La Commissione Europea ha preso la decisione, attesa da
caricatori e spedizionieri e ritenuta dannosa dalle compagnie di
navigazione containerizzate mondiali, di non rinnovare il
regolamento europeo di esenzione per categoria che esenta i consorzi
tra vettori marittimi di linea dalle norme antitrust dell'UE e che
consente loro di stipulare accordi di Vessel Sharing Agreement per
la condivisione di spazi di carico sulle navi. Il regolamento scadrà
quindi il prossimo 15 aprile.
Annunciando oggi la decisione, Bruxelles ha spiegato di aver
concluso che il Consortia Block Exemption Regulation (CBER) non
promuove più la concorrenza nel settore del trasporto
marittimo, conclusione a cui la Commissione è giunta a
seguito della procedura di revisione della normativa e consultazione
con le parti interessate che è stata avviata ad agosto 2022
(
del 9
agosto 2022).
«I servizi di trasporto marittimo - ha spiegato il
commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, a cui è
stata affidata temporaneamente la delega alla concorrenza - sono
essenziali per il commercio europeo e mondiale. Questo settore
chiave ha subito cambiamenti strutturali significativi, come il
consolidamento dei vettori, le alleanze globali e l'integrazione
verticale, con conseguenti nuove condizioni del mercato. Il nostro
esame ha dimostrato che una esenzione per categoria specifica per le
compagnie di navigazione non è più idonea a queste
nuove condizioni di mercato. Per questo motivo abbiamo deciso di non
prorogare l'attuale quadro giuridico e di lasciarlo scadere il 25
aprile 2024». Quadro giuridico che era stato adottato nel 2009
dalla Commissione Europea che ne aveva prorogato la validità
nel 2014 e nel 2020.
La Commissione ha ritenuto che le informazioni raccolte
nell'ambito dell'indagine avviata nell'agosto 2022 abbia dimostrato
che nel periodo 2020-2023 si sia rivelata bassa l'efficacia e
l'efficienza dei servizi di trasporto marittimo di linea
regolamentati dal CBER. In particolare, è stato riscontrato
che, dato il numero limitato di consorzi che rientrano nell'ambito
di applicazione del regolamento, il CBER apporti risparmi limitati
sui costi di conformità per i vettori e svolga un ruolo
secondario nella decisione delle compagnie di navigazione di
cooperare. La Commissione UE ha precisato che, inoltre, nel periodo
preso in esame il regolamento non consentiva più ai vettori
marittimi più piccoli di cooperare tra loro e di offrire
servizi in concorrenza con quelli dei vettori più grandi.
In particolare, nella relazione conclusiva sulla valutazione del
regolamento si osserva che «la struttura competitiva del
settore del trasporto marittimo di linea è cambiata in modo
significativo da quando la CBER è stata adottata per la prima
volta nel 2009. Si è passati - osserva il documento - da un
settore frammentato, con numerosi vettori regionali e player lungo
la supply chain, ad un settore più consolidato modellato da
pochi player globali e integrati che durante il periodo di
valutazione hanno cooperato nell'ambito di alleanze. Tali
cambiamenti strutturali - evidenzia il documento - non solo hanno
ridotto il numero di vettori di piccole e medie dimensioni che
potrebbero beneficiare del CBER, ma hanno anche messo in dubbio
l'opportunità di un'esenzione per categoria specifica per il
settore. Sebbene tali cambiamenti siano certamente antecedenti al
periodo di valutazione, il loro pieno impatto sul funzionamento
della supply chain globale ha potuto essere misurato solo negli
ultimi tre anni, quando le critiche condizioni di mercato hanno
innescato reazioni a catena e messo in luce le debolezze del sistema
commerciale dell'UE. Tali debolezze - precisa la relazione - non
possono e non devono essere attribuite ai consorzi che beneficiano
di esenzione per categoria. Ciò, nondimeno, non dovrebbe né
sminuire l'opposizione al CBER espressa dagli utenti dei trasporti e
dagli operatori portuali, né ostacolare una valutazione
obiettiva, completa e basata sull'evidenza del CBER».
«Le
evidenze raccolte dai vettori - prosegue la relazione - evidenziano
l'efficacia e l'efficienza, nella migliore delle ipotesi limitate,
del CBER durante il periodo di valutazione. Infatti, sia il numero
esiguo di singoli consorzi rientranti nel campo di applicazione del
CBER nel 2020 (13 su 43) sia il profilo di tali consorzi (che
coinvolgevano sempre uno dei primi cinque vettori mondiali, che era
anche membro di un consorzio non esentato operante nello stesso
traffico) tendono a dimostrare che il CBER ha apportato ai vettori
risparmi limitati sui costi di conformità e non ha più
raggiunto il suo obiettivo. L'obiettivo - ricorda il documento - era
facilitare la creazione e il funzionamento di consorzi
pro-concorrenza, in particolare tra vettori di piccole e medie
dimensioni».
«Inoltre - si legge ancora nelle conclusioni della
valutazione - i vettori sostengono che i termini chiave del CBER
sono chiari, inequivocabili e accessibili a tutti i vettori, in
particolare a quelli di piccole dimensioni. Tuttavia, il loro
feedback tende a mostrare interpretazioni divergenti del CBER, anche
tra i grandi vettori con comprovata esperienza nell'applicazione
delle norme antitrust e delle risorse per la conformità.
Infine, i vettori confermano che la decisione di entrare in un
consorzio è guidata da esigenze commerciali e che le regole
antitrust, tutt'al più, rivestono un ruolo secondario».
«Per quanto riguarda la prima parte della valutazione - si
legge poi nel documento - le evidenze presentate dai vettori a
sostegno degli incrementi di efficienza dichiarati sono
inconcludenti, in particolare a causa dell'impossibilità di
superare alcuni limiti metodologici. Queste limitazioni rendono
difficile stabilire nessi causali tra consorzi e benefici per i
consumatori. Le limitazioni includono l'assenza di controfattuali,
l'interdipendenza delle possibili cause dei benefici in esame e la
volatilità dei noli. Gli sviluppi del mercato nel settore
durante il periodo di valutazione tendono a confermare sia la
rigidità della domanda di servizi di trasporto marittimo di
linea sia la limitata elasticità dell'offerta. Asnsieme,
questi due fattori riducono la probabilità che eventuali
efficienze in termini di costi ottenute dai vettori vengano
trasferite agli utenti dei trasporti. Inoltre, è difficile
ritenere che i consorzi siano indispensabili ai sensi dell'articolo
101, paragrafo 3, TFUE per conseguire efficienze ambientali, dato
che il settore è soggetto a misure vincolanti a livello
internazionale e comunitario per ridurre le emissioni di gas serra e
l'inquinamento».
«Per quanto riguarda la seconda parte della valutazione -
prosegue il documento - le interruzioni sperimentate da diversi
attori della supply chain e dagli spedizionieri dell'UE durante la
pandemia di Covid-19 mostrano i limiti di uno strumento antitrust.
Questo perché il CBER ha contribuito a mercificare i servizi
di trasporto marittimo di linea, mentre la capacità dei
caricatori di sfruttare i vantaggi della crescente scala e portata
dei vettori è limitata dai limiti di capacità degli
altri attori della catena di approvvigionamento (ad esempio,
operatori portuali e terrestri). Più concretamente, se gli
utenti dei trasporti riconoscono che i consorzi hanno sostenuto gli
investimenti necessari per gestire servizi intercontinentali ad un
costo unitario inferiore e con transit time più rapidi, ora
lamentano che i consorzi sembrano contribuire ad un mercato in cui
il costo di ingresso è diventato proibitivo e dove la
differenziazione del servizio è scomparsa a scapito dei
caricatori. Inoltre, la diminuzione della connettività
diretta (ovvero del numero di coppie di Paesi che possono essere
raggiunti senza trasbordo), iniziata prima della crisi del Covid-19,
è proseguita nel periodo di valutazione, mentre è
stato empiricamente dimostrato che i collegamenti marittimi regolari
diretti contribuiscono a ridurre i costi commerciali e ad aumentare
i volumi degli scambi».
«Nel complesso - conclude la relazione - il CBER non
sembra più adeguato al suo scopo, in quanto non soddisfa i
criteri di efficacia, efficienza e valore aggiunto dell'UE. Questa
conclusione si basa sia sulle informazioni presentate dalle parti
interessate rispetto al periodo 2020-2023 e su altre evidenze
raccolte nel corso della valutazione in relazione al funzionamento
del settore del trasporto marittimo di container e al contributo dei
consorzi alla competitività di questo settore».
La Commissione Europea ha ricordato che il mancato rinnovo della
validità del regolamento non significa che, dopo la scadenza
della norma, la cooperazione tra i vettori marittimi diventi
illegale ai sensi delle norme antitrust dell'UE, dovendo i vettori
che operano da e per l'UE, dopo il prossimo 25 aprile, valutare la
compatibilità dei loro accordi di cooperazione rispetto alle
norme antitrust europee sulla base delle linee guida fornite nel
nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi
orizzontali e nel nuovo regolamento sugli accordi di
specializzazione adottati dalla Commissione lo scorso giugno.
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