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Il ministero dei Trasporti invita le Autorità Portuali a fare riferimento al “caso” Livorno per le crociere
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la Porto Livorno 2000 è l'unico soggetto titolato a gestire questo traffico
31 ottobre 2014
L'Autorità Portuale di Livorno ha reso noto che la direzione generale Porti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una circolare diramata pochi giorni fa a tutte le Autorità Portuali e alle Capitanerie di Porto, ha esortato a tenere conto del pronunciamento del Consiglio di Stato di poco più di un mese fa, che pubblichiamo di seguito, che aveva ribaltato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana del 13 settembre 2013 affermando che la Porto Livorno 2000 Srl è l'unico soggetto titolato a gestire il traffico delle crociere sulle banchine di Livorno.

«Con la sentenza n. 4667 del 2014 - ha scritto il direttore generale Cosimo Caliendo - il Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi fondamentali». In primo luogo il carico delle provviste, vettovagliamento e altro materiale destinato al consumo diretto a bordo delle navi da crociera è estraneo al ciclo di trasporto della merce, come ad altre attività quali lo scarico dei rifiuti delle navi o la fornitura idrica a bordo o il rifornimento di carburante. «Se ne ricava - si legge nella circolare - che le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali non possono espletare di diritto attività relative ai passeggeri, e ciò a prescindere dal fatto che l'impresa ex articolo 16 sia o meno concessionaria di aree e/o banchine».

Il secondo punto evidenzia che, nelle more dell'espletamento delle procedure di dismissione delle quote, la Porto 2000, pur essendo detenuta a maggioranza dall'Authority di Livorno, «è titolata allo svolgimento di tutti i servizi resi alle navi da crociera e passeggeri ai sensi del contratto di affidamento dei servizi stessi». Inoltre, l'attracco delle navi da crociera a banchine in concessione di altri soggetti è ammissibile «laddove ciò risulti necessario per le esigenze del porto e sia appositamente previsto nell'atto concessorio».

Nella circolare il ministero evidenzia infine che «le prerogative e le responsabilità, tra cui ad esempio la security, restano sempre in capo al soggetto incaricato di gestire la stazione marittima e i servizi ai passeggeri».

«Il fatto che il MIT abbia ritenuto di estendere a livello nazionale i contenuti di una sentenza del Consiglio di Stato nella quale sono state integralmente condivise le posizioni dell'Authority livornese - ha commentato il segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno, Massimo Provinciali - è indubbiamente motivo di soddisfazione per gli uffici e contribuisce a stabilizzare il panorama delle regole».





N. 04667/2014REG.PROV.COLL.
N. 06990/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6990 del 2013, proposto da Porto Livorno 2000 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico De Meo, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18.

contro

Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) srl, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cecchella, con domicilio eletto presso Bruno Nicola Sassani in Roma, via XX Settembre, n.3.

nei confronti di

Autorità Portuale di Livorno, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.12.

per la riforma

della sentenza n. 1018 TAR Toscana (Sezione III) del 13 settembre 2013, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (Cilp) srl e di Autorità Portuale di Livorno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati De Meo e Cecchella, e l’avvocato dello Stato Messuti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Società Porto Livorno 2000 che svolge, con concessione dell'Autorità Portuale rinnovata il 27 ottobre 2006 per la durata di quindici anni, i servizi generali di gestione della stazione marittima del porto di Livorno e di supporto dei passeggeri e la cui costituzione è avvenuta a seguito del riordino della legislazione in materia portuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n 84 sulla trasformazione in società delle organizzazioni portuali, ha impugnato la sentenza n. 1018 del TAR Toscana del 13 settembre 2013.
Quel giudice ha accolto il ricorso presentato dalla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) che dispone della concessione demaniale marittima sulla calata “Alto fondale” dello stesso porto di Livorno, in esito all’accordo sostitutivo stipulato con l'Autorità Portuale in data 11 dicembre 1999, ex articolo 18, comma 4 della citata legge n. 84/94, prorogato sino al 2024 con atto suppletivo del 24 dicembre 2008, per mantenere e gestire un terminale polifunzionale con esercizio di operazioni portuali.
In effetti, con note n. 4252 del 27 aprile 2012 e n. 5284 del 24 maggio 2012, a firma del Segretario Generale, l'Autorità Portuale di Livorno chiariva che per le navi passeggeri facenti occasionalmente scalo per l'incremento del traffico crocieristico, alla banchina Alto Fondale in concessione alla CILP, per le operazioni diverse da quelle portuali di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 84/94, sarebbe stata competente la Società Porto Livorno 2000 per lo svolgimento delle attività di imbarco e sbarco dei passeggeri, ivi comprese le operazioni di carico a bordo del vettovagliamento e dell'altro materiale funzionale al viaggio.
Le due note citate venivano così impugnate davanti al TAR Toscana per violazione degli articoli 6, 16, 18 e 23 della legge n. 84/94, dell'articolo 36 del codice della navigazione, per eccesso di potere in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione e del contraddittorio, nonché per violazione dell'articolo 9 dell'accordo sostitutivo di concessione, e per incompetenza in relazione agli articoli 6-10 della citata legge n. 84/94.
Si costituivano in giudizio, per il rigetto del ricorso, l'Autorità portuale e la Società Porto Livorno 2000. Preliminarmente, entrambe deducevano l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione e di interesse, essendo state impugnate note di chiarimento di natura non provvedimentale, non lesiva e meramente confermativa degli atti concessori.
La Società Porto Livorno 2000 deduceva altresì l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata impugnata la circolare n. 1 del 17 luglio 2012 della stessa Autorità Portuale sulle attività portuali ed essendo intervenuto un accordo transattivo, in data 11 febbraio 2013, tra l'originaria ricorrente e la società controinteressata Porto Livorno 2000 sui rapporti di credito - debito per l'anno 2012. Quest'ultima società sosteneva, infine, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo la ricorrente autorizzata, ex articoli 16 e 18 della legge n. 84/94, a svolgere solo operazioni portuali e non servizi ai passeggeri.

2. Il giudice di primo grado con la sentenza in epigrafe, ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito sollevate, ritenendo gli atti impugnati di natura procedimentale, con autonoma capacità lesiva perché innovativi degli atti concessori e dell'accordo sostitutivo dell'11 dicembre 1999 e non riguardando la circolare n. 1/2012 l'attività svolta dalla Società Porto Livorno 2000 nella citata calata Alto Fondale, bensì le attività portuali in genere. La ricorrente non aveva dunque interesse ad impugnarla, ma solo interesse ad impedire che la Porto Livorno 2000 svolgesse sulla banchina Alto Fondale attività non previste dall'articolo 9 del più volte richiamato accordo sostitutivo dell'11 dicembre 1999 e previste invece nelle due note impugnate.
Lo stesso giudice ha quindi accolto il ricorso con annullamento delle note impugnate, segnalando l'incompetenza del Segretario Generale dell'Autorità Portuale ex art. 10 della legge n. 84/94 ad emanare, in luogo del Presidente e del Comitato Portuale, atti provvedimentali incidenti sul contenuto delle concessioni demaniali e sugli accordi sostitutivi delle stesse.
Il giudice di prime cure, nella circostanza, evidenziava altresì che, in base al citato articolo 9 dell'Accordo sostitutivo di concessione demaniale dell'11 dicembre 1999 alla Società Porto Livorno 2000 spettava unicamente il compito di predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, coordinando il flusso e il deflusso degli stessi, nonché tutte le ulteriori cautele necessarie a garantire, in condizione di sicurezza, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal. Ciò in aderenza all'ordinanza n. 11 del 9 settembre 1997 dell'Autorità Portuale e secondo quanto previsto dallo stesso articolo 7 della concessione demaniale marittima del 27 ottobre 2006 rilasciata alla Società Porto 2000.

3. Con l'appello in epigrafe, l'originaria controinteressata impugnava la detta sentenza:

a. per travisamento dei contenuti del ricorso e dell'interesse della originaria ricorrente, nonché per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la CILP aveva censurato le note del Segretario Generale, perché era stata riconosciuta la propria prerogativa di concessionario ex articolo 18 della legge n. 84/94 a svolgere le attività di imbarco delle provviste di bordo, attività riconducibili al novero delle operazioni portuali, come qualificate dall'articolo 16 della stessa legge n. 84/94. L'interesse pretensivo di CILP emergeva dal primo motivo di ricorso dove si assumeva la violazione degli articoli 6, 16 e 18 della legge n. 84/94, lamentando che l'Autorità Portuale avesse negato l'inserimento della fornitura del vettovagliamento alle navi da crociera tra le cosiddette operazioni portuali in cui invece, ai sensi del citato articolo 16, andavano ricondotte le prestazioni complementari ed accessorie al ciclo delle medesime operazioni tra le quali far rientrare pure le operazioni di stoccaggio e trasferimento sulla banchina di merci, a favore delle compagnie di navi da crociera. L'interesse pretensivo emergeva, altresì, anche laddove veniva sostenuto che la CILP sarebbe stata espropriata dalle sue prerogative di terminalista concessionaria nei casi di attracco delle navi da crociera.

b. perché il TAR non aveva colto la questione della controversia tra CILP e Porto Livorno 2000, né la portata dell'interpretazione operata dall'Autorità Portuale. Si trattava, in sostanza, di comprendere se la titolarità di una concessione per operazioni portuali ex articolo 18 della legge n. 84/94 attribuisse o meno al concessionario CILP la prerogativa di negoziare direttamente con gli armatori di navi da crociera i servizi di imbarco delle provviste di bordo. CILP aveva, in effetti, mirato a vedersi riconoscere la prerogativa ad organizzare e svolgere nel proprio terminal tutti i servizi a favore delle navi da crociera non strettamente connessi alla sicurezza dell'imbarco e sbarco dei passeggeri. Da qui l' esigenza di individuare le attività che CILP poteva svolgere sulla banchina, in quanto, una volta escluso che la Società potesse invocare la pretesa a svolgere servizi strumentali e complementari alla crocieristica, non ricompresi nella concessione ex art. 18 della legge n. 84/94, veniva meno l'interesse al gravame;

c. per travisamento della portata e degli effetti della circolare n. 1/2012 ai fini della sopravvenuta carenza di interesse e della conseguente improcedibilità del ricorso, nonché per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò poiché, diversamente da quanto stabilito dalla sentenza del TAR, la suddetta circolare rileva in merito ai rapporti tra Porto Livorno 2000 e CILP nella parte relativa al traffico crocieristico, laddove afferma che risulta inconferente ogni riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 16 e alla posizione di concessionario ex articolo 18 della legge n. 84/94, visto che oggetto dell'operazione portuale è la merce destinata al trasporto e non quella destinata a soddisfare la necessità della nave e dell'equipaggio durante il viaggio. Ne consegue che nessuna pretesa possa essere invocata, per la fornitura di servizi strumentali e complementari alla crocieristica, da imprese autorizzate ex art. 16 o da imprese concessionarie ex art. 18 della più volte richiamata legge n. 84/94. Tutto ciò era sufficiente ad escludere l'interesse alla decisione del ricorso che investiva le precedenti note dell'Autorità Portuale in merito all'infondatezza delle stesse pretese.
La circolare ha disciplinato, infatti, in via generale, l'attività degli operatori portuali con prescrizioni direttamente incidenti sulla loro prerogativa, essendo di natura regolamentare. Su tale base, il TAR avrebbe dovuto concludere che la mancata impugnazione della circolare avesse reso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro le precedenti note del Segretariato generale dell'Autorità, in quanto l'eventuale annullamento di questi ultimi atti non avrebbe potuto arrecare alcun concreto vantaggio alla ricorrente CILP, il cui interesse era irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento sopraggiunto e non contestato;

e. per erronea valutazione dell'interesse a ricorrere contro le note interpretative del Segretario Generale e per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò in quanto il TAR ha ritenuto, senza motivazione, che le citate note avessero natura provvedimentale, incidendo sul contenuto dell'accordo sostitutivo dell'11 dicembre 2012 il cui articolo 9, secondo la sentenza, affermerebbe che alla Porto Livorno 2000 spetta unicamente l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, nonché le ulteriori cautele. Ma la sentenza non spiega, in che modo il Segretario Generale dell'Autorità Portuale interpretando una clausola contrattuale inserita in un atto paritetico quale l'Accordo sostitutivo di concessione demaniale, abbia potuto incidere sul contenuto di questo ultimo, così da fare assumere alle due note impugnate gli effetti di un provvedimento. Le note in questione non hanno prodotto, quindi, tali effetti perché non hanno revocato la concessione o negato il suo rilascio o incrementato il canone di concessione demaniale, ma hanno interpretato l'ambito e il contenuto della facoltà del concessionario sulla base della vigente normativa e del tenore della clausola dell'accordo che regola la concessione, senza alterare la posizione soggettiva del concessionario i cui diritti e obblighi restano definiti da tale accordo e dalle fonti primarie e secondarie del diritto marittimo secondo la parte appellante. Del resto, le interpretazioni enunciate nella premessa delle due note erano proprio quelle di “riassumere e ribadire principi, modalità operative e ruoli peraltro già chiari nei vigenti provvedimenti” , nonché di offrire “un contributo di chiarezza con riferimento al quadro normativo e regolamentare vigente”. Ciò a conferma del contenuto non provvedimentale e non incidente su diritti e obblighi del concessionario CILP, con la conseguenza della mancanza di interesse da parte di quest'ultima a ricorrere avverso le due note, il che non è stato riconosciuto dal giudice di primo grado. Quest’ultimo le ha ritenute provvedimentali e incisive sul contenuto dell'accordo sostitutivo di concessione, mentre tali caratteri sono stati disconosciuti alla circolare n. 1/2012 del Presidente dell'Autorità, atto normativo che ha circoscritto le posizioni di pretesa dei concessionari ex articolo 18 della legge n. 84/94;

f. essendo da escludersi il carattere provvedimentale delle suddette note, viene meno pure la censura sulla rilevata incompetenza del Segretario Generale ad emanare le medesime note, né il TAR ha peraltro chiarito quale potestà riferibile al Presidente o al Comitato Portuale sarebbe stata illegittimamente esercitata dal Segretario Generale, il quale si è limitato ad una dichiarazione di scienza circa la portata di una clausola contrattuale e la sua interpretazione è conforme alle norme dell'ordinamento marittimo. In ogni caso, l'intervento interpretativo in questione è stato assorbito e superato dalla circolare n. 1/2012 del Presidente dell'Autorità Portuale che ha fatto propri gli indirizzi interpretativi espressi nelle citate note impugnate;

per erronea interpretazione dell'articolo 9 dell'accordo sostitutivo tra CILP e Autorità Portuale e per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò in quanto la sentenza, oltre a dichiarare l'incompetenza del Segretario Generale ha ritenuto che l'articolo 9 dell'accordo in questione prevede che alla società appellante spetti unicamente il compito di predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, nonché tutte le ulteriori cautele necessarie affinché l'imbarco e lo sbarco avvengano in sicurezza e non prevede che si occupi anche delle operazioni di carico e scarico a bordo del vettovagliamento. Secondo la parte appellante, ciò travisa la clausola dell'articolo 9 predetto diretto a garantire l'utilizzazione di banchine da parte di navi passeggeri e non chiarisce se spetti a CILP la prerogativa di eseguire l'imbarco delle vettovaglie e di offrire servizi di impresa terminaliste agli armatori di navi da crociera, assicurando loro l'accosto alle banchine dell'Alto Fondale. In sostanza, il TAR ha ritenuto che l'articolo 9 descriva i soli servizi per la sicurezza passeggeri che spettano alla Porto Livorno.
Ciò è errato poiché la norma in esame non ha lo scopo di individuare i soli servizi che spettano a Porto di Livorno 2000, né riserva a CILP la prerogativa di rendere all'armatore ogni servizio tecnico, visto che il comma 1 dell'articolo 9 afferma l'obbligo per la società terminalista (la CILP), compatibilmente con le esigenze del terminal, di consentire la utilizzazione delle banchine a navi da crociera e il comune 2 stabilisce che, in tali casi,l dovranno essere presi accordi diretti con la Porto Livorno 2000 per la fornitura del servizio e il pagamento del corrispettivo. Il comma 3 afferma, poi, che sarà onere e cura della Porto Livorno 2000, predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone ai fini della sicurezza, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal svolte da CILP su altre navi commerciali, con conseguente esonero da responsabilità di CILP rispetto ai rischi dell'ingresso di passeggeri in un ambito normalmente destinato all'operatività commerciale.
Peraltro, in base all'ordinanza n. 11/97, alla Porto Livorno 2000 l'Autorità Portuale aveva affidato la transennatura delle zone di imbarco/sbarco per assicurare la vigilanza dell'area interessata con riguardo proprio alla calata Alto Fondale, motivo per cui sarebbe stato impossibile introdursi da parte di CILP nella citata area protetta per evitare di interferire con l'organizzazione della sicurezza. Alla Porto Livorno 2000, del resto, l'affidamento del compito di gestire i servizi di accoglienza dei passeggeri e dei traffici crocieristici anche su banchine commerciali nell'intero ambito del Porto di Livorno, è stato riconosciuto dalla appena citata ordinanza n. 11/97 e dal provvedimento n. 45 /2004 con cui il Comitato Portuale, nell'esprimere parere favorevole al rinnovo della concessione demaniale alla Porto Livorno 2000, ha richiamato la legge n. 84/94 (artt. 20 e 23) che consente alle Autorità Portuali subentrate alle Organizzazioni Portuali, di poter continuare a svolgere, in via temporanea, i servizi di interesse generale fra i quali rientrano, ai sensi del d. m. 14 novembre 1994, quelli di supporto al traffico passeggeri. Ma, altresì, è stato riconosciuto dalla deliberazione n. 11 del 13 luglio 2011 con cui il Comitato Portuale, nell'adottare un atto di indirizzo per il procedimento di privatizzazione della Porto Livorno 2000, ha dato atto della funzione strumentale per le attività portuali della stessa Società, in attesa della dismissione della quota di controllo, quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri di interesse generale, peraltro esercitato sin dalla sua costituzione.
Secondo la parte appellante, il TAR non ha considerato che:- l'utilizzo delle banchine del terminal Alto Fondale supplisce alla transitoria indisponibilità di banchine pubbliche; - l'art. 7 dell'Accordo sostitutivo stabilisce che CILP debba consentire tale ormeggio a navi terze; - l'articolo 9 che ciò avvenga sino ad avvenuto ampliamento del porto destinato al traffico turistico;

h. per la violazione degli articoli 6, 16 e 18 della legge n. 84/94, per travisamento dello scopo della concessione assentita a CILP, e per difetto ed erroneità della motivazione. Pur, infatti, non avendo il TAR affermato che tra le operazioni portuali rientri l'imbarco delle provviste di bordo e neppure che tale imbarco sia riservato alla Società CILP, la sentenza ha comunque legittimato il dubbio che CILP possa effettuare tale imbarco, il che è illegittimo. Ciò in quanto, aldilà della più volte richiamata circolare n. 1/2012, è l’articolo 16 della legge n. 84/94 ad individuare le operazioni portuali e a distinguerle dalle altre categorie di attività o servizi svolgentesi nel porto e, in particolare, da quelle che l’articolo 6, comma 1, lettera c) della stessa legge menziona come attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti del porto, di altri servizi non coincidenti, né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui al citato art. 16, comma primo, individuate dal Ministro dei Trasporti con decreto in data 14 novembre 1994. Quest’ultimo ha annoverato tra i servizi di interesse generale la gestione delle stazioni marittime passeggeri e i servizi di supporto dei passeggeri che sono ordinariamente affidati in concessione dall'Autorità Portuale, mediante gara pubblica a cui si poteva derogare in fase di prima applicazione, ove i predetti servizi generali di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. c), fossero già svolti, prima dell'istituzione delle Autorità Portuali, dalle organizzazioni portuali elencate nell'articolo 2 della legge n. 84/94.
Del resto, alle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1, prima parte, della legge n. 84/94 possono essere affidate in concessione aree demaniali e banchine per l'espletamento di operazioni portuali, come disciplinato dall'articolo 18 della medesima legge che oggi, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 2, comma 17 del d. l. n. 535/96 convertito dalla legge 647/96, ha escluso che le imprese di cui all'articolo 16, comma 3, autorizzate dall'esercizio di operazioni portuali, divenute concessionaria di aree e banchine, possano utilizzarle anche per svolgere attività relative ai passeggeri e/o a servizi di preminente interesse commerciale.
Deve quindi escludersi, secondo la parte appellante che la società CILP possa utilizzare aree e banchine ottenute in concessione ex articolo 18 della legge n. 84/94 per offrire servizi connessi ai traffici passeggeri, in quanto l'articolo 3 dell'Accordo sostitutivo afferma che l'utilizzazione delle banchine è assentita per gestire un terminal polifunzionale per la ricezione, lo smistamento e la movimentazione di prodotti postali, contenitori e merce varia, senza alcun riferimento alle navi da crociera.
Il TAR ha quindi, sempre secondo la parte appellante, ignorato il quadro normativo ed ha mancato di compiere una lettura unitaria dell'Accordo sostitutivo di concessione demaniale tra l'Autorità Portuale e CILP. La circostanza, poi, che il Segretario Generale abbia osservato che le attività in questione non sarebbero vietate al concessionario CILP, va intesa, secondo la parte appellante, nel senso che la Porto Livorno può affidarne la pratica esecuzione a CILP in occasione degli accosti alla banchina Alto Fondale in un rapporto collaborativo e non perché spetti a CILP in forza della concessione che la riguarda.
Circa, infine, la sollevata preclusione relativamente alla partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale al capitale della società Porto Livorno 2000 in merito allo svolgimento dei servizi di interesse generale, viene evidenziato che quest'ultima Società è stata costituita ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge n. 84/94 in fase di dismissione delle attività operative dell'organizzazione portuale. Peraltro, nessuna norma stabilisce che Porto Livorno 2000 possa esercitare servizi di interesse generale solo ove l'Autorità Portuale mantenga una partecipazione non maggioritaria nell'impresa, dal momento che una società costituita per la dismissione delle attività operative della organizzazione portuale nel settore dei servizi di interesse generale, è naturale affidataria di quei servizi sin dalla sua costituzione e dunque anche prima che l'Autorità Portuale riduca la propria partecipazione maggioritaria, per la quale i termini previsti dall'articolo 20 della legge n. 84/94 non sono vincolanti, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 1807 del 27 marzo 2005 di questo Consiglio. Anche il richiamo della società CILP all'articolo 3, comma 27, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 non ha fondamento, perché tale norma prevede il divieto per le Amministrazioni dello Stato di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma consente invece la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e il Comitato Portuale ha dato atto, con la delibera n. 11 del 13 luglio 2011, della funzione strumentale per le attività portuali della società Porto Livorno 2000, in attesa di dismissione quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri, di interesse generale, delibera peraltro non impugnata dalla società CILP.

La parte appellante ha, altresì, prodotto due memorie di replica in data 22 maggio 2014 e 30 maggio 2014.

4. Si costituiva in giudizio, in data 14 novembre 2013, la CILP che, dopo aver contestato la carenza di interesse, perché l’accordo intervenuto tra le due Società destinato a disciplinare gli aspetti economico - commerciali, non riguarda il contenzioso in essere, ha puntualmente controdedotto sui motivi di appello ritenendoli infondati. La stessa parte appellata ha poi prodotto più memorie di replica in data 20 maggio 2014 e 29 maggio 2014.

5. Si costituiva in giudizio anche l'Autorità Portuale che faceva pervenire due memorie in data 21 febbraio 2014 e 21 maggio 2014, in cui si associava alle conclusioni della società Porto Livorno 2000, sottolineando l'erroneità e l'illogicità della sentenza del TAR, soffermandosi in particolare sulla eccepita preclusione, da parte di CILP, per Porto Livorno 2000 allo svolgimento dei servizi di interesse generale, a causa della partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale nella citata società.


DIRITTO

1. L'appello è fondato. Questo Collegio prescinde dall'esame delle eccezioni sollevate preliminarmente dalla parte appellante in merito all'inammissibilità e all'improcedibilità del gravame proposto in primo grado dalla parte appellata, in ragione della manifesta fondatezza dei motivi di appello.
Per chiarire meglio i termini dell'intera vicenda sottoposta al suo vaglio, questo Collegio ritiene altresì utile specificare che, con la progressiva crescita numerica dei transiti crocieristici nel porto di Livorno e il notevole aumento delle dimensioni degli scafi, si è venuta a registrare l'inadeguatezza dell'area del terminal crociere e della stazione marittima ad accogliere tali transiti. Da ciò la conseguente necessità di approdi alle banchine del porto commerciale in concessione ad operatori di navi commerciali, approdi che riguardano ormai gran parte di quel tipo di traffico.
L'Autorità Portuale ha, quindi, inserito negli accordi sostitutivi di concessione demaniale con i principali terminalisti del porto di Livorno una clausola per impegnarli a consentire l'utilizzazione delle banchine in loro concessione, quando le stesse non fossero occupate da traffici commerciali.
Per la banchina della Calata Alto Fondale, in concessione alla società Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP,) l'Autorità Portuale stipulava, nel dicembre del 1999, un accordo sostitutivo di concessione demaniale ex articolo 11 della legge n. 241/90, che all'articolo 9 prevede l'obbligo per la società terminalista (la CILP), compatibilmente con le esigenze del terminal, di consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggere sino all'avvenuto ampliamento del porto destinato a traffico turistico e, in tali casi, di prendere accordi diretti con la società Porto Livorno 2000, per la fornitura dei servizi e il pagamento del corrispettivo.
Ciò,fermo restando, a carico di questa ultima Società, la predisposizione dell'incolonnamento degli automezzi e delle persone con il coordinamento del flusso e deflusso degli stessi, nonché di tutte le cautele per garantire l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal.
In questo quadro, la società Porto Livorno 2000, operante nell'ambito del porto di Livorno come soggetto dotato di attribuzioni generali di supporto per i traffici passeggeri, ha chiesto sempre più frequentemente al Comandante del Porto l'assegnazione degli ormeggi delle navi da crociera presso le banchine della Calata Alto Fondale in concessione a CILP, ricevendone l'assenso, dietro corrispettivo del diritto di accosto che è stato versato a saldo degli approdi sino al 31 dicembre 2012, alla stessa CILP, in seguito allo stesso atto di transazione intervenuto l’11 febbraio 2013.
Dopo un decennio di collaborazione tra le due Società, la CILP ha tentato di attivare un rapporto commerciale diretto con l'agente della società armatrice Carnival che manifestava così l'intenzione all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto e alla Porto di Livorno di affidare le operazioni di sbarco passeggeri alla CILP, autorizzata ad operare ex art. 16 della legge n. 84/94, rinunciandovi in seguito all'intervento del Comandante del Porto il quale, con la nota del 7 ottobre 2008, aveva evidenziato l’impossibilità per i concessionari ex art. 18 della citata legge n. 84/94 di operare al di fuori degli ambiti riconducibili ad operazioni portuali e a servizi portuali come definiti dall'articolo 16, comma 1 e che tra queste ultime non potevano essere annoverate le operazioni riferibili a navi passeggeri, essendo l’assistenza per l'imbarco dei passeggeri estranea rispetto al concetto di lavorazione delle merci.
Nel marzo 2012, in seguito ad un nuovo accordo tra la CILP e l'agente della società armatrice Carnival per la fornitura di tutti i servizi, ad eccezione di quelli espressamente previsti dall'articolo 9 necessari per lo sbarco e imbarco dei passeggeri, e ad una nuova richiesta di assegnazione degli accosti al terminal Alto Fondale, l’Autorità portuale, su sollecitazione della società Porto Livorno 2000 e dopo che la Capitaneria di Porto aveva ritenuto non ammissibile l'individuazione della CILP come società terminalista, emanava le due note impugnate nel giugno 2012 presso il TAR Toscana, a cui faceva seguito la circolare del 17 luglio 2012 richiamata nell'odierno appello.

2.Ciò posto, a questo Collegio è apparso dirimente per il giudizio, l'esame del più volte citato Accordo sostitutivo di concessione demaniale e, in particolare, dell'articolo 9 dello stesso, nonché di quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e specificatamente degli articoli 6, 16, 18; ciò allo scopo di verificare l'esatta portata delle operazioni portuali connesse alla posizione di concessionaria ex articolo 18, prima di affrontare la questione della partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale al capitale della società parte appellante e la preclusione che ne conseguirebbe allo svolgimento dei servizi di interesse generale.
Dalla documentazione agli atti, emerge che la società CILP, parte appellata, è concessionaria per operazioni portuali ex articolo 18, comma 1 della citata legge n. 84/94, delle banchine della Calata Alto Fondale, banchine che sono quelle richieste, quando libere da traffici commerciali, dalla società Porto Livorno 2000 al Comandante del porto per l'attracco delle navi da crociera.
Ora, per espresso dettato dell'articolo 16, comma 1, prima parte, della stessa legge n. 84/94, sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale.
Ai sensi poi della seconda parte, dello stesso comma 1 sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuate dalla medesima Autorità Portuale.
E' quindi evidente che le operazioni portuali riguardano il ciclo di attività che attengono al transito della merce imbarcata, sbarcata, movimentata o depositata in spazi portuali, con riferimento ai contratti di trasporto marittimo o di deposito temporaneo, cioè al movimento della merce che determina un effetto giuridico all'interno del rapporto contrattuale tra vettore e caricatore o ricevitore.
Del resto, proprio in tale logica lo stesso Comandante del Porto di Livorno all'espressa richiesta dell'agente della Società armatrice Carnival, rispondeva che le operazioni riferibili a navi passeggeri non potessero riconnettersi al concetto di lavorazione delle merci e chiarìva l'illegittimità di affidare tali operazioni e servizi ad un'impresa autorizzata ex articolo 16 della legge n. 84/94 a svolgere solo operazioni portuali.

3. Anche questo Collegio è convinto che il carico di provviste, vettovagliamento e altro materiale destinato al consumo diretto a bordo delle navi da crociera sia estraneo al ciclo di trasporto della merce, come ad altre operazioni quali lo scarico dei rifiuti delle navi, o la fornitura idrica di bordo, o il rifornimento del carburante, che pertanto non possono essere qualificate come operazioni portuali. Così come non lo sono le altre attività elencate nell'accordo del marzo 2012 tra la Società CILP e l'agente della società armatrice Carnival, estranee anche esse al ciclo di trasporto della merce.
Del resto, in attuazione della seconda parte del comma 1 dello stesso articolo 16, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 30 giugno 2000, n. 186, con ordinanza n. 40 del 15 dicembre 2001 tali servizi sono stati individuati dall'Autorità Portuale in quelli connessi al controllo della merce e al suo trasferimento, alla sua sistemazione e alla sua vigilanza, nonché relativi al noleggio di mezzi di sollevamento verticale. Conseguentemente, anche sotto questo profilo le attività di carico, a bordo delle navi da crociera, del vettovagliamento passeggeri e di altro materiale funzionale al loro viaggio, non possono certamente rientrare nel novero dei servizi connessi alle operazioni portuali.
Se ne ricava che le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, alle quali sono affidate in concessione banchine per l'espletamento di operazioni portuali non possano espletare attività relative ai passeggeri.
Ciò emerge peraltro dalla circostanza che, mentre l'originario testo dell'articolo 18, comma 1 della stessa legge stabiliva che le aree e le banchine potessero essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3 per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale e industriale, con la modifica introdotta dall'art. 2, comma 17 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, il riferimento alle attività relative ai passeggeri è stato soppresso, escludendo così che un'impresa autorizzata all'esercizio di operazioni portuali e diventata concessionaria di aree e di banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84/94 possa utilizzarle anche per le attività relative ai passeggeri.
Posto, quindi, che la parte appellata è titolare di una concessione ex articolo 18 della legge n. 84/94, perfezionata con l'accordo sostitutivo dell'11 novembre 1999, già dalla data del rilascio della concessione la CILP non avrebbe potuto svolgere attività relative ai passeggeri, né invero i contenuti di tale accordo sostitutivo avrebbero potuto essere contrari alla legge.
Lo stesso articolo 3 dell'accordo sostitutivo in questione precisa, infatti, che l'utilizzazione della concessione è assentita allo scopo di mantenere e gestire un terminal polifunzionale per la ricezione, lo smistamento e la movimentazione di prodotti forestali, contenitori e merce varia e, ai sensi del precedente articolo 2, la società concessionaria CILP si obbliga, compatibilmente con le esigenze del terminal, a consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggeri, sino ad avvenuto ampliamento del porto destinato al traffico turistico.
Neppure è condivisibile l'assunto della parte appellata secondo cui l'attività di vettovagliamento a servizio delle navi da crociera e tutti i servizi accessori richiamati dal contratto tra CILP e l'agente marittimo della società Carnival, non rientrerebbero tra i servizi e le operazioni portuali e neanche tra i servizi di interesse generale, dal momento che le attività ammissibili nel porto sono soltanto quelle disciplinate espressamente dalla normativa vigente e non esiste un terzo genere di attività portuali che non sia possibile ricomprendere o tra i servizi di interesse generale che sono, ai sensi dell'articolo 6, lett. c) della legge n. 84/94, quelli individuati dal decreto del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 (e tra questi vi è la gestione delle stazioni marittime passeggeri e i servizi di supporto ai passeggeri) o tra le operazioni portuali.

4. E' in questo quadro normativo e rispetto a tali coordinate che va letto l'accordo sostitutivo tra l'Autorità Portuale di Livorno e la società CILP e, in particolare, l'articolo 9 di tale accordo, al cui contenuto non può darsi un significato e una portata diversa da quella che emerge dalla lettera della previsione e comunque al di fuori di quanto imponga la legge n. 84/94 che costituisce la cornice normativa primaria che non può essere violata.
Conviene, a tal fine, riprendere la clausola della citata previsione che testualmente recita “La società terminalista si obbliga, compatibilmente con le esigenze del terminal, a consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggeri, sino ad avvenuto ampliamento del porto destinato al traffico turistico. In tali casi, dovranno essere presi diretti accordi con la società Porto di Livorno 2000 s.r.l. per la fornitura dei servizi ed il pagamento del corrispettivo. Sarà onere e cura della società Porto Livorno 2000 di predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, coordinando il flusso e deflusso degli stessi, nonché tutte le ulteriori cautele necessarie, affinché l'imbarco/sbarco dei passeggeri avvenga in condizioni di sicurezza, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal”.
La citata previsione risulta chiara. Essa obbliga la CILP a consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggeri da crociera compatibilmente con le esigenze del terminal e obbliga la Porto Livorno a provvedere alla sicurezza dell'imbarco e dello sbarco dei passeggeri. Ciò, però, non significa né conferire alla società CILP nuove attribuzioni diverse da quelle previste dalla concessione di cui all'art. 18 della legge n. 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali, né sottrarre alla società Porto Livorno 2000 le attribuzioni previste dalla stessa ordinanza n. 11/97 con cui l'Autorità Portuale aveva istituito servizi obbligatori di transennatura e vigilanza delle zone di imbarco, di sbarco e di vigilanza di tali zone, con riguardo alla calata Alto Fondale in concessione a CILP, ma aveva altresì stabilito che a carico della stessa società Porto Livorno 2000 fossero tra l’altro, posti, nell'atto di concessione, l'assistenza ai passeggeri anche nelle banchine occasionalmente utilizzate per accosti di navi.
Nemmeno, peraltro, può essere sottaciuto che analoghe previsioni sono contenute nello stesso atto di concessione demaniale n. 116 del 27 ottobre 2006 con cui venne rinnovata per 15 anni l'originaria concessione alla società Porto di Livorno 2000 costituita dall'Autorità Portuale per la finalità di cui all'art. 20 della legge n. 84/94, stabilendo come oggetto sociale l'esercizio delle attività portuali e ricettive conseguenti, connesse e complementari al traffico passeggeri da e per il porto di Livorno.
Del resto, la documentazione presente agli atti attesta che la società Porto Livorno 2000 svolge nell'intero porto di Livorno i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6 lettera c) della legge n. 84/94 e di ciò vi è evidente traccia nella deliberazione n. 11 del 13 luglio 2011, laddove il Comitato Portuale riconosce la funzione strumentale svolta per le attività portuali dalla società Porto Livorno 2000 quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri di interesse generale, in attesa della dismissione della quota di controllo, al fine del procedimento di rivalutazione della stessa Società.
La circostanza, poi, che l'attività in questione di carico a bordo di vettovagliamento e altro materiale funzionale al viaggio sia stata svolta dalla società CILP non rileva, poiché ciò è avvenuto su affidamento della società Porto Livorno che, quale titolare del servizio, può svolgerlo direttamente o affidandolo ad un terzo. Legittimamente, è stata la stessa Autorità Portuale ad evidenziare che il contenzioso è sorto perché la CILP ha rivendicato, da un certo momento in poi, la titolarità del servizio, riconnettendola alla concessione di cui all'articolo 18 per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché la titolarità di poter concludere accordi con l'agente della compagnia di navigazione Carnival per gli accosti in banchina, collegandola analogamente alla concessione di cui al richiamato articolo 18.
La società CILP ha così l'obbligo, in base all'Accordo sostitutivo, di consentire l'utilizzazione delle banchine per l'accosto delle navi di crociera e continua ad essere titolare delle operazioni portuali previste dalla concessione che la riguarda. Ma proprio tale ultima specificazione non le consente di diventare titolare di operazioni diverse da quelle per le quali è autorizzata, in virtù del solo assolvimento dell'obbligo di consentire l'accosto delle navi passeggeri alle banchine di cui ha la concessione, accosto di cui resta titolare e per il quale percepisce dalla società Porto Livorno 2000 il ristoro in termini di corrispettivo economico per ogni accosto di navi da crociera fatturato e da cui è peraltro scaturito un contenzioso risolto, per gli approdi a tutto il 2012, con l'atto citato di transazione dell'11 febbraio 2013.
In sostanza, la cessione da parte di CILP della banchina, normalmente destinata a traffici commerciali, nei confronti della società Porto Livorno 2000 affidataria dei servizi passeggeri per la loro utilizzazione a favore del non traffico crocieristico non comporta altro, nella fattispecie in esame, che il corrispettivo per cessione da parte della società Porto Livorno 2000 la quale resta titolare dei servizi generali alla stessa stregua di quanto avviene allorchè l'accosto è effettuato presso le banchine destinate al traffico passeggeri.
La cessione e l'utilizzazione temporanea di banchine non implica quindi l'ampliamento dei termini della concessione rilasciata per operazioni portuali alla società CILP. Ovviamente, come rilevato dall'Autorità Portuale, posizione condivisa da questo Collegio, i servizi di approvvigionamento di vettovagliamento e quanto altro sia destinato al consumo di bordo non sono vietati alla società CILP, ove la società Porto Livorno 2000 intenda affidare a quest'ultima, dietro un corrispettivo concordato, la pratica esecuzione di tali servizi in occasione degli accosti, ma ciò non può avvenire in forza delle prerogative che la concessione ex art. 18 riserva a CILP.

5. Sulle eccezioni proposte da CILP nel ricorso originario con la prima e la seconda censura e riproposte dalla parte appellante perché il TAR aveva omesso di considerarle, ritenendole assorbite, va osservato quanto segue:
a. sulla prospettazione che tra le operazioni portuali non possano rientrare le operazioni di imbarco di vettovagliamento, si è già ampiamente argomentato.
b. sulla inesistente preclusione che conseguirebbe alla partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale al capitale della Porto Livorno 2000 e sulla inapplicabilità dell'articolo 23, comma 5 della legge n. 84/94, è necessario evidenziare che la società Porto Livorno 2000 è stata costituita a seguito del processo di dismissione delle attività produttive delle cessate aziende portuali, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 20, comma 2 e 23, comma 5 della legge n. 84/94 che derogano a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della stessa legge e secondo cui l'affidamento dei servizi di interesse generale da parte dell'Autorità Portuale avviene mediante gara pubblica. Proprio in base a tale deroga, il Presidente della neo-costituita Autorità Portuale costituiva, con proprio atto unilaterale, la società Porto Livorno 2000 “per l'esercizio delle attività portuali e ricettive conseguenti, connesse o complementari al traffico passeggeri da e per il porto di Livorno, anche con l'utilizzazione delle infrastrutture e degli altri beni provenienti dalla dismissione delle attività operative dell'organizzazione portuale Azienda mezzi meccanici”.
La società Porto Livorno 2000 è così subentrata, in virtù del citato articolo 20, nell'esercizio dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, lettera c), della legge n. 84/94, per la gestione della stazione marittima e il supporto dei passeggeri. Pur avendo previsto, poi, la collocazione presso terzi del capitale societario, lo stesso articolo 20 non pone però termini vincolanti o sanzionatori, né prevede che la società costituita non possa esercitare servizi di interesse generale, ove l'Autorità Portuale mantenga una partecipazione maggioritaria nella stessa Società.
Peraltro, risulta dagli atti acquisiti che il Presidente dell'Autorità Portuale abbia attivato la procedura di privatizzazione della società Porto Livorno, a seguito della delibera del Comitato Portuale n. 11 del 13 luglio 2011, delibera non impugnata da CILP e con cui, come si è già in precedenza rilevato, è stato adottato l'atto di indirizzo per tale procedimento, dando atto alla funzione strumentale svolta da Porto Livorno 2000, in attesa della dismissione della quota di controllo, quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri di interesse generale.
Da quanto esposto consegue che, in alcun modo, la presunta inadempienza dell'Autorità Portuale nel ridurre la propria partecipazione al di sotto delle quote di controllo della società Porto Livorno, può al momento determinare la decadenza delle partecipate rispetto all’affidamento dei servizi generali ai passeggeri.

6. In conclusione, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello sono fondati e la loro fondatezza consente di assorbire l'esame degli altri motivi.
In ragione della complessità della vicenda contenziosa, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Pechino
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CMA CGM ha archiviato il primo trimestre 2026 con un utile netto di 250 milioni di dollari (-78%)
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Marsiglia
Ricavi stabili, con logistica e altre attività che hanno compensato il calo nel settore dello shipping
La Corte Suprema USA ha riaperto il caso che contrappone Havana Docks e Carnival, Royal Caribbean, NCLH e MSC
Adottato il nuovo codice internazionale di sicurezza per le navi di superficie autonome
Londra
Entrerà in vigore il prossimo primo luglio e applicato su base volontaria per almeno due anni
UIRR, nel 2025 le spedizioni di trasporto combinato strada-rotaia sono aumentate del +1,5%
Bruxelles
L'associazione ha sottolineato gli effetti disastrosi sul comparto dei lavori alle linee ferroviarie in Germania
Accordo Fincantieri - Teijin Automotive Technologies per lo sviluppo di paratie in materiali compositi per applicazioni navali
Trieste/Pouancé
Folgiero: rendiamo possibile lo sviluppo di unità più leggere ed efficienti
Dopo otto trimestri di utili, ZIM registra una perdita d'esercizio
Haifa
Nei primi tre mesi del 2026 in marcato calo (-8,3%) anche i volumi di carichi trasportati dalle navi
Gli USA hanno incriminato quattro produttori cinesi di container e sette loro dirigenti
Washington
Reso noto l'arresto lo scorso 14 aprile in Francia del direttore marketing della Singamas
Intesa di Parlamento e Consiglio UE sull'accordo sui dazi tra Unione Europea e USA
Strasburgo/Bruxelles
Introdotte una clausola di scadenza e una clausola di sospensione
FFS Cargo Svizzera riorganizza il network dei servizi di trasporto a carro singolo
Berna
Prevista una riduzione di 50 degli attuali 280 scali di smistamento
L'IMO segnala un incremento del +17% dei casi di pirateria marittima nel 2025
Londra
L'area più colpita quella degli Stretti di Malacca e Singapore con 122 incidenti (+34%)
Hapag-Lloyd e CMA CGM hanno sospeso le prenotazioni per le spedizioni marittime con Cuba
Parigi/Francoforte/L'Avana
Decisione dopo l'ampliamento delle sanzioni USA ordinato da Trump
Entro fine anno la gara internazionale per il nuovo container terminal del porto di Klaipeda
Klaipeda
Avrà un capacità di traffico annua pari a 2,5 milioni di teu
Confitarma, bene i chiarimenti sulla gestione del ritiro rifiuti delle navi
Roma
Evidenziata la necessità di un'applicazione omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale
Il Fondo Sviluppo Cooperazione Toscana investe in Uniport Livorno
Livorno
Operazione per un totale 880mila euro realizzata insieme al co-investitore Coopfond
Fit-Cisl, riconoscere il lavoro portuale come usurante è una priorità
Genova
Pagnotta: non si tratta di una rivendicazione corporativa, ma di una questione di giustizia sociale
Hupac incrementa a quattro le rotazioni settimanali tra Anversa e Busto Arsizio via Francia
Chiasso
Introdotte due ulteriori partenze del servizio intermodale
Da luglio l'importo della tariffa per il transito navale negli stretti turchi salirà del +14,9%
Istanbul
Sarà elevata a 6,70 dollari per tonnellata netta
Accordo Fincantieri - Republikorp per la costruzione di navi militari multiruolo in Indonesia
Parigi
Prevista la costituzione di una joint venture
Studio sulle divergenze tra il regolamento dell'UE sul riciclaggio delle navi e la Convenzione di Hong Kong
Bruxelles/Londra
È stato pubblicato da ECSA e ICS
Approvato il POT 2026-2028 dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Ok anche alla variazione di bilancio di previsione 2026 e all'aggiornamento del Piano dell'Organico del Porto
Navigazione autonoma, accordo tra ABS, Polaris Shipping, HHI e AVIKUS
Atene
Sarà sperimentata su una VLOC in determinate condizioni a basso rischio
Domani a Sant'Agnello (Napoli) l'evento di inaugurazione dell'Italy Branch del The Nautical Institute
Londra
Si parlerà di transizione energetica dell'industria marittima, di istruzione e formazione marittima
Il Comune di Bologna riprende in esame la dismissione della sua partecipazione in Interporto Bologna
Bologna/Bentivoglio
Una delegazione istituzionale delle Fiandre ha visitato l'interporto
Accordo Eni - Fincantieri per la valorizzazione di tecnologie innovative per il monitoraggio subacqueo
Milano/Trieste
Intesa incentrata sulla tecnologia “Clean Sea” di Eni
Nel 2025 in Italia i consumi di GNL sono cresciuti del +11% trainati da industria e nuovi usi, con il debutto nel segmento navale
Roma
Amadei (Gruppo GNL di Federchimica): usare i proventi ETS e FuelEU per sostenere investimenti e diffusione di combustibili a minore intensità carbonica
RT&L si allea con la cinese Guangzhou Salvage per rafforzare il segmento del project cargo
Genova
Bizzarri: il settore è caratterizzato da ampi margini di sviluppo e di redditività
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti greci è stato di 140,8 milioni di tonnellate (-1,5%)
Pireo
Invariati i volumi di merci nel solo quarto trimestre
Rinnovati il consiglio e l'organo direttivo del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
Confermati Filippo Gallo alla presidenza e Paolo Pessina alla vicepresidenza
Catani (GNV): destinare i proventi dell'ETS allo sviluppo delle filiere produttive dei carburanti sintetici
Roma
Risorse - ha precisato - anche alle infrastrutture portuali e alla riduzione del differenziale di costo rispetto ai fuel tradizionali
Avviata una consultazione sui progetti di ampliamento delle aree portuali di Fos
Marsiglia
L'obiettivo è di coinvolgere i residenti e gli stakeholder locali
Somec, contratti con un cantiere navale finlandese per un valore di 60 milioni di euro
San Vendemiano
Intervento tra i più articolati mai affidati alla divisione Horizons
È deceduto Daniele Rossi, ex presidente del porto di Ravenna
Roma
Ha guidato l'ente portuale per oltre otto anni
ONE rimuoverà gli scali in Grecia e Turchia dal servizio Adriatic Service 1
Singapore
In Italia tocca i porti di Venezia e Ancona
Inaugurata la prima fase del terminal di APM Terminals nel porto di Suape
Suape
Diventerà operativo nella seconda metà di quest'anno
A maggio traffico dei container in crescita nei porti di Singapore e Hong Kong
Singapore/Hong Kong
A Singapore record dei bunkeraggi di gas naturale liquefatto e di biodiesel puro B100
Vavassori confermato presidente dell'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori
Milano
Albertina Schiavoni e Mario Zini sono stati nominati vicepresidenti
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Al presidente dell'Angopi il primo certificato professionale di competenza da ormeggiatore
Savona
L'attestato deve essere rinnovato ogni cinque anni
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Mein Schiff Flow alla TUI Cruises
Amburgo/Monfalcone
Con una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate, ha una capacità di circa 4.000 passeggeri
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nel porto di Palermo è diminuito del -6,3%
Palermo
Calo anche nei porti di Termini Imerese, Trapani e Licata. Aumenti a Porto Empedocle e Gela
Ok non definitivo dell'Antitrust all'acquisizione di attività e beni della Armas da parte della Baleària
Barcellona
Imposte una serie di condizioni
Martedì a Roma l'assemblea annuale di Assarmatori
Roma
L'evento ha per tema “Istruzioni per non navigare nel buio”
VARD costruirà un peschereccio di nuova generazione
Trieste
È stato ordinato dalla società norvegese Rosund Drift
Royal Caribbean ha preso in consegna la nuova nave da crociera Legend of the Seas
Miami
Costruita da Meyer Turku, può ospitare 5.610 passeggeri
Concentrazione nel settore della cantieristica navale del Regno Unito
Londra
Baleana compra la APCL Group (A&P Tyne, Cammell Laird e A&P Falmouth and Falmouth Docks and Engineering)
Audizioni informali dei rappresentanti dei sindacati sulla riforma della governance portuale
Roma
Al centro delle criticità evidenziate - conferma la Filt-Cgil - c'è la prevista costituzione di Porti d'Italia Spa
Venezia, il DPSS conferma la necessità di realizzare nuovi terminal offshore fuori dalla Laguna
Venezia
Il Documento di Programmazione Strategica di Sistema è stato approvato dal Comitato di gestione dell'AdSP
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
L'azienda e Assiterminal hanno espresso soddisfazione per la ripresa di un importante sodalizio associativo
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti del Regno Unito è calato del -2,6%
Londra
Diminuzione più accentuata (-6,8%) dei carichi all'imbarco
Mark Hindley è il nuovo presidente dell'associazione europea della logistica degli autoveicoli
Istanbul
Wolfgang Göbel è stato eletto presidente onorario
Porto di Genova, fermato un rimorchiatore per irregolarità sulle emissioni degli ossidi di azoto
Genova
Il mezzo nautico è utilizzato per i lavori di realizzazione della nuova diga foranea
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +21,4%
Ravenna
A maggio atteso un incremento del +2,5%
Nel 2027 Sallaum Lines attiverà un servizio dedicato Cina-Europa
Nanchino
Prese in consegna due nuove PCTC da 7.400 ceu
Il 12 giugno a Napoli un'iniziativa della Filt Cgil sulla governance nella portualità
Roma
Rinvenuto un drone navale nel porto rumeno di Costanza
Bucarest
L'ordigno di è autodistrutto senza causare vittime
Approvazione di principio alla HJSC per la costruzione di portacontainer a biocarburanti da 10.000 teu
Atene
È stata rilasciata dal Registro Navale Coreano
Global Ship Lease investe 917 milioni di dollari per comprare dieci nuove portacontainer
Atene
Saranno prese in consegna tra il quarto trimestre del 2028 e il primo trimestre del 2030
Accordo WASS (Fincantieri) e Magellan nel campo della difesa subacquea del Canada
Trieste
Verranno esplorate opportunità di cooperazione industriale nel settore dei siluri pesanti e delle contromisure
Soluzioni per superare la cronica carenza di personale del comparto marittimo italiano
Procida
Pagano (Comitato del Lavoro Marittimo): digitalizzazione, semplificazione e intesa fra formazione e imprese per superare la crisi
Accordo per la formazione marittima siglato da Gente di Mare (Cosulich) e Carnival
Genova
Di Tizio: questa collaborazione ci permette di portare sul territorio un progetto internazionale
Antipollution (V.Group) ordina quattro imbarcazioni ecologiche a ONEX Shipyards & Technologies
Atene
Opzione per ulteriori quattro unità
Spinelli ha ordinato tre nuovi mezzi di movimentazione alla FTMH
Genova
Un reach stacker per container vuoti è già entrato in servizio nel deposito livornese del gruppo
Luigi Merlo alla guida della società italiana per i terminal crociere di MSC
Ginevra
Centrone (ex Fincantieri) subentra quale direttore Politiche Marittime e Affari Governativi per il gruppo in Italia
Accordo di cooperazione tra la greca Skaramangas Shipyards e la sudcoreana HD Hyundai
Atene
Lo scopo è di collaborare alla costruzione di navi militari di superficie
AD Ports compra la brasiliana Corredor Logística e Infraestrutura
San Paolo/Abu Dhabi
La società gestisce il maggior volume di esportazioni di rinfuse agroalimentari della nazione sudamericana
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Via libera unanime del Comitato di gestione
Chen Lichtenstein è stato nominato presidente e amministratore delegato della ZIM
Haifa
Subentrerà al dimissionario Eli Glickman
Gianluca Croce è stato confermato presidente di Assagenti Genova
Genova
I componenti del consiglio dell'associazione per il biennio 2026-2028
Il traghetto Mega Serena è entrato far parte della flotta della Corsica Sardinia Ferries
Vado Ligure
Ha una capacità fino a 2.000 passeggeri e oltre 600 veicoli
A Marghera il taglio della prima lamiera della nave da crociera Crystal Grace
Miami
Fincantieri consegnerà l'unità nella primavera del 2028
Porto di Ortona, alla Palumbo Superyacht aggiudicata un'area di 13.048 metri quadrati
Ancona
AdSP dell'Adriatico Centrale, atto di indirizzo per il rilascio della autorizzazione unica ZES
Porto di Livorno, inaugurati due nuovi magazzini della FHP MarterNeri
Livorno
Investimento superiore ai 23 milioni di euro
Il Comitato dell'AdSP Tirreno Centro Settentrionale delibera la chiusura dello stato di crisi dell'ente
Civitavecchia
Nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali di FS Logistix e Van der Vlist
Verona
Trasportate due piattaforme aeree da Verona a Rostock
Porto di Napoli, incendio a bordo del traghetto Phoenix della GNV
Napoli
Fiamme divampate nei locali interni del ponte 6 della nave
Latrofa sceglie una persona di sua fiducia alla guida di una società in house dell'AdSP laziale
Civitavecchia
Al nuovo amministratore unico - ha rimarcato - sono stati forniti indirizzi gestionali particolarmente stringenti
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -6,4%
Oslo
Utile netto trimestrale di 40,8 milioni di dollari (-31,8%)
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP della Sardegna
Olbia
Via libera del Comitato di gestione
Concluso l'iter di valutazione ambientale del progetto del Porto Esterno di San Antonio
San Antonio
Nel cantiere Fincantieri di Ancona è stata consegnata la nave da crociera Viking Mira
Ancona/Los Angeles
Ha una stazza lorda di 54.300 tonnellate e una capacità di 998 passeggeri
Nel 2025 RINA ha registrato ricavi pari ad oltre un miliardo di euro (+11%)
Genova
Utile netto in crescita del +30%
Porto di Marina di Carrara, posato il nuovo ponte ferroviario
Marina di Carrara
Pisano: svolta decisiva nell'organizzazione logistica del porto
Porti, interporti e corridoi. Venezia e l'Alto Adriatico come porta dei traffici verso l'Est
Venezia
È il tema dell'evento che si terrà giovedì a Venezia
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Sant'Agnello (Napoli) l'evento di inaugurazione dell'Italy Branch del The Nautical Institute
Londra
Martedì a Roma l'assemblea annuale di Assarmatori
Roma
L'evento ha per tema “Istruzioni per non navigare nel buio”
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Estonian State Fleet ordina un traghetto a propulsione elettrica al cantiere navale polacco Crist
Tallinn
Commessa del valore di 49,93 milioni di euro
Ad aprile i porti spagnoli hanno movimentato 1,7 milioni di contenitori (+1,7%)
Madrid
Crocieristi in calo del -18,4%
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Valencia è diminuito del -2,5%
Valencia
Nei primi quattro mesi del 2026 sono stati movimentati quasi 1,8 milioni di teu (+0,2%)
Ancora ricavi trimestrali record per Global Ship Lease
Atene
Utile netto in calo del -24,0%
Cooperazione internazionale tra AdSP sarda e porto di Tanger Ville per la nautica di lusso
Cagliari
Promozione di un circuito nautico integrato tra Sardegna e Marocco
Nel porto di Gioia Tauro è stato inaugurato il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario
Gioia Tauro
Tra le dotazioni, un ambulatorio di primo soccorso e un'ambulanza CMR
Da BPER un finanziamento a Grimaldi Euromed per l'ammodernamento della flotta
Milano/Napoli
Risorse utilizzate per coprire parzialmente l'acquisto della nave “Grande Manila”
ASRY e Priya Blue istituiscono un cantiere di riciclaggio navale nel Bahrein
Al Muharraq/Alang
Arrivata nella nazione mediorientale una prima nave destinata ad essere smantellata
SAAM Towage ordina cinque nuovi rimorchiatori al cantiere navale turco Sanmar Shipyard
Santiago
Avranno una capacità di tiro compresa fra 70 e 80 tonnellate
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è calato del -5,7%
Long Beach/Singapore/Hong Kong
A Singapore è stata registrata una crescita del +3,6%, mentre ad Hong Kong i contenitori sono diminuiti del -6,3%
Carta (Fermerci): servono politiche urgenti per sostenere le imprese ferroviarie
Roma
Nel 2025 il cargo ferroviario ha perso circa il 3,5%, in termini di treni/km
Fratelli Neri ordina altri due nuovi rimorchiatori in Egitto
Ismailia
Contratto con la Suez Canal Company for Modern Boats
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Barcellona è cresciuto del +17,4%
Barcellona/Algeciras
Aumento del +6,3% nello scalo portuale di Algeciras
Ok del governo di Islamabad alla vendita del 30% della Pakistan National Shipping Corporation
Islamabad
La quota andrà alla società logistica statale NLC che assumerà anche il controllo gestionale della PNSC
Nel 2025 il sistema portuale spagnolo ha registrato entrate record
Madrid
L'utile ante imposte è stato di 349 milioni di euro (+4,2%)
Leapmotor International rafforza la partnership con il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi
Hoofddorp
Nel primo trimestre trasportati dalla Cina circa 20.000 destinati al mercato italiano
Lo scorso anno il traffico delle crociere nei porti tedeschi ha raggiunto un nuovo record
Wiesbaden
Con 1,51 milioni di passeggeri, la crescita è stata del +4,1%
Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni dell'International Day for Women in Maritime 2026
Roma
Mattioli: l'economia del mare sta perdendo occasioni, opportunità e potenziale
Dopo anni di crescita sostenuta, in Spagna lo short sea shipping è entrato in una fase di rallentamento strutturale
Madrid
Lo rileva l'ultimo rapporto dell'Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia
AD Ports comprerà la casa di spedizioni tedesca MBS Logistics
Colonia
L'azienda ha oltre 450 addetti e 26 uffici in tutto il mondo
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
Genova/Roma
Sommariva: ALIS può offrire al nostro ecosistema un valore aggiunto strategico
Investimento di 200 milioni di dollari per costruire e attrezzare il nuovo terminal multipurpose di Pointe-Noire
Brazzaville/Abu Dhabi
Ordinate tre gru ship-to-shore alla ZPMC
Evergreen conferma l'acquisto di cinque nuove portacontainer da 24.000 teu
Taipei
Saranno costruite dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard International
Nei prossimi mesi la Corea avvierà un servizio marittimo containerizzato Asia-Europa sulla rotta artica
Busan
Gara conclusa con la selezione preliminare della compagnia PanStar
Nel periodo gennaio-marzo il traffico delle merci nel porto di Koper è diminuito del -3,9%
Lubiana
Nel settore dei container sono state movimentate 2,4 milioni di tonnellate (-1,7%)
Nuovo allarme dell'Unione Marittimi per il destino delle navi ex ILVA
Verona
La loro possibile demolizione mette a rischio 240 posti di lavoro marittimi
Ultima chance per riconoscere alcune mansioni portuali come usuranti e per istituire il fondo pensione
Genova
Siemens acquisirà attività dell'italiana MERMEC
Monaco
La transazione includerà lo stabilimento di produzione di materiale ferroviario rotabile Ferrosud a Matera
Crescita del traffico intermodale all'interporto di Nola
Nola/Milano
Analisi economico-finanziaria del Centro Studi di Fedespedi sulle società di gestione degli interporti
Calo trimestrale delle merci movimentate dai porti del Montenegro
Podgorica
Prosegue,anche se più attenuato, l'aumento dei volumi di carichi da e per i porti italiani
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
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