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Il TAR Lazio stabilisce che GNV, Moby, Marinvest e SNAV non hanno concordato aumenti di tariffe
L'Autorità Antitrust aveva comminato multe per oltre otto milioni di euro alle quattro società
8 maggio 2014
Ieri il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenze che pubblichiamo di seguito, ha accolto i ricorsi presentati dalle società Grandi Navi Veloci (GNV), Moby, Marinvest e SNAV per l'annullamento del provvedimento con cui un anno fa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva comminato alle quattro aziende multe per oltre otto milioni di euro per asserita violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che vieta tra l'altro gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra i Paesi UE o impedire, restringere o falsare la concorrenza, in quanto - secondo l'Antitrust - le quattro società si sarebbero accordate per introdurre aumenti dei prezzi dei servizi di trasporto marittimo passeggeri con la Sardegna ( del 14 giugno 2013). Nelle sentenze il TAR per il Lazio ha specificato che «non sono stati offerti elementi i quali confermino l'esistenza della pratica concordata».






N. 04731/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06319/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 6319/13, proposto da Moby S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Caravita di Toritto, Carnevale e Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Porta Pinciana 6;

contro

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

nei confronti di

Forship S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Tavella e Fabrizi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Ludovisi 16; l'Unione Nazionale Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
la Regione Sardegna, in persona del presidente pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Ledda, Sau, Bellitti e Roberti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, foro Traiano 1/A;
Associazione indipendente consumatori Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dagli avv. ti Scorza, Martinello e Afferni, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via dei Barbieri 6;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato in data 14 giugno 2013 sul sito web, e notificato a Moby S.p.A. in pari data, relativo alla conclusione del procedimento I743 - Tariffe Traghetti da/per la Sardegna, recante la condanna nei confronti della predetta Società al pagamento di una sanzione pari ad € 5.462.310 per asserita violazione dell'art. 101 del TFUE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di Forship S.p.A., della Regione Sardegna, e di Altroconsumo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Concluso un procedimento, recante il n. I743, avviato nel maggio 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust ha stabilito che, in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), le società di navigazione Moby, Grandi Navi Veloci (G.N.V.), S.N.A.V. e Marinvest, secondo accordi tra loro intercorsi e mediante un parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011 avevano incrementato in media del 65% i prezzi del trasporto marittimo di linea per passeggeri nei collegamenti da e per la Sardegna, sulle tratte Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Genova-Olbia, Livorno-Olbia/Golfo Aranci e Genova/Vado Ligure-Porto Torres.

B. Il provvedimento conclusivo, notificato a partire dal 14 giugno 2013, reca la condanna di ciascuna delle quattro società al pagamento di sanzioni pecuniarie determinate in importi diversi e pari a € 5.462.310 per Moby, a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest; contestualmente è stato escluso che una quinta compagnia di navigazione, Forship S.p.A. (rotta Livorno-Olbia) fosse parte dell'intesa, pur avendo anch'essa aumentato le proprie tariffe per quell'anno.

C. Avverso il provvedimento in questione Moby ha proposto il ricorso in epigrafe, censurandolo sotto molteplici profili.

Si è costituita sia l'Autorità sia la Forship; sono inoltre intervenute in causa ad opponendum la Regione Sardegna e l'associazione Altroconsumo.

DIRITTO

1.1. Per individuare il principale thema decidendum della controversia conviene procedere dal secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 101 TFUE e 2 della l. 287/90; insussistenza dei presupposti per la configurazione di pratiche concordate; erroneo inquadramento della fattispecie e difetto di motivazione).

1.2. La ricorrente Moby S.p.a. rammenta come, a sostegno dell'asserita intesa restrittiva della concorrenza, il provvedimento affermi la sussistenza di un “parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011, da parte di Moby, GNV e SNAV, le quali hanno tutte applicato incrementi significativi dei prezzi, generalmente superiori al 65%”: l'aumento contemporaneo dei prezzi esprimerebbe la volontà, per quelle imprese, di concertare le strategie di mercato.

1.3. Per vero, l'Autorità ammette che, stante l'elevato livello di differenziazione dei prodotti, non è ravvisabile sul mercato un unico livello di prezzo per ciascun operatore, né le tariffe complessivamente praticate dalle compagnie interessate si presentano omogenee.

Tuttavia, seguita Moby, anziché “analizzare i singoli modelli di business” e verificare la razionalità delle scelte operate, l'A.G.C.M. ha fondato la propria analisi sui ricavi medi unitari per passeggero, considerando tale valore una “proxy del prezzo medio unitario praticato dalle imprese”: una variabile proxy è un “indicatore statistico che descrive il comportamento di un determinato aggregato economico non osservabile direttamente”.

1.4. Peraltro, secondo la ricorrente, il provvedimento finale non considera:

- le tariffe effettivamente praticate dalle diverse compagnie sulle singole rotte nelle diverse stagioni interessate;

- le offerte commerciali (promozionali e non) dalle stesse operate e della conseguente differenziazione dei prodotti;

- le operazioni tecnico-economiche mediante le quali l'Autorità è addivenuta all'elaborazione di siffatti dati.

Per vero, ad avviso di Moby, l'assenza di tali elementi, idonei a chiarire le ragioni del provvedimento impugnato, dovrebbe condurre all'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dei basilari principi concernenti l'obbligatorietà della motivazione.

1.5.1. In ogni caso, il metodo utilizzato per accertare il parallelismo dei prezzi sarebbe erroneo, in quanto l'Autorità ha ricavato l'indizio economico non già comparando i dati (quali tariffe, singole offerte, voci di costo, segmentazione della domanda), ma utilizzando il parametro del ricavo medio unitario.

Quest'ultimo, infatti, secondo la ricorrente, sarebbe “inidoneo a rappresentare la struttura dei piani tariffari” e inadeguato “a soddisfare lo standard probatorio richiesto dall'art. 2 della L. 287/90”, a fronte della riscontrata pluralità di prodotti e di servizi offerti. Si pensi al caso di una riduzione dell'offerta diurna, per definizione meno costosa di quella notturna, per cui il prezzo medio aumenterebbe, senza modifica delle tariffe; ovvero a quello di aumento dei prezzi per le coppie, e contestuale diminuzione dei prezzi per il nucleo famiglie (due adulti, due bambini e un'auto): se, in seguito, il servizio fosse acquistato da più famiglie e da meno coppie, il prezzo medio risulterebbe diminuito, nonostante l'aumento per le coppie.

1.5.2. A sua volta, il tasso d'incremento tariffario è stimato in oltre il 65% senza una sufficiente motivazione; inoltre, contrariamente a quanto dedotto nel provvedimento impugnato, esso “varia da compagnia a compagnia all'interno di una forbice compresa tra il 50% ed il 150%”, e costituirebbe la conseguenza dei normali meccanismi competitivi

1.5.3. Circa questo secondo punto, le rilevanze istruttorie evidenzierebbero l'assenza di omogeneità e la conseguente variabilità degli aumenti tariffari praticati dalle compagnie di trasporto marittimo nel periodo d'interesse, sì da escludere una pratica concertativa.

Ad esempio, continua la ricorrente, confrontando le tariffe praticati nel 2011 e nel 2010 da essa e da GNV “emerge che queste ammontano, rispettivamente, a 110-120 Euro e 80-90 Euro sulla rotta Genova-Olbia ed a 90-100 Euro contro 80-90 Euro sulla rotta Genova-Porto Torres”: e “un differenziale di prezzo tra compagnie che oscilla tra circa il 33% e 1'11%, in una alla differente entità degli aumenti praticati”, costituirebbe “la prova provata dell'autonomia delle parti ed impedisce di ravvisare un indizio economico della pratica concordata”.

1.6.1. L'Autorità, sempre per dimostrare l'accordo preventivo, rileva l'incongruenza tra l'aumento dei ricavi totali delle imprese attive a fronte della diminuzione dei passeggeri registrata nel 2011: ma l'aumento dei ricavi, anche a fronte di una diminuzione del traffico di passeggeri, sarebbe “il naturale riflesso della politica di incremento delle tariffe”.

1.6.2. La complessiva tenuta delle quote in valore, assieme alla variazione negativa di quelle in volume, confermerebbe le precedenti osservazioni: gli incrementi tariffari operati da Moby non intendevano accrescerne la posizione sul mercato, né formalizzare un patto di non concorrenza con le altre compagnie, ma solo “garantire la continuità aziendale” e “fronteggiare il contesto di crisi economica che ha investito il comparto del trasporto marittimo”.

1.6.3. L'aumento delle tariffe, con il conseguente spontaneo e fisiologico adeguamento da parte dei competitor sarebbe stata “una doverosa scelta del management tesa a garantire il risanamento e la continuità aziendale (art. 2423 bis c.c.)”, arrestando l'impatto negativo sui conti, che i ripetuti aumenti del costo del carburante avrebbero prodotto sui bilanci a partire dal 2008.

1.7.1. In ogni caso, prosegue la Moby, anche assumendo l'esistenza di un parallelismo delle condotte, questo non sarebbe anomalo, in considerazione delle caratteristiche strutturali dei mercati di riferimento e dei meccanismi di funzionamento del settore del trasporto marittimo.

1.7.2. Attualmente questo è caratterizzato da un elevato grado di trasparenza, tale da consentire la reciproca conoscenza dei principali fattori di costo e dei prezzi praticati; vi operano pochi soggetti, tutti in situazione di sofferenza finanziaria e che offrono servizi omogenei in regime di sostanziale oligopolio.

1.7.3. Così, anche senza un preventivo accordo, quando un concorrente aumenta le sue tariffe, gli altri reagiscono aumentando a loro volta i prezzi praticati, per adeguare la propria struttura dei ricavi a quella dei costi, consapevoli che una concorrenza aggressiva innescherebbe immediatamente un'analoga reazione dei rivali che deprimerebbe gli utili, senza necessariamente offrire l'opportunità di accrescere la propria quota di mercato.

1.7.4. Così, un parallelismo delle condotte può essere considerato come frutto di un'intesa anticoncorrenziale solamente qualora non si possa spiegare alternativamente la condotta parallela come frutto plausibile delle iniziative imprenditoriali.

2.1.1. Il terzo motivo di ricorso si riallaccia all'ultima osservazione e costituisce la prosecuzione del precedente; è intitolato alla violazione degli artt.101 TFUE e 2 della l. 287/90, all'insussistenza degli elementi endogeni ed esogeni idonei a dimostrare l'intesa restrittiva, al difetto di istruttoria e carenza di motivazione, all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta.

2.1.2. Il provvedimento impugnato avrebbe considerato rilevanti, ai fini antitrust, contatti e scambi di informazioni tra imprese, estranei ad una intesa collusiva; inoltre, non avrebbe assolto all'onere di dimostrare l'assenza di spiegazioni alternative idonee a sopportare l'ipotesi accusatoria.

2.1.3. Una "pratica concordata", osserva la ricorrente, richiamando la giurisprudenza interna e comunitaria, è una forma di coordinamento tra imprese che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza: affinché si realizzi, è necessario che comportamenti costanti, uniformi e paralleli siano il frutto non d'iniziative unilaterali, ma di una concertazione, e siano insuscettibili di una spiegazione alternativa rispetto allo scopo anticoncorrenziale.

2.1.4. L'esistenza dell'illecito, oltre che risultare da documenti, può anche essere dimostrata per indizi, distinguendo tra elementi endogeni, afferenti l'anomalia della condotta delle imprese, non spiegabile secondo un fisiologico rapporto tra di loro, ed elementi esogeni, quali l'esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni.

In presenza di elementi di prova endogeni si ritiene spettare all'Autorità l'onere di dimostrare l'irrazionalità della condotta e l'attitudine dell'ipotesi accusatoria a giustificare la fattispecie contestata.

Invece, l'onere della prova può subire un'inversione in capo alle parti per quanto attiene agli indizi esogeni, e solo in presenza di un sistematico scambio di informazioni tra imprese, in relazione alle quali vi sono ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese indagate l'onere probatorio di una diversa spiegazione lecita delle proprie condotte.

2.2.1. In ogni caso, l'ipotesi accusatoria potrà essere accolta, quando risulti l'unica in grado di giustificare i vari elementi, o sia comunque nettamente preferibile rispetto ad ogni altra interpretazione alternativa: così, per dimostrare l'esistenza di una pratica concordata sarebbe necessario un elemento aggiuntivo rispetto alla semplice uniformità delle condotte, tale da suffragare l'esistenza di un comportamento illegittimo.

2.2.2. In specie, secondo la Moby, l'A.G.C.M. non solo avrebbe mancato all'onere di provare l'esistenza di indizi endogeni, ma, per di più, avrebbe trasferito il relativo onere sulle parti; ancora, avrebbe “immotivatamente ed erroneamente considerato qualificati dei contatti tra imprese (indizi esogeni), i quali in realtà sono del tutto estranei alla fattispecie”.

2.3.1. Anzitutto, l'Antitrust ha attribuito valenza indiziaria a due "occasioni di contatto" che avrebbero avuto la funzione di "consolidare gli esiti collusivi"' già altrimenti realizzatisi.

2.3.2. Si tratta, anzitutto, della partecipazione da parte di Moby, GNV e SNAV (queste ultime tramite la controllante Marinvest) alla procedura di privatizzazione di Tirrenia, nell'ambito della quale sarebbe intervenuto uno scambio circa le "rispettive politiche tariffarie".

2.3.3. Ancora, si fa riferimento a due intese tra Moby e GNV sulle rotte Civitavecchia-Olbia e Genova - Porto Torres, (§ 157 del provvedimento): la prima di code sharing (un accordo tra vettori, dove uno dei due commercializza i servizi forniti da un altro, per cui, comprando un biglietto dall'uno, si può essere trasportati anche sui traghetti dell'altro), e l'altra per indirizzare verso Moby i clienti di GNV, la cui domanda non poteva essere direttamente soddisfatta.

2.4.1. Peraltro, secondo la ricorrente, gli elementi in parola non sarebbero gravi, precisi e concordanti, e idonei, in assenza di giustificazioni alternative, a rivelare l'esistenza di una concertazione: mancherebbe un'attività per lo scambio di informazioni, preordinata alla definizione di una strategia convergente, o documenti idonei a dimostrare l'esistenza di una concertazione inerente le politiche tariffarie.

2.4.2. Invero, per quanto i contatti tra Moby e GNV/SNAV, nell'ambito della privatizzazione di Tirrenia, nulla comprova che, in tale occasione di contatto, le imprese abbiano perseguito uno scopo collusivo, e non abbiano invece inteso realizzare un'operazione del tutto distinta: la costituzione dell'impresa comune Compagnia italiana di navigazione -C.I.N., che ne è conseguita, da sola non dimostra alcun meccanismo di concertazione.

2.4.3. L'Autorità, comunque, non avrebbe fornito alcun indizio probante l'esistenza di un preciso meccanismo di concertazione, e Moby avrebbe dimostrato già nel procedimento l'irrilevanza dei documenti che, secondo l'A.G.C.M., avrebbero potuto corroborare la tesi della rilevanza degli scambi di informazioni avvenuti in sede CIN.

Per l'Autorità, tuttavia, la mera esistenza di un contatto tra i soggetti coinvolti, a prescindere dai contenuti e dal periodo di riferimento sarebbe sufficiente indizio di un accordo collusivo: senza considerare come ciò evidenzi solo come le imprese abbiano avuto dei rapporti imprenditoriali, presumibilmente finalizzati all'impostazione dell'accordo.

2.4.4. Per quanto invece riguarda gli accordi commerciali tra Moby e GNV, cui si è già accennato, I'A.G.C.M. gli attribuisce la funzione di consolidare gli intenti collusivi già raggiunti per le rotte Civitavecchia-Olbia e Genova-Porto Torres, per le quali il nuovo operatore Saremar, nella primavera 2011, annunciava una politica di prezzi aggressiva.

2.4.5. Invero, per quanto concerne l'accordo di code sharing, tale fattispecie non ha valenza intrinsecamente illecita, costituendo un preciso onere dell'Autorità verificare "caso per caso" se tali schemi negoziali possano o meno assumere valenza collusiva: qui non sono stati offerti elementi che confermino l'esistenza della pratica concordata.

2.4.6. Irrilevante sarebbe anche l'accordo del 15 giugno 2011, per cui, come detto, GNV ha effettuato prenotazioni e venduto biglietti per le navi di Moby, sulla linea Genova —Porto Torres per una commissione pari al 20%.

Tale accordo, e il preteso deflusso della clientela da altre compagnie, non si differenzierebbe da quanto si verifica per analoghi accordi di commercializzazione, conclusi da altre compagnie, e non considerati per tali come anticoncorrenziali.

2.5.1. L'A.G.C.M., con riguardo agli elementi endogeni, ha tra l'altro affermato che "né l'elasticità della domanda, né la trasparenza del mercato, né l'incremento del costo del carburante, né, infine, le perdite subite dagli operatori sono risultati elementi idonei a giustificare la contestuale impennata dei prezzi dei traghetti per la Sardegna nella stagione estiva 2011": le parti non avrebbero "fornito una dimostrazione tecnico-economica plausibile dell'anomalo comportamento commerciale assunto solo nel 2011, né hanno prodotto analisi supportate da dati aziendali atte a suffragare la tesi della autonoma e consapevole scelta di incrementare in modo rilevante i prezzi".

2.5.2. Da tali affermazioni la ricorrente desume come l'Autorità, in contrasto con la prevalente giurisprudenza, abbia indebitamente trasferito l'onere probatorio sulle imprese sottoposte al procedimento, quando invece le spettava di comprovare come l'ipotesi accusatoria fosse l'unica in grado di giustificare i vari elementi, o comunque quella nettamente preferibile, rispetto ad ogni ipotesi alternativa.

Si sarebbe invece limitata ad una mera e aprioristica confutazione dei dati forniti dalle stesse imprese, fondata su argomentazioni erronee ed insufficienti a dimostrare l'esistenza di una condotta lesiva imputabile a Moby.

3.1.1. Orbene, ricorda intanto il Collegio come l'art. 101 del T.F.U.E. (ma egualmente l'art. 2 della l. 287/90) stabilisca che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno: e, secondo l'A.G.C.M., in questo caso tali contatti si sarebbero realizzati e avrebbero preso la forma della pratica concordata.

3.1.2. Questa, rispetto all'accordo, costituisce un minus che prende la forma di coordinamento tra imprese: senza spingersi fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, determinato con un espresso consenso, “sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza” (C.d.S., VI, 13 maggio 2011, n. 2925).

3.1.3. Invero, perché il parallelismo dei comportamenti tra più imprese divenga una condotta abusiva è necessario che esso sia concordato: dunque, per irrogare una sanzione è necessaria una prova, diretta o presuntiva, di una concertazione tra le imprese, ossia di un flusso informativo tra le stesse che precede e può persistere con il dato oggettivo del comportamento, ed è funzionalmente adeguato a provocarlo.

3.1.4. È invece indubbio come, in generale, ciascun operatore sia libero di modificare come vuole i propri prezzi, e possa tener conto, a tal fine, delle condotte attuali o prevedibili dei suoi concorrenti: l'autonomia permette agli operatori di "adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno", purché fra gli operatori stessi non abbiano luogo contatti diretti o indiretti sfocianti nella definizione congiunta di una ben precisa linea d'azione (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 2 ottobre 2003, in procedimento C-179/99 P).

3.2.1. Ora, il Collegio deve anzitutto rilevare come vi sia, nella vicenda in esame, un solo dato incontestabile, e cioè che nel 2011 le tariffe dei traghetti per la Sardegna sono cresciute in misura sensibile: nel senso che l'utenza - e così i soggetti che le sono contigui, come le associazioni di consumatori e la Regione Sardegna - ha generalmente percepito l'aggravio come eccedente l'incremento annuale ragionevolmente atteso in quel tempo per prestazioni simili.

3.2.2. Ciò posto, è non solo problematico, ma addirittura impossibile, determinare analiticamente l'entità di tali aumenti, per compagnie, tratte, periodi dell'anno e tipologie di viaggio.

Lo riconosce la stessa A.G.C.M., che, infatti, quale proxy del prezzo medio unitario ha utilizzato il ricavo medio unitario per passeggero: un dato che ha certamente un cospicuo interesse economico - e evidentemente anche politico, data la rilevanza dei collegamenti tra Sardegna e Italia continentale - ma che non sembra determinante, quando si debba appurare l'esistenza di un preventivo coordinamento tra gli operatori economici che forniscono i servizi di trasporto in questione: obiettivo per cui sarebbe di certo importante conoscere i rispettivi aumenti tariffari, con le corrispondenze, anche temporali, ovvero le divergenze, al fine di confermare o meno la ritenuta concertazione.

3.2.3. Al contrario, nel provvedimento l'Autorità non è riuscita a stabilire la concreta dinamica dell'aumento dei prezzi, ricostruito in modo sommario e parziale per cui mancano elementi rassicuranti per affermare che tutti gli operatori hanno aumentato le tariffe in modo omogeneo, con indirizzi uniformi e sincronismi sospetti.

3.2.4. In effetti, come a gestione computerizzata delle prenotazioni ormai consente, le tariffe, non sono fissate rigidamente all'inizio dell'anno, per un periodo di tempo predefinito, se non per ampi limiti di fascia: all'interno di queste i prezzi variano cospicuamente, adattandosi alle caratteristiche del mercato in generale, e alla domanda per un determinato percorso e singolo viaggio.

3.2.5. I prezzi sono conoscibili da tutti, e infatti ogni compagnia monitora costantemente quelli delle altre e ciò, di per sé, non presenta profili d'illiceità.

È allora astrattamente plausibile che una delle società di navigazione interessate - tutte in perdita, va detto, nel periodo d'interesse - abbia deciso in piena autonomia di avviare una prima serie di aumenti, ed a questi siano seguiti, in pari autonomia, quelli delle altre compagnie, che avevano appreso dei primi, e a quel punto avevano ritenuto non più conveniente continuare a praticare prezzi che non ripagavano i costi del servizio.

3.2.6. In altre parole, il semplice aumento dei prezzi non dimostra di per sé l'esistenza di un'intesa preventiva: questa non è cioè non è l'unico possibile antecedente ignoto del fatto noto, costituito dall'incremento tariffario.

3.3.2. Come meglio si vedrà più avanti non vi è qui la prova diretta della concertazione, sicché se ne dovrebbe individuare quella indiretta, basata su specifici indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali dimostrino che quel dato comportamento parallelo sul mercato non può spiegarsi altrimenti che con una concertazione.

3.3.3. Ora, il Collegio non ritiene che l'Autorità abbia fornito un adeguato apparato argomentativo in tal senso, ché non basta sostenere che l'aumento è inspiegabile se non con un accordo, né questo si desume dai rilievi critici formulati sugli argomenti difensivi proposti da Moby - senza essere neppure obbligata a farlo, e senza determinare un'inversione dell'onere della prova -nel corso del procedimento per giustificare la decisione di disporre gli aumenti: ma sembra utile esaminare ora quegli stessi elementi per confermare la conclusione appena raggiunta.

3.4.1. Invero, la ricorrente, per giustificare l'incremento dei prezzi, aveva fatto rilevare anzitutto che la ricorrente aveva mantenuto le tariffe invariate, o le aveva addirittura ridotte fino al 2009, e nel 2010 Moby aveva registrato perdite per € 20.859.000,00 (nel 2011 saranno pari a € 2.482.000,00 e a € 15.533.000,00 nel 2012), in disparte l'obbligo di assicurare il rientro dei finanziamenti ottenuti (covenants).

Aveva ancora rappresentato come il combustibile avesse subito cospicui aumenti (29% nel 2010 e 39% nel 2011), e come, in termini generali, che la domanda di trasporto marittimo, segnatamente quello verso la Sardegna, fosse andata diminuendo (per Moby il 3% in meno nel 2010).

3.4.2. Ora, su ciascuno di questi elementi il provvedimento oppone le proprie obiezioni, cui il ricorso presenta le relative controrepliche, ma al Collegio sembra qui inutile esaminare in dettaglio queste e quelle.

È invece sufficiente notare che gli elementi indicati da Moby - entità delle perdite, aumento del carburante, riduzione dei passeggeri - siano corretti nella loro presenza e misura, nell'insieme cospicua: tale cioè da rendere verosimile, secondo ragionevolezza, la decisione sua e delle altre compagnie, d'incrementare le tariffe anche senza accordi preventivi (nello stesso anno GNV aveva subito perdite per 37,9 milioni di euro).

3.4.3. Il Collegio non vuole così affermare che sicuramente per le tariffe non vi fu una pratica concordata (o che non sia stata comunque segnalata da un'impresa all'altra una decisione ormai assunta), ma soltanto che il provvedimento impugnato e gli atti istruttori non ne attestano l'esistenza.

3.4.4. In particolare non è dimostrato che gli aumenti di Moby - che tra l'altro, come visto, non sono puntualmente definiti - siano sproporzionati alla misura delle perdite.

A sua volta, l'affermazione dell'Autorità, per cui l'aumento dei prezzi, se non concordato prima, non sarebbe mai stato disposto perché avrebbe potuto solo produrre ulteriori perdite, costituisce un argomento decisamente opinabile.

3.4.5. Esso non considera, anzitutto, che ciascun concorrente era consapevole delle analoghe difficoltà delle altre compagnie e poteva ragionevolmente contare che sarebbe stato seguito: e così è stato, secondo quanto la stessa Autorità ha riconosciuto, per Forship, che non è stata sanzionata, sebbene abbia essa pure incrementato i prezzi, in quanto la stessa avrebbe svolto un ruolo di follower delle politiche di prezzo dei concorrenti.

Inoltre, poiché, come si è visto, tutte le società di navigazione attuano un costante monitoraggio dei prezzi delle altre compagnie, nulla avrebbe impedito di riconsiderare gli aumenti disposti, se i concorrenti non li avessero disposti.

3.4.6. Non si può del resto dimenticare che, come si è già accennato, proprio nel corso del 2011 avrebbe dovuto essere acquistata dalla ricordata Compagnia Italiana di Navigazione - C.I.N. (inizialmente composta, da Gruppo Grimaldi, Moby Lines e Marinvest: altra vicenda assai tormentata, per le implicazioni in materia di tutela della concorrenza) la Tirrenia di Navigazione S.p.A., a controllo pubblico e in stato d'insolvenza dalla metà del 2010.

Questa aveva svolto per lunghi anni il trasporto marittimo anche con la Sardegna a prezzi decisamente contenuti, e ormai ragionevolmente non più praticabili: e la prossima trasformazione di un concorrente, che aveva bensì sino ad allora imposto un calmieramento del settore, pervenendo tuttavia, in sostanza, al fallimento, può aver sollecitato le compagnie, ciascuna autonomamente, a disporre l'aumento delle tariffe.

3.5.1. Non vi sono poi dubbi che le relazioni intercorse tra Moby e le altre società che avrebbero costituito la C.I.N. non offrono concreti elementi utili per sostenere l'esistenza di una pratica concordata.

Si può bensì congetturare che tra i futuri soci vi siano stati dei patti parasociali occulti, riferiti anche alle tariffe, ma ne manca sia un riscontro diretto (e ciò è comprensibile), sia qualsiasi indizio indiretto: e la verosimiglianza, da sola, non può essere ritenuta sufficiente.

3.5.2. Per quanto infine riguarda gli accordi di code sharing, neppure questi forniscono qualche utile indizio di un preventivo accordo: anche qui le intese note non presuppongono, o non rendono comunque probabili quella ignota. riferita alle tariffe delle due società.

4. In conclusione, non si possono che accogliere le due censure.

L'Autorità non è riuscita effettivamente a dimostrare, nemmeno per presunzioni, la fondatezza della sua tesi, ovvero che gli aumenti di prezzi praticati da Moby siano stati l'effetto di una pratica concordata.

Il fatto che ciò sia astrattamente possibile non è evidentemente sufficiente, dato che l'assenza di un accordo preventivo è egualmente sostenibile, nelle concrete condizioni in cui gli aumenti sono stati disposti, né l'interesse pubblico al mantenimento delle preesistenti tariffe può minimamente interferire con la necessità di un rispetto di ineludibili principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.

4.2. I restanti motivi di ricorso possono essere assorbiti.

Le spese di lite, compensate per metà, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato, nella parte in cui condanna Moby S.p.A., al pagamento di una sanzione pari ad € 5.462.310.

Compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente, la controinteressata e gli intervenienti e in ragione della metà tra quella e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, che condanna alla rifusione del residuo in favore di Moby, liquidandolo in € 10.000,00 per compensi oltre i.v.a.e c.p.a. spese generali, oltre alla rifusione della somma versata a titolo di contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 29 gennaio 2014 con l'intervento dei signori magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





N. 04730/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07943/2013 REG.RIC.
N. 09209/2013 REG.RIC.
N. 09210/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti 7943, 9209 e 9210/13, proposti
il primo da Grandi Navi Veloci S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Grassani e Cintioli,
il secondo da Marinvest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed terzo da SNAV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi assistite e difese dagli avv. ti Cintioli, Ravenna e Bruno,
tutte e tre elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. F. Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

contro

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Forship S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Tavella e Fabrizi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Ludovisi, 16;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Altroconsumo - Associazione Indipendente di Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Martinello, Afferni e Scorza, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo, in Roma, via dei Barbieri, 6;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Roberti, Ledda, Sau e Bellitti, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Roma, Foro Traiano 1/A;
il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. C. Rienzi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, 73, presso l'Ufficio legale nazionale Codacons.

per l'annullamento,

per i tre ricorsi proposti, nei limiti del rispettivo interesse,

del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato in data 14 giugno 2013 sul sito web, relativo alla conclusione del procedimento I743 - tariffe traghetti da/per la Sardegna, per la parte in cui le condanna al pagamento di una sanzione pari rispettivamente a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest, per asserita violazione dell'art. 101 del TFUE.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Antitrust, di Forship S.p.A., della Regione Sardegna, del Codacons e di Altroconsumo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Marinvest S.r.l. è una holding nel settore del trasporto marittimo senza funzioni operative che controlla, tra le altre, SNAV S.p.A. e Grandi Navi Veloci - G.N.V. S.p.A., entrambe società di navigazione.

A conclusione del procedimento n. I743, avviato nel maggio 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust ha stabilito che, in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), Marinvest, G.N.V. e S.N.A.V. insieme a Moby S.p.A., altra impresa del settore, secondo accordi illegittimi tra loro intercorsi e mediante un parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011 avevano incrementato in media del 65% i prezzi del trasporto marittimo di linea per passeggeri nei collegamenti da e per la Sardegna, sulle tratte Civitavecchia-Olbia/Golfo Aranci, Genova-Olbia, Livorno-Olbia/Golfo Aranci e Genova/Vado Ligure-Porto Torres.

B. Il provvedimento conclusivo, notificato dal 14 giugno 2013, reca la condanna per ciascuna delle quattro società al pagamento di sanzioni pecuniarie, pari a € 5.462.310 per Moby S.p.A., a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest; contestualmente è stato escluso che una quinta compagnia di navigazione, Forship S.p.A., operante sulla rotta Livorno-Olbia, fosse parte dell'intesa, pur avendo anch'essa cospicuamente aumentato le proprie tariffe in quell'anno.

C. Avverso il provvedimento in questione hanno proposto separati ricorsi, qui riuniti per l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, Grandi Navi Veloci S.p.A., Marinvest S.r.l., e SNAV S.p.A.; a sua volta Moby S.p.A. ha proposto un proprio ricorso, oggetto di una distinta decisione.

Nei tre giudizi si è costituita l'Autorità; sono intervenute sia Forship, sia la Regione Sardegna che le associazioni Altroconsumo e Codacons.

DIRITTO

1.1. Il principale thema decidendum della controversia è contenuto, pur con alcune specificazioni, nel comune primo motivo dei tre ricorsi, rubricato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e dell'art. 101 T.F.U.E.; nell'eccesso di potere per irragionevolezza sulla sussistenza dei requisiti della pratica concordata secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, nell'illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; nel difetto d'istruttoria e nella carenza di motivazione.

1.2.1. È intanto opportuno rammentare come l'art. 101 del T.F.U.E. (ma egualmente l'art. 2 cit.) stabilisca che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.

1.2.2. Secondo l'A.G.C.M., tali contatti si sarebbero realizzati e avrebbero qui preso la forma della pratica concordata: una forma di coordinamento tra imprese che, per la giurisprudenza interna e comunitaria, senza spingersi fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente ai rischi della concorrenza una pratica collaborazione fra le imprese stesse.

1.2.3. La fattispecie della pratica concordata richiede dunque, pur in assenza di un formale accordo, una ricaduta, concreta e diretta, sulla condotta delle imprese coinvolte, tale da poter solitamente configurare il c.d. parallelismo dei comportamenti: questi, uniformi e paralleli, tenuti dalle imprese coinvolte, non devono essere l'esito d'iniziative unilaterali, ma di una concertazione, né suscettibili di una spiegazione alternativa rispetto allo scopo anticoncorrenziale.

1.2.4. Invero, proseguono le ricorrenti, la forma più frequente di pratica concordata è quella in cui al parallelismo si è accompagnato uno scambio d'informazioni tra le imprese, recante dati sensibili e, quindi, rilevanti e pertinenti a quel determinato comportamento: un contatto qualificato, con un preciso nesso causale, giacché quelle informazioni sono strumentali a quel dato parallelismo anticoncorrenziale.

1.2.5. L'esistenza dell'illecito, oltre che risultare da documenti, può anche essere dimostrata per indizi, distinguendo tra elementi endogeni, afferenti l'anomalia della condotta delle imprese, ed elementi esogeni, quali l'esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni: per i primi spetta di massima all'Autorità l'onere di dimostrare l'irrazionalità della condotta, mentre l'onere della prova può subire un'inversione in capo alle imprese, per quanto attiene agli indizi esogeni, in presenza di un sistematico scambio di informazioni tra di esse.

1.2.6. In ogni caso, l'ipotesi accusatoria potrà essere accolta, quando sia l'unica in grado di giustificare i vari elementi, o sia comunque nettamente preferibile rispetto ad ogni altra interpretazione alternativa: così, per dimostrare l'esistenza di una pratica concordata è necessario un elemento aggiuntivo rispetto alla semplice uniformità delle condotte, tale da suffragare l'esistenza di un comportamento illegittimo.

2.1. In specie, secondo le ricorrenti, l'A.G.C.M. non solo avrebbe mancato all'onere di provare l'esistenza d'indizi endogeni, ma, per di più, avrebbe trasferito il relativo onere sulle parti; ancora, avrebbe immotivatamente ed erroneamente considerato qualificati dei contatti tra imprese, i quali in realtà sono del tutto estranei alla fattispecie.

2.2.1. Intanto, si legge nei ricorsi, il provvedimento afferma che il rialzo tariffario del 2011 costituirebbe “una pratica concordata in quanto vi sarebbe un parallelismo delle condotte e le stesse non troverebbero altra spiegazione se non nell'esistenza di un cartello”: ma tale ricostruzione violerebbe tutti i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.

2.2.2. Per costante giurisprudenza, infatti, nei procedimenti aventi a oggetto l'accertamento di un illecito antitrust incomberebbe sull'Autorità un onere probatorio particolarmente rigoroso, da assolvere con elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti, ciò in particolare quando s'intenda sostenere l'esistenza di una pratica concordata ricorrendo ad argomenti di tipo meramente presuntivo.

2.2.3. In specie, l'Autorità, anziché spiegare perché gli aumenti del 2011 non potrebbero che esser frutto di una concertazione tra le imprese, si è limitata ad accusare le imprese, trasferendo su di loro l'onere di provare eventuali spiegazioni alternative; in seguito, quanto le stesse hanno presentato le loro osservazioni, l'Autorità le avrebbe sostanzialmente accantonate.

Tuttavia, la conclusione per cui l'impresa Forship è una semplice follower già dimostrerebbe che vi erano spiegazioni alternative, poiché non vi sarebbe altro modo per spiegare che quella, secondo player del mercato dopo Moby, pur avendo praticato “aumenti anche superiori agli altri, sia stata ritenuta estranea alla concertazione”.

2.3.1. Il provvedimento impugnato fa riferimento non solo a "comportamenti paralleli consistenti in aumenti generalizzati e significativi dei prezzi per la stagione estiva 2011”, ma anche al fatto che tali comportamenti sarebbero supportati da qualificati contatti tra le parti, rinvenibili in occasione della procedura di privatizzazione di Tirrenia, nonché nella sottoscrizione di accordi commerciali.

2.3.2. Tali elementi, peraltro, non presenterebbero un nesso causale con il preteso cartello tariffario, e ciò varrebbe anzitutto, secondo le parti ricorrenti, per la vicenda Tirrenia.

Marinvest, insieme a Moby e ad altri operatori di settore, prese infatti parte alla procedura di privatizzazione di Tirrenia di Navigazione S.p.A., allora a controllo pubblico, e in stato d'insolvenza dalla metà del 2010, e così alla costituzione della Compagnia italiana di navigazione -C.I.N., che avrebbe poi dovuto acquistare Tirrenia (si tratta per vero di una vicenda assai tormentata, per le implicazioni in materia di tutela della concorrenza): proprio la comune presenza in C.I.N. sarebbe, per l'Autorità, indizio rilevante della concertazione relativa agli aumenti delle tariffe.

Peraltro, secondo le ricorrenti, nulla comprova che, in tale occasione di contatto, le imprese abbiano perseguito uno scopo collusivo, e non abbiano invece inteso soltanto realizzare l'operazione che ne è effettivamente conseguita, e che da sola non dimostra alcun meccanismo di concertazione.

2.3.3. Per quanto poi concerne gli accordi commerciali tra GNV e Moby, si fa riferimento a due intese sulle rotte Civitavecchia-Olbia e Genova - Porto Torres (§ 157 del provvedimento): la prima di code sharing (un accordo tra vettori, dove uno dei due commercializza i servizi forniti da un altro, per cui, comprando un biglietto dall'uno, si può essere trasportati anche sui traghetti dell'altro), e l'altra per indirizzare verso Moby i clienti di GNV, la cui domanda non poteva essere direttamente soddisfatta.

2.3.4. Ora, lo stesso provvedimento riconosce intanto che tali accordi non sono di per sé restrittivi della concorrenza, ma soltanto occasioni di contatto tra le parti (tra l'altro, solo tra due delle imprese poi sanzionate).

Invero, le ricorrenti non ravvisano alcun nesso causale e alcuna strumentalità tra tali accordi - in sé frequenti nel settore del cabotaggio marittimo - e le vicende del trasporto per la Sardegna: e, affinché, i contatti tra imprese possano assumere rilevanza sotto il profilo antitrust e possano, dunque, dirsi qualificati, è necessario che gli stessi riguardino incontri nei quali emerga chiaramente che le parti intendessero concertare pratiche contrarie alla concorrenza.

3.1.1. Orbene, nel valutare la fondatezza della censura, il Collegio ribadisce, anzitutto, come la pratica concordata - l'illecito di cui sarebbero responsabili le ricorrenti - prenda la forma di coordinamento tra imprese e costituisca un minus, rispetto ad un vero e proprio accordo anticoncorrenziale: senza spingersi fino all'attuazione, determinato con un espresso consenso, “sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza” (C.d.S., VI, 13 maggio 2011, n. 2925).

3.1.2. Invero, perché il parallelismo dei comportamenti tra più imprese divenga una condotta abusiva è necessario che esso sia concordato: dunque, per irrogare una sanzione ci vuole una prova, diretta o presuntiva, di una concertazione tra le imprese, ossia di un flusso informativo tra le stesse che precede e può persistere con il dato oggettivo del comportamento, ed è funzionalmente adeguato a provocarlo.

3.1.3. È invece indubbio come, in generale, ciascun operatore sia libero di modificare come vuole i propri prezzi, e possa tener conto, a tal fine, delle condotte attuali o prevedibili dei suoi concorrenti: l'autonomia permette agli operatori di "adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno", purché fra gli operatori stessi non abbiano luogo contatti diretti o indiretti sfocianti nella definizione congiunta di una ben precisa linea d'azione (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 2 ottobre 2003, in procedimento C-179/99 P).

3.2.1. Nella fattispecie, l'A.G.C.M. ha affermato che “né l'elasticità della domanda, né la trasparenza del mercato, né l'incremento del costo del carburante, né, infine, le perdite subite dagli operatori sono risultati elementi idonei a giustificare la contestuale impennata dei prezzi dei traghetti per la Sardegna nella stagione estiva 2011”.

Le parti non avrebbero “fornito una dimostrazione tecnico-economica plausibile dell'anomalo comportamento commerciale assunto solo nel 2011”, né avrebbero prodotto “analisi supportate da dati aziendali atte a suffragare la tesi della autonoma e consapevole scelta di incrementare in modo rilevante i prezzi”.

3.2.2. Così, a sostegno dell'asserita intesa restrittiva della concorrenza, il provvedimento assume la sussistenza di un “parallelismo di condotte, nella stagione estiva 2011, da parte di Moby, GNV e SNAV, le quali hanno tutte applicato incrementi significativi dei prezzi, generalmente superiori al 65%”: l'aumento contemporaneo dei prezzi esprimerebbe la volontà, per quelle imprese, di concertare le strategie di mercato.

3.2.3. L'Autorità ammette, per vero, che, stante l'elevato livello di differenziazione dei prodotti, non è ravvisabile sul mercato un unico livello di prezzo per ciascun operatore, né le tariffe complessivamente praticate dalle compagnie interessate sono omogenee.

L'A.G.C.M. ha così fondato la propria analisi sui ricavi medi unitari per passeggero, considerando tale valore una “proxy del prezzo medio unitario praticato dalle imprese”: e una variabile proxy è, di regola, un indicatore statistico che descrive il comportamento di un determinato aggregato economico non osservabile direttamente.

3.2.4. In tal modo, tuttavia, il provvedimento non indica le tariffe effettivamente praticate dalle diverse compagnie sulle singole rotte nelle diverse stagioni interessate, né chiarisce il procedimento con cui l'Autorità ha elaborato tali dati: essa ha desunto l'indizio economico non comparando i dati (quali tariffe, singole offerte, voci di costo, segmentazione della domanda), ma utilizzando il parametro del ricavo medio unitario, che supera nella media il 65% e varia da compagnia a compagnia all'interno di una forbice compresa tra il 50% ed il 150%.

3.3.1. In realtà, ad avviso di questo giudice, nella vicenda in esame vi è un solo dato incontestabile, e cioè che nel 2011 le tariffe dei traghetti per la Sardegna sono cresciute in misura assai sensibile, per la massima parte degli operatori: nel senso che l'utenza - e così i soggetti che le sono contigui, come le associazioni di consumatori e la Regione Sardegna - ha generalmente percepito l'aggravio come eccedente l'incremento annuale ragionevolmente atteso in quel tempo per prestazioni simili.

3.3.2. Tuttavia, è non solo problematico, ma addirittura impossibile, conoscere in dettaglio l'entità di tali aumenti, per compagnie, tratte, periodi dell'anno e tipologie di viaggio, e non solo per questo Collegio, ma per la stessa A.G.C.M., che ha diffusamente utilizzato il rammentato proxy nelle molte tabelle che - forse in eccesso- accompagnano il provvedimento impugnato.

3.3.3. Invero, il ricavo medio unitario costituisce certamente un dato di grande rilevo economico - e evidentemente anche politico, data la rilevanza dei collegamenti tra Sardegna e Italia continentale - ma che non sembra determinante, quando si debba appurare l'esistenza di un preventivo coordinamento tra gli operatori economici che forniscono i servizi di trasporto in questione: obiettivo per cui sarebbe di certo preferibile conoscere i veri e propri aumenti tariffari, con le corrispondenze, anche temporali, ovvero le divergenze, al fine di confermare o meno la ritenuta concertazione.

Al contrario, nel provvedimento l'Autorità non è riuscita a fissare la concreta dinamica dell'aumento dei singoli prezzi, per cui mancano elementi rassicuranti per affermare che tutti gli operatori abbiano aumentato le tariffe in modo omogeneo, con indirizzi uniformi e sincronismi sospetti.

3.3.3. È del resto notorio che la gestione computerizzata delle prenotazioni ormai consente di non cristallizzare le tariffe all'inizio dell'anno in listini di durata prestabilita, limitandosi a definire ampie fasce di prezzi, al cui interno gli importi poi oscillano cospicuamente, adattandosi alle caratteristiche del mercato in generale, e anche alla domanda per un determinato percorso e singolo viaggio.

D'altro canto, i prezzi sono conoscibili da tutti, e si può ragionevolmente presumere che ogni compagnia monitori costantemente quelli delle altre: ciò che, di per sé, non presenta profili d'illiceità.

3.4. È allora plausibile che una delle società di navigazione interessate - tutte in perdita nel periodo d'interesse - abbia deciso in piena autonomia - cioè senza previa concertazione - di avviare una prima serie di aumenti, ed a questi siano seguiti, in pari autonomia, quelli delle altre compagnie, che avevano appreso dei primi, e a quel punto avevano ritenuto non più conveniente continuare a praticare prezzi che non ripagavano i costi del servizio.

In altre parole, il semplice aumento dei prezzi non dimostra di per sé l'esistenza di un'intesa preventiva: questa non è cioè non è l'unico possibile antecedente ignoto del fatto noto, costituito dall'incremento tariffario, il quale dunque non basta a dimostrare la concertazione, che si dovrebbe perciò qui individuare attraverso specifici indizi, gravi, precisi e concordanti, i quali dimostrino che quel dato comportamento parallelo sul mercato non può spiegarsi altrimenti.

3.5.1. Ebbene, il Collegio non ritiene che l'Autorità abbia fornito un adeguato apparato argomentativo in tal senso.

Non basta invero dichiarare che l'aumento è spiegabile solo con un accordo; né questo si desume dai rilievi critici formulati sugli argomenti difensivi proposti dalle ricorrenti nel corso del procedimento.

3.5.2. In sintesi - in disparte profili specifici relativi alla loro posizione (per Marivest l'assenza di qualsiasi attività operativa, quale holding del gruppo; per SNAV l'uscita, all'inizio del 2011 dalle rotte per la Sardegna) - le ricorrenti per giustificare l'incremento dei prezzi, hanno indicato in particolare le perdite di gestione (nel 2010 GNV aveva subito perdite per 37,9 milioni di euro) e l'aumento del costo per il combustibile, a fronte di una diminuzione della domanda di trasporto marittimo verso la Sardegna.

3.5.3. Ora, il provvedimento espone le sue controdeduzioni su ciascuno di questi elementi, ma al Collegio sembra inutile esaminarle qui in dettaglio: basterà notare che gli elementi giustificativi indicati dalle ricorrenti (che non erano peraltro obbligate a farlo) sono presenti e cospicui, così da rendere verosimile, secondo ragionevolezza, la decisione individuale d'incrementare le tariffe, anche senza accordi preventivi.

3.5.4. Il Collegio non intende così affermare che sicuramente le tariffe non sono il risultato di una pratica concordata (o che non sia stata comunque segnalata da un'impresa all'altra una decisione di aumento ormai assunta), ma soltanto che il provvedimento impugnato e gli atti istruttori non ne dimostrano l'esistenza.

In particolare non è provato che gli aumenti siano sproporzionati alla misura delle perdite; e l'affermazione dell'Autorità, per cui l'aumento dei prezzi, se non concordato prima, non sarebbe mai stato disposto, in quanto avrebbe potuto solo determinare ulteriori perdite, costituisce un argomento decisamente opinabile.

3.5.5. Esso non considera, anzitutto, che ciascun concorrente era consapevole delle analoghe difficoltà delle altre compagnie e poteva ragionevolmente contare che sarebbe stato seguito: e così è stato, secondo quanto la stessa Autorità ha riconosciuto, per Forship, la quale non è stata sanzionata, pur avendo incrementato i prezzi, in quanto, come detto, la stessa avrebbe svolto un ruolo di follower delle politiche di prezzo dei concorrenti.

Inoltre, poiché, come si è visto, tutte le società di navigazione attuano un costante monitoraggio dei prezzi delle altre compagnie, nulla avrebbe impedito di riconsiderare gli aumenti disposti, se i concorrenti non avessero adottato la stessa politica.

3.5.6. Non si può del resto dimenticare che, come si è già accennato, proprio nel corso del 2011 avrebbe dovuto essere definitivamente privatizzata la Tirrenia di navigazione, che aveva esercitato per moltissimi anni anni il trasporto marittimo, anche con la Sardegna a prezzi contenuti, ormai ragionevolmente non più praticabili.

Come si legge nella memoria conclusiva della Regione Sardegna, Tirrenia aveva rappresentato “un fondamentale constraint [calmieratore] di prezzo nei confronti di privati che, altrimenti avrebbero potuto aumentare liberamente il livello medio delle proprie tariffe”: la presenza di Tirrenia “è stato un fondamentale contrappeso concorrenziale, per la sua stessa natura di soggetto pubblico, direttamente e totalmente controllato dallo Stato”.

Così, con la fine del modello Tirrenia è venuto meno “un fondamentale calmiere dei prezzi”, con la conseguenza “che il rischio collusivo, specie con riguarda al price fixing è aumentato in maniera esponenziale”.

Ora, quest'ultima affermazione è opinabile, e reversibile nell'opposta asserzione per cui la virtuale scomparsa di un concorrente, che aveva bensì sino ad allora imposto un calmieramento del settore, pervenendo poi, in sostanza, al fallimento, potrebbe aver indotto ciascuna delle compagnie interessate , ad aumentare autonomamente le tariffe.

3.6.1. Non vi sono poi dubbi che le relazioni intercorse tra le ricorrenti e le altre società che avrebbero costituito la C.I.N. non offrono concreti elementi utili per sostenere l'esistenza di una pratica concordata.

Si può bensì congetturare che tra i futuri soci vi siano stati dei patti parasociali occulti, riferiti anche alle tariffe, ma ne manca sia un minino riscontro diretto (e ciò è comprensibile), sia qualsiasi indizio indiretto grave e preciso, nè la verosimiglianza, da sola, non può essere ritenuta sufficiente.

3.6.2. Per quanto, in particolare, riguarda gli accordi di code sharing, neppure questi forniscono qualche utile indizio di un preventivo accordo.

Va ribadito che tali accordi non hanno valenza intrinsecamente illecita, costituendo un preciso onere dell'Autorità verificare caso per caso se tali schemi negoziali possano o meno assumere valenza collusiva.

3.6.3. Nella specie non sono stati offerti elementi, i quali confermino l'esistenza della pratica concordata: gli accordi specifici, per tali, non presuppongono una pratica tariffaria condivisa tra le due società che li avevano conclusi, e ciò senza appunto dimenticare che tali accordi riguardano solo due dei soggetti poi sanzionati.

4.1. In conclusione, non si può che accogliere la censura.

L'Autorità non è riuscita a dimostrare, nemmeno per presunzioni, la fondatezza della sua tesi, ovvero che gli aumenti di prezzi praticati dalle ricorrenti siano stati l'effetto di una pratica concordata.

Il fatto che ciò sia astrattamente possibile non è evidentemente sufficiente, dato che l'assenza di un accordo preventivo è egualmente sostenibile, nelle concrete condizioni in cui gli aumenti sono stati disposti, né l'interesse pubblico al mantenimento delle preesistenti tariffe può minimamente interferire con la necessità di un rispetto di ineludibili principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.

4.2. I restanti motivi di ricorso possono essere assorbiti.

Le spese di lite, compensate per metà, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato, nella parte in cui condanna al pagamento di una sanzione pari rispettivamente a € 2.370.795 per G.N.V., a € 231.765 per SNAV e a € 42.575 per Marinvest.

Compensa integralmente le spese di lite tra le ricorrenti, la controinteressata e gli intervenienti, e in ragione della metà tra quelle e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, che condanna alla rifusione del residuo in loro favore, liquidandolo solidalmente in € 20.000,00 (ventimila/00) per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre alla rifusione della somme versate da ciascuna di esse a titolo di contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 29 gennaio 2014 con l'intervento dei signori magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

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Dubai
Essa Kazim nominato presidente e Yuvraj Narayan amministratore delegato
Eurogate e APM Terminals investiranno un miliardo di euro per lo sviluppo del North Sea Terminal Bremerhaven
Brema/L'Aia
CK Hutchison minaccia ricorsi contro APM Terminals se assumerà la gestione dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa
Hong Kong
Domani verrà inaugurato il nuovo container terminal di transhipment di Damietta
Brema/Melzo
La sua capacità di traffico annua salirà sino a 3,3 milioni di teu
Fincantieri presenta un piano industriale che prevede il raddoppio della capacità di produzione di navi militari nei cantieri italiani
Milano
Per la produzione civile è programmata la riallocazione di volumi nei cantieri rumeni e un'espansione in Vietnam
Accordo Fincantieri - Generative Bionics per la realizzazione di robot umanoidi saldatori
Trieste/Genova
I primi test nel cantiere navale di Sestri Ponente sono programmati entro la fine di quest'anno
Lieve incremento del traffico annuale delle merci movimentato dai porti croati
Zagabria
Forte calo delle rinfuse secche compensato dall'aumento dei carichi liquidi e dai container record
Il gruppo Grendi prevede di chiudere il 2025 con un fatturato record di 158 milioni di euro (+33%)
Genova
Incremento del +10% dei ricavi al netto dell'effetto dell'acquisizione della Dario Perioli
Negative le performance trimestrali e annuali della sudcoreana HMM
Negative le performance trimestrali e annuali della sudcoreana HMM
Seul
Nel 2025 la flotta di portacontenitori ha trasportato 3,94 milioni di teu (+3,2%)
Offerta per acquisire il corriere espresso europeo InPost
Amsterdam/Lussemburgo
È stata presentata da un consorzio partecipato da Advent International (37%), FedEx (37%), A&R Investments (16%) e PPF Group (10%)
Accordo di fusione siglato da Transocean e Valaris
Steinhausen/Hamilton
La nuova società avrà una flotta di 73 unità offshore, tra cui 33 navi di perforazione per acque ultra-profonde
Hapag-Lloyd prevede di chiudere l'esercizio 2025 con un calo del -61% dell'utile operativo
Amburgo
Carichi record trasportati dalla flotta in crescita del +8%
FS costituisce una società specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture
Londra
La nuova azienda ha sede a Londra
Lo scorso anno il traffico marittimo nel canale di Suez è calato del -3,4%
Lo scorso anno il traffico marittimo nel canale di Suez è calato del -3,4%
Cairo
Crescita del +9,0% nel solo quarto trimestre. A dicembre i transiti sono aumentati del +13,1%
La legge sulle semplificazioni, anziché facilitare, complica la vita dei comandanti delle navi e li carica di ulteriori responsabilità sia operative che giuridiche
Genova
Accordo BYD-Automar per il traffico di autoveicoli attraverso il porto di Gioia Tauro
Schiedam
L'obiettivo è servire il mercato del centro-sud del territorio italiano
Il gruppo Maersk annuncia il taglio del 15% dei posti di lavoro a terra
Il gruppo Maersk annuncia il taglio del 15% dei posti di lavoro a terra
Copenaghen
Sui risultati finanziari trimestrali e annuali grava l'effetto della riduzione del valore dei noli marittimi
Nel 2025 il traffico dei container nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure ha raggiunto il record storico di quasi tre milioni di teu
Genova
Passeggeri delle crociere in crescita del +6,1%; in calo del -4,0% quelli dei traghetti
Il porto di Busan ha stabilito nuovamente il proprio record storico di traffico annuale dei container
Busan
Lo scorso anno il totale è stato di 24,88 milioni di teu (+2,0%)
Panama Ports Company ha avviato un procedimento arbitrale contro la Repubblica di Panama
Panamá
Denunciati ingenti danni e la chiusura delle autorità statali rispetto a ripetute richieste di confronto
Nel 2025 il traffico delle merci nei porti della Sardegna è cresciuto del +3,0%
Cagliari
Lieve flessione dei crocieristi contenuta dall'avvio dell'home port a Cagliari ed Olbia
Stabile nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel solo quarto trimestre sono state movimentate 16,7 milioni di tonnellate (+4,5%)
Maersk e Hapag-Lloyd riportano un servizio India/Medio Oriente-Mediterraneo sulla rotta attraverso Suez
Nel 2025 le navi transitate nel canale di Panama sono aumentate del +14,1%
Nel 2025 le navi transitate nel canale di Panama sono aumentate del +14,1%
Panamá
I porti della nazione centroamericana hanno movimentato 9.915.357 container (+3,6%)
Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Tanger Med ha raggiunto la quota record di 11,1 milioni di teu (+8,4%)
Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Tanger Med ha raggiunto la quota record di 11,1 milioni di teu (+8,4%)
Anjra
Nuovo massimo storico del totale delle merci
Nel 2025 i porti turchi hanno movimentato un traffico record di 553,3 milioni di tonnellate di merci (+4,0%)
Ankara
Nuovo picco storico dei container con l'Italia pari a 678.715 teu (+9,8%). Calo dei transiti navali attraverso lo Stretto del Bosforo
La gestione transitoria dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa sarà affidata ad APM Terminals
Panamá
Il presidente Mulino ha esortato Panama Ports Company a collaborare pienamente in vista di questa nuova fase
Nuova messe di record storici raccolta dai porti cinesi
Nuova messe di record storici raccolta dai porti cinesi
Pechino
Nel 2025 gli scali marittimi hanno movimentato 11,63 miliardi di tonnellate di merci (+3,7%)
PPC denuncia la contraddittorietà della sentenza della Corte Suprema di Giustizia di Panama rispetto al quadro giuridico vigente
Balboa
La società non esclude il ricorso ad azioni legali nazionali e internazionali
Lukoil sigla un accordo con la statunitense Carlyle per cederle gli asset internazionali del gruppo russo
Mosca
La transazione dovrà essere autorizzata dallo statunitense Office of Foreign Assets Control
La Corte Suprema di Giustizia di Panama dichiara l'incostituzionalità della legge sul contratto di concessione con la Panama Ports Company
Panamá
Lo scorso anno i terminal portuali della PPC hanno movimentato 3,9 milioni di container
Royal Caribbean Cruises ha ordinato due nuove navi da crociera a Chantiers de l'Atlantique con opzioni per altre quattro
Royal Caribbean Cruises ha ordinato due nuove navi da crociera a Chantiers de l'Atlantique con opzioni per altre quattro
Miami
Programmati nuovi ordini per dieci nuove navi fluviali. Anno finanziario record
CMA CGM costituisce una joint venture con Stonepeak a cui conferirà dieci container terminal
New York/Los Angeles
Sarà partecipata rispettivamente al 75% e 25%. La società americana investirà 2,4 miliardi di dollari
No delle aziende tedesche del trasporto merci su rotaia ad un aumento del +37% dei prezzi delle tracce ferroviarie
Berlino
Die Güterbahnen esorta il ministro dei Trasporti a presentare la promessa riforma del sistema di tariffazione
FS Logistix incrementa da sei a dieci le rotazioni settimanali sulla tratta ferroviaria Duisburg-Milano
Milano
Effettuati due collegamenti giornalieri per ciascuna direzione
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è calato del -4,9%
Anversa
Nell'intero anno la flessione è stata del -4,1%
Valletta Cruise Port registra un traffico annuale delle crociere record
Londra
Nel 2025 i passeggeri sono stati 963mila (+2,3%)
Evergreen investe sino a quasi 1,5 miliardi di dollari nella costruzione di 23 portacontainer
Taipei
Sette navi da 5.900 teu sono state ordinate a Jiangsu New Yangzi Shipbuilding e 16 da 3.100 teu a CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding
Nel 2025 i porti spagnoli hanno movimentato un traffico dei container record di quasi 19 milioni di teu
Madrid
Nuovi massimi storici anche delle merci convenzionali e dei passeggeri
Prima operazione di trasbordo di container in un porto dell'Algeria
Prima operazione di trasbordo di container in un porto dell'Algeria
Algeri
È avvenuta domenica nello scalo portuale di Djen Djen
Gli autotrasportatori di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord bloccano le frontiere
Belgrado
Azione di protesta di una settimana contro il nuovo sistema di ingressi/uscite dell'UE
Minacciata la ripresa degli attacchi contro le navi nella regione del Mar Rosso
Teheran
Verrebbero attuati in risposta ad un'escalation delle azioni militari di USA e alleati nella regione
Nuovo record annuale del traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Nuovo record annuale del traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Lo scorso anno, per la prima volta, sono transitate oltre 100mila navi
Nuovo record di marittimi abbandonati dagli armatori
Londra
Nel 2025 sono stati abbandonati 6.223 membri degli equipaggi di 410 navi
Due commissari della FMC chiedono al governo USA di adottare misure contro i porti canadesi e messicani
Washington
Sollecitata l'applicazione della disposizione volta ad impedire ai vettori delle merci di eludere la Harbor Maintenance Fee
Stabile il traffico annuale dei container movimentato dal porto di Algeciras
Algeciras
Registrata una flessione del -6,2% del peso delle merci nei contenitori
La Commissione UE autorizza l'Italia al sostegno economico alla manovra ferroviaria nei porti
Roma
Incentivi per un totale massimo di 30 milioni di euro in cinque anni
Le compagnie di navigazione sollecitano ulteriori incentivi per accelerare il ripristino dei transiti nel canale di Suez
Le compagnie di navigazione sollecitano ulteriori incentivi per accelerare il ripristino dei transiti nel canale di Suez
Ismailia
Evidenziata anche la necessità di ridurre i premi assicurativi per le navi in transito nella regione del Mar Rosso
Recuperati 3,1 milioni di euro di addizionale regionale ai canoni demaniali marittimi non versati nei porti campani
Napoli
422 avvisi di messa in mora ai concessionari risultati inadempienti
A novembre 2025 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è calato del -5,5%
Genova
I due scali hanno registrato variazioni percentuali rispettivamente del -7,5% e +0,6%
UE ETS, Interferry chiede di bloccare lo scatto al pagamento del 100% delle emissioni prodotte dai traghetti nel 2026
Victoria
La stragrande maggioranza delle entrate dell'ETS marittimo - denuncia l'associazione - viene dirottata verso i bilanci nazionali degli Stati membri
La nuova configurazione del network di servizi di Ocean Alliance conferma sette toccate ai porti italiani
Hong Kong/Taipei
Due al porto di Genova, due a quello della Spezia e uno scalo ciascuno ai porti di Vado Ligure, Trieste e Salerno
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Marsiglia-Fos è aumentato del +5%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Marsiglia-Fos è aumentato del +5%
Marsiglia
Crocieristi in crescita del +7%
DB Cargo programma il taglio di circa 6.000 posti di lavoro
Berlino
A breve l'avvio delle trattative con i rappresentanti dei dipendenti
Nel 2025 i container trasportati dalla flotta della RCL sono aumentati del +8,8%
Bangkok
I ricavi determinati da questa attività sono cresciuti del +5,2%
Sulla nomina di Tardini a presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale, Salvini e Schifani hanno (per ora) sotterrato l'ascia di guerra
Palermo
Traffico annuale dei container in crescita del +5,4% nei terminal portuali di HHLA
Amburgo
Previsti ricavi record pari a 1,76 miliardi di euro (+9,9%)
Nel 2025 il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +2,3%
New York
Significativo aumento dei contenitori pieni all'esportazione
Politica e Assiterminal festeggiano la proroga del bonus portuale
Roma/Genova
Ferrari: intuito il valore della progettualità che stava dietro alla riformulazione della norma
A gennaio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -3,2%
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,13 milioni di teu
Costamare si assicura ricavi pari a 940 milioni di dollari dal noleggio di 12 portacontainer
Monaco
CMA CGM ha ordinato al cantiere navale Cochin Shipyard sei portacontainer a GNL da 1.700 teu
Marsiglia
Entro fine anno saliranno a 1.500 i marittimi indiani imbarcati sulle navi del gruppo francese
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +13,0%
Singapore
I container sono stati pari a 3.892.370 teu (+11,3%)
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Britta Weber è stata nominata nuovo chief executive officer del gruppo Hupac
Chiasso
È l'attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l'Europa e l'Asia
Saipem acquisirà un'unità di perforazione offshore mobile per 272,5 milioni di dollari
Milano
Accordo con la norvegese Deep Value Driller
Il 20 febbraio a Genova si terrà la 59ma edizione del Premio San Giorgio
Genova
La Targa San Giorgio sarà conferita a Gian Enzo Duci
Ricorso di Filt Cgil contro l'autorizzazione alla Cartour a svolgere le operazioni di rizzaggio e derizzaggio
Medlog inaugura un parco logistico nel porto King Abdulaziz di Dammam
Ginevra
Occupa un'area di oltre 100mila metri quadri
Manageritalia e Assologistica siglano il rinnovo del Ccnl dirigenti della logistica
Roma
Aumento retributivo lordo mensile a regime di 750 euro in tre tranche
Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di Qube da parte di Macquarie Asset Management
Sydney
È stato approvato all'unanimità dal Cda del gruppo logistico australiano
Meyer Turku ha completato la progettazione di una nave da crociera a zero emissioni nette
Turku
Il combustibile principale è il biometanolo
Lo scorso anno il fatturato della Kalmar è cresciuto del +1%
Helsinki
Utile operativo, utile netto e nuovi ordini in aumento rispettivamente del +26%, +28% e +8%
Terminal Investment Limited mette le mani sul porto peruviano di Pisco
Lima
Acquisita la Terminal Portuario de Paracas
Assagenti sollecita un'informativa più costante e tempestiva sull'avanzamento dei lavori della nuova diga foranea di Genova
Grimaldi ha preso in consegna la Grande Michigan
Napoli
È l'ottava Pure Car and Truck Carrier ammonia ready del gruppo partenopeo
Incontro tra i presidenti della Federazione del Mare e di Assoporti
Roma
Mario Mattioli e Roberto Petri hanno affrontato le principali tematiche del cluster marittimo
La marocchina Marsa Maroc partecipa allo sviluppo del porto di Monrovia
Casablanca
Contratto per la gestione di due banchine e per la realizzazione di un terminal multipurpose
La sudcoreana Pan Ocean compra dieci VLCC della connazionale SK Shipping
Seul
Transazione del valore di circa 668 milioni di dollari
Roberto Mantovanelli è stato nominato segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
Venezia
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dei porti di Venezia e Chioggia
Stefano Messina è stato confermato presidente di Assarmatori
Roma
Guiderà l'associazione armatoriale anche nel quadriennio 2026-2030
Nel 2025 i porti albanesi hanno movimentato un traffico record di 8,2 milioni di tonnellate di merci (+6,2%)
Tirana
Nuovo picco anche dei passeggeri pari a 1,7 milioni di unità (+6,4%)
WASS (Fincantieri) ha ottenuto una commessa dell'Arabia Saudita per la fornitura di siluri leggeri
Trieste
L'ordine ha un valore superiore ai 200 milioni di euro
Ingente commessa alla Oxin (Somec) per la realizzazione di aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da crociera
San Vendemiano
Il valore dell'ordine è di 53 milioni di euro
Sogedim attiva un servizio giornaliero Carpi-Campogalliano/Inghilterra
Carpi
Navetta giornaliera in partenza dai poli logistici di Campogalliano, Carpi e Prato
Danaos Corporation registra ricavi trimestrali e annuali record
Atene
In calo gli utili
CPPIB e OMERS valuterebbero la vendita del 67% di Associated British Ports
Londra
Maersk ordina otto portacontainer dual-fuel da 18.600 teu
Copenaghen
Costruite da New Times Shipbuilding Co., saranno consegnate tra il 2029 e il 2030
Inaugurato un nuovo cantiere navale della PaxOcean a Singapore
Singapore
Occupa un'area di 17,3 ettari
Nel porto di Trieste è arrivata la più grande portacontainer di sempre
Trieste
Scalo della “MSC Diana” che ha una capacità di circa 19.000 teu
Antin Infrastructure Partners compra il costruttore navale americano Vigor Marine Group
New York
Ha cantieri navali a Seattle, Portland, Vancouver, San Diego e Norfolk
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel 2025 i porti marocchini hanno movimentato un traffico record di 262,6 milioni di tonnellate di merci (+8,9%)
Rabat
Transhipment pari al 50,5% del totale
Yang Ming immette la prima di cinque navi dual-fuel a GNL da 15.500 teu sulla rotta Asia-Mediterraneo
Keelung
Sarà impiegata nel servizio MD2
Uno studio evidenzia i problemi delle portacontainer a GNL nel conformarsi al futuro obbligo della connessione agli impianti di cold ironing
Berlino/Amburgo
Accordo Fincantieri-Wsense nell'offerta di sistemi all'avanguardia per la dimensione subacquea
Trieste
Previsto il co-sviluppo di soluzioni tecnologiche wireless avanzate
Uno studio rileva elevati livelli di inquinanti organici persistenti causati dalle attività di demolizione navale
Bruxelles
Porto di Livorno, al via la gara per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
Livorno
Il valore previsto dell'appalto è di oltre 40 milioni di euro
Ricavi e profitti della DSV risentono dell'effetto dell'acquisizione della Schenker
Copenaghen
Nel 2025 il volume d'affari è cresciuto del +48,0%
Wärtsilä registra una sensibile crescita dei risultati trimestrali e annuali del segmento Marine
Helsinki
Stabile il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese nel 2025
L'olandese Portwise è stata comprata dalla connazionale Haskoning
Rijswijk
L'azienda offre soluzioni per l'ottimizzazione delle operazioni dei terminal attraverso l'automazione e l'elettrificazione
Avviata in Cina la costruzione della prima di sei portacontainer per Italia Marittima
Trieste
Le navi, che potranno utilizzare combustibile tradizionale e metanolo, avranno una capacità di 2.400 teu
Nello Stretto di Hormuz imbarcazioni armate hanno intimato ad una tanker statunitense di fermarsi
Southampton/Londra
GTS annuncia nuovi servizi ferroviari tra il porto di Genova e il Centro-Sud Italia
Bari
Collegamenti tramite il terminal di Segrate Milano
Kuehne+Nagel incrementa le aree nella CargoCity South dell'aeroporto di Francoforte
Schindellegi
Una nuova struttura verrà completata e presa in consegna alla fine del 2028
Nel 2025 è raddoppiato il numero di navi dual-fuel impiegate dai vettori marittimi di linea
Washington
Attualmente il portafoglio ordini è costituito per il 74% da unità di questo tipo
AD Ports sigla un accordo per la realizzazione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Matadi
Abu Dhabi/Kinshasa
Rilancio del progetto di costruzione del porto in acque profonde di Banana
Confitarma, la posizione dell'Agenzia delle Entrate rischia di produrre pesanti ripercussioni sull'occupazione dei marittimi italiani
Roma
Bucchioni nominato presidente pro tempore dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto della Spezia
La Spezia
Al via la gara per lo sviluppo del polo della cantieristica nautica nel porto di Ancona
Ancona
Il Comitato di gestione dell'AdSP ha approvato il bando
Ulteriore flessione delle performance finanziarie trimestrali della ONE
Singapore
Stabile il volume di carichi containerizzati trasportati dalla flotta
Firmato l'atto di nomina di Laura DiBella alla presidenza della FMC
Washington
Il suo mandato scadrà il 30 giugno 2028
Nel 2025 il porto di Singapore ha registrato forniture di bunker record
Singapore
Joint venture PSA-MOL per la gestione di un nuovo terminal ro-ro
Il porto di Taranto è stato visitato da una delegazione della giapponese FLOWRA
Taranto
L'associazione riunisce 21 tra i principali player energetici nipponici
Nuovi ordini ad ABB in un trimestre per la prima volta sopra i dieci miliardi di dollari
Zurigo
Crescita della domanda nei settori marittimo, portuale e ferroviario
Negli Stati Uniti la MSC è stata multata per un totale di 22,67 milioni di dollari
Washington
La Federal Maritime Commission ha comunicato gli esiti di un'indagine
CSC Vespucci e Livorno Reefer costituiranno una piattaforma unica dedicata ai prodotti ortofrutticoli ed esotici nel porto di Livorno
Signal Ocean ha acquisito AXSMarine
Parigi/Londra
La società propone piattaforme web a supporto del settore del noleggio navale
Stena RoRo ha ordinato in Cina la costruzione di due navi ro-ro con opzioni per altre quattro unità
Göteborg
Sono state progettate in cooperazione con l'italiana Naos
Shanghai Zhonggu Logistics Co. ordinerà quattro nuove portacontainer da 6.000 teu
Shanghai
La commessa includerà opzioni per due ulteriori navi
Nel 2025 i ricavi della UPS sono diminuiti del -2,6%
Nel solo ultimo trimestre è stata registrata una flessione del -3,2%
ICS ha pubblicato la propria analisi periodica sulle performance degli Stati di bandiera
Londra
A maggio Michail Stahlhut lascerà la carica di amministratore delegato della Hupac
Chiasso
Bertschi: sotto la sua guida rafforzata la posizione della società come principale fornitore nel trasporto combinato strada/rotaia in Europa
Nominati i membri dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di Ravenna
Ravenna
Si riunirà per la prima volta il prossimo 4 febbraio e rimarrà in carica quattro anni
Messina (Assarmatori): bene il decreto del MIT sul cold ironing
Roma
Passaggio fondamentale - ha sottolineato - per far sì che l'elettrificazione delle banchine sia concretamente utilizzabile
Contship ha aderito al programma DCSA+ della Digital Container Shipping Association
Melzo
Tra gli scopi, migliorare l'efficienza delle operazioni in terminal, l'accuratezza del planning e la collaborazione con le compagnie di navigazione
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos minaccia uno sciopero nei porti nazionali
La Plata
Azione a sostegno dei lavoratori del porto di Concepción del Uruguay
Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +0,8%
Taranto
Nel solo ultimo trimestre è stato registrato un calo del -22,6%
Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +3,4%
Valencia
Sono stati movimentati 5.662.661 teu
Fincantieri, commessa della Marina Militare italiana per il potenziamento della cyber resilienza delle unità navali
Nuovo stabilimento a Charleston per la produzione e il collaudo di sistemi di potenza e propulsione navale
Arlington
È stato inaugurato dalla Leonardo DRS, controllata dell'italiana Leonardo
Progetto per il rafforzamento della sicurezza informatica marittimo-portuale
Brest/Bruxelles/Roma
I partner sono France Cyber Maritime, FEPORT e la Federazione del Mare
Nell'ultimo trimestre del 2025 il traffico dei container nel porto di Los Angeles è calato del -10,6%
Los Angeles
Nell'intero anno è stata registrata una flessione del -0,6%
Nei primi sei mesi d'attività InnoWay Trieste ha prodotto 170 carri ferroviari
Trieste
Nel 2026 a Bagnoli della Rosandra è prevista la costruzione di 600 unità
Ferretti, no all'Opa volontaria condizionata e parziale lanciata dalla KKCG Maritime
Milano
Riaffermata la forte fiducia nella strategia di lungo periodo della società
Haropa Port segna un nuovo record di traffico dei container
Le Havre
Lo scorso anno il traffico complessivo delle merci è aumentato del +2%
È deceduto Decio Lucano, decano dei giornalisti che si occupano di shipping
Genova
Innumerevoli le sue avventure cartacee, tra cui “Vita e Mare” e “TMM”, ma anche digitali con “DL News”
Marsa Maroc ordina 106 trattrici portuali elettriche alla Terberg
Benschop
Saranno impiegate nel porto di Nador West Med
Contargo acquisisce il 50% di Cargo-Center-Graz Logistik
Mannheim
L'azienda tedesca estende il suo network intermodale ai porti adriatici di Koper e Rijeka
Un'unica offerta vincolante da Dubai per l'acquisto della Venice Ro-Port Mos
Venezia
La società gestisce il terminal per le autostrade del mare e le crociere di Fusina
Nel 2025 il porto di Long Beach ha movimentato un traffico dei container record
Long Beach
Nell'ultimo trimestre è stata registrata una flessione del -8,8%
HMM introdurrà soluzioni di navigazione autonoma basate sull'intelligenza artificiale su 40 navi
Seul
Contratto con Avikus e accordo con KSOE
Due nuove connessioni ferroviarie con la Germania dall'Interporto di Padova
Padova
Sono operate da InRail e LTE Italia
Intersea è diventata agente generale in Italia della portoghese GS Lines
Genova
La compagnia di navigazione fa parte del Grupo Sousa
A MSC e alla qatarina Maha lo sviluppo e la gestione del porto libico di Misurata
Parigi/Misurata
Previsto un investimento di 1,5 miliardi di dollari
F2i si è aggiudicato la concessione del porto turistico di Lavagna
Milano
Il contratto di concessione avrà una durata di 50 anni
Eni, varo dello scafo della Coral North FLNG
Geoje/San Donato Milanese
Sarà impiegata nell'offshore di Cabo Delgado, a nord del Mozambico
Laghezza ha acquisito un magazzino logistico a Sarzana
La Spezia
L'intento è di istituire un hub di prossimità destinato alle attività produttive locali
Inaugurato il Red Sea Container Terminal del porto egiziano di Sokhna
Sokhna
È gestito da una joint venture di Hutchison Ports, COSCO e CMA Terminals
Nella flotta di GNV è entrato il traghetto GNV Altair
Genova
Ha una capacità di 2.700 passeggeri e 915 metri lineari di rotabili
Maersk conferma il ripristino dei transiti attraverso il canale di Suez del servizio MECL
Copenaghen
La linea collega India e Medio Oriente con l'East Coast USA
Ignazio Messina & C. ha acquisito l'intero controllo della Thermocar
Genova
L'azienda genovese opera nel settore della logistica di container frigo a temperatura controllata
Il Cda della Genco ha respinto la proposta di acquisizione avanzata da Diana Shipping
New York/Atene
La compagnia americana lascia tuttavia uno spiraglio aperto ammettendo la validità della fusione
MSC includerà il porto di Trieste nel servizio Dragon Italia-USA
Ginevra
Lo scalo giuliano verrà toccato a partire dalla seconda metà di febbraio
De Wave Group ha comprato la francese DL Services
Genova
L'azienda è specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo
Il servizio transatlantico TUX della CMA CGM scalerà il porto di Salerno
Marsiglia
La linea collega la Turchia con la costa orientale degli USA
Lo scorso anno il traffico delle crociere nel porto del Pireo è aumentato del +9%
Pireo
Movimentati circa 1,85 milioni di passeggeri
Nuovi collegamenti intermodali tra l'Italia settentrionale e il Belgio di GTS Rail e CargoBeamer
Bari/Leipzig
Attivati sulle linee Padova-Zeebrugge e Liegi-Domodossola
Nel 2025 il traffico delle crociere nel porto di Genova è cresciuto del +6,5%
Genova
Passeggeri dei traghetti in diminuzione del -3,6%
Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Manila
Napoli
La nave ha una capacità totale pari a 9.241 ceu
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
East Port Said Port faces a new challenge with Europe's carbon rules for shipping
(EnterpriseAM)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Vendita all'asta della nave da crociera per spedizioni Exploris One
Nantes
Ha una capacità di 144 passeggeri e 102 membri dell'equipaggio
SeaCube Container Leasing ha comprato la Martin Container
Montvale
L'azienda è specializzata nel segmento dei contenitori frigo
Pisano: la Zona Logistica Semplificata ha una grande valenza strategica per il porto della Spezia
La Spezia
A RINA e HPC un progetto per la promozione dei porti “verdi” nella regione del Caspio
Genova
Contratto quinquennale con l'OSCE
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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