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Con Ligurian Ports gli scali di Genova, La Spezia e Savona vogliono individuare una strada percorribile dalla portualità italiana
Non è un doppione di Assoporti, assicurano Merlo, Orlandi e Canavese
24 settembre 2008
Questa sera i presidenti delle tre Autorità Portuali liguri di Genova, La Spezia e Savona hanno sottoscritto l'atto di costituzione di Ligurian Ports - Sistema dei Porti Liguri a conclusione - ha spiegato per Genova Luigi Merlo - di un processo che si è via via concretizzato negli ultimi anni.
L'iniziativa - hanno sottolineato Merlo e i suoi due colleghi di Spezia e Savona, Cirillo Orlandi e Rino Canavese - «non rappresenta una posizione antitetica o alternativa ad Assoporti, ma ha un obiettivo ed un'articolazione completamente diversa».
Intanto - ha rilevato Canavese - «la specificità dei porti liguri è diversa a quella degli altri porti italiani» e forse analoga «solo a quella dei porti dell'Alto Adriatico», ed è soprattutto quella «di servire mercati specifici, non facendo traffico di transhipment». Attraverso i tre porti liguri - ha sottolineato Orlandi - passa il 60% del traffico containerizzato da e per l'Italia e il sistema costituito dai tre porti «può dare e ridare competitività ai mercati del Nord Italia».
Non si tratta neppure della creazione di un unico ente gestore dei tre scali: «un'unica Autorità Portuale - ha confermato Canavese - è al di fuori della logica dei nostri porti». Piuttosto l'iniziativa ha l'ambizione di indicare una strada per il sistema portuale italiano, così come è avvenuto con i primi atti di collaborazione tra i tre porti liguri. che sono stati replicati in altre regioni, ad esempio in Puglia: «la nostra logica - ha rilevato il presidente dell'ente portuale di Savona - sta facendo figli».
L'alleanza portuale ligure si propone - ha detto Merlo - «di occupare gli spazi che possono essere occupati con la legislazione vigente», ad esempio con un ragionamento comune sulla stesura dei prossimi piani regolatori portuali, sull'applicazione della legge 84/94 di riforma portuale, sui temi della retroportualità, dell'autofinanziamento, della promozione e delle concessioni.
Si tratta - ha precisato il presidente dell'Autorità Portuale di Genova - di una realtà aperta, «penso ad esempio - ha detto Merlo - a Marina di Carrara e a Livorno».
A conclusione dell'incontro per la firma dell'atto di costituzione di Ligurian Ports, l'assessore regionale ligure ai trasporti e ai porti, Enrico Vesco, ha annunciato che il piano regionale della logistica è stato ultimato e che prossimamente verrà presentato al Consiglio regionale.
Di seguito pubblichiamo la bozza dell'atto costitutivo dell'associazione volontaria Ligurian Ports sottoscritto stasera.
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONEREPUBBLICA ITALIANA
Il giorno del mese di dell’anno , in Genova, nel mio studio in , innanzi a me Notaro , iscritto nel Collegio Notari ed ei Distretti Riuniti di , alla residenza di Genova,
Sono comparsi i signori:- Dott. LUIGI MERLO, nato a La Spezia il 31 marzo 1965 e domiciliato per la carica in Genova, nella sua qualità di Presidente della “AUTORITA' PORTUALE Dl GENOVA" con sede in Genova Via della Mercanzia civico numero 2, Partita l.V.A. 00807480108
- Dott. CIRILLO ORLANDI nato a Carrara, il 30 gennaio1945 e domiciliato per la carica in La Spezia,nella sua qualità di Presidente della AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA" con sede in La Spezia Via del Molo civico numero1, codice fiscale 00070690110a,
- Ing. CRISTOFORO CANAVESE, nato a Savona il 10 febbraio1949 e domiciliato per la carica in Savona, nella sua qualità di Presidente della “AUTORITA' PORTUALE Dl SAVONA", con sede in Savona Via Gramsci, civico numero 14/7, codice fiscale 00110840097
Detti Comparenti, cittadini italiani come dichiarano e della cui identità personale io Notaro sono certo, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni per avervi d'accordo rinunciato e mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
E’ costituita tra i comparenti un’associazione volontaria denominata “Ligurian Ports -Sistema dei Porti Liguri”, con sede in Genova, Via della Mercanzia 2, presso la sede dell’Autorità Portuale.
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per realizzare il compito istituzionale delle predette Autorità Portuali di rappresentare il sistema dei porti liguri al fine della programmazione delle infrastrutture, del coordinamento dei Piani Regolatori Portuali, delle politiche in materia di autonomia finanziaria, omogeneizzazione degli aspetti legati alle tematiche portuali ed in particolare delle concessioni demaniali, nonché di promuovere l'immagine dei rispettivi scali attuando iniziative, a livello nazionale ed internazionale, volte alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi offerti al fine di favorire l’incremento dell'attività. In particolare, l’Associazione intende realizzare iniziative dirette alla promozione del sistema portuale ligure, favorendone la più ampia conoscenza dei servizi, delle linee, dell'organizzazione e delle potenzialità.
L’Associazione si occuperà alla gestione operativa delle iniziative promozionali di comune interesse delle tre Autorità Portuali, in particolare per quanto riguarda:
- l'organizzazione, la gestione e la partecipazione ad eventi fieristici, convegni e manifestazioni;
- la realizzazione di materiale informativo e promozionale, pubblicazioni, strumenti audiovisivi, articoli giornalistici ed altri mezzi di comunicazione.
Art. 3
L’associazione è disciplinata dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 4
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea, il Comitato di Gestione ed il Presidente.
L’Assemblea è composta da due rappresentanti per ciascuna Autorità.
Il Comitato che cura la gestione operativa delle attività promozionali è composto da tre membri eletti dall’Assemblea (uno per ognuna delle Autorità portuali).
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di fronte ai terzi ed in giudizio. Sarà nominato annualmente e scelto tra i Presidenti delle tre Autorità Portuali, secondo un avvicendamento che si ripeterà ogni tre anni.
Per il primo anno è nominato Presidente il dell’Autorità Portuale di ….
Art. 5
L’associazione dispone di un fondo comune/patrimonio costituito dagli associati.
Il fondo comune iniziale è fissato in € e ciascuna quota sarà stanziata a carico dei rispettivi bilanci di previsione per l’anno 2009. Ciascun versamento dovrà essere ripartito tra le parti nelle seguenti proporzioni:
- % 45 (quarantacinque per cento) a carico dell’Autorità Portuale di Genova
- % 30 (trenta per cento) a carico dell’Autorità Portuale della Spezia
- % 25 (venticinque per cento) a carico dell'Autorità Portuale di Savona.
Art. 6
L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 7
La costituzione dell’associazione è specificatamente ed esclusivamente riferita all'attività promozionale e non determina di per sé in alcun modo particolari vincoli per le Autorità Portuali interessate, ognuna delle quali conserva la propria autonomia al fine della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali a ciascuna spettanti.
Art. 8
Per tutto quanto non previsto nel presente atto né nello Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto da me letto ai Comparenti che lo approvano e lo confermano e quindi meco Notaro lo sottoscrivono.
Occupa facciate su cui è scritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaro.
Genova,
ALLEGATO “A”
LIGURIAN PORTS – Sistema dei Porti LiguriSTATUTOTitolo I
Disposizioni generali
Art. 1. – Denominazione e sede - E' costituita un’associazione volontaria denominata “LIGURIAN PORTS – Sistema dei Porti Liguri”.
L'associazione ha sede in Genova, presso l’Autorità Portuale.
Art. 2. – Finalità- L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di rappresentare il sistema dei porti liguri al fine della programmazione delle infrastrutture, del coordinamento dei Piani Regolatori Portuali, delle politiche in materia di autonomia finanziaria, omogeneizzazione degli aspetti legati alle tematiche portuali ed in particolare delle concessioni demaniali e delle regole cui le stesse devono sottostare. In sintesi, ha la finalità di promuovere una adeguata ed aggiornata riflessione sullo status giuridico e di esercizio di una portualità più competitiva ed allineata ai grandi player mondiali di settore.
Tale associazione rappresenta un’interfaccia integrativa ed unitaria nei confronti delle istituzioni regionali, ministeriali e/o statali. Essa potrà avere anche l’obiettivo di rappresentare i tre porti presso l’Associazione dei Porti italiani, c.d. Assoporti.
Essa ha altresì lo scopo di promuovere e sostenere in Italia e all’estero l'immagine dei porti liguri, attuando iniziative, a livello nazionale ed internazionale, volte alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi offerti allo scopo di favorire l’incremento dell'attività. In particolare intende realizzare iniziative dirette alla promozione unitaria del sistema portuale ligure.
A tal fine l'associazione è volta altresì all'organizzazione, gestione e partecipazione ad eventi fieristici, convegni e manifestazioni; nonché alla realizzazione di materiale informativo e promozionale, di pubblicazioni, strumenti audiovisivi, articoli giornalistici ed altri mezzi di comunicazione.
Art. 3. – Durata - La durata dell’Associazione è fissata in anni tre e potrà essere prorogata alla sua scadenza con il voto unanime dei soggetti associati.
Art. 4. –Caratteri - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza.
Art. 5. –Organi - Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea, b) il Comitato di gestione, c) il Presidente.
Titolo II
Gli associati
Art. 6. –Associati- Fanno parte dell'associazione le Autorità Portuali di Genova, Savona e La Spezia. Possono farne parte le persone giuridiche (enti pubblici, associazioni di categoria, soggetti imprenditoriali e/o associazioni non riconosciute) che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa o che svolgono attività connesse con le finalità dell’Associazione, con sede in Italia o all’estero.
Art. 7. – Quota associativa- Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall’Assemblea dell'associazione.
Art.8 – Violazioni ed inadempienze degli associati- Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali, il Presidente invita l’associato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente l’Assemblea per i conseguenti provvedimenti.
Il Presidente comunica all’associato la decisione dell’assemblea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 9. – Recesso volontario- L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
Art. 10 - Esclusione – L’Assemblea delibera in qualunque momento l’esclusione dell’associato che abbia perduto i requisiti necessari per l’ammissione all’Associazione, che si sia reso inadempiente verso l’Associazione per le obbligazioni da questa assunte in suo nome e per suo conto o per qualsiasi altro obbligo ovvero che abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza della disposizione dello Statuto.
La delibera di esclusione deve essere notificata all’associato entro quindici giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La delibera può essere impugnata davanti al Tribunale del luogo di cui al successivo articolo 22. L’impugnativa ha effetto sospensivo della delibera. Trascorsi trenta giorni dalla sua approvazione senza che la delibera sia impugnata, esso diventa immediatamente esecutiva.
Art. 11- Restituzione della quota- In caso di recesso o di esclusione di soggetto, all’associato non sarà restituita la quota versata.
Titolo III
L'assemblea degli associati
Art. 12. – Composizione dell’assemblea- L’Assemblea è composta da due (o tre) rappresentanti per ogni autorità portuale, oltre a un rappresentante di un eventuale nuovo ente associato ed è presieduta dal Presidente nominato ai sensi del successivo art. 16.
L'assemblea ordinaria, convocata dal Comitato di gestione, si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sulla relazione delle attività e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del comitato di gestione, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure se ne è fatta richiesta motivata da almeno due degli associati.
Si riunisce a Genova presso la sede dell’Autorità Portuale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il comitato di gestione riterrà opportuni.
Art.13. - Partecipazione - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più associati purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei associati presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 14. - Deliberazioni - L'assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato.
L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i associati presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Comitato di gestione, oppure per domanda di tanti associati che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 15. – Modifiche allo statuto e all’atto costitutivo - Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto, nonché l’atto costitutivo.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria il voto favorevole di tutti gli associati.
Titolo IV
Il Presidente
Art. 16 – Nomina e compiti - Il Presidente è nominato annualmente e scelto tra i Presidenti delle tre Autorità Portuali, secondo un avvicendamento che si ripeterà ogni tre anni.
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
Sono compiti del Presidente:
convocare e presiedere l’assemblea
dare disposizioni per l’esecuzione delle decisione assunte;
adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea
vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti
accertare che si operi in conformità agli interessi del’Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Titolo V
Il Comitato di Coordinamento o Gestione
Art. 17. – Composizione - Il Comitato di Gestione è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, uno per ciascuna Autorità Portuale. La parte amministrativa e contabile è affidata, a rotazione annuale, ad una delle Autorità Portuali.
Al Comitato di Gestione sono demandati tutti i compiti per la gestione dell’Associazione, ivi comprese tutte le pratiche amministrative e fiscali necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
I componenti del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri del Comitato di Gestione che intendono rinunciare all’ufficio devono darne comunicazione scritta al Presidente.
I membri decaduti, rinunciatari o che comunque vengano a mancare nel corso dell’esercizio sono sostituiti da altri, secondo i criteri dell’art. 2386 c.c.
Art. 18 - Funzionamento e compiti - Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario da uno dei suoi componenti.
Le riunioni sono convocate con qualsiasi mezzo e con almeno sette giorni di anticipo e si tengono presso l’Autorità Portuale di Genova o una delle sedi delle altre Autorità Portuali interessate.
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comitato deve trasmettere alla Assemblea e a ciascuna delle autorità Portuali una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente nonché un rendiconto economico-finanziario corredato dalla necessaria documentazione.
Titolo VI
Fondo comune, ripartizione delle spese, piano programmatico e delle attività
Art. 19. - Il Comitato di Gestione/Coordinamento deve sottoporre all'approvazione dell’Assemblea, entro il 20 settembre di ogni anno, il piano delle attività previste per l'anno successivo, con indicazione delle relative previsioni di spesa.
Le spese relative alle attività pianificate dal Comitato di Coordinamento ed approvate dall’Assemblea saranno a carico del fondo comune costituito con le contribuzioni dei tre enti nelle seguenti proporzioni:
- % 45 (quarantacinque per cento) a carico dell’Autorità Portuale di Genova
- % 30 (trenta per cento) a carico dell’Autorità Portuale della Spezia
- % 25 (venticinque per cento) a carico dell'Autorità Portuale di Savona.
Art. 20- All'inizio di ogni anno l’Assemblea conferma le manifestazioni fieristiche internazionali alle quali LIGURIAN PORTS partecipa, nonché altre e diverse iniziative promozionali da organizzare.
ll Comitato di Gestione predispone i preventivi di spesa per le singole manifestazioni.
Ciascun preventivo dovrà essere approvato con la sottoscrizione di tutti i componenti del Comitato di Gestione e approvato dall’Assemblea.
Ogni impegno di spesa deciso dal Comitato di Coordinamento dovrà essere fatturato all’Associazione Ligurian Ports, tramite proprio codice fiscale.
Qualora il Comitato di Gestione decida la partecipazione a manifestazioni inizialmente non previste dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa.
Qualora altri soggetti diversi dalle Autorità Portuali effettuino in via d'urgenza, pagamenti nell'interesse di Ligurian Ports dovranno presentare al Comitato di Gestione, entro sessanta giorni dal termine della manifestazione, la documentazione necessaria per ottenere il rimborso.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art. 21. Scioglimento - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea a seguito di delibera assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, il Presidente provvede allanomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico delle associate.
Art. 22. Foro competente – Per qualsiasi controversia tra i componenti e/o loro aventi causa e l’Associazione, ovvero tra gli associati tra loro, è competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.
Art. 23- Riconoscimento della personalità giuridica Ai sensi del DPR. 10 febbraio 2000, n. 361, potrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.
Art. 24 - Rinvio - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile.LCS
Genova,
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