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24 aprile 2025 - Anno XXIX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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La Commissione Europea ha prorogato di cinque anni le esenzioni previste nel 1995 per i consorzi armatoriali che operano nel trasporto marittimo di merci
Le esenzioni previste dal Regolamento comunitario 870/95 sono applicate automaticamente ai consorzi che rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato
26 aprile 2000
La Commissione Europea, su proposta del commissario UE alla Concorrenza Mario Monti, ha prorogato di cinque anni il pacchetto di esenzioni che consente alle compagnie di navigazione di stabilire accordi armatoriali relativi al trasporto marittimo di merci. La normativa, che non riguarda il trasporto di passeggeri, era stata adottata nel 1995 (Regolamento 870/95) ed aveva validità quinquennale.

Il Regolamento 870/95, che riportiamo di seguito, consente la formazione di accordi armatoriali che permettano alle compagnie di navigazione di razionalizzare i propri servizi e di realizzare economie di scala ed è applicato ai consorzi armatoriali che offrono servizi di linea internazionali in partenza o arrivo in uno o più porti dell'Unione Europea. La normativa prevede che le esenzioni, che proibiscono la fissazione di tariffe, siano applicabili automaticamente ai consorzi armatoriali che operano nell'ambito di una conferenza e rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato (o del 35% se operano al di fuori di una conferenza). Per gli accordi che superano questo limite ma rappresentano una quota inferiore al 50% del mercato è prevista comunque l'applicazione delle esenzioni se la Commissione Europea non si oppone entro sei mesi dalla notifica della formazione dell'accordo. Gli altri casi devono invece essere sottoposti all'approvazione della Commissione.








Regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 21/04/1995 PAG. 0007 - 0014



Testo:

REGOLAMENTO (CE) N. 870/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,
(1) considerando che talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato;
(2) considerando che, dall'esame degli accordi di consorzio effettuato dalla Commissione, risulta tuttavia che in numerosi casi essi possono essere normalmente considerati conformi all'articolo 85, paragrafo 3 e che occorre definire tale categoria di consorzi;
(3) considerando che la Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi; che tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria;
(4) considerando che i consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione delle attività delle compagnie consorziate che essi comportano e grazie alle economie di scala che essi consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali; che essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei « container » nonché un impiego più efficace della capacità delle navi;
(5) considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio, ottenute grazie al consorzio; che tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di imbarcazioni e di attrezzature, portuali e di altro genere più moderne; che tuttavia gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi;
(6) considerando che è pertanto necessario concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che essi non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del traffico di cui trattasi; che, allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modifiche apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento è inteso a precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa;
(7) considerando che una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare ed effettuare un servizio in comune, è quella di procedere ad aggiustamenti di capacità; che ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi utilizzate nell'ambito di un consorzio;
(8) considerando che l'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si applica sia ai consorzi che operano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di questa, eccezion fatta per una loro eventuale attività di determinazione comune dei noli;
(9) considerando che l'attività di determinazione dei prezzi rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che i membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale;
(10) considerando che le prime condizioni alle quali deve essere subordinata l'esenzione per categoria devono garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi possa ripercuotersi sugli utenti dei servizi di trasporto;
(11) considerando che tale condizione, imposta dall'articolo 85, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verifichino una o più delle situazioni qui di seguito descritte:
- esistenza tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio di una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie all'azione tariffaria indipendente (« independent rate action »);
- esistenza all'interno della Conferenza in cui opera il consorzio di un grado sufficiente di concorrenza effetti tra i consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, relativi ad esempio all'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio « just in time delivery » o di un « Electronic data interchange » (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci, oppure alla maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;
- concorrenza effettiva, reale o potenziale, tra compagnie non consorziate ed i membri del consorzio indipendentemente dall'esistenza di una conferenza operante nel traffico;
(12) considerando che, al fine di rispettare la disposizione dell'articolo 85, paragrafo 3, deve essere altresì prevista una condizione che miri a promuovere la concorrenza individuale per la qualità del servizio tra i consorziati nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico;
(13) considerando che sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che i prezzi o le condizioni possano giustificarsi sotto l'aspetto economico;
(14) considerando che le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima, partecipante a tali accordi, la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso; considerando tuttavia che, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo per tener conto degli investimenti ingenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei loro membri; che è altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, ad ogni consorziato sia riconosciuto il diritto di attuare un'immissione in commercio indipendente, previo adeguato preavviso;
(15) considerando che l'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non rendono possibile l'eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati;
(16) considerando che, ai fini dell'esenzione per categoria, è opportuno riferirsi, per motivi di certezza del diritto, alla parte di traffico diretto del consorzio fra le coppie di porti da esso servite calcolata in base all'insieme dei porti da esso serviti, considerato globalmente;
(17) considerando peraltro che, per valutare l'esistenza di una concorrenza reale ed effettiva, ai fini di un'esenzione individuale, ocorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra le coppie di porti servite da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea a partire da porti sostituibili a quelli del consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto;
(18) considerando che l'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la parte di traffico detenuta dai consorzi non superi un determinato ordine di grandezza;
(19) considerando che per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza deve essere prevista una quota di traffico più ridotta per il fatto che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente nel traffico;
(20) considerando che è tuttavia opportuno offrire una procedura semplificata ai consorzi che superano di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, ma che restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria; che una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
(21) considerando che i consorzi che superano detti limiti possono peraltro beneficiare di un'esenzione mediante decisioni individuali, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi;
(22) considerando che il presente regolamento si applica unicamente all'accordo concluso tra i membri di un consorzio e che, di conseguenza, l'esenzione per categoria non copre gli accordi restrittivi di concorrenza conclusi fra consorzi oppure uno o più dei loro membri ed altre compagnie; che non contempla neppure gli accordi restrittivi di concorrenza tra diversi consorzi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi;
(23) considerando che è altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi; che gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo esercitati in comune dai consorziati; che deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi; che il presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni; che tale obbligo di consultazione, limitato alle attività proprie esercitate dai consorzi, è previsto tenuto conto dell'attuale situazione di apertura del mercato di cui trattasi; che, in caso di modificazione del presente regolamento, detto obbligo dovrà essere riesaminato alla luce dell'evoluzione del mercato;
(24) considerando che le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto dei bisogni degli utenti; che di conseguenza è opportuno esentare talune intese eventualmente risultanti da tali consultazioni;
(25) considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione di forza maggiore è quella che risulta dalla giurisprudenza costante dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
(26) considerando che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che essi non esentano i consorzi dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento e che i consorzi non trasgrediscono così le disposizioni degli articoli 85 e 86;
(27) considerando che è opportuno prevedere, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 479/92, che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate già esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni e gli obblighi fissati nel regolamento stesso;
(28) considerando che è opportuno prevedere l'inapplicabilità, per un periodo determinato dal presente regolamento, del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di consorzio esistenti alla data della sua entrata in vigore che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, quali precisate nel presente regolamento, qualora detti accordi vengano modificati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in modo da conformarli alle condizioni fissate, qualora tali modifiche vengano comunicate alla Commissione;
(29) considerando che occorre prevedere un trattamento equo e positivo per i consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che, pur superando i limiti di quota di mercato ivi richiesti ai fini di un'esenzione, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento;
(30) considerando che è opportuno prevedere, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, i casi in cui la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria;
(31) considerando che gli accordi automaticamente esentati ai sensi del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda ex articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86; che ciononostante le imprese, in caso di fondato dubbio, potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento;
(32) considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 86 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
- « consorzio »: un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in « container », su un determinato traffico, e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio offerto, in assenza di consorzi, individualmente da ciascuno dei suoi membri allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;
- « trasporto marittimo di linea »: trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- « patto sul servizio »: un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'obbligo dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
- « utente del trasporto »: qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;
- « iniziativa tariffaria indipendente » (« indipendent rate action »): diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

Articolo 2

Campo d'applicazione
Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati
1. In forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:
a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:
i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,
ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,
iii) l'utilizzazione in comune (« pooling ») di navi e di impianti portuali,
iv) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto,
v) la messa a disposizione di « container », « chassis » e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di « leasing » o di acquisto di dette attrezzature,
vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;
b) aggiustamenti temporanei di capacità;
c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);
d) la partecipazione ad uno o più « pool » di tonnellaggio, di messa in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;
e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;
f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;
g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

Articolo 4

Non utilizzazione della capacità esistente
L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESECUZIONE

Articolo 5

Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:
- esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o meno, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;
- esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, qualunque ne sia la natura, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente, in qualsiasi momento, i servizi offerti, per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;
- esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico.

Articolo 6

Condizioni relative alla quota di traffico
1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, per i vari porti che serve, una quota inferiore al 30 % del traffico diretto calcolato in volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o equivalente venti piedi) quando opera nell'ambito di una conferenza e inferiore al 35 % quando opera al di fuori di una conferenza.
2. L'esenzione prevista dall'articolo 3 continua ad applicarsi quando, durante un periodo di due anni di calendario consecutivi, la quota di traffico di cui a paragrafo 1 del presente articolo non viene superata di più di un decimo.
3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuto il superamento. Questo periodo è di dodici mesi quando il superamento è imputabile al ritiro dal traffico di cui trattasi di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 7

Procedura di opposizione
1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di traffico supera il limite di cui all'articolo 6 senza peraltro superare il 50% del traffico diretto, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione (1) e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.
2. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui la Commissione riceve la notificazione. Tuttavia, quando la notificazione è inviata mediante lettera raccomandata, tale termine decorre dalla data indicata dal timbro della posta del luogo di spedizione.
3. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la notificazione o una comunicazione che l'accompagna deve riferirsi esplicitamente al presente articolo, e b) le informazioni da fornire mediante notificazione devono essere complete e conformi ai fatti.
4. Per quanto riguarda gli accordi già notificati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere invocate in una comunicazione alla Commissione che si riferisca alla notificazione ed esplicitamente al presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b) si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione può opporsi all'esenzione. Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne fa richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. La domanda deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.
6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione risulta dalla domanda di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.
7. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.
8. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo, per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.
9. In caso di opposizione da parte della Commissione, e qualora questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Articolo 8

Condizioni supplementari
Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:
1) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio;
2) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Tale diritto è collegato alla concessione di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che comporta un « pool » di compartecipazione agli utili o alle perdite o implica un grado di investimento molto elevato risultante dall'acquisto o dal nolo di navi da parte dei suoi membri soprattutto per la sua costituzione, il termine massimo di preavviso è di sei mesi e può essere dato dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;
3) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di attuare, senza incorrere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;
4) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a taluni porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche nella zona che rientra nell'accordo prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni, possano giustificarsi sul piano economico.

CAPO IV

OBBLIGHI

Articolo 9

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 è subordinata agli obblighi seguenti:
1) Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte consultazioni, queste, qualora siano sollecitate, devono svolgersi entro i dieci giorni lavorativi a partire dalla richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni salvo nei casi suddetti di forza maggiore, che dovranno allora essere indicati nel comunicato.
Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:
a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;
b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;
c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà delle due parti, si deve prender atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;
d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
2) Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri - ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi - ed ogni modifica ad esse relativa devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio e dei loro agenti.
3) Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettati dalle parti, che risolvono controversie relative alle pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento.
4) Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima e con un preavviso di durata non inferiore ad un mese, e che sarà stabilita dalla Commissione in funzione dei singoli casi, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai punti 1 e 2 del presente articolo, e deve comunicarle entro tale termine l'accordo di consorzio di cui trattasi.

Articolo 10

Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, punto 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 7 e 9, punto 4, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.
2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria
In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente reglamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato o sono vietati dall'articolo 86 del trattato, in particolare qualora:
1) su un traffico determinato la concorrenza esistente al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un consorzio determinato non sia effettiva;
2) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;
3) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato;
4) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

Articolo 13

Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La sua validità è di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore.
Esso si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché a decorrere dal momento in cui risultavano soddisfatte le condizioni dell'esecuzione.
Per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non conformi in tale data alle condizioni e agli obblighi ivi previsti, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica per il periodo anteriore alle modificazioni loro apportate per renderli conformi a tali condizioni, purché tali modificazioni intervengano entro i sei mesi successivi a detta entrata in vigore e siano notificate alla Commissione entro lo stesso termine.
Tuttavia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono beneficiare della procedura di opposizione prevista dall'articolo 7 i consorzi che, pur superando il limite relativo alla quota di traffico, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(1) GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. C 63 dell'1. 3. 1994, pag. 8.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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DALLA PRIMA PAGINA
ESPO, bene la richiesta della Commissione Bilancio del Parlamento UE di maggiori finanziamenti per i trasporti, l'energia e le infrastrutture
Bruxelles
Evidenziata l'importanza del finanziamento delle reti TEN-T per consentirne l'adattamento a fini di duplice uso sia militare che civile
Contributo di solidarietà per le famiglie di lavoratori portuali vittime di incidenti sul lavoro
Roma
È stato istituito dall'Ente Bilaterale Nazionale Porti
La divisione Marine & Offshore di Bureau Veritas registra un fatturato trimestrale record
Neuilly-sur-Seine
Nuovo picco storico anche della flotta classificata
PSA starebbe valutando di cedere la propria partecipazione del 20% in Hutchison Ports
Singapore
Lo afferma la “Reuters”, che a fine 2022 aveva già ventilato questa ipotesi
Federagenti, l'Italia imprima una brusca accelerazione ai progetti di ZES, zone franche e Zone logistiche speciali
Roma
Pessina: non esistono spazi per riflessioni prede della burocrazia
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Rotterdam è diminuito del -5,8%
Rotterdam
In calo sia i carichi allo sbarco (-3,1%) che quelli all'imbarco (-11,9%)
L'aumento dei carichi in container non basta al porto di Anversa-Bruges per evitare un calo del -4,0% del traffico trimestrale
Anversa
Si è accentuata la flessione delle rinfuse liquide (-19,1%)
La China Shipowners' Association considera le misure adottate dagli USA contro le navi cinesi un tipico esempio di unilateralismo e protezionismo
Pechino/Washington
Il WSC ribadisce che tali misure potrebbero minare il commercio americano, danneggiare i produttori statunitensi e indebolire gli sforzi per rafforzare l'industria marittima nazionale
COSCO manifesta ferma opposizione alle tasse sulle navi cinesi programmate dagli USA
Cresce la quota dei nuovi entranti nel settore del trasporto ferroviario europeo
Madrid
Nel 2023 le performance del trasporto merci su rotaia sono diminuite del -8%
Le nuove tasse sulle navi cinesi che non faranno altro che aumentare i prezzi per gli americani
Washington
Lo ha denunciato il vice presidente esecutivo dell'U.S. Chamber of Commerce
Definiti gli importi delle tasse a carico di navi collegate alla Cina in arrivo nei porti USA
Washington
Calcolati in base alla portata netta o al volume di container, saranno applicati da ottobre e verranno progressivamente aumentati
Avviata la gara internazionale assegnare in concessione il nuovo cantiere navale del porto di Casablanca
Casablanca
È il più grande dell'Africa e dal 2019 è inutilizzato
Federlogistica, l'industria deve smettere di approcciarsi alla logistica solo in termini di costi
Genova
Falteri: necessaria una cabina di regia nazionale composta da rappresentanti del settore logistico e dei gruppi industriali
ABB chiude un primo trimestre positivo anche se la crescita del fatturato è inferiore alle attese
Zurigo
Wierod: il nostro consolidato approccio local-for-local ci mette al riparo dalla guerra dei dazi
Nuovo accordo per il salario minimo globale per i marittimi
Ginevra
Il livello salirà a 690 dollari dal primo gennaio 2026 per raggiungere i 704 dal 2027 e i 715 dollari dal 2028
Quest'anno gli scambi mondiali di merci potrebbero calare del -1,5%
Ginevra
Lo prevede la WTO. Okonjo-Iweala: la persistente incertezza minaccia di frenare la crescita globale, con gravi conseguenze negative per il mondo
Nel 2023 circa due terzi di tutte le merci movimentate nell'UE sono state trasportate via mare
Lussemburgo
Nel periodo 2013-2023 è cresciuta solo la quota del trasporto su strada, mentre è diminuita quella delle altre modalità
Sospese le spedizioni postali di merci da Hong Kong agli USA
Hong Kong
Hongkong Post prospetta tariffe esorbitanti e irragionevoli a causa delle azioni ingiustificate e intimidatorie degli Stati Uniti
Confitarma evidenzia la necessità che la strategia di decarbonizzazione non penalizzi lo shipping rispetto ad altre modalità
Roma
Zanetti: garantire inoltre che il processo di implementazione tenga conto delle esigenze operative dell'industria
Intercargo e Intertanko manifestano preoccupazioni sull'accordo per la decarbonizzazione dello shipping
Londra
Evidenziata la complessità della misura adottata dall'IMO e l'inusuale procedura da cui sono state escluse le organizzazioni non governative
Nel primo trimestre del 2025 impennata degli attacchi dei pirati alle navi
Nel primo trimestre del 2025 impennata degli attacchi dei pirati alle navi
Londra
Accentuata crescita degli incidenti negli Stretti di Singapore
Interferry accoglie positivamente l'accordo IMO sulla decarbonizzazione dello shipping, ma ritiene la strategia troppo complessa
Victoria/Pireo
L'associazione degli armatori greci delusa per il mancato riconoscimento del ruolo essenziale dei combustibili di transizione come il GNL
L'International Labour Organization riconosce i marittimi come lavoratori chiave
Londra
ITF e ICS: momento storico
CMA CGM acquisirà il 35% dell'egiziana October Dry Port
Il Cairo
La società gestisce un porto secco nella zona industriale e logistica nei pressi del Cairo
Alla TiL del gruppo MSC l'intero controllo dei terminal di Hutchison Ports
New York
Lo scrive “Bloomberg”, specificando che i terminal panamensi sarebbero gestiti congiuntamente con BlackRock
La bozza di regolamento sulla decarbonizzazione dello shipping approvata dal MEPC include uno standard obbligatorio per il fuel e una tariffazione delle emissioni di gas serra
Londra/Washington/Bruxelles
Prevista l'istituzione di un Fondo per raccogliere le risorse derivanti dalla prezzatura delle emissioni
Il MIT indica Matteo Paroli quale nuovo presidente dei porti di Genova e Savona-Vado
Roma/La Spezia
La community portuale spezzina sollecita un nome anche per l'AdSP della Liguria orientale
Task force di cinque associazioni per il rilancio del cargo ferroviario italiano
Roma
Iniziativa di Agens, Assoferr, Assologistica, Fercargo e Fermerci
Confitarma sottolinea l'importanza che la strategia di decarbonizzazione dello shipping sia definita in sede IMO
Roma
La Confederazione italiana precisa di condividere alcune preoccupazioni degli USA
Il WSC ribadisce che le misure di Trump per l'industria marittima nazionale non fanno bene all'economia americana
Washington
Kramek: pronti a supportare l'amministrazione con proposte costruttive
Fincantieri e Accenture istituiscono la joint venture Fincantieri Ingenium
Trieste/Milano
L'obiettivo è di guidare la trasformazione digitale del prodotto nave e della logistica portuale
Meyer Werft ha consegnato la nuova nave da crociera di lusso Asuka III alla NYK Cruises
Papenburg/Emden
Ha una capacità di 744 passeggeri e 470 membri dell'equipaggio
Mentre Trump ufficializza le misure per rivitalizzare l'industria marittima americana, per i porti nazionali si prospetta un drastico calo del traffico
Washington/Ginevra
Okonjo-Iweala (WTO): con l'escalation delle tensioni commerciali tra USA e Cina lo scambio di merci tra le due economie potrebbe diminuire fino all'80%
CK Hutchison respinge le accuse di violazione del contratto di concessione dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa
Panama
Panama Ports Company sottolinea di aver rispettato tutti gli obblighi di legge e gli impegni contrattuali
Gli USA non partecipano ai negoziati IMO sulla decarbonizzazione dello shipping e minacciano misure reciproche
Londra
Espressa contrarietà a qualsiasi tentativo di imporre misure economiche sulle navi basate sulle emissioni di gas ad effetto serra o sulla scelta del fuel
T&E sollecita il MEPC a concordare misure chiare e ambiziose per la decarbonizzazione dello shipping
Bruxelles
È necessario - sottolinea l'associazione - fissare obiettivi vincolanti
Meyer Yachts costruirà un mega yacht residenziale ultra-lusso per Ulyssia Residences
Miami
La nave sarà lunga 320 metri e verrà realizzata nel cantiere di Papenburg
Le Aziende informano
Il retrofit ibrido-elettrico di ABB guida i traghetti dei laghi italiani verso un futuro più sostenibile
Commessa da 1,3 miliardi di dollari del gruppo partenopeo Grimaldi per la costruzione di nove navi ro-pax
Commessa da 1,3 miliardi di dollari del gruppo partenopeo Grimaldi per la costruzione di nove navi ro-pax
Helsinki/Napoli
Ordine al cantiere China Merchants Jinling Shipyard (Weihai)
Viking ordina a Fincantieri due navi da crociera con opzione per ulteriori due unità
Los Angeles/Trieste
Le due navi in costruzione ad Ancona per il marchio americano saranno le prime al mondo alimentate a idrogeno stoccato a bordo
Federlogistica, il possibile collasso dell'autotrasporto è un rischio per il Paese
Genova/Modena
Ruote Libere denuncia che al governo basta stanziare un po' di fondi per non dover affrontare i veri problemi degli autotrasportatori
Pubblicata la seconda edizione dell'European Maritime Transport Environmental Report
Lisbona/Copenaghen
Il nuovo rapporto indica che sono stati compiuti promettenti progressi in diversi ambiti
WSC, questa settimana il MEPC deve fornire chiare misure per decarbonizzare lo shipping
Washington
Wood-Thomas: non è possibile che queste decisioni siano rinviate a linee guida sviluppate fra due anni
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi di Konecranes sono aumentati del +7,7%
Helsinki
343 milioni di euro di nuovi ordini di mezzi portuali (+37,5%)
Primo trimestre di crescita per Kuehne+Nagel
Schindellegi
Il fatturato netto del gruppo logistico è ammontato a 6,33 miliardi di franchi svizzeri (+14,9%)
Istanza della TDT (gruppo Grimaldi) per la costruzione e gestione del 50% del Terminal Darsena Europa di Livorno
Livorno
La società ha chiesto l'estensione della durata dell'attuale concessione
Nel 2024 investiti 58 milioni per l'ammodernamento dei porti di Livorno, Piombino e dell'isola d'Elba
Livorno
Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale dell'AdSP
Consulenza della BEI per rafforzare la resilienza climatica dei porti di Volos, Alessandropoli e Patrasso
Lussemburgo
Assisterà le autorità portuali nell'individuazione e nella gestione dei rischi climatici
Nel primo trimestre il porto di Valencia ha movimentato 1,3 milioni di container (+3,4%)
Valencia
Calo del traffico di transhipment
Il Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Centrale ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024
Napoli
SOS LOGistica acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore
Milano
L'associazione conta oggi su 74 soci
Nei primi tre mesi del 2025 in calo il traffico delle merci nei porti di Barcellona e Algeciras
Barcellona/Algeciras
Hupac trasferisce su Novara il servizio intermodale con Padova
Chiasso
Sinora l'altro terminal era quello di Busto Arsizio
PSA SECH ha operato il primo treno da 400 metri al Parco Ferroviario Rugna
Genova
Capacità sino a 20 coppie di treni al giorno
Approvato all'unanimità il rendiconto di esercizio 2024 dell'AdSP della Liguria Orientale
La Spezia
In ultimazione la bonifica bellica propedeutica all'ampliamento del Terminal Ravano della Spezia
La Spezia
L'AdSP vi ha investito oltre 600mila euro
Francesco Rizzo designato alla presidenza dell'AdSP dello Stretto
Roma
Ha più volte denunciato l'inutilità della costruzione del ponte sullo Stretto
Aerei statunitensi hanno attaccato il porto yemenita di Ras Isa
Tampa/Beirut
38 morti e oltre cento feriti
Nel 2025 Stazioni Marittime prevede un rialzo del traffico dei traghetti e delle crociere nel porto di Genova
Rapporto del MIT sulla mobilità evidenzia un aumento della domanda sia passeggeri che merci
Roma
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -5,6%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-5,3%) che le rinfuse liquide (-5,8%)
Andrea Giachero è stato confermato presidente di Spediporto
Genova
Rinnovato anche il consiglio direttivo dell'associazione degli spedizionieri genovesi per il triennio 2025-2028
Studio per il monitoraggio del traffico veicolare nei porti di Venezia e Chioggia
Milano
Commessa aggiudicata a Circle e Arelogik
In Italia il settore del trasporto ferroviario delle merci è in profonda sofferenza
Ginevra
Fermerci invita a rendere strutturali e aumentare gli incentivi al traffico e a rifinanziare l'incentivo per l'acquisto di locomotive e carri
Rapporto del Global Maritime Forum sull'ottimizzazione degli scali delle navi per ridurre le emissioni
Copenaghen
Proposti gli approcci dell'arrivo virtuale e l'arrivo just-in-time
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +15,5%
Gioia Tauro
Avviata la costruzione della “casa del portuale”
GNV ha preso in consegna in Cina la seconda di quattro nuove navi ro-pax
Genova
“GNV Orion” potrà ospitare 1.700 passeggeri e trasportare fino a 3.080 metri lineari di carico
Dopo dieci trimestri di flessione il traffico dei container nel porto di Hong Kong torna a crescere
Hong Kong
Nei primi tre mesi di quest'anno movimentati 3,39 milioni di teu (+2,1%)
Fincantieri acquisisce una quota in WSense
Roma
Consegnata alla Marina Militare italiana la nona unità FREMM “Spartaco Schergat”
Presentata la nuova edizione del Manuale pratico dei traffici marittimi
Genova
Redatto da Assagenti, compie cinquant'anni
Nel primo trimestre il traffico dei container nei porti di Long Beach e Los Angeles è aumentato del +26,6% e +5,2%
Long Beach/Los Angeles
Prossimo l'impatto dei dazi introdotti da Trump
Nei primi tre mesi del 2025 il porto di Singapore ha movimentato 10,5 milioni di container (+5,8%)
Singapore
In peso il traffico containerizzato ha registrato un calo del -1,4%
Firmato il regolamento per il bunkeraggio di GNL presso lo stabilimento Fincantieri di Genova
Genova
Definite le modalità di trasferimento del carburante da nave a nave
Gli storici marchi cantieristici Uljanik e 3.Maj verso l'estinzione
Zagabria
Lo Stato conferma l'intenzione di cedere le attività navalmeccaniche nei due siti di Pola e Fiume
Cambiaso Risso ha concluso l'acquisizione della francese Somecassur
Genova
L'azienda transalpina è specializzata nell'assicurazione di super e mega yacht
Nuovo servizio ferroviario settimanale tra il porto di Gioia Tauro e Verona
Gioia Tauro/Verona
Operato da Medlog per il trasporto di merci refrigerate
LA BERS alla ricerca di un partner strategico per lo sviluppo del porto fluviale moldavo di Giurgiulesti
Londra
Lanciata una gara internazionale
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
I porti turchi hanno segnato il nuovo record di traffico delle merci relativo al primo trimestre
Ankara
Picco storico dei carichi importati dall'estero
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +37,6%
Taranto
Aumento di 854mila tonnellate delle rinfuse solide e di 265mila tonnellate delle merci convenzionali
DEME compra la Havfram, società che installa parchi eolici offshore
Zwijndrecht/Washington
Transazione del valore di circa 900 milioni di euro
Avviati da Reggio Calabria i trasporti ferroviari dei convogli per la Metro di Roma
Roma
Commessa aggiudicata da Hitachi Rail a Mercitalia Rail
Nel 2024 i volumi movimentati da Magli Intermodal Service sono diminuiti del -2%
Rezzato
Stabile il fatturato
A marzo Yang Ming registra la prima flessione del fatturato dopo 14 mesi di crescita
Keelung/Taipei
Prosegue l'aumento dei ricavi di Evergreen e WHL
La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione della tedesca Schenker da parte della danese DSV
Bruxelles
L'impatto sulla concorrenza nei mercati in cui le due aziende operano è ritenuto limitato
Accordo Fincantieri - Kayo per promuovere lo sviluppo dell'industria cantieristica e navale in Albania
Trieste
Possibile creazione di un polo per la costruzione e il refitting navale nella regione
Recente lieve riduzione dei costi della logistica degli autoveicoli nuovi di fabbrica
Bruxelles
Montaresi (AdSP Liguria Orientale) premiata con l'“Oscar dei Porti”
Miami
L'evento è giunto alla diciottesima edizione
Nei primi tre mesi del 2025 i container trasportati dalle navi della OOCL sono aumentati del +9,3%
Hong Kong
Ricavi in crescita del +16,8%
L'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio vince in appello contro la Zen Yacht
Gioia Tauro
L'azienda condannata al pagamento dei canoni arretrati
Nel porto di Livorno è stato sequestrato un ingente carico di cocaina
Livorno
Due tonnellate di droga individuate dal personale delle Dogane e della Guardia di Finanza
Navantia rinnova l'accordo con il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean
Miami
Sinora il cantiere di Cadice ha effettuato lavori di manutenzione, riparazione e ristrutturazione su 45 navi del gruppo
Quest'anno è atteso un traffico record delle crociere nei porti italiani
Miami
Cemar ritiene che la crescita non si arresterà neanche nel 2026
Accordo HII-HHI per accelerare la produzione navale americana e sudcoreana
National Harbor
L'obiettivo è di rafforzare la base industriale navale delle due nazioni
La Panama Ports Company accusata di aver violato i termini del contratto di concessione
Panama
Il revisore generale dei conti panamense ha annunciato la presentazione di accuse penali
È diventato operativo il Colombo West International Terminal
Ahmedabad
Ha una capacità di traffico pari a 3,2 milioni di teu
Lunedì a Genova si terrà il convegno “I nuovi combustibili marini sostenibili - Decarbonize Shipping”
Genova
Completata nel porto di Gioia Tauro la nuova struttura polifunzionale di controllo frontaliera PCF - Punto PED/PDI
Gioia Tauro
Venerdì a Roma il convegno “L'Intelligenza Artificiale arriva in porto”
Roma
È promosso dall'Unione Nazionale Imprese Portuali
Inaugurato a Miami il nuovo terminal crociere del gruppo MSC
Miami
Può ospitare in contemporanea tre navi di grandi dimensioni
A febbraio il traffico nel porto di Ravenna è cresciuto del +2,1%
Ravenna
Aumento delle rinfuse e calo delle merci varie
Nel 2024 Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato una perdita netta di -208 milioni di euro
Roma
Ricavi in crescita del +11,7%. In aumento le merci trasportate dal gruppo grazie all'acquisizione di Exploris
Porto di Genova, Ente Bacini chiede nuovi spazi e il rinnovo della concessione
Genova
Convegno per celebrare il centenario della società
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
VARD costruirà una nave per operazioni subacquee offshore per Dong Fang Offshore
Ålesund/Trieste
Il contratto ha un valore di 113,5 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Lunedì a Genova si terrà il convegno “I nuovi combustibili marini sostenibili - Decarbonize Shipping”
Genova
Si svolgerà nella sede della Capitaneria di Porto di Genova
Venerdì a Roma il convegno “L'Intelligenza Artificiale arriva in porto”
Roma
È promosso dall'Unione Nazionale Imprese Portuali
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RASSEGNA STAMPA
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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La settimana prossima i porti italiani parteciperanno alla Seatrade Cruise Global
Roma
Marchio dell'iniziativa: “CruiseItaly - One Country, Many Destinations”
Inaugurato ufficialmente il terminal crociere del gruppo MSC nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel 2027 sarà dotato di un impianto di cold ironing
Marcegaglia e Nova Marine Carriers costituiscono la joint venture NovaMar Logistic
Lugano/Gazoldo degli Ippoliti
Una general cargo trasporterà le materie prime agli stabilimenti del gruppo siderurgico
Liebherr registra un fatturato annuale record nel segmento delle gru per il settore marittimo-portuale
Bulle
Forte domanda di mezzi per l'industria offshore e per la movimentazione dei container
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
Lo scorso anno sono state 656 le navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Il Pireo
Incremento di cinque unità rispetto al 2023
Porto della Spezia, completate le simulazioni di accosto delle navi da crociera al molo Garibaldi Ovest
La Spezia
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
Stena Line presenta il progetto di una nave ro-ro in grado di ridurre il consumo di energia di almeno il 20%
Goteborg
Introdotte gran parte delle tecnologie innovative attualmente disponibili
Francesco Beltrano è il nuovo segretario generale di Uniport
Roma
Subentra a Paolo Ferrandino, che continuerà a collaborare come consulente
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana
Milano
L'importo complessivo delle commesse è di circa 720 milioni di dollari
Convegno a Genova per il centenario di Ente Bacini
Genova
La società è stata istituita il 19 febbraio 1925
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Interporto Bologna
Bentivoglio
Stefano Caliandro nominato presidente. Perdita di 1,7 milioni di euro nel 2024
NYK investe 76 miliardi di yen nella NYK Energy Ocean Corporation
Tokyo
La newco ha rilevato le attività della ENEOS Ocean
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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