- Stamani a Palazzo Tursi, sede dell'amministrazione comunale di Genova, il senatore Enrico Musso e il deputato Roberto Cassinelli hanno illustrato un disegno e una proposta di legge in due articoli per la delega al governo in materia di riforma del codice della navigazione che i due parlamentari presenteranno rispettivamente al Senato e alla Camera.
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- Ricordiamo che la legge delega, nel diritto costituzionale italiano, è una norma approvata dal parlamento che delega il governo a legiferare su una precisa materia e in un arco di tempo definito, che in questo caso - hanno precisato i due parlamentari - è fissato in un anno.
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- Il codice della navigazione attualmente in vigore - ha detto Mauro Casanova, ordinario di Diritto dei trasporti all'Università di Genova - risale al 1942 ed è un testo composito, che affianca il diritto della navigazione a disposizioni di carattere privatistico, penale e processuale. Il testo - ha ricordato il docente, che ha collaborato alla stesura degli articoli presentati oggi - è suddiviso in due parti: una relativa alla navigazione marittima e la seconda, che è stata riformata due anni fa, alla navigazione aerea.
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- In oltre 65 anni - hanno sottolineato Musso e Cassinelli - il settore della navigazione ha subito profondi cambiamenti, come l'avvento della containerizzazione, e tali da richiedere un aggiornamento del codice. È necessario anche rispondere alle innovazioni nel quadro giuridico internazionale: «in questa materia, infatti - ha rilevato Musso - la fanno da padroni le normative internazionali».
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- Il codice della navigazione in vigore - ha aggiunto Casanova - «è una normativa che non è conforme a ciò che avviene nella realtà», basti pensare - ha spiegato - al noleggio delle navi, per il quale prescrive «cose che non avvengono in concreto» e, in generale, a quello che riguarda il mondo dello shipping, che «è governato da pratiche anglosassoni».
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- Come evidenziato dal professor Casanova, il codice è un testo composito e tratta anche dei beni pubblici destinati alla navigazione, incluse disposizioni sul demanio marittimo, sulla concessione dei beni demaniali, sui servizi portuali e sul lavoro portuale, temi che sono oggetto della legge di riforma portuale n. 84 del 1994 e che sono attualmente all'esame degli organi parlamentari in vista dell'aggiornamento di questa norma. Domani è infatti in programma una riunione del comitato ristretto della commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato costituito per l'esame di tre disegni di legge di riforma del sistema portuale: quello presentato dallo schieramento di centro-destra su iniziativa del senatore Luigi Grillo, quello del centro-sinistra su iniziativa del senatore Marco Filippi e il terzo del senatore Giuseppe Menardi (PdL). C'è poi l'iniziativa per la modifica della legge 84/94 presentata nel maggio scorso alla Camera da Mario Tassone (UdC), che dovrà essere esaminata dalle commissioni parlamentari.
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- La revisione della legge 84/94 sui porti - ha detto Musso - potrebbe essere completata nell'arco di un anno ed è auspicabile un coordinamento tra questa norma e la legge delega del governo sul codice della navigazione.
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Senato della Repubblica XVI Legislatura
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Camera dei Deputati XVI Legislatura |
Disegno di legge d'iniziativa del Senatore Musso |
Proposta di legge d'iniziativa del Deputato Cassinelli |
- Delega al Governo in materia di riforma del codice della navigazione
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- Art. 1.
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- (Delega al Governo)
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- Su proposta del Ministro della Giustizia e di concerto con gli altri Ministri interessati, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la completa revisione delle disposizioni del codice della navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 32, e delle sue disposizioni di attuazione, nella parte relativa alla navigazione marittima ed interna nonché al coordinamento mediante modifiche ed integrazioni con le norme di cui alle parti relative alla navigazione aerea nel rispetto della normativa internazionale e comunitaria, e del riparto costituzionale delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni.
- Art. 2.
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- (Principi e criteri direttivi)
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- La delega di cui all'art. I è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- revisione delle fonti del diritto della navigazione in particolare nel quadro normativo costituzionale e comunitario;
- revisione della disciplina dei beni demaniali marittimi anche mediante la loro ridefinizione, mantenendone la proprietà in capo allo Stato e regolando l'assetto proprietario ai fini della loro tutela e dei procedimenti di demanializzazione e sdemanializzazione e dei rapporti con la proprietà privata finitima;
- precisazione delle competenze regionali per quanto attiene il demanio marittimo costiero, fatta eccezione per i beni demaniali marittimi attualmente di competenza dell'Amministrazione statale;
- mantenimento in capo allo Stato delle competenze sul demanio marittimo portuale, non devoluto all'amministrazione regionale, da esercitarsi mediante le Autorità portuali quali regolate dalla normativa speciale in materia;
- individuazione dei principi generali per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime; individuazione dei procedimenti concessori relativi ai beni demaniali marittimi amministrati direttamente dagli organi dello Stato nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, nonché regolamentazione dei rapporti concessori;
- revisione ed aggiornamento dell'organizzazione e della struttura dell'amministrazione marittima sia centrale che periferica e della loro azione amministrativa a fini di efficienza, di semplificazione e di trasparenza;
- precisazione della ripartizione delle competenze tra Autorità portuale e Autorità marittima, ferme restando le competenze di quest'ultima in ordine alla sicurezza degli specchi acquei, nonché alla disciplina ed organizzazione dei servizi tecnico-nautici e di altri servizi portuali richiedenti l'uso di mezzi nautici;
- revisione della disciplina relativa all'esercizio dei servizi portuali alle navi (servizi tecnico-nautici) e dei servizi marittimi (cabotaggio e servizi marittimi internazionali) secondo criteri di efficienza e nel rispetto della normativa comunitaria;
- revisione del regime amministrativo delle navi e della polizia della navigazione in armonia con le pertinenti disposizioni di altre leggi, nonché revisione della disciplina pubblicistica e privatistica inerente la proprietà e l'armamento della nave;
- revisione della normativa inerente il lavoro nautico in conformità con la disciplina generale sul lavoro e precisazione dei poteri e delle funzioni del comandante della nave e dell'equipaggio;
- revisione del sistema dei contratti di utilizzazione della nave (locazione, noleggio, trasporto), nonché della disciplina dei contratti di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, in conformità alle prassi contrattuali ed alla normativa internazionalmente uniforme ed a quella comunitaria, nonché previsione di una disciplina specifica relativa ai contratti inerenti le operazioni portuali;
- revisione delle vigenti disposizioni relative al soccorso in mare, al ricupero, al ritrovamento di relitti, all'urto di navi, alle avarie comuni, ai privilegi, alle ipoteche e alle assicurazioni marittime al fine di renderne la disciplina coerente con la normativa internazionalmente uniforme e con le prassi commerciali;
- coordinamento delle disposizioni processuali del codice della navigazione con la normativa processuale civile vigente al fine, tra l'altro, di conformare la normativa nazionale sul sequestro di nave a quella internazionalmente uniforme;
- revisione delle disposizioni penali, delle sanzioni amministrative e disciplinari al fine di armonizzarle con le vigenti discipline generali in materia;
- revisione delle collegate disposizioni della parte aeronautica del codice della navigazione al fine di armonizzarle con la nuova disciplina degli istituti del diritto della navigazione marittima, nel rispetto della normativa internazionalmente uniforme e comunitaria vigente ed in coerenza con le prassi commerciali;
- revisione della normativa relativa alla navigazione interna, improntata agli stessi principi propri della navigazione marittima, nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- individuazione degli aspetti che dovranno essere devoluti a norme regolamentari di attuazione.
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