Independent journal on economy and transport policy
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PORTS
The government has given the green light to the draft law on port governance
At the center of the new structure, the birth of Porti d'Italia Spa
Roma
December 22, 2025
Today the Council of Ministers approved the draft
law for the reorganization of Law No. 84 of 28 January 1994 on the
port governance and on the relaunch of investments in the
Strategic maritime transport infrastructures of interest
that we report below. Stressing that the government has
approved the reform without reservation, the Ministry of Foreign Affairs
Infrastructure and Transport led by Matteo Salvini has
highlighted that "with this step, we are starting to
a reform that has been awaited for years, which introduces a unitary vision,
clear objectives and defined responsibilities, laying the foundations
for a modern, competitive and fully integrated port system
in the great routes of the Mediterranean and Europe. At the heart of the
new structure - the ministry specified in a note - there is
the birth of Porti d'Italia Spa, a public company
owned by the Ministry of Economy and Finance and supervised
by the Ministry of Infrastructure and Transport, called upon to
play a role of national direction. The new company will be
responsible for the management of large infrastructure investments
strategic activities, extraordinary maintenance, identification
of works of general economic interest and the promotion
of the Italian port system on international markets".
"The 16 Port System Authorities - continues the
NOTE - remain fully operational and maintain the management
territorial of the airports, ordinary maintenance and the release of
concessions, but are relieved by the financial burden of the
major works. The new economic equilibrium is guaranteed by the
capitalisation of Porti d'Italia Spa through the use of
unconstrained administration surpluses of the system, allowing
the Authorities to focus on operational efficiency and
on local development. The reform also introduces a
significant simplification of procedures, accelerating
the approval of Port Master Plans, making it more
dredging and encouraging the reuse of materials in
circular economy perspective, while strengthening the powers of
supervision of the MIT to ensure compliance with the deadlines and
rules".
"Now," MIT recalled, "the floor passes to the
Parliament, called upon to examine and definitively approve a
strategic reform for the country. The government - concludes the note -
calls for a serious and responsible discussion, oriented towards merit and
results, to finally equip Italy with a port system
up to global challenges. It's time to make choices
in the interests of national competitiveness,
and growth".
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO
DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 IN MATERIA DI GOVERNANCE PORTUALE
E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI
TRASPORTO MARITTIMO DI INTERESSE GENERALE
ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo
1) dopo le parole “le attività portuali” sono
inserite le seguenti: “, nonché la realizzazione di
infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza
internazionale e nazionale,”
2) dopo le parole “piani regionali dei trasporti” sono
aggiunte, in fine, le seguenti “, e per promuovere lo sviluppo
integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di
connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziale il sistema di
trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli
investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale,”;
b) al secondo periodo, dopo le parole “i compiti e le
funzioni” sono inserite le seguenti “della Porti di
Italia S.p.A. (PdI),”.
ART. 2 (Inserimento dell'articolo 1-bis
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 1 è
inserito il seguente:
“Art. 1-bis (Definizione degli
interventi in ambito portuale)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati:
a) opere infrastrutturali: le opere di grande infrastrutturazione,
ivi incluse la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di
difesa, di darsene, di bacini, di banchine e piazzali attrezzati e
di opere di viabilità funzionali alle aree portuali, nonché
le operazioni di dragaggio infrastrutturale dei fondali;
b) interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali delle opere infrastrutturali, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
prescrizioni vigenti e con la finalità di contrastare il
rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche
strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di
migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali,
energetiche e di efficienza tipologica, nonché per
incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, ivi
incluse le operazioni di dragaggio di bonifica dei fondali;
c) interventi di manutenzione ordinaria, fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per
contrastare il degrado delle opere infrastrutturali, al fine di
conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti,
degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di
valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi
una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del
bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di
dragaggio di manutenzione dei fondali.”.
ART. 3 (Modifiche all'articolo 2 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. All'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis.
Ai sensi della presente legge, è ente nazionale per le
infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime
ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema
portuale la società di cui all'articolo 5-ter.”
b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“(Organizzazioni portuali, autorità di sistema
portuale, uffici territoriali portuali, autorità marittime e
ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo)”;
ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, la parola “nazionale” è
soppressa;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “dello Stato”
sono inserite le seguenti “come individuati ai sensi del comma
2”;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis.
I porti, o specifiche aree portuali, di cui all'Allegato A,
ricadenti nella circoscrizione territoriale di una autorità
di sistema portuale e ricompresi nella rete centrale TEN-T,
appartengono alla categoria II, classe I. I porti, o specifiche aree
portuali, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una
Autorità di sistema portuale e non ricompresi nella rete
centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe II. I porti,
o specifiche aree portuali, non appartenenti alla categoria I né
ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità
di sistema portuale, appartengono alla categoria II, classe III.”;
d) al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nei
porti, o nelle specifiche aree portuali di cui alla categoria II,
classi I, II e III, le aree sono assegnate ad una o più delle
seguenti categorie funzionali:”
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna
categoria funzionale sono individuate ai sensi dell'articolo 5,
comma 1-ter.
3-ter. Ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e
programmazione di cui agli articoli 4- ter e 5.1, i porti di cui
alla categoria II, classi I e II, sono integrati nella Rete italiana
della portualità, il cui sviluppo e la cui promozione è
affidata alla società di cui all'articolo 5-ter.
3-quater. Spettano allo Stato gli oneri per la realizzazione
delle opere nei porti di cui alla categoria I.
3-quinquies. Lo Stato contribuisce al finanziamento degli oneri
per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e per la
manutenzione straordinaria nei porti di cui alla categoria II,
classi I e II individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter e
nei limiti delle risorse individuate nell'accordo di programma di
cui all'articolo 5.1. Le regioni o il comune interessato possono
comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in
sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere
infrastrutturali nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
3-sexies. Spetta a ciascuna autorità di sistema portuale
l'onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli
interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel decreto
di cui all'articolo 4-ter, degli interventi di manutenzione
ordinaria, nonché degli interventi di cui all'articolo
5-quater, comma 3, nei porti ricompresi nella propria
circoscrizione. 3-septies. Spetta alla regione o alle regioni
interessate l'onere per la realizzazione degli interventi per la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione
straordinaria e manutenzione ordinaria nei porti di cui alla
categoria II, classe III.”
f) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
ART. 5 (Inserimento dell'articolo 4-ter
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 4-bis è
inserito il seguente:
“Art. 4-ter (Individuazione delle
infrastrutture strategiche del settore portuale da realizzare in via
prioritaria)
1. Al fine di potenziare il sistema della Rete italiana della
portualità e di valorizzare le aree e i beni del demanio
marittimo secondo una visione unitaria e integrata, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di
coordinamento delle Autorità di sistema portuale e il
Comitato interministeriale per le politiche del mare, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa
ricognizione dei fabbisogni in termini infrastrutturali evidenziati
da ciascuna Autorità di sistema portuale, le infrastrutture
strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di
rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via
prioritaria
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, in ordine di
priorità, l'elenco degli interventi strategici di
realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione
straordinaria nelle aree ricomprese nella circoscrizione delle
autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, da affidare in concessione alla società di cui
all'articolo 5-ter e finanziare, anche a stralcio, con le risorse
del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo
di cui all'articolo 27-bis.
3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso a ciascuna
autorità di sistema portuale territorialmente competente per
l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima,
dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera
(USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei
vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli
interventi affidati alla Porti di Italia S.p.A..
4. L'elenco delle infrastrutture strategiche di trasporto
marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e
nazionale da realizzare in via prioritaria è aggiornato,
almeno con cadenza quinquennale, con le modalità di cui al
comma 1, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi,
nonché dei nuovi fabbisogni di sviluppo in rete del settore
portuale. Per gli interventi di competenza delle regioni, da
realizzare in conformità ai piani regionali dei trasporti o
ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti emana, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, direttive di coordinamento.”.
ART. 6 (Modifiche all'articolo 5 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla linea, le parole “nonché con il Piano
strategico nazionale della portualità e della logistica,”
sono sostituite dalle seguenti: “con il Piano strategico
nazionale della portualità e della logistica, nonché
con l'accordo di programma di cui all'articolo 5.1”;
2) alla lettera b) le parole “che comprendono, oltre alla
circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema
portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla
giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale” sono
soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole “dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità
di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che si esprime sentita la Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale
di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza
di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili”;
c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “01.ter.
Quando nell'accordo di programma di cui all'articolo 5-quater o nei
suoi aggiornamenti annuali sono inclusi interventi che per la loro
realizzazione richiedono una modifica delle scelte operate ai sensi
del comma 1, lettere c) e d), le Autorità di sistema portuale
procedono tempestivamente alla revisione del DPSS, mediante appositi
atti aggiuntivi. Gli atti aggiuntivi sono adottati dal Comitato di
gestione dell'Autorità di sistema portuale ed approvati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
d) al comma 1-ter le parole “(PRP), che individua
analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale
delle aree interessate” sono sostituite dalle seguenti:
“(PRP). Il PRP individua, per ciascuna area ricompresa
nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso omogenee, in termini di
carichi urbanistici ed ambientali, ammesse nell'ambito delle
categorie funzionali di cui all'articolo 4, comma 3,” e il
secondo periodo è soppresso;
e) al comma 1-quinquies:
1) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
2) al quarto periodo, le parole “Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono
sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti”;
f) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:
“1-sexies. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere
incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 ovvero si
ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza e
sia in vigore un PRP antecedente all'inserimento dell'opera
nell'accordo di programma o comunque non coerente con le esigenze di
realizzazione dell'intervento la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce l'intesa tra gli enti
interessati, ha effetto di variante al PRP.”;
g) il comma 1-septies è abrogato;
h) al comma 2, le parole “di grande infrastrutturazione”
è sostituita dalla seguente: “infrastrutturali”;
i) al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole “parere non
ostativo, nonché” sono aggiunte le seguenti: “,
contestualmente,”;
l) il comma 3 è abrogato;
m) al comma 3-bis, le parole “al comma 3, nei quali non è
istituita l'Autorità di sistema portuale” sono
sostituite dalle seguenti “alla categoria II, classe III”;
n) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter.
I piani regolatori portuali adottati ai sensi del comma 2-bis,
lettera a) sono sottoposti, contestualmente all'invio dei medesimi
ai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), ai sensi della
normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Le varianti
generali ai piani regolatori portuali sono sottoposte al
procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore
portuale, con riduzione dei termini di cui al comma 2-bis, lettera
b) a trenta giorni, per il parere del comune e della regione
interessati, e a quarantacinque giorni, per il parere del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei
lavori pubblici.”;
o) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il
Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o
su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
della regione o del comune interessato, può promuovere e
proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione,
varianti localizzate al piano regolatore portuale concernenti le
categorie funzionali assegnate alle aree portuali e retroportuali,
nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato
all'esproprio.”;
p) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis.
Le varianti localizzate al piano regolatore portuale di cui al comma
4 sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità
a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; per gli ulteriori aspetti, si applica il procedimento
previsto per l'approvazione delle varianti generali di cui al comma
3-ter.”
q) il comma 4-ter è abrogato;
r) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole “delle aree portuali”
sono inserite le seguenti: “e retroportuali”;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il
mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria
funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale
la struttura del PRP ai sensi del primo periodo”;
s) al comma 5-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole “della Autorità
di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, per
gli interventi di manutenzione ordinaria, e della società di
cui all'articolo 5-ter, per gli interventi di manutenzione
straordinaria o per le nuove opere infrastrutturali,”;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto
salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle
norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e
infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse,
l'esecuzione di lavori nei porti è autorizzata, sotto tutti i
profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi
convocata dalla autorità di sistema portuale per gli
interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, e dalla società
di cui all'articolo 5-ter per gli interventi di cui all'articolo
5-ter, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le
amministrazioni competenti”;
t) al comma 5-ter, le parole “dell'articolo 27 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle
seguenti “dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36” e le parole “all'articolo 27 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle
seguenti “all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36”;
u) al comma 7, le parole “classe II e III” sono
sostituite dalle seguenti “classe III”;
v) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.
ART. 7 (Inserimento dell'articolo 5.1
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 è
inserito il seguente:
“Art. 5.1 (Accordo di programma)
1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce
con la Porti d'Italia S.p.a. un accordo di programma di durata
quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi
dell'articolo 4-ter, nel rispetto delle priorità ivi indicate
e della dotazione finanziaria annuale del Fondo per le
infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui
all'articolo 27-bis.
2. L'accordo di programma, per ciascun intervento, indica il
relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e stabilisce il cronoprogramma di
approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative
modalità di verifica e monitoraggio da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stima del
costo dell'opera, con l'indicazione della misura del concorso dello
Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del
Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di
cui all'articolo 27-bis. I progetti relativi agli interventi inclusi
nell'accordo di programma sono corredati dal documento di
fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo
2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
L'erogazione dei finanziamenti relativi ai singoli interventi di cui
al comma 2 è subordinata alla verifica del rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per gli interventi
che non soddisfano le condizioni di esenzione dall'obbligo di
notifica previste dai regolamenti europei applicabili, l'erogazione
delle risorse è sospesa fino all'avvenuta autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Lo schema di accordo di programma è sottoposto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'approvazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro
trenta giorni. La delibera del CIPESS è sottoposta al
controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Al fine di consentire una più celere realizzazione
degli interventi, è ammessa la registrazione anche parziale
della delibera, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto
di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su
richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera
integrativa o modificativa delle parti non registrate.
4. Lo schema di accordo di programma è sottoscritto tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Porti
d'Italia S.p.A. entro quindici giorni dalla registrazione da parte
della Corte dei conti della delibera di approvazione. L'accordo di
programma è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, alle
Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS.
5. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Porti d'Italia
S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato
di attuazione dell'accordo di programma, ivi compreso lo stato di
avanzamento delle opere e degli interventi sulla base delle
informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
6. L'accordo di programma può essere sottoposto ad
aggiornamenti annuali, tenuto conto dello stato di avanzamento degli
interventi, nonché delle risorse disponibili. Gli
aggiornamenti di importo pari o inferiore a 2 miliardi di euro, al
netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi,
sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse
finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la
procedura di cui ai commi 3 e 4.
7. L'accordo di programma è trasmesso a ciascuna Autorità
di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione
dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità
marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria
locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici
all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti
d'Italia S.p.a.”.
ART. 8 (Modifiche all'articolo 5-bis
della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: “01. Il presente
articolo disciplina le modalità di svolgimento delle
operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, da
realizzare in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dei
commi da 1 a 6, o anche al di fuori di siti di bonifica di interesse
nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 8-bis
a 8-sexies.”;
b) i commi 1-bis e 8 sono abrogati;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali
e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posto
in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e
le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi
di propagazione di contaminanti, ove presenti. Le attività di
dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e
nelle acque marinocostiere, anche al di fuori dei siti di bonifica
di interesse nazionale, sono interventi di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti e costituiscono, ove necessario, variante al
piano regolatore portuale. 8-ter. L'autorizzazione alle attività
di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico,
al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della
conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge
n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità
competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2
dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità
al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni.
Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto
ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate
nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie
attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. 8-quater. Al fine di promuovere,
fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, politiche di
sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni
di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti
dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché
di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio, le Autorità
di sistema portuale, acquisiti i pareri vincolanti della regione,
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA),
dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera
(USMAF) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente
competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta,
approvano il Progetto per la gestione integrata e circolare dei
rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, anche in
siti diversi da quello di origine, secondo i criteri e le condizioni
di cui agli articoli 109, comma 1, e 184-quater, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione
dei rifiuti. Il Progetto di cui al primo periodo prevede, altresì,
l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio o di deposito
temporaneo, ivi compresa la eventuale realizzazione di casse di
colmata in mare. Il Progetto di cui al primo periodo, previo
accertamento mediante apposite indagini analitiche delle
caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15
luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo
fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e
l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui
all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in
termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti
da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali
appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di
pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere
rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184- quater, commi
1 e 2, del medesimo decreto.
8-quinquies. Il progetto di cui al comma 8-quater contiene un
cronoprogramma delle attività finalizzate al deposito
temporaneo dei materiali, al recupero dei rifiuti e al riutilizzo
dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con
l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei
materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per
opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le
dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore
o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
rispetto delle condizioni di cui al comma 8-quater. Le dichiarazioni
di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia
e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le
attività di gestione necessarie, il sito di origine e di
destinazione e le modalità di impiego previste. Il progetto
comprende, altresì, i risultati e le procedure di
campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui
al comma 8-quater. 8-sexies. L'approvazione del progetto di cui al
comma 8-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi
contenuti nel medesimo progetto, ivi incluse le autorizzazioni di
cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Eventuali interventi contenuti nel progetto da assoggettare a
valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti
alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n.
152 del 2006. Le Autorità di sistema portuale, laddove
necessario, provvedono all'aggiornamento del Progetto con le
modalità di cui ai commi 8- quater e 8-quinquies.”
ART. 9 (Inserimento degli articoli
5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies alla legge 28
gennaio 1994, n. 84)
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 sono
inseriti i seguenti:
“Art. 5-ter (Porti d'Italia S.p.A.)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è costituita la società per azioni “Porti
d'Italia S.p.A.” (di seguito la “società”)
titolare di diritti speciali ed esclusivi di cui alla presente
legge. Con lo stesso provvedimento sono definiti l'atto costitutivo
e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo
periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli
stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice
civile, sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è
individuata la data di avvio dell'operatività della società
medesima. Le successive modifiche allo statuto e le successive
nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile.
2. La società ha come oggetto sociale è lo
sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità
di cui all'articolo 4, comma 3-bis attraverso:
a) lo svolgimento, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo
5-quater, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla
realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale
e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
lettere a) e b) individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter,
nei limiti di quanto previsto dall'articolo 56-ter del Regolamento
(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 nei porti della categoria II,
classi I e II, nonché delle attività strumentali
all'efficiente erogazione di tali servizi, anche mediante la stipula
di convenzioni con le autorità di sistema portuale per il
coordinamento delle attività di comune interesse;
b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di
attività di progettazione e realizzazione di opere
infrastrutturali attinenti alle attività marittime e
portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi,
ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle
infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali, in
coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la
dotazione patrimoniale della società di cui al presente
articolo , fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro, a
valere sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità
di sistema portuale, da sottoscrivere e versare anche in più
fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
patrimoniale. L'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo ai
fini della sottoscrizione del capitale è subordinato
all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da
rilasciarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Successivi
apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano
industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono
attribuite funzioni di controllo, vigilanza tecnica e operativa
sulla società in ordine alle attività di cui al comma
2, lettera a).
4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque
membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il presidente è nominato tra i membri designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze e l'amministratore delegato
è nominato tra i membri designati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di
cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di
cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un
membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Alla società Porti d'Italia S.p.A. non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
Art. 5-quater (Attività della Porti
d'Italia S.p.A. svolta in regime di concessione)
1. Alla società sono attribuiti con concessione, per la
durata di novantanove anni, i compiti di cui all'articolo 5-ter,
comma 2, lettera a). Tutte le attività, nonché i
diritti, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi
alle autorità di sistema portuale in relazione ai compiti di
cui al primo periodo sono conferiti a titolo di concessione alla
società.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5-ter,
comma 2, lettera a), la società provvede a:
a) realizzare il progressivo miglioramento e lo sviluppo della Rete
italiana della portualità, nell'ottica della piena
integrazione della medesima nella rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T) e nei circuiti transnazionali della logistica portuale,
nonché della promozione delle connessioni interportuali e
intermodali, attraverso l'attuazione dell'accordo di programma di
cui all'articolo 5.1;
b) progettare e realizzare, sia direttamente che in appalto o
concessione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del
regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, interventi
di costruzione di opere infrastrutturali e di manutenzione
straordinaria, di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), nei
porti portualità inclusi nelle circoscrizioni delle autorità
di sistema portuale; nell'ambito di tale attività, la società
approva i progetti dei lavori e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) stipulare convenzioni con le autorità di sistema portuale
ai sensi dell'articolo 5-sexies;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori;
e) realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in
materia di viabilità, traffico e circolazione;
f) curare le strategie di marketing e di promozione della Rete
italiana della portualità.
3. Sono esclusi dalle attività affidate in concessione
alla Porti d'Italia S.p.A. le attività infrastrutturali non
connesse al trasporto, inclusa la realizzazione di impianti di
produzione industriale che operano nell'area portuale, gli uffici o
i negozi, e per le sovrastrutture portuali.
4. La concessione è assentita con decreto entro il 31
luglio 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La disciplina della concessione è
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di realizzazione da parte della società
degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2,
lettera a), secondo le disposizioni e le procedure previste a
legislazione vigente, ivi compreso il ricorso ai contratti di
concessione a terzi, per la manutenzione, il miglioramento e
l'adeguamento dei porti della Rete italiana della portualità
e per la realizzazione di nuove opere portuali, nonché le
modalità e i termini per il collaudo dei nuovi interventi;
b) le modalità di sottoposizione dei progetti di fattibilità
tecnica ed economica relativi agli interventi affidati in
concessione ai sensi del presente articolo al Consiglio superiore
dei lavori pubblici per l'espressione del parere obbligatorio ai
sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
c) le modalità di svolgimento, in relazione agli interventi
di cui alla lettera a), dell'attività di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e di riconsegna delle opere
realizzate e delle relative pertinenze alle autorità di
sistema portuale dopo il collaudo;
d) le modalità di esercizio da parte del concedente dei
poteri di vigilanza sull'attività del concessionario;
e) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le
relative procedure, nonché i criteri e le modalità per
l'acquisizione allo Stato delle opere in corso di realizzazione;
f) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione,
in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma di cui
all'articolo 5.1 nonché dall'articolo 27-bis;
g) l'assunzione da parte della società di tutti i costi di
progettazione, costruzione e di manutenzione straordinaria degli
interventi e delle opere alla medesima affidate ai sensi
dell'articolo 4-ter, nel rispetto di quanto previsto dall''accordo
di programma;
h) le modalità di definizione e revisione periodica del piano
economico-finanziario e il contributo, definito ai sensi
dell'articolo 5.1, comma 2;
i) le modalità di reperimento, da parte della società,
degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione
delle prestazioni affidate.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è approvato lo schema della convenzione di
concessione. Con le medesime modalità sono approvate le
eventuali successive modifiche della convenzione di concessione.
6. La Porti d'Italia S.p.A. adotta sistemi di contabilità
separata per le attività oggetto di diritti speciali o
esclusivi previste dal presente articolo. È fatto divieto
alla società di utilizzare risorse pubbliche per finanziare,
direttamente o indirettamente, le attività svolte in regime
di mercato di cui all'articolo 5- quinquies. A tal fine, la società
adotta un modello di separazione organizzativa e funzionale idoneo a
garantire la netta distinzione tra le strutture dedicate alle
funzioni di interesse pubblico e quelle dedicate alle attività
di mercato, assicurando l'assenza di trasferimenti incrociati di
risorse.
Art. 5-quinquies (Attività della
Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di mercato)
1. La Porti d'Italia S.p.A. può, al di fuori del
perimetro della concessione di cui all'articolo 5-quater, operare,
direttamente o attraverso società, consorzi o imprese
partecipate, per la progettazione e la realizzazione di opere
infrastrutturali attinenti alle attività marittime e
portuali, nonché effettuare consulenze, studi, ricerche,
servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture
portuali, anche intermodali.