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4 luglio 2024 - Anno XXVIII
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E' più facile per le imprese delle regioni ultraperiferiche dell'UE ottenere aiuti statali
Dal gennaio 2002 le imprese con fatturato annuale di oltre 40 milioni di euro dovranno tenere separate le contabilità dei servizi svolti per interesse generale e dei servizi commerciali ordinari
30 ottobre 2000
Gli aiuti statali, vietati in linea di massima dalle normative europee della concorrenza, potranno d'ora in poi essere erogati con più facilità alle imprese delle regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea: isole Canarie, dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Azzorre e Madeira.
Le nuove linee direttrici adottate dalla Commissione UE conformemente al trattato di Amsterdam infatti ammorbidiscono il controllo sugli aiuti in questione. In particolare permettono sostegni non limitati nel tempo, per compensare i costi supplementari relativi alla posizione geografiche delle regioni interessate.

Nello stesso tempo la Commissione ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2002 le imprese che svolgono sia compiti d'interesse generale che servizi commerciali ordinari, il cui fatturato annuale raggiunge o supera i 40 milioni di euro, dovranno tenere conti separati per questi due tipi d'attività. La Commissione ha modificato in questo senso una direttiva del 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati ed imprese pubbliche. Si tratta d'impedire che i poteri pubblici sovvenzionino le attività puramente commerciali di certe imprese (nel novero possono essere comprese certamente molte compagnie di navigazione) attraverso compensazioni
300L0052
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 PAG. 0075




LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione(1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE(2), fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche. Detta direttiva impone agli Stati membri di acquisire determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere fornite sotto forma di relazioni annuali.
(2) Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in passato dall'esistenza di monopoli nazionali, regionali o locali sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza, parzialmente o completamente, in applicazione del trattato o di normative degli Stati membri e della Comunità. Tale processo ha messo in luce la necessità di assicurare che le regole di concorrenza contenute nel trattato siano applicate con equità ed efficacia in tali settori, e in particolare di evitare che si verifichi lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 82 del trattato e che vengano erogati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili con il mercato comune, salvo il disposto dell'articolo 86, paragrafo 2.
(3) In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.
(4) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato, rientra di norma nella competenza degli Stati membri incaricare determinate imprese della gestione dei servizi di interesse economico generale da essi definiti, mentre spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di tale articolo.
(5) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli Stati membri di non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato detta i principi relativi alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione dell'articolo 86 rivolgendo agli Stati membri opportune direttive o decisioni. Le disposizioni interpretative allegate al trattato mediante il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri statuiscono che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Per vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza.
(6) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, nonché la varietà delle attività che possono essere esercitate da una singola impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare dell'articolo 86 del trattato. È pertanto indispensabile che gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a dati contabili distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività esercitate da una stessa impresa; informazioni del genere non sono sempre disponibili o non sono sempre suffcientemente dettagliate o attendibili.
(7) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario per la ripartizione dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale o dei diritti speciali o esclusivi.
(8) Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le imprese in oggetto tengano una contabilità distinta costituisce il modo più efficiente per garantire l'equa ed efficace applicazione delle regole di concorrenza alle imprese stesse. La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa(3), nella quale si sottolinea la loro importanza. Va tenuto debitamente conto dell'importanza dei settori interessati che possono implicare la prestazione di servizi d'interesse generale, della forte posizione di mercato talvolta detenuta dalle imprese di cui trattasi e della fragilità della concorrenza emergente nei settori ove è in atto la liberalizzazione. In ottemperanza al principio di proporzionalità, ed ai fini dell'obbiettivo essenziale della trasparenza, è necessario e adeguato introdurre la contabilità separata. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario a tal fine, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
(9) In determinati settori, vi sono già norme comunitarie che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere una contabilità separata. È necessario assicurare la parità di trattamento di tutte le attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della contabilità separata a tutte le fattispecie analoghe. La presente direttiva non è intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni.
(10) Considerata la limitata incidenza potenziale sulla concorrenza ed al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, non è al momento necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia inferiore a 40 milioni di EUR. Considerati i limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri, attualmente non è necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata per la prestazione di talune categorie di servizi. La presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione di tutte le altre norme concernenti la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione.
(11) Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi d'interesse economico generale è stato determinato per un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria, non sembra al momento necessario esigere che le imprese interessate tengano una contabilità separata.
(12) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza. La presente direttiva deve quindi applicarsi sia alle imprese pubbliche che alle imprese private.
(13) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva deve riguardare le autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri.
(14) La direttiva 80/723/CEE deve pertanto essere modificata in conformità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 80/723/CEE è così modificata:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese".
2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 1
1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri provvedono affinché la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente da tale contabilità, in modo che emerga chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività.

Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) 'poteri pubblici', tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali;
b) 'impresa pubblica', ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;
c) 'imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero', tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev 1)(4);
d) 'impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata', ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceva in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma - in particolare contributi, sussidi o indennizzi - e che eserciti anche altre attività;
e) 'attività distinte', da un lato, le attività relative cui i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;
f) 'diritti esclusivi', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;
g) 'diritti speciali', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica:
- limiti a due o più - senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione - il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività, o
- designi - senza osservare detti criteri - varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività, o
- conferisca ad una o più imprese - senza osservare detti criteri - determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.
2. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;
c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa."
3) All'articolo 3, i termini "articolo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 1, paragrafo 1".
4) È inserito il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis
1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata:
a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati;
b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del trattato o di tali norme."
5) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 4
1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti:
a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
b) le banche centrali;
c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di EUR.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese:
a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di EUR;
c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.
3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti."
6) All'articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine "ECU" è sostituito dal termine "EUR".
7) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini "articolo 5, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 5, paragrafo 3".

Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come modificata dalla presente direttiva, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione

(1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(2) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.
(3) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.
(4) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

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Assarmatori ha rafforzato la propria struttura
Roma
Inserimento nell'organico di Simone Parizzi, Mattia Canevari e Cesare Crocini
La giapponese MOL acquisisce il 25% della società logistica tanzaniana Alistair Group
Tokyo
Porto di Ravenna, oltre quattro milioni di euro destinati a nuovi mezzi a minor impatto ambientale
Ravenna
Bando per la sostituzione dei mezzi attualmente operanti in banchina
Rosetti Marino, nuova commessa per attività EPC offshore del valore di oltre 400 milioni di euro
Ravenna
Prevede la realizzazione della topside della piattaforma di produzione gas che verrà installata al largo delle coste libiche
Tornano a crescere i ricavi del corriere espresso FedEx
Memphis
Nei prossimi mesi è attesa una prosecuzione dell'attuale trend positivo
Assagenti analizza l'impatto sui traffici marittimi delle crisi geopolitiche in atto
Genova
Il 9 luglio Adria Ferries inaugurerà una nuova linea traghetto fra Italia e Montenegro
Ancona
Servizio bisettimanale tra i porti di Ancona e Bar
Ferrovie dello Stato ed Eni proseguono la collaborazione nel settore dei carburanti alternativi
Roma
Mitsui O.S.K. Lines avrà il 72% del capitale della Gearbulk
Tokyo
Acquisirà un ulteriore 23% detenuto da Halberton Holding (famiglia Jebsen)
Il Gruppo Giovani Armatori di Confitarma lancia il sito web ItalianSeafarers
Roma
Presentate le opportunità di formazione offerte dalle compagnie e dalle fondazioni ITS
Nel 2023 sono quasi raddoppiati i passeggeri ospitati sulle navi di MSC Crociere
Ginevra
Ad agosto è iniziata anche l'attività di Explora Journeys
Il fondo EQT Infrastructure VI compra la Constellation Cold Logistics
Stoccolma/Londra
Possiede e gestisce 26 depositi frigoriferi in Europa occidentale e Scandinavia
UPS vende la società logistica Coyote Logistics alla RXO per oltre un miliardo di dollari
Charlotte/Atlanta
Nel 2023 l'attività ceduta ha generato un fatturato di 3,2 miliardi di dollari
CMA CGM ristruttura servizi nel Mediterraneo
Marsiglia
Variazioni alle linee Euronaf e TMX 2 che scalano diversi porti italiani
L'unico retroporto del porto di La Spezia è quello di Santo Stefano Magra
La Spezia
Lo sottolineano spedizionieri, agenti marittimi e doganalisti spezzini che dicono no all'ipotesi di altri corridoi
Guerrieri (AdSP Livorno): il terminal TDT deve mantenere la propria vocazione merceologica
Livorno
Ci aspettiamo da Grimaldi - ha specificato - piani di sviluppo per favorire una reale crescita dei traffici containerizzati
Emanuele Grimaldi è stato rieletto presidente dell'International Chamber of Shipping
Emanuele Grimaldi è stato rieletto presidente dell'International Chamber of Shipping
Montreal
Confermato per un altro mandato di due anni
Lorenzo Giacobbe è il nuovo presidente del Gruppo Giovani di Assagenti
Genova
Sarà affiancato dai vicepresidenti Pietro Abbona e Andrea Pompei
I porti di Trieste e Monfalcone si alleano con quelli di Cartagena, Riga e North Sea Port
Trieste
Rapporto sul lavoro nei porti liguri
Genova
È stato realizzato dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile
Trasporto intermodale di prefabbricati in calcestruzzo dalla Toscana alla Sardegna
Arezzo
Collaborazione tra il gruppo Baraclit, il Polo Logistica del gruppo FS e il gruppo Grendi
Prosegue la crescita del traffico containerizzato di transhipment nei porti di Algeciras e Valencia
Algeciras/Valencia
A maggio nei due scali i contenitori in trasbordo sono aumentati del +8,4% e +12,0%
Kombiverkehr, nel 2025 raddoppieranno in Germania i costi per l'uso delle linee ferroviarie per il trasporto delle merci
Francoforte sul Meno
Krebs: nella peggiore delle ipotesi fermeremo i trasporti
Salgono a 88 le aziende associate ad Assiterminal
Genova
Adesione di sette nuove aziende
Fratelli Cosulich ha acquisito la genovese Schiavetti Enzo
Genova
Opera nel settore della produzione e vendita di prodotti hardware per l'industria navale e nautica
Probabile affondamento della rinfusiera Tutor attaccata dagli Houthi
Portsmouth
Segnalato l'avvistamento in mare di detriti e di chiazze di idrocarburi
Il Consiglio UE concorda la sua posizione sul nuovo regolamento sull'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
Bruxelles
Adottato anche l'approccio generale sul regolamento sull'uso della capacità dell'infrastruttura ferroviaria
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 25 giugno a Genova si terrà l'assemblea di Assagenti
Genova
Evento dal titolo “Mari inquieti. Rotte e conflitti: l'incognita dei traffici”
Convegno sulla sicurezza e ottimizzazione del flusso di passeggeri nei porti e alle frontiere
Roma
Organizzato dalla Fondazione ICSA, si terrà il 12 giugno a Roma
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RASSEGNA STAMPA
Megapuerto de Chancay: Autoridad Portuaria decidió retirar demanda por exclusividad del futuro terminal
(Latina Noticias)
How multinational shipping lines frustrates growth of African counterparts
(Vanguard)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Stefano Messina
Roma, 2 luglio 2024
››› Archivio
Anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dalla Società Petrolifera Gioia Tauro
Gioia Tauro
L'ente portuale aveva rigettato le istanze di concessione presentate dalla società
Mitsubishi Shipbuilding costruirà le prime due navi ro-ro giapponesi a metanolo
Tokyo
Avranno una capacità di circa 2.300 autoveicoli
MSC ristruttura i collegamenti tra il Mediterraneo occidentale e il Canada
Ginevra
Fusione di due servizi
Nuovo servizio Mediterraneo - East Coast USA della MSC
Ginevra
Avrà frequenza settimanale
Il 24 giugno verrà attivato il Port Community System dei porti della Campania
Napoli
La piattaforma digitale sarà dotata di ulteriori strumenti entro il 2026
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,0%
Il Pireo
Passeggeri in crescita del +6,4%
Nel 2023 il fatturato della MIS - Magli Intermodal Service è cresciuto del +28,5%
Acquanegra Cremonese
Movimentate 2,3 milioni di tonnellate di carichi
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -8,2%
Long Beach
Nei primi cinque mesi del 2024 è stato registrato un aumento del +10,0%
Spediporto, contingentare gli arrivi nel porto di Genova ad un numero di automezzi che possano effettivamente essere serviti
Prosegue la crescita dei prezzi delle nuove costruzioni navali
Copenaghen
Si riduce la consistenza del portafoglio ordini di portacontainer
A maggio il traffico dei container nel porto di Los Angeles è calato del -3,4%
Los Angeles
Attesa la ripresa della crescita in estate
Il 25 giugno a Genova si terrà l'assemblea di Assagenti
Genova
Evento dal titolo “Mari inquieti. Rotte e conflitti: l'incognita dei traffici”
Arrivati al 60% i lavori di consolidamento della prima vasca di colmata della Darsena Europa
Livorno
Il completamento è previsto entro fine anno
Piacenza ha rassegnato le dimissioni da commissario straordinario dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova/Roma
Gli subentra l'ammiraglio Massimo Seno
I mezzi della Guardia Costiera di Trieste hanno soccorso una motonave dell'APT Gorizia
Trieste
Tratte in salvo le 76 persone a bordo
The Italian Sea Group ha portato a termine la cessione del cantiere nautico di Viareggio
Marina di Carrara
È stato venduto a Next Yacht Group per 21 milioni di euro
Eni ha ceduto il 10% del capitale sociale di Saipem
San Donato Milanese
Il controvalore è stato di circa 393 milioni di euro
Ripristinata la piena navigabilità nel canale d'accesso al porto di Baltimora
Baltimora
Assoporti e SRM pubblicano un nuovo aggiornamento del rapporto “Port Infographics”
Roma
Focus sui traffici marittimi e le flotte, sui carburanti alternativi e sull'occupazione delle donne nei porti
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Stazioni Marittime
Genova
Indicazione della conferma di Edoardo Monzani al ruolo di presidente
A maggio i ricavi di Yang Ming e Wan Hai Lines sono cresciuti del +46,2% e +40,1%
Keelung/Taipei
Nei primi cinque mesi del 2024 registrati incrementi del +27,0% e +17,5%
Porto di Genova, Spediporto e Fedespedi chiedono agli autotrasportatori di congelare la congestion fee
Genova
DFDS venderà le proprie mini crociere alla Gotlandsbolaget
Copenaghen/Visby
La cessione includerà le navi “Crown Seaways” e “Pearl Seaways” costruite nel 1994 e 1989
Secondo report del Centro Studi Fedespedi sulla crisi di Suez
Milano
Nel Mediterraneo, avvantaggiati i porti più vicini a Gibilterra
Finsea rinnova la propria brand identity
Genova
La struttura del gruppo suddivisa in tre principali unità di business: Finsea - Shipping agency, Finsea - Land transport e Finsea - Global logistics
Accelleron ha siglato un accordo quinquennale con Grandi Navi Veloci
Baden/Genova
Manutenzione e assistenza agli oltre 100 turbosoffianti installati sulle 28 navi della flotta
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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