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La Commissione Europea ha adottato un pacchetto di provvedimenti che riguardano gli orari di lavoro in tutti quei settori che non sono presi in considerazione dalla direttiva 93/104/EC. I provvedimenti interessano quindi gli oltre cinque milioni di lavoratori europei occupati nei settori del trasporto stradale, ferroviario, marittimo, della navigazione interna, della pesca o in altre attività marittime e della formazione.
La Commissione ha infatti definito degli standard minimi da rispettare nello stabilire gli orari lavorativi. Queste indicazioni - hanno sottolineato il commissario europeo all'Occupazione e agli affari sociali, Padraig Flynn, e quello ai Trasporti, Neil Kinnock - sono frutto di lunghe trattative con le parti sociali del settore marittimo e ferroviario; i provvedimenti - ricordano i due commissari - tengono conto anche dei punti di convergenza raggiunti nei negoziati con i rappresentanti dell'autotrasporto, anche se con questi non è stato possibile raggiungere un accordo.
Il pacchetto dei provvedimenti comprende:
- una relazione sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e nelle attività escluse dalla direttiva 93/104/EC del 23 novembre 1993
- una proposta per una direttiva del Consiglio in emendamento alla direttiva 93/104/EC per comprendere i settori del trasporto esclusi
- una proposta di direttiva del Consiglio per l'orario di lavoro per i 'lavoratori mobili' nel settore dell'autotrasporto comprendente anche gli autotrasportatori indipendenti
- delle misure specifiche riguardanti l'orario di lavoro dei marittimi, in particolare:
- una proposta di direttiva del Consiglio nell'ambito del Protocollo Sociale sull'accordo sull'orario di lavoro raggiunto da ECSA e FST - una proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'applicazione della durata dell'orario di lavoro per i marittimi imbarcati su navi che fanno scalo nei porti comunitari - una raccomandazione della Commissione riguardante la ratifica della Convenzione ILO n. 180 sull'orario di lavoro dei marittimi e del protocollo del 1996 della Convenzione ILO n. 147 sugli standard minimi applicabili alla marina mercantile
La direttiva sull'orario di lavoro è applicata a tutti i lavoratori che svolgono attività 'non mobile', così come a tutti i lavoratori del settore ferroviario e dei alcune attività del settore marittimo (ricerca gas e petrolio). I provvedimenti riguardano inoltre la maggior parte di lavoratori che svolgono attività 'mobile' per assicurare adeguati periodi di riposo, un tetto di ore lavorative settimanali, quattro settimane retribuite di ferie annue e assistenza sanitaria. Sono inoltre stati introdotti per i settori del trasporto stradale e marittimo dei provvedimenti più specifici per rispettare le attuali normative comunitarie e nazionali.
Il primo provvedimento della Commissione Europea sull'orario di lavoro risale al 1993 quando, il 23 novembre, fu varata la direttiva 93/104/EC che prevedeva in particolare:
- un periodo minimo giornaliero di riposo di 11 ore consecutive
- un periodo di interruzione del lavoro quando l'orario giornaliero di lavoro è superiore alle 6 ore
- un riposo minimo di 1 giorno alla settimana
- un massimo di 48 ore settimanali di lavoro comprensive degli straordinari
- 4 settimane retribuite di ferie annue
- il lavoro in orario notturno non deve oltrepassare le 8 ore riferite ad un periodo della durata di 24 ore
Il lavoro della Commissione successivo a questa direttiva proseguì con l'adozione, il 15 luglio 1997, di un Libro Bianco riguardante i settori e le attività lavorative escluse dalla direttiva 93/104/EC, che fu inviato alle parti sociali nel quadro dell'avvio delle trattative sull'orario di lavoro. Il 31 marzo 1998 la Commissione iniziò poi una seconda fase di consultazioni a seguito dei pareri espressi sul Libro Bianco. Un lavoro che è confluito in questa ultima serie di indicazioni che riguardano tutti i settori del trasporto.
In particolare per il trasporto su strada i provvedimenti riguardano tutte le categorie di questo settore, inclusi gli autotrasportatori indipendenti, e consistono in:
- definizione più ampia dell'orario di lavoro, rispetto a quanto attualmente previsto, con inclusione delle attività di carico e scarico, delle operazioni di salita o discesa dei passeggeri su autobus o pullman, del tempo di lavoro connesso alla pulizia, manutenzione e ispezione dei veicoli, del periodo di tempo in cui il lavoratore è al lavoro in attesa di svolgere le sue mansioni
- un media massima di 48 ore di lavoro settimanali riferita a un periodo di quattro mesi
- un massimo di 60 ore lavorative settimanali (contro le 78 della direttiva generale sull'orario di lavoro)
- interruzione dal lavoro di almeno 30 minuti dopo 6 ore di lavoro e interruzione di almeno 45 minuti dopo 9 ore
- riposo giornaliero di almeno 11 ore, che può essere ridotto a 10 ore se compensato da un riposo di almeno 12 ore accordato nelle 4 settimane successive
- riposo settimanale di almeno 35 ore per settimana
- il lavoro nelle ore notturne deve durare al massimo 8 ore, estendibili a 10 purché non sia superata la media di otto ore in un periodo di riferimento di 2 mesi. La definizione di 'lavoro notturno' è più restrittiva rispetto a quella della direttiva generale sull'orario di lavoro, in riconoscimento dell'importanza della sicurezza nelle attività di trasporto su strada.
La Commissione ha previsto anche deroghe a quanto stabilito:
- deroghe alla media massima di ore lavorative settimanali, ai periodi di riposo e alle ore di lavoro notturno possono essere introdotte da normative nazionali o attraverso trattative collettive tra le parti sociali, ma solo se ai lavoratori viene concesso un periodo equivalente di riposo. Il periodo di riferimento per il calcolo della media massima di lavoro settimanale di 48 ore non deve superare i 6 mesi (contro i 12 mesi previsti dalla direttiva generale).
Il periodo di riferimento può comunque essere esteso ad un anno se la media settimanale di ore di lavoro si riduce da 48 ore a 35 ore settimanali; questo per facilitare l'attività di trasporto delle imprese che lavorano con un regime settimanale di 35 ore (come avviene ad esempio per il trasporto pubblico francese).
Per quanto riguarda il trasporto via mare, la Commissione sottolinea che le disposizioni accolgono le indicazioni della Convenzione n. 180 dell'International Labour Organisation (ILO) sull'orario di lavoro settimanale dei marittimi adottata a Ginevra nel 1996. E' infatti previsto un massimo numero di ore di lavoro e un minimo numero di ore di riposo. Il numero massimo di ore di lavoro non deve superare:
- 14 ore su un periodo qualsiasi di 24 ore, e
- 72 ore su un qualsiasi periodo di sette giorni
oppure, il minimo periodo di riposo non deve essere inferiore a:
- 10 ore su un periodo qualsiasi di 24 ore, e
- 77 ore su un qualsiasi periodo di sette giorni
Per assicurare la parità di condizioni operative, la Commissione ha inoltre proposto
- un progetto di direttiva che assicuri l'applicazione dei provvedimenti della Convenzione n. 180 a tutte le navi con bandiera di paesi terzi, quando queste operano nelle acque della Comunità
- una raccomandazione agli Stati membri perché ratifichino la Convenzione n. 180 e il protocollo alla Convenzione n. 147 sulla marina mercantile (standard minimi) del 1976.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la Commissione ha stabilito che i provvedimenti della direttiva generale sull'orario di lavoro vengano applicati sia ai 'lavoratori mobili' che a quelli 'non mobili'.
Per il trasporto aereo, la navigazione interna e la pesca, la direttiva generale sull'orario di lavoro, nella versione emendata, coprirà i 'lavoratori non mobili', e prevederà inoltre per i 'lavoratori mobili' un adeguato periodo di riposo e un numero massimo di ore lavorative annuali. Per questi lavoratori, oltre ai provvedimenti relativi al lavoro notturno e all'assistenza sanitaria, è assicurato anche il numero di 4 settimane annuali retribuite di ferie. La Commissione sta inoltre preparando una direttiva che includa indicazioni sui periodi di riposo e sul limite di tempo di navigazione per la navigazione interna e proporrà anche una specifica direttiva sull'orario di lavoro e sul riposo nel settore della pesca. |
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