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Assoagenti Veneto, no a nuovi monopoli della Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia
Gli agenti marittimi contestano l'ordinanza dell'Autorità Portuale che disciplina l'organizzazione del lavoro portuale
27 luglio 2009
L'Associazione Agenti e Mediatori Marittimi del Veneto (Assoagenti Veneto) contesta l'ordinanza n.308/09 dell'Autorità Portuale di Venezia con la quale si riorganizza il settore del lavoro portuale e annunciato la propria determinazione nel contrastare non solo quello che ritiene un «nuovo monopolio» della Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia (CLP) nella movimentazione delle merci, ma anche il conseguente, ipotizzabile incremento dei costi del lavoro che - secondo Assoagenti - l'ordinanza ha, di fatto, legittimato.
«Con l'aumento dei costi - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Mario Manni - non si incrementa certamente la competitività del porto. Stiamo navigando fuori rotta proprio quando stiamo assistendo ad una timida ripresa del traffico. Questa ordinanza è in rotta di collisione con quanto auspicato da agenti marittimi ed altri imprenditori portuali che, per agevolare il rilancio del porto, si stanno battendo per l'abbattimento dei costi e la certezza delle rese».
Secondo Manni, «bisogna rivedere tutta la materia tornando alle vecchie regole e cioè nella situazione in essere ante ordinanza che, se non altro, aveva avuto il merito di garantire alle navi e alla merce la sicurezza e i servizi richiesti a costi minori assicurando, nel contempo, la massima reperibilità della manodopera e dei mezzi meccanici».
Assoagenti Veneto ha evidenziato la complessità della situazione che - ha rilevato l'associazione - «potrebbe inficiare la “pace nelle banchine” quando dal 1° gennaio 2010 si entrerà nella fase critica del provvedimento».
«Malgrado tutti i nostri sforzi e le nostre aperture per giungere ad un dialogo costruttivo, senza alcun pregiudizio né per i lavoratori né per l'Autorità - ha concluso Manni - oggi ci troviamo di fronte da una parte la Compagnia Lavoratori Portuali come unico interlocutore, dall'altra un''Autorità Portuale ingessata nel suo “dictat” e completamente sorda alle nostre legittime richieste, vere e proprie istanze di tutti quegli imprenditori che ancora, in piena crisi economica, si battono per la sopravvivenza ed il rilancio del porto».
Autorità Portuale di Venezia
ORDINANZA n° 308 del 29.06.2009
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEL LA VORO PORTUALE NEL PORTO DI VENEZIA.
DISCIPLINA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE, ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA, DEI SEGMENTI DI OPERAZIONI PORTUALI APPALTABILI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI AL CICLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI, DA RENDERSI AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA LEGGE 84/1994
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;
VISTO l'art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n° 186, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n° 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n° 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994;
VISTA il Decreto M.T.N. n° 132 del 6 febbraio 2001 contenente il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 84/1994”;
CONSIDERATO che le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 - fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 16, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 6 (programmi, investimenti, dotazione mezzi, personale, ecc.) sono di fatto e di diritto titolari del ciclo delle operazioni portuali;
CONSIDERATO inoltre che l'individuazione dei segmenti di operazioni portuali appaltabili e dei servizi specialistici, complementari ed- accessori al ciclo delle operazioni portuali deve essere compiuta sulla base delle esigenze operative del porto di Venezia, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale;
VISTE le Ordinanze n° 73 e n° 74 del 14 giugno 1999, concernenti rispettivamente “Autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi Nuova disciplina”;
VISTA l'Ordinanza n° 231 del 30 gennaio 2006, concernente “Autorizzazione all'affidamento ad imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art 16 della Legge 84/1994 dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie”
VISTA l'Ordinanza n° 248 del 19 dicembre 2006, concernente “Autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994”;
VISTO il “Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia”, sottoscritto presso l'Ufficio di Prefettura in data 22 febbraio 2008, con il quale al punto 14) viene sottolineato l'impegno a definire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali”;
TENUTO CONTO delle risultanze del lungo percorso concertativo, che ha coinvolto tutti i rappresentanti di categoria interessati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, avviato nel 2005 attraverso l'allora “Tavolo delle Regole”, sfociato negli accordi del 19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, e poi proseguito negli anni successivi attraverso il “Tavolo del lavoro”;
SENTITA in merito, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata Legge 84/94, la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 17 giugno 2009;
IN VIRTU' dei poteri conferiti:
ORDINA:
Articolo 1
La nuova organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia tiene imprescindibilmente conto delle seguenti linee guida:
l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, in quanto titolare dell'intero ciclo operativo deve dimostrare di possedere una capacità ed una organizzazione del lavoro adeguati alle attività dà espletare;
dietro motivata richiesta dell'impresa portuale concessionaria (terminal), l'Autorità Portuale può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo;
l'affidamento di cui al punto precedente deve inderogabilmente avvenire attraverso apposito contratto di appalto con l'assunzione di responsabilità in capo all'impresa appaltatrice circa la corretta e puntuale esecuzione delle operazioni;
ritenuto necessario ottimizzare il coordinamento all'interno delle squadre operative interessate alle operazioni portuali anche ai fini della sicurezza del lavoro, per ciascuno dei segmenti di cui alle successive tabelle deve necessariamente essere rispettato il seguente principio:
in assenza di un contratto di appalto debitamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di dipendenti dell'impresa portuale concessionaria (terminal), salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;
in presenza di un contratto di appalto debitamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro può prevedere l'impiego di dipendenti dell' impresa appaltatrice, salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;
l'affidamento ad altre imprese portuali autorizzate non può essere prevalente rispetto all'attività eseguita direttamente dal terminalista.
Articolo 2
Fermi restando i principi inderogabili di cui all'art. 1, le attività comprese nel proprio ciclo operativo che l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, può affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale sono tassativamente:
per guanto riguarda il settore merceologico delle rinfuse: a) la movimentazione in stiva a mezzo pala meccanica e la pulizia della stiva, esclusivamente svolte con mezzi meccanici; b) la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;
per guanto riguarda il settore merceologico general cargo/project cargo: a) la movimentazione in stiva a mezzo fork-lift; b) il facchinaggio, ad eccezione dell'attività svolta entro una fascia di rispetto di 25 metri dal ciglio banchina; c) l'attività di camion spola, ad eccezione dell'attività rivolta esclusivamente al trasporto di colli eccezionali in ambito portuale; d) la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;
per quanto riguarda il settore merceologico della siderurgia in colli e marmo: a) la movimentazione in stiva a mezzo fork-lift; b) il facchinaggio, ad eccezione dell'attività svolta entro una fascia di rispetto di 25 metri dal ciglio banchina; c) l'attività di camion spola; d) la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;
per quanto riguarda il settore merceologico dei contenitori: a) l'attività di camion spola; b) la movimentazione a terra mediante reach-stacker, front-loader o fork-lift;
per guanto riguarda il settore merceologico ro-ro: a) l'attività di camion spola; b) la movimentazione orizzontale mediante motrici, ralle o mafi.
Articolo 3
Conseguentemente per effetto della determinazione delle attività oggetto di terziarizzazione di cui all'articolo precedente, i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali devono tassativamente considerarsi le sotto indicate attività:
riempimento/svuotamento contenitori ed attività ad esse inerenti e conseguenti
campionatura, misurazione e pesatura delle merci;
vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione);
imballaggio, pulizia n merce, ricondizionamento, riparazione imballaggi (gabbie, casse, palette, ...) fardaggio e copertura merce nei depositi e piazzali;
pulizia celle/magazzini/depositi con l'utilizzo di idonee attrezzature;
riparazione/manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
sezionatura tronchi e merci in genere;
attività di spingicarro con idonee attrezzature;
trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati e trasporto colli eccezionali in ambito portuale;
prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento ed inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali pulverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati).
Articolo 4
L'attività di rizzaggio/derizzaggio può essere svolta da personale del terminal, da personale dell'impresa ex art. 17, da personale marittimo in autoproduzione o, qualora richiesta espressamente dal comando/nave o spedizioniere, da un soggetto iscritto al registro ex art. 68 Cod. Nav..
L'attività di commesso, in quanto servizio fiduciario, può essere svolta soltanto dal personale dipendente del terminal o, a sua integrazione, da personale dell'impresa ex art, 17, dotato di caratteristiche professionali adeguate e certificate.
Articolo 5
La presente Ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2010, per un anno di sperimentazione. Conseguentemente, sempre con decorrenza 1 gennaio 2010, gli artt. 3 e 4 de1la presente Ordinanza sostituiscono l'art. 1 della precedente Ordinanza n° 248/2006.
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