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30 luglio 2025 - Anno XXIX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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E' più facile per le imprese delle regioni ultraperiferiche dell'UE ottenere aiuti statali
Dal gennaio 2002 le imprese con fatturato annuale di oltre 40 milioni di euro dovranno tenere separate le contabilità dei servizi svolti per interesse generale e dei servizi commerciali ordinari
30 ottobre 2000
Gli aiuti statali, vietati in linea di massima dalle normative europee della concorrenza, potranno d'ora in poi essere erogati con più facilità alle imprese delle regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea: isole Canarie, dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Azzorre e Madeira.
Le nuove linee direttrici adottate dalla Commissione UE conformemente al trattato di Amsterdam infatti ammorbidiscono il controllo sugli aiuti in questione. In particolare permettono sostegni non limitati nel tempo, per compensare i costi supplementari relativi alla posizione geografiche delle regioni interessate.

Nello stesso tempo la Commissione ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2002 le imprese che svolgono sia compiti d'interesse generale che servizi commerciali ordinari, il cui fatturato annuale raggiunge o supera i 40 milioni di euro, dovranno tenere conti separati per questi due tipi d'attività. La Commissione ha modificato in questo senso una direttiva del 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati ed imprese pubbliche. Si tratta d'impedire che i poteri pubblici sovvenzionino le attività puramente commerciali di certe imprese (nel novero possono essere comprese certamente molte compagnie di navigazione) attraverso compensazioni
300L0052
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 PAG. 0075




LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione(1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE(2), fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche. Detta direttiva impone agli Stati membri di acquisire determinate informazioni di carattere finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere fornite sotto forma di relazioni annuali.
(2) Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in passato dall'esistenza di monopoli nazionali, regionali o locali sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza, parzialmente o completamente, in applicazione del trattato o di normative degli Stati membri e della Comunità. Tale processo ha messo in luce la necessità di assicurare che le regole di concorrenza contenute nel trattato siano applicate con equità ed efficacia in tali settori, e in particolare di evitare che si verifichi lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 82 del trattato e che vengano erogati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili con il mercato comune, salvo il disposto dell'articolo 86, paragrafo 2.
(3) In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.
(4) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato, rientra di norma nella competenza degli Stati membri incaricare determinate imprese della gestione dei servizi di interesse economico generale da essi definiti, mentre spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di tale articolo.
(5) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli Stati membri di non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato detta i principi relativi alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione dell'articolo 86 rivolgendo agli Stati membri opportune direttive o decisioni. Le disposizioni interpretative allegate al trattato mediante il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri statuiscono che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Per vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza.
(6) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme di imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, nonché la varietà delle attività che possono essere esercitate da una singola impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare dell'articolo 86 del trattato. È pertanto indispensabile che gli Stati membri e la Commissione abbiano accesso ad informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria ed organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a dati contabili distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività esercitate da una stessa impresa; informazioni del genere non sono sempre disponibili o non sono sempre suffcientemente dettagliate o attendibili.
(7) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle imprese le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale e che non esercitino attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare infatti necessario prescrivere la contabilità separata nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario per la ripartizione dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse economico generale o dei diritti speciali o esclusivi.
(8) Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le imprese in oggetto tengano una contabilità distinta costituisce il modo più efficiente per garantire l'equa ed efficace applicazione delle regole di concorrenza alle imprese stesse. La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa(3), nella quale si sottolinea la loro importanza. Va tenuto debitamente conto dell'importanza dei settori interessati che possono implicare la prestazione di servizi d'interesse generale, della forte posizione di mercato talvolta detenuta dalle imprese di cui trattasi e della fragilità della concorrenza emergente nei settori ove è in atto la liberalizzazione. In ottemperanza al principio di proporzionalità, ed ai fini dell'obbiettivo essenziale della trasparenza, è necessario e adeguato introdurre la contabilità separata. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario a tal fine, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
(9) In determinati settori, vi sono già norme comunitarie che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere una contabilità separata. È necessario assicurare la parità di trattamento di tutte le attività all'interno della Comunità ed estendere l'obbligo della contabilità separata a tutte le fattispecie analoghe. La presente direttiva non è intesa a modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione di tali disposizioni.
(10) Considerata la limitata incidenza potenziale sulla concorrenza ed al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, non è al momento necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia inferiore a 40 milioni di EUR. Considerati i limitati effetti potenziali sugli scambi tra gli Stati membri, attualmente non è necessario prescrivere la tenuta di una contabilità separata per la prestazione di talune categorie di servizi. La presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione di tutte le altre norme concernenti la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione.
(11) Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi d'interesse economico generale è stato determinato per un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria, non sembra al momento necessario esigere che le imprese interessate tengano una contabilità separata.
(12) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza. La presente direttiva deve quindi applicarsi sia alle imprese pubbliche che alle imprese private.
(13) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva deve riguardare le autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri.
(14) La direttiva 80/723/CEE deve pertanto essere modificata in conformità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 80/723/CEE è così modificata:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese".
2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 1
1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri provvedono affinché la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente da tale contabilità, in modo che emerga chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività.

Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) 'poteri pubblici', tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali;
b) 'impresa pubblica', ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;
c) 'imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero', tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev 1)(4);
d) 'impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata', ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceva in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma - in particolare contributi, sussidi o indennizzi - e che eserciti anche altre attività;
e) 'attività distinte', da un lato, le attività relative cui i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;
f) 'diritti esclusivi', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;
g) 'diritti speciali', i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica:
- limiti a due o più - senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione - il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività, o
- designi - senza osservare detti criteri - varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività, o
- conferisca ad una o più imprese - senza osservare detti criteri - determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.
2. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;
c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa."
3) All'articolo 3, i termini "articolo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 1, paragrafo 1".
4) È inserito il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis
1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata:
a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati;
b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del trattato o di tali norme."
5) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 4
1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti:
a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;
b) le banche centrali;
c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di EUR.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese:
a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di EUR;
c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.
3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti."
6) All'articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine "ECU" è sostituito dal termine "EUR".
7) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini "articolo 5, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 5, paragrafo 3".

Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come modificata dalla presente direttiva, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione

(1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(2) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.
(3) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.
(4) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

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Atlanta
Nel trimestre aprile-giugno l'utile netto è stato di 1,28 miliardi di dollari (-8,9%)
Ok alla variazione di bilancio 2025 dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
500mila euro per la quota del 49% in capo all'ente della società Port Agency
FHP Group acquisisce il restante 10% del capitale di Lotras
Milano/Foggia
Verrà avviata l'integrazione tra Lotras e CFI Intermodal per dare vita a FHP Intermodal
Documento scientifico dell'OITAF sulle buone pratiche nella logistica e nel trasporto di frutta e verdura fresca
Milano
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ha aderito alla PLIKA
Livorno
Piattaforma dedicata a formazione, innovazione e condivisione della conoscenza nei settori della logistica e dei porti
Firmata la nomina di Matteo Paroli a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Roma
È laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto amministrativo
In Haropa Port crescono i container e calano le rinfuse
Le Havre
Nella prima metà di quest'anno i contenitori sono stati 1,51 milioni di teu (+4%)
Bureau Veritas registra un incremento trimestrale del +9,8% dei ricavi nel segmento Marine & Offshore
Courbevoie
In crescita i nuovi ordini a Kalmar e Konecranes nel trimestre aprile-giugno
Helsinki
In lieve aumento i fatturati delle due aziende finlandesi
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Barcellona è calato del -12,2%
Barcellona
Assiterminal minaccia una nuova ondata di ricorsi a fronte di norme che ritiene danneggino la portualità
Genova
2M Logistics sigla un accordo con la salernitana Gallozzi
Barendrecht
L'azienda olandese rappresenterà GF Logistics, filiale del gruppo italiano, nella regione del Benelux
In calo gli utili trimestrali dell'elvetica Kuehne+Nagel
Schindellegi
Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il fatturato netto è cresciuto del +1,7%
Yang Ming ordina tre portacontainer da 8.000 teu ai cantieri Nihon Shipyard e Imabari Shipbuilding
Keelung/Imabari
Commessa del valore di 351,3-394,5 milioni di dollari
Italia Nostra ribadisce forti perplessità sulla realizzazione del porto di Fiumicino-Isola Sacra
Roma
Le città marittime europee, meta del turismo delle crociere - evidenzia l'associazione - denunciano il fenomeno croceristico dell'over-tourism
Nel porto di Port Said East è entrato in funzione il primo terminal per l'automotive dell'Egitto
East Port Said
Può ospitare contemporaneamente due car carrier
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Tepsa ha acquisito un terminal per rinfuse liquide nel porto di Rotterdam
Singapore/Rotterdam
È stato ceduto dalla Global Energy Storage Holdings
Il gruppo Spinelli ha approvato il bilancio di sostenibilità 2024
Genova
Dei 616 dipendenti diretti dell'azienda, il 49% ha meno di 50 anni
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti della Turchia è cresciuto del +1,6%
Ankara
I carichi da e per l'Italia sono ammontati a 12,7 milioni di tonnellate (+10,1%)
Estensione alle aree di Savona, Vado Ligure e Bergeggi della Zona Logistica Semplificata Porti e retroporti Genova
Genova
Ok del Comitato di indirizzo ZLS
Isotta Fraschini Motori ha inaugurato a Bari una nuova linea produttiva di sistemi fuel cell a idrogeno
Trieste
Saranno destinati a soluzioni navali e terrestri
Battezzata la Grande Shanghai, prima car carrier Ammonia Ready del gruppo Grimaldi
Napoli
Ha una capacità di carico pari a 9.000 ceu
Porto di Genova, Filt e Uilt hanno dichiarato cinque giorni di sciopero al Terminal Bettolo
Genova
Fit Cisl Liguria ha espresso solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori
Pubblicato il bando di gara per il dragaggio del bacino della darsena commerciale del porto di Ancona
Ancona
Prevista la rimozione di circa 730mila metri cubi di sedimenti
Gara per il ripristino e potenziamento delle banchine 32 e 33 nella Zona Alti Fondali del porto di Savona
Genova
Previsto un investimento di oltre 6,7 milioni di euro
Sono 1.100 i lavoratori a Palermo direttamente impiegati nel settore del turismo del mare
Palermo
Quest'anno è attesa una crescita del +9,4% del traffico crocieristico nel porto del capoluogo siciliano
Crescita semestrale del +9% delle merci sulla rotta marittima tra San Pietroburgo e India/Cina
Mosca
Nel servizio FESCO impiega sei navi
Porto di Trieste, il commissario straordinario Gurrieri indagato per riciclaggio
Trieste
Sono certo - ha dichiarato - di poter dimostrare di aver agito nella legalità, in piena trasparenza
Vard sigla un nuovo contratto per la costruzione di due CSOV
Trieste
Le navi saranno destinate a supportare le operazioni nel settore eolico offshore
UIR, bene la pubblicazione del bando per la digitalizzazione della catena logistica
Roma
Di Caterina (ALIS): strumento concreto che valorizza le esigenze delle imprese e rafforza il sistema logistico
GNV ha celebrato i primi dieci anni di attività sulla rotta Italia-Albania
Durazzo
Nel periodo le navi della compagnia hanno trasportato oltre 1,25 milioni di passeggeri
Sequestrato nel porto di Gioia Tauro un carico di oltre 1,2 tonnellate di marijuana
Reggio Calabria/Catanzaro
Arrestati membri di un'organizzazione criminale che importava stupefacenti dal Sud America attraverso porti e aeroporti europei
Yang Ming ordina a Hanwha Ocean la costruzione di sette portacontainer dual-fuel da 15.000 teu
Keelung
Saranno prese in consegna tra il 2028 e il 2029
Walden cederà le attività logistiche per il settore sanitario a Yusen Logistics
Parigi
Annunciato l'avvio di trattative esclusive
Solinas (Partito Sardo d'Azione) non è affatto soddisfatto dello stato della portualità sarda
Cagliari
Sollecitata l'immediata costituzione di una commissione speciale
ANSI, bene l'introduzione del Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nella logistica
Roma
D'Angelo: permetterà di fare un ulteriore passo avanti al Paese
Russo (Confcommercio): miope aver escluso il trasporto stradale dai fondi del PNRR
Roma
Primo bollettino dell'Osservatorio Freight Insights realizzato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile
Netta crescita delle performance finanziarie e commerciali trimestrali del gruppo ABB
Zurigo
Nel periodo aprile-giugno il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +16,0%
Avviate consultazioni informali sulla proposta preliminare del nuovo Piano Regolatore Portuale di Ancona
Ancona
Undici incontri programmati a luglio
Accordo di programma per gli interventi propedeutici e funzionali alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina
Roma
È stato firmato oggi a Roma
Progetto per sviluppare una stazione ecologica per il trattamento delle acque reflue delle navi
Napoli
Iniziativa delle napoletane Gruppo Riunito Sbarco Cenere e Iello
Assiterminal invita a non portare nel porto di Napoli i sedimenti del dragaggio di Bagnoli
Genova
Cognolato e Ferrari: necessario salvaguardare la piena funzionalità delle attività dello scalo commerciale
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Long Beach è calato del -3,4%
Long Beach
A giugno registrata una flessione del -16,4%
Paolo Pessina è stato nominato vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio
Roma
È presidente della federazione nazionale degli agenti e mediatori marittimi
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -8,2%
Hong Kong
Nel mese di giugno è stata registrata una flessione del -13,7%
In crescita i risultati economici della società cuneese di logistica Nord Ovest
Cuneo
Nei primi mesi del 2026 si concluderanno i lavori per la costruzione di un nuovo deposito a Mondovì
Il traffico dei container nel porto di Los Angeles cresce trainato dai timori per i nuovi dazi
Los Angeles
A giugno movimentato il volume più elevato mai registrato in questo mese
Il Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna ha adottato il DPSS
Cagliari
Via libera alla concessione alla MITO e al ricorso contro il no al dragaggio di Olbia
A Genova tre eventi per altrettante nuove navi da crociera della Explora Journeys
Genova
Nel cantiere di Fincantieri sono stati effettuati un varo tecnico, una posa della moneta e il taglio di una prima lamiera
Grimaldi cede il 5% di Terminal Darsena Toscana alla Compagnia Portuale di Livorno
Napoli/Livorno
Opzione per l'acquisto di un ulteriore 5% del capitale sociale
Firmato il contratto di concessione che assegna a DP World la gestione del porto di Tartous
Damasco
Ha una durata di 30 anni
Matteo Gasparato designato alla presidenza dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale
Roma
È stato nominato commissario straordinario dello stesso ente portuale
Incontro a Roma tra i vertici di ESPO e di Assoporti
Roma
Tra i temi affrontati, la competitività dei porti europei nel contesto globale attuale
Calo trimestrale dei ricavi generati dai servizi di linea della cinese OOCL
Hong Kong
In aumento i carichi trasportati dalle navi della compagnia
Collaborazione tra l'Ukrainian Sea Ports Authority e l'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Roma
Accordo della durata iniziale di cinque anni
Sondaggio in Germania sulle prospettive delle società dei settori marittimo, portuale e cantieristico
Amburgo
Più preoccupati gli armatori. Positive prospettive per porti e cantieri navali
Porto di Augusta, al via i lavori per il terzo ponte che collegherà l'isola alla terraferma
Augusta
Opera del valore di oltre 20 milioni di euro
Vard firma un contratto con InkFish per una nuova nave da ricerca
Trieste
Il valore dell'accordo supera i 200 milioni di euro
Nel porto di Amburgo saranno investiti 1,1 miliardi di euro per potenziare il settore dei container
Amburgo
Miglioramento dell'accessibilità e delle infrastrutture portuali dell'area Waltershofer Hafen
Meyer Turku ha consegnato la nuova nave da crociera Star of the Seas alla Royal Caribbean
Turku
Ha una stazza lorda di 250.800 tonnellate
ESPO esorta ad aumentare i fondi per i porti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE
Bruxelles
I fondi del programma CEF si sono rivelati di gran lunga insufficienti
Fincantieri consegna la nuova nave da crociera Oceania Allura alla Oceania Cruises
Miami/Trieste
Trasformate in ordini le opzioni per due ulteriori navi di classe “Sonata”
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 15 luglio a Roma l'evento di Confindustria sull'economia del mare
Roma
Il 2 luglio a Genova si terrà l'assemblea pubblica del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Why Malta is objecting to a new price cap on Russian oil
(timesofmalta.com)
US has its eye on Greek ports
(Kathimerini)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Uniport, portare i detriti di Bagnoli nel porto di Napoli causerebbe il rinvio dei dragaggi attesi da anni
Roma
Legora de Feo, necessario individuare soluzioni alternative
In netto calo il fatturato trimestrale delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Nel periodo aprile-giugno è sceso rispettivamente del -18,7%, -26,5% e -8,6%
Approvata l'istituzione del Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nella logistica
A maggio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +1,4%
Ravenna
In aumento le rinfuse. Calo delle merci varie
Ok dell'UE all'acquisto congiunto di mezzi portuali da parte dei terminalisti
Bruxelles
Consentita anche la definizione congiunta delle specifiche tecniche minime delle attrezzature
Il gruppo energetico serbo EPS importerà carbone attraverso il porto montenegrino di Bar
Bar
Attualmente le importazioni dall'Indonesia passato attraverso il porto di Costanza
Fondazione Fincantieri e Luiss lanciano un progetto per rafforzare la sicurezza delle infrastrutture sottomarine
Trieste
Tra gli obiettivi, contribuire alla definizione di uno specifico quadro normativo
Ruote Libere, bene la retromarcia del governo sui controlli antimafia nel settore dell'autotrasporto
Modena
Franchini: se il governo ha capito di avere sbagliato è una buona notizia
Agostinelli (AdSP Tirreno Meridionale e Ionio): importantissimo l'emendamento che consente di anticipare la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency
Il 15 luglio a Roma l'evento di Confindustria sull'economia del mare
Roma
Verrà presentato il documento strategico della confederazione sul settore
Il Kerala chiede a MSC 1,1 miliardi di dollari di danni causati dall'affondamento della MSC Elsa 3
Thiruvananthapuram
Accordato il fermo temporaneo della nave “MSC Akuteta II”
Trasportounito chiede l'annullamento del procedimento di rinnovo del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori
Roma
Nuovo sequestro di un carico di cocaina nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
In un container sono state rinvenute 16 sacche contenenti 417 chili di stupefacente
MOL e Kinetics realizzeranno il primo data center galleggiante al mondo
Tokyo
Verrà installato su una nave di 9.731 tonnellate di stazza lorda
Il Rijeka Gateway Terminal diventerà operativo ad inizio settembre
Copenaghen
La prima nave nel secondo container terminal dello scalo croato è attesa il 12 settembre
Falteri (Federlogistica) esorta a puntare allo sviluppo di una logistica “policentrica”
Genova
Cardine della strategia dovrebbe essere la Zona Logistica Semplificata
Tsuneishi Shipbuilding Co. ha acquisito la Mitsui E&S Shipbuilding Co.
Hiroshima/Tokyo
È stata ribattezzata con il nome di Tsuneishi Solutions Tokyobay Co.
Pessina (Federagenti): il sistema logistico nordeuropeo è in affanno. Approfittiamone!
Roma
Opportunità insperata - sottolinea - per i porti del Mediterraneo e italiani in particolare
MSC Crociere affianca Carnival e Royal Caribbean nel capitale di Grand Bahama Shipyard
Miami
Concluse positivamente le trattative in corso da fine 2024
Al The International Propeller Clubs il Premio Dorso per l'area mediterranea
Napoli
A riconoscimento del ruolo primario svolto dagli operatori della logistica nei traffici mediterranei
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
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