Independent journal on economy and transport policy
06:42 GMT+1
This page has been automatically translated by Original news
LEGISLATION
EU Regulation includes Tanger Med and Port Said in the list of ports of transhipment of neighboring containers
It was published today in the "Official Gazette of the European Union"
Bruxelles
October 27, 2023
It was published today in the "Official Journal of the European Union" Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2297 of October 26, 2023 identifying the ports of transhipment of neighbouring containers in accordance with Directive 2003 /87/CE of the European Parliament and the Council. " The Regulation is referred to the scope of the European Directive no. 959 of 2023 that includes shipping emissions in the EU EU ETS for emission trading.
The directive provides that ships scaling a European Union port of transhipment should pay 100% of the ETS tariff in respect of shipping between the port of transhipment and any other EU port, while ships make stopover in an extra-EU transhipment port only have to pay 50% of the fare. In order to prevent this by compromising the competitiveness of EU transhipment ports, the standard will be reflected in the Directive no. 87 of 2003 that excludes from the definition of "port of scaling" neighbouring ports to EU territory that have a share of transhipment traffic of more than 65% of the total container traffic and are located less than 300 nautical miles from a port under the jurisdiction of a Member State.
The regulation, less than future changes that could be introduced if the pressure put in place mainly by Spain and Italy to safeguard the competitiveness of their respective ports of transhipment, identifies two ports. extraEuropean transshipment of neighboring containers : the Moroccan port of Tanger Med and the Egyptian port of Port Said East.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Serie L
27.10.2023
2023/2297
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2297 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2023
che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 octies bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 (2) per includere le emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS»).
Per ridurre il rischio di scali elusivi da parte delle navi portacontainer in porti al di fuori dell'Unione e la rilocalizzazione delle attività di trasbordo di container in porti al di fuori dell'Unione, la direttiva 2003/87/CE esclude dalla definizione di «porto di scalo» le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo identificato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della medesima direttiva.
A norma dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, per essere considerato un porto di trasbordo di container limitrofo, un porto deve soddisfare diversi criteri. La quota di trasbordo di container del porto deve superare il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. Il porto deve essere situato al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. L'atto di esecuzione non deve tuttavia identificare i porti situati in un paese terzo per i quali tale paese terzo applica effettivamente misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE.
Il porto East Port Said si trova a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di trasbordo di container di East Port Said ha superato il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. L'Egitto non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE per questo porto. East Port Said dovrebbe pertanto essere considerato un porto di trasbordo di container limitrofo.
Il porto Tanger Med si trova a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di trasbordo di container di Tanger Med ha superato il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. Il Marocco non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE per questo porto. Tanger Med dovrebbe pertanto essere considerato un porto di trasbordo di container limitrofo.
È opportuno che la Commissione controlli l'attuazione dell'EU ETS in relazione al trasporto marittimo, in particolare al fine di individuare comportamenti elusivi ed evitarli sin dalla fase iniziale. Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre misure per contrastare i comportamenti elusivi.
Per garantire l'efficace funzionamento dell'EU ETS, che dal 1o gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE sono identificati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).
ALLEGATO
Porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genoa - ITALY
phone: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
VAT number: 03532950106
Press Reg.: nr 33/96 Genoa Court
Editor in chief: Bruno Bellio No part may be reproduced without the express permission of the publisher