Oggi la Commissione Consultiva dell'Autorità Portuale di Genova, che riunisce i rappresentanti delle varie categorie degli imprenditori e dei lavoratori portuali, si è riunita per esaminare lo schema di regolamento per l'esercizio dei servizi portuali nel porto genovese. Dopo la lettura della relazione allegata alla bozza di regolamento, che riportiamo di seguito, si è deciso di aggiornare la riunione al prossimo 18 gennaio.
SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI GENOVA
Con il presente Regolamento si è inteso inserire la regolamentazione dei servizi e delle operazioni portuali - demandata dall'articolo 16 della Legge 84/94, come modificato dall'articolo 1 della Legge 186/2000, alle Autorità Portuali, che vi debbono provvedere in conformità ai criteri fissati dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con il Decreto 6 febbraio 2001, n. 132 - all'interno di uno schema organizzativo riferito all'insieme operativo del porto, con l'obiettivo di assicurare adeguati livelli di efficienza e di produttività al sistema portuale genovese.
L'individuazione dei servizi ammessi, secondo quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale, deve in effetti essere compiuta "sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale".
Se si guarda all'assetto operativo del porto di Genova (Cfr. il provvedimento relativo all'Organizzazione del lavoro in porto: svolgimento delle operazioni portuali", approvato dal Comitato portuale nella seduta del 23 marzo 2001), esso risulta costituito dalle imprese concessionarie di cui all'articolo 18 della Legge 84 (Terminals), da alcune imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84, di cui due operanti in conto proprio, dalle due Compagnie - imprese di cui a1l'articolo 21 della Legge 84. A tali soggetti si aggiungono le imprese di cui all'articolo 16 comma 7bis della Legge 84 (depositi costieri) e l'impresa operante in autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 19 della Legge 84, che rimangono escluse dalla disciplina delle operazioni e dei servizi portuali.
In presenza di tale articolata composizione del quadro operativo che caratterizza il porto di Genova a seguito della privatizzazione delle operazioni portuali e del conseguente ingresso nel mercato di una pluralità di soggetti imprenditoriali, lo schema organizzativo qui proposto si incentra sul ruolo di fulcro attribuito alle imprese concessionarie di aree e di banchine - in altre parole ai Terminals portuali - ai fini dello svolgimento del "ciclo delle operazioni portuali", inteso come "l'insieme delle operazioni ...... finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa".
Nei settori di attività qui presi in considerazione - e cioè la movimentazione e lo stoccaggio dei contenitori, le merci convenzionali e le rinfuse solide - l'organizzazione del sistema portuale genovese riconosce infatti ai Terminals, in relazione ai contenuti dei programmi di attività posti a base della concessione ed in particolare alle capacità tecnico-economiche, alla struttura organizzativa ed agli investimenti che li debbono connotare, la funzione a tutti gli effetti essenziale di assicurare la massima efficienza produttiva in condizioni di sicurezza allo svolgimento delle operazioni portuali, fino al completamento del "ciclo" che si realizza nel momento in cui il carico viene preso in consegna, ovvero consegnato, da parte del Terminal.
Per le considerazioni suesposte la regolamentazione delle operazioni e dei servizi portuali assume quindi come dato di partenza la presenza ormai consolidata nel porto di Genova di una pluralità di soggetti imprenditoriali fortemente strutturati, la cui azione si svolge in una sfera di autonomia gestionale piena, nel rispetto delle leggi e delle regole fondamentali, per il raggiungimento degli obiettivi posti a base delle concessioni rilasciate ai Terminals.
Accanto ai Terminals, l'altra componente che svolge un ruolo centrale nel "ciclo delle operazioni portuali" è costituita dalle Compagnie trasformate in impresa, le cui dotazioni in termini di personale e di mezzi sono in grado di mettere al servizio dei traffici prestazioni organizzate di comprovata qualità con livelli elevati di produttività e tali da potersi integrare con le risorse dirette dei Terrninals assicurando i necessari margini di flessibilità all'organizzazione del lavoro nel sistema portuale genovese.
Sotto questo profilo, la regolamentazione di cui trattasi si è posta l'obiettivo prioritario di creare le premesse affinché nel mercato delle operazioni portuali possano realizzarsi le condizioni per la più efficace collaborazione imprenditoriale tra i due soggetti, con l'obiettivo di favorire la massima utilizzazione del contributo che il mercato può dare al perseguimento dell'efficienza economica, prevedendo in particolare che le imprese portuali che controllano Terminals portuali non possano svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione ai Terminals medesimi, e ciò per evitare possibili abusi di posizione dominante.
Nel quadro sopra descritto, l'individuazione dei servizi portuali di cui alla legge 186/2000 e regolamento ministeriale 6 febbraio 2001 è stata riferita ai tre settori di assistenza alle merci, di assistenza al carico e di assistenza al Terminal; nei cui rispettivi ambiti sono state elencate le attività specialistiche che ad una prima ricognizione risultano essere richieste come attività complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Si è in ogni caso ritenuto opportuno prevedere una verifica su base annuale delle esigenze operative. del porto, da svilupparsi in stretto raccordo con le imprese portuali al fine di poter procedere agli aggiornamenti ed alle integrazioni che si rendessero necessari rispetto all'elencazione qui indicata.
Il Regolamento in esame disciplina al riguardo le modalità e i termini di presentazione delle domande, le procedure per il rilascio e la determinazione, del numero massimo delle autorizzazioni, la loro durata ed il canone dovuto, i profili di responsabilità ed il regime di autoproduzione dei servizi.
Si è inoltre ritenuto necessario ed opportuno introdurre alcune norme transitorie e di prima applicazione del Regolamento, avuto particolare riguardo all'esigenza di procedere all'aggiornamento dei programmi di attività delle imprese concessionarie di cui all'articolo 18 della Legge 84, in relazione a quanto ivi previsto in ordine allo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, nonché alle verifiche occorrenti, rispetto alla nuova categoria dei servizi, nei confronti delle imprese attualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84. Ciò al fine di rendere coerenti e compatibili le diverse posizioni esistenti, da ricondurre alla disciplina recata dal nuovo Regolamento. Nelle stesse norme transitorie si è inoltre fissato in due il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi ad imprese portuali che operano nell'ambito "ciclo" sulla base di specifici rapporti contrattuali con le imprese concessionarie, nella considerazione che per le ragioni in precedenza esposte le Compagnie trasformate possano allo stato assicurare le esigenze operative connesse allo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali. Le stesse Compagnie, a questo fine, dovranno richiedere la prevista autorizzazione che potrà essere rilasciata a condizione che le stesse non controllano Terminals portuali né altre imprese portuali. |
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