamento, salvaguardando l'equilibrio degli organici dei porti, garantendo servizi efficienti e in sicurezza». Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno espresso anche soddisfazione «per le risorse messe a disposizione a favore delle imprese art.17 a seguito delle mutate condizioni economiche per il consistente calo dei traffici dopo l'emergenza sanitaria».
Proposta emendativa 199.06. (nuova formulazione)
Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni portuali)
1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.
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