
In vista dell'inclusione dal prossimo primo gennaio del settore
del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di
emissione dell'Unione Europea (EU ETS), la Commissione Europea ha
adottato il Regolamento di esecuzione n. 2599 del 2023 sulle
modalità di applicazione della direttiva n. 87 del 2003 che
istituisce il sistema EU ETS per quanto riguarda la gestione delle
società di navigazione da parte delle autorità di
riferimento nei confronti di una società di navigazione, dove
come autorità di riferimento si intende lo Stato membro
responsabile della gestione di una società di navigazione.
All'articolo 1 il Regolamento prevede che “se
l'organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a
scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio
della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di
assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal
Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della
prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio si è
assunta anche la responsabilità di adempiere le misure
nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l'obbligo di
restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 di
tale direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»), gli
Stati membri si assicurano che tale organizzazione o persona sia
stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere gli obblighi
della direttiva ETS”. A tal fine “ l'organizzazione o la
persona fornisce all'autorità di riferimento nei confronti di
una società di navigazione un documento che indichi con
chiarezza che è stata debitamente incaricata dall'armatore di
adempiere gli obblighi della direttiva ETS”.