testata inforMARE
Cerca
25 dicembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
08:46 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
La Commissione Europea ha prorogato di cinque anni le esenzioni previste nel 1995 per i consorzi armatoriali che operano nel trasporto marittimo di merci
Le esenzioni previste dal Regolamento comunitario 870/95 sono applicate automaticamente ai consorzi che rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato
26 aprile 2000
La Commissione Europea, su proposta del commissario UE alla Concorrenza Mario Monti, ha prorogato di cinque anni il pacchetto di esenzioni che consente alle compagnie di navigazione di stabilire accordi armatoriali relativi al trasporto marittimo di merci. La normativa, che non riguarda il trasporto di passeggeri, era stata adottata nel 1995 (Regolamento 870/95) ed aveva validità quinquennale.

Il Regolamento 870/95, che riportiamo di seguito, consente la formazione di accordi armatoriali che permettano alle compagnie di navigazione di razionalizzare i propri servizi e di realizzare economie di scala ed è applicato ai consorzi armatoriali che offrono servizi di linea internazionali in partenza o arrivo in uno o più porti dell'Unione Europea. La normativa prevede che le esenzioni, che proibiscono la fissazione di tariffe, siano applicabili automaticamente ai consorzi armatoriali che operano nell'ambito di una conferenza e rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato (o del 35% se operano al di fuori di una conferenza). Per gli accordi che superano questo limite ma rappresentano una quota inferiore al 50% del mercato è prevista comunque l'applicazione delle esenzioni se la Commissione Europea non si oppone entro sei mesi dalla notifica della formazione dell'accordo. Gli altri casi devono invece essere sottoposti all'approvazione della Commissione.








Regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 21/04/1995 PAG. 0007 - 0014



Testo:

REGOLAMENTO (CE) N. 870/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,
(1) considerando che talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato;
(2) considerando che, dall'esame degli accordi di consorzio effettuato dalla Commissione, risulta tuttavia che in numerosi casi essi possono essere normalmente considerati conformi all'articolo 85, paragrafo 3 e che occorre definire tale categoria di consorzi;
(3) considerando che la Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi; che tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria;
(4) considerando che i consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione delle attività delle compagnie consorziate che essi comportano e grazie alle economie di scala che essi consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali; che essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei « container » nonché un impiego più efficace della capacità delle navi;
(5) considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio, ottenute grazie al consorzio; che tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di imbarcazioni e di attrezzature, portuali e di altro genere più moderne; che tuttavia gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi;
(6) considerando che è pertanto necessario concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che essi non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del traffico di cui trattasi; che, allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modifiche apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento è inteso a precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa;
(7) considerando che una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare ed effettuare un servizio in comune, è quella di procedere ad aggiustamenti di capacità; che ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi utilizzate nell'ambito di un consorzio;
(8) considerando che l'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si applica sia ai consorzi che operano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di questa, eccezion fatta per una loro eventuale attività di determinazione comune dei noli;
(9) considerando che l'attività di determinazione dei prezzi rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che i membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale;
(10) considerando che le prime condizioni alle quali deve essere subordinata l'esenzione per categoria devono garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi possa ripercuotersi sugli utenti dei servizi di trasporto;
(11) considerando che tale condizione, imposta dall'articolo 85, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verifichino una o più delle situazioni qui di seguito descritte:
- esistenza tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio di una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie all'azione tariffaria indipendente (« independent rate action »);
- esistenza all'interno della Conferenza in cui opera il consorzio di un grado sufficiente di concorrenza effetti tra i consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, relativi ad esempio all'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio « just in time delivery » o di un « Electronic data interchange » (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci, oppure alla maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;
- concorrenza effettiva, reale o potenziale, tra compagnie non consorziate ed i membri del consorzio indipendentemente dall'esistenza di una conferenza operante nel traffico;
(12) considerando che, al fine di rispettare la disposizione dell'articolo 85, paragrafo 3, deve essere altresì prevista una condizione che miri a promuovere la concorrenza individuale per la qualità del servizio tra i consorziati nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico;
(13) considerando che sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che i prezzi o le condizioni possano giustificarsi sotto l'aspetto economico;
(14) considerando che le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima, partecipante a tali accordi, la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso; considerando tuttavia che, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo per tener conto degli investimenti ingenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei loro membri; che è altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, ad ogni consorziato sia riconosciuto il diritto di attuare un'immissione in commercio indipendente, previo adeguato preavviso;
(15) considerando che l'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non rendono possibile l'eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati;
(16) considerando che, ai fini dell'esenzione per categoria, è opportuno riferirsi, per motivi di certezza del diritto, alla parte di traffico diretto del consorzio fra le coppie di porti da esso servite calcolata in base all'insieme dei porti da esso serviti, considerato globalmente;
(17) considerando peraltro che, per valutare l'esistenza di una concorrenza reale ed effettiva, ai fini di un'esenzione individuale, ocorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra le coppie di porti servite da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea a partire da porti sostituibili a quelli del consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto;
(18) considerando che l'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la parte di traffico detenuta dai consorzi non superi un determinato ordine di grandezza;
(19) considerando che per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza deve essere prevista una quota di traffico più ridotta per il fatto che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente nel traffico;
(20) considerando che è tuttavia opportuno offrire una procedura semplificata ai consorzi che superano di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, ma che restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria; che una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
(21) considerando che i consorzi che superano detti limiti possono peraltro beneficiare di un'esenzione mediante decisioni individuali, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi;
(22) considerando che il presente regolamento si applica unicamente all'accordo concluso tra i membri di un consorzio e che, di conseguenza, l'esenzione per categoria non copre gli accordi restrittivi di concorrenza conclusi fra consorzi oppure uno o più dei loro membri ed altre compagnie; che non contempla neppure gli accordi restrittivi di concorrenza tra diversi consorzi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi;
(23) considerando che è altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi; che gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo esercitati in comune dai consorziati; che deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi; che il presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni; che tale obbligo di consultazione, limitato alle attività proprie esercitate dai consorzi, è previsto tenuto conto dell'attuale situazione di apertura del mercato di cui trattasi; che, in caso di modificazione del presente regolamento, detto obbligo dovrà essere riesaminato alla luce dell'evoluzione del mercato;
(24) considerando che le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto dei bisogni degli utenti; che di conseguenza è opportuno esentare talune intese eventualmente risultanti da tali consultazioni;
(25) considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione di forza maggiore è quella che risulta dalla giurisprudenza costante dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
(26) considerando che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che essi non esentano i consorzi dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento e che i consorzi non trasgrediscono così le disposizioni degli articoli 85 e 86;
(27) considerando che è opportuno prevedere, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 479/92, che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate già esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni e gli obblighi fissati nel regolamento stesso;
(28) considerando che è opportuno prevedere l'inapplicabilità, per un periodo determinato dal presente regolamento, del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di consorzio esistenti alla data della sua entrata in vigore che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, quali precisate nel presente regolamento, qualora detti accordi vengano modificati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in modo da conformarli alle condizioni fissate, qualora tali modifiche vengano comunicate alla Commissione;
(29) considerando che occorre prevedere un trattamento equo e positivo per i consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che, pur superando i limiti di quota di mercato ivi richiesti ai fini di un'esenzione, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento;
(30) considerando che è opportuno prevedere, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, i casi in cui la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria;
(31) considerando che gli accordi automaticamente esentati ai sensi del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda ex articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86; che ciononostante le imprese, in caso di fondato dubbio, potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento;
(32) considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 86 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
- « consorzio »: un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in « container », su un determinato traffico, e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio offerto, in assenza di consorzi, individualmente da ciascuno dei suoi membri allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;
- « trasporto marittimo di linea »: trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- « patto sul servizio »: un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'obbligo dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
- « utente del trasporto »: qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;
- « iniziativa tariffaria indipendente » (« indipendent rate action »): diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

Articolo 2

Campo d'applicazione
Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati
1. In forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:
a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:
i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,
ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,
iii) l'utilizzazione in comune (« pooling ») di navi e di impianti portuali,
iv) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto,
v) la messa a disposizione di « container », « chassis » e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di « leasing » o di acquisto di dette attrezzature,
vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;
b) aggiustamenti temporanei di capacità;
c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);
d) la partecipazione ad uno o più « pool » di tonnellaggio, di messa in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;
e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;
f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;
g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

Articolo 4

Non utilizzazione della capacità esistente
L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESECUZIONE

Articolo 5

Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:
- esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o meno, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;
- esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, qualunque ne sia la natura, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente, in qualsiasi momento, i servizi offerti, per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;
- esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico.

Articolo 6

Condizioni relative alla quota di traffico
1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, per i vari porti che serve, una quota inferiore al 30 % del traffico diretto calcolato in volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o equivalente venti piedi) quando opera nell'ambito di una conferenza e inferiore al 35 % quando opera al di fuori di una conferenza.
2. L'esenzione prevista dall'articolo 3 continua ad applicarsi quando, durante un periodo di due anni di calendario consecutivi, la quota di traffico di cui a paragrafo 1 del presente articolo non viene superata di più di un decimo.
3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuto il superamento. Questo periodo è di dodici mesi quando il superamento è imputabile al ritiro dal traffico di cui trattasi di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 7

Procedura di opposizione
1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di traffico supera il limite di cui all'articolo 6 senza peraltro superare il 50% del traffico diretto, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione (1) e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.
2. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui la Commissione riceve la notificazione. Tuttavia, quando la notificazione è inviata mediante lettera raccomandata, tale termine decorre dalla data indicata dal timbro della posta del luogo di spedizione.
3. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la notificazione o una comunicazione che l'accompagna deve riferirsi esplicitamente al presente articolo, e b) le informazioni da fornire mediante notificazione devono essere complete e conformi ai fatti.
4. Per quanto riguarda gli accordi già notificati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere invocate in una comunicazione alla Commissione che si riferisca alla notificazione ed esplicitamente al presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b) si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione può opporsi all'esenzione. Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne fa richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. La domanda deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.
6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione risulta dalla domanda di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.
7. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.
8. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo, per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.
9. In caso di opposizione da parte della Commissione, e qualora questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Articolo 8

Condizioni supplementari
Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:
1) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio;
2) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Tale diritto è collegato alla concessione di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che comporta un « pool » di compartecipazione agli utili o alle perdite o implica un grado di investimento molto elevato risultante dall'acquisto o dal nolo di navi da parte dei suoi membri soprattutto per la sua costituzione, il termine massimo di preavviso è di sei mesi e può essere dato dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;
3) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di attuare, senza incorrere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;
4) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a taluni porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche nella zona che rientra nell'accordo prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni, possano giustificarsi sul piano economico.

CAPO IV

OBBLIGHI

Articolo 9

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 è subordinata agli obblighi seguenti:
1) Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte consultazioni, queste, qualora siano sollecitate, devono svolgersi entro i dieci giorni lavorativi a partire dalla richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni salvo nei casi suddetti di forza maggiore, che dovranno allora essere indicati nel comunicato.
Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:
a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;
b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;
c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà delle due parti, si deve prender atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;
d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
2) Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri - ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi - ed ogni modifica ad esse relativa devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio e dei loro agenti.
3) Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettati dalle parti, che risolvono controversie relative alle pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento.
4) Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima e con un preavviso di durata non inferiore ad un mese, e che sarà stabilita dalla Commissione in funzione dei singoli casi, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai punti 1 e 2 del presente articolo, e deve comunicarle entro tale termine l'accordo di consorzio di cui trattasi.

Articolo 10

Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, punto 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 7 e 9, punto 4, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.
2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria
In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente reglamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato o sono vietati dall'articolo 86 del trattato, in particolare qualora:
1) su un traffico determinato la concorrenza esistente al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un consorzio determinato non sia effettiva;
2) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;
3) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato;
4) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

Articolo 13

Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La sua validità è di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore.
Esso si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché a decorrere dal momento in cui risultavano soddisfatte le condizioni dell'esecuzione.
Per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non conformi in tale data alle condizioni e agli obblighi ivi previsti, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica per il periodo anteriore alle modificazioni loro apportate per renderli conformi a tali condizioni, purché tali modificazioni intervengano entro i sei mesi successivi a detta entrata in vigore e siano notificate alla Commissione entro lo stesso termine.
Tuttavia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono beneficiare della procedura di opposizione prevista dall'articolo 7 i consorzi che, pur superando il limite relativo alla quota di traffico, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(1) GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. C 63 dell'1. 3. 1994, pag. 8.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
Pechino
Le merci con l'estero hanno registrato un rialzo del +6,1%. I container sono cresciuti del +4,9%
Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
Uran
Il nuovo scalo è situato sulla costa occidentale dell'India
Shanghai è il primo porto mondiale a movimentare oltre 50 milioni di container in un anno
Shanghai
SIPG evidenzia il forte incremento di produttività realizzato introducendo una spinta automazione nell'area di Yangshan
Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
Ginevra
Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
Keelung
Sostituiranno navi da 5.500-6.500 teu dell'età di oltre vent'anni
Carnival registra performance record per il trimestre settembre-novembre
Miami
Nel periodo i ricavi sono aumentati del +10,0%
Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
Roma
Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
Washington
Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Istituita a Gioia Tauro l'impresa portuale per la fornitura di lavoro temporaneo
Gioia Tauro
Ai 50 lavoratori attualmente iscritti nelle liste dell'Agenzia portuale se ne aggiungeranno altri 70
Navantia firma l'accordo per acquisire tutti e quattro i cantieri navali della Harland & Wolff
Londra/Madrid
Impegno alla salvaguardia dei mille posti di lavoro, garantendo la tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -7,3%
Parigi
Robusta crescita dei container (+14,0%). Calo delle altre tipologie di carichi
Thomas Kazakos sarà il prossimo segretario generale dell'International Chamber of Shipping
Londra
Subentrerà a giugno a Guy Platten
A tre anni dalla cerimonia inaugurale vengono avviati i lavori di costruzione del nuovo porto senegalese di Ndayane
Dubai
Investimento di 1,2 miliardi di dollari
Incidente mortale nel porto di Genova
Genova
Deceduto un operaio di 52 anni della Culmv e ferito un collega. Proclamate 24 ore di sciopero
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,4%
Sostenuta crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach a novembre
Los Angeles/Long Beach
Registrati aumenti rispettivamente del +15,9% e +20,9%
Collaborazione di Lineas e Hupac nei collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Bruxelles
L'azienda belga fornirà la trazione ferroviaria, mentre quella svizzera si occuperà dei servizi intermodali
Un rapporto evidenzia i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni nei porti toscani
Livorno
Le emissioni prodotte dal traffico marittimo pesano per l'88,1% sul totale
Assologistica, bene l'applicazione del Reverse Charge ai fini IVA nel settore della logistica
Milano
L'associazione ha espresso apprezzamento per l'intenzione del governo di chiedere l'autorizzazione all'UE
Uno studio della Commissione UE analizza le sfide ambientali affrontate dai porti europei
Bruxelles
Particolare attenzione al sostegno delle iniziative per la sostenibilità dei porti di piccole e medie dimensioni
Il porto di Busan si appresta a concludere il 2024 con un traffico dei container record di 24,3 milioni di teu (+5,0%)
HMM tornerà sulle rotte transatlantiche
Seul
Nuovo servizio Nord Europa-West Coast USA. Inaugurazione anche di una linea India-Nord Europa
CMA CGM utilizzerà il porto di Santa Cruz de Tenerife come hub di transhipment
Santa Cruz de Tenerife
Accordo con Terminal de Contenedores de Tenerife
Porto della Spezia, le navi da crociera potranno operare al Molo Garibaldi nonostante i lavori
La Spezia
Esteso sino al 28 febbraio 2027 il mandato della missione navale EUNAVFOR Atalanta
Bruxelles
Verranno rafforzate le sinergie con l'operazione marittima Aspides
Un consorzio guidato da CMA CGM gestirà il container terminal del porto fluviale di Lione
CLECAT chiede che il nuovo regolamento sulle emissioni dei trasporti non includa l'intero ciclo di vita dei veicoli
Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
Inaugurato il container terminal di CMA CGM e AD Ports nel porto di Khalifa
Abu Dhabi
La prima fase ha una capacità di traffico di 1,8 milioni di teu
Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
Limassol/Amburgo
Investimento del valore di 182,8 milioni di euro
Pronta la prima cabina del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi del porto della Spezia
La Spezia
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
Incidente a due petroliere russe nei pressi dello Stretto di Kerch
Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile