Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
04:37 GMT+1
Assologistica, opportuno indicare al Comune le aree per i rifiuti speciali per escluderle dalla TARSU
Recente sentenza della Corte di Cassazione
27 ottobre 2017
La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Assologistica) ha reso noto che una stabilisce che gli operatori logistici possano ottenere la riduzione dell'area dalla superficie tassabile a patto che definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali, come gli imballaggi, e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza. Si tratta della sentenza numero 22890 del 29 settembre scorso sull'applicazione della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) alle imprese logistiche, con particolare riguardo alle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali, quali gli imballaggi terziari.
Il contenzioso - ha ricordato Assologistica - trae origine dall'impugnazione degli avvisi di accertamento per il recupero della tassa rifiuti solidi urbani notificati dal servizio di riscossione di un Comune a un operatore logistico (ricorso della Logistica Cremasca Srl contro la Duomo GPA, concessionaria per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARSU del Comune di Casaletto Vaprio). L'operatore logistico si è opposto alla richiesta avanzata dal Comune, deducendo che non vanno assoggettati a TARSU i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati come, per l'appunto, gli imballaggi.
La Corte di Cassazione, seppur confermando l'esclusione dalla tassa della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali - ha spiegato Assologistica - ha però respinto il ricorso chiarendo che è posto a carico dell'operatore logistico (oltre all'obbligo della denuncia) un onere di informazione preventiva indirizzata al Comune.
In altri termini, chiarisce la Corte - ha rilevato l'associazione - al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile è indispensabile che il contribuente fornisca in via preventiva all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, dando anche la prova della produzione di rifiuti speciali.
È dunque opportuno - ha sottolineato Assologistica - che gli operatori logistici definiscano con precisione le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali (come gli imballaggi) e ne forniscano idonea comunicazione al Comune di competenza. In tal modo si potrà ottenere la riduzione dell'area dalla superficie tassabile, rappresentando tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore