testata inforMARE
Cerca
10 dicembre 2025 - Anno XXIX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
13:47 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
La Corte di Giustizia dell'UE ha bocciato la normativa comunitaria che ha introdotto sanzioni di carattere penale per la repressione dell'inquinamento causato dalle navi
Accolto il ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee sostenuta dal Parlamento europeo
24 ottobre 2007
Ieri la Corte di Giustizia dell'UE ha ed ha bocciato la normativa approvata dal Consiglio dell'Unione Europea che ha introdotto sanzioni di carattere penale per la repressione dell'inquinamento causato dalle navi.

La legge era stata varata nel 2005 ed era entrata in vigore lo scorso marzo (inforMARE dell'11 luglio 2005 e del 29 marzo 2007). Di seguito pubblichiamo la sentenza della Corte.





SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)23 ottobre 2007 (*)«Ricorso di annullamento - Artt. 31, n. 1, lett. e), UE, 34 UE e 47 UE - Decisione quadro 2005/667/GAI - Repressione dell’inquinamento provocato dalle navi - Sanzioni penali - Competenza della Comunità - Fondamento normativo - Art. 80, n. 2, CE»

Nella causa C 440/05,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 35, n. 6, UE, proposto l’8 dicembre 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,



ricorrente,


sostenuta da:

Parlamento europeo, rappresentato dalla sig.ra M. Gómez-Leal, dai sigg. J. Rodrigues e A. Auersperger Matić, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,



interveniente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J.-C. Piris e J. Schutte, nonché dalla sig.ra K. Michoel, in qualità di agenti,



convenuto,


sostenuto da:

Regno del Belgio, rappresentato dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente;

Repubblica ceca, rappresentata dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

Repubblica di Estonia, rappresentata dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re S. Chala e A. Samoni-Rantou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra E. Belliard, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Gasri, in qualità di agenti;

Irlanda, rappresentata dai sigg. D. O’Hagan e E. Fitzsimons, nonché dalla sig.ra N. Hyland, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Repubblica di Lettonia, rappresentata dalla sig.ra E. Balode-Buraka e dal sig. E. Broks, in qualità di agenti;

Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente;

Repubblica di Ungheria, rappresentata dal sig. P. Gottfried, in qualità di agente;

Repubblica di Malta, rappresentata dal sig. S. Camilleri, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Grech, Deputy Attorney General;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;

Repubblica d'Austria, rappresentata dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Repubblica di Polonia, rappresentata dalla sig.ra E. Ośniecka-Tamecka, in qualità di agente;

Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M.L. Duarte, in qualità di agenti;

Repubblica slovacca, rappresentata dal sig. R. Procházka, in qualità di agente;

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sigg.re E. O’Neill e D.J. Rhee, nonché dal sig. D. Anderson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,



LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Tizzano, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente



Sentenza

  1. Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di annullare la decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 255, pag. 164).

    Contesto normativo e fatti

  2. Il 12 luglio 2005 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, su iniziativa della Commissione, la decisione quadro 2005/667.

  3. Fondata sul titolo VI del Trattato UE, in particolare sugli artt. 31, n. 1, lett. e), UE e 34, n. 2, lett. b), UE, la decisione quadro 2005/667 costituisce, come emerge dai suoi primi cinque ‘considerando’, lo strumento con cui l’Unione europea intende procedere al ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale obbligando questi ultimi a comminare sanzioni penali comuni al fine di lottare contro l'inquinamento provocato dalle navi, in modo intenzionale o per negligenza grave.

  4. Tale decisione quadro completa la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255, pag. 11), allo scopo di rafforzare la sicurezza marittima mediante il ravvicinamento delle normative degli Stati membri.

  5. La decisione quadro di cui trattasi prevede l’adozione da parte degli Stati membri di una serie di provvedimenti correlati al diritto penale al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2005/35, ossia garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente nel trasporto marittimo.

  6. L’art. 1 della decisione quadro 2005/667 così dispone:

    «Ai fini della presente decisione quadro si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/35/CE».


  7. L’art. 2 di tale decisione quadro prevede quanto segue:

    «1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché un'infrazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2005/35/CE sia considerata un reato penale.

    2. Il paragrafo 1 non si applica a membri dell'equipaggio per quanto riguarda infrazioni che avvengono negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, nelle zone economiche esclusive e in alto mare, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato I, regola 11, lettera b), o nell'allegato II, regola 6, lettera b), della convenzione MARPOL 73/78».

  8. L’art. 3 della medesima decisione quadro recita:

    «Ciascuno Stato membro, in conformità con il diritto nazionale, adotta le misure necessarie a fare sì che il favoreggiamento, la complicità o l'istigazione nella commissione di un reato di cui all'articolo 2 siano punibili».

  9. L’art. 4 della decisione quadro 2005/667 è formulato nei seguenti termini :

    «1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono, almeno per i casi gravi, sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno uno e tre anni.

    2. In casi di minore gravità, in cui l'atto commesso non produce danni alla qualità dell'acqua, uno Stato membro può prevedere sanzioni di natura diversa da quelle stabilite al paragrafo 1.

    3. Le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere corredate di altre sanzioni o misure, in particolare sanzioni pecuniarie o, per una persona fisica, il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione, allorché i fatti che hanno condotto alla sua condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

    4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso deliberatamente, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque e dieci anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.

    5. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato commesso deliberatamente di cui all'articolo 2 sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni nei seguenti casi:

    a) il reato ha causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste; oppure

    b) il reato è stato commesso nell'ambito delle attività di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea [GU L 351, pag. 1], a prescindere dal livello delle sanzioni previsto in tale azione comune.

    6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.

    7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

    8. Per quanto riguarda le pene detentive, il presente articolo si applica fatto salvo il diritto internazionale e in particolare l'articolo 230 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare».

  10. Ai sensi dell’art. 5 della decisione quadro 2005/667:

    «1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da persone che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organismo della persona giuridica, che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

    a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o

    b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

    c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

    2. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, del reato di cui all'articolo 2 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

    3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso un reato di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterlo o vi abbiano concorso».

  11. L’art. 6 della decisione quadro 2005/667 dispone:

    «1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni:

    a) includono sanzioni penali o non penali che, almeno per i casi in cui la persona giuridica è considerata responsabile dei reati di cui all'articolo 2, sono:

    i) di un importo massimo compreso tra almeno 150 000 EUR e 300 000 EUR;

    ii) di un importo massimo compreso tra almeno 750 000 EUR e 1 500 000 EUR nei casi più gravi, inclusi almeno i reati commessi intenzionalmente di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5;

    b) possono, per tutti i casi, comprendere altre sanzioni diverse dalle sanzioni pecuniarie, tra cui:

    i) l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

    ii) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

    iii) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

    iv) un provvedimento giudiziario di liquidazione;

    v) l’obbligo di adottare misure specifiche volte ad eliminare le conseguenze del reato che hanno dato luogo alla responsabilità della persona giuridica.

    2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lettera a), e fatta salva la prima frase del paragrafo 1, gli Stati membri in cui non è stato adottato l'euro applicano, tra l'euro e la loro moneta, il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2005.

    3. Uno Stato membro può attuare il paragrafo 1, lettera a), applicando un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è proporzionata alla cifra d'affari della persona giuridica, al vantaggio finanziario ottenuto o sperato tramite la commissione del reato o a qualsiasi altro valore connesso alla situazione finanziaria della persona giuridica, purché tale sistema consenta di irrogare sanzioni massime che siano almeno equivalenti agli importi minimi per le sanzioni massime previsti nel paragrafo 1, lettera a).

    4. Uno Stato membro che attui la decisione quadro conformemente al paragrafo 3 notifica al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione che intende farlo.

    5. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive».

  12. L’art. 7, n. 1, della decisione quadro 2005/667 prevede le caratteristiche di fatto dei reati per i quali gli Stati membri devono, nella misura loro consentita dal diritto internazionale, adottare le misure necessarie per stabilire la loro competenza.

  13. Ai sensi dell’art. 7, n. 4, di tale decisione quadro, quando un reato rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si adoperano in modo da coordinare adeguatamente le loro azioni, specialmente riguardo ai termini dell’azione penale e alle modalità di mutua assistenza. L’art. 7, n. 5, di detta decisione quadro prevede elementi di collegamento che devono essere presi in considerazione a tale riguardo.

  14. L’art. 8 della decisione quadro 2005/667 così dispone:

    «1. Lo Stato membro che è a conoscenza di un reato cui si applica l'articolo 2 o del rischio che sia commesso un tale reato che provoca o potrebbe provocare un inquinamento imminente, ne informa immediatamente gli altri Stati membri che potrebbero essere esposti ai danni di tale inquinamento, nonché la Commissione.

    2. Lo Stato membro che è a conoscenza di un reato cui si applica l'articolo 2 o del rischio che sia commesso un tale reato che potrebbe rientrare nella competenza giurisdizionale di un altro Stato membro, ne informa immediatamente quest’ultimo.

    3. Gli Stati membri notificano senza ritardo allo Stato di bandiera, o a qualsiasi altro Stato interessato, le misure adottate ai sensi della presente decisione quadro, ed in particolare dell'articolo 7».

  15. A norma dell’art. 9 della decisione quadro 2005/667:

    «1. Ciascuno Stato membro designa punti di contatto esistenti o, se necessario, ne istituisce dei nuovi, specialmente per lo scambio di informazioni, come precisato all'articolo 8.

    2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione quale o quali dei suoi servizi svolge o svolgono funzione di punto di contatto in conformità del paragrafo 1. La Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri».

  16. Conformemente all’art. 10 della decisione quadro 2005/667, il campo d'applicazione territoriale di quest’ultima è quello della direttiva 2005/35.

  17. L’art. 11 della decisione quadro 2005/667 prevede quanto segue :

    «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 12 gennaio 2007.

    2. Entro il 12 gennaio 2007, gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta redatta dalla Commissione, il Consiglio verifica entro il 12 gennaio 2009 in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

    3. Entro il 12 gennaio 2012, la Commissione, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sull'applicazione pratica delle disposizioni attuative della presente decisione quadro, presenta al Consiglio una relazione e le eventuali proposte che ritiene opportune e che possono comprendere proposte intese a che gli Stati membri, in merito ai reati commessi nelle loro acque territoriali o nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, non considerino che navi battenti bandiera degli altri Stati membri siano navi straniere ai sensi dell'articolo 230 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare».

  18. Conformemente al suo art. 12, la decisione quadro 2005/667 è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

  19. L’art. 1 della direttiva 2005/35 prevede quanto segue:

    «1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate come indicato all'articolo 8, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.

    2. La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale».

  20. L’art. 2 della direttiva 2005/35 così dispone:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1. “Convenzione Marpol 73/78”: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, nella versione aggiornata.

    2. “Sostanze inquinanti”: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della convenzione Marpol 73/78.

    3. “Scarico”: ogni rigetto comunque proveniente da una nave, quale figura all'articolo 2 della convenzione Marpol 73/78.

    4. “Nave”: un'imbarcazione marittima di qualsiasi tipo e battente qualsiasi bandiera, che operi nell'ambiente marino; sono inclusi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti».

  21. Ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva:

    «1. La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:

    a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;

    b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;

    c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;

    d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;

    e) in alto mare.

    2. La presente direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali».

  22. L’art. 4 della direttiva in parola recita :

    «Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667(…) che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione».

  23. Conformemente all’art. 8 della direttiva 2005/35:

    «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all'articolo 4 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.

    2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque sia responsabile di una violazione ai sensi dell'articolo 4».

  24. In occasione dell’adozione sia della direttiva 2005/35 che della decisione quadro 2005/667, la Commissione ha rilasciato dichiarazioni per dissociarsi dalla «ripartizione» effettuata dal Consiglio. La dichiarazione relativa alla decisione quadro 2005/667 è del seguente tenore:

    «In considerazione dell'importanza di lottare contro l'inquinamento provocato dalle navi, la Commissione è favorevole a considerare reato lo scarico di sostanze inquinanti e all'adozione di sanzioni a livello nazionale in caso di violazione della normativa comunitaria relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

    La Commissione ritiene tuttavia che la decisione quadro non costituisca lo strumento giuridico appropriato per imporre agli Stati membri di considerare reato gli scarichi in mare illeciti di sostanze inquinanti e per prevedere sanzioni di natura penale corrispondenti a livello nazionale.

    La Commissione, come sostiene dinanzi alla Corte di giustizia in occasione del suo ricorso C 176/03 [sentenza 13 settembre 2005, causa C 176/03, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I 1789] contro la decisione quadro “protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale” ritiene in effetti che, nell'ambito delle competenze che detiene al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del [T]rattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità abbia la facoltà di esigere che gli Stati membri prevedano sanzioni - comprese, se del caso, sanzioni penali - a livello nazionale, qualora ciò si renda necessario per raggiungere un obiettivo comunitario.

    Quanto detto riguarda le questioni inerenti all'inquinamento provocato dalle navi, per il quale l'articolo 80, paragrafo 2, del [T]rattato che istituisce la Comunità europea costituisce la base giuridica.

    In attesa della sentenza C 176/03, se il Consiglio adotta la decisione quadro senza tener conto di questa competenza comunitaria, la Commissione si riserva tutti i diritti che le conferisce il [T]rattato».

  25. Convinta che la decisione quadro 2005/667 non sia stata adottata su un fondamento normativo appropriato e che sia stato così violato l’art. 47 UE, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

    Sul ricorso

  26. Con ordinanza del presidente della Corte 25 aprile 2006, è stato autorizzato l'intervento del Parlamento europeo, da una parte, e del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, dell’Irlanda, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia, nonché del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e del Consiglio.

  27. Con ordinanza 28 settembre 2006, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento della Repubblica di Slovenia a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

    Argomenti delle parti

  28. La Commissione ritiene che, a causa del fondamento normativo scelto per la sua adozione, la decisione quadro 2005/667 violi l’art. 47 UE e debba pertanto essere annullata.

  29. Secondo la Commissione, emerge dalla citata sentenza Commissione/Consiglio, la cui portata trascenderebbe l’ambito della politica comunitaria relativa alla tutela dell’ambiente, che occorre fare riferimento allo scopo e al contenuto di un atto al fine di determinare il fondamento normativo appropriato per la sua adozione. Certamente, la Corte avrebbe ricordato in tale sentenza che il diritto penale non rientra, in linea di principio, nella competenza della Comunità. Tuttavia, essa avrebbe riconosciuto che la Comunità ha una competenza implicita collegata ad un fondamento normativo specifico e dunque può adottare provvedimenti penali appropriati, a condizione che sussista la necessità di lottare contro inadempimenti nell’attuazione degli obiettivi della Comunità e che i detti provvedimenti abbiano lo scopo di garantire la piena efficacia della politica comunitaria in questione. La Corte non avrebbe peraltro definito l’ampiezza della competenza del legislatore comunitario in materia penale, poiché non avrebbe operato alcuna distinzione in relazione alla natura dei provvedimenti penali di cui trattasi.

  30. Nella specie, emergerebbe dal preambolo della decisione quadro 2005/667 che lo scopo di quest’ultima sia quello di integrare, al fine di garantirne l’efficacia, il dispositivo posto in essere dalla direttiva 2005/35, la quale è stata adottata in base all’art. 80, n. 2, CE.

  31. Per quanto riguarda il contenuto di tale decisione quadro, la Commissione fa valere che i provvedimenti di cui agli artt. 1 10 di quest’ultima sono tutti correlati al diritto penale e riguardano comportamenti che devono essere considerati censurabili sul piano del diritto comunitario.

  32. Il criterio relativo al requisito di una necessità, stabilito dalla Corte nella sua citata sentenza Commissione/Consiglio, sarebbe altresì soddisfatto nel caso di specie. Da un lato, il Consiglio lo avrebbe implicitamente ammesso adottando la decisione quadro 2005/667, poiché l’art. 29, secondo comma, terzo trattino, UE dispone che gli Stati membri possono procedere al ravvicinamento della loro normativa penale solo «ove necessario». Dall’altro, tenuto conto delle specificità delle condotte contemplate dalla direttiva 2005/35, tutte le disposizioni di tale decisione quadro sarebbero necessarie per garantire l’efficacia del dispositivo della direttiva in parola.

  33. La Commissione aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la Corte non esige la presenza di un criterio supplementare legato al carattere «trasversale» della politica comunitaria in questione affinché possa essere riconosciuta alla Comunità una competenza in materia penale. Un criterio del genere priverebbe peraltro la maggior parte dei settori del diritto comunitario della possibilità di qualsiasi protezione penale da parte del diritto comunitario, anche allorquando fosse dimostrata la necessità di adottare provvedimenti correlati al diritto penale.

  34. Quanto all’argomento secondo cui il Consiglio sarebbe rimasto libero di agire sulla base del titolo VI del Trattato UE per adottare misure correlate al diritto penale degli Stati membri, poiché avrebbe deciso, conformemente al diritto riconosciutogli dall’art. 80, n. 2, CE, di non precisare più ampiamente le sanzioni di cui alla direttiva 2005/35, la Commissione afferma che tale disposizione non condiziona la competenza comunitaria in quanto tale, ma unicamente il suo esercizio. Certamente, il Consiglio avrebbe potuto decidere che gli Stati membri restassero competenti. Tuttavia, in un’ipotesi del genere gli Stati membri avrebbero dovuto intervenire isolatamente, dato che l’art. 47 UE esclude il ricorso al titolo VI del Trattato UE.

  35. La Commissione sostiene inoltre che la decisione quadro 2005/667 non armonizza il livello e i tipi di sanzioni penali applicabili, dato che gli Stati membri conservano una certa libertà in materia e i giudici nazionali godono della facoltà di individualizzare le pene. Le disposizioni di tale decisione quadro non si distinguerebbero quindi fondamentalmente da quelle di cui all’art. 5, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GU L 29, pag. 55), annullata dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Consiglio.

  36. Certo, il diritto penale non costituirebbe una politica comunitaria autonoma. Tuttavia, la Comunità disporrebbe ciò nondimeno di una competenza penale accessoria che potrebbe esercitare ove necessario. Il criterio relativo al requisito di una necessità, adottato dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Consiglio, si applicherebbe unicamente all’esercizio di detta competenza e non alla sua sussistenza.

  37. Tenuto conto dell’approccio funzionale seguito dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Consiglio, nonché del fatto che le misure previste dagli artt. 1 10 della decisione quadro 2005/667 costituiscono norme di natura penale necessarie per garantire l’efficacia della politica comune dei trasporti, quale sviluppata dalla direttiva 2005/35, la Commissione ritiene che tale decisione quadro violi nel suo insieme l’art. 47 UE e debba pertanto essere annullata.

  38. La Commissione rileva parimenti che i termini «indispensabile» e «necessario», da una parte, e la nozione di «ove necessario», ai sensi dell’art. 29 UE, dall’altra, coprono di fatto lo stesso concetto e che, sotto tale aspetto, non sussista alcuna differenza tra il Trattato CE e il Trattato UE.

  39. La suddetta istituzione ritiene, infine, che l’interpretazione da essa data alla citata sentenza Commissione/Consiglio non privi il titolo VI del Trattato UE della sua efficacia pratica, in quanto molti settori ricompresi in questo titolo non sarebbero interessati dagli effetti di tale interpretazione.

  40. Il Parlamento europeo fa osservare che la decisione quadro 2005/667 corrisponde perfettamente alla fattispecie oggetto della citata sentenza Commissione/Consiglio. Anzitutto, in ordine al suo obiettivo e contenuto, essa sarebbe del tutto analoga alla decisione quadro 2003/80 annullata dalla Corte in tale sentenza. Come si evince dal preambolo della decisione quadro 2005/667, la lotta contro l’inquinamento e la tutela dell’ambiente non costituirebbero obiettivi accessori o secondari di tale decisione quadro. Del pari, il contenuto di quest’ultima sarebbe simile a quello della decisione quadro 2003/80, dato che in entrambi i casi i comportamenti incriminati attengono allo scarico di sostanze inquinanti. Le due decisioni quadro si distinguerebbero certamente per quanto riguarda la definizione esatta del livello e dei tipi di sanzioni penali applicabili, ma nel caso di specie tale differenza non sarebbe tale da giustificare una soluzione che si discosti da quella adottata nella citata sentenza Commissione/Consiglio. Infatti, in tale sentenza la Corte avrebbe già dichiarato che la competenza del legislatore comunitario in materia penale si estende alle disposizioni, quale l’art. 5, n. 1, della decisione quadro 2003/80, riguardanti il tipo e il livello delle sanzioni penali.

  41. Nella presente fattispecie sarebbe poi soddisfatto altresì il criterio relativo al requisito di una necessità. Infine, poiché gli artt. 1 6 della decisione quadro 2005/667 rientrano nella competenza comunitaria, si dovrebbe considerare che detta decisione, tenuto conto dell’indivisibilità delle sue disposizioni, violi nel suo insieme l’art. 47 UE.

  42. A titolo principale, il Consiglio fa invece valere che adottando, unitamente al Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, la direttiva 2005/35 esso ha deciso, conformemente all’art. 80, n. 2, CE, «se» e «in quale misura» il legislatore comunitario debba esercitare la sua competenza per adottare disposizioni riguardanti l’inquinamento provocato dalle navi, in particolare le disposizioni che introducono sanzioni in caso di trasgressione delle norme che disciplinano la materia. Mediante l’adozione di tale direttiva, il legislatore comunitario avrebbe inteso fissare limiti al proprio potere d’azione in materia di politica dei trasporti marittimi. Tale modo di procedere sarebbe del tutto conforme all’art. 80, n. 2, CE e alla giurisprudenza della Corte.

  43. Certamente, il legislatore comunitario avrebbe potuto decidere di spingersi oltre sulla base dell’art. 80, n. 2, CE. Conformemente al diritto conferitogli dal Trattato CE, esso avrebbe tuttavia deciso di non farlo. Sarebbe, peraltro, importante notare che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno seguito la proposta della Commissione in merito al fondamento normativo da scegliere per l’adozione della direttiva 2005/35. Sebbene tale direttiva persegua parimenti obiettivi attinenti alla tutela dell’ambiente, il legislatore comunitario avrebbe ritenuto che essa si collochi essenzialmente nell’ambito della politica comune dei trasporti e che l’aggiunta di un fondamento normativo riguardante la tutela dell’ambiente, segnatamente l’art. 175, n. 1, CE, non fosse necessaria. Orbene, il fondamento normativo prescelto non sarebbe rimesso in questione né dal Parlamento, né dalla Commissione.

  44. Tenuto conto del carattere subordinato della competenza conferita dall’art. 80 CE alla Comunità in materia di politica dei trasporti e del fatto che, a differenza della politica nell’ambito della tutela dell’ambiente alla quale si riferiva la citata sentenza Commissione/Consiglio, la politica in parola non persegue un obiettivo che rivesta un carattere essenziale, trasversale e fondamentale, il Consiglio ritiene che le conseguenze da trarre da tale sentenza non debbano necessariamente essere le stesse per entrambe le politiche.

  45. Ciò posto, non si potrebbe validamente sostenere che il legislatore comunitario avrebbe dovuto adottare le disposizioni previste dalla decisione quadro 2005/667.

  46. In subordine, il Consiglio sostiene che la Comunità non è competente a fissare in modo vincolante il livello e i tipi di sanzioni penali che gli Stati membri devono prevedere nel loro ordinamento nazionale e che, pertanto, il Consiglio non ha violato i Trattati CE e UE adottando gli artt. 1, 4, nn. 1, 4, 5, 6 e 7, 6, nn. 1, lett. a), 2 e 3, nonché 7 12 della decisione quadro 2005/667.

  47. Tenuto conto dello scopo e del contenuto della decisione quadro 2005/667, che costituirebbero elementi essenziali per determinare il fondamento normativo appropriato per l’adozione di un atto, il Consiglio afferma che tale decisione quadro mira a ravvicinare le normative degli Stati membri in materia di lotta contro l’inquinamento provocato dalle navi, procedendo ad un’armonizzazione del livello e dei tipi di sanzioni penali applicabili. Orbene, dalla citata sentenza Commissione/Consiglio emergerebbe che una tale armonizzazione, di gran lunga maggiore di quella prevista dalla decisione quadro 2003/80, attualmente esuli dalla competenza comunitaria.

  48. Poiché la soluzione sancita dalla Corte in detta pronuncia dovrebbe essere intesa come eccezione al principio secondo il quale la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientra nella competenza della Comunità, il Consiglio ritiene che i criteri seguiti dalla Corte a sostegno di questa soluzione siano da interpretare in senso restrittivo. Detta soluzione si applicherebbe dunque soltanto in caso di «necessità», nozione che non sarebbe identica a quella di «ove necessario », di cui all’art. 29, secondo comma, UE.

  49. Il Consiglio aggiunge che l’interpretazione suggerita dalla Commissione in ordine alla citata sentenza Commissione/Consiglio, da una parte, avrebbe per effetto di svuotare in modo significativo il titolo VI del Trattato UE della sua efficacia pratica e, dall’altra, ignorerebbe manifestamente il fatto che la soluzione adottata dalla Corte in tale sentenza era motivata dal carattere essenziale, trasversale e fondamentale dell’obiettivo comunitario costituito dalla tutela dell’ambiente.

  50. Il Consiglio rileva, infine, che nella sua citata sentenza Commissione/Consiglio la Corte ha statuito che, a motivo del loro scopo e contenuto, gli artt. 1 7 della decisione quadro 2003/80 avrebbero potuto essere adottati dalla Comunità ed essa avrebbe dunque escluso da tale sfera di competenze gli artt. 8, sulla competenza giurisdizionale, nonché 9, relativo all’estradizione e alle azioni giudiziarie, di detta decisione. Del pari, andrebbe nella specie osservato che gli artt. 7, 8 e 9 della decisione quadro 2005/667 concernono materie rispetto alle quali la Comunità non si è vista conferire dal Trattato CE alcuna competenza.

  51. Gli argomenti dedotti dagli Stati membri intervenuti nella presente causa corrispondono in ampia misura a quelli invocati dal Consiglio.

    Giudizio della Corte

  52. In forza dell’art. 47 UE, nessuna delle disposizioni del Trattato CE può essere intaccata da una disposizione del Trattato UE. Il medesimo principio figura al primo comma dell’art. 29 UE, che introduce il titolo VI di quest’ultimo Trattato, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».

  53. Spetta alla Corte vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientranti nell’ambito del detto titolo VI non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del Trattato CE attribuiscono alla Comunità (v. sentenze 12 maggio 1998, causa C 170/96, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I 2763, punto 16, e 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, cit., punto 39).

  54. È dunque importante verificare se le disposizioni della decisione quadro 2005/667 non pregiudichino la competenza che la Comunità detiene in virtù dell’art. 80, n. 2, CE, nella misura in cui avrebbero potuto, come sostenuto dalla Commissione, essere adottate sul fondamento di quest’ultima disposizione.

  55. A tale riguardo, si deve anzitutto rammentare che la politica comune dei trasporti si annovera tra i fondamenti della Comunità poiché, ai sensi dell’art. 70 CE, in combinato disposto con l’art. 80, n. 1, CE, le finalità del Trattato vengono infatti perseguite dagli Stati membri nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, nell'ambito d'una siffatta politica (v. sentenza 28 novembre 1978, causa 97/78, Schumalla, Racc. pag. 2311, punto 4).

  56. Preme poi precisare che, a norma dell’art. 80, n. 2, CE, il Consiglio ha la facoltà di decidere se, in quale misura e con quale procedura possano essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima (v., in particolare, sentenza 17 maggio 1994, causa C 18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I 1783, punto 25), e che si applicano le norme procedurali dell’art. 71 CE.

  57. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, l’art. 80, n. 2, CE, lungi dall’escludere l’applicazione del Trattato CE ai trasporti marittimi, si limita a prevedere che le disposizioni particolari di quest’ultimo relative alla politica comune dei trasporti, enunciate nel titolo V di questo stesso Trattato, non si applicano automaticamente a tale ambito di attività (v., in particolare, sentenza 7 giugno 2007, causa C 178/05, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 0000, punto 52).

  58. Nei limiti in cui l’art. 80, n. 2, CE, non prevede nessuna esplicita limitazione in ordine alla natura delle disposizioni comuni particolari che il Consiglio può adottare su tale fondamento conformemente alle norme procedurali dell’art. 71 CE, in virtù di questa disposizione il legislatore comunitario dispone di un ampio potere normativo ed è competente, a tale titolo e per analogia con le altre disposizioni del Trattato CE relative alla politica comune dei trasporti, in particolare l’art. 71, n. 1, CE, a predisporre segnatamente «le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» nonché «ogni altra utile disposizione» in materia di navigazione marittima (v., in tal senso, per quanto riguarda il trasporto su strada, sentenza 9 settembre 2004, cause riunite C 184/02 e C 223/02, Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I 7789, punto 28).

  59. Detta constatazione, secondo cui, nell’ambito delle competenze conferitegli dall’art. 80, n. 2, CE, il legislatore comunitario può adottare misure volte al miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi, non è rimessa in questione dalla circostanza che, nel presente caso, il Consiglio non abbia giudicato opportuno adottare le disposizioni della decisione quadro 2005/667 sul fondamento di tale art. 80, n. 2, CE. In effetti, a tale riguardo, è sufficiente rilevare che l’esistenza di una competenza attribuita dall’art. 80, n. 2, CE non è tributaria della decisione del legislatore di esercitarla effettivamente.

  60. Occorre aggiungere che, nei limiti in cui le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente, che costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità (v., in particolare, sentenza 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, cit., punto 41), devono, a tenore dell’art. 6 CE, «essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie», una tale tutela deve essere considerata un obiettivo appartenente altresì alla politica comune dei trasporti. Il legislatore comunitario può dunque, sulla base dell’art. 80, n. 2, CE e nell’esercizio delle attribuzioni conferitegli da tale disposizione, decidere di promuovere la tutela dell’ambiente (v., per analogia, sentenza 19 settembre 2002, causa C 336/00, Huber,Racc. pag. I 7699, punto 36).

  61. È bene infine rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto (v. sentenze 11 giugno 1991, causa C 300/89, Commissione/Consiglio, detta «Biossido di titanio», Racc. pag. I 2867, punto 10, Huber, cit., punto 30, e 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, cit., punto 45).

  62. Per quanto riguarda in particolare la decisione quadro 2005/667, dal suo preambolo emerge che essa ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza marittima e, nel contempo, il rafforzamento della tutela dell’ambiente marino contro l’inquinamento provocato dalle navi. Come risulta dal suo secondo e terzo ‘considerando’, essa intende, infatti, conseguire il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di evitare che si riproducano danni quali quelli derivanti dal naufragio della petroliera Prestige.

  63. Come si ricava dal suo quarto ‘considerando’ nonché dal sesto ‘considerando’ della direttiva 2005/35, tale decisione quadro integra quest’ultima direttiva mediante regole dettagliate in campo penale. Come si desume dai suoi ‘considerando’ primo e quindicesimo nonché dal suo art. 1, detta direttiva ha ugualmente lo scopo di garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell’ambiente nel trasporto marittimo. Come risulta dal suo quindicesimo ‘considerando’ e dal suo art. 1, essa ha per obiettivo l'inserimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e l'istituzione di sanzioni, penali e amministrative, in caso di violazione di tali norme, al fine di garantirne l’efficacia.

  64. Per quanto riguarda il contenuto della decisione quadro 2005/667, in forza dei suoi artt. 2, 3 e 5, essa stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni penali per le persone giuridiche o fisiche che abbiano commesso, che abbiano istigato a commettere o abbiano concorso ad un reato di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva 2005/35.

  65. Tale decisione quadro, secondo la quale le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, ai suoi artt. 4 e 6 fissa, peraltro, il tipo e il livello delle sanzioni penali applicabili in funzione dei danni che detti reati abbiano cagionato alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o alle persone.

  66. Se è vero che, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità (v., in tal senso, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27, 16 giugno 1998, causa C 226/97, Lemmens, Racc. pag. I 3711, punto 19, nonché 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, cit., punto 47), resta nondimeno il fatto che il legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro danni ambientali gravi, può imporre agli Stati membri l’obbligo di introdurre tali sanzioni per garantire la piena efficacia delle norme che emana in tale ambito (v., in tal senso, sentenza 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, cit., punto 48).

  67. Nel caso di specie occorre rilevare, da una parte, che le disposizioni della decisione quadro 2005/667 riguardano, alla stregua di quelle della decisione quadro 2003/80 di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, i comportamenti idonei a cagionare danni particolarmente gravi all’ambiente derivanti, nella specie, dall’inosservanza delle norme comunitarie in materia di sicurezza marittima.

  68. D’altra parte, dalla lettura combinata dei ‘considerando’ terzo-quinto, settimo ed ottavo della direttiva 2005/35, nonché dai primi cinque ‘considerando’ della decisione quadro 2005/667 risulta che il Consiglio ha ritenuto che sanzioni penali fossero necessarie per assicurare il rispetto della normativa comunitaria emanata in materia di sicurezza marittima.

  69. Di conseguenza, poiché gli artt. 2, 3 e 5 della decisione quadro 2005/667 mirano a garantire l’efficacia delle norme adottate nel campo della sicurezza marittima, la cui inosservanza può avere gravi conseguenze per l’ambiente, imponendo agli Stati membri l’obbligo di sanzionare penalmente determinati comportamenti, tali articoli devono essere considerati come finalizzati essenzialmente al miglioramento della sicurezza marittima, al pari della tutela dell’ambiente, e avrebbero potuto essere validamente adottati sul fondamento dell’art. 80, n. 2, CE.

  70. Per quanto riguarda invece la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali applicabili, occorre evidenziare che questa non rientra nella competenza della Comunità, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione.

  71. Ne consegue che il legislatore comunitario non può adottare disposizioni quali gli artt. 4 e 6 della decisione quadro 2005/667, in quanto tali articoli hanno per oggetto il tipo e il livello delle sanzioni penali applicabili. Di conseguenza, tali disposizioni non sono state adottate in violazione dell’art. 47 UE.

  72. Per quanto attiene a tali disposizioni, va parimenti rilevato che la circostanza che esse rinviino alle disposizioni degli artt. 2, 3 e 5 di questa stessa decisione quadro mette in rilievo i legami inscindibili che, nella fattispecie, uniscono tali disposizioni a quelle relative ai reati penali cui si riferiscono.

  73. Quanto agli artt. 7 12 della decisione quadro 2005/667, che riguardano rispettivamente la competenza giurisdizionale, la notificazione di informazioni tra gli Stati membri, la designazione di punti di contatto, l’ambito di applicazione territoriale di tale decisione quadro, l’obbligo di attuazione gravante sugli Stati membri nonché la data di entrata in vigore di detta decisione quadro, è sufficiente constatare che, nel caso di specie, questi articoli sono altresì uniti da legami inscindibili alle disposizioni di questa stessa decisione quadro di cui ai punti 69 e 71 della presente sentenza, di modo che non è necessario pronunciarsi sulla questione se essi possano rientrare nella competenza del legislatore comunitario.

  74. Alla luce di tutto ciò che precede, si deve concludere che la decisione quadro 2005/667, sconfinando nelle competenze che l’art. 80, n. 2, CE attribuisce alla Comunità, viola l’art. 47 UE e deve essere annullata nel suo insieme a motivo della sua indivisibilità.

    Sulle spese

  75. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, va condannato alle spese. In applicazione dell'art. 69, n. 4, primo comma, gli intervenienti nella causa sopportano le proprie spese.

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

    1) La decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi, è annullata.

    2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

    3) Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.

Firme


(*) Lingua processuale: il francese
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Dal primo gennaio ICTSI gestirà il Durban Container Terminal 2 del porto di Durban
Durban
La capacità di traffico sarà elevata da due a 2,8 milioni di teu
Il Cda della ZIM conferma di aver ricevuto molteplici di manifestazioni di interesse d'acquisto, inclusa una di natura strategica
Haifa
Invito agli azionisti a non votare i tre candidati al Board proposti dagli azionisti Mor Gemel & Pension, Reading Capital e Sparta 24
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +5,7%
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +5,7%
Brema
Sensibile aumento delle merci varie. In calo le rinfuse
CSSC e COSCO siglano un accordo di cooperazione per la costruzione di 87 navi
CSSC e COSCO siglano un accordo di cooperazione per la costruzione di 87 navi
Pechino
Progetto del valore di circa 7,1 miliardi di dollari nel quadro del 15° piano quinquennale cinese
Lo scorso ottobre il traffico marittimo nel canale di Suez è diminuito del -0,7%
Il Cairo
Incremento del +9,6% dei transiti di navi cisterna. Calo del -6,5% delle unità navali di altra tipologia
HD Hyundai costruirà un cantiere navale nello Stato indiano di Tamil Nadu
Seongnam
Firmato anche un accordo con BEML per la costruzione di gru marittime e portuali in India
Assarmatori, necessario sospendere l'applicazione dell'EU ETS al settore marittimo
Federlogistica, preoccupazione per l'ipotesi di una tassa genovese sui passeggeri marittimi
Genova
Timore per gli equilibri complessivi dell'ecosistema portuale nazionale e per le scelte operative degli armatori
SEA Europe delusa per il mancato riconoscimento dell'industria manifatturiera marittima quale comparto strategico per l'UE
Porto di Palermo, illeciti amministrativi per un milione di euro relativi a nautica e concessioni
Palermo
Individuate oltre 265 imbarcazioni adibite all'attività di locazione prive della polizza assicurativa obbligatoria
Ok dei ministri dei Trasporti dell'UE ad incentivi ai camion con la modifica della direttiva su dimensioni e pesi
Ok dei ministri dei Trasporti dell'UE ad incentivi ai camion con la modifica della direttiva su dimensioni e pesi
Bruxelles
L'autotrasporto - denunciano CER, ERFA, RFF, UIP, UIRR e UNIFE - può aspettarsi guadagni economici, ma la società dovrà attendere per una riduzione dell'impatto ambientale della logistica
Primo rifornimento di GNL ad un traghetto nel porto di Genova
Genova
Erogati 500 metri cubi di bioGNL alla nuova nave “GNV Virgo”
ONE nomina una nuova agenzia in Albania
Londra
Centralog Albania ha sede a Durazzo e sarà pienamente operativa entro fine mese
Il broker marittimo genovese Lockton P.L. Ferrari amplia l'attività in altri settori
Genova
Nuovi segmenti Natural Resources, Oil&Gas e Construction & Real Estate
Giampieri (Assoporti): la portualità diffusa italiana ha bisogno di una cabina di regia unica e stabile
Roma
La riforma portuale - ha affermato - può essere una grande occasione per tutti noi
Lufthansa Cargo e Swiss WorldCargo hanno siglato un accordo di cooperazione strategica
Francoforte/Zurigo
Previste sinergie in ambito sia commerciale che operativo
Accordo per porre fine alla dipendenza dell'UE dall'energia russa
Bruxelles
L'intesa Consiglio-Parlamento prevede di eliminare in modo graduale ma definitivo le importazioni di gas russo entro la fine del 2027
Assiterminal conferma il ricorso al TAR sull'indicizzazione dei canoni concessori
Genova
Raggiunta quota 108 aziende associate
L'ITF esorta la Corte d'Appello olandese a correggere le sue considerazioni preliminari sul lavoro marittimo
Londra
Porto di Piombino, il rigassificatore ha creato sia opportunità che ostacoli
Livorno
Gariglio: occorre sapere se e per quanto tempo l'“Italis LNG” rimarrà in porto
Fincantieri, sottoscritto un protocollo d'intesa sul modello produttivo e sugli appalti
Roma/Trieste
Passo avanti - sottolineano Fim, Fiom e Uilm - per la regolamentazione ed il controllo del sistema dell'indotto
L'AdSP di Genova e Savona contro l'introduzione di un'addizionale comunale di tre euro sui diritti di imbarco per traghetti e crociere
Genova
Lo scorso ottobre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,8%
Lo scorso ottobre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,8%
Pechino
I volumi con l'estero sono aumentati del +8,9%. Il traffico dei container è stato pari a 26,4 milioni di teu (+8,0%)
Rinnovata la composizione del consiglio dell'International Maritime Organization
Londra
Rixi: l'Italia è stata ancora la nazione più votata
Crollo trimestrale del traffico delle merci varie nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Nel periodo luglio-settembre sono diminuite anche le rinfuse solide. Aumento dei carichi liquidi
Il porto grande di Siracusa sarà dotato di nuova stazione marittima
Assologistica plaude all'approvazione della nuova disciplina sull'interscambio dei pallet
Milano
Stimato un risparmio potenziale di almeno 70 milioni di euro
Giuseppe Grimaldi confermato segretario generale dell'AdSP del Tirreno Centrale
Napoli
Delibera unanime del Comitato di gestione
Hiab compra il fornitore brasiliano di gru di carico ING Cranes
Helsinki
L'azienda ha 250 dipendenti e un fatturato di circa 50 milioni di euro
Nel terzo trimestre i ricavi della norvegese MPC Container Ships sono calati del -5,0%
Oslo
L'utile netto è stato pari a 53,6 milioni di dollari (-15,8%)
Il porto algerino di Skikda sarà dotato di un nuovo container terminal da 600.000 teu
Algeri
Sarà realizzato nell'ambito del progetto di ampliamento del porto petrolifero
Il porto di Rotterdam progetta un terminal per il settore dell'eolico offshore
Rotterdam
Avviata una consultazione pubblica
ZIM sta valutando diverse proposte per l'acquisto della compagnia
Haifa
Confermata la ricezione dell'offerta presentata da Glickman e Ungar
Hapag-Lloyd e Maersk non hanno fissato una data per il ritorno delle loro navi attraverso Suez
Copenaghen/Amburgo
Maersk annuncia il ritorno delle sue navi attraverso il canale di Suez a partire dal prossimo mese
Ismailia
Ad ottobre i transiti sono rimasti invariati. A novembre è attesa una crescita del +16%
Dopo il 2035 il traffico russo delle merci sulla rotta artica potrebbe diminuire
Mosca/San Pietroburgo
Lo ha evidenziato il governatore della regione di Murmansk in occasione di un incontro con Putin
Offerta della Diana Shipping per acquisire l'intero capitale della Genco Shipping & Trading Ltd.
Atene/New York
Investimento previsto di 758 milioni di dollari per il restante 85,2% del capitale
All'assemblea dell'IMO Rixi fa il lobbista del partito avverso al sistema ETS dell'Unione Europea
Londra
Venerdì l'elezione del nuovo consiglio dell'International Maritime Organization
Macquarie Asset Management presenta un'offerta per acquisire il gruppo logistico australiano Qube Holdings
Sydney
Proposta del valore di 7,5 miliardi di dollari
HMM ordina al gruppo HD Hyundai la costruzione di otto portacontainer da 13.400 teu
Seul
Sei saranno realizzate da HD Hyundai Samho e due da HD Hyundai Heavy Industries
Le Aziende informanoSponsored Article
Accelleron: collaborazione intersettoriale per accelerare i combustibili a zero emissioni nello shipping
Crescita congiunturale del commercio di merci delle economie del G20 nel trimestre luglio-settembre
Parigi
In aumento anche le esportazioni e le importazioni di servizi
Ruote Libere, le nuove norme sui tempi di pagamento lasciano gli autotrasportatori restano senza tutele
Modena
Non affrontano - spiega Franchini - il cuore del problema: la sproporzione di forza contrattuale fra committenza e piccoli vettori
L'amministrazione Trump presenta un piano per il massiccio sfruttamento dei giacimenti offshore di petrolio e gas
Washington
Nel programma ricadono aree della piattaforma continentale esterna per circa 514 milioni di ettari
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della ZIM sono diminuiti del -35,7%
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della ZIM sono diminuiti del -35,7%
Haifa
Volumi trasportati dalla flotta in calo del -4,5%. Assai negative le performance nel mercato Asia-Europa
Concessione a Fincantieri per ulteriori aree nel porto di Ancona
Ancona
L'azienda si impegna a realizzare un programma di modernizzazione e sviluppo del cantiere navale dello scalo dorico
Assogasliquidi-Federchimica, GNL e bioGNL sono strategici per la transizione energetica dello shipping e dell'autotrasporto
Legora (Uniport): bene l'obiettivo di maggiore coordinamento nazionale previsto dalla riforma della portualità, ma perplessità per l'assenza di un confronto
Legora (Uniport): bene l'obiettivo di maggiore coordinamento nazionale previsto dalla riforma della portualità, ma perplessità per l'assenza di un confronto
Roma
Servono - ha sottolineato - confronto, visione e interventi urgenti per la competitività dei porti italiani
In Svizzera nuove misure per promuovere il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia
Berna
Saranno introdotte per potenziare la nuova ferrovia transalpina Alptransit e per incentivare il trasporto ferroviario e intermodale
Joint venture di HMM con BGN per il trasporto di gas di petrolio liquefatto
Seul
La nuova società noleggerà due nuove VLGC di 88.000 metri cubi
Lieve flessione del traffico delle merci nei porti di Barcellona e Valencia ad ottobre
Barcellona/Valencia
Le merci in container sono calate del -2,5% in entrambi gli scali
Via libera al nuovo sito per i sedimenti derivanti dagli escavi nella Laguna di Venezia
Venezia
Nuovo potenziamento in vista per il cantiere navale greco di Eleusi
Atene
Supporto finanziario dell'US International Development Finance Corporation
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +3%
Amburgo
In aumento il traffico dei container grazie all'incremento dei trasbordi
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della CMA CGM sono diminuiti del -11,3%
Marsiglia
Record dei volumi di merci trasportati dalla flotta di portacontenitori
L'UE cancellerà l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore inferiore a 150 euro
Bruxelles
Allo studio una soluzione temporanea per rendere esecutiva la misura già nel 2026
BIMCO, le controversie legali rischiano di ostacolare i progressi del settore del riciclaggio navale
Londra
Nel prossimo decennio dovranno essere demolite 16.000 navi oceaniche, più del doppio di quelle del decennio che si sta per chiudere
Ingenti risorse per l'espansione del porto di Bremerhaven, anche per scopi militari
Brema
Approvato un finanziamento di circa 1,35 miliardi di euro
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Koper è calato del -4,9%
Lubiana
Crescita dei contenitori
HMM accusa un calo del -23,8% dei ricavi trimestrali
HMM accusa un calo del -23,8% dei ricavi trimestrali
Seul
Nel periodo luglio-settembre la flotta della compagnia sudcoreana ha trasportato oltre un milione di teu (+3,7%)
Nel terzo trimestre i ricavi della Hapag-Lloyd sono diminuiti del -11,3%
Nel terzo trimestre i ricavi della Hapag-Lloyd sono diminuiti del -11,3%
Amburgo
La flotta ha trasportato più di 3,4 milioni di container (+6,1%). Nel periodo il traffico movimentato dai terminal portuali di HHLA è cresciuto del +4,5%
Salvini firma la nomina di altri otto presidenti di Autorità di Sistema Portuale
Roma
Ok della Camera alla nomina di Consalvo a presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale
Evergreen ordina 14 portacontainer dual-fuel da 14.000 teu
Taipei
Serie di commesse anche per otto gru ship-to-shore e altri mezzi portuali e per 90.500 container
Nel terzo trimestre il valore dei nuovi ordini acquisiti da Fincantieri è cresciuto del +44%
Trieste
MSC Crociere ordina altre due navi di classe “World” a Chantiers de l'Atlantique
MSC Crociere ordina altre due navi di classe “World” a Chantiers de l'Atlantique
Ginevra
Commessa del valore di 3,5 miliardi di euro. Saranno prese in consegna nel 2030 e nel 2031
Negative le performance finanziarie trimestrali di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei/Keelung
Nel periodo luglio-settembre i ricavi sono calati rispettivamente del -36,6%, -42,2% e -35,7%
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nei porti croati è diminuito del -4,4%
Zagabria
Passeggeri dei servizi di linea in calo del -1,5%. Crocieristi +7,8%
Nel terzo trimestre i terminal portuali di Eurogate e Contship Italia hanno movimentato 3,6 milioni di teu (+15,6%)
Nel terzo trimestre i terminal portuali di Eurogate e Contship Italia hanno movimentato 3,6 milioni di teu (+15,6%)
Amburgo
Record storico di traffico a Wilhelmshaven
Nei primi nove mesi del 2025 le merci nel porto di La Spezia sono aumentate del +4,5%
La Spezia
Crescita del +6,9% nello scalo portuale di Marina di Carrara
Nel periodo luglio-settembre i ricavi di Finnlines sono cresciuti del +3,2%
Helsinki
Record di passeggeri imbarcati sulle navi della flotta. Calo delle merci
Le milizie Houthi annunciano la cessazione degli attacchi contro le navi nel Mar Rosso
Riyadh
Lettera del capo di stato maggiore alle Brigate Qassam di Hamas
Nel terzo trimestre il traffico nel porto di Venezia è diminuito del -2,2%
Venezia
Aumentano le merci varie. Calo delle rinfuse
Fincantieri costruirà una nave da crociera ultra-lusso per Regent Seven Seas Cruises
Trieste
Commessa da NCLH del valore compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro
Oggi Washington e Pechino hanno sospeso le reciproche misure contro le navi
Pechino/Washington
Rinviata di un anno l'applicazione di ulteriori tasse
Il canale di Suez è stato attraversato dalla più grande portacontainer degli ultimi due anni
Ismailia
Sabato il transito della “CMA CGM Benjamin Franklin”
Le emissioni prodotte dallo shipping nell'UE hanno raggiunto livelli record, denuncia T&E
Bruxelles
L'associazione ribadisce la proposta di estendere l'ETS alle navi più piccole
A settembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +18,3%
Ravenna
Nel terzo trimestre del 2025 la crescita è stata del +10,6%. Atteso nel 2026 un rialzo del +58% delle crociere
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti del sistema dell'Adriatico Meridionale è diminuito del -7%
Sea-Intelligence, marcato deterioramento del mercato delle spedizioni marittime transatlantiche westbound
Singapore
Lo scorso anno sono stati 13 i marittimi morti in incidenti che hanno coinvolto navi dell'UE
Lussemburgo
Nove decessi sono avvenuti a bordo di pescherecci
Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti
Bruxelles
Previste facilitazioni per le piccole e medie imprese
Il porto inglese di Shoreham ha vinto il Premio ESPO sull'Integrazione Sociale dei Porti
Bruxelles/Roma
Assoporti, ricevuta una menzione speciale per il progetto sulle disuguaglianze di genere
Nel terzo trimestre la divisione Ocean del gruppo Maersk ha registrato un calo dei ricavi del -17,4%
Nel terzo trimestre la divisione Ocean del gruppo Maersk ha registrato un calo dei ricavi del -17,4%
Copenaghen
In crescita del +7,0% i volumi trasportati dalle portacontainer. L'azienda danese evidenzia i benefici apportati dal VSA Gemini Cooperation
Costa Crociere sperimenta l'uso di camion elettrici per l'approvvigionamento delle navi nei porti di Genova e Savona
Genova
I test nel quadro della collaborazione con LC3 Trasporti
Accordo di collaborazione tra ALIS e ANITA per promuovere lo sviluppo dell'autotrasporto merci e della logistica
Roma
Intesa allargata anche al campo delle relazioni industriali
Il Tar per il Lazio ha accolto la richiesta di Grimaldi di sospendere la vendita delle cinque navi di Moby
Roma
Ricorso volto ad “impedire il consolidarsi di un assetto anticoncorrenziale irreversibile”
Nel cantiere di Marghera celebrato il varo della nave da crociera ultra-lusso Seven Seas Prestige
Trieste
Sarà consegnata il prossimo anno alla Regent Seven Seas Cruises
Giovedì le ultime due corse dell'autostrada viaggiante sulla linea ferroviaria tra Friburgo e Novara
Olten
RAlpin, nei quasi 25 anni di storia dell'azienda trasportati su rotaia oltre due milioni di camion
Edison sigla con Knutsen un contratto per il noleggio di una nuova nave GNL
Milano
Della capacità di 174.000 metri cubi, sarà costruita da Hanwha Ocean
Unifeeder, P&O Ferrymasters e P&O Maritime Logistics saranno poste sotto l'unico brand DP World
Dubai
Progetto per realizzare un centro turistico presso il terminal crociere del porto messicano di Ensenada
Miami/Cancún
Accordo tra Carnival Corporation, ITM Group e Hutchison Ports
Lineas e FS Logistix hanno inaugurato la joint venture terminalista Modalink
Anversa
Cinque rotazioni ferroviarie settimanali tra Anversa e Milano
Dal primo gennaio Marcel Theis sarà il nuovo amministratore delegato di SBB Cargo International
Olten
Subentrerà a Sven Flore
Ad ottobre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +13,4%
Ravenna
A novembre atteso un rialzo del +14,5%
Si acuisce lo scontro sull'addizionale del Comune di Genova sui diritti di imbarco portuale
Genova
Assarmatori, Assagenti, CLIA, Confindustria Genova e Confitarma non parteciperanno al tavolo tecnico annunciato dalla sindaca
Intesa tra Bulgaria, Grecia e Romania per una maggiore cooperazione nell'ambito del Corridoio Mar Nero-Egeo
Bruxelles
Prevista l'accelerazione dell'attuazione dei progetti sull'asse di trasporto
Il porto di Barcellona prevede di dimezzare le proprie emissioni di CO2 entro il 2030
Barcellona
Attesi investimenti privati pari a 920 milioni di euro e pubblici per 780 milioni
Fincantieri si accorda con la bahreinita ASRY per collaborare nel settore della cantieristica navale
Trieste
Valuteranno le opportunità di costruzione di navi militari e unità offshore
Salis: l'addizionale comunale sui diritti di imbarco non comporterà alcuna riduzione dei traffici
Genova
La sindaca di Genova ricorda che misure simili sono già state attivate in altre città portuali
Nel primo anno d'attività nel terminal ferroviario dell'Interporto di Parma sono passate 750.000 tonnellate di merci
Parma
Movimentati oltre 800 treni
Cedute per 229,9 milioni di euro le cinque navi messe in vendita da Moby
Vicenza
Presentata un'offerta del valore pari al prezzo a base d'asta
PSA Italy prevede di chiudere il 2025 con un'ulteriore crescita del traffico dei container
Genova
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Ok di Bruxelles alla joint venture africana tra i gruppi MSC e NYK
Bruxelles
La Commissione Europea autorizza l'acquisizione della Movianto International da parte di Yusen Logistics
Porto di Genova, sanzionato il mega yacht da crociera di lusso Vidantaworld's Elegant
Genova
Riscontrate gravi violazioni della normativa europea in materia di riciclaggio delle navi
Consalvo nominato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Trieste
È direttore generale di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa
Promozione dello sviluppo sostenibile e del processo di transizione energetica del porto di Taranto
Taranto
Lo prevede un accordo tra l'AdSP del Mar Ionio e GSE
L'AdSP del Tirreno Settentrionale ad Orano per presentare il progetto di sviluppo dei Green Corridors mediterranei
Livorno
Tra gli obiettivi, il consolidamento dei rapporti con l'Algeria
Pubblicata la gara per l'affidamento del servizio di manovra ferroviaria nei porti di Savona e Vado Ligure
Genova
Durata della concessione fissata a 60 mesi
Nel 2024 il traffico dei passeggeri nei porti dell'Unione Europea è aumentato del +6,2%
Lussemburgo
Italiani i tre porti con il più rilevante volume di traffico
GSL investe 90 milioni di dollari per comprare tre portacontainer da 8.600 teu costruite nel 2010 e 2011
Atene
Youroukos: sono le vacche da mungere del futuro
RCG attiva un collegamento intermodale tra la Bosnia-Erzegovina e il porto di Koper
Vienna
Il servizio ferroviario con Tuzla ha frequenza settimanale
Il MIT annuncia un tavolo interministeriale per l'esodo anticipato dei lavoratori portuali
Roma
L'obiettivo è di individuare entro tempi certi una soluzione definitiva
Battesimo e consegna di una nuova PCTC del gruppo Grimaldi
Napoli
La “Grande Istanbul” ha una capacità di carico pari a 9.241 ceu
GNV rafforza il proprio servizio traghetto sulla rotta Napoli-Palermo
Genova
Entro il 19 dicembre la capacità sulla linea salirà ad oltre 6.000 metri lineari
L'Autorità Portuale di Marsiglia-Fos investirà 1-1,3 miliardi di euro entro il 2029
Marsiglia
Accordo con MSC per l'ampliamento del container terminal Fos 2XL
Oggi a Roma un presidio dei lavoratori dei porti per chiedere l'istituzione del Fondo di accompagno all'esodo
Roma/Genova
Domani a Roma si terrà l'assemblea generale dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
Roma
L'incontro presso l'Auditorium Parco della Musica
Cisl e Fit Cisl Savona, per Vado Gateway il 2025 si è rivelato sostanzialmente un anno positivo
Savona
Alla ricerca di opportunità con la riapertura del canale di Suez e la ripresa di alcuni mercati
Assarmatori, bene le nuove norme assai importanti per le imprese di navigazione e per il lavoro marittimo
Roma
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico delle merci nel porto di Tanger Med è cresciuto del +14,9%
Anjra
Movimentate 118 milioni di tonnellate di carichi
Zanetti (Confitarma): con il decreto Semplificazioni offerti strumenti più moderni alle nostre imprese
Roma
Ascoltate - ha sottolineato - le esigenze della nostra industria
L'1 e il 2 dicembre a Genova il convegno di Spediporto “Take opportunities navigating trade tensions”
Genova
Si terrà presso il Salone delle Conferenze di Banca Bper
Fondo Nazionale Marittimi, bene l'approvazione delle norme alla Camera
Genova
D'Amato: provvedimenti attesi per i nostri marittimi e per la competitività della flotta nazionale
Porto di Genova, sequestrato permanganato di potassio nel quadro della lotta al traffico di stupefacenti
Genova
Operazione dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e della Guardia di Finanza
Fincantieri, cancellati gli ordini per quattro fregate per l'US Navy
Trieste
Previste altre commesse per la realizzazione di nuove classi di unità navali
L'AdSP del Tirreno Settentrionale si è confrontata con il cluster portuale sul nuovo bilancio di sostenibilità
Livorno
L'Accademia Italiana della Marina Mercantile festeggia i suoi primi 20 anni
Genova
Nel periodo diplomati 3.660 allievi e allieve di tutta Italia
Crédit Agricole Italia ha finanziato la costruzione della nave Grande Tianjin della Grimaldi Euromed
Napoli/Parma
Hapag-Lloyd prevede il prossimo aumento del +45% del valore del surcharge per l'EU ETS
Amburgo
Il sistema di scambio di quote di emissioni entrerà in pieno vigore il primo gennaio
Il commissario europeo Tzitzikostas ha visitato il cantiere navale di Monfalcone
Trieste
Annunciate prossime misure per rafforzare competitività, resilienza, innovazione e leadership tecnologica del settore
Al via oggi il processo contro Damen per presunta corruzione e violazione delle sanzioni
Amsterdam
L'azienda manifesta delusione per il protrarsi dell'indagine e prevede una lunga battaglia legale
AD Ports Group ha acquisito il 19,3% dell'egiziana Alexandria Container & Cargo Handling Co.
Il Cairo/Abu Dhabi
Comprata la quota della Saudi Egyptian Investment Company
Corsica Sardinia Ferries ha acquistato il traghetto Stena Vision
Vado Ligure
Sarà ribattezzata “Mega Serena”
Nel 2024 il fatturato dei principali container terminal portuali italiani è cresciuto del +8,1%
Milano
Il traffico movimentato è aumentato del +3,4%
Al via i lavori per aumentare del 40% la capacità di traffico dei container del porto di Salonicco
Salonicco
L'ampliamento del Molo 6 sarà realizzato in 40 mesi
Disposto un sequestro preventivo per oltre 100 milioni di euro nei confronti di Liberty Lines
Trapani
BLS Cargo sollecita la Svizzera ad esercitare una pressione tangibile sugli attori dell'infrastruttura ferroviaria tedesca
Berna
L'azienda denuncia la grave situazione del trasporto merci transalpino su rotaia. Chiesti ulteriori incentivi
Livorno confida negli ulteriori cento milioni di euro promessi da Salvini per realizzare la Darsena Europa
Livorno
Salvetti: ho chiesto come si intenda andare avanti per l'assegnazione futura ai privati che hanno manifestato interesse
L'ambasciata della Cina in Grecia risponde a presunte velleità americane sul porto del Pireo
Atene
Pechino parla di una mentalità da Guerra Fredda e di una logica egemonica
Attivata la procedura per richiedere l'accesso alla terza annualità del contributo Sea Modal Shift
Roma
Domande da presentare entro il 17 dicembre
Decisa crescita delle performance trimestrali del gruppo crocieristico statunitense Viking
Los Angeles
Il periodo luglio-settembre è stato chiuso con un utile netto di 514,0 milioni di dollari (+35,4%)
Guido Pietro Bertolone è il nuovo presidente della Fedit
Roma
Subentra a Giuseppe Cela, presidente uscente e oggi responsabile della Fedit Servizi
Latrofa (AdSP Lazio): la ZLS renderà i nostri porti ancora più attrattivi per investitori, operatori logistici e imprese
Civitavecchia
Lo strumento - ha evidenziato - può far compiere un salto di qualità sul piano della competitività logistica e industriale
Ad ottobre è proseguito il calo del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach
Los Angeles/Long Beach
Cordero: probabilmente nei prossimi mesi i consumatori assisteranno ad un'escalation dei prezzi
Pasquale Legora de Feo è stato confermato alla presidenza di Uniport
Roma
Costituita la nuova Commissione tecnica “Crociere e passeggeri”
Domenica è stato inaugurato l'ampliamento del Suez Canal Container Terminal
Port Said
Incremento della capacità pari a 2,2 milioni di teu all'anno
Katoen Natie acquisirà l'80% della francese Bils-Deroo Solutions
Lussemburgo
L'azienda logistica che ha quasi 1.500 dipendenti
Danaos Corporation ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 130,6 milioni di dollari (+6,2%)
Atene
Ricavi in aumento del +1,8%
Nei primi nove mesi del 2025 il valore della produzione di Circle è aumentato del +80%
Milano
Al 30 settembre il valore del backlog pluriennale del gruppo aveva segnato una crescita del +66%
APM Terminals realizzerà e gestirà il Laldia Container Terminal del porto di Chittagong
Dacca/L'Aia
Firmato il contratto di concessione della durata di 30 anni
MPCC ordina in Cina quattro nuove portacontainer da 4.500 teu
Oslo
Il prezzo unitario contrattuale è di 58 milioni di dollari
Ad ottobre il porto di Singapore ha movimentato 31,2 milioni di tonnellate di merci in container (+1,0%)
Singapore/Hong Kong
Nel porto di Hong Kong il traffico è stato pari a 1,1 milioni di teu (-6,9%)
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo DHL sono diminuiti del -2,3%
Bonn
L'utile netto è stato di 888 milioni di euro (+9,5%)
Fincantieri, accordo con KAYO per la costruzione e manutenzione di navi militari in Albania
Trieste
CMA Terminals (gruppo CMA CGM) acquisirà il 20% di Container Terminal Hamburg
Marsiglia/Amburgo
Accordo con la tedesca Eurogate
Il Comune di Civitavecchia denuncia che il progetto del porto crocieristico di Fiumicino mina le basi della legge sui porti
Roma/Civitavecchia/Londra
Il progetto - sottolinea Cruise Terminals International - sarà un pilastro dello sviluppo sostenibile di Fiumicino
Sequestrati oltre 175 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria/Cagliari
Oltre 8.500 articoli contraffatti intercettati al Porto Canale di Cagliari
Global Ship Lease registra nuovamente ricavi trimestrali record
Atene
Youroukos sottolinea la solidità e le ottime prospettive del mercato delle portacontainer di piccole e medie dimensioni
Nel terzo trimestre i porti del Montenegro hanno movimentato 675mila tonnellate di merci (+4,1%)
Podgorica
Crescita del +80,0% dei carichi con l'Italia
Svitzer acquisisce il 66,6% della società di rimorchio norvegese Buksér og Berging
Copenaghen
Ha una flotta di circa 35 rimorchiatori e 25 pilotine
A Piombino la cerimonia di posa della chiglia della nuova nave oceanografica Arcadia
Piombino
Costruzione affidata a T. Mariotti
Il Comitato di gestione dell'AdSP dell'Adriatico Centrale ha approvato il bilancio di previsione 2026
Ancona
Previsto un avanzo di amministrazione di 32,2 milioni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
L'1 e il 2 dicembre a Genova il convegno di Spediporto “Take opportunities navigating trade tensions”
Genova
Si terrà presso il Salone delle Conferenze di Banca Bper
Il Fondo Nazionale Marittimi ha organizzato un incontro con gli ITS Mare e i centri di addestramento marittimi
Roma
Si terrà il 3 dicembre a Roma
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Three UAE Firms Eye Investment In Kenya's Port, Renewable Energy, And Shipping Projects
(Capital FM Kenya)
Foreign firms to operate 3 terminals under Ctg Port for up to 30 years; deals by December
(The Business Standard)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Il 19 novembre a Roma si terrà l'assemblea pubblica di UNIPORT
Roma
Tra gli argomenti al centro dell'incontro quello del progetto di riforma dell'ordinamento portuale
Stabile il traffico dei crocieristi nei terminal della GPH nel trimestre estivo
Istanbul
Registrati 1.503 scali (+9,6%) per un totale di 4,66 milioni di passeggeri (+0,8%)
Ocean Network Express istituisce una propria agenzia marittima in Grecia
Singapore
Rileverà le attività della E.N.A Shipping Agency
Regional Container Lines ordina due nuove portacontainer da 14.000 teu alla KSOE
Bangkok/Seongnam
MSC include scali a Bremerhaven, Limassol e Beirut nel servizio Levante Express
Ginevra
La linea collega il Nord Europa con il Mediterraneo
AD Ports acquisirà il 20% della Latakia International Container Terminal
Abu Dhabi
Accordo con il gruppo armatoriale CMA CGM
L'AdSP della Liguria Orientale approva il bilancio di previsione 2026 e la programmazione triennale
La Spezia
Firmato il decreto per l'avvio dei lavori della nuova rete dell'energia elettrica in alta tensione nel porto della Spezia
Inaugurato un nuovo magazzino di SDC Servizio Doganale Containers a Porto Marghera
Venezia
Servirà per lo stoccaggio e movimentazione di merci a temperatura ambiente
Moby pone in vendita cinque traghetti al prezzo base di 229,9 milioni di euro
Vicenza
Previsto un accordo di sale and lease-back per due delle navi
Flessione dei risultati finanziari trimestrali di d'Amico International Shipping
Lussemburgo
Balestra di Mottola: i fondamentali dell'industria delle navi cisterna rimangono solidi
ICTSI registra performance finanziarie e operative trimestrali record
Manila
Nel periodo luglio-settembre il traffico dei container nei terminal del gruppo è cresciuto del +12,3%
La danese DFDS taglierà 400 posti di lavoro
Copenaghen
Il gruppo alla ricerca di un nuovo CEO. Nel trimestre luglio-settembre registrati ricavi record
CEVA Logistics ha completato l'acquisizione della turca Borusan Lojistik
Marsiglia
Operazione del valore di 383 milioni di dollari
Nel porto di Livorno sono state sbarcate 1.100 auto della casa automobilistica cinese Dongfeng
Livorno
Il traffico è gestito attraverso l'area logistica “Il Faldo” operata da XCA
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile