testata inforMARE
Cerca
14 luglio 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
17:13 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
La Commissione Europea ha prorogato di cinque anni le esenzioni previste nel 1995 per i consorzi armatoriali che operano nel trasporto marittimo di merci
Le esenzioni previste dal Regolamento comunitario 870/95 sono applicate automaticamente ai consorzi che rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato
26 aprile 2000
La Commissione Europea, su proposta del commissario UE alla Concorrenza Mario Monti, ha prorogato di cinque anni il pacchetto di esenzioni che consente alle compagnie di navigazione di stabilire accordi armatoriali relativi al trasporto marittimo di merci. La normativa, che non riguarda il trasporto di passeggeri, era stata adottata nel 1995 (Regolamento 870/95) ed aveva validità quinquennale.

Il Regolamento 870/95, che riportiamo di seguito, consente la formazione di accordi armatoriali che permettano alle compagnie di navigazione di razionalizzare i propri servizi e di realizzare economie di scala ed è applicato ai consorzi armatoriali che offrono servizi di linea internazionali in partenza o arrivo in uno o più porti dell'Unione Europea. La normativa prevede che le esenzioni, che proibiscono la fissazione di tariffe, siano applicabili automaticamente ai consorzi armatoriali che operano nell'ambito di una conferenza e rappresentano una quota inferiore al 30% del mercato (o del 35% se operano al di fuori di una conferenza). Per gli accordi che superano questo limite ma rappresentano una quota inferiore al 50% del mercato è prevista comunque l'applicazione delle esenzioni se la Commissione Europea non si oppone entro sei mesi dalla notifica della formazione dell'accordo. Gli altri casi devono invece essere sottoposti all'approvazione della Commissione.








Regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 21/04/1995 PAG. 0007 - 0014



Testo:

REGOLAMENTO (CE) N. 870/95 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1995 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,
(1) considerando che talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato;
(2) considerando che, dall'esame degli accordi di consorzio effettuato dalla Commissione, risulta tuttavia che in numerosi casi essi possono essere normalmente considerati conformi all'articolo 85, paragrafo 3 e che occorre definire tale categoria di consorzi;
(3) considerando che la Commissione ha preso in debita considerazione la specificità dei trasporti marittimi; che tale specificità costituirà per la Commissione un importante fattore di valutazione anche per l'eventuale esame di consorzi esulanti dal campo d'applicazione della presente esenzione per categoria;
(4) considerando che i consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione delle attività delle compagnie consorziate che essi comportano e grazie alle economie di scala che essi consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali; che essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei « container » nonché un impiego più efficace della capacità delle navi;
(5) considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi fruiscono generalmente di una congrua parte dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e dalla migliore qualità del servizio, ottenute grazie al consorzio; che tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di imbarcazioni e di attrezzature, portuali e di altro genere più moderne; che tuttavia gli utenti possono effettivamente usufruirne soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici in cui operano i consorzi;
(6) considerando che è pertanto necessario concedere a tali accordi un'esenzione per categoria, a condizione che essi non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del traffico di cui trattasi; che, allo scopo di prendere in considerazione il persistere di una situazione fluttuante del mercato dei trasporti marittimi e le frequenti modifiche apportate dalle parti alle clausole degli accordi di consorzio o alle attività che esse svolgono nel loro ambito, il presente regolamento è inteso a precisare le condizioni che i consorzi debbono rispettare per poter usufruire dell'esenzione per categoria loro concessa;
(7) considerando che una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio, al fine di organizzare ed effettuare un servizio in comune, è quella di procedere ad aggiustamenti di capacità; che ciò non avviene in caso di mancato impiego di una certa percentuale delle capacità delle navi utilizzate nell'ambito di un consorzio;
(8) considerando che l'esenzione per categoria accordata dal presente regolamento si applica sia ai consorzi che operano all'interno di una conferenza marittima, sia ai consorzi che operano al di fuori di questa, eccezion fatta per una loro eventuale attività di determinazione comune dei noli;
(9) considerando che l'attività di determinazione dei prezzi rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che i membri di un consorzio che intendono fissare i prezzi in comune ma non soddisfano i criteri di detto regolamento devono chiedere un'esenzione individuale;
(10) considerando che le prime condizioni alle quali deve essere subordinata l'esenzione per categoria devono garantire che una congrua parte dei vantaggi derivanti dall'aumento di efficacia e degli altri vantaggi offerti dai consorzi possa ripercuotersi sugli utenti dei servizi di trasporto;
(11) considerando che tale condizione, imposta dall'articolo 85, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando si verifichino una o più delle situazioni qui di seguito descritte:
- esistenza tra i membri della conferenza in cui opera il consorzio di una concorrenza effettiva in materia di prezzi grazie all'azione tariffaria indipendente (« independent rate action »);
- esistenza all'interno della Conferenza in cui opera il consorzio di un grado sufficiente di concorrenza effetti tra i consorziati e gli altri membri della conferenza non consorziati in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, relativi ad esempio all'offerta, da parte del solo consorzio, di un servizio « just in time delivery » o di un « Electronic data interchange » (EDI) perfezionato che consenta di indicare in ogni momento agli utenti dove si trovano le loro merci, oppure alla maggiore frequenza dei collegamenti e degli scali del servizio offerto dal consorzio rispetto a quello offerto dalla conferenza;
- concorrenza effettiva, reale o potenziale, tra compagnie non consorziate ed i membri del consorzio indipendentemente dall'esistenza di una conferenza operante nel traffico;
(12) considerando che, al fine di rispettare la disposizione dell'articolo 85, paragrafo 3, deve essere altresì prevista una condizione che miri a promuovere la concorrenza individuale per la qualità del servizio tra i consorziati nonché tra questi ultimi e le altre compagnie marittime attive nel traffico;
(13) considerando che sarebbe opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una stessa linea, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che i prezzi o le condizioni possano giustificarsi sotto l'aspetto economico;
(14) considerando che le condizioni previste dovrebbero inoltre mirare ad impedire che i consorzi applichino restrizioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi che giustificano il rilascio dell'esenzione; che a tal fine gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima, partecipante a tali accordi, la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso; considerando tuttavia che, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo per tener conto degli investimenti ingenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei loro membri; che è altresì opportuno prevedere che, qualora il consorzio operi con una struttura commerciale comune, ad ogni consorziato sia riconosciuto il diritto di attuare un'immissione in commercio indipendente, previo adeguato preavviso;
(15) considerando che l'esenzione deve essere limitata ai consorzi che non rendono possibile l'eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei servizi interessati;
(16) considerando che, ai fini dell'esenzione per categoria, è opportuno riferirsi, per motivi di certezza del diritto, alla parte di traffico diretto del consorzio fra le coppie di porti da esso servite calcolata in base all'insieme dei porti da esso serviti, considerato globalmente;
(17) considerando peraltro che, per valutare l'esistenza di una concorrenza reale ed effettiva, ai fini di un'esenzione individuale, ocorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra le coppie di porti servite da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea a partire da porti sostituibili a quelli del consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto;
(18) considerando che l'esenzione per categoria concessa dal presente regolamento si applica dunque soltanto a condizione che la parte di traffico detenuta dai consorzi non superi un determinato ordine di grandezza;
(19) considerando che per i consorzi che operano nell'ambito di una conferenza deve essere prevista una quota di traffico più ridotta per il fatto che gli accordi di consorzio si sovrappongono ad un accordo restrittivo già esistente nel traffico;
(20) considerando che è tuttavia opportuno offrire una procedura semplificata ai consorzi che superano di una determinata percentuale i limiti fissati nel presente regolamento, ma che restano soggetti ad una concorrenza effettiva nel traffico in cui operano, affinché possano beneficiare della certezza del diritto offerta da un'esenzione per categoria; che una tale procedura deve nello stesso tempo permettere alla Commissione di esercitare una vigilanza efficace e di semplificare il controllo amministrativo delle intese;
(21) considerando che i consorzi che superano detti limiti possono peraltro beneficiare di un'esenzione mediante decisioni individuali, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, tenuto conto degli aspetti specifici dei trasporti marittimi;
(22) considerando che il presente regolamento si applica unicamente all'accordo concluso tra i membri di un consorzio e che, di conseguenza, l'esenzione per categoria non copre gli accordi restrittivi di concorrenza conclusi fra consorzi oppure uno o più dei loro membri ed altre compagnie; che non contempla neppure gli accordi restrittivi di concorrenza tra diversi consorzi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi;
(23) considerando che è altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi; che gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo esercitati in comune dai consorziati; che deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi; che il presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per consultazioni reali ed effettive e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni; che tale obbligo di consultazione, limitato alle attività proprie esercitate dai consorzi, è previsto tenuto conto dell'attuale situazione di apertura del mercato di cui trattasi; che, in caso di modificazione del presente regolamento, detto obbligo dovrà essere riesaminato alla luce dell'evoluzione del mercato;
(24) considerando che le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto dei bisogni degli utenti; che di conseguenza è opportuno esentare talune intese eventualmente risultanti da tali consultazioni;
(25) considerando che, ai fini del presente regolamento, la nozione di forza maggiore è quella che risulta dalla giurisprudenza costante dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
(26) considerando che occorre prevedere la comunicazione immediata alla Commissione dei lodi arbitrali e delle raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti, in modo da permettere alla Commissione di verificare che essi non esentano i consorzi dalle condizioni e obbligazioni previste dal presente regolamento e che i consorzi non trasgrediscono così le disposizioni degli articoli 85 e 86;
(27) considerando che è opportuno prevedere, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 479/92, che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate già esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni e gli obblighi fissati nel regolamento stesso;
(28) considerando che è opportuno prevedere l'inapplicabilità, per un periodo determinato dal presente regolamento, del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di consorzio esistenti alla data della sua entrata in vigore che non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, quali precisate nel presente regolamento, qualora detti accordi vengano modificati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in modo da conformarli alle condizioni fissate, qualora tali modifiche vengano comunicate alla Commissione;
(29) considerando che occorre prevedere un trattamento equo e positivo per i consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che, pur superando i limiti di quota di mercato ivi richiesti ai fini di un'esenzione, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento;
(30) considerando che è opportuno prevedere, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, i casi in cui la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria;
(31) considerando che gli accordi automaticamente esentati ai sensi del presente regolamento non devono essere oggetto di una domanda ex articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86; che ciononostante le imprese, in caso di fondato dubbio, potranno richiedere alla Commissione una dichiarazione sulla compatibilità dei loro accordi con il presente regolamento;
(32) considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 86 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
- « consorzio »: un accordo concluso tra almeno due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in « container », su un determinato traffico, e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio offerto, in assenza di consorzi, individualmente da ciascuno dei suoi membri allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali, ad eccezione della determinazione dei prezzi;
- « trasporto marittimo di linea »: trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
- « patto sul servizio »: un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'obbligo dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
- « utente del trasporto »: qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri, ecc.) che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci, o qualsiasi associazione di caricatori o spedizionieri;
- « iniziativa tariffaria indipendente » (« indipendent rate action »): diritto, per una compagnia aderente ad una conferenza marittima, di offrire, in maniera occasionale e per merci particolari, dandone preavviso agli altri membri della conferenza, tariffe che differiscono da quelle che figurano nel tariffario della conferenza.

Articolo 2

Campo d'applicazione
Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.

CAPO II

ESENZIONI

Articolo 3

Accordi esentati
1. In forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:
a) le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che possono comprendere unicamente le seguenti attività:
i) il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo,
ii) lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi,
iii) l'utilizzazione in comune (« pooling ») di navi e di impianti portuali,
iv) l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto,
v) la messa a disposizione di « container », « chassis » e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di « leasing » o di acquisto di dette attrezzature,
vi) l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;
b) aggiustamenti temporanei di capacità;
c) l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e di stivaggio);
d) la partecipazione ad uno o più « pool » di tonnellaggio, di messa in comune degli introiti, di compartecipazione agli utili o alle perdite;
e) l'esercizio in comune dei diritti di voto detenuti dal consorzio nella conferenza alla quale partecipano i suoi membri, nella misura in cui la relativa votazione riguarda le attività proprie del consorzio;
f) una struttura di commercializzazione comune e/o il rilascio di una polizza di carico congiunta;
g) qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a f) necessaria per il loro svolgimento.

Articolo 4

Non utilizzazione della capacità esistente
L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica ad un consorzio che preveda patti di non utilizzazione della capacità esistente, in base ai quali le linee marittime consorziate si astengono dall'impiegare una determinata percentuale della capacità delle navi utilizzate nell'ambito del consorzio.

CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESECUZIONE

Articolo 5

Condizioni di base alle quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 si applica unicamente in presenza di una o più delle condizioni seguenti:
- esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o meno, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza;
- esistenza, all'interno della conferenza nella quale opera il consorzio, di un grado sufficiente di concorrenza effettiva tra i membri della conferenza in materia di servizi offerti, in quanto l'accordo di conferenza consente espressamente al consorzio di offrire accordi propri sui servizi, qualunque ne sia la natura, relativi alla frequenza ed alla qualità dei servizi di trasporto offerti, nonché di adattare liberamente, in qualsiasi momento, i servizi offerti, per rispondere alle richieste specifiche degli utenti dei servizi di trasporto;
- esistenza per i membri del consorzio di una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte delle compagnie non consorziate, indipendentemente dalla presenza di una conferenza operante nel traffico.

Articolo 6

Condizioni relative alla quota di traffico
1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, per i vari porti che serve, una quota inferiore al 30 % del traffico diretto calcolato in volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o equivalente venti piedi) quando opera nell'ambito di una conferenza e inferiore al 35 % quando opera al di fuori di una conferenza.
2. L'esenzione prevista dall'articolo 3 continua ad applicarsi quando, durante un periodo di due anni di calendario consecutivi, la quota di traffico di cui a paragrafo 1 del presente articolo non viene superata di più di un decimo.
3. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 2 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuto il superamento. Questo periodo è di dodici mesi quando il superamento è imputabile al ritiro dal traffico di cui trattasi di un trasportatore marittimo non consorziato.

Articolo 7

Procedura di opposizione
1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dagli articoli 3 e 10 i consorzi la cui quota di traffico supera il limite di cui all'articolo 6 senza peraltro superare il 50% del traffico diretto, a condizione che gli accordi in oggetto siano notificati alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione (1) e che questa non si opponga all'esenzione entro il termine di sei mesi.
2. Il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui la Commissione riceve la notificazione. Tuttavia, quando la notificazione è inviata mediante lettera raccomandata, tale termine decorre dalla data indicata dal timbro della posta del luogo di spedizione.
3. L'applicazione del paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la notificazione o una comunicazione che l'accompagna deve riferirsi esplicitamente al presente articolo, e b) le informazioni da fornire mediante notificazione devono essere complete e conformi ai fatti.
4. Per quanto riguarda gli accordi già notificati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere invocate in una comunicazione alla Commissione che si riferisca alla notificazione ed esplicitamente al presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b) si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione può opporsi all'esenzione. Essa deve opporsi quando uno Stato membro ne fa richiesta entro tre mesi dalla data di trasmissione allo Stato membro della notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. La domanda deve basarsi su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.
6. La Commissione può ritirare l'opposizione all'esenzione in qualsiasi momento. Tuttavia, quando l'opposizione risulta dalla domanda di uno Stato membro e quest'ultimo non la ritira, la Commissione può ritirare l'opposizione soltanto dopo aver sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi.
7. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno comprovato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data della notificazione.
8. Se la Commissione ritira l'opposizione in quanto le imprese interessate hanno modificato l'accordo, per renderlo conforme alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha effetto dalla data alla quale hanno effetto le modificazioni.
9. In caso di opposizione da parte della Commissione, e qualora questa non la ritiri, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni della sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Articolo 8

Condizioni supplementari
Il beneficio delle esenzioni previste dagli articoli 3 e 10 è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:
1) il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio;
2) l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività soltanto alla scadenza di un certo periodo di tempo. Tale diritto è collegato alla concessione di un termine massimo di preavviso di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che comporta un « pool » di compartecipazione agli utili o alle perdite o implica un grado di investimento molto elevato risultante dall'acquisto o dal nolo di navi da parte dei suoi membri soprattutto per la sua costituzione, il termine massimo di preavviso è di sei mesi e può essere dato dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;
3) quando il consorzio opera con una struttura di commercializzazione comune, deve essere prevista la facoltà per ciascun membro del consorzio di attuare, senza incorrere in penali, una commercializzazione indipendente, mediante un termine massimo di preavviso di sei mesi;
4) né il consorzio, né le compagnie membri dei consorzi arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a taluni porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche nella zona che rientra nell'accordo prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che tali prezzi o condizioni, possano giustificarsi sul piano economico.

CAPO IV

OBBLIGHI

Articolo 9

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione
L'esenzione di cui all'articolo 3 è subordinata agli obblighi seguenti:
1) Tra gli utenti o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
Le consultazioni devono svolgersi prima dell'applicazione della misura oggetto delle medesime, salvo casi di forza maggiore. Se, per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono costretti ad applicare una decisione prima che si siano svolte consultazioni, queste, qualora siano sollecitate, devono svolgersi entro i dieci giorni lavorativi a partire dalla richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni salvo nei casi suddetti di forza maggiore, che dovranno allora essere indicati nel comunicato.
Le consultazioni comprendono le seguenti fasi:
a) il consorzio comunica per iscritto all'altra parte un'informazione dettagliata sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;
b) si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e dei caricatori avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;
c) qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà delle due parti, si deve prender atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;
d) se possibile di comune accordo tra le due parti, può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
2) Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri - ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi - ed ogni modifica ad esse relativa devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole, e devono poter essere prese in visione gratuitamente, in qualunque momento, negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate, del consorzio e dei loro agenti.
3) Il consorzio notifica senza indugio alla Commissione i lodi arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori, accettati dalle parti, che risolvono controversie relative alle pratiche dei consorzi contemplate dal presente regolamento.
4) Il consorzio che intende avvalersi dell'applicazione del presente regolamento deve essere in grado di dimostrare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima e con un preavviso di durata non inferiore ad un mese, e che sarà stabilita dalla Commissione in funzione dei singoli casi, la propria conformità alle condizioni e agli obblighi previsti dagli articoli da 5 a 8, ed ai punti 1 e 2 del presente articolo, e deve comunicarle entro tale termine l'accordo di consorzio di cui trattasi.

Articolo 10

Esenzione per le intese tra utenti e consorzi sull'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea
Sono esenti dal divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra gli utenti di trasporti o le loro organizzazioni rappresentative, da un lato, e il consorzio che beneficia dell'esenzione prevista dall'articolo 3, dall'altro, relativi alle condizioni ed alla qualità dei servizi di trasporto di linea offerti dal consorzio nonché a tutte le questioni generali connesse a tali servizi, purché siano frutto delle consultazioni di cui all'articolo 9, punto 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Segreto professionale
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 7 e 9, punto 4, possono essere utilizzate ai soli fini contemplati dal presente regolamento.
2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione per categoria
In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 479/92, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente reglamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione o una pratica concordata, esenti ai sensi del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato o sono vietati dall'articolo 86 del trattato, in particolare qualora:
1) su un traffico determinato la concorrenza esistente al di fuori della conferenza in cui opera il consorzio o al di fuori di un consorzio determinato non sia effettiva;
2) un consorzio non rispetti in modo reiterato gli obblighi di cui all'articolo 9;
3) un consorzio adotti un comportamento che abbia effetti incompatibili con l'articolo 86 del trattato;
4) detti effetti risultino da un lodo arbitrale.

Articolo 13

Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La sua validità è di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore.
Esso si applica con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché a decorrere dal momento in cui risultavano soddisfatte le condizioni dell'esecuzione.
Per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non conformi in tale data alle condizioni e agli obblighi ivi previsti, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica per il periodo anteriore alle modificazioni loro apportate per renderli conformi a tali condizioni, purché tali modificazioni intervengano entro i sei mesi successivi a detta entrata in vigore e siano notificate alla Commissione entro lo stesso termine.
Tuttavia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono beneficiare della procedura di opposizione prevista dall'articolo 7 i consorzi che, pur superando il limite relativo alla quota di traffico, soddisfano le altre condizioni prescritte dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(1) GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. C 63 dell'1. 3. 1994, pag. 8.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Il settore ferroviario chiede il riconoscimento del contributo del comparto alla decarbonizzazione nell'ambito della revisione del sistema EU ETS
Bruxelles
Dichiarazione congiunta di AERRL, ALLRAIL, CER, EIM, ERFA, UIP, UIRR e UNIFE
Due VLCC operate dall'emiratense ADNOC sono state attaccate nello Stretto di Hormuz
Abu Dhabi/Tampa
L'U.S. Central Command annuncia il ripristino del blocco del traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani
Trump annuncia una tassa sulle merci che attraversano lo Stretto di Hormuz protette dagli USA
Washington/Portsmouth
Prevista pari al 20% del valore dei carichi trasportati
Traffico navale semestrale negli Stretti di Malacca e di Singapore in crescita del +3,7%
Port Klang
Nel solo secondo trimestre di quest'anno è stato registrato un calo del -0,5%
A maggio il traffico navale nel canale di Suez è cresciuto del +15,0%
Il Cairo
Nei primi cinque mesi del 2026 sono transitate 5.696 navi (+12,7%)
OOCL registra un forte aumento dei container trasportati dalla flotta
Hong Kong
Nel trimestre aprile-giugno i ricavi generati da questa attività sono cresciuti del +19,8%
Stretto di Hormuz, una portacontainer è stata attaccata nei pressi delle coste dell'Oman
Muscat/Portsmouth/Nuova Delhi/Tampa
Incendio a bordo. Un membro dell'equipaggio disperso. Tratti in salvo altri 23 marittimi
Nel porto di Marsiglia-Fos crescono le merci varie e calano le rinfuse
Marsiglia
Nel primo semestre del 2026 i crocieristi sono aumentati del +5%
Il governo svedese chiede che l'applicazione dell'EU ETS marittimo sia estesa ad un maggior numero di navi
Stoccolma
Stoccolma sottolinea la necessità che il sistema ETS rimanga un pilastro della politica climatica dell'UE
Assiterminal sottoporrà all'attenzione della politica i temi dei canoni concessori, degli investimenti e dell'intermodalità
Genova
Proposta per concedere uno sconto sul canone di concessione ai terminal che incrementano il traffico ferroviario
Prosegue il calo degli attacchi dei pirati alle navi
Londra
Nel primo semestre di quest'anno si sono verificati 38 incidenti rispetto a 90 nei primi sei mesi del 2025
Sono ancora seimila i marittimi intrappolati nella regione dello Stretto di Hormuz
Londra
Dominguez (IMO): Rimango fiducioso che il piano di evacuazione possa essere ripreso
Uno studio evidenzia i rilevanti costi e gli effetti controproducenti dell'applicazione dell'EU ETS ai collegamenti marittimi con la Sicilia occidentale
Palermo
Per le rotte Napoli-Palermo e Genova-Palermo il costo annuo varia tra i 2,9 milioni e 19,9 milioni di euro
Fincantieri costruirà una terza nave da crociera ultra-lusso per Four Seasons Yachts
Trieste
L'unità sarà realizzata nello stabilimento di Ancona e verrà consegnata nel 2031
Fermerci esorta a trovare risorse per sostenere il trasporto ferroviario delle merci
Roma
Carta: dalla rimodulazione del PNRR ci attendiamo che vengano finalmente attribuite risorse a ristoro dei danni che gli operatori stanno subendo
Un'altra tanker colpita da un drone nello Stretto di Hormuz
Southampton
L'ordigno ha causato limitati danni strutturali
Nuovo attacco ad una nave nello Stretto di Hormuz
Southampton
Una tanker è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio
Il figlio del fondatore della Evergreen indagato per insider trading
Taipei
È stato rilasciato oggi su cauzione
ECSA, lo shipping riceve le briciole di quanto versa nell'ambito dell'EU ETS marittimo
Bruxelles
L'Italia, al terzo posto nella classifica europea, ne ricava 669-787 milioni di euro. Solo Francia ed Estonia vincolano una quota specifica di queste entrate al settore marittimo
Fincantieri acquisisce Next Geosolutions, WSense, Graal Tech e Defcomm per sviluppare il segmento underwater
Trieste
La prima fase delle operazioni prevede un esborso di circa 600 milioni di euro
Un nuovo attacco ad una nave nel Mar Rosso suscita allarmi per la possibile ripresa delle azioni degli Houthi
Portsmouth
L'incidente a 30 miglia nautiche a sud-ovest del porto di Hodeidah
Il TAR ha accolto il ricorso per l'annullamento del decreto VIA del porto turistico-crocieristico di Fiumicino
Roma
Il progetto - spiega la sentenza - pur parlando di funzione diportistica “prevalente” prevede in realtà una componente crocieristica molto significativa
Transport & Environment sollecita l'introduzione di tasse nazionali sulle crociere e ulteriori misure UE per attenuarne l'impatto
Bruxelles
Le proposte di Assiterminal di modifica del Ddl sui porti si concentrato sul lavoro portuale
Genova
Secondo l'associazione, è da superare la distinzione tra operazioni e servizi portuali
Anche Assologistica e Assoporti chiedono modifiche alla Porti d'Italia Spa
Roma
Entrambe le associazioni evidenziano la centralità del ruolo delle Autorità di Sistema Portuale
La magistratura peruviana stabilisce che il porto privato di Chancay della COSCO deve essere soggetto a controllo pubblico
Lima
I correttivi proposti da Confitarma, ANCI, Capitanerie di Porto e AGCM alla riforma della governance portuale
Roma
A.P. Møller Holding acquisirà la società norvegese di ship leasing Ocean Yield
Copenaghen/Londra/Oslo
Detiene interessi in una flotta di più di 70 navi cargo
CMA CGM investirà 1,4 miliardi di dollari per comprare la FedEx Supply Chain
Memphis/Marsiglia
La società americana ha quasi 10.000 dipendenti
Brittany Ferries annuncia un piano di ridimensionamento dell'attività
Roscoff
La compagnia denuncia che alle difficoltà causate dalle pandemia di Covid e dalla concorrenza sleale si sono aggiunti gli effetti dell'EU ETS
ITF e JNG concordano di mantenere la designazione dello Stretto di Hormuz quale Warlike Operations Area fino al 9 luglio
Londra
Garantisce ai marittimi una maggiore protezione e un risarcimento più adeguato
Assiterminal evidenzia la difficoltà di inquadrare la Porti d'Italia, come proposta dal governo, nel sistema portuale italiano e nel diritto comunitario
Roma
A maggio il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è calato del -0,4%
Pechino
I container sono stati pari a 27,5 milioni di teu (+2,9%)
Avviato l'iter amministrativo del nuovo Piano Regolatore Portuale di Augusta
Augusta
TiL (gruppo MSC) acquisisce il 49% del porto indiano di Vizhinjam
Mumbai
La quota è stata ceduta da Adani Ports per 1,4 miliardi di dollari
Hanseatic Global Terminals (gruppo Hapag-Lloyd) acquisirà il 20% di Eurogate Container Terminal Hamburg
Amburgo
Il gruppo armatoriale tedesco incrementerà anche la propria partecipazione nella marocchina Tanger Alliance
Spezia tra i porti italiani che più incrementano le loro connessioni alle linee marittime containerizzate
Ginevra
Tra gli altri principali scali nazionali, perdono collegamenti Vado Ligure e Ravenna
Gli armatori spagnoli chiedono che le entrate dell'EU ETS marittimo vengano reinvestite nello shipping
Madrid
Boluda: entro il 2030 le compagnie spagnole riverseranno oltre cinque miliardi di euro nel sistema
Gli Stati mediorientali del Gulf Cooperation Council reclamano la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz
Gli Stati mediorientali del Gulf Cooperation Council reclamano la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz
Manama
Respinto qualsiasi pedaggio, tassa o tentativo di esercitare il controllo sullo Stretto
L'IMO sospende le operazioni di evacuazione delle navi in attesa di transitare nello Stretto di Hormuz
Londra/Taipei
Evergreen specifica che la sua portacontainer è stata colpita mentre seguiva la rotta raccomandata dall'UKMTO
Quattro i soggetti prequalificati per la concessione dei terminal merci del porto ucraino di Chornomorsk
Danzica
Si tratta di APM Terminals, Mariner/TAS, Yilport Holding e AD Ports/SKF Holdings UK
Nuovo attacco ad una nave in transito nello Stretto di Hormuz
Southampton
La portacontainer Ever Lovely è stata colpita da un proiettile presso la costa dell'Oman
Nel 2025 sono stati 1.478 i container persi in mare su un totale di 280 milioni trasportati dalle navi
Washington
Il primo gennaio è entrata in vigore la norma IMO che rende obbligatoria la segnalazione dei box persi in mare
L'ultimo rapporto di BIMCO e ICS sulla forza lavoro marittima rilancia l'allarme per la carenza di ufficiali
Londra/Bagsværd
Nel 2026 mancano 39.100 ufficiali certificati STCW
Nel 2025 il traffico intermodale movimentato da Kombiverkehr è diminuito del -13,5%
Francoforte sul Meno
Ricavi annuali in calo del -8,3%
La proposta del governo di aggiornamento delle norme in materia di governance portuale solleva più di una perplessità
Roma
Costa: l'assenza di pianificazione infrastrutturale non si risolve con una Spa
MSC Crociere e Meyer Werft non hanno ancora siglato i contratti per quattro nuove navi da crociera più due in opzione
Papenburg/Ginevra
Le aziende si sono dette fiduciose di poter concludere con successo le negoziazioni nelle prossime settimane
Ancora in crescita l'indice LSCI di connessione dell'Italia al network globale dei servizi marittimi containerizzati
Ancora in crescita l'indice LSCI di connessione dell'Italia al network globale dei servizi marittimi containerizzati
Ginevra
Nel secondo trimestre del 2026 è risultato pari a 290,0 (+2,3%)
AD Ports ha completato l'acquisizione dell'81% del capitale di Global Feeder Shipping
Abu Dhabi
Nel 2025 le navi della compagnia hanno trasportato 2,8 milioni di contenitori
Definito un piano di evacuazione delle navi ancora in attesa di transitare nello Stretto di Hormuz
Londra/Muscat
Dominguez (IMO): l'operazione sarà realizzata in stretta collaborazione con l'Iran, l'Oman, tutti gli altri Stati costieri della regione, gli USA e l'industria marittima
Il gruppo crocieristico Carnival registra ricavi record per il trimestre marzo-maggio
Il gruppo crocieristico Carnival registra ricavi record per il trimestre marzo-maggio
Miami
I costi del fuel salgono a livelli prossimi a quelli record del 2022
Riduzione della velocità di navigazione e ottimizzazione degli scali portuali sono la chiave per la decarbonizzazione dello shipping
Copenaghen
Lo evidenzia un nuovo studio del Global Maritime Forum
ECSA e A4E ribadiscono la necessità di destinare gli introiti dell'EU ETS alla decarbonizzazione di navi e aerei
Bruxelles
Essenziale per colmare il divario di prezzo tra carburanti sostenibili e convenzionali
Rigettata una nuova offerta di AD Ports per ottenere il controllo dell'egiziana ALCN
Il Cairo
Presentata una nuova proposta del valore di circa 580 milioni di dollari
John Denholm è il nuovo presidente dell'International Chamber of Shipping
Roma
Subentra a Emanuele Grimaldi, che ha concluso il proprio mandato quadriennale
Nel Mar Nero una nave è stata colpita da un drone
Odessa
Morto uno dei nove membri dell'equipaggio
Porto della Spezia, al via i dragaggi del terzo bacino portuale e del canale navigabile
La Spezia
Ieri 25 navi sono transitate attraverso Hormuz, il numero giornaliero più alto dal 18 aprile
Singapore
Da marzo la media è stata di 7,6 transiti al giorno
Interferry chiede all'UE un'applicazione pragmatica dell'EES, o di sospenderlo
Victoria
L'imminente alta stagione estiva - ha denunciato l'associazione - rischia di subire gravi disagi
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti francesi è aumentato del +3,8%
Parigi
In crescita le merci varie e le rinfuse solide. Stabili le rinfuse liquide
BIMCO e Intertanko sottolineano che sussistono ancora notevoli rischi per l'attraversamento di Hormuz
Copenaghen/Londra
Ad aprile il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure è cresciuto del +1,7%
Genova
Rinnovati i Cda di Ente Bacini e Stazioni Marittime
Dopo oltre 100 giorni nel Golfo Persico, la PCTC Grande Torino di Grimaldi ha attraversato Hormuz
Napoli
Transito autorizzato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran
Sottoscritto l'accordo USA-Iran che prevede il ripristino del traffico navale attraverso Hormuz
Islamabad/Teheran
Rimozione del blocco navale americano e sminamento delle acque
Assocostieri, la riforma della governance portuale tenga conto della specificità delle infrastrutture energetiche strategiche nei porti
Confitarma, no a qualunque forma di pedaggio nello Stretto di Hormuz
Napoli
Zanetti: ribadiamo il principio fondamentale della libertà di navigazione
Federagenti propone di allocare in proporzione i canoni di concessione su Porti d'Italia e sulle AdSP per finanziare la nuova Spa
Roma
DP World in trattative per realizzare un container terminal nel porto texano di Corpus Christi
Charlotte/Los Angeles
Lo scorso mese il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è cresciuto del +17,2%
Assarmatori critica Bruxelles, ma anche Roma, per quanto stanno facendo per decarbonizzare lo shipping
Roma
Messina: un ritorno alla normalità nello Stretto di Hormuz non sarà immediato
La statunitense Enstructure compra la rete di terminal portuali americani della Logistec
Wellesley/New York/Montreal
Opera complessivamente 84 terminal negli USA
Sfruttare la revisione del regolamento di esenzione per categoria per incoraggiare gli investimenti privati nei porti
Costanza
Lo sollecita FEPORT
L'Autorità Portuale di Anversa-Bruges collaborerà allo sviluppo del porto di Misurata
Misurata
Progetto per un nuovo terminal per rinfuse
CMPort segna nuovi record di traffico mensile, trimestrale e semestrale dei container
Hong Kong
Nel primo semestre del 2026 ne sono stati movimentati 78,3 milioni (+4,6%)
Nella prima metà di quest'anno il porto di Singapore ha movimentato 22,7 milioni di container (+4,7%)
Singapore
Record storico di vendite semestrali di bunker
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +10,3%
Long Beach
Nel primo semestre del 2026 è stata registrata una crescita del +1,7%
Nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane
Roma
Tommaso Tanzilli confermato presidente. Il nuovo CEO è Gianpiero Strisciuglio
Porto di Gioia Tauro, avviata la gara per il completamento delle attività di dragaggio
Gioia Tauro
La durata prevista dell'appalto è di 60 giorni
Nella prima metà del 2026 il traffico delle merci nei porti turchi è stato di 279,1 milioni di tonnellate (+1,5%)
Ankara
I soli carichi con l'Italia sono ammontati a 23,4 milioni di tonnellate (-2,5%)
Taglio della prima lamiera della nave da crociera Carnival Destiny
Monfalcone
Fincantieri e Carnival celebrano il trentesimo anniversario della loro collaborazione
NatPower Marine acquisisce Aqua superPower per accelerare l'elettrificazione di porti e marine
Monaco
Opera la più estesa rete internazionale di punti di ricarica elettrica in Europa
Istituito l'European Logistics Observatory
Bruxelles
L'obiettivo è di rafforzare competitività, resilienza e sostenibilità della logistica europea
Raggiunta al Mimit l'intesa con JSW per rilancio polo siderurgico di Piombino
Roma/Livorno
Gariglio: rafforzamento dell'integrazione tra le banchine portuali e le aree industriali
Accordo tra Fincantieri e i cantieri navali croati Brodotrogir Cruise e Iskra Shipyard
Trieste
Iniziativa nell'ambito del programma per due corvette promosso dal Ministero della Difesa croato
Tornano a crescere i ricavi trimestrali di Evergreen, Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Alle spalle quattro trimestri consecutivi di flessione
Progetto per un collegamento ferroviario diretto tra il porto di Gioia Tauro e l'Interporto D'Abruzzo
Pescara
PSA Genova Pra', revocato lo stato di agitazione con l'esito positivo della procedura di raffreddamento
Genova
Frode fiscale sulla manodopera nel settore della logistica
Milano
Sequestro di 28 milioni di euro a quattro società milanesi
ZPMC consegna nuove gru portuali ad altissima resistenza al vento
Shanghai
Realizzate anche le reach stacker su rotaia per container vuoti più alte al mondo
Joint venture di Peninsula e Itochu per il bunkeraggio di ammoniaca nei porti europei
Gibilterra
L'iniziativa in risposta alla crescente domanda di combustibili a zero emissioni di carbonio
Konecranes ha annunciato il proprio ingresso in Giappone
Helsinki/Tokyo
Acquisizione del 70% della Mitsubishi Electric FA Industrial Products
Saipem, contratto in Indonesia del valore di circa due miliardi di dollari
Milano
Presentati sette coordinatori regionali dell'IMO che forniranno supporto tecnico agli Stati membri dell'organizzazione
Londra
Jadrolinija ha inaugurato il proprio nuovo servizio marittimo veloce Ancona-Zara
Ancona/Zara
Prevede cinque partenze settimanali e una traversata di circa quattro ore
Hapag-Lloyd riorganizzerà i servizi in Adriatico
Amburgo
Il porto di Ancona, rimosso dalla linea ADX, continuerà ad essere toccato dal servizio IAS
Undici candidature per la diciottesima edizione dell'ESPO Award
Bruxelles
Il tema di quest'anno sono i progetti a duplice uso porto-città
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Jotun COSCO Marine Coatings firma un accordo con COSCO Shipping Bulk per 125 nuove navi
Sandefjord
Verranno implementate soluzioni avanzate per le prestazioni dello scafo
Maersk emette un primo ordine per l'acquisizione di nuovi container prodotti in India
Copenaghen
La produzione locale è stata stimolata dall'introduzione di incentivi
Lo scorso maggio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +3,4%
Ravenna
A giugno atteso un aumento del +10,6%
AdSP della Sardegna, spesi di circa 157 milioni di euro di fondi PNRR
Cagliari
Raggiungimento dei target previsti al 30 giugno 2026
L'8 luglio Hannibal inaugurerà un nuovo servizio intermodale Melzo-Rotterdam Europoort
Melzo
Programmati sei treni settimanali che potranno trasportare fino a 38 unità di carico
PSA realizzerà e gestirà un container terminal nel porto vietnamita di Lach Huyen
Singapore
Accordo con Lach Huyen International Logistics & Industrial Park
Sandro Bucchioni e Andrea Fontana confermati presidenti degli spedizionieri e degli agenti marittimi spezzini
La Spezia
Nuovo mandato biennale
Konecranes ha acquisito il segmento dei servizi ai settori nucleare e portuale della spagnola Coapsa
Hyvinkää
L'azienda ha un fatturato annuo di circa quattro milioni di euro
PSA Italy ha presentato il Report di Sostenibilità 2025
Genova
Il documento sottolinea tra l'altro i dati occupazionali e le ricadute economiche sul territorio
L'AdSP dell'Adriatico Centro Settentrionale conferma l'ultimazione dei progetti finanziati dal PNRR
Ravenna
Mirco Carloni si è insediato alla presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centrale
Ancona
Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la nuova PCTC Grande Oriente
Napoli
Sarà immessa sulla rotta Asia-Europa
Porto di La Spezia, i 60 lavoratori di Sea Log riassorbiti da altre aziende portuali
La Spezia
Pisano (AdSP): molto soddisfatto della positiva conclusione di questa vertenza
L'AdSP dell'Adriatico Centrale annuncia di aver raggiunto i propri obiettivi nell'ambito del PNRR
Ancona
Sono ammontati a 39,6 milioni di euro i fondi provenienti dal piano finanziato dall'Unione Europea
A Londra un workshop sul cold ironing e sui rischi e le soluzioni assicurative connesse
Londra
Rossi (ADVANT-Nctm): una efficace infrastrutturazione deve tenere giocoforza conto degli aspetti legali e assicurativi
Fincantieri, accordo in Albania per la formazione nel settore della cantieristica navale
Trieste
Sviluppo delle competenze per la crescita del nuovo polo industriale navale di Pashaliman
Riorganizzazione delle aree a servizio del traffico ro-pax nel porto di Catania
Catania
I traghetti non saranno più ormeggiati sullo sporgente centrale o lungo la diga di levante
Maersk ritocca al rialzo le previsioni per l'esercizio annuale 2026
Copenaghen
Prosecuzione della crescita della domanda di trasporto marittimo containerizzato e aumento dei noli spot
Via libera all'affidamento del servizio di manovra ferroviaria nei porti di Savona e Vado
Nuova area di sosta per l'autotrasporto nel porto di Genova
Mercoledì a Napoli si terrà l'assemblea dell'Associazione dei Porti Italiani
Roma
Al centro dei lavori il confronto sulla riforma della governance portuale
Iscrizione alle matricole della gente di mare aperta ai cittadini stranieri extra-comunitari residenti in Italia
Genova
Vidotto (Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile): un passo di civiltà
Prevista un'accelerazione del progetto per costruire un cantiere navale nel porto di Tartous
Damasco
Incontro tra una delegazione della Kuzey Star Shipyard e i vertici della siriana General Authority for Ports and Customs
Porto di Gioia Tauro, conclusi i lavori per riattivare le attività di alaggio e varo
Gioia Tauro
Tali operazioni erano ferme dal 2024
Il primo luglio a Genova la conferenza “Accordo UE-Mercosur: il ruolo dell'economia marittima”
Genova
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il primo luglio a Genova la conferenza “Accordo UE-Mercosur: il ruolo dell'economia marittima”
Genova
È organizzata da Fondazione Casa America ETS e dall'AdSP della Liguria occidentale
Il prossimo 3 luglio a Civitavecchia si terrà l'assemblea di Federagenti
Roma
Pessina: non ci confronteremo su norme, rapporti comunitari, inseguimento di teorie e di burocrazia, bensì sulle sfide della portualità italiana
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
In Spagna assegnati 11,8 milioni di euro di eco-incentivi per l'uso delle autostrade del mare
Madrid
Sovvenzionate 163.672 spedizioni effettuate da 32 aziende
ABB ha siglato un accordo per comprare la società norvegese di automazione navale Høglund
Zurigo
Attualmente il sistema di automazione integrato dell'azienda di Tønsberg è installato su oltre 600 navi
Porto di Gioia Tauro, avviata la gara per la riqualificazione delle banchine ro-ro
Gioia Tauro
Del valore di 5,6 milioni di euro, i lavori avranno una durata di 210 giorni
Grimaldi conferma il ruolo rilevante del porto di Catania nelle proprie strategie
Catania
L'obiettivo è di incrementare i servizi e rendere ancora più efficienti quelli già esistenti
Attesa in Adriatico una crescita annuale del +6% del traffico crocieristico e del +2% dei traghetti
Venezia
È l'unica regione mediterranea ad aver registrato una flessione delle crociere nel periodo 2019-2025
Costituita PSA Padova per lo sviluppo e la gestione del terminal intermodale di Padova
Padova
I soci di Interporto Padova e di Padova Hall hanno approvato il progetto di fusione
Il prossimo 3 luglio a Civitavecchia si terrà l'assemblea di Federagenti
Roma
Pessina: non ci confronteremo su norme, rapporti comunitari, inseguimento di teorie e di burocrazia, bensì sulle sfide della portualità italiana
Spediporto ha inaugurato un proprio ufficio di rappresentanza a Hong Kong
Genova
Giachero: l'apertura di questo desk è anche un'opportunità per i giovani
Arcese, Conti e Cosulich costituiscono una società per la logistica portuale dei veicoli finiti
Livorno
HMM ordina otto navi portarinfuse e due navi gasiere
Seul
Investimento di circa 1,1 miliardi di dollari
MPC Container Ships ha comprato quattro portacontainer da 7.000 teu costruite tra il 2023 e il 2024
Oslo
Investimento di 340 milioni di dollari
FedEx registra ricavi trimestrali e annuali record
Memphis
Nell'anno fiscale 2026 totalizzati 94,7 miliardi di dollari (+7,7%)
L'incertezza geopolitica è diventata il rischio principale per lo shipping
Monaco di Baviera
Evergreen acquista 140.500 nuovi container in Cina
Taipei
Investimenti pari ad un totale di 358,9 milioni di dollari
Ieri lo Stretto di Hormuz è stato attraversato da 42 navi commerciali
Parigi
Per la prima volta dall'inizio del conflitto sono transitate diverse metaniere in entrata nel Golfo Persico
Protocollo d'intesa per l'avvio dell'impiego di droni nel porto di Palermo
Palermo
Presentazione della richiesta di istituzione dello U-Space
Saipem, nuovo contratto offshore in Angola del valore di un miliardo di dollari
Milano
È stato assegnato da Azule Energy per il progetto Greater PAJ
Porto di Ancona, iniziati i lavori di dragaggio del fondale della banchina 22
Ancona
Saranno rimossi circa seimila metri cubi di sedimenti
Confitarma, bene i chiarimenti sulla gestione del ritiro rifiuti delle navi
Roma
Evidenziata la necessità di un'applicazione omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale
Il Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana investe in Uniport Livorno
Livorno
Operazione per un totale 880mila euro realizzata insieme al co-investitore Coopfond
Fit-Cisl, riconoscere il lavoro portuale come usurante è una priorità
Genova
Pagnotta: non si tratta di una rivendicazione corporativa, ma di una questione di giustizia sociale
Hupac incrementa a quattro le rotazioni settimanali tra Anversa e Busto Arsizio via Francia
Chiasso
Introdotte due ulteriori partenze del servizio intermodale
Da luglio l'importo della tariffa per il transito navale negli stretti turchi salirà del +14,9%
Istanbul
Sarà elevata a 6,70 dollari per tonnellata netta
Accordo Fincantieri - Republikorp per la costruzione di navi militari multiruolo in Indonesia
Parigi
Prevista la costituzione di una joint venture
Studio sulle divergenze tra il regolamento dell'UE sul riciclaggio delle navi e la Convenzione di Hong Kong
Bruxelles/Londra
È stato pubblicato da ECSA e ICS
Approvato il POT 2026-2028 dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Ok anche alla variazione di bilancio di previsione 2026 e all'aggiornamento del Piano dell'Organico del Porto
Navigazione autonoma, accordo tra ABS, Polaris Shipping, HHI e AVIKUS
Atene
Sarà sperimentata su una VLOC in determinate condizioni a basso rischio
Domani a Sant'Agnello (Napoli) l'evento di inaugurazione dell'Italy Branch del The Nautical Institute
Londra
Si parlerà di transizione energetica dell'industria marittima, di istruzione e formazione marittima
Il Comune di Bologna riprende in esame la dismissione della sua partecipazione in Interporto Bologna
Bologna/Bentivoglio
Una delegazione istituzionale delle Fiandre ha visitato l'interporto
Accordo Eni - Fincantieri per la valorizzazione di tecnologie innovative per il monitoraggio subacqueo
Milano/Trieste
Intesa incentrata sulla tecnologia “Clean Sea” di Eni
Nel 2025 in Italia i consumi di GNL sono cresciuti del +11% trainati da industria e nuovi usi, con il debutto nel segmento navale
Roma
Amadei (Gruppo GNL di Federchimica): usare i proventi ETS e FuelEU per sostenere investimenti e diffusione di combustibili a minore intensità carbonica
RT&L si allea con la cinese Guangzhou Salvage per rafforzare il segmento del project cargo
Genova
Bizzarri: il settore è caratterizzato da ampi margini di sviluppo e di redditività
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti greci è stato di 140,8 milioni di tonnellate (-1,5%)
Pireo
Invariati i volumi di merci nel solo quarto trimestre
Rinnovati il consiglio e l'organo direttivo del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
Confermati Filippo Gallo alla presidenza e Paolo Pessina alla vicepresidenza
Catani (GNV): destinare i proventi dell'ETS allo sviluppo delle filiere produttive dei carburanti sintetici
Roma
Risorse - ha precisato - anche alle infrastrutture portuali e alla riduzione del differenziale di costo rispetto ai fuel tradizionali
Avviata una consultazione sui progetti di ampliamento delle aree portuali di Fos
Marsiglia
L'obiettivo è di coinvolgere i residenti e gli stakeholder locali
Somec, contratti con un cantiere navale finlandese per un valore di 60 milioni di euro
San Vendemiano
Intervento tra i più articolati mai affidati alla divisione Horizons
È deceduto Daniele Rossi, ex presidente del porto di Ravenna
Roma
Ha guidato l'ente portuale per oltre otto anni
ONE rimuoverà gli scali in Grecia e Turchia dal servizio Adriatic Service 1
Singapore
In Italia tocca i porti di Venezia e Ancona
Inaugurata la prima fase del terminal di APM Terminals nel porto di Suape
Suape
Diventerà operativo nella seconda metà di quest'anno
A maggio traffico dei container in crescita nei porti di Singapore e Hong Kong
Singapore/Hong Kong
A Singapore record dei bunkeraggi di gas naturale liquefatto e di biodiesel puro B100
Vavassori confermato presidente dell'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori
Milano
Albertina Schiavoni e Mario Zini sono stati nominati vicepresidenti
Al presidente dell'Angopi il primo certificato professionale di competenza da ormeggiatore
Savona
L'attestato deve essere rinnovato ogni cinque anni
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Mein Schiff Flow alla TUI Cruises
Amburgo/Monfalcone
Con una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate, ha una capacità di circa 4.000 passeggeri
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nel porto di Palermo è diminuito del -6,3%
Palermo
Calo anche nei porti di Termini Imerese, Trapani e Licata. Aumenti a Porto Empedocle e Gela
Ok non definitivo dell'Antitrust all'acquisizione di attività e beni della Armas da parte della Baleària
Barcellona
Imposte una serie di condizioni
Martedì a Roma l'assemblea annuale di Assarmatori
Roma
L'evento ha per tema “Istruzioni per non navigare nel buio”
VARD costruirà un peschereccio di nuova generazione
Trieste
È stato ordinato dalla società norvegese Rosund Drift
Concentrazione nel settore della cantieristica navale del Regno Unito
Londra
Baleana compra la APCL Group (A&P Tyne, Cammell Laird e A&P Falmouth and Falmouth Docks and Engineering)
Royal Caribbean ha preso in consegna la nuova nave da crociera Legend of the Seas
Miami
Costruita da Meyer Turku, può ospitare 5.610 passeggeri
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile