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Via libera al bonus ambientale per favorire in Sicilia il trasporto combinato strada-mare
La norma prevede incentivi alle imprese di autotrasporto
18 aprile 2005
L'assessore al Turismo, Comunicazione e Trasporti della Regione Sicilia, Fabio Granata, ha firmato oggi il decreto attuativo che istituisce il bonus ambientale e che, con la pubblicazione sulle gazzette ufficiali della Regione e della Comunità Europea, che renderà operativa la legge regionale n. 11 del 5 luglio 2004 "Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato strada-mare delle merci". , concedibili per un massimo di tre anni, con inizio dal prossimo 1' giugno.

Del bonus - ha precisato l'ente regionale - possono beneficiare le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato 1 del regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001, ed aventi sede nel territorio della Unione Europea, la cui attività sia relativa all'autotrasporto di merci per proprio conto o per conto terzi. Inoltre le imprese devono essere iscritte all'apposito registro, istituito presso il Dipartimento Regionale trasporti e Comunicazioni con decreto attuativo n. 164 del 3 dicembre 2004.

 


REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO COMUNICAZIONI E
TRASPORTI


VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme sulla Contabilità di Stato;
VISTO il D.P.R. del 17.12.1953 n' 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 06.08.1981 n' 485
e
con il D.L. dell'11.09.2000 n' 296;
VISTA la L.R. del 29.12.1962 n'28 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7/71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 18 luglio 1977 n' 47;
VISTA la L.R. del 14.02.1994 n'20;
VISTA la L.R. del 27.04.1999 n'10;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la L.R. 5 luglio 2004, n. 11 "Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato strada-mare delle merci", che prevede incentivi alle imprese di autotrasporto, concedibili per un massimo di tre anni;
VISTO il parere reso dalla Commissione Europea , Bruxelles 6 ottobre 2004, C(2004)363fin, in merito ai provvedimenti di aiuto notificati, che risultano compatibili con il trattato CE a norma dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c);
CONSIDERATO che con D.A. n. 164 del 3 dicembre 2004 è stato istituito, ai sensi della predetta legge n. 11/2004 il registro delle imprese di autotrasporto beneficiarie degli incentivi finalizzati alla promozione della modalità di trasporto strada-mare delle merci, più innanzi inteso bonus ambientale;
ATTESO che l'entità economica del bonus è strutturata in parte "fissa" e parte "premio";
VISTO l' articolo n. 10 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11 in ordine alla necessità di individuare i criteri di valutazione per l' erogazione della parte "premio" del bonus;
VISTO l'articolo 11 della predetta legge, in ordine alla necessità di stabilire la data di inizio del periodo di applicazione del bonus ;
RITENUTO che ci sono i presupposti per dare avvio al periodo di applicazione del bonus ambientale e per fissare i criteri di valutazione per la quantificazione dell' entità economica del medesimo :


DECRETA

ART. 1
Inizio del periodo di applicazione del bonus ambientale


Per le finalità e le motivazioni in premessa, il periodo di applicazione del bonus ambientale, di cui all'art. 11 della L. R. 5 luglio 2004, n. 11 avrà inizio dall' 1 giugno 2005 e fino alla concorrenza del limite della autorizzazione della spesa stabilita all'art. 20 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11.

 


ART. 2
Beneficiari del bonus ambientale


Possono beneficiare del bonus ambientale le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato 1 del Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 ed aventi sede nel territorio della Unione Europea, la cui attività resta ascritta all'autotrasporto di merci, per proprio conto o per conto terzi.

Possono beneficiare del bonus ambientale le imprese iscritte al relativo registro, istituito presso il Dipartimento Regionale trasporti e Comunicazioni con D.A. n, 164 del 3 dicembre 2004, alle sezioni ivi individuate.

 


ART 3
Accesso al bonus ambientale


Ai benefici economici previsti dalla L. R. 5 luglio 2004, n. 11 si accede con istanza inoltrata all'Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti- Dipartimento dei Trasporti e Comunicazioni ' via E. Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo.

La domanda in carta libera deve essere a firma del titolare per le imprese singole e dal rappresentante legale, o da chi ha potere di rappresentanza, per le società.

Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, la domanda deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà conferire, con unico atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo.

Tale mandato deve espressamente prevedere il diritto alla riscossione del bonus dalla capogruppo e deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese Membro in cui il relativo atto è redatto.

Per le imprese aventi sede nel territorio della Unione Europea e fuori dal territorio nazionale italiano, le istanze dovranno essere redatte in lingua italiana o accompagnate da traduzione giurata.

La domanda di accesso al bonus per le imprese iscritte al registro nella sezione b) equivale ad espressa rinuncia a partecipare al bonus come impresa individuale.

Per la determinazione dell'inizio del periodo di utilizzazione, l'istanza deve essere corredata da polizza relativa al primo imbarco dei mezzi pesanti, e decorrerà dal primo giorno del mese di effettivo utilizzo del servizio di trasporto marittimo.

La polizza di imbarco, regolarmente quietanzata dal vettore marittimo, dovrà riportare:
- il nome dell'impresa di autotrasporto e la ragione sociale;
- la targa dei mezzi pesanti imbarcati (autocarro, autotreno o semirimorchio);
- i metri lineari dei mezzi imbarcati;
- data di partenza;
- nome della nave e la ragione sociale della compagnia marittima.

 


ART. 4
Concessione del bonus


In ottemperanza al parere reso dalla CE sulla ammissibilità di aiuti di Stato, il bonus è concesso esclusivamente alle imprese beneficiarie, che svolgono attività di autotrasporto, per conto proprio o di terzi, per l'imbarco, accompagnati o meno da autisti, di mezzi pesanti ( veicolo o complesso di veicoli per trasporto merci avente massa complessiva massima autorizzata superiore a 12 ton.) su navi ro-ro che svolgono servizi di collegamento marittimo in regime di libero cabotaggio, ai sensi del Regolamento CE del 7 dicembre 1992, n. 3577, tra i porti della Sicilia- individuati alla Tabella A della legge regionale n. 11/2004- e i porti situati nel territorio nazionale e viceversa, secondo gli ambiti geografici individuati alla Tabella B della medesima legge.

 


ART. 5
Esclusione dal sistema del bonus ambientale


Non è concessa la corresponsione del bonus per l'imbarco di trattori stradali singoli, né è concessa, in ossequio alle prescrizioni della CE sulla incidenza del bonus sulla modalità di trasporto combinato strada- mare, per l' imbarco di casse mobili, containers e semirimorchi non accompagnati da trattori.

Non è concessa la corresponsione del bonus per l'imbarco dei mezzi pesanti su navi ro-ro che svolgono servizio di collegamento marittimo tra i porti della Sicilia e i porti ricadenti nel territorio compreso tra le località di Cittadella del Capo (CS) e Trebisacce (CS).

Non è concessa l'erogazione del bonus per l'imbarco di mezzi pesanti su navi che svolgono servizi di linea con Obbligo di Pubblico Servizio, individuati ai sensi del Regolamento CE 7 dicembre 1992, n. 3577.

Per la finalità proprio della legge sono esclusi dai benefici del bonus le imprese che già utilizzano in maniera stabile e continuativa il sistema combinato di trasporto strada-mare .

 


ART. 6
Entità del bonus


Per la determinazione dell'entità del bonus il Dipartimento Trasporti tiene conto:
- degli importi riferiti agli ambiti geografici delle rotte marittime, secondo la Tabella B allegata alla legge n. 11/2004;
- del totale dei metri lineari dei mezzi imbarcati;
- dell'unità temporale del trimestre, a partire dalla data di inizio di adesione da parte dell'impresa di autotrasporto, di cui al precedente articolo 3.

Il bonus, calcolato nei modi di cui sopra, è costituito da una parte fissa corrispondente al 25% e da una parte premio, costituita dal rimanente 75%.

Per il trasporto di mezzi pesanti vuoti, è riconosciuto, a metro lineare, il 30 per cento di quanto previsto alla tabella B, allegata alla legge regionale n. 11/2004, sia per quanto concerne la parte fissa che la parte premio del bonus, ai sensi dell'art. 7 della citata legge.

In nessun caso l'entità del bonus per ogni singolo imbarco può superare il limite massimo del 30 per cento del costo totale della tariffa del nolo marittimo.

Fermo restando quanto previsto all'art. 19 della legge di riferimento sul cumulo del bonus con altri provvedimenti di aiuto, in caso di fruizione di benefici di aiuti ambientali erogati dalla Unione Europea, da Enti Nazionali o da qualsiasi altro Ente Pubblico, le imprese che aderiscono al presente sistema di incentivi hanno diritto, per ogni periodo, esclusivamente a ricevere il differenziale tra la somma cui il soggetto ha diritto ai sensi della predetta legge e l'aiuto ricevuto o maturato per lo stesso periodo.

 


ART. 7
Incremento percentuale del traffico


Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, l'incremento percentuale del traffico, secondo l'unità temporale trimestrale, è stabilito nella misura del 4 per cento.

Fermo restando il diritto alla riscossione della parte fissa del bonus, così come stabilito al comma 2 dell'articolo 9 della predetta legge, al fine di acquisire il diritto di erogazione della parte premio del bonus, , ogni impresa beneficiaria dovrà raggiungere tale soglia di incremento del traffico per ogni trimestre successivo al primo e per l'intera durata del periodo di applicazione del bonus.

Per i soggetti di aggregazione, iscritti alla sezione b.2) del registro delle imprese beneficiarie, ai fini della valutazione della percentuale di incremento saranno computati i volumi di traffico delle singole imprese, sia in caso di aggregazioni di nuovi soggetti, sia in caso di recessi dei singoli partecipanti alle associazioni temporanee di imprese.

Per i fini propri della legge, in caso di recessione da una associazione temporanea di impresa, fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dal comma 5) dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2004 , l' impresa rinunciataria non è ammessa alla partecipazione al sistema del bonus ambientale in altro "soggetto aggregato" .

 


ART. 8
Erogazione del bonus


L'erogazione del bonus alle imprese beneficiarie è corrisposta dal Dipartimento Regionale

Trasporti secondo le modalità previste alle norme vigenti in materia, con emissione di titoli di spesa a favore dei soggetti individuati all'art. 3 del presente decreto.

Fermo restando quanto già stabilito per l'accesso al sistema del bonus, a partire dal secondo trimestre la liquidazione del bonus, sia per la parte fissa che per la parte premio, è subordinata alla produzione di istanza da parte dei titolari delle imprese individuali, dai rappresentanti legali delle società e dai rappresentanti della impresa capogruppo delle associazioni temporanee di impresa, corredata dalle polizze d'imbarco, vidimate come al precedente articolo 3.

L'istanza di cui sopra dovrà specificare:
- il nome e la ragione sociale dell'impresa;
- Il numero di iscrizione al registro delle imprese beneficiarie;
- il trimestre di riferimento maturato;
- il totale dei metri lineari dei mezzi pesanti imbarcati;
- ambito geografico delle rotte marine fruite;
- denominazione del vettore marittimo utilizzato.

Nel caso di diritto insorto alla corresponsione della parte premio, in esito al raggiungimento della percentuale di incremento del traffico, il soggetto beneficiario dovrà indicare inoltre il totale dei metri lineari dei mezzi pesanti, imbarcati nel trimestre precedente.

Nel caso di fruizione di altri benefici, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, all'istanza dovrà essere allegata apposita autocertificazione relativa alle somme percepite, o per le quali sia maturato il diritto alla riscossione, a titolo di aiuto al trasporto strada-mare ai fini ambientali, nel periodo per cui si chiede il riconoscimento del presente bonus.

 


ART. 9
Disposizioni finanziarie


Agli oneri derivanti dalla applicazione del sistema del bonus ambientale si farà fronte con parte delle disponibilità di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (UPB 12.3.2.6.3, capitolo 8760002).

L'applicazione del sistema del bonus ambientale è comunque subordinata alla disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale afferente ciascun esercizio finanziario di vigenza delle presenti disposizioni, nonché agli altri casi di interruzione e sospensione previsti all'art. 18 della L.R. n.11/2004.

 


ART. 10
Pubblicazione


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sul sito internet dell'Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni.


Palermo


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