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Il TAR Lazio stabilisce che GNV, Moby, Marinvest e SNAV non hanno concordato aumenti di tariffe
L'Autorità Antitrust aveva comminato multe per oltre otto milioni di euro alle quattro società
8 maggio 2014
Ieri il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenze che pubblichiamo di seguito, ha accolto i ricorsi presentati dalle società Grandi Navi Veloci (GNV), Moby, Marinvest e SNAV per l'annullamento del provvedimento con cui un anno fa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva comminato alle quattro aziende multe per oltre otto milioni di euro per asserita violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che vieta tra l'altro gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra i Paesi UE o impedire, restringere o falsare la concorrenza, in quanto - secondo l'Antitrust - le quattro società si sarebbero accordate per introdurre aumenti dei prezzi dei servizi di trasporto marittimo passeggeri con la Sardegna ( del 14 giugno 2013). Nelle sentenze il TAR per il Lazio ha specificato che «non sono stati offerti elementi i quali confermino l'esistenza della pratica concordata».






N. 04731/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06319/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 6319/13, proposto da Moby S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Caravita di Toritto, Carnevale e Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Porta Pinciana 6;

contro

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

nei confronti di

Forship S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Tavella e Fabrizi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Ludovisi 16; l'Unione Nazionale Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
la Regione Sardegna, in persona del presidente pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Ledda, Sau, Bellitti e Roberti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, foro Traiano 1/A;
Associazione indipendente consumatori Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dagli avv. ti Scorza, Martinello e Afferni, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via dei Barbieri 6;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato in data 14 giugno 2013 sul sito web, e notificato a Moby S.p.A. in pari data, relativo alla conclusione del procedimento I743 - Tariffe Traghetti da/per la Sardegna, recante la condanna nei confronti della predetta Società al pagamento di una sanzione pari ad € 5.462.310 per asserita violazione dell'art. 101 del TFUE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di Forship S.p.A., della Regione Sardegna, e di Altroconsumo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Concluso un procedimento, recante il n. I743, avviato nel maggio 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust ha stabilito che, in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), le società di navigazione Moby, Grandi Navi Veloci (G.N.V.), S.N.A.V. e Marinvest, secondo accordi tra loro intercorsi e mediante un parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011 avevano incrementato in media del 65% i prezzi del trasporto marittimo di linea per passeggeri nei collegamenti da e per la Sardegna, sulle tratte Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Genova-Olbia, Livorno-Olbia/Golfo Aranci e Genova/Vado Ligure-Porto Torres.

B. Il provvedimento conclusivo, notificato a partire dal 14 giugno 2013, reca la condanna di ciascuna delle quattro società al pagamento di sanzioni pecuniarie determinate in importi diversi e pari a € 5.462.310 per Moby, a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest; contestualmente è stato escluso che una quinta compagnia di navigazione, Forship S.p.A. (rotta Livorno-Olbia) fosse parte dell'intesa, pur avendo anch'essa aumentato le proprie tariffe per quell'anno.

C. Avverso il provvedimento in questione Moby ha proposto il ricorso in epigrafe, censurandolo sotto molteplici profili.

Si è costituita sia l'Autorità sia la Forship; sono inoltre intervenute in causa ad opponendum la Regione Sardegna e l'associazione Altroconsumo.

DIRITTO

1.1. Per individuare il principale thema decidendum della controversia conviene procedere dal secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 101 TFUE e 2 della l. 287/90; insussistenza dei presupposti per la configurazione di pratiche concordate; erroneo inquadramento della fattispecie e difetto di motivazione).

1.2. La ricorrente Moby S.p.a. rammenta come, a sostegno dell'asserita intesa restrittiva della concorrenza, il provvedimento affermi la sussistenza di un “parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011, da parte di Moby, GNV e SNAV, le quali hanno tutte applicato incrementi significativi dei prezzi, generalmente superiori al 65%”: l'aumento contemporaneo dei prezzi esprimerebbe la volontà, per quelle imprese, di concertare le strategie di mercato.

1.3. Per vero, l'Autorità ammette che, stante l'elevato livello di differenziazione dei prodotti, non è ravvisabile sul mercato un unico livello di prezzo per ciascun operatore, né le tariffe complessivamente praticate dalle compagnie interessate si presentano omogenee.

Tuttavia, seguita Moby, anziché “analizzare i singoli modelli di business” e verificare la razionalità delle scelte operate, l'A.G.C.M. ha fondato la propria analisi sui ricavi medi unitari per passeggero, considerando tale valore una “proxy del prezzo medio unitario praticato dalle imprese”: una variabile proxy è un “indicatore statistico che descrive il comportamento di un determinato aggregato economico non osservabile direttamente”.

1.4. Peraltro, secondo la ricorrente, il provvedimento finale non considera:

- le tariffe effettivamente praticate dalle diverse compagnie sulle singole rotte nelle diverse stagioni interessate;

- le offerte commerciali (promozionali e non) dalle stesse operate e della conseguente differenziazione dei prodotti;

- le operazioni tecnico-economiche mediante le quali l'Autorità è addivenuta all'elaborazione di siffatti dati.

Per vero, ad avviso di Moby, l'assenza di tali elementi, idonei a chiarire le ragioni del provvedimento impugnato, dovrebbe condurre all'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dei basilari principi concernenti l'obbligatorietà della motivazione.

1.5.1. In ogni caso, il metodo utilizzato per accertare il parallelismo dei prezzi sarebbe erroneo, in quanto l'Autorità ha ricavato l'indizio economico non già comparando i dati (quali tariffe, singole offerte, voci di costo, segmentazione della domanda), ma utilizzando il parametro del ricavo medio unitario.

Quest'ultimo, infatti, secondo la ricorrente, sarebbe “inidoneo a rappresentare la struttura dei piani tariffari” e inadeguato “a soddisfare lo standard probatorio richiesto dall'art. 2 della L. 287/90”, a fronte della riscontrata pluralità di prodotti e di servizi offerti. Si pensi al caso di una riduzione dell'offerta diurna, per definizione meno costosa di quella notturna, per cui il prezzo medio aumenterebbe, senza modifica delle tariffe; ovvero a quello di aumento dei prezzi per le coppie, e contestuale diminuzione dei prezzi per il nucleo famiglie (due adulti, due bambini e un'auto): se, in seguito, il servizio fosse acquistato da più famiglie e da meno coppie, il prezzo medio risulterebbe diminuito, nonostante l'aumento per le coppie.

1.5.2. A sua volta, il tasso d'incremento tariffario è stimato in oltre il 65% senza una sufficiente motivazione; inoltre, contrariamente a quanto dedotto nel provvedimento impugnato, esso “varia da compagnia a compagnia all'interno di una forbice compresa tra il 50% ed il 150%”, e costituirebbe la conseguenza dei normali meccanismi competitivi

1.5.3. Circa questo secondo punto, le rilevanze istruttorie evidenzierebbero l'assenza di omogeneità e la conseguente variabilità degli aumenti tariffari praticati dalle compagnie di trasporto marittimo nel periodo d'interesse, sì da escludere una pratica concertativa.

Ad esempio, continua la ricorrente, confrontando le tariffe praticati nel 2011 e nel 2010 da essa e da GNV “emerge che queste ammontano, rispettivamente, a 110-120 Euro e 80-90 Euro sulla rotta Genova-Olbia ed a 90-100 Euro contro 80-90 Euro sulla rotta Genova-Porto Torres”: e “un differenziale di prezzo tra compagnie che oscilla tra circa il 33% e 1'11%, in una alla differente entità degli aumenti praticati”, costituirebbe “la prova provata dell'autonomia delle parti ed impedisce di ravvisare un indizio economico della pratica concordata”.

1.6.1. L'Autorità, sempre per dimostrare l'accordo preventivo, rileva l'incongruenza tra l'aumento dei ricavi totali delle imprese attive a fronte della diminuzione dei passeggeri registrata nel 2011: ma l'aumento dei ricavi, anche a fronte di una diminuzione del traffico di passeggeri, sarebbe “il naturale riflesso della politica di incremento delle tariffe”.

1.6.2. La complessiva tenuta delle quote in valore, assieme alla variazione negativa di quelle in volume, confermerebbe le precedenti osservazioni: gli incrementi tariffari operati da Moby non intendevano accrescerne la posizione sul mercato, né formalizzare un patto di non concorrenza con le altre compagnie, ma solo “garantire la continuità aziendale” e “fronteggiare il contesto di crisi economica che ha investito il comparto del trasporto marittimo”.

1.6.3. L'aumento delle tariffe, con il conseguente spontaneo e fisiologico adeguamento da parte dei competitor sarebbe stata “una doverosa scelta del management tesa a garantire il risanamento e la continuità aziendale (art. 2423 bis c.c.)”, arrestando l'impatto negativo sui conti, che i ripetuti aumenti del costo del carburante avrebbero prodotto sui bilanci a partire dal 2008.

1.7.1. In ogni caso, prosegue la Moby, anche assumendo l'esistenza di un parallelismo delle condotte, questo non sarebbe anomalo, in considerazione delle caratteristiche strutturali dei mercati di riferimento e dei meccanismi di funzionamento del settore del trasporto marittimo.

1.7.2. Attualmente questo è caratterizzato da un elevato grado di trasparenza, tale da consentire la reciproca conoscenza dei principali fattori di costo e dei prezzi praticati; vi operano pochi soggetti, tutti in situazione di sofferenza finanziaria e che offrono servizi omogenei in regime di sostanziale oligopolio.

1.7.3. Così, anche senza un preventivo accordo, quando un concorrente aumenta le sue tariffe, gli altri reagiscono aumentando a loro volta i prezzi praticati, per adeguare la propria struttura dei ricavi a quella dei costi, consapevoli che una concorrenza aggressiva innescherebbe immediatamente un'analoga reazione dei rivali che deprimerebbe gli utili, senza necessariamente offrire l'opportunità di accrescere la propria quota di mercato.

1.7.4. Così, un parallelismo delle condotte può essere considerato come frutto di un'intesa anticoncorrenziale solamente qualora non si possa spiegare alternativamente la condotta parallela come frutto plausibile delle iniziative imprenditoriali.

2.1.1. Il terzo motivo di ricorso si riallaccia all'ultima osservazione e costituisce la prosecuzione del precedente; è intitolato alla violazione degli artt.101 TFUE e 2 della l. 287/90, all'insussistenza degli elementi endogeni ed esogeni idonei a dimostrare l'intesa restrittiva, al difetto di istruttoria e carenza di motivazione, all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta.

2.1.2. Il provvedimento impugnato avrebbe considerato rilevanti, ai fini antitrust, contatti e scambi di informazioni tra imprese, estranei ad una intesa collusiva; inoltre, non avrebbe assolto all'onere di dimostrare l'assenza di spiegazioni alternative idonee a sopportare l'ipotesi accusatoria.

2.1.3. Una "pratica concordata", osserva la ricorrente, richiamando la giurisprudenza interna e comunitaria, è una forma di coordinamento tra imprese che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza: affinché si realizzi, è necessario che comportamenti costanti, uniformi e paralleli siano il frutto non d'iniziative unilaterali, ma di una concertazione, e siano insuscettibili di una spiegazione alternativa rispetto allo scopo anticoncorrenziale.

2.1.4. L'esistenza dell'illecito, oltre che risultare da documenti, può anche essere dimostrata per indizi, distinguendo tra elementi endogeni, afferenti l'anomalia della condotta delle imprese, non spiegabile secondo un fisiologico rapporto tra di loro, ed elementi esogeni, quali l'esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni.

In presenza di elementi di prova endogeni si ritiene spettare all'Autorità l'onere di dimostrare l'irrazionalità della condotta e l'attitudine dell'ipotesi accusatoria a giustificare la fattispecie contestata.

Invece, l'onere della prova può subire un'inversione in capo alle parti per quanto attiene agli indizi esogeni, e solo in presenza di un sistematico scambio di informazioni tra imprese, in relazione alle quali vi sono ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese indagate l'onere probatorio di una diversa spiegazione lecita delle proprie condotte.

2.2.1. In ogni caso, l'ipotesi accusatoria potrà essere accolta, quando risulti l'unica in grado di giustificare i vari elementi, o sia comunque nettamente preferibile rispetto ad ogni altra interpretazione alternativa: così, per dimostrare l'esistenza di una pratica concordata sarebbe necessario un elemento aggiuntivo rispetto alla semplice uniformità delle condotte, tale da suffragare l'esistenza di un comportamento illegittimo.

2.2.2. In specie, secondo la Moby, l'A.G.C.M. non solo avrebbe mancato all'onere di provare l'esistenza di indizi endogeni, ma, per di più, avrebbe trasferito il relativo onere sulle parti; ancora, avrebbe “immotivatamente ed erroneamente considerato qualificati dei contatti tra imprese (indizi esogeni), i quali in realtà sono del tutto estranei alla fattispecie”.

2.3.1. Anzitutto, l'Antitrust ha attribuito valenza indiziaria a due "occasioni di contatto" che avrebbero avuto la funzione di "consolidare gli esiti collusivi"' già altrimenti realizzatisi.

2.3.2. Si tratta, anzitutto, della partecipazione da parte di Moby, GNV e SNAV (queste ultime tramite la controllante Marinvest) alla procedura di privatizzazione di Tirrenia, nell'ambito della quale sarebbe intervenuto uno scambio circa le "rispettive politiche tariffarie".

2.3.3. Ancora, si fa riferimento a due intese tra Moby e GNV sulle rotte Civitavecchia-Olbia e Genova - Porto Torres, (§ 157 del provvedimento): la prima di code sharing (un accordo tra vettori, dove uno dei due commercializza i servizi forniti da un altro, per cui, comprando un biglietto dall'uno, si può essere trasportati anche sui traghetti dell'altro), e l'altra per indirizzare verso Moby i clienti di GNV, la cui domanda non poteva essere direttamente soddisfatta.

2.4.1. Peraltro, secondo la ricorrente, gli elementi in parola non sarebbero gravi, precisi e concordanti, e idonei, in assenza di giustificazioni alternative, a rivelare l'esistenza di una concertazione: mancherebbe un'attività per lo scambio di informazioni, preordinata alla definizione di una strategia convergente, o documenti idonei a dimostrare l'esistenza di una concertazione inerente le politiche tariffarie.

2.4.2. Invero, per quanto i contatti tra Moby e GNV/SNAV, nell'ambito della privatizzazione di Tirrenia, nulla comprova che, in tale occasione di contatto, le imprese abbiano perseguito uno scopo collusivo, e non abbiano invece inteso realizzare un'operazione del tutto distinta: la costituzione dell'impresa comune Compagnia italiana di navigazione -C.I.N., che ne è conseguita, da sola non dimostra alcun meccanismo di concertazione.

2.4.3. L'Autorità, comunque, non avrebbe fornito alcun indizio probante l'esistenza di un preciso meccanismo di concertazione, e Moby avrebbe dimostrato già nel procedimento l'irrilevanza dei documenti che, secondo l'A.G.C.M., avrebbero potuto corroborare la tesi della rilevanza degli scambi di informazioni avvenuti in sede CIN.

Per l'Autorità, tuttavia, la mera esistenza di un contatto tra i soggetti coinvolti, a prescindere dai contenuti e dal periodo di riferimento sarebbe sufficiente indizio di un accordo collusivo: senza considerare come ciò evidenzi solo come le imprese abbiano avuto dei rapporti imprenditoriali, presumibilmente finalizzati all'impostazione dell'accordo.

2.4.4. Per quanto invece riguarda gli accordi commerciali tra Moby e GNV, cui si è già accennato, I'A.G.C.M. gli attribuisce la funzione di consolidare gli intenti collusivi già raggiunti per le rotte Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres, per le quali il nuovo operatore Saremar, nella primavera 2011, annunciava una politica di prezzi aggressiva.

2.4.5. Invero, per quanto concerne l'accordo di code sharing, tale fattispecie non ha valenza intrinsecamente illecita, costituendo un preciso onere dell'Autorità verificare "caso per caso" se tali schemi negoziali possano o meno assumere valenza collusiva: qui non sono stati offerti elementi che confermino l'esistenza della pratica concordata.

2.4.6. Irrilevante sarebbe anche l'accordo del 15 giugno 2011, per cui, come detto, GNV ha effettuato prenotazioni e venduto biglietti per le navi di Moby, sulla linea Genova —Porto Torres per una commissione pari al 20%.

Tale accordo, e il preteso deflusso della clientela da altre compagnie, non si differenzierebbe da quanto si verifica per analoghi accordi di commercializzazione, conclusi da altre compagnie, e non considerati per tali come anticoncorrenziali.

2.5.1. L'A.G.C.M., con riguardo agli elementi endogeni, ha tra l'altro affermato che "né l'elasticità della domanda, né la trasparenza del mercato, né l'incremento del costo del carburante, né, infine, le perdite subite dagli operatori sono risultati elementi idonei a giustificare la contestuale impennata dei prezzi dei traghetti per la Sardegna nella stagione estiva 2011": le parti non avrebbero "fornito una dimostrazione tecnico-economica plausibile dell'anomalo comportamento commerciale assunto solo nel 2011, né hanno prodotto analisi supportate da dati aziendali atte a suffragare la tesi della autonoma e consapevole scelta di incrementare in modo rilevante i prezzi".

2.5.2. Da tali affermazioni la ricorrente desume come l'Autorità, in contrasto con la prevalente giurisprudenza, abbia indebitamente trasferito l'onere probatorio sulle imprese sottoposte al procedimento, quando invece le spettava di comprovare come l'ipotesi accusatoria fosse l'unica in grado di giustificare i vari elementi, o comunque quella nettamente preferibile, rispetto ad ogni ipotesi alternativa.

Si sarebbe invece limitata ad una mera e aprioristica confutazione dei dati forniti dalle stesse imprese, fondata su argomentazioni erronee ed insufficienti a dimostrare l'esistenza di una condotta lesiva imputabile a Moby.

3.1.1. Orbene, ricorda intanto il Collegio come l'art. 101 del T.F.U.E. (ma egualmente l'art. 2 della l. 287/90) stabilisca che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno: e, secondo l'A.G.C.M., in questo caso tali contatti si sarebbero realizzati e avrebbero preso la forma della pratica concordata.

3.1.2. Questa, rispetto all'accordo, costituisce un minus che prende la forma di coordinamento tra imprese: senza spingersi fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, determinato con un espresso consenso, “sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza” (C.d.S., VI, 13 maggio 2011, n. 2925).

3.1.3. Invero, perché il parallelismo dei comportamenti tra più imprese divenga una condotta abusiva è necessario che esso sia concordato: dunque, per irrogare una sanzione è necessaria una prova, diretta o presuntiva, di una concertazione tra le imprese, ossia di un flusso informativo tra le stesse che precede e può persistere con il dato oggettivo del comportamento, ed è funzionalmente adeguato a provocarlo.

3.1.4. È invece indubbio come, in generale, ciascun operatore sia libero di modificare come vuole i propri prezzi, e possa tener conto, a tal fine, delle condotte attuali o prevedibili dei suoi concorrenti: l'autonomia permette agli operatori di "adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno", purché fra gli operatori stessi non abbiano luogo contatti diretti o indiretti sfocianti nella definizione congiunta di una ben precisa linea d'azione (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 2 ottobre 2003, in procedimento C-179/99 P).

3.2.1. Ora, il Collegio deve anzitutto rilevare come vi sia, nella vicenda in esame, un solo dato incontestabile, e cioè che nel 2011 le tariffe dei traghetti per la Sardegna sono cresciute in misura sensibile: nel senso che l'utenza - e così i soggetti che le sono contigui, come le associazioni di consumatori e la Regione Sardegna - ha generalmente percepito l'aggravio come eccedente l'incremento annuale ragionevolmente atteso in quel tempo per prestazioni simili.

3.2.2. Ciò posto, è non solo problematico, ma addirittura impossibile, determinare analiticamente l'entità di tali aumenti, per compagnie, tratte, periodi dell'anno e tipologie di viaggio.

Lo riconosce la stessa A.G.C.M., che, infatti, quale proxy del prezzo medio unitario ha utilizzato il ricavo medio unitario per passeggero: un dato che ha certamente un cospicuo interesse economico - e evidentemente anche politico, data la rilevanza dei collegamenti tra Sardegna e Italia continentale - ma che non sembra determinante, quando si debba appurare l'esistenza di un preventivo coordinamento tra gli operatori economici che forniscono i servizi di trasporto in questione: obiettivo per cui sarebbe di certo importante conoscere i rispettivi aumenti tariffari, con le corrispondenze, anche temporali, ovvero le divergenze, al fine di confermare o meno la ritenuta concertazione.

3.2.3. Al contrario, nel provvedimento l'Autorità non è riuscita a stabilire la concreta dinamica dell'aumento dei prezzi, ricostruito in modo sommario e parziale per cui mancano elementi rassicuranti per affermare che tutti gli operatori hanno aumentato le tariffe in modo omogeneo, con indirizzi uniformi e sincronismi sospetti.

3.2.4. In effetti, come a gestione computerizzata delle prenotazioni ormai consente, le tariffe, non sono fissate rigidamente all'inizio dell'anno, per un periodo di tempo predefinito, se non per ampi limiti di fascia: all'interno di queste i prezzi variano cospicuamente, adattandosi alle caratteristiche del mercato in generale, e alla domanda per un determinato percorso e singolo viaggio.

3.2.5. I prezzi sono conoscibili da tutti, e infatti ogni compagnia monitora costantemente quelli delle altre e ciò, di per sé, non presenta profili d'illiceità.

È allora astrattamente plausibile che una delle società di navigazione interessate - tutte in perdita, va detto, nel periodo d'interesse - abbia deciso in piena autonomia di avviare una prima serie di aumenti, ed a questi siano seguiti, in pari autonomia, quelli delle altre compagnie, che avevano appreso dei primi, e a quel punto avevano ritenuto non più conveniente continuare a praticare prezzi che non ripagavano i costi del servizio.

3.2.6. In altre parole, il semplice aumento dei prezzi non dimostra di per sé l'esistenza di un'intesa preventiva: questa non è cioè non è l'unico possibile antecedente ignoto del fatto noto, costituito dall'incremento tariffario.

3.3.2. Come meglio si vedrà più avanti non vi è qui la prova diretta della concertazione, sicché se ne dovrebbe individuare quella indiretta, basata su specifici indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali dimostrino che quel dato comportamento parallelo sul mercato non può spiegarsi altrimenti che con una concertazione.

3.3.3. Ora, il Collegio non ritiene che l'Autorità abbia fornito un adeguato apparato argomentativo in tal senso, ché non basta sostenere che l'aumento è inspiegabile se non con un accordo, né questo si desume dai rilievi critici formulati sugli argomenti difensivi proposti da Moby - senza essere neppure obbligata a farlo, e senza determinare un'inversione dell'onere della prova -nel corso del procedimento per giustificare la decisione di disporre gli aumenti: ma sembra utile esaminare ora quegli stessi elementi per confermare la conclusione appena raggiunta.

3.4.1. Invero, la ricorrente, per giustificare l'incremento dei prezzi, aveva fatto rilevare anzitutto che la ricorrente aveva mantenuto le tariffe invariate, o le aveva addirittura ridotte fino al 2009, e nel 2010 Moby aveva registrato perdite per € 20.859.000,00 (nel 2011 saranno pari a € 2.482.000,00 e a € 15.533.000,00 nel 2012), in disparte l'obbligo di assicurare il rientro dei finanziamenti ottenuti (covenants).

Aveva ancora rappresentato come il combustibile avesse subito cospicui aumenti (29% nel 2010 e 39% nel 2011), e come, in termini generali, che la domanda di trasporto marittimo, segnatamente quello verso la Sardegna, fosse andata diminuendo (per Moby il 3% in meno nel 2010).

3.4.2. Ora, su ciascuno di questi elementi il provvedimento oppone le proprie obiezioni, cui il ricorso presenta le relative controrepliche, ma al Collegio sembra qui inutile esaminare in dettaglio queste e quelle.

È invece sufficiente notare che gli elementi indicati da Moby - entità delle perdite, aumento del carburante, riduzione dei passeggeri - siano corretti nella loro presenza e misura, nell'insieme cospicua: tale cioè da rendere verosimile, secondo ragionevolezza, la decisione sua e delle altre compagnie, d'incrementare le tariffe anche senza accordi preventivi (nello stesso anno GNV aveva subito perdite per 37,9 milioni di euro).

3.4.3. Il Collegio non vuole così affermare che sicuramente per le tariffe non vi fu una pratica concordata (o che non sia stata comunque segnalata da un'impresa all'altra una decisione ormai assunta), ma soltanto che il provvedimento impugnato e gli atti istruttori non ne attestano l'esistenza.

3.4.4. In particolare non è dimostrato che gli aumenti di Moby - che tra l'altro, come visto, non sono puntualmente definiti - siano sproporzionati alla misura delle perdite.

A sua volta, l'affermazione dell'Autorità, per cui l'aumento dei prezzi, se non concordato prima, non sarebbe mai stato disposto perché avrebbe potuto solo produrre ulteriori perdite, costituisce un argomento decisamente opinabile.

3.4.5. Esso non considera, anzitutto, che ciascun concorrente era consapevole delle analoghe difficoltà delle altre compagnie e poteva ragionevolmente contare che sarebbe stato seguito: e così è stato, secondo quanto la stessa Autorità ha riconosciuto, per Forship, che non è stata sanzionata, sebbene abbia essa pure incrementato i prezzi, in quanto la stessa avrebbe svolto un ruolo di follower delle politiche di prezzo dei concorrenti.

Inoltre, poiché, come si è visto, tutte le società di navigazione attuano un costante monitoraggio dei prezzi delle altre compagnie, nulla avrebbe impedito di riconsiderare gli aumenti disposti, se i concorrenti non li avessero disposti.

3.4.6. Non si può del resto dimenticare che, come si è già accennato, proprio nel corso del 2011 avrebbe dovuto essere acquistata dalla ricordata Compagnia Italiana di Navigazione - C.I.N. (inizialmente composta, da Gruppo Grimaldi, Moby Lines e Marinvest: altra vicenda assai tormentata, per le implicazioni in materia di tutela della concorrenza) la Tirrenia di Navigazione S.p.A., a controllo pubblico e in stato d'insolvenza dalla metà del 2010.

Questa aveva svolto per lunghi anni il trasporto marittimo anche con la Sardegna a prezzi decisamente contenuti, e ormai ragionevolmente non più praticabili: e la prossima trasformazione di un concorrente, che aveva bensì sino ad allora imposto un calmieramento del settore, pervenendo tuttavia, in sostanza, al fallimento, può aver sollecitato le compagnie, ciascuna autonomamente, a disporre l'aumento delle tariffe.

3.5.1. Non vi sono poi dubbi che le relazioni intercorse tra Moby e le altre società che avrebbero costituito la C.I.N. non offrono concreti elementi utili per sostenere l'esistenza di una pratica concordata.

Si può bensì congetturare che tra i futuri soci vi siano stati dei patti parasociali occulti, riferiti anche alle tariffe, ma ne manca sia un riscontro diretto (e ciò è comprensibile), sia qualsiasi indizio indiretto: e la verosimiglianza, da sola, non può essere ritenuta sufficiente.

3.5.2. Per quanto infine riguarda gli accordi di code sharing, neppure questi forniscono qualche utile indizio di un preventivo accordo: anche qui le intese note non presuppongono, o non rendono comunque probabili quella ignota. riferita alle tariffe delle due società.

4. In conclusione, non si possono che accogliere le due censure.

L'Autorità non è riuscita effettivamente a dimostrare, nemmeno per presunzioni, la fondatezza della sua tesi, ovvero che gli aumenti di prezzi praticati da Moby siano stati l'effetto di una pratica concordata.

Il fatto che ciò sia astrattamente possibile non è evidentemente sufficiente, dato che l'assenza di un accordo preventivo è egualmente sostenibile, nelle concrete condizioni in cui gli aumenti sono stati disposti, né l'interesse pubblico al mantenimento delle preesistenti tariffe può minimamente interferire con la necessità di un rispetto di ineludibili principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.

4.2. I restanti motivi di ricorso possono essere assorbiti.

Le spese di lite, compensate per metà, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato, nella parte in cui condanna Moby S.p.A., al pagamento di una sanzione pari ad € 5.462.310.

Compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente, la controinteressata e gli intervenienti e in ragione della metà tra quella e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, che condanna alla rifusione del residuo in favore di Moby, liquidandolo in € 10.000,00 per compensi oltre i.v.a.e c.p.a. spese generali, oltre alla rifusione della somma versata a titolo di contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 29 gennaio 2014 con l'intervento dei signori magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





N. 04730/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07943/2013 REG.RIC.
N. 09209/2013 REG.RIC.
N. 09210/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti 7943, 9209 e 9210/13, proposti
il primo da Grandi Navi Veloci S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Grassani e Cintioli,
il secondo da Marinvest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed terzo da SNAV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi assistite e difese dagli avv. ti Cintioli, Ravenna e Bruno,
tutte e tre elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. F. Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

contro

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Forship S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Tavella e Fabrizi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Ludovisi, 16;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Altroconsumo - Associazione Indipendente di Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Martinello, Afferni e Scorza, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo, in Roma, via dei Barbieri, 6;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Roberti, Ledda, Sau e Bellitti, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Roma, Foro Traiano 1/A;
il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. C. Rienzi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, 73, presso l'Ufficio legale nazionale Codacons.

per l'annullamento,

per i tre ricorsi proposti, nei limiti del rispettivo interesse,

del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato in data 14 giugno 2013 sul sito web, relativo alla conclusione del procedimento I743 - tariffe traghetti da/per la Sardegna, per la parte in cui le condanna al pagamento di una sanzione pari rispettivamente a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest, per asserita violazione dell'art. 101 del TFUE.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Antitrust, di Forship S.p.A., della Regione Sardegna, del Codacons e di Altroconsumo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Marinvest S.r.l. è una holding nel settore del trasporto marittimo senza funzioni operative che controlla, tra le altre, SNAV S.p.A. e Grandi Navi Veloci - G.N.V. S.p.A., entrambe società di navigazione.

A conclusione del procedimento n. I743, avviato nel maggio 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust ha stabilito che, in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), Marinvest, G.N.V. e S.N.A.V. insieme a Moby S.p.A., altra impresa del settore, secondo accordi illegittimi tra loro intercorsi e mediante un parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011 avevano incrementato in media del 65% i prezzi del trasporto marittimo di linea per passeggeri nei collegamenti da e per la Sardegna, sulle tratte Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Genova-Olbia, Livorno-Olbia/Golfo Aranci e Genova/Vado Ligure-Porto Torres.

B. Il provvedimento conclusivo, notificato dal 14 giugno 2013, reca la condanna per ciascuna delle quattro società al pagamento di sanzioni pecuniarie, pari a € 5.462.310 per Moby S.p.A., a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest; contestualmente è stato escluso che una quinta compagnia di navigazione, Forship S.p.A., operante sulla rotta Livorno-Olbia, fosse parte dell'intesa, pur avendo anch'essa cospicuamente aumentato le proprie tariffe in quell'anno.

C. Avverso il provvedimento in questione hanno proposto separati ricorsi, qui riuniti per l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, Grandi Navi Veloci S.p.A., Marinvest S.r.l., e SNAV S.p.A.; a sua volta Moby S.p.A. ha proposto un proprio ricorso, oggetto di una distinta decisione.

Nei tre giudizi si è costituita l'Autorità; sono intervenute sia Forship, sia la Regione Sardegna che le associazioni Altroconsumo e Codacons.

DIRITTO

1.1. Il principale thema decidendum della controversia è contenuto, pur con alcune specificazioni, nel comune primo motivo dei tre ricorsi, rubricato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e dell'art. 101 T.F.U.E.; nell'eccesso di potere per irragionevolezza sulla sussistenza dei requisiti della pratica concordata secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, nell'illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; nel difetto d'istruttoria e nella carenza di motivazione.

1.2.1. È intanto opportuno rammentare come l'art. 101 del T.F.U.E. (ma egualmente l'art. 2 cit.) stabilisca che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.

1.2.2. Secondo l'A.G.C.M., tali contatti si sarebbero realizzati e avrebbero qui preso la forma della pratica concordata: una forma di coordinamento tra imprese che, per la giurisprudenza interna e comunitaria, senza spingersi fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente ai rischi della concorrenza una pratica collaborazione fra le imprese stesse.

1.2.3. La fattispecie della pratica concordata richiede dunque, pur in assenza di un formale accordo, una ricaduta, concreta e diretta, sulla condotta delle imprese coinvolte, tale da poter solitamente configurare il c.d. parallelismo dei comportamenti: questi, uniformi e paralleli, tenuti dalle imprese coinvolte, non devono essere l'esito d'iniziative unilaterali, ma di una concertazione, né suscettibili di una spiegazione alternativa rispetto allo scopo anticoncorrenziale.

1.2.4. Invero, proseguono le ricorrenti, la forma più frequente di pratica concordata è quella in cui al parallelismo si è accompagnato uno scambio d'informazioni tra le imprese, recante dati sensibili e, quindi, rilevanti e pertinenti a quel determinato comportamento: un contatto qualificato, con un preciso nesso causale, giacché quelle informazioni sono strumentali a quel dato parallelismo anticoncorrenziale.

1.2.5. L'esistenza dell'illecito, oltre che risultare da documenti, può anche essere dimostrata per indizi, distinguendo tra elementi endogeni, afferenti l'anomalia della condotta delle imprese, ed elementi esogeni, quali l'esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni: per i primi spetta di massima all'Autorità l'onere di dimostrare l'irrazionalità della condotta, mentre l'onere della prova può subire un'inversione in capo alle imprese, per quanto attiene agli indizi esogeni, in presenza di un sistematico scambio di informazioni tra di esse.

1.2.6. In ogni caso, l'ipotesi accusatoria potrà essere accolta, quando sia l'unica in grado di giustificare i vari elementi, o sia comunque nettamente preferibile rispetto ad ogni altra interpretazione alternativa: così, per dimostrare l'esistenza di una pratica concordata è necessario un elemento aggiuntivo rispetto alla semplice uniformità delle condotte, tale da suffragare l'esistenza di un comportamento illegittimo.

2.1. In specie, secondo le ricorrenti, l'A.G.C.M. non solo avrebbe mancato all'onere di provare l'esistenza d'indizi endogeni, ma, per di più, avrebbe trasferito il relativo onere sulle parti; ancora, avrebbe immotivatamente ed erroneamente considerato qualificati dei contatti tra imprese, i quali in realtà sono del tutto estranei alla fattispecie.

2.2.1. Intanto, si legge nei ricorsi, il provvedimento afferma che il rialzo tariffario del 2011 costituirebbe “una pratica concordata in quanto vi sarebbe un parallelismo delle condotte e le stesse non troverebbero altra spiegazione se non nell'esistenza di un cartello”: ma tale ricostruzione violerebbe tutti i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.

2.2.2. Per costante giurisprudenza, infatti, nei procedimenti aventi a oggetto l'accertamento di un illecito antitrust incomberebbe sull'Autorità un onere probatorio particolarmente rigoroso, da assolvere con elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti, ciò in particolare quando s'intenda sostenere l'esistenza di una pratica concordata ricorrendo ad argomenti di tipo meramente presuntivo.

2.2.3. In specie, l'Autorità, anziché spiegare perché gli aumenti del 2011 non potrebbero che esser frutto di una concertazione tra le imprese, si è limitata ad accusare le imprese, trasferendo su di loro l'onere di provare eventuali spiegazioni alternative; in seguito, quanto le stesse hanno presentato le loro osservazioni, l'Autorità le avrebbe sostanzialmente accantonate.

Tuttavia, la conclusione per cui l'impresa Forship è una semplice follower già dimostrerebbe che vi erano spiegazioni alternative, poiché non vi sarebbe altro modo per spiegare che quella, secondo player del mercato dopo Moby, pur avendo praticato “aumenti anche superiori agli altri, sia stata ritenuta estranea alla concertazione”.

2.3.1. Il provvedimento impugnato fa riferimento non solo a "comportamenti paralleli consistenti in aumenti generalizzati e significativi dei prezzi per la stagione estiva 2011”, ma anche al fatto che tali comportamenti sarebbero supportati da qualificati contatti tra le parti, rinvenibili in occasione della procedura di privatizzazione di Tirrenia, nonché nella sottoscrizione di accordi commerciali.

2.3.2. Tali elementi, peraltro, non presenterebbero un nesso causale con il preteso cartello tariffario, e ciò varrebbe anzitutto, secondo le parti ricorrenti, per la vicenda Tirrenia.

Marinvest, insieme a Moby e ad altri operatori di settore, prese infatti parte alla procedura di privatizzazione di Tirrenia di Navigazione S.p.A., allora a controllo pubblico, e in stato d'insolvenza dalla metà del 2010, e così alla costituzione della Compagnia italiana di navigazione -C.I.N., che avrebbe poi dovuto acquistare Tirrenia (si tratta per vero di una vicenda assai tormentata, per le implicazioni in materia di tutela della concorrenza): proprio la comune presenza in C.I.N. sarebbe, per l'Autorità, indizio rilevante della concertazione relativa agli aumenti delle tariffe.

Peraltro, secondo le ricorrenti, nulla comprova che, in tale occasione di contatto, le imprese abbiano perseguito uno scopo collusivo, e non abbiano invece inteso soltanto realizzare l'operazione che ne è effettivamente conseguita, e che da sola non dimostra alcun meccanismo di concertazione.

2.3.3. Per quanto poi concerne gli accordi commerciali tra GNV e Moby, si fa riferimento a due intese sulle rotte Civitavecchia-Olbia e Genova - Porto Torres (§ 157 del provvedimento): la prima di code sharing (un accordo tra vettori, dove uno dei due commercializza i servizi forniti da un altro, per cui, comprando un biglietto dall'uno, si può essere trasportati anche sui traghetti dell'altro), e l'altra per indirizzare verso Moby i clienti di GNV, la cui domanda non poteva essere direttamente soddisfatta.

2.3.4. Ora, lo stesso provvedimento riconosce intanto che tali accordi non sono di per sé restrittivi della concorrenza, ma soltanto occasioni di contatto tra le parti (tra l'altro, solo tra due delle imprese poi sanzionate).

Invero, le ricorrenti non ravvisano alcun nesso causale e alcuna strumentalità tra tali accordi - in sé frequenti nel settore del cabotaggio marittimo - e le vicende del trasporto per la Sardegna: e, affinché, i contatti tra imprese possano assumere rilevanza sotto il profilo antitrust e possano, dunque, dirsi qualificati, è necessario che gli stessi riguardino incontri nei quali emerga chiaramente che le parti intendessero concertare pratiche contrarie alla concorrenza.

3.1.1. Orbene, nel valutare la fondatezza della censura, il Collegio ribadisce, anzitutto, come la pratica concordata - l'illecito di cui sarebbero responsabili le ricorrenti - prenda la forma di coordinamento tra imprese e costituisca un minus, rispetto ad un vero e proprio accordo anticoncorrenziale: senza spingersi fino all'attuazione, determinato con un espresso consenso, “sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza” (C.d.S., VI, 13 maggio 2011, n. 2925).

3.1.2. Invero, perché il parallelismo dei comportamenti tra più imprese divenga una condotta abusiva è necessario che esso sia concordato: dunque, per irrogare una sanzione ci vuole una prova, diretta o presuntiva, di una concertazione tra le imprese, ossia di un flusso informativo tra le stesse che precede e può persistere con il dato oggettivo del comportamento, ed è funzionalmente adeguato a provocarlo.

3.1.3. È invece indubbio come, in generale, ciascun operatore sia libero di modificare come vuole i propri prezzi, e possa tener conto, a tal fine, delle condotte attuali o prevedibili dei suoi concorrenti: l'autonomia permette agli operatori di "adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno", purché fra gli operatori stessi non abbiano luogo contatti diretti o indiretti sfocianti nella definizione congiunta di una ben precisa linea d'azione (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 2 ottobre 2003, in procedimento C-179/99 P).

3.2.1. Nella fattispecie, l'A.G.C.M. ha affermato che “né l'elasticità della domanda, né la trasparenza del mercato, né l'incremento del costo del carburante, né, infine, le perdite subite dagli operatori sono risultati elementi idonei a giustificare la contestuale impennata dei prezzi dei traghetti per la Sardegna nella stagione estiva 2011”.

Le parti non avrebbero “fornito una dimostrazione tecnico-economica plausibile dell'anomalo comportamento commerciale assunto solo nel 2011”, né avrebbero prodotto “analisi supportate da dati aziendali atte a suffragare la tesi della autonoma e consapevole scelta di incrementare in modo rilevante i prezzi”.

3.2.2. Così, a sostegno dell'asserita intesa restrittiva della concorrenza, il provvedimento assume la sussistenza di un “parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011, da parte di Moby, GNV e SNAV, le quali hanno tutte applicato incrementi significativi dei prezzi, generalmente superiori al 65%”: l'aumento contemporaneo dei prezzi esprimerebbe la volontà, per quelle imprese, di concertare le strategie di mercato.

3.2.3. L'Autorità ammette, per vero, che, stante l'elevato livello di differenziazione dei prodotti, non è ravvisabile sul mercato un unico livello di prezzo per ciascun operatore, né le tariffe complessivamente praticate dalle compagnie interessate sono omogenee.

L'A.G.C.M. ha così fondato la propria analisi sui ricavi medi unitari per passeggero, considerando tale valore una “proxy del prezzo medio unitario praticato dalle imprese”: e una variabile proxy è, di regola, un indicatore statistico che descrive il comportamento di un determinato aggregato economico non osservabile direttamente.

3.2.4. In tal modo, tuttavia, il provvedimento non indica le tariffe effettivamente praticate dalle diverse compagnie sulle singole rotte nelle diverse stagioni interessate, né chiarisce il procedimento con cui l'Autorità ha elaborato tali dati: essa ha desunto l'indizio economico non comparando i dati (quali tariffe, singole offerte, voci di costo, segmentazione della domanda), ma utilizzando il parametro del ricavo medio unitario, che supera nella media il 65% e varia da compagnia a compagnia all'interno di una forbice compresa tra il 50% ed il 150%.

3.3.1. In realtà, ad avviso di questo giudice, nella vicenda in esame vi è un solo dato incontestabile, e cioè che nel 2011 le tariffe dei traghetti per la Sardegna sono cresciute in misura assai sensibile, per la massima parte degli operatori: nel senso che l'utenza - e così i soggetti che le sono contigui, come le associazioni di consumatori e la Regione Sardegna - ha generalmente percepito l'aggravio come eccedente l'incremento annuale ragionevolmente atteso in quel tempo per prestazioni simili.

3.3.2. Tuttavia, è non solo problematico, ma addirittura impossibile, conoscere in dettaglio l'entità di tali aumenti, per compagnie, tratte, periodi dell'anno e tipologie di viaggio, e non solo per questo Collegio, ma per la stessa A.G.C.M., che ha diffusamente utilizzato il rammentato proxy nelle molte tabelle che - forse in eccesso- accompagnano il provvedimento impugnato.

3.3.3. Invero, il ricavo medio unitario costituisce certamente un dato di grande rilevo economico - e evidentemente anche politico, data la rilevanza dei collegamenti tra Sardegna e Italia continentale - ma che non sembra determinante, quando si debba appurare l'esistenza di un preventivo coordinamento tra gli operatori economici che forniscono i servizi di trasporto in questione: obiettivo per cui sarebbe di certo preferibile conoscere i veri e propri aumenti tariffari, con le corrispondenze, anche temporali, ovvero le divergenze, al fine di confermare o meno la ritenuta concertazione.

Al contrario, nel provvedimento l'Autorità non è riuscita a fissare la concreta dinamica dell'aumento dei singoli prezzi, per cui mancano elementi rassicuranti per affermare che tutti gli operatori abbiano aumentato le tariffe in modo omogeneo, con indirizzi uniformi e sincronismi sospetti.

3.3.3. È del resto notorio che la gestione computerizzata delle prenotazioni ormai consente di non cristallizzare le tariffe all'inizio dell'anno in listini di durata prestabilita, limitandosi a definire ampie fasce di prezzi, al cui interno gli importi poi oscillano cospicuamente, adattandosi alle caratteristiche del mercato in generale, e anche alla domanda per un determinato percorso e singolo viaggio.

D'altro canto, i prezzi sono conoscibili da tutti, e si può ragionevolmente presumere che ogni compagnia monitori costantemente quelli delle altre: ciò che, di per sé, non presenta profili d'illiceità.

3.4. È allora plausibile che una delle società di navigazione interessate - tutte in perdita nel periodo d'interesse - abbia deciso in piena autonomia - cioè senza previa concertazione - di avviare una prima serie di aumenti, ed a questi siano seguiti, in pari autonomia, quelli delle altre compagnie, che avevano appreso dei primi, e a quel punto avevano ritenuto non più conveniente continuare a praticare prezzi che non ripagavano i costi del servizio.

In altre parole, il semplice aumento dei prezzi non dimostra di per sé l'esistenza di un'intesa preventiva: questa non è cioè non è l'unico possibile antecedente ignoto del fatto noto, costituito dall'incremento tariffario, il quale dunque non basta a dimostrare la concertazione, che si dovrebbe perciò qui individuare attraverso specifici indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali dimostrino che quel dato comportamento parallelo sul mercato non può spiegarsi altrimenti.

3.5.1. Ebbene, il Collegio non ritiene che l'Autorità abbia fornito un adeguato apparato argomentativo in tal senso.

Non basta invero dichiarare che l'aumento è spiegabile solo con un accordo; né questo si desume dai rilievi critici formulati sugli argomenti difensivi proposti dalle ricorrenti nel corso del procedimento.

3.5.2. In sintesi - in disparte profili specifici relativi alla loro posizione (per Marivest l'assenza di qualsiasi attività operativa, quale holding del gruppo; per SNAV l'uscita, all'inizio del 2011 dalle rotte per la Sardegna) - le ricorrenti per giustificare l'incremento dei prezzi, hanno indicato in particolare le perdite di gestione (nel 2010 GNV aveva subito perdite per 37,9 milioni di euro) e l'aumento del costo per il combustibile, a fronte di una diminuzione della domanda di trasporto marittimo verso la Sardegna.

3.5.3. Ora, il provvedimento espone le sue controdeduzioni su ciascuno di questi elementi, ma al Collegio sembra inutile esaminarle qui in dettaglio: basterà notare che gli elementi giustificativi indicati dalle ricorrenti (che non erano peraltro obbligate a farlo) sono presenti e cospicui, così da rendere verosimile, secondo ragionevolezza, la decisione individuale d'incrementare le tariffe, anche senza accordi preventivi.

3.5.4. Il Collegio non intende così affermare che sicuramente le tariffe non sono il risultato di una pratica concordata (o che non sia stata comunque segnalata da un'impresa all'altra una decisione di aumento ormai assunta), ma soltanto che il provvedimento impugnato e gli atti istruttori non ne dimostrano l'esistenza.

In particolare non è provato che gli aumenti siano sproporzionati alla misura delle perdite; e l'affermazione dell'Autorità, per cui l'aumento dei prezzi, se non concordato prima, non sarebbe mai stato disposto, in quanto avrebbe potuto solo determinare ulteriori perdite, costituisce un argomento decisamente opinabile.

3.5.5. Esso non considera, anzitutto, che ciascun concorrente era consapevole delle analoghe difficoltà delle altre compagnie e poteva ragionevolmente contare che sarebbe stato seguito: e così è stato, secondo quanto la stessa Autorità ha riconosciuto, per Forship, la quale non è stata sanzionata, pur avendo incrementato i prezzi, in quanto, come detto, la stessa avrebbe svolto un ruolo di follower delle politiche di prezzo dei concorrenti.

Inoltre, poiché, come si è visto, tutte le società di navigazione attuano un costante monitoraggio dei prezzi delle altre compagnie, nulla avrebbe impedito di riconsiderare gli aumenti disposti, se i concorrenti non avessero adottato la stessa politica.

3.5.6. Non si può del resto dimenticare che, come si è già accennato, proprio nel corso del 2011 avrebbe dovuto essere definitivamente privatizzata la Tirrenia di navigazione, che aveva esercitato per moltissimi anni anni il trasporto marittimo, anche con la Sardegna a prezzi contenuti, ormai ragionevolmente non più praticabili.

Come si legge nella memoria conclusiva della Regione Sardegna, Tirrenia aveva rappresentato “un fondamentale constraint [calmieratore] di prezzo nei confronti di privati che, altrimenti avrebbero potuto aumentare liberamente il livello medio delle proprie tariffe”: la presenza di Tirrenia “è stato un fondamentale contrappeso concorrenziale, per la sua stessa natura di soggetto pubblico, direttamente e totalmente controllato dallo Stato”.

Così, con la fine del modello Tirrenia è venuto meno “un fondamentale calmiere dei prezzi”, con la conseguenza “che il rischio collusivo, specie con riguarda al price fixing è aumentato in maniera esponenziale”.

Ora, quest'ultima affermazione è opinabile, e reversibile nell'opposta asserzione per cui la virtuale scomparsa di un concorrente, che aveva bensì sino ad allora imposto un calmieramento del settore, pervenendo poi, in sostanza, al fallimento, potrebbe aver indotto ciascuna delle compagnie interessate , ad aumentare autonomamente le tariffe.

3.6.1. Non vi sono poi dubbi che le relazioni intercorse tra le ricorrenti e le altre società che avrebbero costituito la C.I.N. non offrono concreti elementi utili per sostenere l'esistenza di una pratica concordata.

Si può bensì congetturare che tra i futuri soci vi siano stati dei patti parasociali occulti, riferiti anche alle tariffe, ma ne manca sia un minino riscontro diretto (e ciò è comprensibile), sia qualsiasi indizio indiretto grave e preciso, nè la verosimiglianza, da sola, non può essere ritenuta sufficiente.

3.6.2. Per quanto, in particolare, riguarda gli accordi di code sharing, neppure questi forniscono qualche utile indizio di un preventivo accordo.

Va ribadito che tali accordi non hanno valenza intrinsecamente illecita, costituendo un preciso onere dell'Autorità verificare caso per caso se tali schemi negoziali possano o meno assumere valenza collusiva.

3.6.3. Nella specie non sono stati offerti elementi, i quali confermino l'esistenza della pratica concordata: gli accordi specifici, per tali, non presuppongono una pratica tariffaria condivisa tra le due società che li avevano conclusi, e ciò senza appunto dimenticare che tali accordi riguardano solo due dei soggetti poi sanzionati.

4.1. In conclusione, non si può che accogliere la censura.

L'Autorità non è riuscita a dimostrare, nemmeno per presunzioni, la fondatezza della sua tesi, ovvero che gli aumenti di prezzi praticati dalle ricorrenti siano stati l'effetto di una pratica concordata.

Il fatto che ciò sia astrattamente possibile non è evidentemente sufficiente, dato che l'assenza di un accordo preventivo è egualmente sostenibile, nelle concrete condizioni in cui gli aumenti sono stati disposti, né l'interesse pubblico al mantenimento delle preesistenti tariffe può minimamente interferire con la necessità di un rispetto di ineludibili principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.

4.2. I restanti motivi di ricorso possono essere assorbiti.

Le spese di lite, compensate per metà, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato, nella parte in cui condanna al pagamento di una sanzione pari rispettivamente a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest.

Compensa integralmente le spese di lite tra le ricorrenti, la controinteressata e gli intervenienti, e in ragione della metà tra quelle e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, che condanna alla rifusione del residuo in loro favore, liquidandolo solidalmente in € 20.000,00 (ventimila/00) per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre alla rifusione della somme versate da ciascuna di esse a titolo di contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 29 gennaio 2014 con l'intervento dei signori magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

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Il 07/05/2014
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USA e Cina concordano di sospendere i dazi per 90 giorni e di ridurli di 115 punti percentuali
Pechino/Washington
Scenderanno rispettivamente al 30% e al 10% rispetto agli attuali 145% e 125%
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti della Tunisia è diminuito del -2,6%
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +8,9%
Ravenna
Incremento delle rinfuse secche, delle merci containerizzate e di quelle convenzionali
Il porto di Ancona ha chiuso il primo trimestre con un traffico di 2,1 milioni di tonnellate di merci (+4%)
Ancona
Nello scalo di Ortona è stato segnato un calo del -9% e in quello di Vasto una crescita del +14%
Nel primo trimestre i ricavi di Costamare sono diminuiti del -6,1%
Monaco
Portato a termine lo spin-off della Costamare Bulkers
È diventata operativa la banchina di Ponente del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Approdo della portacontainer “MSC Bridge”
Positivi i risultati finanziari trimestrali del gruppo Maersk
Positivi i risultati finanziari trimestrali del gruppo Maersk
Copenaghen
Stabili i volumi di container trasportati dalla flotta. Crescita del +8,4% del traffico nei terminal portuali
La Commissione Europea approva la richiesta dell'Italia di reintrodurre il Registro Internazionale
Bruxelles
Sarà in vigore sino alla fine del 2033
Nel porto di Trieste calano le rinfuse e crescono le merci varie
Trieste
Nel primo trimestre è stata registrata una flessione del -4,3%. A Monfalcone il traffico è aumentato del +54,9%
Nel primo trimestre le merci movimentate dal porto di Venezia sono aumentate del +4,3%
Venezia
In crescita rinfuse solide e carichi containerizzati. Calo del -6,1% delle rinfuse liquide
GNV ordina altre quattro navi ro-pax a Guangzhou Shipyard International
Genova
Le consegne delle unità da 71.300 tsl inizieranno nei primi mesi del 2028
L'intesa fra Regione e commissario straordinario dà il via alla realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno
Firenze
Giani: possono finalmente partire i lavori
Filt, Fit e Uilt sostengono a Genova e Savona l'attività della Ciane che sarebbe messa in pericolo dalla concorrenza della Petromar
Genova
Hupac si concentrerà sul traffico combinato sull'asse nord-sud puntando sulle relazioni ad alto volume
Zurigo
Ricavi trimestrali della DFDS in crescita del +7,5% grazie all'acquisizione di Ekol
Copenaghen
Stabili i volumi di merci trasportati dalla flotta. Calo del -27,5% dei passeggeri
A fine 2025 RAlpin sospenderà il servizio ferroviario di autostrada viaggiante tra Friburgo e Novara
Olten
L'azienda denuncia le numerose e impreviste restrizioni sulla rete ferroviaria
Il terminalista ICTSI chiude un primo trimestre record
Manila
Picco storico dei risultati finanziari e dei volumi di merci in container movimentate
Premuda, operazione di management buy-out sull'intero capitale sociale della compagnia
Genova
È stata attuata con il supporto strategico e finanziario di Pillarstone
Nel primo trimestre di quest'anno i transiti navali nel canale di Panama sono aumentati del +35,9%
Nel primo trimestre di quest'anno i transiti navali nel canale di Panama sono aumentati del +35,9%
Panama
Le navi trasportavano 60,0 milioni di tonnellate di merci (+40,1%)
Nel primo trimestre del 2025 il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è calato del -7,5%
Nel primo trimestre del 2025 il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è calato del -7,5%
Ankara
Sono transitate complessivamente 9.351 navi
Gara per l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico del varco IV del porto di Trieste
Trieste
È relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica del progetto
Domani entrerà in vigore l'Area di Controllo delle Emissioni del Mediterraneo per ossidi di zolfo
Bruxelles
Le navi dovranno usare combustibile con un tenore di zolfo massimo dello 0,1%
Norwegian Cruise Line Holdings registra una perdita netta trimestrale di -40,3 milioni di dollari
Norwegian Cruise Line Holdings registra una perdita netta trimestrale di -40,3 milioni di dollari
Miami
Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi sono calati del -2,9%
DSV ha completato l'acquisizione della Schenker
Hedehusene
Nei primi tre mesi di quest'anno il risultato d'esercizio del gruppo logistico danese è cresciuto del +17,5%
Hapag-Lloyd prevede di chiudere il primo trimestre con performance assai positive
Amburgo
ONE ha chiuso l'anno fiscale 2024 con un utile netto di 4,2 miliardi di dollari (+336%)
ONE ha chiuso l'anno fiscale 2024 con un utile netto di 4,2 miliardi di dollari (+336%)
Singapore
Nel periodo la flotta di portacontainer ha trasportato 3,1 milioni di teu (+2,3%)
Nel primo trimestre i ricavi del gruppo armatoriale cinese COSCO sono cresciuti del +20,1%
Nel primo trimestre i ricavi del gruppo armatoriale cinese COSCO sono cresciuti del +20,1%
Shanghai
La flotta ha trasportato 6,5 milioni di container (+7,5%)
Nell'ultimo trimestre del 2024 i terminal portuali di Eurokai hanno movimentato oltre 3,2 milioni di container (+9,4%)
Amburgo
In Germania il traffico è stato di 1,9 milioni di teu (+14,0%) e in Italia di 443mila teu (+7,9%)
OOIL ordina 14 nuove portacontenitori da 18.500 teu
Hong Kong
Commessa del valore di 3,1 miliardi di dollari ai cantieri di Dalian e Nantong
Orient Overseas (International) Limited (OOIL), la società controllata dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings che opera servizi di trasporto marittimo containerizzato con ...
I porti cinesi segnano un nuovo record di traffico delle merci per il trimestre gennaio-marzo
I porti cinesi segnano un nuovo record di traffico delle merci per il trimestre gennaio-marzo
Pechino
Nel periodo i porti marittimi hanno movimentato 73,1 milioni di contenitori (+8,3%)
Completato il terminal passeggeri alla banchina Rizzo del porto di Messina
Messina
Al via i lavori di rimodellazione dei fondali del porto di Reggio Calabria
Le Aziende informano
Il retrofit ibrido-elettrico di ABB guida i traghetti dei laghi italiani verso un futuro più sostenibile
UPS ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1,2 miliardi di dollari (+6,6%)
Atlanta
Ricavi in lieve calo a seguito della vendita della Coyote Logistics
Varata la seconda grande nave da crociera costruita in Cina
Shanghai
A fine 2026 entrerà a far parte della flotta della Adora Cruises
Uiltrasporti sottolinea la necessità di mantenere i porti italiani sotto controllo pubblico
Roma
Il settore del trasporto marittimo di linea contribuisce in modo sostanziale all'economia degli USA
Washington
Lo evidenzia un'analisi realizzata da S&P Global Market Intelligence per conto di WSC e PMSA
Si aggrava il bilancio dell'esplosione nel porto iraniano di Shahid Rajaee
Teheran
Ha causato 46 morti e il ferimento oltre 1.200 persone
Entro metà anno la gara per la concessione del container terminal del porto ucraino di Chornomorsk
Kiev
La gestione includerà il terminal per merci generali
Positivo il primo trimestre di Wärtsilä
Helsinki
Battuta d'arresto della crescita del valore dei nuovi ordini
CEVA Logistics (gruppo CMA CGM) comprerà la turca Borusan Lojistik
ESPO, bene la richiesta della Commissione Bilancio del Parlamento UE di maggiori finanziamenti per i trasporti, l'energia e le infrastrutture
Bruxelles
Evidenziata l'importanza del finanziamento delle reti TEN-T per consentirne l'adattamento a fini di duplice uso sia militare che civile
Contributo di solidarietà per le famiglie di lavoratori portuali vittime di incidenti sul lavoro
Roma
È stato istituito dall'Ente Bilaterale Nazionale Porti
La divisione Marine & Offshore di Bureau Veritas registra un fatturato trimestrale record
Neuilly-sur-Seine
Nuovo picco storico anche della flotta classificata
PSA starebbe valutando di cedere la propria partecipazione del 20% in Hutchison Ports
Singapore
Lo afferma la “Reuters”, che a fine 2022 aveva già ventilato questa ipotesi
Il porto di Long Beach segna un nuovo record di traffico dei container per il mese di aprile
Long Beach/Hong Kong
Lo scalo portuale di Hong Kong ha movimentato 1,2 milioni di contenitori (+6,0%)
RINA chiude il 2024 con ricavi nuovamente ad un livello record
Genova
Nel primo trimestre il volume d'affari è cresciuto del +12% e i nuovi ordini del +16%
Il 23 maggio si terrà la quarta edizione del convegno nazionale “Interporti al centro”
Roma
Organizzato dalla UIR, è in programma presso l'Interporto Rivers di Venezia
Nel Regno Unito fusione tra la società di consegne espresso Evri e la divisione per l'e-commerce di DHL
Londra
In arrivo altri 20 trattori per la Hannibal del gruppo Contship
La Spezia
Saranno presi in consegna tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2026
Ad aprile il porto di Singapore ha movimentato oltre 3,6 milioni di container (+7,1%)
Singapore
In termini di peso il traffico containerizzato è diminuito del -2,5%
Assagenti suggerisce le priorità che dovranno essere affrontate dal prossimo presidente del porto di Genova
Genova
Stabili i ricavi trimestrali di Danaos Corporation
Atene
Utile netto in calo del -23,5%
Stabile il traffico delle merci nei porti del Montenegro nel primo trimestre
Podgorica
Crescita del +73,9% dei volumi da e per l'Italia
Prysmian ha inaugurato la nuova nave posacavi Prysmian Monna Lisa
Milano
Ampliato lo stabilimento finlandese che produce cavi sottomarini ad alta tensione
Inaugurato il secondo container terminal del porto camerunese di Kribi
Yaoundé
Ha una banchina di 715 metri lineari e una profondità del fondale di -16 metri
Eurogate Intermodal ha comprato la società di autotrasporto Deisser
Amburgo/Stoccarda
L'azienda di Stoccarda è specializzata nel segmento dei container
Annunciato uno sconto sulla tassa per il transito delle grandi portacontainer nel canale di Suez
Ismailia
Riduzione del 15% per le navi di almeno 130mila tonnellate SCNT
La Zona Logistica Semplificata Porto e retroporto della Spezia è pronta per esser resa operativa
Genova/La Spezia
Lo ha reso noto il consigliere regionale Piana
Porto di Genova, il TAR per il Lazio ha annullato la concentrazione Ignazio Messina-Terminal San Giorgio
Roma
Accolto il ricorso di Grimaldi Euromed
Fincantieri chiude il primo trimestre con un valore record dei nuovi ordini
Trieste
Forte crescita dei ricavi e dell'EBITDA
Fermerci, le altre Regioni seguano l'esempio dell'Abruzzo introducendo il ferrobonus regionale
Roma
Celebrata la posa del primo pilastro del parco logistico in costruzione a Tortona
Tortona
Il completamento del progetto è previsto per maggio 2026
La Zona Franca Doganale interclusa a Genova come opportunità per mitigare l'impatto dei dazi
Genova
Lo evidenzia Spediporto
Ad aprile sono diminuiti i ricavi delle taiwanesi Evergreen e Yang Ming
Keelung/Taipei
In crescita il volume d'affari della connazionale Wan Hai Lines
Nei primi tre mesi del 2025 le portacontainer della RCL hanno trasportato 658mila teu (+8,9%)
Bangkok
Ricavi in crescita del +37,6%
Avviato il percorso di preparazione del Piano Regolatore Portuale di Ancona
Ancona
Partita la verifica preliminare della Valutazione Ambientale Strategica
d'Amico International Shipping registra ricavi e utili trimestrali in calo
Lussemburgo
Balestra di Mottola: non prevediamo alcun impatto per noi da eventuali tariffe portuali applicate negli USA per le navi costruite in Cina
Verso l'ok finale alla nomina di Francesco Benevolo alla presidenza del porto di Ravenna
Roma
Il MIT ha trasmesso la proposta alla Commissione Trasporti della Camera
Prosegue il calo dei volumi di veicoli trasportati dalla flotta della Wallenius Wilhelmsen
Lysaker
I primi tre mesi del 2025 sono stati archiviati con ricavi pari a 1,3 miliardi di dollari (+3,4%)
Agenti marittimi, doganalisti e spedizionieri della Spezia plaudono alla designazione di Pisano
La Spezia
Per la presidenza dell'AdSP - esultano - è stato scelto “uno di noi”
Il MIT designa Bruno Pisano alla presidenza dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
Roma
DHL compra IDS Fulfillment
Westerville/Indianapolis
Rafforzamento del segmento per l'e-commerce
V.Ships ha creato V.Yachts per fornire i propri servizi ai grandi yacht
Londra
Avrà sede a Monaco
Mercitalia Rail trasporta rottami di ferro da Pomezia alle acciaierie del Nord Italia
Milano
Nel primo trimestre i ricavi di Finnlines sono cresciuti del +2,3%
Helsinki
In aumento i volumi trasportati dalla flotta ad eccezione delle auto
NYK realizzerà il terzo terminal per auto del porto di Barcellona
Barcellona
Al via i lavori per l'elettrificazione del terminal di MSC Crociere
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Il fondo di investimenti Verdane vende la Danelec al gruppo GTT
Parigi
La società danese sviluppa i tecnologie per la digitalizzazione del trasporto marittimo
Le forze armate israeliane hanno attaccato il porto di Hodeyda
Gerusalemme
IDF, adottate misure per limitare i danni alle navi
Vard firma un nuovo contratto con Dong Fang Offshore per una nave OSCV
Trieste
Sarà consegnata nel primo trimestre del 2028
Protocollo di collaborazione tra la Federazione del Mare e WSense
Roma
Tra gli scopi, promuovere una gestione intelligente e sostenibile delle risorse marine
Mercoledì a Roma un convegno sulle opere di ingegneria marittima e i cambiamenti climatici
Roma
Si terrà presso l'Auditorium Fondazione MAXXI
Approvato il rendiconto generale 2024 dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Trieste
Registra un avanzo generale di amministrazione di quasi 283 milioni di euro
Accelleron Industries annuncia ulteriori investimenti in Italia
Baden
L'obiettivo è di rafforzare la leadership tecnologica nei sistemi di iniezione di carburante per la decarbonizzazione del settore marittimo
L'emiratense AD Ports continua ad investire in Egitto
Il Cairo/Abu Dhabi
Contratto di usufrutto per sviluppare e gestire un parco logistico e industriale nei pressi del porto di Port Said
Approvato il bilancio consuntivo 2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Ancona
Via libera del Comitato di gestione
RFI, aggiudicata gara per interventi di manutenzione e potenziamento delle telecomunicazioni
Roma
Programma del valore di circa 180 milioni di euro
Firmato il contratto che assegna a CMA CGM la gestione del container terminal del porto di Lattakia
Damasco
Previsti investimenti pari a 230 milioni di euro nei primi quattro anni
Rizzo nominato commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Messina
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi del gruppo DHL sono aumentati del +2,8%
Bonn
Utile netto di 830 milioni di euro (+3,9%)
Completato l'acquisto dell'area per il nuovo terminal crociere a Marghera
Venezia
Secondo le previsioni, diventerà operativo nella stagione crocieristica 2028
CMA CGM ha completato l'acquisizione della Air Belgium
Marsiglia/Mont-Saint-Guibert
Mazaudier: rafforza con effetto immediato la nostra capacità aerea
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti albanesi è diminuito del -1,8%
Tirana
In calo anche i passeggeri (-1,6%)
Nel 2024 sulla rete ferroviaria austriaca sono state trasportate 94,4 milioni di tonnellate di merci (+2,2%)
Vienna
Il 31,8% del volume complessivo è stato realizzato su tratte superiori a 300 chilometri
Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale 2024 dell'AdSP della Sardegna
Cagliari
Progetto pilota per il rilascio unificato dei permessi di accesso in porto per gli autotrasportatori
Approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2024 di Interporto Padova
Padova
Ricavi in crescita del +7,3%
Al via gli interventi di riqualificazione del polo agroalimentare del porto di Livorno
Livorno
Lavori del valore di sei milioni di euro
Bluferries è pronta a mettere in servizio nello Stretto di Messina la nuova ro-pax Athena
Messina
Può trasportare fino a 22 Tir o 125 autoveicoli e 393 persone
Approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 dell'AdSP del Mar Ionio
Taranto
424,8 milioni di opere portuali realizzate nell'ultimo decennio
Kalmar registra un calo del fatturato trimestrale e un aumento dei nuovi ordini
Helsinki
Nei primi tre mesi del 2025 l'utile netto è stato di 34,1 milioni di euro (+2%)
Antonio Ranieri è il nuovo direttore marittimo della Liguria
Genova
Subentra all'ammiraglio Piero Pellizzari congedatosi dal servizio per raggiunti limiti d'età
Nel primo trimestre del 2025 la cinese CIMC ha registrato un incremento del +12,7% delle vendite di container
Hong Kong
I ricavi sono cresciuti del +11,0%
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 23 maggio si terrà la quarta edizione del convegno nazionale “Interporti al centro”
Roma
Organizzato dalla UIR, è in programma presso l'Interporto Rivers di Venezia
Mercoledì a Roma un convegno sulle opere di ingegneria marittima e i cambiamenti climatici
Roma
Si terrà presso l'Auditorium Fondazione MAXXI
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RASSEGNA STAMPA
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Lo scorso anno i ricavi del gruppo cinese CMPort sono aumentati del +3,1%
Hong Kong
Nei primi tre mesi del 2025 i terminal portuali hanno movimentato 36,4 milioni di container (+5,6%)
Approvati i rendiconti delle AdSP della Liguria Occidentale e del Tirreno Centro Settentrionale
Genova/Civitavecchia
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi di Konecranes sono aumentati del +7,7%
Helsinki
343 milioni di euro di nuovi ordini di mezzi portuali (+37,5%)
Primo trimestre di crescita per Kuehne+Nagel
Schindellegi
Il fatturato netto del gruppo logistico è ammontato a 6,33 miliardi di franchi svizzeri (+14,9%)
Istanza della TDT (gruppo Grimaldi) per la costruzione e gestione del 50% del Terminal Darsena Europa di Livorno
Livorno
La società ha chiesto l'estensione della durata dell'attuale concessione
Nel 2024 investiti 58 milioni per l'ammodernamento dei porti di Livorno, Piombino e dell'isola d'Elba
Livorno
Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale dell'AdSP
Consulenza della BEI per rafforzare la resilienza climatica dei porti di Volos, Alessandropoli e Patrasso
Lussemburgo
Assisterà le autorità portuali nell'individuazione e nella gestione dei rischi climatici
Nel primo trimestre il porto di Valencia ha movimentato 1,3 milioni di container (+3,4%)
Valencia
Calo del traffico di transhipment
Il Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Centrale ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024
Napoli
SOS LOGistica acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore
Milano
L'associazione conta oggi su 74 soci
Nei primi tre mesi del 2025 in calo il traffico delle merci nei porti di Barcellona e Algeciras
Barcellona/Algeciras
Hupac trasferisce su Novara il servizio intermodale con Padova
Chiasso
Sinora l'altro terminal era quello di Busto Arsizio
PSA SECH ha operato il primo treno da 400 metri al Parco Ferroviario Rugna
Genova
Capacità sino a 20 coppie di treni al giorno
Approvato all'unanimità il rendiconto di esercizio 2024 dell'AdSP della Liguria Orientale
La Spezia
In ultimazione la bonifica bellica propedeutica all'ampliamento del Terminal Ravano della Spezia
La Spezia
L'AdSP vi ha investito oltre 600mila euro
Francesco Rizzo designato alla presidenza dell'AdSP dello Stretto
Roma
Ha più volte denunciato l'inutilità della costruzione del ponte sullo Stretto
Aerei statunitensi hanno attaccato il porto yemenita di Ras Isa
Tampa/Beirut
38 morti e oltre cento feriti
Nel 2025 Stazioni Marittime prevede un rialzo del traffico dei traghetti e delle crociere nel porto di Genova
Rapporto del MIT sulla mobilità evidenzia un aumento della domanda sia passeggeri che merci
Roma
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -5,6%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-5,3%) che le rinfuse liquide (-5,8%)
Andrea Giachero è stato confermato presidente di Spediporto
Genova
Rinnovato anche il consiglio direttivo dell'associazione degli spedizionieri genovesi per il triennio 2025-2028
Studio per il monitoraggio del traffico veicolare nei porti di Venezia e Chioggia
Milano
Commessa aggiudicata a Circle e Arelogik
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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