È stato pubblicato oggi sulla “Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea” il “Regolamento di esecuzione (UE)
2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i
porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”. Il
Regolamento è riferito all'ambito di applicazione della
direttiva europea n. 959 del 2023 che include le emissioni dello
shipping nel sistema europeo EU ETS per lo scambio di quote di
emissioni.
La direttiva prevede che le navi che scalano un porto di
transhipment dell'Unione Europea debbano pagare il 100% della
tariffa ETS relativamente alla navigazione effettuata tra il porto
di transhipment e qualsiasi altro porto dell'UE, mentre se le navi
fanno scalo in un porto di transhipment extra-UE devono pagare solo
il 50% della tariffa. Al fine di evitare che ciò comprometta
la competitività dei porti di transhipment dell'UE, la norma
si rifà alla direttiva n. 87 del 2003 che esclude dalla
definizione di “porto di scalo” i porti limitrofi al
territorio dell'UE che abbiano una quota di traffico di trasbordo
superiore al 65% del traffico container totale e siano situati a
meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di
uno Stato membro.
Il Regolamento, a meno di future modifiche che potrebbero essere
introdotte se avessero successo le pressioni messe in atto
principalmente da Spagna e Italia per salvaguardare la competitività
dei rispettivi porti di transhipment, individua due porti
extraeuropei di trasbordo di container limitrofi: il porto
marocchino di Tanger Med e quello egiziano di Port Said East.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Serie L |
- 2023/2297
-
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2297 DELLA COMMISSIONE
-
del 26 ottobre 2023
-
che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a
norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
-
(Testo rilevante ai fini del SEE)
-
- LA COMMISSIONE EUROPEA,
-
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
-
- vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in
particolare l'articolo 3 octies bis, paragrafo 2,
-
- considerando quanto segue:
-
- La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla
direttiva (UE) 2023/959 (2) per includere le emissioni
del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS»).
- Per ridurre il rischio di scali elusivi da parte delle navi
portacontainer in porti al di fuori dell'Unione e la
rilocalizzazione delle attività di trasbordo di container in
porti al di fuori dell'Unione, la direttiva 2003/87/CE esclude dalla
definizione di «porto di scalo» le soste delle navi
portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo
identificato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo
3 octies bis, paragrafo 2, della medesima direttiva.
- A norma dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, secondo comma,
della direttiva 2003/87/CE, per essere considerato un porto di
trasbordo di container limitrofo, un porto deve soddisfare diversi
criteri. La quota di trasbordo di container del porto deve superare
il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante
l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati
pertinenti. Il porto deve essere situato al di fuori dell'Unione, ma
a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di
uno Stato membro. L'atto di esecuzione non deve tuttavia
identificare i porti situati in un paese terzo per i quali tale
paese terzo applica effettivamente misure equivalenti alla direttiva
2003/87/CE.
- Il porto East Port Said si trova a meno di 300 miglia nautiche
da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di
trasbordo di container di East Port Said ha superato il 65 % del
traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo
di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti.
L'Egitto non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE
per questo porto. East Port Said dovrebbe pertanto essere
considerato un porto di trasbordo di container limitrofo.
- Il porto Tanger Med si trova a meno di 300 miglia nautiche da un
porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. La quota di
trasbordo di container di Tanger Med ha superato il 65 % del
traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo
di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti. Il
Marocco non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE per
questo porto. Tanger Med dovrebbe pertanto essere considerato un
porto di trasbordo di container limitrofo.
- È opportuno che la Commissione controlli l'attuazione
dell'EU ETS in relazione al trasporto marittimo, in particolare al
fine di individuare comportamenti elusivi ed evitarli sin dalla fase
iniziale. Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre misure per
contrastare i comportamenti elusivi.
- Per garantire l'efficace funzionamento dell'EU ETS, che dal 1o
gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto
marittimo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da
tale data.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere
del comitato sui cambiamenti climatici,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
-
- Articolo 1
-
- I porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo
3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE sono
identificati nell'allegato del presente regolamento.
-
- Articolo 2
-
- Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
-
- Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
-
- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
-
- Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023
-
|
- Per la Commissione
-
La presidente
-
Ursula VON DER LEYEN
-
|
|
- (1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
-
(2) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva
2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione
(UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una
riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del
16.5.2023, pag. 134).
-
- ALLEGATO
-
- Porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo
3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE
-
N. |
Nome del porto |
Paese |
1. |
EAST PORT SAID |
EGITTO |
2. |
TANGER MED |
MAROCCO |
|
|