Con una lettera inviata al Parlamento e al governo il presidente dell'Antitrust, Giuliano Amato, ha intimato di modificare la norma e la sostanza dell'articolo 17, terzo comma, della legge di riforma portuale che assegna la fornitura dei servizi portuali alle ex compagnie di lavoratori trasformate in imprese, poiché la norma è in contrasto con il quadro legislativo italiano per quanto riguarda la tutela della concorrenza e i trattati firmati con l'Unione Europea.
In merito il ministero dei Trasporti e della Navigazione precisa in un comunicato che la segnalazione dell'Autorità Garante ribadisce quanto già espresso dal ministro Burlando con lettera del 17 gennaio 1997, inviata sia al presidente dell'Autorità Garante sia al commissario europeo Kinnock, e cioè che "l'articolo 17 comma 3 della legge 84/94 non può essere interpretato nel senso di reintrodurre una forma di monopolio nella prestazione di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali".
"D'altronde - scrive l'ufficio stampa del ministero - nel corso di un recente incontro presso il ministero i vari soggetti coinvolti (Assoporti, utenti, sindacato, Anci) hanno convenuto sull'interpretazione antimonopolistica della norma fornita dal ministero".
Il ministero intendeva intervenire con una circolare interpretativa della norma, mentre l'Autorità Garante sembra propendere per una sua abrogazione esplicita.
"Quel che il ministro intende ribadire - precisa la nota ministeriale - è che con il 31 dicembre 1996 è cessata ogni forma di monopolio della manodopera portuale, nel senso che da tale data possono essere costituiti i consorzi volontari tra le imprese portuali ai sensi dell'articolo 17, comma 1, così come risulta stia già avvenendo in vari porti. Ovviamente, al fine di un ordinato svolgimento in senso concorrenziale delle operazioni in linea con la disciplina comunitaria il ministero - conclude la nota - intende comunque vigilare per evitare surrettizi scambi di manodopera tra gli operatori e, a questo scopo, intende intervenire con un apposito provvedimento".
Il problema verrà comunque discusso nel corso di un incontro fra tutte le parti interessate fissato a Roma per mercoledì 12 febbraio.
L'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE DI RIFORMA PORTUALE
L'articolo 17 (Fornitura di prestazioni di lavoro e associazione del lavoro portuale) della legge 84/94 (Riordino della legislazione in materia portuale, "G.U." n. 28 del 04.02.94, serie generale)
è il seguente:
- Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 16, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le imprese stesse potranno richiedere, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle società o alle cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b, della presente legge, il personale necessario per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.
- In ogni porto ove non siano costituite le società o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono promuovere l'istituzione, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, numero 1369, di una associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attività del porto.
Il comma 3 dell'articolo 17 contempla la personalità giuridica delle associazioni, il comma 4 gli organi delle associazioni.
- Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci, dando priorotà nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21. Ai dipendenti dell'associazione si applicano il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16, nonché i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale, sono stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti durante le giornate in cui non sono impiegati presso imprese.
In sede di conversione al decreto legge 21 0ttobre 1996 n. 535 l'articolo 17 della legge 84/94 è stato sostituito dal seguente:
Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)
- In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:
- le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
- qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale nel quale è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
- In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni.
- Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960.

|
|