testata inforMARE
Cerca
25 dicembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
08:00 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge per l'industria cantieristica e armatoriale
Apprezzamento di Confitarma che ricorda però la necessità di armonizzare le condizioni contributive e fiscali tra i diversi Stati dell'Unione Europea
15 dicembre 1999
Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il disegno di legge 4344 che dispone interventi per l'industria cantieristica e armatoriale italiana. Questo passo conclusivo è stato accolto con favore dalla Confitarma (Confederazione Italiana Armatori): "ieri - ha commentato il presidente dell'associazione armatoriale, Paolo Clerici - era viva la preoccupazione che questo iter legislativo potesse non concludersi entro l'anno. Oggi possiamo guardare al futuro con un po' più di ottimismo".

"L'armamento - ha aggiunto Clerici - è lieto di prendere atto del senso di responsabilità delle forze di maggioranza e di opposizione che, nonostante il difficile momento politico, hanno dimostrato di essere consapevoli dell'importanza di tali misure per le imprese italiane di navigazione".

Gli armatori di Confitarma hanno rilevato però che con questo passo normativo non "è risolto definitivamente il problema della competitività della nostra flotta e che solo l'effettiva armonizzazione delle condizioni contributive e fiscali tra i diversi Stati membri dell'UE potrà garantire in prospettiva la capacità competitiva della bandiera italiana rispetto alle altre bandiere dell'Unione".
Il provvedimento approvato dal Parlamento consente comunque agli armatori, secondo Confitarma, di fronteggiare in parte la situazione di squilibrio competitivo che grava sulle imprese armatoriali italiane: "esso contiene infatti misure volte a ridurre il gap di competitività della bandiera italiana rispetto alle altre bandiere dell'Unione Europea, ammesse dal 1° gennaio 1999 ad effettuare il trasporto marittimo in cabotaggio tra porti nazionali".
"Non meno importanti sono le norme che rendono più completo e funzionale il Registro Internazionale di Immatricolazione delle navi e che ne chiariscono la legge istitutiva", ha rilevato infine Confitarma, ammonendo però che "l'insieme delle misure varate oggi dal Parlamento potrà rivelarsi più efficace se sostenuto da una puntuale e rigida azione di controllo amministrativo da parte delle autorità marittime preposte al rispetto delle condizioni dello Stato ospitante".



SENATO DELLA REPUBBLICA
13 LEGISLATURA



N. 4344
DISEGNO DI LEGGE


presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione
(TREU)
di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
col Ministro per le politiche comunitarie
(LETTA)
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(BASSOLINO)
col Ministro della difesa
(SCOGNAMIGLIO PASINI)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
e col Ministro per gli affari regionali
(BELLILLO)


(V. Stampato Camera n. 5753 )
approvato dalla Camera dei deputati il 16 novembre 1999
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1999



Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale
ed alla ricerca applicata nel settore navale




Senato - Disegno di legge 4344 (testo trasmesso dall'altro ramo)



DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)


1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato "Regolamento", ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1º gennaio 1999 dal Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonché a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitività internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Art. 2.
(Contributi per le costruzioni
e trasformazioni navali)


1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati.
3. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 3.
(Contributi per l'innovazione tecnologica
nel settore navale)


1. Nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione puó concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU.
2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere fa vorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo.
3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefíci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 4.
(Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri)


1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, puó concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttività dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, sempreché gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.
2. Il contributo é accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo.
3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefíci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefíci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento.
5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione puó essere prorogato per non piú di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.
6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese é effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
8. I benefíci di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.
9. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 5.
(Contributi alla ricerca applicata
nel settore navale)


1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1º gennaio 2000-31 dicembre 2002.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, é autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 6.
(Ristrutturazione dei cantieri)


1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficoltà, anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione puó concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo una tantum non superiore al 50 per cento dei costi so stenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento.
2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.
3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo é effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 368 del 23 dicembre 1994.
6. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Art. 7.
(Progettazione di piattaforme per unità
navali di futura generazione)


1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione desti nate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine é autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) , della legge 30 novembre 1998, n. 413, é autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 8.
(Livelli dei canoni delle concessioni
demaniali marittime)


1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, fino alla loro scadenza.
2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 9.
(Sgravi contributivi per le imprese
di cabotaggio marittimo)


1. Dal 1º gennaio 1999 i benefíci previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefíci concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefíci di cui al comma 1 consegue altresí alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non é consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.
5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "come sostituito dall'articolo 7" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato".
Art. 10.
(Modalità di corresponsione dei contributi)


1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, nonché all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un Paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione é autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui é stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto su altri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, é autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413.
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: "e quale tasso d'interesse prime rate quello riportato dal" sono sostituite dalle seguenti: "e quale tasso di interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal".
Art. 11.
(Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione
delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale)


1. Dopo il comma 2- bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, é aggiunto il seguente:

"2- ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma".

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9- quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, é sostituito dal seguente: "Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota é ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, é inserito il seguente:

"2- bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali stranie re per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, é differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1º gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera c) , é liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati:

a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000;
b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar: lire 2.000.000;
c) corso antincendio base e Automatic Radar Plotting Aids (ARPA): lire 2.500.000;
d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e Global Maritime Distress Safety System (GMDSS): lire 4.000.000.

5. Al comma 4- ter dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla ta bella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000".
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 12.
(Contratti di servizio per il trasporto
pubblico marittimo)


1. É demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tale fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme, indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti.
2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
c) eventuali trasporti addizionali;
d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
e) l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
Pechino
Le merci con l'estero hanno registrato un rialzo del +6,1%. I container sono cresciuti del +4,9%
Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
Uran
Il nuovo scalo è situato sulla costa occidentale dell'India
Shanghai è il primo porto mondiale a movimentare oltre 50 milioni di container in un anno
Shanghai
SIPG evidenzia il forte incremento di produttività realizzato introducendo una spinta automazione nell'area di Yangshan
Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
Ginevra
Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
Keelung
Sostituiranno navi da 5.500-6.500 teu dell'età di oltre vent'anni
Carnival registra performance record per il trimestre settembre-novembre
Miami
Nel periodo i ricavi sono aumentati del +10,0%
Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
Roma
Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
Washington
Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Istituita a Gioia Tauro l'impresa portuale per la fornitura di lavoro temporaneo
Gioia Tauro
Ai 50 lavoratori attualmente iscritti nelle liste dell'Agenzia portuale se ne aggiungeranno altri 70
Navantia firma l'accordo per acquisire tutti e quattro i cantieri navali della Harland & Wolff
Londra/Madrid
Impegno alla salvaguardia dei mille posti di lavoro, garantendo la tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -7,3%
Parigi
Robusta crescita dei container (+14,0%). Calo delle altre tipologie di carichi
Thomas Kazakos sarà il prossimo segretario generale dell'International Chamber of Shipping
Londra
Subentrerà a giugno a Guy Platten
A tre anni dalla cerimonia inaugurale vengono avviati i lavori di costruzione del nuovo porto senegalese di Ndayane
Dubai
Investimento di 1,2 miliardi di dollari
Incidente mortale nel porto di Genova
Genova
Deceduto un operaio di 52 anni della Culmv e ferito un collega. Proclamate 24 ore di sciopero
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,4%
Sostenuta crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach a novembre
Los Angeles/Long Beach
Registrati aumenti rispettivamente del +15,9% e +20,9%
Collaborazione di Lineas e Hupac nei collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Bruxelles
L'azienda belga fornirà la trazione ferroviaria, mentre quella svizzera si occuperà dei servizi intermodali
Un rapporto evidenzia i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni nei porti toscani
Livorno
Le emissioni prodotte dal traffico marittimo pesano per l'88,1% sul totale
Assologistica, bene l'applicazione del Reverse Charge ai fini IVA nel settore della logistica
Milano
L'associazione ha espresso apprezzamento per l'intenzione del governo di chiedere l'autorizzazione all'UE
Uno studio della Commissione UE analizza le sfide ambientali affrontate dai porti europei
Bruxelles
Particolare attenzione al sostegno delle iniziative per la sostenibilità dei porti di piccole e medie dimensioni
Il porto di Busan si appresta a concludere il 2024 con un traffico dei container record di 24,3 milioni di teu (+5,0%)
HMM tornerà sulle rotte transatlantiche
Seul
Nuovo servizio Nord Europa-West Coast USA. Inaugurazione anche di una linea India-Nord Europa
CMA CGM utilizzerà il porto di Santa Cruz de Tenerife come hub di transhipment
Santa Cruz de Tenerife
Accordo con Terminal de Contenedores de Tenerife
Porto della Spezia, le navi da crociera potranno operare al Molo Garibaldi nonostante i lavori
La Spezia
Esteso sino al 28 febbraio 2027 il mandato della missione navale EUNAVFOR Atalanta
Bruxelles
Verranno rafforzate le sinergie con l'operazione marittima Aspides
Un consorzio guidato da CMA CGM gestirà il container terminal del porto fluviale di Lione
CLECAT chiede che il nuovo regolamento sulle emissioni dei trasporti non includa l'intero ciclo di vita dei veicoli
Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
Inaugurato il container terminal di CMA CGM e AD Ports nel porto di Khalifa
Abu Dhabi
La prima fase ha una capacità di traffico di 1,8 milioni di teu
Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
Limassol/Amburgo
Investimento del valore di 182,8 milioni di euro
Pronta la prima cabina del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi del porto della Spezia
La Spezia
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
Incidente a due petroliere russe nei pressi dello Stretto di Kerch
Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile