- Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera dei deputati una mozione sul lavoro marittimo con cui - ha spiegato il primo firmatario Luigi Gallo - «vogliamo riportare alla ribalta un settore troppo trascurato da tutti i governi, dove i partiti e alcuni sindacati si sono interessati solo a metterci le mani sopra per fare profitti. Il Paese - ha rilevato - ha ormai dimenticato da più di un decennio un suo asset importante, quale quello del trasporto marittimo, ma ancor di più ha distrutto un settore lavorativo. Oggi a causa di una legge del '98 si è istituito il Registro Internazionale meglio conosciuto come “doppio registro” sulle navi battente bandiera italiana e si è vista un lenta e inesorabile moria delle assunzioni di personale italiano a causa della cospicua differenza del costo della manodopera tra i lavoratori comunitari e i lavoratori stranieri».
-
- Con la mozione - ha precisato Gallo - «innanzitutto chiediamo che parta l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla stessa legge del '98 che sostanzialmente non è mai stato avviato e che ritorni un principio di equità di impiego e la cancellazione di discriminazioni. Gli strumenti previsti dalla mozione sono due. L'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali di cui già godono senza alcuna contropartita e l'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo. Questo dovrebbe evitare che i raccomandatari spesso in combutta con i sindacati diventino i Caporali del Mare preferendo una promozione di lavoratori di bassa qualità, cosa che incide negativamente sulla sicurezza del nostro mare».
- Atto Camera
-
- Mozione 1-00430
- presentato da
- GALLO Luigi
- testo di
-
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208
-
- La Camera,
- premesso che:
- dagli ultimi dati disponibili, risalenti al 2010, contenuti in uno studio di settore realizzato dalla cassa depositi e prestiti nel 2012, il comparto del trasporto marittimo nel 2012 ha realizzato un volume di affari di oltre 40 miliardi di euro, con una incidenza sul prodotto interno lordo di 2,6 punti percentuali e la capacità di occupare circa 210.000 addetti tra le varie figure professionali richieste;
- una quota consistente di tali addetti è rappresentata da personale qualificato e non, impiegato in veicoli destinati alla navigazione internazionale, la quale, sempre da dati del 2010, contribuisce al 60 per cento delle esportazioni nazionali e al 45 per cento delle importazioni;
- il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge del 27 febbraio 1998, n. 30, istituisce il registro internazionale della navigazione, introduce una serie di provvedimenti volti a favorire la competitività del sistema marittimo italiano e un osservatorio del mercato del lavoro marittimo, norme che effettivamente ottengono il risultato di aumentare le navi battenti bandiera italiana;
- con l'approvazione della legge del 16 marzo 2001, n. 88, il legislatore di fatto inverte gli effetti del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione introducendo la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale marittimo non comunitario, provocando la drastica riduzione delle assunzioni di personale italiano a causa della cospicua differenza del costo della manodopera tra i lavoratori comunitari e i lavoratori stranieri;
- la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai Paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego e di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;
- le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9, lettera h), dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 34, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché le tariffe obbligatorie per le prestazioni rese dai raccomandatari,
-
- impegna il Governo:
-
- ad assumere le necessarie iniziative affinché si renda operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- ad adoperarsi affinché vengano rispettati i principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, anche tramite iniziative volte:
- a) all'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;
- b) all'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.
- (1-00430) «Luigi Gallo, Da Villa, Nicola Bianchi, Tripiedi, Frusone, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Rizzetto».
|
|