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Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso per l'annullamento dell'applicazione obbligatoria del contratto di lavoro unico nei porti
Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente degli utenti portuali italiani, Giorgio Fanfani - ma anche amareggiati per i danni subiti dall'utenza
28 novembre 2003
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - con sentenza dello scorso 30 ottobre, che pubblichiamo di seguito - ha stabilito l'annullamento dell'applicazione obbligatoria del contratto collettivo di lavoro unico nei porti. Il pronunciamento è relativo al ricorso presentato da Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali, Marittima Spedizioni Srl e Ascheri & C. Srl contro i ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e del Lavoro e delle Politiche sociali e nei confronti di Assoporti e delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL Trasporti. Il ricorso chiedeva l'annullamento della nota DEM3/382 del 7 febbraio 2001 con cui il ministero dei Trasporti e della Navigazione aveva diramato alle autorità portuali e marittime il testo del protocollo d'intesa e del contratto unico di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali e Assoporti ai sensi dell'art. 17 comma 13 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994.

«Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato oggi il presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali, Giorgio Fanfani - per una sentenza che giunge due anni e mezzo dopo l'emanazione della circolare del ministero. Siamo altresì amareggiati perché è stata in vigore in questi anni. In questo periodo l'utenza portuale ha avuto certamente dei danni».

 

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3'-ter, composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefania SANTOLERI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5308/2001, proposto dalla MARITTIMA SPEDIZIONI s.r.l., dalla ASCHERI & C. s.r.l. e dal COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEGLI UTENTI E DEGLI OPERATORI PORTUALI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dai proff. Mattia PERSIANI e Filippo SATTA ed elettivamente domiciliati in Roma, via P.L. da Palestrina n. 47,

CONTRO

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ed il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi sigg. Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

E NEI CONFRONTI

- della ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI ' ASSOPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. Gaudenzio PIERANTOZZI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 284 e

- della FILT-CGIL, della FIT-CISL e della UIL Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressate, rappresentate e difese dal prof. Michele MISCIONE e dagli avvocati Davide MONTANARI, Antonio PELLEGRINI e Sergio VACIRCA ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Flaminia n. 195,

PER L'ANNULLAMENTO

della nota prot. n. DEM3/382 del 7 febbraio 2001, con cui il Direttore dell'UG Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo presso il Ministero dei trasporti e della navigazione ha diramato alle Autorità portuali e marittime il testo del protocollo d'intesa e del CCL unico, stipulati tra le OO.SS., l'Assoporti ed altri soggetti a'sensi dell'art. 17, c. 13 della l. 28 gennaio 1994 n. 84;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 30 ottobre 2003 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, solo i proff. SATTA e PROIA (per delega del prof. PERSIANI) e gli avvocati PIERANTOZZI, MONTANARI e VACIRCA;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La MARITTIMA SPEDIZIONI s.r.l., la ASCHERI & C. s.r.l. ed il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali assumono d'essere due imprese che svolgono operazioni portuali ex art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 e, rispettivamente, l'associazione di categoria delle imprese che usano i servizi portuali od operano in ambito portuale.

Detta Società e consorti rendono altresì noto che le imprese portuali de quibus, autorizzate ex art. 16 (c.d. "senza terra"), o concessionarie ex art. 18 (c.d. "con terra"), nonché quelle di cui all'art. 21 della l. 84/1994, possono avvalersi pure dei servigi di fornitura di lavoro temporaneo, resi loro dai dipendenti o dai soci delle apposite imprese indicate nell'art. 17.

Ora, al fine di garantire a costoro un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, il Ministero dei trasporti e della navigazione (ora, delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora, del lavoro e delle politiche sociali), promuove specifici incontri fra le OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese dell'utenza portuale e delle imprese ex art. 21 e l'Assoporti, per determinare la stipulazione di un CCNL unico di riferimento. Ebbene, il 27 luglio 2000, la Assologistica, l'Assoporti e la FISE-Uniport, da un lato e le OO.SS. dei lavoratori portuali sottoscrissero un protocollo d'intesa, volto a stipulare detto CCNL unico, con la precisazione che esso avrebbe regolato i rapporti di lavoro tra le imprese ex artt. 16 e 18 della l. 84/1994, le Autorità portuali, i soggetti ex art. 17 ed i lavoratori da esse dipendenti, compresi quelli delle imprese di cui al successivo art. 21. Le parti contraenti s'impegnarono inoltre a sottoporre al Governo della Repubblica tale protocollo ed il conseguente CCNL unico, affinché ne prendesse atto ed a riferirsi al contratto stesso per regolare i rapporti di lavoro tra i soggetti dianzi indicati. Il CCNL unico fu poi stipulato tra le stesse parti in data 1' febbraio 2001 ed è stato diramato alle Autorità portuali e marittime dal Direttore dell'UG Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con la nota prot. n. DEM3/382 del successivo giorno 7.

Avverso tale atto insorgono allora, con il ricorso in epigrafe, detta Società e consorti innanzi a questo Giudice, deducendo in punto di diritto, sotto vari profili, la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, c. 13 della l. 84/1994 e lo sviamento di potere. Resistono in giudizio le Amministrazioni statali intimate, che eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in epigrafe per non impugnabilità dell'atto ministeriale e per carenza di legittimazione all'azione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea. Anche le controinteressate OO.SS. si sono costituite nel presente giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso in epigrafe per omessa impugnazione dell'ordinanza dell'Autorità portuale di Savona n. 10 del 15 dicembre 2001, la sopravvenuta estinzione dell'interesse azionato per l'intervento di accordi sindacali applicativi del CCNL unico e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea. S'è costituita in giudizio pure l'Assoporti, che conclude per l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda giudiziale dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2003, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. ' Con il ricorso in esame, due imprese che svolgono operazioni portuali ex art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 e l'associazione di categoria delle imprese che usano i servizi portuali od operano in ambito portuale, impugnano la nota prot. n. DEM3 /382 del 7 giugno 2001, con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione ha diramato alle Autorità portuali e marittime il testo del CCNL unico dei porti, stipulato a'sensi dell'art. 17, c. 13 della l. 84/1994 tra le OO.SS. dei lavoratori portuali, da un lato e la Assologistica, l'Assoporti e la FISE-Uniport, dall'altro.

2. ' Anzitutto, le ricorrenti MARITTIMA SPEDIZIONI s.r.l. ed ASCHERI & C. s.r.l., con separati, ma identici atti sottoscritti personalmente, debitamente notificati a tutte le parti resistenti e depositati il 23 maggio 2003, hanno rinunciato al ricorso in epigrafe. Essendo state rispettate le formalità ex art. 46, I c. reg. proc., devesi dar atto di detta rinuncia, con irripetibilità, tra tutte le parti, delle spese della procedura.

3.1. ' Ciò posto, è manifestamente infondata l'eccezione di tardività dell'impugnazione in questione, atteso che le resistenti OO.SS. calcolano il dies a quo del termine ex art. 21, I c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 direttamente, ma in modo erroneo, dalla data in cui l'atto gravato è stato emanato. Nondimeno, tale riferimento già di per sé non ha senso alcuno ed ancor di più s'appalesa irrilevante, giacché l'atto impugnato non è soggetto a necessaria pubblicazione, né tampoco è indirizzato alle ricorrenti. In tal caso, detto termine decorre solo dalla piena conoscenza, del cui momento di formazioni le parti resistenti, peraltro, non forniscono alcuna contezza, né alcun serio principio di prova.

Né varrebbe obiettare che, perlomeno per la ricorrente Associazione, essa avrebbe conosciuto il contenuto del predetto CCNL unico fin da prima, sol perché di ciò si darebbe notizia nel notiziario dell'Autorità portuale di Venezia n. 11 del novembre 2000. Non è chi non veda come tal riferimento, in disparte la sua genericità, non è di per sé attendibile, in quanto è una mera notizia di stampa, non suffragata da una rigorosa prova sul punto. Inoltre, anche ad ammetterne la veridicità, non è seria dimostrazione di piena conoscenza la mera affermazione che l'Associazione ricorrente avrebbe commentato con favore la stipulazione del predetto CCNL, posto che parte resistente non chiarisce su che cosa in effetti sia caduto tale giudizio favorevole.

3.2. ' Ancora in via preliminare, parimenti infondato è l'assunto di parte resistente in ordine alla non attualità dell'interesse azionato, giacché, a suo dire, le Autorità portuali o marittime non avrebbero dato seguito all'invito contenuto nell'atto ministeriale impugnato.

Quest'ultimo non è un mero invito, ma è la diramazione d'un atto-fonte, sì di natura negoziale, ma specificamente promosso dal Ministero vigilante e cogente per l' espressa disposizione dell'art. 17, c. 13, I per. della l. 84/1994, laddove dette Autorità "'inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile'".

Come si vede, le Autorità non hanno alcuna discrezionalità in ordine all'introduzione, nei provvedimenti di loro spettanza a'sensi degli artt. 16/18, di siffatte disposizioni atte a garantire il trattamento de quo, tant'è che il CCNL unico di riferimento è promosso dalle Amministrazioni resistenti appunto a tale precipuo fine. Non a caso, le predette Autorità hanno sì titolo ad un'autonoma determinazione, a livello locale, dei trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile, ma soltanto fino alla stipula del CCNL stesso, onde, una volta stipulato, da questo non possono più legittimamente prescindere: tertium non datur. Sfugge, quindi, al Collegio come tali Autorità potrebbero mai, in presenza del CCNL unico in parola, non farne applicazione concreta nei confronti delle imprese autorizzate o concessionarie, senza con ciò violare la norma di garanzia, presupposto fondante della capacità negoziale in materia, dei trattamenti minimi, chiamati appunto inderogabili anzitutto per la P.A. che, grazie alla conformazione dei poteri di dette imprese, li deve assicurare ai lavoratori da queste utilizzati. S'appalesa, quindi, uno pseudoproblema quello agitato dalle OO.SS. resistenti (cfr. pag. 7 della memoria di costituzione), se dovessero mancare sia il CCNL unico, sia determinazioni a livello locale, in quanto, aldilà della responsabilità delle Autorità per l'aperta violazione delle norme speciali sul lavoro portuale temporaneo recate dalla l. 84/1994, comunque l'ordinamento generale appresta, già di per sé ed in prima battuta, le idonee tutele, provvedendovi con gli artt. 4 e ss. della l. 24 giugno 1997 n. 196, ossia con l'imposizione ex lege di obblighi a carico dell'impresa utilizzatrice di lavoratori temporanei ed a garanzia di costoro.

Come si vede, sussiste attuale l'interesse azionato contro la procedura di formazione ed il contenuto del cogente ed inderogabile CCNL unico ¾ di cui la nota impugnata prende atto, in ossequio all'autonomia delle parti sociali, e ha dichiarato vigente ed efficace in sé¾ , indipendentemente da omissioni o interpretazioni più o meno arbitrarie di dette Autorità dell'art. 17, c. 13 della l. 84/1994. D'altronde, consta in atti la nota dell'Autorità portuale di Savona, che, in risposta all'istanza del Comitato ricorrente a non dar seguito al CCNL de quo, afferma l'impossibilità di "'ignorare, finché vigente, una circolare del proprio Ministero vigilante, senza incorrere in omissione di atti d'ufficio'".

3.3. ' Va poi rigettata l'eccezione di sopravvenuta estinzione dell'interesse attoreo, per omessa impugnazione dell'ordinanza dell'Autorità portuale di Savona n. 10 del 15 dicembre 2001, nonché del regolamento portuale, quali atti applicativi del CCNL unico in parola.

Al più siffatta considerazione avrebbe potuto riguardare quelle, tra tutte le imprese aderenti all'Associazione ricorrente, effettivamente operanti nell'ambito del porto di Savona, essendo direttamente coinvolte da atti applicativi di quello impugnato in questa sede. Del pari, all'Associazione stessa si sarebbe potuto contestare un gravame rivolto, quale titolare di interessi collettivi, avverso solo tale ordinanza savonese, giacché quest'ultima, di per sé, concerne soltanto quell'ambito territoriale.

Viceversa, l'interesse azionato dalla predetta Associazione attiene alla sua posizione di parte datoriale, ossia d'entità rappresentativa, investita della cura e del soddisfacimento degli interessi metaindividuali di tutte le imprese e le associazioni aderenti, quali utenti e/o operatori portuali. Al riguardo, l'art. 16, c. 1 della l. 84/1994 stabilisce che sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, mentre sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuati dalle autorità portuali o da quelle marittime, mercé una specifica regolamentazione in conformità ai criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In relazione all'eterogeneità delle operazione e dei servizi portuali, invece dell'atomizzazione delle rappresentanze sindacali datoriali, ben si comprende la competenza rappresentativa unitaria in capo al Comitato ricorrente, nella sua qualità di soggetto titolare degli interessi collettivi della parte datoriale nella procedura di formazione del CCNL unico. Pertanto, il Comitato ricorrente agisce per la tutela di queste sue funzioni, per il corretto svolgimento di tale procedura e per la non pretermissione, da parte del CCNL unico, delle posizioni contrattuali generale e particolari, oltreché per la conformità del CCNL stesso alla l. 84/1994. Invero, l'impugnazione in esame concerne un atto a contenuto generale per i suoi (pretesi) vizi inerenti a tale interesse generale, prescindendo dalle vicende peculiari di ciascun operatore o degli atti applicativi di questa o di quell'Autorità portuale e, in particolare, da ogn'altra questione verificatasi in concreto presso l'Autorità portuale di Savona.

3.4. ' Non maggior pregio ha l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in capo all'Associazione medesima, in varia guisa sollevata dalle parti intimate che, a seconda dei casi, affermano o che detta Associazione non è rappresentante della parte datoriale ¾ e, quindi, non ha titolo a sottoscrivere il CCNL ex art. 17, c. 13, II per. della l. 84/1994¾ , oppure che essa è rappresentante non dell'utenza portuale, bensì di secondo grado, cioè delle organizzazioni che rappresentano gli utenti portuali.

Sul primo aspetto, in virtù del citato art. 17, c. 13 ed al fine di garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative portuali un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove specifici incontri fra le OO. SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui al successivo art. 21, c. 1 (le ex-compagnie o gruppi portuali), e l'associazione fra le autorità portuali, per giungere alla stipula di un CCNL unico di riferimento. Tale dato testuale è inequivocabile e, quindi, in claris non fit interpretatio: tra i soggetti legittimati alla stipulazione del CCNL unico, con cui le altre parti sociali indicate dalle norma si devono incontrare ed il cui specifico incontro va promosso dai Ministeri concertanti, rientra pure la rappresentanza unitaria di tutta l'utenza portuale. Quest'ultima, le cui organizzazioni di categoria sono legittimate a trattare e stipulare il CCNL unico, non è che la denominazione generale dei soggetti utenti portuali, a loro volta individuabili nelle imprese che svolgono le operazioni o fruiscono dei servizi portuali ex art. 16, c. 1 della l. 84/ 1994 e, come tali, possono avvalersi, a'sensi del successivo art. 17, c. 1, della fornitura del lavoro portuale temporaneo. Anzi, proprio coerente alla tesi delle OO.SS. resistenti, per cui non tutti i possibili operatori economici possono ricoprire la qualifica d'utente portuale, è la legittimazione del Comitato ricorrente a trattare ed a stipulare unitariamente per tutte quelle, tra le Associazioni ad esso aderenti, che raggruppano le imprese autorizzate o concessionarie in àmbito portuale. Del pari, non è possibile distinguere ontologicamente un'"utenza portuale" dagli "utenti portuali", perché tale tesi, sì suggestiva, non è ancorata ad alcun dato testuale o funzionale, tant'è che l'art. 9, c. 1 della l. 84/1994 indica, tra i componenti del Comitato portuale, proprio i rappresentanti di armatori, industriali, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi ed autotrasportatori operanti nell'ambito portuale, in una con quelli degli imprenditori di cui ai successivi artt. 16 e 18, le cui Associazioni di categoria sono a loro volta consociate nel Comitato ricorrente.

Né a diversa conclusione ritiene il Collegio di pervenire con riguardo alle associazioni di categoria dei servizi portuali, che raggruppano e curano gli interessi di imprese anch'esse direttamente coinvolte nell'utenza portuale. Non a caso, infatti, l' art. 2, c. 4 del DM 6 febbraio 2001 n. 132, nel definire i servizi portuali ex art. 16 della l. 84/1994, afferma che il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, sono funzionali al proficuo svolgimento di esse, contribuiscono a migliorarne la qualità in termini di produttività, celerità e snellezza e risultano necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo

3.5. ' Tra dette Associazioni rientra pure, oltre a CONFITARMA, FEDERALINEA e FEDERAGENTI e diversamente da ciò che opinano le OO.SS. stesse, la FEDESPEDI, che riunisce le imprese di trasporto e di spedizione internazionale, compreso quello marittimo.

Com'è noto, per un verso, l'art. 419 c. nav. definisce il trasporto di cose come il contratto avente ad oggetto un carico totale o parziale, oppure cose singole e si può effettuare su nave determinata o su nave indeterminata, norme generali, queste, applicabili pure alla caricazione, ossia ogni qualvolta è assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata (cfr. l'art. 439 c. nav.). Per altro verso, dall'art. 1739 c.c. s'evince che la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri ¾ assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione¾ , nel secondo, che è una sottospecie del mandato, invece lo spedizioniere s'obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto (cfr., per tutti, Cass., III, 29 marzo 1989 n. 1489; id., 6 marzo 1997 n. 1994). Ebbene, le imprese che svolgono siffatte attività, con ogni evidenza e quando operano per il trasporto marittimo, appartengono a quella "categoria dei porti" cui fa riferimento (cfr. pag. 16) la memoria di costituzione delle OO.SS. resistenti, perché svolgono nell'àmbito portuale operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e d'ogni altro materiale che hanno incarico di trasportare o spedire via mare.

3.6. ' In ordine, poi, al secondo aspetto, seppur ad altri fini, già il Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., II, par. 31 maggio 2000 n. 696/2000) ha già avuto modo d'osservare, con considerazioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, che il Comitato ricorrente rientra perfettamente nella previsione dell'art. 17, c. 13, II per. della l. 84/ 1994, essendo sì un'associazione di secondo grado, costituita dalle Associazioni rappresentanti degli utenti e degli operatori portuali italiani, secondo le categorie imprenditoriali di cui al citato art. 9, c. 1, lett. i).

Detto Comitato è, quindi, portatore dell'interesse collettivo comune a tutti ed a ciascun'Associazione consociata, a che le operazioni svolte in ambito portuale non siano sottoposte ad illegittime imposizioni, limitazioni od obblighi. Né è revocabile in dubbio che pure tutte le sigle associative, coordinate e riunite nel Comitato stesso, siano a loro volta portatrici di tale interesse, essendo le associazioni rappresentative, sul piano nazionale, di quelle stesse categorie produttive indicate nel ripetuto art. 9, come portatrici di specifiche esigenze settoriali in seno al Comitato portuale, organo dell'Autorità portuale. In definitiva, le associazioni consociate rappresentano e curano, a livello nazionale, bisogni ed esigenze degli imprenditori aderenti e, come tali, han titolo ad assicurare il rispetto delle regole del lavoro portuale in ciascun porto nazionale.

4. ' Le parti resistenti eccepiscono altresì, in vario modo, l'inammissibilità del ricorso in epigrafe, perché, a loro dire, la nota impugnata non avrebbe contenuto provvedimentale, recando un mero invito alle Autorità portuali ad assumere il protocollo d'intesa, concluso tra le parti sociali il 27 luglio 2000, quale riferimento per l' inserimento, negli atti autorizzativi o concessori ex artt. 16/18 della l. 84/1994, delle prescritte disposizioni volte a garantire il trattamento minimo inderogabile ai lavoratori colà considerati.

L'eccezione è frutto d'un evidente equivoco e va disattesa.

Ora, la nota impugnata costituisce l'unica statuizione con cui il Ministero intimato manifesta la propria volizione di recepire il protocollo d'intesa, prodromico al CCNL unico e ad imporne il contenuto, sia pur attraverso la mediazione degli atti autorizzativi e concessori delle Autorità portuali, a tutte le imprese comunque svolgenti operazioni portuali nei porti interessati. Anche ad ammettere che l'atto impugnato svolga pure una funzione notiziale, non per ciò solo ne vien meno la caratteristica volitiva e conformativa dell'assetto degli interessi, tra gli altri, dell'utenza portuale, recando l'indicazione di quel trattamento minimo inderogabile che le Autorità portuali sono a loro volta tenute ad assicurare a garanzia e tutela dei lavoratori indicati dalla norma. Invero, il protocollo d'intesa, diramato dalla nota impugnata, è espressamente assunto quale esito della procedura dell'art. 17, c. 13, II per. della l. 84/1994, ossia di quegli specifici incontri che detto Ministero, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è tenuto ad intraprendere tra le parti sociali per realizzare concretamente gli interessi di tutela indicati nel precedente I per. La nota impugnata, pur rivolgendosi in prima battuta alle Autorità portuali, in realtà, proprio per le caratteristiche d'inderogabilità dei trattamenti stabiliti dal CCNL unico che recepisce e dirama, s'inserisce automaticamente nei rapporti autorizzativi e concessori in corso, alle predette Autorità spettando d'osservarne scrupolosamente le regole e di dettare acconce clausole d'esecuzione a ciascun'impresa autorizzata o concessionaria. Da ciò discende l'immediata efficacia lesiva della nota impugnata, sotto il duplice profilo, in base alla domanda attorea, dell'erronea procedura di contrattazione e dell'illegittimo contenuto del protocollo d'intesa recepito.

Non giova allora obiettare che non di ordine si tratta, ma d'invito a dette Autorità, giacché l'uso di tale formalità non elide il carattere vincolante dell'atto stesso nei loro riguardi. Se è pur vero che esse sono le uniche titolari dei rapporti ex artt. 16/18 della l. 84/1994, ciò non toglie che tale competenza non è libera nei fini, né tampoco è discrezionale laddove deve realizzare i profili di tutela dei lavoratori ex art. 17, essendo, piuttosto, conformata sul punto dalle norme del CCNL unico. Né un argomento decisivo a favore della tesi di parte resistente può trarsi dalla circostanza che la nota impugnata sia stata sottoscritta da un dirigente di ufficio dirigenziale generale e non dal Ministro o da un Sottosegretario, in quanto, in virtù dell'art. 45, c. 1 del Dlg 31 marzo 1998 n. 80 (ancora vigente al momento dell'emanazione di tale atto) ed a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ogni disposizione, che conferisca agli organi di governo l'adozione, tra gli altri, di atti di gestione, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Al riguardo, parte resistente confonde la competenza ministeriale (recte, del Ministro) di vigilanza sulle Autorità portuali ex art. 12 della l. 84/1994, con quella (recte, del Ministero) di promozione degli specifici incontri di cui al successivo art. 17, c. 13, per la quale vige invece l'ordinario criterio di riparto tra Ministro e dirigenti a'sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165.

5.1. ' Passando al merito della res controversa, reputa opportuno il Collegio, ai fini d'una miglior comprensione delle vicende di causa, rammentare che, anche nel settore portuale, soprattutto in conseguenza di importanti arresti della giurisprudenza comunitaria, si son verificati, al contempo, due fenomeni correlati. In ossequio al principio della libertà d'impresa, affermato nei Trattati e da svariate fonti comunitarie e ribadito nell'ordinamento nazionale dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287 e dalla l. 14 novembre 1995 n. 481, a fronte della ritrazione della "mano pubblica" dalla gestione diretta delle attività economiche e la sostituzione con maggiori potestà di verifica e controllo su queste. Si ha così, in linea di massima, la separazione tra le funzioni strategiche assunte ed esercitate dai pubblici poteri, quali loro fini primari (funzioni di polizia e di sicurezza, costruzione e manutenzione delle opere, gestione del demanio portuale, regolazione delle attività portuali) e le attività commerciali, pur se d'interesse collettivo, svolte esclusivamente da privati.

In particolare, già ab initio la l. 84/1994 operò siffatta separazione, nonché, con gradi d'approssimazione successiva ¾ con riguardo, cioè, all'evoluzione dell'ordinamento generale sul governo del mercato del lavoro¾ , la soppressione del monopolio del lavoro portuale.

5.2. ' Prima di tale riforma, infatti, il regime giuridico dei porti implicava, a parte la presenza delle apposite aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini generali, che nei porti di maggior interesse economico l'apposito ente di settore assicurasse all'utenza i servizi e le operazioni portuali, come diretto gestore o indirettamente, attraverso concessionari. In ogni caso, l'art. 110, V c., c. nav. riservava la materiale manipolazione delle merci al monopolio delle compagnie o dei gruppi portuali, che obbligatoriamente raccoglievano tutte le maestranze portuali, a'sensi del precedente I c. V' era, dunque, il generale obbligo ex lege (art. 111, IV c., c. nav.) in capo ad imprese portuali ed enti, d'impiegare solo maestranze appartenenti ai gruppi o alle compagnie e da questi ultimi avviate al lavoro su chiamata.

È ben vero che, già da tempo (cfr., per tutti, Cass., I, 5 novembre 1984 n. 5583), era stato circoscritto il monopolio in favore delle compagnie o gruppi di lavoro portuale ex artt. 108, 110 e 112 c. nav. (e del connesso regolamento per la navigazione marittima) alle sole operazioni portuali d'imbarco e sbarco delle merci, per le quali fosse necessario l'impiego di mano d'opera, con esclusione, perciò, di quelle effettuate soltanto con mezzi meccanici, oppure con la sola prestazione personale dell'utente, consistente nella pura e semplice manovra dei mezzi stessi e con la conseguente esenzione dal pagamento delle tariffe portuali.

Nondimeno, solo grazie alla giurisprudenza comunitaria (cfr. C. giust. CEE, 10 dicembre 1991 n. 179, Merci Convenzionali Porto di Genova), anzitutto s stabilì l'illegittimità della normativa nazionale che conferisse ad un'impresa stabilita nello stesso Stato membro il diritto esclusivo d'esercizio delle operazioni portuali ¾ che rientrano nei servizi disciplinati dall'art. 60 del Trattato, per i quali il precedente art. 59 sancisce l'obbligo di sopprimere le restrizioni alla loro libera prestazione¾ , imponendole di servirsi, per la relativa esecuzione, di una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali. Peraltro e indipendentemente dalla sua qualificazione d'impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale ex art. 90, n. 2 Tratt., i diritti speciali conferiti a quest'ultima e le tariffe da essa praticate non sono giustificati da alcun'esigenza d'adempimento della specifica missione in ipotesi affidatale, che possa ostare all'applicazione delle norme del Trattato stesso e, in particolare delle regole di concorrenza. A ciò ha fatto poi eco la giurisprudenza nazionale, laddove (cfr. Cass., sez. un., 18 novembre 1998 n. 11620) ha constatato che, alla declaratoria d'illegittimità per contrarietà agli artt. 30, 48, 86 e 90 Tratt. CEE della normativa dei singoli Stati membri sull'attribuzione di diritti esclusivi d'esercizio delle operazioni portuali ad imprese nazionali, consegue la sopravvenuta inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 110 e 112 c. nav. (monopolio delle compagnie portuali sulle operazioni d'imbarco, sbarco, movimentazione e depositi merci e materiali nei porti, ossia tutto ciò che l'art. 16, c. 1 della l. 84/1994 considera operazioni portuali) ed all'art. 203 reg. navig. marittima (in tema di tariffe per il lavoro portuale), incondizionatamente estesa a tutte le strutture portuali nazionali.

5.3. ' In questo contesto, s'inserisce la legge di riforma, che ha, appunto, completamente rivisto il sistema, partendo proprio dal superamento del monopolio de quo, il quale, perciò, non è più nuovamente introducibile, in modo più o meno surrettizio, nell'ordinamento nazionale.

Non a caso, l'art. 6, c. 6 della l. 84/1994 vieta espressamente alle Autorità portuali, fuori dalle funzioni d'indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate, l'esercizio, diretto o anche per tramite di partecipazioni in società, operazioni portuali o attività ad esse strettamente connesse. Al più, dette Autorità, in virtù della novella recata dall'art. 8-bis del DL 30 dicembre 1997 n. 457 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 1998 n. 30), possono costituire società o partecipare a società aventi ad oggetto soltanto l'esercizio di attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche. L'accesso alle operazioni portuali, viceversa, è aperto a qualunque impresa dotata d'apposita autorizzazione, al fine di realizzare l'effettiva competizione tra le imprese, giacché l'Autorità portuale determina il numero massimo di autorizzazioni, assicurando, però, anche il massimo della concorrenza nel settore (art. 16, c. 7).

Alle compagnie ed ai gruppi portuali esistenti l'art. 21, c. 1 impone invece la trasformazione in società, a pena di messa in liquidazione e consente loro d'operare come imprese portuali ¾ sotto tale profilo assimilate a quelle previste dal precedente art. 16¾ , oppure come società di servizi d'intermediazione di manodopera in espressa deroga all'art. 1 della l. 23 ottobre 1960 n. 1369, che sancisce il divieto d'appalto di mere prestazioni di lavoro.

Da ciò discende, in primo luogo, che le operazioni e i servizi portuali possono essere esercitati esclusivamente da imprese private, soggette alla sola autorizzazione da parte dell'Autorità portuale, con o senza la concessione anche di spazi del demanio portuale e di banchine, a'sensi dell'art. 18 (aziende c.d. terminaliste) e previa pubblica gara. Discende altresì che le imprese autorizzate si possano servire, per la movimentazione della merce e per tutte le attività connesse, di personale proprio, appunto grazie all'abrogazione degli artt. 110 e 111 c. nav. recata dall'art. 27, essendo sparito l'antico obbligo, per le imprese (antiche concessionarie in ambito portuale) d'avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi. Da tanto discende, infine, la facoltà di tali imprese d' adoperare anche lavoro temporaneo altrui, appunto fornito da appositi soggetti monopolisti ex art. 17, c. 2 (nel testo da ultimo novellato dall'art. 3 della l. 30 giugno 2000 n. 186) ¾ che in nessun caso possono esercitare in proprio le operazioni o i servizi portuali¾ , pure in deroga alla l. 1369/1960.

5.4. ' In particolare, tale eccezione fu consentita, fin dalla formulazione originaria dell'art. 17 (cfr. c. 1), per far fronte alle peculiarità del lavoro portuale, notoriamente soggetto ai c.d. "picchi di manodopera" collegati all'arrivo delle navi e, comunque, al particolare andamento del mercato relativo. Ebbene, in origine, la fornitura di mere prestazioni di lavoro poteva esser richiesta, in deroga all'art. 1 della l. 1369/1960, alle società o alle cooperative di cui al successivo art. 21, ossia i soggetti derivanti dalla trasformazione ex lege delle compagnie e dei gruppi portuali, per lo svolgimento, in regime di concorrenza, delle operazioni portuali. Restava ferma la possibilità (c. 2) di Autorità portuali o marittime di promuovere l'istituzione, ove non fossero costituite le società o le cooperative de quibus, di un'associazione del lavoro portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attività del porto, con applicazione ai suoi dipendenti del CCNL vigente per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 16, nonché dei relativi trattamenti previdenziali e assistenziali.

Non per un diverso scopo intervenne la novella introdotta dall'art. 1, c. 21-ter del DL 21 ottobre 1996 n. 535 (convertito, con modificazioni, dalla l. 23 dicembre 1996 n. 647), che riformò integralmente l'art. 17 disciplinando la fornitura del lavoro portuale temporaneo, in attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della l. 1369/1960. All' uopo prevedendo che le Autorità portuali o marittime promuovessero la costituzione di un consorzio volontario, aperto a tutte le imprese ex artt. 16, 18 e 21, solo per agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di manodopera, se del caso autorizzando una o più imprese consorziate, anche in deroga all'art. 1 della l. 1369/1960 e purché dotate di adeguato personale e risorse proprie, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate.

Ove non fosse costituito detto consorzio, oppure non vi partecipasse la maggioranza delle predette imprese, le Autorità portuali o marittime, se avessero ravvisato l'esigenza di soddisfare tali variazioni imprevedibili, avrebbero potuto istituire l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di manodopera, unico soggetto autorizzato a fornirle in deroga alla l. 1369/1960 nell'ambito portuale in cui fosse istituito.

5.5. ' Anche tutto l'attuale art. 17 disciplina, integralmente ed esclusivamente, la fornitura del lavoro portuale temporaneo, in deroga alla ripetuta legge n. 1369, alle imprese ex artt. 16 e 18. Al riguardo, già l'inequivoco dato testuale ex c. 1, per cui "' il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo'", implica che è logicamente difficile ritenerne possibile o giustificabile l'applicazione ad altre fattispecie di lavoro temporaneo e, a più forte ragione, a quelle di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso, l'art. 17 pone un complesso di regole sì successive, ma alternative alla l. 24 giugno 1997 n. 196, recante la fornitura in generale di lavoro temporaneo ¾ in risposta alla particolarmente avvertita esigenza d'introdurre e regolare forme di lavoro provvisorio sulla traccia dell'esperienza francese del c.d. travail interinaire¾ , ancorché dense di richiami non solo testuali, ma soprattutto concettuali a siffatta norma generale, come meglio si vedrà appresso.

Ora, l'erogazione delle prestazioni in parola è effettuata da un'impresa monopolista, appositamente autorizzata dalle Autorità portuali o marittime e la cui attività è esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ¾ con esclusione, quindi, d'ogni altra attività imprenditoriale in ambito portuale e della partecipazione in una o più delle imprese ex artt. 16, 18 e 21 della l. 84/1994¾ , individuata in base ad una procedura aperta accessibile ad imprese nazionali e comunitarie. In caso contrario, le fornitura delle prestazioni in parola è erogata da agenzie promosse dalle Autorità portuali o marittime, soggette al loro controllo. La relativa gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, c. 1, lett. a) e che assumono i lavoratori di cui alle società o cooperative ex art. 21, c. 1, lett. b), ossia quelle costituite da compagnie e gruppi portuali per la fornitura di servizi a favore di altre imprese portuali e terminaliste, comprese le mere prestazioni di lavoro in deroga alla l. 1369/1960. Entrambi i soggetti prestatori, solo in caso d'insufficienza di proprio personale per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo generale ex l. 196/1997.

Come si vede, il rapporto di lavoro portuale temporaneo, anche sotto il profilo semantico identico all'omonimo istituto generale regolato da quest'ultima, si manifesta con una struttura trilaterale, in quanto in esso l'impresa titolare dell'apposita autorizzazione dell'Autorità portuale, o l'agenzia ex c. 5 fornisce per un tempo e per esigenze limitati lavoratori con determinate caratteristiche alle imprese ex artt. 16, 18 e 21, c. 1, lett. a), che ne fanno richiesta. I lavoratori sono assunti, a tempo indeterminato o a termine dall'impresa o dall'agenzia, quest'ultima tra i dipendenti delle società o cooperative ex art. 21, c. 1, lett. b), per svolgere appunto le proprie prestazioni a favore delle imprese utilizzatrici. Anche per le prestazioni ex art. 17, c. 1, pertanto, il lavoro temporaneo è costituito da due rapporti contrattuali funzionalmente collegati, ma ontologicamente distinti, uno d'appalto, ossia d'utilizzazione delle prestazioni lavorative di soggetti estranei all'appaltante e solo per il tempo ed i compiti espressamente dedotti in appalto e l'altro di lavoro subordinato tra tali soggetti e l'impresa o l'agenzia fornitrice. Lo schema fin qui descritto, nondimeno, è esattamente quello evincibile dal combinato disposto dell'art. 1, c. 1 (contratto tra l'impresa fornitrice e l' impresa utilizzatrice) e, rispettivamente, dell'art. 3, c. 1 (contratto tra l'impresa fornitrice ed i suoi dipendenti da inviare, volta per volta, alle imprese utilizzatrici) della l. 196/1997.

Non a caso, l'art. 17, c. 7 fa riferimento ad alcune disposizioni della l. 196/1997, ma per una vicenda tutt'affatto diversa da quella, testé evidenziata, del ricorso dei soggetti prestatori di lavoro portuale temporaneo, a loro volta, ad imprese di lavoro c.d. "interinale", qualora ve ne sia bisogno. Il c. 7, invero, regola il contenuto minimo del CCNL unico di riferimento di cui al successivo c. 13, all'uopo mutuando dalla l. 196/1997 alcuni istituti di garanzia colà contenuti e che inderogabilmente le parti sociali individuano in sede di trattative per la stipula del contratto stesso. La ragione è evidente e fonda la clausola di garanzia di cui al successivo c. 13, I per.: a differenza dei dipendenti delle imprese ex artt. 16, 18 e 21, c. 1, lett. a) ¾ il cui rapporto di lavoro subordinato è già disciplinato, impresa per impresa, categoria per categoria, dai CCNL di comparto¾ , gli addetti alle imprese o alle agenzie fornitrici di lavoro portuale temporaneo, ossia i "' lavoratori (dipendenti delle imprese ex c. 2 e delle società ex art. 21, c. 1, lett. b assunti nelle agenzie ex c. 5) e ' soci lavoratori di cooperative (di cui all'art. 21, c. 1, lett. b)'" di cui al citato c. 13, non hanno di per sé un trattamento omogeneo ed unico, onde il loro CCNL unico di riferimento non può prescindere, nonostante il regime di separatezza del lavoro portuale, dagli istituti di minima garanzia che l'ordinamento generale appresta ai lavoratori c.d. "interinali". Si può, forse, discettare sulla necessità attuale d'un regime separato per il lavoro portuale, ma al Collegio non sfugge né la tradizionale peculiarità di tale tipo di prestazione d'opera, né la necessità di prevedere per i relativi addetti una disciplina che non dimentichi l'imprevedibilità (e soprattutto le oscillazioni e le stasi) del fabbisogno di manodopera, né tampoco l'esigenza d'assicurare ai lavoratori portuali temporanei le garanzie esistenti per tutti i lavoratori temporanei. Si tratta di situazioni, tutte queste, che giustificano ancor oggi una disciplina ad hoc per questi lavoratori, solo ai quali fa riferimento il successivo c. 13, fermo restando che tali garanzie, come ben evincesi dal dato testuale, non possono valere né fuori dall'àmbito portuale, né, a più forte ragione, nei confronti di lavoratori che, pur operando in quell'ambito, godono già e di per sé del trattamento giuridico, retributivo e previdenziale di competenza, in base a fonti legali e negoziali di pari forza formale a quelle per cui è causa.

In particolare, s'avrà che nel CCNL ex c. 13 le parti sociali individuino: 1) ' i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo possa esser concluso a'sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della l. 196/1997, ossia nelle ipotesi previste dai CCNL della categoria d'appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative; 2) ' le qualifiche professionali cui s'applica il divieto di cui al successivo c. 4, lett. a), ossia quelle inerenti alle mansioni indicate nei CCNL della categoria d'appartenenza dell'impresa utilizzatrice, il cui svolgimento possa presentare maggior pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi; 3) ' la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, giusta quanto indicato nel successivo c. 8; 4) ' i casi per i quali può esser prevista la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato a' sensi dell'art. 3, c. 4; 5) ' le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti dall'art. 4, c. 2 (retribuzione non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice; divieto del trattamento previsto per la categoria d'inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal CCNL avente carattere solo esclusivamente transitorio; criteri per la determinazione e corresponsione della retribuzione di risultato).

Inoltre, la profonda analogia con la disciplina della l. 196/1997 implica, in ordine alla deroga che l'art. 17 della l. 84/1994 fa all'art. 1 della l. 1369/1960, il medesimo rapporto di coordinamento esistente tra quest'ultima e la legge n. 196. Invero, come già accade per la norma generale sul lavoro temporaneo, neppure l'art. 17 fa venir del tutto meno il tradizionale divieto d'intermediazione di manodopera, la disciplina del 1960 continuando a trovare applicazione al di fuori dei casi consentiti di fornitura di lavoro portuale temporaneo, foss'anche da parte di un'impresa ex artt. 16, 18 o 21, c. 1, lett. a) nei riguardi di un'agenzia di lavoro interinale, perché detta impresa non si può rivolgere che SOLO all'impresa ex art. 17, c. 2 o all'agenzia ex c. 5. Pertanto, come l'art. 10, c. 1 della l. 196/1997 non ha abolito il divieto d'interposizione fittizia di manodopera ex l. 1369/1960 nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli cui all'art. 2 della stessa legge n. 196, oppure che violi le disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (così Cass., sez. lav., 9 aprile 2001 n. 5232), allo stesso modo va trattata l'impresa portuale che eluda l'obbligo d'approvvigionarsi di manodopera temporanea dai soggetti monopolisti ex art. 17 della l. 84/1997. Si tratta, con ogni evidenza, di un'ulteriore forma di garanzia a favore dei lavoratori portuali temporanei, le cui funzione ed utilità sono nulle per i dipendenti delle imprese portuali, il cui rapporto, invero, non è conformato da tali norme, ma, al contrario, le loro regole contrattuali e le altre tutele approntate dalla legge si comunicano ai lavoratori temporanei e li salvaguardano.

6. ' Così chiarito per sommi capi il quadro normativo di riferimento, il ricorso in epigrafe s'appalesa fondato e, come tale, è meritevole d'accoglimento nei sensi e per le considerazioni qui di seguito indicate.

7. ' Da condividere è, anzitutto, il primo assunto attoreo (pag. 10 del gravame introduttivo), laddove afferma che l'art. 17 regola esclusivamente il lavoro portuale temporaneo, con conseguente impossibilità di trasmettere a lavoratori terzi le regole del loro CCNL, come il Collegio ha avuto modo finora di far presente.

Ma da accogliere è pure tutto il primo mezzo d'impugnazione, in quanto, in effetti, l'atto impugnato pretermette illegittimamente le ragioni di tutte le parti sociali, ugualmente legittimate a trattare ed a stipulare il CCNL unico di riferimento, laddove recepisce il protocollo d'intesa a suo tempo ratificato da alcuni contraenti a guisa di testo definitivo del contratto stesso.

Ora, non sfugge al Collegio che il Ministero intimato non possa prescindere da un testo siffatto, frutto a sua volta di intese negoziali di per sé sole non nulle, né illecite, ma solo in attesa di perfezionamento. Infatti, l'obbligo ex lege di promozione degli incontri con le parti sociali non esclude che queste ultime possano, aliunde ed in via del tutto autonoma, raggiungere comunque l'accordo nei sensi ex art. 17, c. 13. La promozione de qua ben si potrebbe rivelare superflua qualora l'accordo raggiunto in altra sede soddisfi, sotto i profili della completezza delle parti stipulanti e della conformità del contenuto ai fini sottesi al c. 13, la norma sulla contrattazione. Pertanto, per un'evidente ragione d'economia dei mezzi giuridici, non è invocabile l'inversione o l'astrazione dalla procedura, una volta legittimamente raggiunto il risultato, nemmeno quando una o più parti sociali, regolarmente invitate negli incontri promossi dal Ministero intimato, non v'abbia partecipato, oppure abbia fatto constare in altra sede il proprio specifico assenso sull'oggetto del CCNL.

Sennonché siffatta astrazione è illegittima quando, come nella specie, non vi sia completezza di stipulanti legittimati e correttezza di contenuto, né certezza, secondo gli ordinari canoni di buona fede nelle trattative e d'interpretazione secondo il contegno delle parti, di raggiungimento del consenso, se questo è manifestato in forme atipiche o espresse in sedi diverse dal tavolo di trattativa (p.es., dichiarazioni giornalistiche, ecc.). In tal caso, è obbligo del Ministero intimato non già recepire acriticamente il testo così parzialmente concordato, bensì adoperarlo a guisa di mera piattaforma per la prosecuzione delle trattative e, quindi, promuovere gli ulteriori incontri necessari alla perfezione dell'accordo.

Parimenti da condividere è il secondo motivo di gravame, laddove il Comitato ricorrente lamenta l'evidente violazione del significato dell'art. 17, c. 13 della l. 84/ 1994, da parte dei contraenti, i quali erroneamente hanno ritenuto applicabile il contratto colà previsto a tutti indistintamente i lavoratori di tutte le imprese comunque operanti in ambito portuale. Già il Collegio ha avuto modo di rilevare l'incongruenza, già sotto l'aspetto testuale ancor prima che logico, d'una tale dilatazione delle regole di tutela, pensate dal legislatore a solo vantaggio dei lavoratori portuali temporanei perché di per sé privi di idonee garanzie soprattutto per i periodi di stasi delle loro prestazioni, a soggetti di per sé ben tutelati in altra sede. Qui giova solo osservare che il trattamento minimo inderogabile, colà previsto, non può concernere altri soggetti che tali lavoratori, come ben evincesi dal precedente c. 7 e, soprattutto, dal c. 15, in base al quale le parti sociali di cui al c. 13 regolano le modalità di retribuzione dei soggetti impiegati dalle imprese e/o dalle agenzie fornitrici per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Né varrebbe osservare che siffatta mancata "estensione" del CCNL unico anche ai dipendenti delle imprese portuali potrebbe implicare una disparità di trattamento a svantaggio di questi ultimi, giacché, a parte l'impossibilità d'individuare ex lege la categoria dei c.d. lavoratori portuali ¾ invero indefinita nei contorni, anziché lasciarne l'esatta indicazione alla dinamica contrattuale¾ , in base al c. 7 s'evince, non diversamente da ciò che accade per il lavoro "interinale" ex l. 196/ 1997, che sono tali lavoratori a comunicare il proprio trattamento retributivo e giuridico a quelli temporanei e non mai viceversa.

8. ' Il ricorso va così accolto, ma la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di giudizio.



P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3'-ter, accoglie il ricorso n. 5308/2001 in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l'impugnata nota direttoriale prot. n. DEM3/382 del 7 febbraio 2001, meglio indicata in premessa.

Spese compensate.

Ordina all'Autorità amministrativa d'eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2003.

Francesco CORSARO

, PRESIDENTE

Silvestro Maria RUSSO

, ESTENSORE
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AdSP, Confindustria Genova e Unione Industriali Savona avviano il monitoraggio permanente del comparto
Per la BPA la crescita dei container britannici dipende dagli investimenti, non dal carbon leakage
Londra
Un rapporto dell'associazione britannica contesta l'Osservatorio spagnolo: l'indicatore in teu-miglia non misura i volumi reali e amplifica l'effetto dell'ordine degli scali
ETS, lo shipping pesa per il 10% delle emissioni ma paga quasi il 20% del conto
Bruxelles
Studio ECSA: gli armatori europei chiedono di triplicare le quote destinate al meccanismo SMAP per i carburanti e le tecnologie sostenibili
A.P. Moller Capital acquisirà il gruppo portuale Portek International
Copenaghen
Verrà ceduto dalla giapponese Mitsui & Co.
Washington-Madrid, lo scontro sui porti rischia di diventare una guerra commerciale
Washington
La FMC propone un prelievo di 200mila dollari per viaggio sulle navi sotto bandiera spagnola e limitazioni all'import di alcuni prodotti
Riforma portuale, in Commissione respinti i correttivi sulla governance di Porti d'Italia
Roma
Ieri in Commissione alla Camera il voto sull'articolo 9 del Ddl 2925: bocciati gli emendamenti delle opposizioni; il seguito slitta a un'altra seduta
Il porto di Singapore segna il nuovo record storico di traffico trimestrale dei container (in TEU)
Singapore
Le vendite di combustibile navale evidenziano la trasformazione in atto del mercato dei fuel
Due portacontainer colpite da proiettili mentre transitavano nello Stretto di Hormuz
Southampton/Singapore
La “GFS Pride” ha riportato danni ed un incendio a bordo, ed è successivamente affondata
Attacchi a navi e porti, l'appello dell'ETF ai leader UE
Bruxelles
«Servono azioni, non un'altra dichiarazione di preoccupazione»: il sindacato chiede di mettere la sicurezza dei lavoratori al centro della risposta europea nel Mar Nero
Naufragio dell'Al Salam Boccaccio '98, RINA responsabile secondo il tribunale di Genova
Genova
La società si dichiara in profondo disaccordo e richiama le conclusioni di altre inchieste
Il Perù progetta un secondo grande porto nazionale
Lima
Lo scalo portuale di Corío sorgerà sulla costa meridionale del Paese per servire anche le esportazioni brasiliane
Si moltiplicano gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero
Sofia/Southampton/Nuova Delhi
Due unità colpite nella zona economica speciale della Bulgaria
ETS marittimo, lo SMAP sotto la lente di chi produce i carburanti del futuro
Bruxelles
Una lettera congiunta di produttori, utility, armatori e ONG chiede di riservare quote agli e-fuel e di introdurre la prenotazione anticipata
Il porto di Los Angeles segna nuovi record storici di traffico mensile e trimestrale dei container
Los Angeles
Nuovi picchi massimi di contenitori pieni allo sbarco e di box vuoti
Rheinmetall acquisisce il cantiere navale di Mangalia per 138 milioni di euro
Bucarest
Il progetto è legato al rilancio della cantieristica rumena e alla costruzione di quattro unità per la Marina Militare
Nasce United Transport Mutual: navi, porti e logistica sotto lo stesso ombrello assicurativo
Londra
Approvata dai soci la fusione di UK P&I Club e TT Club, che manterranno nomi, marchi e team
Spagna, il trasporto marittimo a corto raggio arretra
Madrid
SPC Spain avverte che i costi delle norme ambientali spingono i traffici fuori dal mare
Porto di Ravenna, agosto a -20,5% e settembre stimato a -9%
Ravenna
Commercio mondiale più resiliente del previsto. L'IA spinge le merci, i servizi frenano
Ginevra
La WTO rivede le stime: merci a +3,9% nel 2026, servizi a +3,3%. Ma l'impatto della crisi in Medio Oriente non è uguale per tutti
Porti europei, la sostenibilità entra nella fase dell'attuazione
Bruxelles
Dalle politiche ai risultati: il rapporto ESPO fotografa progressi, flessioni e priorità del settore
Le Aziende informano
Ufficiali di Macchina: l'Accademia Italiana della Marina Mercantile apre le selezioni per il corso ITS triennale gratuito. Scadenza 26 ottobre
Il governo federale tedesco vieta la cessione della Zippel al gruppo cinese COSCO
Berlino
A febbraio l'autorità antitrust l'aveva approvata
Rapporto Fedespedi, i porti del Nord Adriatico crescono, ma parlano sloveno e croato
Milano
Assoporti ha rappresentato ad ESPO la posizione italiana sull'EU ETS
Roma
Petri: no all'applicazione indistinta di regole pensate per realtà territoriali profondamente diverse
DP World si assicura altri dieci anni di gestione del terminal multipurpose del porto di Luanda
Dubai
Dal 2021 vi ha investito oltre 260 milioni di dollari
Porto di Napoli, la Darsena di Levante - avverte Confindustria Napoli - non può più attendere
Napoli
Nuovo treno shuttle di Hupac fra Busto Arsizio/Gallarate e Barcellona
Chiasso
Il servizio trisettimanale sarà inaugurato il 9 novembre
Uniport, la resilienza dei porti va trasformata in crescita
Uniport, la resilienza dei porti va trasformata in crescita
Roma
L'associazione chiede al governo tempi certi per infrastrutture e dragaggi, più peso alle imprese nelle decisioni e una correzione dell'EU ETS
Il Bangladesh vuole incrementare la competitività del settore del riciclaggio navale
Dacca
Previsto un impianto per trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione delle navi
Porti, nuovi investimenti in Toscana e Sardegna
Livorno/Cagliari
Approvati i bilanci previsionali 2027 delle due AdSP. In primo piano la banchina di Piombino, le opere a Livorno e i dragaggi e gli interventi di elettrificazione negli scali sardi
Porti italiani, trovare personale qualificato è sempre più difficile
Napoli
Un'analisi di Randstad Research su 13 profili professionali evidenzia anche un marcato squilibrio di genere
COSCO Shipping Ports registra ricavi record per il terzo trimestre
Hong Kong
Nel periodo luglio-settembre l'utile netto è stato di 102,5 milioni di dollari (+3,4%)
Ok al bilancio di previsione 2027 e al POT 2027-2029 dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Il documento previsionale presenta entrate per circa 24 milioni di euro e spese per circa 88 milioni
Il ravennate Bongiovanni confermato presidente dei Giovani di Federagenti
Roma
Rinnovo del consiglio direttivo della federazione
Approvato il Piano Operativo Triennale 2027-2029 del sistema portuale dell'Adriatico Centrale
Ancona
Previsti 308 milioni di euro di investimenti, di cui 218 milioni per le Marche e 91 milioni per l'Abruzzo
Approvato il bilancio di previsione 2027 dell'AdSP della Liguria Occidentale
Genova
Rinviata al 2028 la nuova sovrattassa sulle merci
DP World inaugura un magazzino a temperatura controllata nei pressi di Bologna
Bologna
Struttura della superficie di 22mila metri quadri
Saipem si aggiudica due nuovi contratti di perforazione offshore
Milano
Il valore complessivo delle commesse è di circa 121 milioni di dollari
Hanwha porta il cantiere navale di Filadelfia sotto il controllo della divisione difesa
Arlington
L'obiettivo è di integrare la costruzione di navi commerciali e militari
Porti di Spezia e Carrara, ok al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2027-2029 e al Bilancio di Previsione 2027
La Spezia
Pisano: PTLP concreto e coerente con le risorse attualmente disponibili
Concessioni portuali, nuovo stop del TAR all'aumento dei canoni 2025
Roma
Accolto il ricorso di Assiterminal e di sedici società portuali
Incremento degli ordini trimestrali a Wärtsilä, ma non nel segmento Marine
Helsinki
Nel periodo luglio-settembre l'azienda ha registrato un utile netto di 125 milioni di euro (-31%)
Montaresi nominata segretario generale dell'AdSP del Mar Ligure Orientale per altri quattro anni
La Spezia
Rinnovo della carica su proposta del presidente Pisano
Doppia cerimonia per due navi di Explora Journeys nel cantiere genovese della Fincantieri
Genova
Varo di “Explora V” e cerimonia della moneta di “Explora VI”
L'italiana CMD passa sotto il controllo del gruppo emiratense EDGE
Abu Dhabi/Roma
I cugini Mariano e Giorgio Negri mantengono una significativa quota di partecipazione
L'AdSP del Tirreno Settentrionale presenta il nuovo layout del porto di Piombino
Livorno
Gariglio: un passo concreto per la riconversione industriale e per il futuro di Piombino
FS Logistix ha acquistato sei nuove locomotive della CZ LOKO per i servizi merci e le manovre
Roma/Praga
È il quarto ordine di questa tipologia all'azienda ceca in dieci anni
Porto di Bremerhaven, la nave da crociera Mein Schiff 3 ha urtato due portacontainer
Brema
Nessun ferito. Cancellata la crociera
Paolo Moretti è stato nominato amministratore delegato di RINA Spa
Genova
Giosuè Vezzuto ha assunto il ruolo di amministratore delegato di RINA Services
Joint venture di HD Hyundai e Kiewit per insediare un nuovo cantiere navale negli USA
Houston/Seul
Prevista la costruzione sia di navi militari che commerciali
Calo degli ordini trimestrali di mezzi portuali della Konecranes mentre aumenta il fatturato
Helsinki
Assai positivo il terzo trimestre di Kuehne+Nagel
Schindellegi
Crescita dei risultati economici e operativi in tutti i segmenti d'attività
La corsa di Wildcat alla difesa USA: accordo in esclusiva per lo storico cantiere navale Fraser
Superior
L'operazione del fondo di Miami Beach si pone nel quadro del piano governativo per il rilancio della cantieristica americana
Porto di Ancona, rilascio della prima autorizzazione unica ZES
Ancona
Sbloccato giorni un investimento di tre milioni di euro per la cantieristica degli yacht
Autorizzato l'accesso al porto di Ravenna a navi con pescaggio massimo di 11,00 metri
Ravenna
Benevolo: è una tappa fondamentale per lo sviluppo economico e strategico dello scalo
Porto di Genova, estesa l'autorizzazione per i controlli alimentari al terminal PSA SECH
Genova
Il provvedimento del Ministero della Salute amplia le categorie di prodotti sottoponibili a controllo
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Giovedì alla Camera l'Unione Interporti Riuniti presenterà il progetto ELODIE
Roma
Lo scopo è di realizzare una federazione digitale degli interporti
ABB, ordini record a 12 miliardi di dollari nel terzo trimestre
Zurigo
In aumento anche ricavi e utili, mentre il gruppo annuncia una joint venture con Mitsubishi Electric
Nel terzo trimestre del 2026 i container nel porto di Barcellona sono diminuiti del -9,2%
Barcellona
Il calo è stato determinato dalla riduzione del -19,9% del traffico di transhipment
Nuovo record di traffico trimestrale dei container per i terminal di COSCO Shipping Ports
Hong Kong
Nel periodo luglio-settembre In anche dei volumi movimentati da CMPort
Ad agosto i porti della Liguria Occidentale hanno movimentato 5,2 milioni di tonnellate di merci (+1,6)
Genova
A Genova è stato registrato un aumento del +6,1%, mentre Savona-Vado Ligure ha accusato un calo del -10,0%
Raben Italy inaugura un nuovo magazzino a Pomezia
Milano
L'obiettivo è consolidare il posizionamento e l'espansione territoriale nei trasporti su gomma
Porto della Spezia, accordo per sviluppare progetti sulla blue economy e sulla sicurezza
La Spezia
È stato siglato dall'AdSP e dalla Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea
Il porto di Long Beach festeggia il nuovo record di traffico mensile dei container
Long Beach
Nuovo massimo storico anche nel trimestre luglio-settembre
Avviata la gara per la demolizione parziale del molo Nord del porto di Ancona
Ancona
L'intervento include la regolarizzazione dei relativi fondali
HMM investe oltre 1,6 miliardi di dollari per 12 nuove portacontainer
Busan
Entro il 2029 la presa in consegna di otto navi da 13.000 teu, tre da 2.800 teu ed una da 1.700 teu
Paolo Pessina confermato alla presidenza di Federagenti
Roma
Voto unanime dell'assemblea della Federazione
Avviata la trattativa per il rinnovo del Ccnl unico dell'industria armatoriale
Roma
Le parti hanno concordato un fitto calendario di incontri
Nel terzo trimestre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +15,1%
Hong Kong
A settembre l'aumento è stato del +25,0%
Formazione marittima, ricorso al TAR contro l'aumento delle tariffe delle Capitanerie di Porto
Roma
ANIFORMAR, CONFORMAR e 15 centri di addestramento contestano il decreto MIT-MEF: gli incrementi arrivano fino al 149,3%
Il gruppo Spinelli ha attivato un nuovo deposito per i container vuoti a Novi Ligure
Genova
Investimento del valore di 14 milioni di euro
Rhenus integra i propri servizi logistici in un unico hub all'Interporto di Padova
Padova
Nel sito confluiranno trasporto su strada, spedizioni aeree e marittime, warehousing e servizi specializzati
Muore un camionista al porto canale di Cagliari
Cagliari
Sarebbe stato schiacciato da un carico di grandi tubi
Lavoro marittimo, preoccupazione di Confitarma per l'incertezza derivante dalla posizione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate
Piano di Mitsubishi Heavy Industries per ampliare la propria capacità nella cantieristica navale
Tokyo
L'azienda prevede investimenti pari a 100 miliardi di yen
Trasportounito, folle il governo se pensa che la crisi dell'autotrasporto si possa risolvere da sola
Roma
Sollecitata l'applicazione della clausola di adeguamento del costo del gasolio
Emanuele Grimaldi è il nuovo presidente della Malta International Shipowners Association
La Valletta
Subentra a Marily Frangista, alla guida dell'associazione dall'aprile 2022
Al via domattina a Padova la quarta edizione di Green Logitics Expo
Padova
Vedrà la partecipazione di oltre 300 espositori e lo svolgimento di 30 eventi convegnistici
Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti turchi è diminuito del -1,1%
Ankara
I volumi da e per l'Italia è cresciuto del +6,2%
Assiterminal, la flessibilità dei PRP tenga conto del mercato rilevante in cui operano i porti
Genova
Cetus Maritime progetta di quotarsi sul mercato azionario Euronext Growth Oslo
Hong Kong
Acquisizione di 16 navi in vista dell'ingresso in Borsa
Sabato un jet statunitense ha colpito una rinfusiera nel Golfo di Oman
Tampa
Centcom: la nave aveva tentato di forza il blocco navale contro l'Iran
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Evento di Assologistica per discutere della strategia mediterranea per la competitività italiana
Roma
Si terrà il prossimo 30 ottobre a Napoli
Giovedì alla Camera l'Unione Interporti Riuniti presenterà il progetto ELODIE
Roma
Lo scopo è di realizzare una federazione digitale degli interporti
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RASSEGNA STAMPA
Cosco Shipping arm readies China IPO to capitalise on global shipbuilding wave
(South China Morning Post)
Rosatom expects cargo traffic along Northern Sea Route to rise 14% in 2026 - CEO
(Interfax)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del Presidente Mario Zanetti
Roma, 27 ottobre 2026
››› Archivio
Colpita una nave in prossimità dello Stretto di Hormuz
Southampton
Un proiettile ha provocato un incendio successivamente domato
OOCL, crescita del +9,0% dei volumi trasportati dalle navi nel terzo trimestre
Hong Kong
Il rialzo del valore dei noli marittimi fa segnare un +45,1% ai ricavi
HD Hyundai Marine Solution comprerà l'americana Goltens Worldwide
Dubai/Seongnam
L'azienda si occupa di riparazione e manutenzione di motori navali di grandi dimensioni e macchinari industriali
UNATRAS al governo: sbloccare subito le misure sul caro-gasolio
Roma
Le associazioni dell'autotrasporto denunciano ritardi e incertezze sull'attuazione dell'intesa del 22 maggio e chiedono una convocazione urgente
Porto di Taranto, Gugliotti rinnova la richiesta al governo di fondi per l'hub eolico portuale
Taranto
Il progetto - ha sottolineato - non può né essere ridimensionato né rinviato
Attacco ad una nave al centro del Golfo Persico
Southampton
L'UKMTO ha reso noto che diversi proiettili hanno causato vittime tra i membri dell'equipaggio
Gioia Tauro, approvato l'Addendum all'aggiornamento del Piano Organico dei Porti
Gioia Tauro
L'analisi consentirà di valutare le esigenze occupazionali e di organico della Port Agency
Navi in coda, fuel sprecato: come l'attesa all'ancora può diventare risparmio
Copenaghen
Il Global Maritime Forum pubblica i risultati dei test di Cargill su 16 viaggi reali. Rallentare e arrivare quando l'ormeggio è libero riduce consumi ed emissioni
ZIM rialza le previsioni per l'intero esercizio annuale 2026
Haifa
Attesi EBITDA ed EBIT rettificati pari a 2,7/3,0 miliardi e 1,4/1,7 miliardi di dollari
Gabriele Sangiorgi nominato segretario generale facente funzioni dell'AdSP di Ravenna
Ravenna
Scaduto il mandato di Fabio Maletti
Porto di Genova, un'ora di sciopero per un mese dei lavoratori del Messina Terminal
Genova
L'azienda denuncia che una delle componenti sindacali non si è presentata all'ultimo incontro nell'ambito della procedura di raffreddamento prevista dal Ccnl
Porto di Taranto, accordo per partecipare allo sviluppo dell'Interporto Valbasento di Ferrandina
Matera/Taranto
Entro 180 giorni l'elaborazione di un masterplan logistico-funzionale
Attica, il rosso si riduce grazie soprattutto a plusvalenze e coperture
Kallithea
Primo semestre con meno traversate e ricavi in lieve crescita
Da inizio anno passeggeri e merci sulle navi di GNV sono aumentati del +2% e +5%
Marrakech
Partnership strategica triennale con l'Office National Marocain du Tourisme
Filt Cgil, riconoscere il lavoro marittimo e portuale come usurante
Roma
Il sindacato chiede l'inserimento di una norma chiara nella prossima legge di bilancio
Escola Europea - Intermodal Transport celebra il suo 20° anniversario
Barcellona
Viaggio via mare nel Mediterraneo tra Barcellona, Civitavecchia, Palermo e Genova
Attaccata una tanker ad Hormuz
Southampton
L'unità ha proseguito regolarmente la navigazione
FS Logistix e Interporto Bologna hanno presentato il primo treno sperimentale DAC italiano
Evento di Assologistica per discutere della strategia mediterranea per la competitività italiana
Roma
Si terrà il prossimo 30 ottobre a Napoli
Sanilog, al via una campagna straordinaria di prevenzione oncologica
Roma
Tre nuove aree dedicate alla prevenzione dei tumori di testa e collo e del cavo orale e alla valutazione del rischio vascolare
Aggiudicati i lavori di dragaggio e completamento dell'elettrificazione delle banchine del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Saranno effettuati rispettivamente dalla Dravo e dalla RTI Saet-Suardi
Conferito a Genova lo “Student Naval Architect Award”
Genova
Il gruppo d'Amico e la Royal Institution of Naval Architects premiano l'eccellenza nell'ingegneria navale
Per Malta il trasporto merci è più caro: 35 milioni l'anno tra ETS, FuelEU e BAF
Zebbug
L'associazione degli autotrasportatori chiede al governo di contestare una politica europea pensata per il continente
CMA CGM ha finalizzato l'acquisizione di FedEx Supply Chain
Marsiglia/Atlanta
Con l'operazione, triplicata la presenza di CEVA Logistics in Nord America
Contships ordinerà 10 navi feeder con opzioni per ulteriori 10+10
Atene
Lettera d'intenti con la cinese Hubei Guangji Green Energy Shipbuilding Group Co.
DP World, accordo per lo sviluppo di un porto in acque profonde nello Stato nigeriano di Ogun
Dubai
Il progetto prevede circa quattro chilometri di banchine
Approvato il nuovo regolamento delle operazioni portuali a Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
Civitavecchia
Via libera all'accordo procedimentale con Interminal a Gaeta
Kotug acquisisce una quota di maggioranza in Vortex Offshore
Rotterdam
La società di Dubai opera servizi marittimi all'industria offshore in Medio Oriente
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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