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1 luglio 2025 - Anno XXIX
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E' più facile per le imprese delle regioni ultraperiferiche dell'UE ottenere aiuti statali
Dal gennaio 2002 le imprese con fatturato annuale di oltre 40 milioni di euro dovranno tenere separate le contabilità dei servizi svolti per interesse generale e dei servizi commerciali ordinari
30 ottobre 2000
Gli aiuti statali, vietati in linea di massima dalle normative europee della concorrenza, potranno d'ora in poi essere erogati con più facilità alle imprese delle regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea: isole Canarie, dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Azzorre e Madeira.
Le nuove linee direttrici adottate dalla Commissione UE conformemente al trattato di Amsterdam infatti ammorbidiscono il controllo sugli aiuti in questione. In particolare permettono sostegni non limitati nel tempo, per compensare i costi supplementari relativi alla posizione geografiche delle regioni interessate.

Nello stesso tempo la Commissione ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2002 le imprese che svolgono sia compiti d'interesse generale che servizi commerciali ordinari, il cui fatturato annuale raggiunge o supera i 40 milioni di euro, dovranno tenere conti separati per questi due tipi d'attività. La Commissione ha modificato in questo senso una direttiva del 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati ed imprese pubbliche. Si tratta d'impedire che i poteri pubblici sovvenzionino le attività puramente commerciali di certe imprese (nel novero possono essere comprese certamente molte compagnie di navigazione) attraverso compensazioni
300L0052
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 PAG. 0075




LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione(1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE(2), fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche. Detta direttiva impone agli Stati membri di acquisire determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere fornite sotto forma di relazioni annuali.
(2) Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in passato dall'esistenza di monopoli nazionali, regionali o locali sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza, parzialmente o completamente, in applicazione del trattato o di normative degli Stati membri e della Comunità. Tale processo ha messo in luce la necessità di assicurare che le regole di concorrenza contenute nel trattato siano applicate con equità ed efficacia in tali settori, e in particolare di evitare che si verifichi lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 82 del trattato e che vengano erogati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili con il mercato comune, salvo il disposto dell'articolo 86, paragrafo 2.
(3) In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.
(4) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato, rientra di norma nella competenza degli Stati membri incaricare determinate imprese della gestione dei servizi di interesse economico generale da essi definiti, mentre spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di tale articolo.
(5) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli Stati membri di non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato detta i principi relativi alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione dell'articolo 86 rivolgendo agli Stati membri opportune direttive o decisioni. Le disposizioni interpretative allegate al trattato mediante il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri statuiscono che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Per vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza.
(6) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, nonché la varietà delle attività che possono essere esercitate da una singola impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare dell'articolo 86 del trattato. È pertanto indispensabile che gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a dati contabili distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività esercitate da una stessa impresa; informazioni del genere non sono sempre disponibili o non sono sempre suffcientemente dettagliate o attendibili.
(7) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario per la ripartizione dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale o dei diritti speciali o esclusivi.
(8) Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le imprese in oggetto tengano una contabilità distinta costituisce il modo più efficiente per garantire l'equa ed efficace applicazione delle regole di concorrenza alle imprese stesse. La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa(3), nella quale si sottolinea la loro importanza. Va tenuto debitamente conto dell'importanza dei settori interessati che possono implicare la prestazione di servizi d'interesse generale, della forte posizione di mercato talvolta detenuta dalle imprese di cui trattasi e della fragilità della concorrenza emergente nei settori ove è in atto la liberalizzazione. In ottemperanza al principio di proporzionalità, ed ai fini dell'obbiettivo essenziale della trasparenza, è necessario e adeguato introdurre la contabilità separata. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario a tal fine, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
(9) In determinati settori, vi sono già norme comunitarie che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere una contabilità separata. È necessario assicurare la parità di trattamento di tutte le attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della contabilità separata a tutte le fattispecie analoghe. La presente direttiva non è intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni.
(10) Considerata la limitata incidenza potenziale sulla concorrenza ed al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, non è al momento necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia inferiore a 40 milioni di EUR. Considerati i limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri, attualmente non è necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata per la prestazione di talune categorie di servizi. La presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione di tutte le altre norme concernenti la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione.
(11) Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi d'interesse economico generale è stato determinato per un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria, non sembra al momento necessario esigere che le imprese interessate tengano una contabilità separata.
(12) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza. La presente direttiva deve quindi applicarsi sia alle imprese pubbliche che alle imprese private.
(13) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva deve riguardare le autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri.
(14) La direttiva 80/723/CEE deve pertanto essere modificata in conformità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 80/723/CEE è così modificata:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese".
2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 1
1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri provvedono affinché la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente da tale contabilità, in modo che emerga chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività.

Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) 'poteri pubblici', tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali;
b) 'impresa pubblica', ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;
c) 'imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero', tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev 1)(4);
d) 'impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata', ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceva in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma - in particolare contributi, sussidi o indennizzi - e che eserciti anche altre attività;
e) 'attività distinte', da un lato, le attività relative cui i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;
f) 'diritti esclusivi', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;
g) 'diritti speciali', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica:
- limiti a due o più - senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione - il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività, o
- designi - senza osservare detti criteri - varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività, o
- conferisca ad una o più imprese - senza osservare detti criteri - determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.
2. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;
c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa."
3) All'articolo 3, i termini "articolo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 1, paragrafo 1".
4) È inserito il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis
1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata:
a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati;
b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del trattato o di tali norme."
5) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 4
1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti:
a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
b) le banche centrali;
c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di EUR.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese:
a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di EUR;
c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.
3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti."
6) All'articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine "ECU" è sostituito dal termine "EUR".
7) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini "articolo 5, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 5, paragrafo 3".

Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come modificata dalla presente direttiva, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione

(1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(2) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.
(3) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.
(4) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

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Genova
Sono concesse per i corsi di addestramento di base e di familiarizzazione alla security
RFI e MIT sottoscrivono l'aggiornamento al contratto di programma per circa 2,1 miliardi
Roma
Circa 500 milioni di euro previsti per la gestione della rete ferroviaria
San Giorgio del Porto consegna una nave per il bunkeraggio di gas naturale liquefatto
Genova
È stata costruita per Genova Trasporti Marittimi
Pisano (AdSP Liguria Orientale): i porti di La Spezia e Carrara si sono integrati in maniera quasi perfetta
La Spezia/Bari
Insediato il commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale
Raffaele Latrofa designato alla presidenza dell'AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
Roma
È vice sindaco di Pisa
L'indiana Mazagon Dock Shipbuilders acquisisce il controllo del cantiere navale srilankése Colombo Dockyard
Mumbai
Investimento di circa 53 milioni di dollari
Al commissario dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale attribuiti i poteri e le prerogative del Comitato di gestione
Genova
Il provvedimento in attesa del ripristino degli ordinari organi di vertice
Approvato il Piano Operativo Triennale 2025-2027 dell'AdSP dell'Adriatico Centrale
Ancona
Parere favorevole dell'Organismo di partenariato della risorsa mare
Il 2 luglio a Genova si terrà l'assemblea pubblica del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
Tratterà delle trasformazioni fisiche del container e della digitalizzazione dei processi
Andrea Ormesani è il nuovo presidente di Assosped Venezia
Venezia
Rinnovato il consiglio direttivo. Paolo Salvaro rimane segretario generale
Witte (ISU): nel 2024 il settore del salvataggio navale si è stabilizzato rispetto al minimo di due anni fa
Londra
La finlandese Elomatic installerà tunnel thruster su 11 navi da crociera del gruppo Carnival
Turku
I lavori inizieranno il prossimo autunno e termineranno nel 2028
Il primo luglio a Roma si terrà l'assemblea di Assarmatori
Roma
“Mediterraneo controcorrente” il tema dell'incontro
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Viking Vesta all'americana Viking
Trieste/Los Angeles
È stata costruita nel cantiere navale di Ancona
La Guardia Costiera di Genova ha posto in fermo amministrativo la portacontainer PL Germany
Genova
La Marina Militare italiana commissiona a Fincantieri due nuove Multipurpose Combat Ship
Trieste
L'ordine all'azienda cantieristica vale 700 milioni di euro
Al gruppo MSC la gestione dei servizi crocieristici nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Concessione della durata decennale con possibilità di estensione
Nel 2024 la tedesca Kombiverkehr è tornata all'utile
Francoforte sul Meno
Invariato il livello dei ricavi risultati pari a 434,6 milioni di euro
A Deltamarin la progettazione delle sei nuove ro-pax ordinate da Grimaldi per le rotte mediterranee
Turku
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
La pratica del subappalto nella logistica europea sta creando un mercato del lavoro parallelo in cui i diritti non vengono applicati
Bruxelles
Presentato il rapporto “Sorry, We Subcontracted You”
Domani Grendi immetterà la quarta nave del gruppo su rotte da e per la Sardegna
Milano
“Grendi Star”, della capacità di carico di 2.800 metri lineari, collegherà Marina di Carrara e Cagliari
Firmato il contratto di supporto in esercizio delle fregate FREMM tra Orizzonte Sistemi Navali e OCCAR
Taranto
L'accordo ha un valore complessivo di circa 764 milioni di euro
Appello per riformare l'intero sistema di formazione alla guida nel settore dei trasporti
Roma
Presentate sette proposte
Nel porto di Gioia Tauro i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 228 chili di cocaina
Reggio Calabria
Arrestati due portuali
Porto di Livorno, nuovo osservatorio per trovare soluzioni al problema della congestione portuale
Livorno
Marilli: cercheremo soluzioni per giungere alla possibile revoca della port fee
Lockton P.L. Ferrari ha chiuso l'ultimo esercizio annuale con ricavi lordi pari a 34 milioni di dollari
Genova
Il volume dei premi assicurativi è salito a 350 milioni
La polacca Trans Polonia Group acquisisce l'olandese Nijman/Zeetank Holding
Tczew
È specializzato nel trasporto e nella logistica di prodotti liquidi e gassosi
d'Amico Tankers vende due navi cisterna costruite nel 2011 per 36,2 milioni di dollari
Lussemburgo
Verranno consegnate agli acquirenti entro fine luglio e il 21 dicembre
L'Accademia Italiana della Marina Mercantile programma 13 nuovi corsi gratuiti
Genova
Disponibili oltre 300 posizioni
Una delegazione di Wista Italy in visita ai porti di Catania e Augusta
Catania/Augusta
L'associazione è formata da donne che ricoprono ruoli di responsabilità nei settori marittimo, della logistica e del trade
Nei primi cinque mesi del 2025 il porto di Algeciras ha movimentato 1,9 milioni di container (-6,3%)
Algeciras
I container vuoti sono diminuiti del -5,5% e quelli pieni del -6,4%
Reway Group entra nel settore della manutenzione di infrastrutture ferroviarie portuali
Licciana Nardi
Ottenute due commesse affidate dall'AdSP del Mar Ligure Orientale
A Delcomar ed Ensamar i servizi marittimi con le isole minori sarde
Cagliari
Aggiudicata la gara per l'affidamento in concessione per sei anni dei collegamenti
Porto di Trieste, il fresco di nomina Gurrieri silura il fresco di nomina Torbianelli
Trieste
Russo (Pd): è uno squallido gioco di potere
La singaporiana SeaLead amplia la sua offerta di spedizioni marittime al collegamento fra Turchia e Italia
Singapore
Rotta connessa a servizi che transitano attraverso il canale di Suez
Il programma americano Container Security Initiative è stato esteso al Marocco
Rabat
Amrani: consolidiamo il ruolo di Tanger Med come hub marittimo sicuro e di livello mondiale
Assai positivo il primo trimestre della greca Euroseas
Atene
Pittas: il momento positivo è proseguito nel secondo periodo trimestrale
Assonat e SACE presentano un piano per la portualità turistica italiana
Roma
Kuehne+Nagel ha aperto una nuova filiale a Napoli
Milano
Lo scopo è di supportare la crescita operativa del gruppo nell'Italia meridionale
RINA ha acquisito l'intero capitale della finlandese Foreship
Helsinki
L'azienda di Helsinki è specializzata in consulenza nel settore dell'ingegneria navale e meccanica
In calo il traffico dei container nei porti di Barcellona e Valencia a maggio
Barcellona/Valencia
Ripresa dei contenitori in transito nello scalo catalano
Stabile il traffico annuale delle merci nei porti greci nel 2024
Il Pireo
In crescita i volumi nazionali, mentre sono diminuiti gli scambi con l'estero
Perplessità di spedizionieri, doganalisti e agenti marittimi spezzini al trasferimento del porto di Carrara all'AdSP toscana
La Spezia
Timidamente, «auspicano una considerazione per i progressi compiuti fino ad ora»
Francesco Mastro nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale
Roma
Assumerà l'incarico il prossimo 30 giugno
John Denholm sarà il nuovo presidente dell'International Chamber of Shipping
Atene
Fra un anno subentrerà ad Emanuele Grimaldi
Insediati i commissari straordinari delle due Autorità di Sistema Portuale liguri
Genova/La Spezia
Matteo Paroli e Bruno Pisano alla guida degli enti
Marcata flessione del traffico dei container nel porto di Hong Kong a maggio
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,05 milioni di teu (-12,7%)
Assogasliquidi-Federchimica indica la strada per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo
Roma
Amadei: il nostro settore è pronto ed è arrivato il momento delle scelte industriali coraggiose
Il comando della petroliera Eagle S accusato della tranciatura dei cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia
Vantaa
L'incidente è stato causato dall'ancora della nave
Piattaforma online per segnalare criticità che pongono a rischio i lavoratori dei trasporti
Genova
È stata approntata da Fit Cisl Liguria
GNV realizzerà un collegamento estivo diretto fra Civitavecchia e Tunisi
Genova
Affiancherà la storica rotta via Palermo
È stata portata a termine l'unificazione delle concessioni di Grimaldi nel porto di Barcellona
Madrid/Barcellona
Il contratto ha scadenza il 20 settembre 2035
Nei primi cinque mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -4,9%
San Pietroburgo
A maggio registrata una flessione del -12% circa
Il gruppo logistico Raben crea una filiale in Turchia
Milano
Avrà 20 dipendenti e un magazzino cross-dock di 2.000 metri quadri
Alberto Dellepiane è stato confermato presidente di Assorimorchiatori
Roma
Inalterata la composizione dell'intero vertice associativo
Accordo tra Fincantieri e l'indonesiana PMM per sviluppare soluzioni per far fronte alle nuove sfide subacquee non convenzionali
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il primo luglio a Roma si terrà l'assemblea di Assarmatori
Roma
“Mediterraneo controcorrente” il tema dell'incontro
Il 2 luglio a Genova si terrà l'assemblea pubblica del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
US has its eye on Greek ports
(Kathimerini)
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Affidati i lavori di adeguamento strutturale della banchina 23 del porto di Ancona
Ancona
Intervento del valore di oltre 11,8 milioni di euro
Convegno sul ruolo di GNL e bioGNL per la decarbonizzazione dei trasporti e dell'industria
Roma
L'evento di Federchimica-Assogasliquidi si svolgerà lunedì a Roma
L'olandese Bolidt incrementa la presenza nel settore delle navi da crociera con l'acquisizione dell'americana Boteka
Hendrik-Ido-Ambacht
Contship Italia ha acquisito la società genovese di servizi doganali S.T.S.
Melzo
L'azienda ligure è stata fondata nel 1985
Francesco Benevolo è stato nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale
Roma
È direttore operativo di RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti
Montaresi rimette il mandato di commissario dell'AdSP Ligure Orientale
La Spezia
Negli otto mesi di gestione commissariale - sottolinea - non abbiamo perso neppure un secondo
Gurrieri è stato nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Trieste
In attesa del perfezionamento dell'iter formale per la designazione del presidente
I commissari dell'AdSP della Liguria Occidentale hanno rimesso il mandato nella disponibilità del ministro Salvini
Genova
La decisione nel quadro dell'iter di designazione e nomina dei nuovi vertici
Confetra critica le disposizioni del decreto-legge Infrastrutture per l'autotrasporto
Roma
La Confederazione sollecita lo blocco del processo di nomina dei presidenti delle autorità portuali
A maggio sono diminuiti i ricavi delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Accentuata la flessione per le due principali compagnie
Ordine alla sudcoreana KSOE per la costruzione di otto portacontainer da 15.900 teu
Seongnam
Il valore unitario di ciascuna nave è di circa 221 milioni di dollari
Primo terminal portuale per il traffico di auto della greca Neptune Lines
Il Pireo
Sarà inaugurato il prossimo anno nel porto francese di Port-La Nouvelle
Il 16 giugno si terrà l'assemblea dell'associazione degli agenti e mediatori marittimi genovesi
Genova
Tavola rotonda su Genova, polo del Nord Ovest e del Mediterraneo
Rinnovato il consiglio di amministrazione di BN di Navigazione
Genova
BluNavy punta a raggiungere un milione di passeggeri entro il 2025
Viking Line progetta la più grande nave ro-pax al mondo a sola propulsione elettrica
Viking Line progetta la più grande nave ro-pax al mondo a sola propulsione elettrica
Åland
Traffico mensile dei container record nei porti turchi
Ankara
A maggio sono stati movimentati quasi 1,4 milioni di teu (+17,6%)
Sergio Landolfi è stato eletto presidente dell'Associazione Doganalisti del Porto della Spezia
La Spezia
Rinnovato il consiglio direttivo
Ad ottobre a Salerno l'élite dell'industria dei traghetti parteciperà alla conferenza di Interferry
Victoria
Evento dal titolo “Connections”
Uniport avvia un'iniziativa a favore della ricerca sulla SLA
Roma
Raccolta fondi a favore del Centro Clinico NeMO Fondazione Serena Onlus
Il Propeller Club di Genova ha analizzato rischi e opportunità dell'uso dell'AI nei settori marittimo e assicurativo
Genova
Evidenziata l'importanza della formazione nell'impiego della tecnologia
Chantiers de l'Atlantique consegna lo yacht da crociera di lusso Luminara a The Ritz-Carlton Yacht Collection
Saint-Nazaire
La nave debutterà in Alaska
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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