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Il Consiglio di Stato condanna il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a versare 70 milioni di euro all'Autorità Portuale di Genova
Accolto l'appello per la riforma della sentenza del TAR Liguria che accoglieva la tesi del dicastero
30 maggio 2012
La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con sentenza depositata ieri che pubblichiamo di seguito, ha accolto l'appello presentato dall'Autorità Portuale di Genova contro il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri dicasteri, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova e nei confronti di Società per Cornigliano Spa, Ilva Spa, Aeroporto di Genova Spa ed altri enti e associazioni sindacali per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria del 13 maggio 2010 con cui era stato respinto il ricorso presentato dall'Autorità Portuale genovese per l'accertamento dell'inadempimento dell'atto modificativo dell'accordo di programma sulle acciaierie di Cornigliano (per la dismissione dell'area a caldo delle acciaierie Ilva) e per la condanna del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'adempimento degli obblighi assunti e al pagamento a favore dell'Autorità Portuale di 70 milioni di euro.

L'articolo 10 dell'atto modificativo dell'accordo di programma del 19 novembre 1999, che è stato sottoscritto l'8 ottobre 2005, prevede la consegna all'Autorità Portuale di aree per circa 140mila metri quadri destinate, dopo una bonifica, a funzioni di logistica portuale e prevede un indennizzo di 70 milioni di euro nei confronti dell'ente portuale.

Il Consiglio di Stato ha quindi condannato il ministero a versare i 70 milioni di euro, somma che l'ente portuale genovese aveva inizialmente destinato alla realizzazione di aree logistiche, di un autoparco e per l'estensione della sopraelevata portuale.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6034 del 2010, proposto da:
Autorità portuale di Genova, in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Alessandra Busnelli, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via G. Paisiello, 55;

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Agenzia del Demanio di Genova, Prefettura di Genova, Anas s.p.a., Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Liguria, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Michela Sommariva, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
Provincia di Genova, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Roberto Giovanetti, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
Comune di Genova, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

nei confronti di

Società per Cornigliano s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale Giulio Cesare n.14;
Ilva s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Perli, con domicilio eletto presso lo studio Berenghi e soci in Roma, via IV Novembre n. 149;
Aeroporto di Genova s.p.a., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., Confindustria - Genova, Cgil Regionale, Cgil Provinciale, Cisl Provinciale, Uil Regionale, Uil Provinciale, Fiom-Cgil Regionale, Fiom-Cgil Provinciale, Fim-Cisl Regionale, Fim-Cisl Provinciale, Uilm-Uil Regionale, Uilm-Uil Provinciale, Failms-Cisal Provinciale, non costituiti in questo grado di giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA: SEZIONE II n. 3551/2010, resa tra le parti, concernente INADEMPIMENTO ATTO MODIFICATIVO ACCORDO DI PROGRAMMA SULLE ACCIAIERIE DI CORNIGLIANO E RISARCIMENTO DANNI

Visto il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del Lavoro e del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia del Demanio di Genova, della Prefettura di Genova, della Regione Liguria, della Provincia di Genova, del Comune di Genova, della Società per Cornigliano s.p.a., dell' Anas s.p.a., dell'Ilva s.p.a. e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Scoca, Pafundi, Perli e l'avvocato dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-E' impugnata la sentenza 27 maggio 2010 n. 3551 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che ha respinto il ricorso dell'Autorità portuale di Genova (odierna appellante) per l'accertamento del diritto ad ottenere dal Ministero delle infrastrutture ( all'epoca dei fatti soggetto distinto dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico) la corresponsione di un finanziamento di 70 milioni di euro, in adempimento dell'art. 10 dell'accordo di programma dell'8 ottobre 2005, intervenuto a modifica del precedente accordo del 29 novembre 1999 nonché, in subordine, per la declaratoria della risoluzione per inadempimento del suddetto accordo con il ristoro, in ogni caso, dei danni consequenziali.

2.- L'appellante Autorità reitera in questa sede i motivi di ricorso già disattesi dai giudici di primo grado, evidenziando la erroneità della gravata sentenza, che non avrebbe sufficientemente valutato la imperatività della clausola convenzionale relativa alla erogazione del finanziamento statale in favore della odierna deducente, il suo carattere speciale rispetto alle nuove, e comunque inapplicabili, disposizioni normative sopravvenute ( art. 1 commi 982 e segg. della legge 27 dicembre 2006 n. 296), nella parte in cui prevedono la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle autorità portuali, a fronte di una più accentuata autonomia finanziaria di queste ultime, e del trasferimento in capo alle stesse del gettito relativo alla tassa di ancoraggio ed a quella afferente il carico e scarico delle merci.

L'appellante insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con la condanna del Ministero delle infrastrutture alla erogazione del ridetto finanziamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in subordine, l'autorità appellante chiede l'accertamento della risoluzione dell'accordo, per inadempimento di esso Ministero, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine ai danni subiti per effetto del dedotto inadempimento e con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si sono costituite in giudizio le intimate Autorità centrali per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. Anche la società Ilva s.p.a. si è costituita per resistere al ricorso.

La Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova e la s.p.a. Società per Cornigliano hanno invece aderito, nel costituirsi in giudizio, alla domanda principale di adempimento proposta dall'appellante, opponendosi per contro all'accoglimento della domanda subordinata di risoluzione dell'accordo per inadempimento del ministero delle infrastrutture.

All'udienza del 23 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.- Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e vada conseguentemente accolto, nei sensi di cui appresso.

3.1- Si deve anzitutto ricostruire brevemente in fatto la vicenda che ha dato origine al giudizio in esame. In sintesi, mette conto ricordare che le parti dell'odierna controversia, già in data 29 novembre 1999, nell'ambito di un più ampio progetto di bonifica ambientale e di riconversione del polo siderurgico di Cornigliano ( conseguente alla abolizione del processo lavorativo di laminazione a caldo) sono addivenute ( ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426, recante “ Nuovi interventi in campo ambientale”) alla stipula di un accordo di programma, finalizzato alla sistemazione delle aree già oggetto di concessione in favore dell'ILVA; tale accordo di programma è stato modificato con l'atto aggiuntivo dell'8 ottobre 2005, azionato nel presente giudizio.

E' accaduto che successivamente all'accordo del 1999 le aree appartenenti al demanio portuale di Genova ( escluse le banchine) sono state sdemanializzate, in virtù di quanto previsto dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2011 n. 448, e recuperate al patrimonio disponibile della Regione Liguria in vista della loro assegnazione ad una società privata, partecipata dagli enti locali e dal Governo ( la società Cornigliano s.p.a.), per la continuazione delle attività produttive in forme compatibili con il rispetto dell'ambiente e per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area.

Con l'accordo di programma dell'8 ottobre 2005 è stato tra l'altro stabilito che la società per Cornigliano s.p.a., affidataria delle opere di bonifica e risanamento ambientale delle aree dismesse da ILVA, avrebbe dovuto provvedere alla restituzione all'Autorità portuale di Genova di una parte delle aree bonificate ( per un'estensione di circa mq 144.100) all'uopo costituendo un diritto di superficie della durata di sessant'anni. Inoltre su tali aree la predetta Autorità portuale di Genova sarebbe stata autorizzata a realizzare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, alcune opere infrastrutturali relative alle funzioni logistico-portuali, all'uopo attingendo ad un finanziamento di 70 milioni di euro che, nel medesimo accordo di programma ( art. 10), il Ministero delle infrastrutture si impegnava ad erogare in favore della stessa Autorità.

4.- La controversia in esame è insorta proprio in relazione a tale ultima clausola nel momento in cui il Ministero ha ritenuto di non poter più adempiere alla obbligazione contratta con il citato accordo di programma a causa della normativa sopravvenuta, che avrebbe inibito ogni forma di trasferimento erariale in favore delle autorità portuali. La questione giuridica da dirimere attiene allora alla verifica della persistente vigenza o meno della efficacia di tale clausola dell'accordo ( art. 10) contenuta nel richiamato atto del 8 ottobre 2005, afferente l'impegno del Ministero delle infrastrutture ( oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) alla erogazione del predetto finanziamento, avuto riguardo agli effetti da riconnettere alle sopravvenute disposizioni normative recate dall'art. 1, commi da 982 a 990 , della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

4.1.- Le tesi difensive delle parti a confronto appaiono estremamente chiare.

Nella prospettazione difensiva dell'Autorità appellante, la clausola dell'accordo inerente la erogazione del finanziamento erariale di 70 milioni di euro, in quanto inserita in un accordo di programma tra amministrazioni, sarebbe da considerare cogente ed avrebbe forza di legge tra le parti dovendo trovare applicazione alla fattispecie le regole del codice civile in materia di obbligazioni e contratti ( in virtù del richiamo parziale, contenuto nell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dell'art. 11 della stessa legge e dei principi del codice civile quivi a sua volta richiamati).

A scalfirne l'efficacia non potrebbe in particolare operare la richiamata disciplina normativa introdotta con la finanziaria per il 2007, nella parte in cui la stessa ha disposto la soppressione dei trasferimenti erariali, e ciò in ragione: a) del carattere speciale della pattuizione contenuta nel richiamato art. 10 dell'accordo di programma e della sua stipulazione sulla base di un quadro normativo a carattere anch'esso speciale ( legge n. 426 del 9 dicembre 1998, art. 4 commi 8, 9 e 10; legge n.488 del 2001); b) della considerazione secondo cui quella clausola farebbe parte di un più ampio accordo in cui le prestazioni delle parti non sarebbero scorporabili, risultando avvinte da un'unica giustificazione causale anche in base ai principi ritraibili dalle regole civilistiche in materia di obbligazioni e contratto, in quanto applicabili; c) del principio generale di irretroattività della legislazione ( quantomeno fino al limite del rispetto del principio di ragionevolezza), di per sé incompatibile con la possibilità che detta nuova normativa incida su fattispecie negoziali in corso di esecuzione, pena la violazione del legittimo affidamento e dei principi di certezza del diritto per come conformati anche in conseguenza della adesione del nostro Paese alla Convenzione CEDU, principi peraltro rifluiti in ambito comunitario in base all'art. 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) della natura altrimenti costituzionalmente illegittima della normativa sopravvenuta, ove interpretata nel senso che essa possa incidere, alterandone l'equilibrio economico-funzionale, su posizioni giuridiche aventi la loro fonte in convenzioni pregresse.

4.2- Le Amministrazioni centrali assumono al contrario che in nessun modo il Ministero delle infrastrutture avrebbe potuto eseguire una prestazione implicante un trasferimento erariale in favore di un'autorità portuale una volta entrato in vigore il nuovo regime normativo che tale evenienza ha tassativamente escluso e che pertanto correttamente i giudici di primo grado, esclusa ad un tempo la fondatezza dell'azione di adempimento nonché la ricorrenza di un'ipotesi di inadempimento, sono pervenuti alla decisione reiettiva del gravame. In sostanza, in vista del perseguimento del principio di autonomia finanziaria delle autorità portuali, tale nuova disciplina normativa avrebbe sostanzialmente sterilizzato il meccanismo generalizzato dei trasferimenti erariali, a fronte della costituzione di un fondo perequativo e del trasferimento in favore delle medesime autorità del gettito relativo a due tasse erariali ( tassa di ancoraggio e tassa sulle merci imbarcate e sbarcate).

4.3 Di diversa declinazione processuale risulta, infine, la posizione della Regione Liguria, delle altre Autorità territoriali nonché della società per Cornigliano s.p.a., che hanno aderito alla domanda principale di adempimento dell'appellante, avendo interesse alla erogazione del finanziamento funzionale alla realizzazione sul territorio ligure delle opere infrastrutturali suindicate, ma si sono opposte all'accoglimento della domanda subordinata di risoluzione dell'accordo.

5. Osserva il Collegio che l'azione di adempimento promossa dalla Autorità portuale di Genova è meritevole di accoglimento. La clausola dell'accordo di programma posta a base della pretesa azionata risulta, infatti, nella parte oggetto del presente giudizio, pienamente valida e vincolante per le parti.

5.1 Agli accordi tra pubbliche amministrazioni ( detti anche accordi di tipo orizzontale, in ragione della posizione di equiordinazione in cui versano le parti) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e cioè di una parte della disciplina normativa propria degli accordi di tipo verticale che l'Amministrazione può concludere con soggetti privati in funzione integrativa ovvero sostitutiva di un provvedimento (in tal senso si veda l'art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990). Tra le disposizioni espressamente richiamate rientra ( art. 11, comma 2, secondo alinea) pertanto quella che a sua volta richiama i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. Anche agli accordi tra amministrazioni si applicano dunque i principi civilistici sulle obbligazioni ed i contratti, sia pur con la clausola della compatibilità del relativo regime giuridico.

5.2 Tra i principi fondamentali dell'autonomia privata vi è quello secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può sciogliersi se non per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge ( art. 1372 cod. civ.). Tale principio non è espressamente derogato da alcuna previsione contraria rinvenibile nella disciplina degli accordi tra amministrazioni, né appare incompatibile con la natura propria di tale tipo di negozi di diritto pubblico, posto che la giuridicità dell'accordo, id est la sua vincolatività, implica che il consenso liberamente e reciprocamente manifestato dalle parti rappresenti idoneo titolo costitutivo delle reciproche obbligazioni contratte, rispetto alle quali ciascuna parte non inadempiente ha diritto a pretendere la esecuzione, salva la possibilità di un nuovo accordo tra tutte le parti avente ad oggetto la risoluzione dell'originario accordo.

5.3 Nel caso in esame occorre pertanto muovere dal dato giuridico della vincolatività dell'accordo di programma dell'8 ottobre 2005 ( modificativo dell'accordo di programma del 29 novembre 1999) intervenuto tra tutte le parti, pubbliche e private, che risultano firmatarie del documento che quell'accordo ha suggellato.

Si tratta di accordo plurilaterale, riguardante il complesso tema della bonifica territoriale e della riconversione del polo siderurgico di Cornigliano in cui, come correttamente osservato dalla difesa dell'Autorità portuale appellante, le obbligazioni contratte dalle parti, in vista della sistemazione ambientale e urbanistica dell'area, sono inscindibilmente connesse sul piano causale, di guisa che non potrebbe ritenersi che il venir meno di una di esse possa restare senza conseguenze sull'equilibrio dell'intero accordo, salvo a ritenere la prestazione mancata non essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1466 cod.civ., essendo a quel punto necessaria una integrale rivisitazione delle obbligazioni vicendevolmente assunte.

Ma a tali conclusioni nel caso in esame non vi è spazio per addivenire, stante la già indicata possibilità giuridica che l'intero accordo possa trovare attuazione secondo l'iniziale programma negoziale delle parti, scandito nell'originario accordo del 1999 e nell'accordo modificativo del 2005.

5.4 -Deve anzitutto escludersi che alla fattispecie in esame, in cui il Ministero delle infrastrutture rifiuta sostanzialmente di adempiere l'obbligazione di erogare il finanziamento in favore dell'Autorità portuale di Genova in ragione dell'impossibilità di stanziare le relative somme a bilancio, possa essere applicato l'istituto del recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ( ricostruzione alla quale in parte accede, con argomenti non condivisibili, il giudice di primo grado). Non è un caso, d'altra parte, che la disciplina in materia di accordi orizzontali non richiami la disposizione dell'art. 11, quarto comma, della medesima legge generale sul procedimento, attributiva alla amministrazione di un potere generale di recesso unilaterale ( salvo l'obbligo dell'indennizzo) che, ove non costituito con apposita pattuizione, risulta tradizionalmente estraneo al regime dei rapporti paritetici ( quali propriamente quelli di diritto privato e quelli di diritto pubblico intercorsi tra soggetti in posizione di tendenziale equiordinazione).

Non par dubbio, d'altra parte, che nella controversia in esame ( ed in particolare nella risoluzione della questione interpretativa insorta intorno alla portata dell'art. 10 dell'accordo modificativo dell'8 ottobre 2005), in cui vengono in rilievo esclusivamente rapporti giuridici tra distinti soggetti pubblici, per come nascenti da un accordo di programma, devono trovare applicazione le disposizioni relative agli accordi orizzontali, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e non quelle relative agli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento ( cosiddetti accordi verticali) .

5.5- In tale prospettiva risulta quindi condivisibile il rilievo dell'Autorità appellante secondo cui l'istituto del recesso unilaterale, espressamente contemplato nell'archetipo degli accordi di tipo verticale ( art. 11, comma quarto, della legge 241 del 1990), non risulti invece applicabile, sia per ragioni di interpretazione letterale ( a causa del già rilevato mancato richiamo, nel testo dell'art. 15, del quarto comma dell'art. 11), sia perché, sul piano della interpretazione logico-sistematica, l'applicazione del recesso agli accordi di tipo orizzontale ( quale quello sotteso alla stipulazione della clausola inter partes) equivarrebbe a configurare, peraltro ex ante, una inammissibile prevalenza dell'interesse pubblico del recedente rispetto agli interessi pubblici di cui sono titolari gli altri soggetti che al medesimo accordo hanno partecipato. Tuttavia, in tal modo, la significativa elisione del connotato della vincolatività giuridica dell'accordo tra amministrazioni svuoterebbe gran parte della stessa funzione e della utilità pratica dell'istituto.

Per quanto detto, non è in base al meccanismo del recesso unilaterale che potrebbe essere scriminato il mancato adempimento, da parte del Ministero delle infrastrutture, alla prestazione di corresponsione del finanziamento pattuito in favore della Autorità portuale di Genova; si tratterebbe, piuttosto, secondo la stessa prospettazione della difesa erariale, di una tipica ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per factum principis ( coincidente con la intervenuta modifica legislativa introdotta dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296) che avrebbe reso ineseguibile la originaria obbligazione dedotta nell'accordo.

Ed infatti, a seguito della prima richiesta dell'Autorità portuale, risalente al 2007, di adempimento della clausola convenzionale afferente la erogazione del finanziamento (rectius, dell'invio della bozza di accordo procedimentale per la definizione degli aspetti procedurali per la erogazione del finanziamento), in vista della realizzazione delle opere infrastrutturali per la logistica portuale previste nel medesimo accordo ed inserite nel programma triennale dei lavori 2007/2009 – si tratta, in particolare, del prolungamento della sopraelevata portuale, dell'ammodernamento della stessa sopraelevata nella parte esistente, dell'autoparco e dell'attrezzaggio del Distripark -, il Ministero delle infrastrutture si sarebbe trovato nella impossibilità di dar corso alla richiesta, in ragione della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Osserva tuttavia il Collegio che neppure il richiamo a tale ultimo intervento legislativo ed ai principi civilistici in materia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione potrebbero consentire al Ministero appellato di sottrarsi all'adempimento della obbligazione contratta a mezzo del richiamato art. 10 dell'accordo.

In particolare, ad escludere che l'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione ( art. 1463 cod.civ.) possa trovare applicazione, anche soltanto in via analogica, nella fattispecie in esame, valgono le seguenti considerazioni.

Le citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007 non risultano in realtà ostative, a parer del Collegio, all'adempimento dell'obbligazione di erogazione del finanziamento contratta dal Ministero delle infrastrutture.

Non vi è anzitutto identità oggettuale tra le opere specificamente oggetto del finanziamento previsto dalla clausola ( art. 10) dell'atto modificativo dell'accordo di programma del 1999 e quelle il cui finanziamento a mezzo di trasferimenti erariali risulta interdetto dalle nuove disposizioni normative entrate in vigore il primo gennaio 2007.

Queste ultime si riferiscono in particolare ai trasferimenti erariali genericamente destinati alla realizzazione di infrastrutture portuali ( art. 1, comma 990, legge cit.) ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti ( art. 1, commi 982 e 983) o ancora all'espletamento dei servizi di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali ( art. 1, comma 984); peraltro, il citato comma 990 dell'art. 1 rimette ad apposito decreto interministeriale la determinazione delle quote dei tributi erariali, diverse dalle tasse e dai diritti portuali, da trasferire alle autorità portuali al fine di realizzarne la loro piena autonomia finanziaria, prevedendo che solo in esito a tale trasferimento di gettito possano cessare i trasferimenti dello Stato destinati alla realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali.

Per converso, gli interventi cui si riferisce il contestato finanziamento ministeriale sono opere, da realizzarsi peraltro su aree previamente sdemanializzate e bonificate ad opera della società di Cornigliano s.p.a., rivolte specificamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 53 del legge 28 dicembre 2001 n. 448, e cioè a risolvere le problematiche connesse alla riconversione del polo siderurgico di Cornigliano.

Si tratta, in particolare, come anticipato in fatto, della realizzazione di un distripark, e cioè di un'area attrezzata con collegamenti infrastrutturali stradali e ferroviari in cui vengono realizzate strutture dedicate allo stoccaggio delle merci, all'attività di commercializzazione delle stesse ed alla gestione delle relative attività, nonché della realizzazione di un autoparco e dell'adeguamento della sopraelevata portuale; non par dubbio che già tale distinta afferenza oggettuale delle opere da realizzarsi in ambito portuale è sintomatica di un rapporto di specialità tra le due discipline normative, in ragione della quale è da escludere che l'intervento legislativo a carattere generale introdotto con la legge finanziaria per il 2007, riguardante il mutato assetto dei trasferimenti erariali in favore delle Autorità portuali, abbia potuto privare di efficacia giuridica, con effetto retroattivo, i pregressi accordi tra amministrazioni ( tra i quali appunto quello oggetto di giudizio) aventi fonti normative ed ambiti materiali eteronomi.

Oltre che sul piano contenutistico, il principio di specialità tra i distinti corpi normativi si disvela inoltre anche sul piano formale, atteso che l'accordo di programma del 1999 ed il suo atto modificativo del 2005 costituiscono – come detto – espressa attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi speciali n. 426 del 1998 e n. 448 del 2001, adottate in vista della risoluzione della specifica questione riguardante la riconversione ed il risanamento delle aree occupate dalle acciaierie di Cornigliano. L'Autorità portuale di Genova, in base a tali interventi legislativi, doveva essere uno dei soggetti attuatori dell'ambizioso programma di riconversione di quelle aree in vista del loro sviluppo produttivo successivo e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

6.- Alla luce dei rilievi che precedono, in definitiva, il Collegio ritiene che non si ravvisano ragioni ostative per negare piena efficacia ed operatività all'accordo inter partes. Al proposito, vale anche osservare che a diverse conclusioni non conducono i contenuti della relazione dimessa dal Ministero delle infrastrutture e trasporti a seguito della ordinanza istruttoria di questa Sezione 24 novembre 2011 n. 6203. In essa, infatti, oltre all'excursus della disciplina normativa di settore ed al carattere asseritamente ostativo delle richiamate disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 ( in ordine al quale, si rinvia a quanto dianzi osservato), nulla si aggiunge che possa far diversamente valutare sul piano giuridico gli elementi istruttori già acquisiti al giudizio. Anzi, le puntuali precisazioni, dettate da uno spirito di corretta collaborazione istituzionale, in ordine al mancato completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali ( nonostante l'adozione del decreto interministeriale 12 ottobre 2007 n. 151/T, attuativo del citato art.1, comma 990) in ragione della mancata attivazione, ad oggi, del fondo di dotazione delle autorità portuali, è argomento ulteriore ( ancorché eccedentario) a sostegno della ricostruzione giuridica della problematica prospettata dall'Autorità appellante e qui fatta propria dal Collegio; da tale relazione resta infatti ulteriormente confermato il dato secondo cui uno specifico impegno di finanziamento scaturente da apposito accordo, vincolante sul piano giuridico, stipulato sulla base di previsioni legislative a carattere speciale, non potrebbe venir meno a causa di una disciplina generale successiva che ha ridisegnato, evidentemente pro-futuro, il meccanismo dei trasferimenti erariali in favore delle autorità portuali e che, come riconosciuto nella citata relazione ministeriale, risulta ancor oggi in parte inattuato. Non appare inopportuno, al proposito, ricordare che il finanziamento di 70 milioni di euro in favore della Autorità portuale di Genova era stato congegnato dalle parti ( cfr. il chiaro riferimento a tale finalità contenuto nel secondo comma del richiamato art. 10) anche in funzione compensativa in correlazione al ridimensionamento oggettuale della concessione ed il venir meno, in conseguenza della sdemanializzazione disposta ai sensi dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, della disponibilità di vaste aree portuali già in capo alla odierna autorità appellante.

7.-Per quanto detto, l'appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, deve essere ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di corrispondere alla Autorità portuale di Genova il pattuito finanziamento di 70 milioni di euro, con la maggiorazione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo. Nessuna somma è invece dovuta, attesa la natura valutaria ( e non di valore) della pretesa creditoria azionata, a titolo di rivalutazione monetaria, in difetto di prova in ordine al maggior danno di cui all'art. 1224 del cod. civ..

La rilevata fondatezza della domanda di adempimento, che costituisce forma di riparazione piena e preferenziale della posizione giuridica azionata dalla odierna appellante, implica il superamento della domanda subordinata di risoluzione dell'accordo e dell'esame delle correlate questioni sollevate, anche in via di eccezione, dalle parti intimate. Peraltro, considerato che la corresponsione del finanziamento integra una forma di reintegrazione in forma specifica della posizione giuridica della autorità appellante, è da escludersi che alla stessa possa riconoscersi, come pure domandato, il diritto al risarcimento di danni ulteriori, in carenza di prova in ordine a tali profili di danno che non risultino adeguatamente compensati a mezzo della erogazione del finanziamento.

8.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in favore della autorità appellante ed a carico del Ministero, mentre possono essere compensate in confronto delle restanti parti, in considerazione della distinta posizione processuale e delle pretese fatte valere.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (RG 6034/2010) come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado e, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero al pagamento in favore dell'Autorità portuale di Genova delle somme di cui all'art. 10 dell'accordo in data 8 ottobre 2005, con la maggiorazione degli interessi legali

Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della Autorità appellante e liquida dette spese in complessivi euro 12.000,00(dodicimila/00), oltre iva e cpa come per legge. Dichiara compensate le spese di lite del doppio grado nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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DALLA PRIMA PAGINA
Si aggrava il bilancio dell'esplosione nel porto iraniano di Shahid Rajaee
Teheran
Ha causato 46 morti e il ferimento oltre 1.200 persone
CEVA Logistics (gruppo CMA CGM) comprerà la turca Borusan Lojistik
Istanbul/Marsiglia
Transazione del valore di 440 milioni di dollari
Positivo il primo trimestre di Wärtsilä
Helsinki
Battuta d'arresto della crescita del valore dei nuovi ordini
ESPO, bene la richiesta della Commissione Bilancio del Parlamento UE di maggiori finanziamenti per i trasporti, l'energia e le infrastrutture
Bruxelles
Evidenziata l'importanza del finanziamento delle reti TEN-T per consentirne l'adattamento a fini di duplice uso sia militare che civile
Contributo di solidarietà per le famiglie di lavoratori portuali vittime di incidenti sul lavoro
Roma
È stato istituito dall'Ente Bilaterale Nazionale Porti
La divisione Marine & Offshore di Bureau Veritas registra un fatturato trimestrale record
Neuilly-sur-Seine
Nuovo picco storico anche della flotta classificata
PSA starebbe valutando di cedere la propria partecipazione del 20% in Hutchison Ports
Singapore
Lo afferma la “Reuters”, che a fine 2022 aveva già ventilato questa ipotesi
Federagenti, l'Italia imprima una brusca accelerazione ai progetti di ZES, zone franche e Zone logistiche speciali
Roma
Pessina: non esistono spazi per riflessioni prede della burocrazia
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Rotterdam è diminuito del -5,8%
Rotterdam
In calo sia i carichi allo sbarco (-3,1%) che quelli all'imbarco (-11,9%)
L'aumento dei carichi in container non basta al porto di Anversa-Bruges per evitare un calo del -4,0% del traffico trimestrale
Anversa
Si è accentuata la flessione delle rinfuse liquide (-19,1%)
La China Shipowners' Association considera le misure adottate dagli USA contro le navi cinesi un tipico esempio di unilateralismo e protezionismo
Pechino/Washington
Il WSC ribadisce che tali misure potrebbero minare il commercio americano, danneggiare i produttori statunitensi e indebolire gli sforzi per rafforzare l'industria marittima nazionale
COSCO manifesta ferma opposizione alle tasse sulle navi cinesi programmate dagli USA
Cresce la quota dei nuovi entranti nel settore del trasporto ferroviario europeo
Madrid
Nel 2023 le performance del trasporto merci su rotaia sono diminuite del -8%
Le nuove tasse sulle navi cinesi che non faranno altro che aumentare i prezzi per gli americani
Washington
Lo ha denunciato il vice presidente esecutivo dell'U.S. Chamber of Commerce
Definiti gli importi delle tasse a carico di navi collegate alla Cina in arrivo nei porti USA
Washington
Calcolati in base alla portata netta o al volume di container, saranno applicati da ottobre e verranno progressivamente aumentati
Avviata la gara internazionale assegnare in concessione il nuovo cantiere navale del porto di Casablanca
Casablanca
È il più grande dell'Africa e dal 2019 è inutilizzato
Federlogistica, l'industria deve smettere di approcciarsi alla logistica solo in termini di costi
Genova
Falteri: necessaria una cabina di regia nazionale composta da rappresentanti del settore logistico e dei gruppi industriali
ABB chiude un primo trimestre positivo anche se la crescita del fatturato è inferiore alle attese
Zurigo
Wierod: il nostro consolidato approccio local-for-local ci mette al riparo dalla guerra dei dazi
Nuovo accordo per il salario minimo globale per i marittimi
Ginevra
Il livello salirà a 690 dollari dal primo gennaio 2026 per raggiungere i 704 dal 2027 e i 715 dollari dal 2028
Quest'anno gli scambi mondiali di merci potrebbero calare del -1,5%
Ginevra
Lo prevede la WTO. Okonjo-Iweala: la persistente incertezza minaccia di frenare la crescita globale, con gravi conseguenze negative per il mondo
Nel 2023 circa due terzi di tutte le merci movimentate nell'UE sono state trasportate via mare
Lussemburgo
Nel periodo 2013-2023 è cresciuta solo la quota del trasporto su strada, mentre è diminuita quella delle altre modalità
Sospese le spedizioni postali di merci da Hong Kong agli USA
Hong Kong
Hongkong Post prospetta tariffe esorbitanti e irragionevoli a causa delle azioni ingiustificate e intimidatorie degli Stati Uniti
Confitarma evidenzia la necessità che la strategia di decarbonizzazione non penalizzi lo shipping rispetto ad altre modalità
Roma
Zanetti: garantire inoltre che il processo di implementazione tenga conto delle esigenze operative dell'industria
Intercargo e Intertanko manifestano preoccupazioni sull'accordo per la decarbonizzazione dello shipping
Londra
Evidenziata la complessità della misura adottata dall'IMO e l'inusuale procedura da cui sono state escluse le organizzazioni non governative
Nel primo trimestre del 2025 impennata degli attacchi dei pirati alle navi
Nel primo trimestre del 2025 impennata degli attacchi dei pirati alle navi
Londra
Accentuata crescita degli incidenti negli Stretti di Singapore
Interferry accoglie positivamente l'accordo IMO sulla decarbonizzazione dello shipping, ma ritiene la strategia troppo complessa
Victoria/Pireo
L'associazione degli armatori greci delusa per il mancato riconoscimento del ruolo essenziale dei combustibili di transizione come il GNL
L'International Labour Organization riconosce i marittimi come lavoratori chiave
Londra
ITF e ICS: momento storico
CMA CGM acquisirà il 35% dell'egiziana October Dry Port
Il Cairo
La società gestisce un porto secco nella zona industriale e logistica nei pressi del Cairo
Alla TiL del gruppo MSC l'intero controllo dei terminal di Hutchison Ports
New York
Lo scrive “Bloomberg”, specificando che i terminal panamensi sarebbero gestiti congiuntamente con BlackRock
La bozza di regolamento sulla decarbonizzazione dello shipping approvata dal MEPC include uno standard obbligatorio per il fuel e una tariffazione delle emissioni di gas serra
Londra/Washington/Bruxelles
Prevista l'istituzione di un Fondo per raccogliere le risorse derivanti dalla prezzatura delle emissioni
Task force di cinque associazioni per il rilancio del cargo ferroviario italiano
Roma
Iniziativa di Agens, Assoferr, Assologistica, Fercargo e Fermerci
Il MIT indica Matteo Paroli quale nuovo presidente dei porti di Genova e Savona-Vado
Roma/La Spezia
La community portuale spezzina sollecita un nome anche per l'AdSP della Liguria orientale
Le Aziende informano
Il retrofit ibrido-elettrico di ABB guida i traghetti dei laghi italiani verso un futuro più sostenibile
Confitarma sottolinea l'importanza che la strategia di decarbonizzazione dello shipping sia definita in sede IMO
Roma
La Confederazione italiana precisa di condividere alcune preoccupazioni degli USA
Il WSC ribadisce che le misure di Trump per l'industria marittima nazionale non fanno bene all'economia americana
Washington
Kramek: pronti a supportare l'amministrazione con proposte costruttive
Fincantieri e Accenture istituiscono la joint venture Fincantieri Ingenium
Trieste/Milano
L'obiettivo è di guidare la trasformazione digitale del prodotto nave e della logistica portuale
Meyer Werft ha consegnato la nuova nave da crociera di lusso Asuka III alla NYK Cruises
Papenburg/Emden
Ha una capacità di 744 passeggeri e 470 membri dell'equipaggio
Mentre Trump ufficializza le misure per rivitalizzare l'industria marittima americana, per i porti nazionali si prospetta un drastico calo del traffico
Washington/Ginevra
Okonjo-Iweala (WTO): con l'escalation delle tensioni commerciali tra USA e Cina lo scambio di merci tra le due economie potrebbe diminuire fino all'80%
CK Hutchison respinge le accuse di violazione del contratto di concessione dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa
Panama
Panama Ports Company sottolinea di aver rispettato tutti gli obblighi di legge e gli impegni contrattuali
Gli USA non partecipano ai negoziati IMO sulla decarbonizzazione dello shipping e minacciano misure reciproche
Londra
Espressa contrarietà a qualsiasi tentativo di imporre misure economiche sulle navi basate sulle emissioni di gas ad effetto serra o sulla scelta del fuel
T&E sollecita il MEPC a concordare misure chiare e ambiziose per la decarbonizzazione dello shipping
Bruxelles
È necessario - sottolinea l'associazione - fissare obiettivi vincolanti
Meyer Yachts costruirà un mega yacht residenziale ultra-lusso per Ulyssia Residences
Miami
La nave sarà lunga 320 metri e verrà realizzata nel cantiere di Papenburg
Commessa da 1,3 miliardi di dollari del gruppo partenopeo Grimaldi per la costruzione di nove navi ro-pax
Commessa da 1,3 miliardi di dollari del gruppo partenopeo Grimaldi per la costruzione di nove navi ro-pax
Helsinki/Napoli
Ordine al cantiere China Merchants Jinling Shipyard (Weihai)
Viking ordina a Fincantieri due navi da crociera con opzione per ulteriori due unità
Los Angeles/Trieste
Le due navi in costruzione ad Ancona per il marchio americano saranno le prime al mondo alimentate a idrogeno stoccato a bordo
Federlogistica, il possibile collasso dell'autotrasporto è un rischio per il Paese
Genova/Modena
Ruote Libere denuncia che al governo basta stanziare un po' di fondi per non dover affrontare i veri problemi degli autotrasportatori
Lo scorso anno i ricavi del gruppo cinese CMPort sono aumentati del +3,1%
Hong Kong
Nei primi tre mesi del 2025 i terminal portuali hanno movimentato 36,4 milioni di container (+5,6%)
Approvati i rendiconti delle AdSP della Liguria Occidentale e del Tirreno Centro Settentrionale
Genova/Civitavecchia
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi di Konecranes sono aumentati del +7,7%
Helsinki
343 milioni di euro di nuovi ordini di mezzi portuali (+37,5%)
Primo trimestre di crescita per Kuehne+Nagel
Schindellegi
Il fatturato netto del gruppo logistico è ammontato a 6,33 miliardi di franchi svizzeri (+14,9%)
Istanza della TDT (gruppo Grimaldi) per la costruzione e gestione del 50% del Terminal Darsena Europa di Livorno
Livorno
La società ha chiesto l'estensione della durata dell'attuale concessione
Nel 2024 investiti 58 milioni per l'ammodernamento dei porti di Livorno, Piombino e dell'isola d'Elba
Livorno
Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale dell'AdSP
Consulenza della BEI per rafforzare la resilienza climatica dei porti di Volos, Alessandropoli e Patrasso
Lussemburgo
Assisterà le autorità portuali nell'individuazione e nella gestione dei rischi climatici
Nel primo trimestre il porto di Valencia ha movimentato 1,3 milioni di container (+3,4%)
Valencia
Calo del traffico di transhipment
Il Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Centrale ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024
Napoli
SOS LOGistica acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore
Milano
L'associazione conta oggi su 74 soci
Nei primi tre mesi del 2025 in calo il traffico delle merci nei porti di Barcellona e Algeciras
Barcellona/Algeciras
Hupac trasferisce su Novara il servizio intermodale con Padova
Chiasso
Sinora l'altro terminal era quello di Busto Arsizio
PSA SECH ha operato il primo treno da 400 metri al Parco Ferroviario Rugna
Genova
Capacità sino a 20 coppie di treni al giorno
Approvato all'unanimità il rendiconto di esercizio 2024 dell'AdSP della Liguria Orientale
La Spezia
In ultimazione la bonifica bellica propedeutica all'ampliamento del Terminal Ravano della Spezia
La Spezia
L'AdSP vi ha investito oltre 600mila euro
Francesco Rizzo designato alla presidenza dell'AdSP dello Stretto
Roma
Ha più volte denunciato l'inutilità della costruzione del ponte sullo Stretto
Aerei statunitensi hanno attaccato il porto yemenita di Ras Isa
Tampa/Beirut
38 morti e oltre cento feriti
Nel 2025 Stazioni Marittime prevede un rialzo del traffico dei traghetti e delle crociere nel porto di Genova
Rapporto del MIT sulla mobilità evidenzia un aumento della domanda sia passeggeri che merci
Roma
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -5,6%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-5,3%) che le rinfuse liquide (-5,8%)
Andrea Giachero è stato confermato presidente di Spediporto
Genova
Rinnovato anche il consiglio direttivo dell'associazione degli spedizionieri genovesi per il triennio 2025-2028
Studio per il monitoraggio del traffico veicolare nei porti di Venezia e Chioggia
Milano
Commessa aggiudicata a Circle e Arelogik
In Italia il settore del trasporto ferroviario delle merci è in profonda sofferenza
Ginevra
Fermerci invita a rendere strutturali e aumentare gli incentivi al traffico e a rifinanziare l'incentivo per l'acquisto di locomotive e carri
Rapporto del Global Maritime Forum sull'ottimizzazione degli scali delle navi per ridurre le emissioni
Copenaghen
Proposti gli approcci dell'arrivo virtuale e l'arrivo just-in-time
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +15,5%
Gioia Tauro
Avviata la costruzione della “casa del portuale”
GNV ha preso in consegna in Cina la seconda di quattro nuove navi ro-pax
Genova
“GNV Orion” potrà ospitare 1.700 passeggeri e trasportare fino a 3.080 metri lineari di carico
Dopo dieci trimestri di flessione il traffico dei container nel porto di Hong Kong torna a crescere
Hong Kong
Nei primi tre mesi di quest'anno movimentati 3,39 milioni di teu (+2,1%)
Fincantieri acquisisce una quota in WSense
Roma
Consegnata alla Marina Militare italiana la nona unità FREMM “Spartaco Schergat”
Presentata la nuova edizione del Manuale pratico dei traffici marittimi
Genova
Redatto da Assagenti, compie cinquant'anni
Nel primo trimestre il traffico dei container nei porti di Long Beach e Los Angeles è aumentato del +26,6% e +5,2%
Long Beach/Los Angeles
Prossimo l'impatto dei dazi introdotti da Trump
Nei primi tre mesi del 2025 il porto di Singapore ha movimentato 10,5 milioni di container (+5,8%)
Singapore
In peso il traffico containerizzato ha registrato un calo del -1,4%
Firmato il regolamento per il bunkeraggio di GNL presso lo stabilimento Fincantieri di Genova
Genova
Definite le modalità di trasferimento del carburante da nave a nave
Gli storici marchi cantieristici Uljanik e 3.Maj verso l'estinzione
Zagabria
Lo Stato conferma l'intenzione di cedere le attività navalmeccaniche nei due siti di Pola e Fiume
Cambiaso Risso ha concluso l'acquisizione della francese Somecassur
Genova
L'azienda transalpina è specializzata nell'assicurazione di super e mega yacht
Nuovo servizio ferroviario settimanale tra il porto di Gioia Tauro e Verona
Gioia Tauro/Verona
Operato da Medlog per il trasporto di merci refrigerate
LA BERS alla ricerca di un partner strategico per lo sviluppo del porto fluviale moldavo di Giurgiulesti
Londra
Lanciata una gara internazionale
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
I porti turchi hanno segnato il nuovo record di traffico delle merci relativo al primo trimestre
Ankara
Picco storico dei carichi importati dall'estero
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +37,6%
Taranto
Aumento di 854mila tonnellate delle rinfuse solide e di 265mila tonnellate delle merci convenzionali
DEME compra la Havfram, società che installa parchi eolici offshore
Zwijndrecht/Washington
Transazione del valore di circa 900 milioni di euro
Avviati da Reggio Calabria i trasporti ferroviari dei convogli per la Metro di Roma
Roma
Commessa aggiudicata da Hitachi Rail a Mercitalia Rail
Nel 2024 i volumi movimentati da Magli Intermodal Service sono diminuiti del -2%
Rezzato
Stabile il fatturato
A marzo Yang Ming registra la prima flessione del fatturato dopo 14 mesi di crescita
Keelung/Taipei
Prosegue l'aumento dei ricavi di Evergreen e WHL
La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione della tedesca Schenker da parte della danese DSV
Bruxelles
L'impatto sulla concorrenza nei mercati in cui le due aziende operano è ritenuto limitato
Accordo Fincantieri - Kayo per promuovere lo sviluppo dell'industria cantieristica e navale in Albania
Trieste
Possibile creazione di un polo per la costruzione e il refitting navale nella regione
Recente lieve riduzione dei costi della logistica degli autoveicoli nuovi di fabbrica
Bruxelles
Montaresi (AdSP Liguria Orientale) premiata con l'“Oscar dei Porti”
Miami
L'evento è giunto alla diciottesima edizione
Nei primi tre mesi del 2025 i container trasportati dalle navi della OOCL sono aumentati del +9,3%
Hong Kong
Ricavi in crescita del +16,8%
L'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio vince in appello contro la Zen Yacht
Gioia Tauro
L'azienda condannata al pagamento dei canoni arretrati
Nel porto di Livorno è stato sequestrato un ingente carico di cocaina
Livorno
Due tonnellate di droga individuate dal personale delle Dogane e della Guardia di Finanza
Navantia rinnova l'accordo con il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean
Miami
Sinora il cantiere di Cadice ha effettuato lavori di manutenzione, riparazione e ristrutturazione su 45 navi del gruppo
Quest'anno è atteso un traffico record delle crociere nei porti italiani
Miami
Cemar ritiene che la crescita non si arresterà neanche nel 2026
Accordo HII-HHI per accelerare la produzione navale americana e sudcoreana
National Harbor
L'obiettivo è di rafforzare la base industriale navale delle due nazioni
La Panama Ports Company accusata di aver violato i termini del contratto di concessione
Panama
Il revisore generale dei conti panamense ha annunciato la presentazione di accuse penali
È diventato operativo il Colombo West International Terminal
Ahmedabad
Ha una capacità di traffico pari a 3,2 milioni di teu
Lunedì a Genova si terrà il convegno “I nuovi combustibili marini sostenibili - Decarbonize Shipping”
Genova
Completata nel porto di Gioia Tauro la nuova struttura polifunzionale di controllo frontaliera PCF - Punto PED/PDI
Gioia Tauro
Venerdì a Roma il convegno “L'Intelligenza Artificiale arriva in porto”
Roma
È promosso dall'Unione Nazionale Imprese Portuali
Inaugurato a Miami il nuovo terminal crociere del gruppo MSC
Miami
Può ospitare in contemporanea tre navi di grandi dimensioni
A febbraio il traffico nel porto di Ravenna è cresciuto del +2,1%
Ravenna
Aumento delle rinfuse e calo delle merci varie
Nel 2024 Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato una perdita netta di -208 milioni di euro
Roma
Ricavi in crescita del +11,7%. In aumento le merci trasportate dal gruppo grazie all'acquisizione di Exploris
Porto di Genova, Ente Bacini chiede nuovi spazi e il rinnovo della concessione
Genova
Convegno per celebrare il centenario della società
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
VARD costruirà una nave per operazioni subacquee offshore per Dong Fang Offshore
Ålesund/Trieste
Il contratto ha un valore di 113,5 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Lunedì a Genova si terrà il convegno “I nuovi combustibili marini sostenibili - Decarbonize Shipping”
Genova
Si svolgerà nella sede della Capitaneria di Porto di Genova
Venerdì a Roma il convegno “L'Intelligenza Artificiale arriva in porto”
Roma
È promosso dall'Unione Nazionale Imprese Portuali
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RASSEGNA STAMPA
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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La settimana prossima i porti italiani parteciperanno alla Seatrade Cruise Global
Roma
Marchio dell'iniziativa: “CruiseItaly - One Country, Many Destinations”
Inaugurato ufficialmente il terminal crociere del gruppo MSC nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel 2027 sarà dotato di un impianto di cold ironing
Marcegaglia e Nova Marine Carriers costituiscono la joint venture NovaMar Logistic
Lugano/Gazoldo degli Ippoliti
Una general cargo trasporterà le materie prime agli stabilimenti del gruppo siderurgico
Liebherr registra un fatturato annuale record nel segmento delle gru per il settore marittimo-portuale
Bulle
Forte domanda di mezzi per l'industria offshore e per la movimentazione dei container
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
Lo scorso anno sono state 656 le navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Il Pireo
Incremento di cinque unità rispetto al 2023
Porto della Spezia, completate le simulazioni di accosto delle navi da crociera al molo Garibaldi Ovest
La Spezia
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
Stena Line presenta il progetto di una nave ro-ro in grado di ridurre il consumo di energia di almeno il 20%
Goteborg
Introdotte gran parte delle tecnologie innovative attualmente disponibili
Francesco Beltrano è il nuovo segretario generale di Uniport
Roma
Subentra a Paolo Ferrandino, che continuerà a collaborare come consulente
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana
Milano
L'importo complessivo delle commesse è di circa 720 milioni di dollari
Convegno a Genova per il centenario di Ente Bacini
Genova
La società è stata istituita il 19 febbraio 1925
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Interporto Bologna
Bentivoglio
Stefano Caliandro nominato presidente. Perdita di 1,7 milioni di euro nel 2024
NYK investe 76 miliardi di yen nella NYK Energy Ocean Corporation
Tokyo
La newco ha rilevato le attività della ENEOS Ocean
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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