Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
07:45 GMT+1
Corte Costituzionale, legittima la norma che prevede l'aumento retroattivo dei canoni demaniali per i porti turistici
Per Ucina, Federturismo e Assomarinas, è una «grande vittoria». Nautica Italiana, i valori tabellari dovranno essere applicati sulle consistenze al momento dell'atto della concessione
30 gennaio 2017
Venerdì la Corte Costituzione ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Ucina Confindustria Nautica e delle associazioni Federturismo - Confindustria e Associazione Italiana Porti Turistici (Assomarinas) relativamente al giudizio promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 30 gennaio 2015 che ha ad oggetto i ricorsi proposti da quattro società, contitolari di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un porto turistico, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di Rosignano ha determinato, per gli anni dal 2007 al 2014, la misura dei nuovi canoni di concessione.
Con l'ordinanza, il Consiglio di Stato aveva sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, nella parte in cui determina - anche con riferimento ai rapporti concessori in corso - la misura dei canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
Commentando la sentenza della Corte Costituzionale sull'aumento retroattivo dei canoni demaniali per i porti turistici, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, Nautica Italiana, associazione nautica che oggi conta 81 aziende associate ed è affiliata a Fondazione Altagamma, ha rilevato che «i porti dovranno, quindi, pagare, ma - ha osservato l'associazione - la Corte Costituzionale esclude anche chiaramente che i nuovi valori tabellari possano essere applicati ai porti turistici così come successivamente realizzati dal concessionario. La Corte Costituzionale precisa, infatti, che i suddetti valori tabellari devono essere applicati alle consistenze oggetto dell'atto di concessione, cioè all'area e allo specchio acqueo nelle misure ivi indicate».
Con riferimento ai valori tabellari da applicare, Nautica Italiana ha espresso «soddisfazione sia perché sono state accolte le posizioni di suoi associati, sia perché si fa un concreto passo in avanti in termini di equità del calcolo, dando maggiore certezza all'operatore che ha investito in Marina turistici». L'associazione ha ricordato di aver fin dall'inizio evidenziato, con il Manifesto della Nautica Italiana, «la necessità del mantenimento dei patti contrattuali dello Stato per le concessioni (Pacta sunt servanda) per impedire che l'applicazione di canoni maggiori rispetto a quelli concordati e già messi a bilancio dagli operatori, si traducessero in un problema irrisolvibile».
Nautica Italiana ha sottolineato che nella sentenza, infatti, la Corte Costituzionale «pur avendo dichiarato inammissibile il principio sollevato di incostituzionalità della norma, ha fornito una chiarissima indicazione in merito all'applicazione dei nuovi parametri tabellari, che mostra di tenere conto delle difese delle parti private, che da anni si battono per correggere una distorta interpretazione della norma contenuta nella legge Finanziaria per il 2017, portando avanti un contenzioso decennale in diverse sedi civili e amministrative».
In particolare, l'associazione nautica fa riferimento alle considerazioni della Corte quando afferma che “Un'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Mentre con riferimento agli aumenti dei canoni tabellari (art. 03, comma 1, lettera b, n. 1, del d.l. n. 400 del 1993) valgono i principi affermati nella sentenza n. 302 del 2010, viceversa va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007”.
«Dopo anni di ricorsi - ha dichiarato Matteo Italo Ratti, consigliere di Nautica Italiana con delega ai Servizi e Marina turistici e amministratore delegato di Marina Cala de' Medici, società che aveva richiesto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale - questa sentenza dà una prima indicazione in merito a come calcolare il canone da pagare annualmente allo Stato, soprattutto in un momento dove la nautica ha estremamente bisogno di certezze. Questo provvedimento distenderà i rapporti con l'amministrazione locale, la quale funge solo da ente esattore, perché i proventi sono destinati allo Stato e non al Comune».
«Per Nautica Italiana - ha precisato il presidente dell'associazione, Lamberto Tacoli - l'impegno sul fronte legislativo è strategico per rispondere alle criticità del settore. Il passo che registriamo oggi è significativo perché supera errate interpretazioni della norma dando chiarezza e quindi maggiore equità per gli operatori che devono competere a livello internazionale». «Chiaramente - ha aggiunto Tacoli - questo non basta e molti sono i punti su cui siamo impegnati come associazione e che abbiamo sintetizzato nel Manifesto della Nautica Italiana: un nuovo “Bollino Oro” da applicarsi a bordo, che anticipi i controlli a terra invece che in mare, la moratoria dei controlli a bordo fino all'adozione del Registro Telematico, l'istituzione di un Registro di immatricolazione italiano, insieme a una definitiva semplificazione burocratica e amministrativa per la navigazione da diporto, sono alcune delle nuove richieste».
Per Ucina Confindustria Nautica, Federturismo - Confindustria e Assomarinas, la sentenza della Corte Costituzionale rappresenta una «grande vittoria» per le tre associazioni e le loro associate Assonat (Promorar e Marina Punta Ala) costituite in giudizio: «gli aumenti dei canoni demaniali - hanno sottolineato - non possono essere indifferenziati e non possono essere automaticamente applicati alle opere realizzate a cura e a spese del concessionario, equiparandole a quelle già di proprietà dello Stato».
Ucina, Federturismo e Assomarinas hanno evidenziato che quella della Corte Costituzionale è una interpretazione della norma in linea con le loro richieste: «i criteri di calcolo dei canoni basati su valori immobiliari di mercato - hanno rilevato le tre associazioni - possono riferirsi solo alle opere che già appartenevano allo Stato (e quindi che già possedevano la qualità di beni demaniali) al momento del rilascio della concessione. Per le opere ancora da realizzare o realizzate a cura del concessionario, il calcolo dei nuovi valori immobiliari può avvenire solo al termine della concessione e non già nel corso della medesima».
«La Corte - ha affermato Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica, a nome delle associazioni di categoria che hanno sostenuto la costituzione in giudizio di fronte alla Suprema Corte - ci ha dato un'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione di legge che impone ai giudici amministrativi di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto della concessione, evitando l'applicazione generalizzata degli aumenti dei canoni legati ai valori immobiliari. I porti turistici interessati potranno far valere questo principio nei giudizi di fronte ai TAR e al Consiglio di stato, finalizzati alla corretta ridefinizione dei canoni».
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore