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La Commissione Europea ha prorogato di cinque anni le esenzioni previste nel 1995 per i consorzi armatoriali che operano nel trasporto marittimo di merci
Le esenzioni previste dal Regolamento comunitario 870/95 sono applicate automaticamente ai consorzi che rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato
26 aprile 2000
La Commissione Europea, su proposta del commissario UE alla Concorrenza Mario Monti, ha prorogato di cinque anni il pacchetto di esenzioni che consente alle compagnie di navigazione di stabilire accordi armatoriali relativi al trasporto marittimo di merci. La normativa, che non riguarda il trasporto di passeggeri, era stata adottata nel 1995 (Regolamento 870/95) ed aveva validità quinquennale.

Il Regolamento 870/95, che riportiamo di seguito, consente la formazione di accordi armatoriali che permettano alle compagnie di navigazione di razionalizzare i propri servizi e di realizzare economie di scala ed è applicato ai consorzi armatoriali che offrono servizi di linea internazionali in partenza o arrivo in uno o più porti dell'Unione Europea. La normativa prevede che le esenzioni, che proibiscono la fissazione di tariffe, siano applicabili automaticamente ai consorzi armatoriali che operano nell'ambito di una conferenza e rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato (o del 35% se operano al di fuori di una conferenza). Per gli accordi che superano questo limite ma rappresentano una quota inferiore al 50% del mercato è prevista comunque l'applicazione delle esenzioni se la Commissione Europea non si oppone entro sei mesi dalla notifica della formazione dell'accordo. Gli altri casi devono invece essere sottoposti all'approvazione della Commissione.








Regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 21/04/1995 PAG. 0007 - 0014



Testo:

REGOLAMENTO (CE) N. 870/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,
(1) considerando che talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato;
(2) considerando che, dall'esame degli accordi di consorzio effettuato dalla Commissione, risulta tuttavia che in numerosi casi essi possono essere normalmente considerati conformi all'articolo 85, paragrafo 3 e che occorre definire tale categoria di consorzi;
(3) considerando che la Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi; che tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria;
(4) considerando che i consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione delle attività delle compagnie consorziate che essi comportano e grazie alle economie di scala che essi consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali; che essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei « container » nonché un impiego più efficace della capacità delle navi;
(5) considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio, ottenute grazie al consorzio; che tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di imbarcazioni e di attrezzature, portuali e di altro genere più moderne; che tuttavia gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi;
(6) considerando che è pertanto necessario concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che essi non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del traffico di cui trattasi; che, allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modifiche apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento è inteso a precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa;
(7) considerando che una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare ed effettuare un servizio in comune, è quella di procedere ad aggiustamenti di capacità; che ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi utilizzate nell'ambito di un consorzio;
(8) considerando che l'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si applica sia ai consorzi che operano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di questa, eccezion fatta per una loro eventuale attività di determinazione comune dei noli;
(9) considerando che l'attività di determinazione dei prezzi rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che i membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale;
(10) considerando che le prime condizioni alle quali deve essere subordinata l'esenzione per categoria devono garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi possa ripercuotersi sugli utenti dei servizi di trasporto;
(11) considerando che tale condizione, imposta dall'articolo 85, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verifichino una o più delle situazioni qui di seguito descritte:
- esistenza tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio di una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie all'azione tariffaria indipendente (« independent rate action »);
- esistenza all'interno della Conferenza in cui opera il consorzio di un grado sufficiente di concorrenza effetti tra i consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, relativi ad esempio all'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio « just in time delivery » o di un « Electronic data interchange » (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci, oppure alla maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;
- concorrenza effettiva, reale o potenziale, tra compagnie non consorziate ed i membri del consorzio indipendentemente dall'esistenza di una conferenza operante nel traffico;
(12) considerando che, al fine di rispettare la disposizione dell'articolo 85, paragrafo 3, deve essere altresì prevista una condizione che miri a promuovere la concorrenza individuale per la qualità del servizio tra i consorziati nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico;
(13) considerando che sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che i prezzi o le condizioni possano giustificarsi sotto l'aspetto economico;
(14) considerando che le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima, partecipante a tali accordi, la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso; considerando tuttavia che, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo per tener conto degli investimenti ingenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei loro membri; che è altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, ad ogni consorziato sia riconosciuto il diritto di attuare un'immissione in commercio indipendente, previo adeguato preavviso;
(15) considerando che l'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non rendono possibile l'eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati;
(16) considerando che, ai fini dell'esenzione per categoria, è opportuno riferirsi, per motivi di certezza del diritto, alla parte di traffico diretto del consorzio fra le coppie di porti da esso servite calcolata in base all'insieme dei porti da esso serviti, considerato globalmente;
(17) considerando peraltro che, per valutare l'esistenza di una concorrenza reale ed effettiva, ai fini di un'esenzione individuale, ocorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra le coppie di porti servite da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea a partire da porti sostituibili a quelli del consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto;
(18) considerando che l'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la parte di traffico detenuta dai consorzi non superi un determinato ordine di grandezza;
(19) considerando che per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza deve essere prevista una quota di traffico più ridotta per il fatto che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente nel traffico;
(20) considerando che è tuttavia opportuno offrire una procedura semplificata ai consorzi che superano di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, ma che restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria; che una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
(21) considerando che i consorzi che superano detti limiti possono peraltro beneficiare di un'esenzione mediante decisioni individuali, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi;
(22) considerando che il presente regolamento si applica unicamente all'accordo concluso tra i membri di un consorzio e che, di conseguenza, l'esenzione per categoria non copre gli accordi restrittivi di concorrenza conclusi fra consorzi oppure uno o più dei loro membri ed altre compagnie; che non contempla neppure gli accordi restrittivi di concorrenza tra diversi consorzi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi;
(23) considerando che è altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi; che gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo esercitati in comune dai consorziati; che deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi; che il presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni; che tale obbligo di consultazione, limitato alle attività proprie esercitate dai consorzi, è previsto tenuto conto dell'attuale situazione di apertura del mercato di cui trattasi; che, in caso di modificazione del presente regolamento, detto obbligo dovrà essere riesaminato alla luce dell'evoluzione del mercato;
(24) considerando che le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto dei bisogni degli utenti; che di conseguenza è opportuno esentare talune intese eventualmente risultanti da tali consultazioni;
(25) considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione di forza maggiore è quella che risulta dalla giurisprudenza costante dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
(26) considerando che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che essi non esentano i consorzi dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento e che i consorzi non trasgrediscono così le disposizioni degli articoli 85 e 86;
(27) considerando che è opportuno prevedere, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 479/92, che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate già esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni e gli obblighi fissati nel regolamento stesso;
(28) considerando che è opportuno prevedere l'inapplicabilità, per un periodo determinato dal presente regolamento, del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di consorzio esistenti alla data della sua entrata in vigore che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, quali precisate nel presente regolamento, qualora detti accordi vengano modificati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in modo da conformarli alle condizioni fissate, qualora tali modifiche vengano comunicate alla Commissione;
(29) considerando che occorre prevedere un trattamento equo e positivo per i consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che, pur superando i limiti di quota di mercato ivi richiesti ai fini di un'esenzione, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento;
(30) considerando che è opportuno prevedere, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, i casi in cui la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria;
(31) considerando che gli accordi automaticamente esentati ai sensi del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda ex articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86; che ciononostante le imprese, in caso di fondato dubbio, potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento;
(32) considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 86 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
- « consorzio »: un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in « container », su un determinato traffico, e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio offerto, in assenza di consorzi, individualmente da ciascuno dei suoi membri allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;
- « trasporto marittimo di linea »: trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- « patto sul servizio »: un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'obbligo dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
- « utente del trasporto »: qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;
- « iniziativa tariffaria indipendente » (« indipendent rate action »): diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

Articolo 2

Campo d'applicazione
Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati
1. In forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:
a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:
i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,
ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,
iii) l'utilizzazione in comune (« pooling ») di navi e di impianti portuali,
iv) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto,
v) la messa a disposizione di « container », « chassis » e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di « leasing » o di acquisto di dette attrezzature,
vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;
b) aggiustamenti temporanei di capacità;
c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);
d) la partecipazione ad uno o più « pool » di tonnellaggio, di messa in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;
e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;
f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;
g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

Articolo 4

Non utilizzazione della capacità esistente
L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESECUZIONE

Articolo 5

Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:
- esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o meno, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;
- esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, qualunque ne sia la natura, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente, in qualsiasi momento, i servizi offerti, per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;
- esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico.

Articolo 6

Condizioni relative alla quota di traffico
1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, per i vari porti che serve, una quota inferiore al 30 % del traffico diretto calcolato in volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o equivalente venti piedi) quando opera nell'ambito di una conferenza e inferiore al 35 % quando opera al di fuori di una conferenza.
2. L'esenzione prevista dall'articolo 3 continua ad applicarsi quando, durante un periodo di due anni di calendario consecutivi, la quota di traffico di cui a paragrafo 1 del presente articolo non viene superata di più di un decimo.
3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuto il superamento. Questo periodo è di dodici mesi quando il superamento è imputabile al ritiro dal traffico di cui trattasi di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 7

Procedura di opposizione
1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di traffico supera il limite di cui all'articolo 6 senza peraltro superare il 50% del traffico diretto, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione (1) e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.
2. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui la Commissione riceve la notificazione. Tuttavia, quando la notificazione è inviata mediante lettera raccomandata, tale termine decorre dalla data indicata dal timbro della posta del luogo di spedizione.
3. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la notificazione o una comunicazione che l'accompagna deve riferirsi esplicitamente al presente articolo, e b) le informazioni da fornire mediante notificazione devono essere complete e conformi ai fatti.
4. Per quanto riguarda gli accordi già notificati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere invocate in una comunicazione alla Commissione che si riferisca alla notificazione ed esplicitamente al presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b) si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione può opporsi all'esenzione. Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne fa richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. La domanda deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.
6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione risulta dalla domanda di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.
7. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.
8. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo, per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.
9. In caso di opposizione da parte della Commissione, e qualora questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Articolo 8

Condizioni supplementari
Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:
1) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio;
2) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Tale diritto è collegato alla concessione di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che comporta un « pool » di compartecipazione agli utili o alle perdite o implica un grado di investimento molto elevato risultante dall'acquisto o dal nolo di navi da parte dei suoi membri soprattutto per la sua costituzione, il termine massimo di preavviso è di sei mesi e può essere dato dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;
3) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di attuare, senza incorrere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;
4) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a taluni porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche nella zona che rientra nell'accordo prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni, possano giustificarsi sul piano economico.

CAPO IV

OBBLIGHI

Articolo 9

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 è subordinata agli obblighi seguenti:
1) Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte consultazioni, queste, qualora siano sollecitate, devono svolgersi entro i dieci giorni lavorativi a partire dalla richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni salvo nei casi suddetti di forza maggiore, che dovranno allora essere indicati nel comunicato.
Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:
a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;
b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;
c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà delle due parti, si deve prender atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;
d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
2) Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri - ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi - ed ogni modifica ad esse relativa devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio e dei loro agenti.
3) Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettati dalle parti, che risolvono controversie relative alle pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento.
4) Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima e con un preavviso di durata non inferiore ad un mese, e che sarà stabilita dalla Commissione in funzione dei singoli casi, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai punti 1 e 2 del presente articolo, e deve comunicarle entro tale termine l'accordo di consorzio di cui trattasi.

Articolo 10

Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, punto 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 7 e 9, punto 4, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.
2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria
In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente reglamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato o sono vietati dall'articolo 86 del trattato, in particolare qualora:
1) su un traffico determinato la concorrenza esistente al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un consorzio determinato non sia effettiva;
2) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;
3) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato;
4) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

Articolo 13

Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La sua validità è di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore.
Esso si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché a decorrere dal momento in cui risultavano soddisfatte le condizioni dell'esecuzione.
Per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non conformi in tale data alle condizioni e agli obblighi ivi previsti, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica per il periodo anteriore alle modificazioni loro apportate per renderli conformi a tali condizioni, purché tali modificazioni intervengano entro i sei mesi successivi a detta entrata in vigore e siano notificate alla Commissione entro lo stesso termine.
Tuttavia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono beneficiare della procedura di opposizione prevista dall'articolo 7 i consorzi che, pur superando il limite relativo alla quota di traffico, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(1) GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. C 63 dell'1. 3. 1994, pag. 8.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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DALLA PRIMA PAGINA
L'U.S. Central Command rivendica l'attacco alla product tanker Settebello
Tampa/Nuova Delhi/Londra
Condanna del governo indiano e dell'International Maritime Organization
Colpita una product tanker nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton/Muscat
Ferito un marittimo. Altri due membri dell'equipaggio risultano dispersi
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -1,0%
Civitavecchia
Crocieristi in aumento del +32,1%
Un mercantile è stato attaccato nel Golfo di Aden
Southampton
Scambio di colpi d'arma da fuoco con il team di sicurezza a bordo della nave
Gemini Cooperation incrementa la capacità di stiva sulla rotta Asia-Mediterraneo
Copenaghen
Sea-Intelligence, immessa un'ulteriore capacità settimanale pari a 22.402 teu
ESPO promuove a pieni voti le conclusioni del Consiglio dell'UE sulla strategia industriale marittima
Bruxelles
Confermato il ruolo centrale degli scali portuali
La cattura e lo stoccaggio della CO2 sulle navi è una delle soluzioni più concrete e immediatamente disponibili per la decarbonizzazione dello shipping
Londra
Via libera dell'Antitrust all'acquisizione di Terminal San Giorgio da parte del gruppo Messina
Roma
Ok dell'AGCM anche all'acquisizione da parte del gruppo MSC delle attività del gruppo Asso nel settore della manutenzione e riparazione navale (Jobson Italia e UASC UAE)
In vista rincari delle tariffe per il transito delle navi nel canale di Suez
Ismailia
Saranno applicati dal 15 luglio. Escluse le navi passeggeri
L'Autorità del Canale di Suez ha annunciato l'applicazione di supplementi alle tariffe di transito nel canale egiziano per la gran parte delle principali tipologie di navi che trasportano merci, che entreranno in vigore dal prossimo 15 luglio.
Il Consiglio dell'UE accoglie molte delle richieste avanzate dalle associazioni del cluster marittimo-portuale europeo
Lussemburgo
Tuttavia, necessariamente, il testo rinvia l'adozione di misure concrete a future iniziative legislative
ESPO chiede un uso proattivo del sistema EES per evitare congestione nei porti europei
Bruxelles
Ryckbost: flessibilità attivate tempestivamente in circostanze eccezionali ma prevedibili
Rixi: necessario superare un ETS marittimo che rischia di spostare traffici e investimenti verso porti extraeuropei
Lussemburgo
Servono - evidenzia il vice ministro - incentivi e flessibilità, non nuovi vincoli
Gli Houthi minacciano una ripresa degli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso
Sana'a
Proclamato un divieto totale alla navigazione per tutte le navi riconducibili a interessi israeliani
Il commercio mondiale di merci potrebbe iniziare a rallentare
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Ginevra
Lo segnala l'ultima lettura del Goods Trade Barometer della WTO
Attivato a Genova il nuovo collegamento della viabilità portuale a Sampierdarena
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Genova
Paroli: l'opera consente oggi a circa 900-1.000 mezzi pesanti al giorno di accedere direttamente alle aree operative del porto
I relatori del Ddl sui porti difendono il progetto di governance imperniato sulla Porti d'Italia
Roma
Ghio (PD) denuncia che gli organi di vertice di questa nuova società verrebbero nominati interamente dal governo. Ghirra (AVS): gli obiettivi di coordinamento nazionale avrebbero potuto essere perseguiti con un rafforzamento della Conferenza nazionale dei presidenti delle AdSP
Fusione nel settore della logistica tra le statunitensi WWEX Group e Auctane
Inatteso calo del traffico intermodale europeo nel primo trimestre del 2026
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Hanseatic Global Terminals acquisisce il rimanente 50% della Hanseatic Global Terminals Aracruz
Rotterdam/Aracruz
La società sta realizzando il nuovo porto container brasiliano di Imetame
Conftrasporto, dal Ddl Porti emergono evidenti criticità operative, finanziarie e di coerenza normativa
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Secondo la società, le norme europee porrebbero fuori mercato le navi con motori DFDE
La francese MN trasporterà il lanciatore Vega C della Avio tra l'Italia e il Sud America
Nantes
La compagnia francese si doterà di una nuova nave progettata specificamente per il trasporto di attrezzature spaziali
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Illesi tutti i membri dell'equipaggio
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Odessa
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Il 19 novembre 2027 entrerà in vigore la Convenzione IMO sulla responsabilità e il risarcimento dei danni connessi al trasporto di sostanze pericolose e nocive via mare
Londra
Dominguez: traguardo atteso da tempo, che colma un'importante lacuna nel regime internazionale
Ad aprile i transiti di navi nel canale di Suez sono aumentati del +13,9%
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Il Cairo
Nel primo quadrimestre del 2026 è stato registrato un aumento del +12,1%
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Napoli è calato del -5,3%, mentre a Salerno è cresciuto del +6,4%
Napoli
I container nei due scali sono stati pari rispettivamente a 167.433 teu (-3,5%) e 101.509 teu (+7,8%)
Kerdjoudj (Feport): con la revisione dell'EU ETS destinare parte dei proventi ai porti
Bruxelles
Esortazione a valutare attentamente il rischio della delocalizzazione del traffico di transhipment
Con il nuovo terminal di COSCO-PTP il porto di Tarragona si rilancia sul mercato dei container
Tarragona
Si prevede che i lavori di costruzione terminino nel 2028 quando il terminal avrà una capacità di 680mila teu
Nel 2025 i porti egiziani hanno stabilito il loro nuovo record storico di traffico dei container
Alessandria d'Egitto
Forte crescita dei volumi in trasbordo, che nel 2024 erano risultati stabili
Rinnovato il contratto nazionale di ormeggiatori e barcaioli dei porti
Roma
Filt-Cgil, irrobustisce un impianto regolatorio indispensabile per il settore
Uno studio spiega come rendere più attrattivo ed efficace l'uso degli impianti OPS nei porti europei
Bruxelles
Necessarie, tra l'altro, tariffe più chiare e comparabili
Federlogistica chiede l'introduzione di correttivi al disegno di legge sulla governance portuale
Genova
Falteri: il nuovo assetto garantisca alle AdSP adeguate risorse finanziarie e strumenti operativi efficaci
ESPO torna a chiedere correttivi all'EU ETS per assicurare la competitività dei porti europei
Bruxelles
Evidenziato anche l'impatto negativo sul trasporto marittimo a corto raggio
In Svizzera adottate nuove misure per rafforzare la competitività della bandiera marittima
Berna
Un armatore elvetico potrà battere bandiera svizzera anche se la società proprietaria ha sede all'estero
Concluse le prove in mare della seconda nave da crociera costruita in Cina
Shanghai
La Adora Flora City effettuerà il viaggio inaugurale con partenza il 22 novembre dal porto di Guangzhou
Nel primo trimestre del 2026 il valore del traffico delle merci del G20 ha segnato una crescita congiunturale del +5,3%
Parigi
Attenuazione della crescita del traffico delle merci nel porto di Tanger Med
Tangeri
Nei primi tre mesi del 2026 sono state movimentate 38,8 milioni di tonnellate (+3,2%)
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Pechino
L'import-export ha registrato un aumento del +0,6%. I container sono stati 26,9 milioni (+4,8%)
Fermerci chiede al governo misure urgenti per sostenere il trasporto ferroviario delle merci
Roma
Imprese ferroviarie penalizzate dalle interruzioni infrastrutturali
Porto di Napoli, prima operazione di bunkeraggio ship-to-ship di GNL su una nave da crociera
Napoli
Axpo ha impiegato la bettolina “Green Zeebrugge”
CMA CGM ha archiviato il primo trimestre 2026 con un utile netto di 250 milioni di dollari (-78%)
CMA CGM ha archiviato il primo trimestre 2026 con un utile netto di 250 milioni di dollari (-78%)
Marsiglia
Ricavi stabili, con logistica e altre attività che hanno compensato il calo nel settore dello shipping
La Corte Suprema USA ha riaperto il caso che contrappone Havana Docks e Carnival, Royal Caribbean, NCLH e MSC
Adottato il nuovo codice internazionale di sicurezza per le navi di superficie autonome
Londra
Entrerà in vigore il prossimo primo luglio e applicato su base volontaria per almeno due anni
UIRR, nel 2025 le spedizioni di trasporto combinato strada-rotaia sono aumentate del +1,5%
Bruxelles
L'associazione ha sottolineato gli effetti disastrosi sul comparto dei lavori alle linee ferroviarie in Germania
Accordo Fincantieri - Teijin Automotive Technologies per lo sviluppo di paratie in materiali compositi per applicazioni navali
Trieste/Pouancé
Folgiero: rendiamo possibile lo sviluppo di unità più leggere ed efficienti
Dopo otto trimestri di utili, ZIM registra una perdita d'esercizio
Haifa
Nei primi tre mesi del 2026 in marcato calo (-8,3%) anche i volumi di carichi trasportati dalle navi
Gli USA hanno incriminato quattro produttori cinesi di container e sette loro dirigenti
Washington
Reso noto l'arresto lo scorso 14 aprile in Francia del direttore marketing della Singamas
Intesa di Parlamento e Consiglio UE sull'accordo sui dazi tra Unione Europea e USA
Strasburgo/Bruxelles
Introdotte una clausola di scadenza e una clausola di sospensione
FFS Cargo Svizzera riorganizza il network dei servizi di trasporto a carro singolo
Berna
Prevista una riduzione di 50 degli attuali 280 scali di smistamento
L'IMO segnala un incremento del +17% dei casi di pirateria marittima nel 2025
Londra
L'area più colpita quella degli Stretti di Malacca e Singapore con 122 incidenti (+34%)
Hapag-Lloyd e CMA CGM hanno sospeso le prenotazioni per le spedizioni marittime con Cuba
Parigi/Francoforte/L'Avana
Decisione dopo l'ampliamento delle sanzioni USA ordinato da Trump
Entro fine anno la gara internazionale per il nuovo container terminal del porto di Klaipeda
Klaipeda
Avrà un capacità di traffico annua pari a 2,5 milioni di teu
ITF chiede ai governi di smantellare una volta per tutte il sistema delle bandiere di comodo
Londra
È - denuncia il sindacato - la mela marcia al centro dello sfruttamento dei marittimi
Nel primo trimestre i ricavi della Evergreen sono diminuiti del -21,3%
Taipei
Risultato operativo e risultato economico netto sono calati del -69,5% e -68,8%
Viking Holdings ha chiuso il primo trimestre con una perdita netta di -54,2 milioni di dollari
Los Angeles
Ricavi in crescita del +17,5%
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +8,9%
Brema
Aumenti del +12,7% in Germania e del +7,8% in Italia. Calo nel porto di Tanger Med
Norovirus sulla nave da crociera Ambition della Ambassador Cruise Line
Purfleet/Vlissingen
Le autorità sanitarie francesi hanno autorizzato l'unità a continuare le normali operazioni
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è diminuito del -2,0%
Amburgo
I contenitori sono stati pari a due milioni di teu (-1,6%)
Prosegue il deterioramento dei risultati finanziari trimestrali di Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi sono diminuiti rispettivamente del -15,1% e -9,3%
Hapag-Lloyd ha chiuso il primo trimestre con una perdita d'esercizio di -218,6 milioni di euro
Hapag-Lloyd ha chiuso il primo trimestre con una perdita d'esercizio di -218,6 milioni di euro
Amburgo
Ricavi in calo del -16,8%
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della HMM sono diminuiti del -4,8%
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della HMM sono diminuiti del -4,8%
Seul
Calo del -7,9% nel segmento dei container e crescita del +20,1% in quello delle rinfuse
Nel primo trimestre di quest'anno i terminal crociere della Global Ports Holding hanno registrato un traffico record
Istanbul
Sfiorati i cinque milioni di passeggeri
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è calato del -3,8%
Genova
A marzo flessione del -6,1%, con una forte contrazione del -15,0% dei carichi containerizzati
Federconsumatori chiede al governo misure per attenuare l'impatto dell'aumento del prezzo dei biglietti dei traghetti
Roma
Rincari sono al +18% per le settimane centrali di agosto
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti croati è cresciuto del +14,6%
Zagabria
Record storico mensile a marzo
Successo del test per l'uso del diesel HVO per la propulsione delle navi da crociera
San Donato Milanese
Sperimentazione condotta congiuntamente da Eni e MSC Crociere
Gioia Tauro si insedia al secondo posto della graduatoria dei principali porti italiani superando Genova
Roma
Fincantieri registra una flessione dei ricavi e dei nuovi ordini
Roma
Il carico di lavoro del gruppo ha raggiunto un valore record di 74,2 miliardi di euro
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico marittimo nel canale di Suez è aumentato del +11,5%
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico marittimo nel canale di Suez è aumentato del +11,5%
Il Cairo
Nel solo mese di marzo la crescita è stata del +11,2%
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti tunisini è cresciuto del +5,9%
La Goulette
In aumento i passeggeri dei traghetti (+7,6%) e quelli delle crociere (+54,2%)
Le Aziende informano
International Shipping Community to Gather in Genoa for Two Days of Maritime Dialogue and Networking
Iniziativa del governo USA per introdurre l'energia nucleare nel trasporto marittimo su larga scala
Washington
Sollecitate proposte per lo sviluppo di un modello di mini reattore
L'amministrazione governativa statunitense ha avviato un'iniziativa per ...
Con l'ultima versione del ddl sui porti, il compito di reperire le risorse per la Porti d'Italia viene scaricato sulle AdSP
Roma
Lo ha affermato la vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera, Valentina Ghio
Il gruppo Carnival trasferisce la sede legale dalla Repubblica di Panama alle Bermuda
Miami
Abbandono della dual listed company con la creazione della Carnival Corporation Ltd.
La Hondius arriverà domenica davanti al porto di Granadilla (Tenerife)
Vlissingen/Santa Cruz de Tenerife/Londra
I passeggeri saranno portati via mare all'aeroporto per il loro rientro in patria
Nuovo record trimestrale del traffico navale negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
In crescita i transiti di tutte le principali tipologie di naviglio
La proposta normativa sulla governance portuale transitata dal Quirinale ridimensiona la Porti d'Italia
Roma
Audizioni informali dei rappresentanti dei sindacati sulla riforma della governance portuale
Roma
Al centro delle criticità evidenziate - conferma la Filt-Cgil - c'è la prevista costituzione di Porti d'Italia Spa
Venezia, il DPSS conferma la necessità di realizzare nuovi terminal offshore fuori dalla Laguna
Venezia
Il Documento di Programmazione Strategica di Sistema è stato approvato dal Comitato di gestione dell'AdSP
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
L'azienda e Assiterminal hanno espresso soddisfazione per la ripresa di un importante sodalizio associativo
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti del Regno Unito è calato del -2,6%
Londra
Diminuzione più accentuata (-6,8%) dei carichi all'imbarco
Mark Hindley è il nuovo presidente dell'associazione europea della logistica degli autoveicoli
Istanbul
Wolfgang Göbel è stato eletto presidente onorario
Porto di Genova, fermato un rimorchiatore per irregolarità sulle emissioni degli ossidi di azoto
Genova
Il mezzo nautico è utilizzato per i lavori di realizzazione della nuova diga foranea
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +21,4%
Ravenna
A maggio atteso un incremento del +2,5%
Nel 2027 Sallaum Lines attiverà un servizio dedicato Cina-Europa
Nanchino
Prese in consegna due nuove PCTC da 7.400 ceu
Il 12 giugno a Napoli un'iniziativa della Filt Cgil sulla governance nella portualità
Roma
Rinvenuto un drone navale nel porto rumeno di Costanza
Bucarest
L'ordigno di è autodistrutto senza causare vittime
Approvazione di principio alla HJSC per la costruzione di portacontainer a biocarburanti da 10.000 teu
Atene
È stata rilasciata dal Registro Navale Coreano
Global Ship Lease investe 917 milioni di dollari per comprare dieci nuove portacontainer
Atene
Saranno prese in consegna tra il quarto trimestre del 2028 e il primo trimestre del 2030
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Accordo WASS (Fincantieri) e Magellan nel campo della difesa subacquea del Canada
Trieste
Verranno esplorate opportunità di cooperazione industriale nel settore dei siluri pesanti e delle contromisure
Soluzioni per superare la cronica carenza di personale del comparto marittimo italiano
Procida
Pagano (Comitato del Lavoro Marittimo): digitalizzazione, semplificazione e intesa fra formazione e imprese per superare la crisi
Accordo per la formazione marittima siglato da Gente di Mare (Cosulich) e Carnival
Genova
Di Tizio: questa collaborazione ci permette di portare sul territorio un progetto internazionale
Antipollution (V.Group) ordina quattro imbarcazioni ecologiche a ONEX Shipyards & Technologies
Atene
Opzione per ulteriori quattro unità
Spinelli ha ordinato tre nuovi mezzi di movimentazione alla FTMH
Genova
Un reach stacker per container vuoti è già entrato in servizio nel deposito livornese del gruppo
Luigi Merlo alla guida della società italiana per i terminal crociere di MSC
Ginevra
Centrone (ex Fincantieri) subentra quale direttore Politiche Marittime e Affari Governativi per il gruppo in Italia
Accordo di cooperazione tra la greca Skaramangas Shipyards e la sudcoreana HD Hyundai
Atene
Lo scopo è di collaborare alla costruzione di navi militari di superficie
AD Ports compra la brasiliana Corredor Logística e Infraestrutura
San Paolo/Abu Dhabi
La società gestisce il maggior volume di esportazioni di rinfuse agroalimentari della nazione sudamericana
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Via libera unanime del Comitato di gestione
Chen Lichtenstein è stato nominato presidente e amministratore delegato della ZIM
Haifa
Subentrerà al dimissionario Eli Glickman
Gianluca Croce è stato confermato presidente di Assagenti Genova
Genova
I componenti del consiglio dell'associazione per il biennio 2026-2028
Il traghetto Mega Serena è entrato far parte della flotta della Corsica Sardinia Ferries
Vado Ligure
Ha una capacità fino a 2.000 passeggeri e oltre 600 veicoli
A Marghera il taglio della prima lamiera della nave da crociera Crystal Grace
Miami
Fincantieri consegnerà l'unità nella primavera del 2028
Porto di Ortona, alla Palumbo Superyacht aggiudicata un'area di 13.048 metri quadrati
Ancona
AdSP dell'Adriatico Centrale, atto di indirizzo per il rilascio della autorizzazione unica ZES
Porto di Livorno, inaugurati due nuovi magazzini della FHP MarterNeri
Livorno
Investimento superiore ai 23 milioni di euro
Il Comitato dell'AdSP Tirreno Centro Settentrionale delibera la chiusura dello stato di crisi dell'ente
Civitavecchia
Nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali di FS Logistix e Van der Vlist
Verona
Trasportate due piattaforme aeree da Verona a Rostock
Porto di Napoli, incendio a bordo del traghetto Phoenix della GNV
Napoli
Fiamme divampate nei locali interni del ponte 6 della nave
Latrofa sceglie una persona di sua fiducia alla guida di una società in house dell'AdSP laziale
Civitavecchia
Al nuovo amministratore unico - ha rimarcato - sono stati forniti indirizzi gestionali particolarmente stringenti
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -6,4%
Oslo
Utile netto trimestrale di 40,8 milioni di dollari (-31,8%)
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP della Sardegna
Olbia
Via libera del Comitato di gestione
Concluso l'iter di valutazione ambientale del progetto del Porto Esterno di San Antonio
San Antonio
Nel cantiere Fincantieri di Ancona è stata consegnata la nave da crociera Viking Mira
Ancona/Los Angeles
Ha una stazza lorda di 54.300 tonnellate e una capacità di 998 passeggeri
Nel 2025 RINA ha registrato ricavi pari ad oltre un miliardo di euro (+11%)
Genova
Utile netto in crescita del +30%
Porto di Marina di Carrara, posato il nuovo ponte ferroviario
Marina di Carrara
Pisano: svolta decisiva nell'organizzazione logistica del porto
Porti, interporti e corridoi. Venezia e l'Alto Adriatico come porta dei traffici verso l'Est
Venezia
È il tema dell'evento che si terrà giovedì a Venezia
Estonian State Fleet ordina un traghetto a propulsione elettrica al cantiere navale polacco Crist
Tallinn
Commessa del valore di 49,93 milioni di euro
Ad aprile i porti spagnoli hanno movimentato 1,7 milioni di contenitori (+1,7%)
Madrid
Crocieristi in calo del -18,4%
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Valencia è diminuito del -2,5%
Valencia
Nei primi quattro mesi del 2026 sono stati movimentati quasi 1,8 milioni di teu (+0,2%)
Ancora ricavi trimestrali record per Global Ship Lease
Atene
Utile netto in calo del -24,0%
Cooperazione internazionale tra AdSP sarda e porto di Tanger Ville per la nautica di lusso
Cagliari
Promozione di un circuito nautico integrato tra Sardegna e Marocco
Nel porto di Gioia Tauro è stato inaugurato il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario
Gioia Tauro
Tra le dotazioni, un ambulatorio di primo soccorso e un'ambulanza CMR
Da BPER un finanziamento a Grimaldi Euromed per l'ammodernamento della flotta
Milano/Napoli
Risorse utilizzate per coprire parzialmente l'acquisto della nave “Grande Manila”
ASRY e Priya Blue istituiscono un cantiere di riciclaggio navale nel Bahrein
Al Muharraq/Alang
Arrivata nella nazione mediorientale una prima nave destinata ad essere smantellata
SAAM Towage ordina cinque nuovi rimorchiatori al cantiere navale turco Sanmar Shipyard
Santiago
Avranno una capacità di tiro compresa fra 70 e 80 tonnellate
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è calato del -5,7%
Long Beach/Singapore/Hong Kong
A Singapore è stata registrata una crescita del +3,6%, mentre ad Hong Kong i contenitori sono diminuiti del -6,3%
Carta (Fermerci): servono politiche urgenti per sostenere le imprese ferroviarie
Roma
Nel 2025 il cargo ferroviario ha perso circa il 3,5%, in termini di treni/km
Fratelli Neri ordina altri due nuovi rimorchiatori in Egitto
Ismailia
Contratto con la Suez Canal Company for Modern Boats
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Barcellona è cresciuto del +17,4%
Barcellona/Algeciras
Aumento del +6,3% nello scalo portuale di Algeciras
Ok del governo di Islamabad alla vendita del 30% della Pakistan National Shipping Corporation
Islamabad
La quota andrà alla società logistica statale NLC che assumerà anche il controllo gestionale della PNSC
Nel 2025 il sistema portuale spagnolo ha registrato entrate record
Madrid
L'utile ante imposte è stato di 349 milioni di euro (+4,2%)
Leapmotor International rafforza la partnership con il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi
Hoofddorp
Nel primo trimestre trasportati dalla Cina circa 20.000 destinati al mercato italiano
Lo scorso anno il traffico delle crociere nei porti tedeschi ha raggiunto un nuovo record
Wiesbaden
Con 1,51 milioni di passeggeri, la crescita è stata del +4,1%
Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni dell'International Day for Women in Maritime 2026
Roma
Mattioli: l'economia del mare sta perdendo occasioni, opportunità e potenziale
Dopo anni di crescita sostenuta, in Spagna lo short sea shipping è entrato in una fase di rallentamento strutturale
Madrid
Lo rileva l'ultimo rapporto dell'Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia
AD Ports comprerà la casa di spedizioni tedesca MBS Logistics
Colonia
L'azienda ha oltre 450 addetti e 26 uffici in tutto il mondo
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
Genova/Roma
Sommariva: ALIS può offrire al nostro ecosistema un valore aggiunto strategico
Investimento di 200 milioni di dollari per costruire e attrezzare il nuovo terminal multipurpose di Pointe-Noire
Brazzaville/Abu Dhabi
Ordinate tre gru ship-to-shore alla ZPMC
Evergreen conferma l'acquisto di cinque nuove portacontainer da 24.000 teu
Taipei
Saranno costruite dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard International
Nei prossimi mesi la Corea avvierà un servizio marittimo containerizzato Asia-Europa sulla rotta artica
Busan
Gara conclusa con la selezione preliminare della compagnia PanStar
Nuovo allarme dell'Unione Marittimi per il destino delle navi ex ILVA
Verona
La loro possibile demolizione mette a rischio 240 posti di lavoro marittimi
Nel periodo gennaio-marzo il traffico delle merci nel porto di Koper è diminuito del -3,9%
Lubiana
Nel settore dei container sono state movimentate 2,4 milioni di tonnellate (-1,7%)
Ultima chance per riconoscere alcune mansioni portuali come usuranti e per istituire il fondo pensione
Genova
Siemens acquisirà attività dell'italiana MERMEC
Monaco
La transazione includerà lo stabilimento di produzione di materiale ferroviario rotabile Ferrosud a Matera
Crescita del traffico intermodale all'interporto di Nola
Nola/Milano
Analisi economico-finanziaria del Centro Studi di Fedespedi sulle società di gestione degli interporti
Calo trimestrale delle merci movimentate dai porti del Montenegro
Podgorica
Prosegue,anche se più attenuato, l'aumento dei volumi di carichi da e per i porti italiani
Assarmatori denuncia l'esclusione del trasporto marittimo dal decreto-legge Carburanti-bis
Roma
Messina: non si può pretendere che il settore assorba da solo l'impatto dell'aumento del carburante
HHLA registra una flessione del -5,3% dei container movimentati nel primo trimestre
Amburgo
Eijsink: un inverno insolitamente rigido ha limitato significativamente le nostre operazioni quotidiane
MSC Technology Italy avvia un piano per 200 nuove assunzioni
Torino/Ginevra
MSC Crociere debutta nel mercato dell'Alaska
Ok della Regione Marche alla nomina di Carloni a presidente dell'AdSP dell'Adriatico Centrale
Ancona
Atteso il parere della giunta regionale dell'Abruzzo
Stabili i ricavi trimestrali della greca Danaos Corporation
Atene
Due navi della compagnia sono ancora bloccate nel Golfo Persico
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è aumentato del +5,7%
Los Angeles/Port Newark
Nei primi tre mesi del 2026 il porto di New York ha movimentato quasi 2,2 milioni di teu (-1,2%)
Cognolato è stato confermato presidente di Assiterminal
Roma
Eletto anche il nuovo comitato di presidenza e il consiglio direttivo
Nel primo trimestre del 2026 il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +0,8%
Ravenna
La crescita è stata determina dall'entrata in funzione del rigassificatore
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
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Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 12 giugno a Napoli un'iniziativa della Filt Cgil sulla governance nella portualità
Roma
Confronto sullo sviluppo logistico, industriale e infrastrutturale dei porti
Porti, interporti e corridoi. Venezia e l'Alto Adriatico come porta dei traffici verso l'Est
Venezia
È il tema dell'evento che si terrà giovedì a Venezia
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RASSEGNA STAMPA
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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MSC introduce scali a Napoli e Malaga nel servizio Dragon
Ginevra
Cancellate le toccate allo scalo portuale di Gioia Tauro
Rinnovato il consiglio del Fondo Nazionale Marittimi
Genova
Rimarrà in carica per tre anni
Contratto di rete per lo sviluppo congiunto dei servizi intermodali in Emilia-Romagna
Bologna
Lo hanno siglato Interporto Bologna, Dinazzano Po S, SAPIR e Rail Traction Company
Messina (Assarmatori): la tecnocrazia europea appare inflessibile sull'EU ETS
Bruxelles
Necessario - sottolinea - un miglioramento significativo di queste politiche
Positiva la prima trimestrale della d'Amico International Shipping
Lussemburgo
La compagnia ha beneficiato degli effetti delle tensioni geopolitiche
Due eventi di orientamento a Livorno e Napoli per presentare il corso ITS Commissario di Bordo
Genova
Incontri programmati dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile con il gruppo Grimaldi
A Palermo è stato varato il troncone di prua della Explora V
Ginevra
Fincantieri consegnerà la nave da crociera ad Explora Journeys nel 2027
Il presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale è il nuovo presidente di Trieste Terminal Passeggeri
Trieste
Subentra a Gianluca Madriz
Porto di Olbia, iniziati i lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca
Cagliari
Lo scopo è di fare entrare in sicurezza le navi da crociera di grandi dimensioni
Damen risanerà e gestirà il cantiere di riparazione navale di Dakar
Dakar/Gorinchem
Contratto della durata di 20 anni con la Société des Infrastructures de Réparation Navale
Savino Del Bene ha acquisito tre società della spagnola Grupo Marítima Sureste
Firenze/Valencia
L'accordo riguarda Marítima Sureste Shipping, Marítima Sureste Spain e Transportes Gaypemar
Fim-Cisl, positivo l'esito dell'incontro con Fincantieri sulle prospettive del cantiere di Muggiano
La Spezia
Gli investimenti annunciati dal management - ha rilevato il sindacato - vanno nella direzione giusta
L'aumento dei costi dell'energia pesa sull'ultimo conto economico trimestrale di Finnlines
Helsinki
Doepel: oneri appesantiti anche dall'applicazione dell'EU ETS
Marabello nuova segretaria generale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Messina
L'incarico ha durata quadriennale
Colpita la nave heavy lift HMM Namu nei pressi dello Stretto di Hormuz
Seul
L'incidente non ha provocato vittime
Deterioramento delle performance finanziarie trimestrali di DFDS
Copenaghen
In crescita i rotabili trasportati dalla flotta. Calo del -18% dei passeggeri
Dal 21 al 23 maggio a Ravenna si terrà “Deportibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”
Ravenna
Kalmar registra una flessione trimestrale dei nuovi ordini
Helsinki
Nel periodo gennaio-marzo i ricavi sono aumentati del +5%
In crescita gli avviamenti al lavoro per le compagnie portuali di Trieste e Monfalcone
Trieste
Consegna di una targa di riconoscimento
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi della Costamare sono diminuiti del -5,3%
Monaco
Confermati ordini per 12 nuove navi da 9.200 teu e quattro da 3.100 teu
ICTSI registra nuovi record finanziari e operativi trimestrali
Manila
I risultati hanno beneficiato dell'apporto dei nuovi terminal BACT e DGT
MSC attiverà un servizio tra il Mar Rosso e il Nord Europa attraverso il canale di Suez
Ginevra
Previste connessioni via camion e feeder con i porti del Golfo Persico
Affidato il primo lotto di lavori per il cold ironing nel porto della Spezia
La Spezia
L'investimento complessivo è pari a 41 milioni di euro
Nel primo trimestre del 2026 il fatturato della Konecranes è diminuito del -7,7%
Helsinki
Invariato il valore dei nuovi ordini acquisiti nel periodo
Nuovo provvedimento dell'ART sulle misure regolatorie per gli affidamenti di servizi di cabotaggio marittimo
Roma
Elementi di novità nelle procedure di affidamento del servizio
Nomina dei commissari straordinari delle AdSP dell'Adriatico Centrale e della Sicilia Orientale
Roma
Salvini chiede l'intesa sul leghista Carloni ai governatori di Marche e Abruzzo
Confitarma, bene l'approvazione del disegno di legge Valorizzazione della Risorsa Mare
Roma
Zanetti: ulteriore passo nella direzione da tempo indicata dalla Confederazione
Approvati i rendiconti 2025 delle AdSP del Tirreno Settentrionale e dell'Adriatico Orientale
Livorno/Trieste
Sono stati esaminati oggi dai Comitati di gestione
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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