testata inforMARE
Cerca
15 marzo 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
00:52 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Il ministero dei Trasporti invita le Autorità Portuali a fare riferimento al “caso” Livorno per le crociere
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la Porto Livorno 2000 è l'unico soggetto titolato a gestire questo traffico
31 ottobre 2014
L'Autorità Portuale di Livorno ha reso noto che la direzione generale Porti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una circolare diramata pochi giorni fa a tutte le Autorità Portuali e alle Capitanerie di Porto, ha esortato a tenere conto del pronunciamento del Consiglio di Stato di poco più di un mese fa, che pubblichiamo di seguito, che aveva ribaltato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana del 13 settembre 2013 affermando che la Porto Livorno 2000 Srl è l'unico soggetto titolato a gestire il traffico delle crociere sulle banchine di Livorno.

«Con la sentenza n. 4667 del 2014 - ha scritto il direttore generale Cosimo Caliendo - il Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi fondamentali». In primo luogo il carico delle provviste, vettovagliamento e altro materiale destinato al consumo diretto a bordo delle navi da crociera è estraneo al ciclo di trasporto della merce, come ad altre attività quali lo scarico dei rifiuti delle navi o la fornitura idrica a bordo o il rifornimento di carburante. «Se ne ricava - si legge nella circolare - che le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali non possono espletare di diritto attività relative ai passeggeri, e ciò a prescindere dal fatto che l'impresa ex articolo 16 sia o meno concessionaria di aree e/o banchine».

Il secondo punto evidenzia che, nelle more dell'espletamento delle procedure di dismissione delle quote, la Porto 2000, pur essendo detenuta a maggioranza dall'Authority di Livorno, «è titolata allo svolgimento di tutti i servizi resi alle navi da crociera e passeggeri ai sensi del contratto di affidamento dei servizi stessi». Inoltre, l'attracco delle navi da crociera a banchine in concessione di altri soggetti è ammissibile «laddove ciò risulti necessario per le esigenze del porto e sia appositamente previsto nell'atto concessorio».

Nella circolare il ministero evidenzia infine che «le prerogative e le responsabilità, tra cui ad esempio la security, restano sempre in capo al soggetto incaricato di gestire la stazione marittima e i servizi ai passeggeri».

«Il fatto che il MIT abbia ritenuto di estendere a livello nazionale i contenuti di una sentenza del Consiglio di Stato nella quale sono state integralmente condivise le posizioni dell'Authority livornese - ha commentato il segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno, Massimo Provinciali - è indubbiamente motivo di soddisfazione per gli uffici e contribuisce a stabilizzare il panorama delle regole».





N. 04667/2014REG.PROV.COLL.
N. 06990/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6990 del 2013, proposto da Porto Livorno 2000 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico De Meo, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18.

contro

Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) srl, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cecchella, con domicilio eletto presso Bruno Nicola Sassani in Roma, via XX Settembre, n.3.

nei confronti di

Autorità Portuale di Livorno, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.12.

per la riforma

della sentenza n. 1018 TAR Toscana (Sezione III) del 13 settembre 2013, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (Cilp) srl e di Autorità Portuale di Livorno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati De Meo e Cecchella, e l’avvocato dello Stato Messuti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Società Porto Livorno 2000 che svolge, con concessione dell'Autorità Portuale rinnovata il 27 ottobre 2006 per la durata di quindici anni, i servizi generali di gestione della stazione marittima del porto di Livorno e di supporto dei passeggeri e la cui costituzione è avvenuta a seguito del riordino della legislazione in materia portuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n 84 sulla trasformazione in società delle organizzazioni portuali, ha impugnato la sentenza n. 1018 del TAR Toscana del 13 settembre 2013.
Quel giudice ha accolto il ricorso presentato dalla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) che dispone della concessione demaniale marittima sulla calata “Alto fondale” dello stesso porto di Livorno, in esito all’accordo sostitutivo stipulato con l'Autorità Portuale in data 11 dicembre 1999, ex articolo 18, comma 4 della citata legge n. 84/94, prorogato sino al 2024 con atto suppletivo del 24 dicembre 2008, per mantenere e gestire un terminale polifunzionale con esercizio di operazioni portuali.
In effetti, con note n. 4252 del 27 aprile 2012 e n. 5284 del 24 maggio 2012, a firma del Segretario Generale, l'Autorità Portuale di Livorno chiariva che per le navi passeggeri facenti occasionalmente scalo per l'incremento del traffico crocieristico, alla banchina Alto Fondale in concessione alla CILP, per le operazioni diverse da quelle portuali di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 84/94, sarebbe stata competente la Società Porto Livorno 2000 per lo svolgimento delle attività di imbarco e sbarco dei passeggeri, ivi comprese le operazioni di carico a bordo del vettovagliamento e dell'altro materiale funzionale al viaggio.
Le due note citate venivano così impugnate davanti al TAR Toscana per violazione degli articoli 6, 16, 18 e 23 della legge n. 84/94, dell'articolo 36 del codice della navigazione, per eccesso di potere in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione e del contraddittorio, nonché per violazione dell'articolo 9 dell'accordo sostitutivo di concessione, e per incompetenza in relazione agli articoli 6-10 della citata legge n. 84/94.
Si costituivano in giudizio, per il rigetto del ricorso, l'Autorità portuale e la Società Porto Livorno 2000. Preliminarmente, entrambe deducevano l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione e di interesse, essendo state impugnate note di chiarimento di natura non provvedimentale, non lesiva e meramente confermativa degli atti concessori.
La Società Porto Livorno 2000 deduceva altresì l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata impugnata la circolare n. 1 del 17 luglio 2012 della stessa Autorità Portuale sulle attività portuali ed essendo intervenuto un accordo transattivo, in data 11 febbraio 2013, tra l'originaria ricorrente e la società controinteressata Porto Livorno 2000 sui rapporti di credito - debito per l'anno 2012. Quest'ultima società sosteneva, infine, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo la ricorrente autorizzata, ex articoli 16 e 18 della legge n. 84/94, a svolgere solo operazioni portuali e non servizi ai passeggeri.

2. Il giudice di primo grado con la sentenza in epigrafe, ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito sollevate, ritenendo gli atti impugnati di natura procedimentale, con autonoma capacità lesiva perché innovativi degli atti concessori e dell'accordo sostitutivo dell'11 dicembre 1999 e non riguardando la circolare n. 1/2012 l'attività svolta dalla Società Porto Livorno 2000 nella citata calata Alto Fondale, bensì le attività portuali in genere. La ricorrente non aveva dunque interesse ad impugnarla, ma solo interesse ad impedire che la Porto Livorno 2000 svolgesse sulla banchina Alto Fondale attività non previste dall'articolo 9 del più volte richiamato accordo sostitutivo dell'11 dicembre 1999 e previste invece nelle due note impugnate.
Lo stesso giudice ha quindi accolto il ricorso con annullamento delle note impugnate, segnalando l'incompetenza del Segretario Generale dell'Autorità Portuale ex art. 10 della legge n. 84/94 ad emanare, in luogo del Presidente e del Comitato Portuale, atti provvedimentali incidenti sul contenuto delle concessioni demaniali e sugli accordi sostitutivi delle stesse.
Il giudice di prime cure, nella circostanza, evidenziava altresì che, in base al citato articolo 9 dell'Accordo sostitutivo di concessione demaniale dell'11 dicembre 1999 alla Società Porto Livorno 2000 spettava unicamente il compito di predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, coordinando il flusso e il deflusso degli stessi, nonché tutte le ulteriori cautele necessarie a garantire, in condizione di sicurezza, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal. Ciò in aderenza all'ordinanza n. 11 del 9 settembre 1997 dell'Autorità Portuale e secondo quanto previsto dallo stesso articolo 7 della concessione demaniale marittima del 27 ottobre 2006 rilasciata alla Società Porto 2000.

3. Con l'appello in epigrafe, l'originaria controinteressata impugnava la detta sentenza:

a. per travisamento dei contenuti del ricorso e dell'interesse della originaria ricorrente, nonché per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la CILP aveva censurato le note del Segretario Generale, perché era stata riconosciuta la propria prerogativa di concessionario ex articolo 18 della legge n. 84/94 a svolgere le attività di imbarco delle provviste di bordo, attività riconducibili al novero delle operazioni portuali, come qualificate dall'articolo 16 della stessa legge n. 84/94. L'interesse pretensivo di CILP emergeva dal primo motivo di ricorso dove si assumeva la violazione degli articoli 6, 16 e 18 della legge n. 84/94, lamentando che l'Autorità Portuale avesse negato l'inserimento della fornitura del vettovagliamento alle navi da crociera tra le cosiddette operazioni portuali in cui invece, ai sensi del citato articolo 16, andavano ricondotte le prestazioni complementari ed accessorie al ciclo delle medesime operazioni tra le quali far rientrare pure le operazioni di stoccaggio e trasferimento sulla banchina di merci, a favore delle compagnie di navi da crociera. L'interesse pretensivo emergeva, altresì, anche laddove veniva sostenuto che la CILP sarebbe stata espropriata dalle sue prerogative di terminalista concessionaria nei casi di attracco delle navi da crociera.

b. perché il TAR non aveva colto la questione della controversia tra CILP e Porto Livorno 2000, né la portata dell'interpretazione operata dall'Autorità Portuale. Si trattava, in sostanza, di comprendere se la titolarità di una concessione per operazioni portuali ex articolo 18 della legge n. 84/94 attribuisse o meno al concessionario CILP la prerogativa di negoziare direttamente con gli armatori di navi da crociera i servizi di imbarco delle provviste di bordo. CILP aveva, in effetti, mirato a vedersi riconoscere la prerogativa ad organizzare e svolgere nel proprio terminal tutti i servizi a favore delle navi da crociera non strettamente connessi alla sicurezza dell'imbarco e sbarco dei passeggeri. Da qui l' esigenza di individuare le attività che CILP poteva svolgere sulla banchina, in quanto, una volta escluso che la Società potesse invocare la pretesa a svolgere servizi strumentali e complementari alla crocieristica, non ricompresi nella concessione ex art. 18 della legge n. 84/94, veniva meno l'interesse al gravame;

c. per travisamento della portata e degli effetti della circolare n. 1/2012 ai fini della sopravvenuta carenza di interesse e della conseguente improcedibilità del ricorso, nonché per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò poiché, diversamente da quanto stabilito dalla sentenza del TAR, la suddetta circolare rileva in merito ai rapporti tra Porto Livorno 2000 e CILP nella parte relativa al traffico crocieristico, laddove afferma che risulta inconferente ogni riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 16 e alla posizione di concessionario ex articolo 18 della legge n. 84/94, visto che oggetto dell'operazione portuale è la merce destinata al trasporto e non quella destinata a soddisfare la necessità della nave e dell'equipaggio durante il viaggio. Ne consegue che nessuna pretesa possa essere invocata, per la fornitura di servizi strumentali e complementari alla crocieristica, da imprese autorizzate ex art. 16 o da imprese concessionarie ex art. 18 della più volte richiamata legge n. 84/94. Tutto ciò era sufficiente ad escludere l'interesse alla decisione del ricorso che investiva le precedenti note dell'Autorità Portuale in merito all'infondatezza delle stesse pretese.
La circolare ha disciplinato, infatti, in via generale, l'attività degli operatori portuali con prescrizioni direttamente incidenti sulla loro prerogativa, essendo di natura regolamentare. Su tale base, il TAR avrebbe dovuto concludere che la mancata impugnazione della circolare avesse reso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro le precedenti note del Segretariato generale dell'Autorità, in quanto l'eventuale annullamento di questi ultimi atti non avrebbe potuto arrecare alcun concreto vantaggio alla ricorrente CILP, il cui interesse era irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento sopraggiunto e non contestato;

e. per erronea valutazione dell'interesse a ricorrere contro le note interpretative del Segretario Generale e per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò in quanto il TAR ha ritenuto, senza motivazione, che le citate note avessero natura provvedimentale, incidendo sul contenuto dell'accordo sostitutivo dell'11 dicembre 2012 il cui articolo 9, secondo la sentenza, affermerebbe che alla Porto Livorno 2000 spetta unicamente l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, nonché le ulteriori cautele. Ma la sentenza non spiega, in che modo il Segretario Generale dell'Autorità Portuale interpretando una clausola contrattuale inserita in un atto paritetico quale l'Accordo sostitutivo di concessione demaniale, abbia potuto incidere sul contenuto di questo ultimo, così da fare assumere alle due note impugnate gli effetti di un provvedimento. Le note in questione non hanno prodotto, quindi, tali effetti perché non hanno revocato la concessione o negato il suo rilascio o incrementato il canone di concessione demaniale, ma hanno interpretato l'ambito e il contenuto della facoltà del concessionario sulla base della vigente normativa e del tenore della clausola dell'accordo che regola la concessione, senza alterare la posizione soggettiva del concessionario i cui diritti e obblighi restano definiti da tale accordo e dalle fonti primarie e secondarie del diritto marittimo secondo la parte appellante. Del resto, le interpretazioni enunciate nella premessa delle due note erano proprio quelle di “riassumere e ribadire principi, modalità operative e ruoli peraltro già chiari nei vigenti provvedimenti” , nonché di offrire “un contributo di chiarezza con riferimento al quadro normativo e regolamentare vigente”. Ciò a conferma del contenuto non provvedimentale e non incidente su diritti e obblighi del concessionario CILP, con la conseguenza della mancanza di interesse da parte di quest'ultima a ricorrere avverso le due note, il che non è stato riconosciuto dal giudice di primo grado. Quest’ultimo le ha ritenute provvedimentali e incisive sul contenuto dell'accordo sostitutivo di concessione, mentre tali caratteri sono stati disconosciuti alla circolare n. 1/2012 del Presidente dell'Autorità, atto normativo che ha circoscritto le posizioni di pretesa dei concessionari ex articolo 18 della legge n. 84/94;

f. essendo da escludersi il carattere provvedimentale delle suddette note, viene meno pure la censura sulla rilevata incompetenza del Segretario Generale ad emanare le medesime note, né il TAR ha peraltro chiarito quale potestà riferibile al Presidente o al Comitato Portuale sarebbe stata illegittimamente esercitata dal Segretario Generale, il quale si è limitato ad una dichiarazione di scienza circa la portata di una clausola contrattuale e la sua interpretazione è conforme alle norme dell'ordinamento marittimo. In ogni caso, l'intervento interpretativo in questione è stato assorbito e superato dalla circolare n. 1/2012 del Presidente dell'Autorità Portuale che ha fatto propri gli indirizzi interpretativi espressi nelle citate note impugnate;

per erronea interpretazione dell'articolo 9 dell'accordo sostitutivo tra CILP e Autorità Portuale e per difetto ed erroneità della motivazione. Ciò in quanto la sentenza, oltre a dichiarare l'incompetenza del Segretario Generale ha ritenuto che l'articolo 9 dell'accordo in questione prevede che alla società appellante spetti unicamente il compito di predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, nonché tutte le ulteriori cautele necessarie affinché l'imbarco e lo sbarco avvengano in sicurezza e non prevede che si occupi anche delle operazioni di carico e scarico a bordo del vettovagliamento. Secondo la parte appellante, ciò travisa la clausola dell'articolo 9 predetto diretto a garantire l'utilizzazione di banchine da parte di navi passeggeri e non chiarisce se spetti a CILP la prerogativa di eseguire l'imbarco delle vettovaglie e di offrire servizi di impresa terminaliste agli armatori di navi da crociera, assicurando loro l'accosto alle banchine dell'Alto Fondale. In sostanza, il TAR ha ritenuto che l'articolo 9 descriva i soli servizi per la sicurezza passeggeri che spettano alla Porto Livorno.
Ciò è errato poiché la norma in esame non ha lo scopo di individuare i soli servizi che spettano a Porto di Livorno 2000, né riserva a CILP la prerogativa di rendere all'armatore ogni servizio tecnico, visto che il comma 1 dell'articolo 9 afferma l'obbligo per la società terminalista (la CILP), compatibilmente con le esigenze del terminal, di consentire la utilizzazione delle banchine a navi da crociera e il comune 2 stabilisce che, in tali casi,l dovranno essere presi accordi diretti con la Porto Livorno 2000 per la fornitura del servizio e il pagamento del corrispettivo. Il comma 3 afferma, poi, che sarà onere e cura della Porto Livorno 2000, predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone ai fini della sicurezza, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal svolte da CILP su altre navi commerciali, con conseguente esonero da responsabilità di CILP rispetto ai rischi dell'ingresso di passeggeri in un ambito normalmente destinato all'operatività commerciale.
Peraltro, in base all'ordinanza n. 11/97, alla Porto Livorno 2000 l'Autorità Portuale aveva affidato la transennatura delle zone di imbarco/sbarco per assicurare la vigilanza dell'area interessata con riguardo proprio alla calata Alto Fondale, motivo per cui sarebbe stato impossibile introdursi da parte di CILP nella citata area protetta per evitare di interferire con l'organizzazione della sicurezza. Alla Porto Livorno 2000, del resto, l'affidamento del compito di gestire i servizi di accoglienza dei passeggeri e dei traffici crocieristici anche su banchine commerciali nell'intero ambito del Porto di Livorno, è stato riconosciuto dalla appena citata ordinanza n. 11/97 e dal provvedimento n. 45 /2004 con cui il Comitato Portuale, nell'esprimere parere favorevole al rinnovo della concessione demaniale alla Porto Livorno 2000, ha richiamato la legge n. 84/94 (artt. 20 e 23) che consente alle Autorità Portuali subentrate alle Organizzazioni Portuali, di poter continuare a svolgere, in via temporanea, i servizi di interesse generale fra i quali rientrano, ai sensi del d. m. 14 novembre 1994, quelli di supporto al traffico passeggeri. Ma, altresì, è stato riconosciuto dalla deliberazione n. 11 del 13 luglio 2011 con cui il Comitato Portuale, nell'adottare un atto di indirizzo per il procedimento di privatizzazione della Porto Livorno 2000, ha dato atto della funzione strumentale per le attività portuali della stessa Società, in attesa della dismissione della quota di controllo, quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri di interesse generale, peraltro esercitato sin dalla sua costituzione.
Secondo la parte appellante, il TAR non ha considerato che:- l'utilizzo delle banchine del terminal Alto Fondale supplisce alla transitoria indisponibilità di banchine pubbliche; - l'art. 7 dell'Accordo sostitutivo stabilisce che CILP debba consentire tale ormeggio a navi terze; - l'articolo 9 che ciò avvenga sino ad avvenuto ampliamento del porto destinato al traffico turistico;

h. per la violazione degli articoli 6, 16 e 18 della legge n. 84/94, per travisamento dello scopo della concessione assentita a CILP, e per difetto ed erroneità della motivazione. Pur, infatti, non avendo il TAR affermato che tra le operazioni portuali rientri l'imbarco delle provviste di bordo e neppure che tale imbarco sia riservato alla Società CILP, la sentenza ha comunque legittimato il dubbio che CILP possa effettuare tale imbarco, il che è illegittimo. Ciò in quanto, aldilà della più volte richiamata circolare n. 1/2012, è l’articolo 16 della legge n. 84/94 ad individuare le operazioni portuali e a distinguerle dalle altre categorie di attività o servizi svolgentesi nel porto e, in particolare, da quelle che l’articolo 6, comma 1, lettera c) della stessa legge menziona come attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti del porto, di altri servizi non coincidenti, né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui al citato art. 16, comma primo, individuate dal Ministro dei Trasporti con decreto in data 14 novembre 1994. Quest’ultimo ha annoverato tra i servizi di interesse generale la gestione delle stazioni marittime passeggeri e i servizi di supporto dei passeggeri che sono ordinariamente affidati in concessione dall'Autorità Portuale, mediante gara pubblica a cui si poteva derogare in fase di prima applicazione, ove i predetti servizi generali di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. c), fossero già svolti, prima dell'istituzione delle Autorità Portuali, dalle organizzazioni portuali elencate nell'articolo 2 della legge n. 84/94.
Del resto, alle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1, prima parte, della legge n. 84/94 possono essere affidate in concessione aree demaniali e banchine per l'espletamento di operazioni portuali, come disciplinato dall'articolo 18 della medesima legge che oggi, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 2, comma 17 del d. l. n. 535/96 convertito dalla legge 647/96, ha escluso che le imprese di cui all'articolo 16, comma 3, autorizzate dall'esercizio di operazioni portuali, divenute concessionaria di aree e banchine, possano utilizzarle anche per svolgere attività relative ai passeggeri e/o a servizi di preminente interesse commerciale.
Deve quindi escludersi, secondo la parte appellante che la società CILP possa utilizzare aree e banchine ottenute in concessione ex articolo 18 della legge n. 84/94 per offrire servizi connessi ai traffici passeggeri, in quanto l'articolo 3 dell'Accordo sostitutivo afferma che l'utilizzazione delle banchine è assentita per gestire un terminal polifunzionale per la ricezione, lo smistamento e la movimentazione di prodotti postali, contenitori e merce varia, senza alcun riferimento alle navi da crociera.
Il TAR ha quindi, sempre secondo la parte appellante, ignorato il quadro normativo ed ha mancato di compiere una lettura unitaria dell'Accordo sostitutivo di concessione demaniale tra l'Autorità Portuale e CILP. La circostanza, poi, che il Segretario Generale abbia osservato che le attività in questione non sarebbero vietate al concessionario CILP, va intesa, secondo la parte appellante, nel senso che la Porto Livorno può affidarne la pratica esecuzione a CILP in occasione degli accosti alla banchina Alto Fondale in un rapporto collaborativo e non perché spetti a CILP in forza della concessione che la riguarda.
Circa, infine, la sollevata preclusione relativamente alla partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale al capitale della società Porto Livorno 2000 in merito allo svolgimento dei servizi di interesse generale, viene evidenziato che quest'ultima Società è stata costituita ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge n. 84/94 in fase di dismissione delle attività operative dell'organizzazione portuale. Peraltro, nessuna norma stabilisce che Porto Livorno 2000 possa esercitare servizi di interesse generale solo ove l'Autorità Portuale mantenga una partecipazione non maggioritaria nell'impresa, dal momento che una società costituita per la dismissione delle attività operative della organizzazione portuale nel settore dei servizi di interesse generale, è naturale affidataria di quei servizi sin dalla sua costituzione e dunque anche prima che l'Autorità Portuale riduca la propria partecipazione maggioritaria, per la quale i termini previsti dall'articolo 20 della legge n. 84/94 non sono vincolanti, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 1807 del 27 marzo 2005 di questo Consiglio. Anche il richiamo della società CILP all'articolo 3, comma 27, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 non ha fondamento, perché tale norma prevede il divieto per le Amministrazioni dello Stato di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma consente invece la costituzione di società che producano servizi di interesse generale e il Comitato Portuale ha dato atto, con la delibera n. 11 del 13 luglio 2011, della funzione strumentale per le attività portuali della società Porto Livorno 2000, in attesa di dismissione quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri, di interesse generale, delibera peraltro non impugnata dalla società CILP.

La parte appellante ha, altresì, prodotto due memorie di replica in data 22 maggio 2014 e 30 maggio 2014.

4. Si costituiva in giudizio, in data 14 novembre 2013, la CILP che, dopo aver contestato la carenza di interesse, perché l’accordo intervenuto tra le due Società destinato a disciplinare gli aspetti economico - commerciali, non riguarda il contenzioso in essere, ha puntualmente controdedotto sui motivi di appello ritenendoli infondati. La stessa parte appellata ha poi prodotto più memorie di replica in data 20 maggio 2014 e 29 maggio 2014.

5. Si costituiva in giudizio anche l'Autorità Portuale che faceva pervenire due memorie in data 21 febbraio 2014 e 21 maggio 2014, in cui si associava alle conclusioni della società Porto Livorno 2000, sottolineando l'erroneità e l'illogicità della sentenza del TAR, soffermandosi in particolare sulla eccepita preclusione, da parte di CILP, per Porto Livorno 2000 allo svolgimento dei servizi di interesse generale, a causa della partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale nella citata società.


DIRITTO

1. L'appello è fondato. Questo Collegio prescinde dall'esame delle eccezioni sollevate preliminarmente dalla parte appellante in merito all'inammissibilità e all'improcedibilità del gravame proposto in primo grado dalla parte appellata, in ragione della manifesta fondatezza dei motivi di appello.
Per chiarire meglio i termini dell'intera vicenda sottoposta al suo vaglio, questo Collegio ritiene altresì utile specificare che, con la progressiva crescita numerica dei transiti crocieristici nel porto di Livorno e il notevole aumento delle dimensioni degli scafi, si è venuta a registrare l'inadeguatezza dell'area del terminal crociere e della stazione marittima ad accogliere tali transiti. Da ciò la conseguente necessità di approdi alle banchine del porto commerciale in concessione ad operatori di navi commerciali, approdi che riguardano ormai gran parte di quel tipo di traffico.
L'Autorità Portuale ha, quindi, inserito negli accordi sostitutivi di concessione demaniale con i principali terminalisti del porto di Livorno una clausola per impegnarli a consentire l'utilizzazione delle banchine in loro concessione, quando le stesse non fossero occupate da traffici commerciali.
Per la banchina della Calata Alto Fondale, in concessione alla società Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP,) l'Autorità Portuale stipulava, nel dicembre del 1999, un accordo sostitutivo di concessione demaniale ex articolo 11 della legge n. 241/90, che all'articolo 9 prevede l'obbligo per la società terminalista (la CILP), compatibilmente con le esigenze del terminal, di consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggere sino all'avvenuto ampliamento del porto destinato a traffico turistico e, in tali casi, di prendere accordi diretti con la società Porto Livorno 2000, per la fornitura dei servizi e il pagamento del corrispettivo.
Ciò,fermo restando, a carico di questa ultima Società, la predisposizione dell'incolonnamento degli automezzi e delle persone con il coordinamento del flusso e deflusso degli stessi, nonché di tutte le cautele per garantire l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal.
In questo quadro, la società Porto Livorno 2000, operante nell'ambito del porto di Livorno come soggetto dotato di attribuzioni generali di supporto per i traffici passeggeri, ha chiesto sempre più frequentemente al Comandante del Porto l'assegnazione degli ormeggi delle navi da crociera presso le banchine della Calata Alto Fondale in concessione a CILP, ricevendone l'assenso, dietro corrispettivo del diritto di accosto che è stato versato a saldo degli approdi sino al 31 dicembre 2012, alla stessa CILP, in seguito allo stesso atto di transazione intervenuto l’11 febbraio 2013.
Dopo un decennio di collaborazione tra le due Società, la CILP ha tentato di attivare un rapporto commerciale diretto con l'agente della società armatrice Carnival che manifestava così l'intenzione all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto e alla Porto di Livorno di affidare le operazioni di sbarco passeggeri alla CILP, autorizzata ad operare ex art. 16 della legge n. 84/94, rinunciandovi in seguito all'intervento del Comandante del Porto il quale, con la nota del 7 ottobre 2008, aveva evidenziato l’impossibilità per i concessionari ex art. 18 della citata legge n. 84/94 di operare al di fuori degli ambiti riconducibili ad operazioni portuali e a servizi portuali come definiti dall'articolo 16, comma 1 e che tra queste ultime non potevano essere annoverate le operazioni riferibili a navi passeggeri, essendo l’assistenza per l'imbarco dei passeggeri estranea rispetto al concetto di lavorazione delle merci.
Nel marzo 2012, in seguito ad un nuovo accordo tra la CILP e l'agente della società armatrice Carnival per la fornitura di tutti i servizi, ad eccezione di quelli espressamente previsti dall'articolo 9 necessari per lo sbarco e imbarco dei passeggeri, e ad una nuova richiesta di assegnazione degli accosti al terminal Alto Fondale, l’Autorità portuale, su sollecitazione della società Porto Livorno 2000 e dopo che la Capitaneria di Porto aveva ritenuto non ammissibile l'individuazione della CILP come società terminalista, emanava le due note impugnate nel giugno 2012 presso il TAR Toscana, a cui faceva seguito la circolare del 17 luglio 2012 richiamata nell'odierno appello.

2.Ciò posto, a questo Collegio è apparso dirimente per il giudizio, l'esame del più volte citato Accordo sostitutivo di concessione demaniale e, in particolare, dell'articolo 9 dello stesso, nonché di quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e specificatamente degli articoli 6, 16, 18; ciò allo scopo di verificare l'esatta portata delle operazioni portuali connesse alla posizione di concessionaria ex articolo 18, prima di affrontare la questione della partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale al capitale della società parte appellante e la preclusione che ne conseguirebbe allo svolgimento dei servizi di interesse generale.
Dalla documentazione agli atti, emerge che la società CILP, parte appellata, è concessionaria per operazioni portuali ex articolo 18, comma 1 della citata legge n. 84/94, delle banchine della Calata Alto Fondale, banchine che sono quelle richieste, quando libere da traffici commerciali, dalla società Porto Livorno 2000 al Comandante del porto per l'attracco delle navi da crociera.
Ora, per espresso dettato dell'articolo 16, comma 1, prima parte, della stessa legge n. 84/94, sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale.
Ai sensi poi della seconda parte, dello stesso comma 1 sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuate dalla medesima Autorità Portuale.
E' quindi evidente che le operazioni portuali riguardano il ciclo di attività che attengono al transito della merce imbarcata, sbarcata, movimentata o depositata in spazi portuali, con riferimento ai contratti di trasporto marittimo o di deposito temporaneo, cioè al movimento della merce che determina un effetto giuridico all'interno del rapporto contrattuale tra vettore e caricatore o ricevitore.
Del resto, proprio in tale logica lo stesso Comandante del Porto di Livorno all'espressa richiesta dell'agente della Società armatrice Carnival, rispondeva che le operazioni riferibili a navi passeggeri non potessero riconnettersi al concetto di lavorazione delle merci e chiarìva l'illegittimità di affidare tali operazioni e servizi ad un'impresa autorizzata ex articolo 16 della legge n. 84/94 a svolgere solo operazioni portuali.

3. Anche questo Collegio è convinto che il carico di provviste, vettovagliamento e altro materiale destinato al consumo diretto a bordo delle navi da crociera sia estraneo al ciclo di trasporto della merce, come ad altre operazioni quali lo scarico dei rifiuti delle navi, o la fornitura idrica di bordo, o il rifornimento del carburante, che pertanto non possono essere qualificate come operazioni portuali. Così come non lo sono le altre attività elencate nell'accordo del marzo 2012 tra la Società CILP e l'agente della società armatrice Carnival, estranee anche esse al ciclo di trasporto della merce.
Del resto, in attuazione della seconda parte del comma 1 dello stesso articolo 16, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 30 giugno 2000, n. 186, con ordinanza n. 40 del 15 dicembre 2001 tali servizi sono stati individuati dall'Autorità Portuale in quelli connessi al controllo della merce e al suo trasferimento, alla sua sistemazione e alla sua vigilanza, nonché relativi al noleggio di mezzi di sollevamento verticale. Conseguentemente, anche sotto questo profilo le attività di carico, a bordo delle navi da crociera, del vettovagliamento passeggeri e di altro materiale funzionale al loro viaggio, non possono certamente rientrare nel novero dei servizi connessi alle operazioni portuali.
Se ne ricava che le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, alle quali sono affidate in concessione banchine per l'espletamento di operazioni portuali non possano espletare attività relative ai passeggeri.
Ciò emerge peraltro dalla circostanza che, mentre l'originario testo dell'articolo 18, comma 1 della stessa legge stabiliva che le aree e le banchine potessero essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3 per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale e industriale, con la modifica introdotta dall'art. 2, comma 17 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, il riferimento alle attività relative ai passeggeri è stato soppresso, escludendo così che un'impresa autorizzata all'esercizio di operazioni portuali e diventata concessionaria di aree e di banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84/94 possa utilizzarle anche per le attività relative ai passeggeri.
Posto, quindi, che la parte appellata è titolare di una concessione ex articolo 18 della legge n. 84/94, perfezionata con l'accordo sostitutivo dell'11 novembre 1999, già dalla data del rilascio della concessione la CILP non avrebbe potuto svolgere attività relative ai passeggeri, né invero i contenuti di tale accordo sostitutivo avrebbero potuto essere contrari alla legge.
Lo stesso articolo 3 dell'accordo sostitutivo in questione precisa, infatti, che l'utilizzazione della concessione è assentita allo scopo di mantenere e gestire un terminal polifunzionale per la ricezione, lo smistamento e la movimentazione di prodotti forestali, contenitori e merce varia e, ai sensi del precedente articolo 2, la società concessionaria CILP si obbliga, compatibilmente con le esigenze del terminal, a consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggeri, sino ad avvenuto ampliamento del porto destinato al traffico turistico.
Neppure è condivisibile l'assunto della parte appellata secondo cui l'attività di vettovagliamento a servizio delle navi da crociera e tutti i servizi accessori richiamati dal contratto tra CILP e l'agente marittimo della società Carnival, non rientrerebbero tra i servizi e le operazioni portuali e neanche tra i servizi di interesse generale, dal momento che le attività ammissibili nel porto sono soltanto quelle disciplinate espressamente dalla normativa vigente e non esiste un terzo genere di attività portuali che non sia possibile ricomprendere o tra i servizi di interesse generale che sono, ai sensi dell'articolo 6, lett. c) della legge n. 84/94, quelli individuati dal decreto del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 (e tra questi vi è la gestione delle stazioni marittime passeggeri e i servizi di supporto ai passeggeri) o tra le operazioni portuali.

4. E' in questo quadro normativo e rispetto a tali coordinate che va letto l'accordo sostitutivo tra l'Autorità Portuale di Livorno e la società CILP e, in particolare, l'articolo 9 di tale accordo, al cui contenuto non può darsi un significato e una portata diversa da quella che emerge dalla lettera della previsione e comunque al di fuori di quanto imponga la legge n. 84/94 che costituisce la cornice normativa primaria che non può essere violata.
Conviene, a tal fine, riprendere la clausola della citata previsione che testualmente recita “La società terminalista si obbliga, compatibilmente con le esigenze del terminal, a consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggeri, sino ad avvenuto ampliamento del porto destinato al traffico turistico. In tali casi, dovranno essere presi diretti accordi con la società Porto di Livorno 2000 s.r.l. per la fornitura dei servizi ed il pagamento del corrispettivo. Sarà onere e cura della società Porto Livorno 2000 di predisporre l'incolonnamento degli automezzi e delle persone, coordinando il flusso e deflusso degli stessi, nonché tutte le ulteriori cautele necessarie, affinché l'imbarco/sbarco dei passeggeri avvenga in condizioni di sicurezza, anche in compresenza di operazioni portuali svolte all'interno del terminal”.
La citata previsione risulta chiara. Essa obbliga la CILP a consentire l'utilizzazione delle banchine a navi passeggeri da crociera compatibilmente con le esigenze del terminal e obbliga la Porto Livorno a provvedere alla sicurezza dell'imbarco e dello sbarco dei passeggeri. Ciò, però, non significa né conferire alla società CILP nuove attribuzioni diverse da quelle previste dalla concessione di cui all'art. 18 della legge n. 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali, né sottrarre alla società Porto Livorno 2000 le attribuzioni previste dalla stessa ordinanza n. 11/97 con cui l'Autorità Portuale aveva istituito servizi obbligatori di transennatura e vigilanza delle zone di imbarco, di sbarco e di vigilanza di tali zone, con riguardo alla calata Alto Fondale in concessione a CILP, ma aveva altresì stabilito che a carico della stessa società Porto Livorno 2000 fossero tra l’altro, posti, nell'atto di concessione, l'assistenza ai passeggeri anche nelle banchine occasionalmente utilizzate per accosti di navi.
Nemmeno, peraltro, può essere sottaciuto che analoghe previsioni sono contenute nello stesso atto di concessione demaniale n. 116 del 27 ottobre 2006 con cui venne rinnovata per 15 anni l'originaria concessione alla società Porto di Livorno 2000 costituita dall'Autorità Portuale per la finalità di cui all'art. 20 della legge n. 84/94, stabilendo come oggetto sociale l'esercizio delle attività portuali e ricettive conseguenti, connesse e complementari al traffico passeggeri da e per il porto di Livorno.
Del resto, la documentazione presente agli atti attesta che la società Porto Livorno 2000 svolge nell'intero porto di Livorno i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6 lettera c) della legge n. 84/94 e di ciò vi è evidente traccia nella deliberazione n. 11 del 13 luglio 2011, laddove il Comitato Portuale riconosce la funzione strumentale svolta per le attività portuali dalla società Porto Livorno 2000 quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri di interesse generale, in attesa della dismissione della quota di controllo, al fine del procedimento di rivalutazione della stessa Società.
La circostanza, poi, che l'attività in questione di carico a bordo di vettovagliamento e altro materiale funzionale al viaggio sia stata svolta dalla società CILP non rileva, poiché ciò è avvenuto su affidamento della società Porto Livorno che, quale titolare del servizio, può svolgerlo direttamente o affidandolo ad un terzo. Legittimamente, è stata la stessa Autorità Portuale ad evidenziare che il contenzioso è sorto perché la CILP ha rivendicato, da un certo momento in poi, la titolarità del servizio, riconnettendola alla concessione di cui all'articolo 18 per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché la titolarità di poter concludere accordi con l'agente della compagnia di navigazione Carnival per gli accosti in banchina, collegandola analogamente alla concessione di cui al richiamato articolo 18.
La società CILP ha così l'obbligo, in base all'Accordo sostitutivo, di consentire l'utilizzazione delle banchine per l'accosto delle navi di crociera e continua ad essere titolare delle operazioni portuali previste dalla concessione che la riguarda. Ma proprio tale ultima specificazione non le consente di diventare titolare di operazioni diverse da quelle per le quali è autorizzata, in virtù del solo assolvimento dell'obbligo di consentire l'accosto delle navi passeggeri alle banchine di cui ha la concessione, accosto di cui resta titolare e per il quale percepisce dalla società Porto Livorno 2000 il ristoro in termini di corrispettivo economico per ogni accosto di navi da crociera fatturato e da cui è peraltro scaturito un contenzioso risolto, per gli approdi a tutto il 2012, con l'atto citato di transazione dell'11 febbraio 2013.
In sostanza, la cessione da parte di CILP della banchina, normalmente destinata a traffici commerciali, nei confronti della società Porto Livorno 2000 affidataria dei servizi passeggeri per la loro utilizzazione a favore del non traffico crocieristico non comporta altro, nella fattispecie in esame, che il corrispettivo per cessione da parte della società Porto Livorno 2000 la quale resta titolare dei servizi generali alla stessa stregua di quanto avviene allorchè l'accosto è effettuato presso le banchine destinate al traffico passeggeri.
La cessione e l'utilizzazione temporanea di banchine non implica quindi l'ampliamento dei termini della concessione rilasciata per operazioni portuali alla società CILP. Ovviamente, come rilevato dall'Autorità Portuale, posizione condivisa da questo Collegio, i servizi di approvvigionamento di vettovagliamento e quanto altro sia destinato al consumo di bordo non sono vietati alla società CILP, ove la società Porto Livorno 2000 intenda affidare a quest'ultima, dietro un corrispettivo concordato, la pratica esecuzione di tali servizi in occasione degli accosti, ma ciò non può avvenire in forza delle prerogative che la concessione ex art. 18 riserva a CILP.

5. Sulle eccezioni proposte da CILP nel ricorso originario con la prima e la seconda censura e riproposte dalla parte appellante perché il TAR aveva omesso di considerarle, ritenendole assorbite, va osservato quanto segue:
a. sulla prospettazione che tra le operazioni portuali non possano rientrare le operazioni di imbarco di vettovagliamento, si è già ampiamente argomentato.
b. sulla inesistente preclusione che conseguirebbe alla partecipazione maggioritaria dell'Autorità Portuale al capitale della Porto Livorno 2000 e sulla inapplicabilità dell'articolo 23, comma 5 della legge n. 84/94, è necessario evidenziare che la società Porto Livorno 2000 è stata costituita a seguito del processo di dismissione delle attività produttive delle cessate aziende portuali, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 20, comma 2 e 23, comma 5 della legge n. 84/94 che derogano a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della stessa legge e secondo cui l'affidamento dei servizi di interesse generale da parte dell'Autorità Portuale avviene mediante gara pubblica. Proprio in base a tale deroga, il Presidente della neo-costituita Autorità Portuale costituiva, con proprio atto unilaterale, la società Porto Livorno 2000 “per l'esercizio delle attività portuali e ricettive conseguenti, connesse o complementari al traffico passeggeri da e per il porto di Livorno, anche con l'utilizzazione delle infrastrutture e degli altri beni provenienti dalla dismissione delle attività operative dell'organizzazione portuale Azienda mezzi meccanici”.
La società Porto Livorno 2000 è così subentrata, in virtù del citato articolo 20, nell'esercizio dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, lettera c), della legge n. 84/94, per la gestione della stazione marittima e il supporto dei passeggeri. Pur avendo previsto, poi, la collocazione presso terzi del capitale societario, lo stesso articolo 20 non pone però termini vincolanti o sanzionatori, né prevede che la società costituita non possa esercitare servizi di interesse generale, ove l'Autorità Portuale mantenga una partecipazione maggioritaria nella stessa Società.
Peraltro, risulta dagli atti acquisiti che il Presidente dell'Autorità Portuale abbia attivato la procedura di privatizzazione della società Porto Livorno, a seguito della delibera del Comitato Portuale n. 11 del 13 luglio 2011, delibera non impugnata da CILP e con cui, come si è già in precedenza rilevato, è stato adottato l'atto di indirizzo per tale procedimento, dando atto alla funzione strumentale svolta da Porto Livorno 2000, in attesa della dismissione della quota di controllo, quale soggetto avente finalità di gestione del servizio traffico passeggeri di interesse generale.
Da quanto esposto consegue che, in alcun modo, la presunta inadempienza dell'Autorità Portuale nel ridurre la propria partecipazione al di sotto delle quote di controllo della società Porto Livorno, può al momento determinare la decadenza delle partecipate rispetto all’affidamento dei servizi generali ai passeggeri.

6. In conclusione, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello sono fondati e la loro fondatezza consente di assorbire l'esame degli altri motivi.
In ragione della complessità della vicenda contenziosa, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
La costa israeliana nel Mediterraneo orientale è stata designata area ad alto rischio per la sicurezza delle navi e degli equipaggi
Londra
Delibera dell'International Bargaining Forum
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della Evergreen Marine Corporation sono calati del -26,0%
Taipei
Utile netto trimestrale in diminuzione del -71,8%
Sostegno di Commissione UE e BEI ai progetti di investimento dei porti di piccole e medie dimensioni
Nel secondo semestre del 2025 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -20,0%
Hong Kong
Utile netto in calo del -67,9%
Nel trasporto merci transalpino attraverso la Svizzera la ferrovia sta perdendo ulteriori quote di mercato rispetto all'autotrasporto
Berna
Sviluppo drammatico - sottolinea un rapporto - dal punto di vista delle politiche elvetiche di trasferimento modale
Il 18 e 19 marzo si terrà un consiglio straordinario dell'IMO per discutere della situazione in Medio Oriente
Londra
A ieri gli attacchi alle navi hanno tra gli equipaggi la morte di otto marittimi e il ferimento di dieci, a cui si aggiungono tre dispersi
Nel 2025 il traffico combinato strada/rotaia movimentato da Hupac è cresciuto del +4,3%
Chiasso
Ribadita la necessità di prolungare l'applicazione dei contributi al trasporto combinato transalpino oltre il 2030
Yang Ming ordinerà sei nuove portacontainer dual-fuel a GNL da 13.000 teu
Keelung
Il quarto trimestre del 2025 è stato archiviato con un utile netto in calo del -81,2%
La ripresa del traffico navale attraverso Suez non sembra subire gli effetti del blocco nello Stretto di Hormuz
Il Cairo/Southampton/Washington/Genova
Se a gennaio le navi sono aumentate del +1,9%, successivamente la crescita nel canale è stata più sostenuta. Sequestro di materiale bellico nel porto di Genova
Gli USA si preparano ad attaccare i porti iraniani
Tampa/Muscat
Il Centcom avvisa i civili ad evitare immediatamente tutte le strutture portuali. Droni sul porto di Salalah
MSC realizzerà un container terminal nell'area portuale Snake Island Port a Lagos
Ginevra
Contratto di concessione della durata di 45 anni con Nigerdock
Ripresa degli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz
Southampton/Ginevra
Danni ad una portacontainer. Su un'altra nave è divampato un incendio. Allarme dell'UNCTAD per gli effetti dell'interruzione del traffico marittimo nella regione
Dispersi tre membri dell'equipaggio di una rinfusiera colpita nello Stretto di Hormuz
Bangkok
Venti marittimi sono stati sbarcati in Oman
La quota della ONE nella Poseidon (Seaspan Corporation) salirà al 48,9%
Singapore/Toronto
Investimento del valore di 1,07 miliardi di dollari
Accordo FS Logistix - Grimaldi Euromed per sviluppare soluzioni di trasporto integrate mare-ferro
Verona
Confitarma chiede il possibile dislocamento di unità della Marina Militare italiana nell'area del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz
Roma
Zanetti: segnale concreto di attenzione alla tutela degli interessi strategici del Paese
In Scozia si dibatte sull'eventualità di tassare le navi da crociera
Tre quinti degli intervistati si sono dichiarati favorevoli alla concessione alle autorità locali della facoltà di introdurre un'imposta
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti tedeschi è stato di 284,4 milioni di tonnellate (+3,8%)
Wiesbaden
Le importazioni sono aumentate del +5,3%
A gennaio il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure è calato del -4,9%
Genova/Ravenna
Nel porto di Ravenna è stata registrata una crescita del +12,5%
Nel 2025 i ricavi della ZIM sono calati del -18,1%
Nel 2025 i ricavi della ZIM sono calati del -18,1%
Haifa
Più accentuata la diminuzione nel quarto trimestre (-31,5%). Glickman: la fusione con Hapag-Lloyd è assai positiva per gli azionisti
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Brema è aumentato del +5,4%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Brema è aumentato del +5,4%
Brema
Nel solo quarto trimestre la crescita è stata del +5,4%, con un +11,8% dei carichi in container
Nel 2025 il porto di La Spezia ha movimentato 12,6 milioni di tonnellate di merci (+3,3%)
Nel 2025 il porto di La Spezia ha movimentato 12,6 milioni di tonnellate di merci (+3,3%)
La Spezia
Al porto di Marina di Carrara il traffico è stato di 4,8 milioni di tonnellate (-0,7%)
PPC e CK Hutchison avvertono che faranno valere tutti i loro diritti e chiederanno a Panama il pieno risarcimento dei danni
Hong Kong
Nel 2025 il gruppo terminalista PSA ha registrato ricavi record
Singapore
Utile operativo in crescita del +19,0% e utile netto del +0,5%
Nel 2025 l'utile per gli azionisti del gruppo CMA CGM è calato del -58,1%
Marsiglia
Ricavi in calo del -2,0% (-5,2% nel solo quarto trimestre)
Il 2025 è stato il miglior esercizio annuale della Global Ship Lease
Atene
Positivo l'andamento anche nel quarto trimestre
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno è cresciuto del +2,0%
Napoli
Il calo del -1,0% accusato nello scalo del capoluogo regionale è stato più che colmato dalla crescita del +6,3% a Salerno
La Federazione del Mare promuove a pieni voti le nuove strategie dell'UE per i settori marittimo e portuale
Roma
Mattili: siamo disponibili a contribuire all'EU Industrial Maritime Value Chains Alliance
CK Hutchison annuncia di aver intensificato le azioni legali contro la Repubblica di Panama
Hong Kong
Presentato un'integrazione alla notifica di controversia presso l'ICC
I terminal crociere di Global Ports Holding registrano traffici record
Istanbul
Lo scorso anno i passeggeri sono stati 18,1 milioni (+8,5%)
Interferry, la strada per la decarbonizzazione dei traghetti indicata dalla Commissione UE è quella giusta
Victoria
Roos: bene raccomandare che i fondi dell'ETS vengano utilizzati esattamente dove vengono raccolti
CLECAT promuove la strategia dell'UE per il sistema marittimo, portuale e logistico europeo
Bruxelles
Posto l'accento anche sulla necessità di evitare che operatori integrati possano limitare l'accesso dei concorrenti a infrastrutture, servizi o clienti
ESPO approva la nuova strategia dell'UE per i porti
Bruxelles
Tra gli elementi più apprezzati, l'impegno ad attuare una revisione dell'EU ETS e del regolamento FuelEU Maritime
Colpita una nave cisterna nei pressi della costa del Kuwait
Southampton/Kuwait City
Un proiettile ha colpito anche una portacontainer nello Stretto di Hormuz
Armatori e produttori navali europei plaudono alla strategia dell'UE per il settore. Meno convinti della proposta gli operatori portuali tedeschi
Bruxelles/Roma/Amburgo
WSC apprezza le strategie per l'industria marittima e i porti proposte dalla Commissione Europea
Washington
Tuttavia, secondo l'associazione, non sono sufficientemente attente alla semplificazione degli scambi commerciali
La Commissione Europea presenta due strategie per promuovere la competitività, la sostenibilità, la sicurezza e la resilienza dei porti, dei trasporti marittimi e della cantieristica navale dell'UE
Bruxelles
Verrà istituito un consiglio di alto livello
Esplosioni e un incendio su una nave russa che è affondata presso la Libia
Mosca/Tripoli
A dicembre un attacco ad una petroliera russa nella stessa regione era stato rivendicato dall'Ucraina
Si susseguono gli attacchi alle navi nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton/Battaramulla
Lanci di proiettili e danni segnalati da tre unità navali. Colpita una fregata iraniana nello Sri Lanka
Viking ordina a Fincantieri due nuove navi da crociera expedition e fissa un'opzione per due navi oceaniche
Trieste
Valore degli accordi superiore a due miliardi di euro
Nel 2025 il traffico dei container nel porto maltese di Marsaxlokk è rimasto stabile
Kalafrana/Hong Kong
La cinese CMPort ha sottoscritto un accordo del 70% del terminal petrolifero brasiliano Vast Infraestrutura
T&E, entro il 2035 oltre metà dei traghetti europei potrebbero diventare elettrici
T&E, entro il 2035 oltre metà dei traghetti europei potrebbero diventare elettrici
Bruxelles
Klann: i traghetti elettrici sono anche già più economici su molte tratte e nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più
ITF, JNG e IBF hanno designato lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti come High Risk Area
ITF, JNG e IBF hanno designato lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti come High Risk Area
Londra
Prossimo possibile passaggio della zona a Warlike Operations Area
Nautilus International esorta Stati e operatori dello shipping a garantire la sicurezza e i diritti dei marittimi
Londra/Bruxelles
L'International Trade Union Confederation sollecita un cessate il fuoco immediato da parte di tutte le parti
Stretto di Hormuz, morto un marittimo di una nave attaccata da un'imbarcazione drone
Muscat
Ventuno membri dell'equipaggio sono stati evacuati
Norwegian Cruise Line Holdings chiude un 2025 record palesando però qualche difficoltà con i costi non operativi
Miami
La crisi bellica in Medio Oriente colpisce anche i porti
Dubai/Muscat/Washington
Kramek (WSC): lo shipping di linea ha dimostrato di saper reagire a situazioni di emergenza, come quella nel Mar Rosso
ICS, ECSA e ASA preoccupate per la sicurezza dei marittimi in Medio Oriente
Londra/Bruxelles/Singapore
Si tratta - hanno sottolineato - di una situazione in rapida evoluzione e imprevedibile
Hapag-Lloyd e Maersk le prime ad aver annusato aria di guai in Medio Oriente. Colpita una tanker sanzionata dagli USA
Amburgo/Copenaghen/Southampton/
Washington/Muscat
Venerdì le due compagnie hanno avvisato i clienti di modifiche ai propri servizi nella regione. Feriti quattro marittimi della “Skylight”
Aggiornato l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi
Bruxelles
Incluso per la prima volta un cantiere navale tedesco, quello di Emden
Confitarma esorta l'UE a rafforzare l'attrattività delle proprie bandiere marittime
Roma
Sarà un arbitrato da oltre 1,5 miliardi di dollari a risolvere la controversia tra PPC e la Repubblica di Panama
Panamá
Procedura presso l'International Chamber of Commerce di New York
Gara per il terminal multipurpose al molo Príncep d'Espanya del porto di Barcellona
Barcellona
Il contratto di concessione avrà una durata di 16 anni
Accordo Fincantieri-Navantia per coordinare ed eseguire congiuntamente il progetto European Patrol Corvette
Triste/Madrid
Costituiranno una joint venture che sarà aperta alla partecipazione degli altri partner del progetto
Nel 2025 il porto di Rotterdam ha movimentato 14,2 milioni di contenitori (+3,1%)
Nel 2025 il porto di Rotterdam ha movimentato 14,2 milioni di contenitori (+3,1%)
Rotterdam
Nel solo quarto trimestre i container sono stati pari a 3,5 milioni di teu (+3%)
PSA annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari nel porto di Genova
PSA annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari nel porto di Genova
Roma/Singapore
La prima fase prima è incentrata sull'implementazione tecnologica e sull'adeguamento infrastrutturale del terminal PSA Genova Pra'
Nuovo hub logistico a Londra per incrementare il trasporto ferroviario delle merci nel tunnel sotto la Manica
Londra
Previsto un investimento di circa 15 milioni di sterline
Il primo luglio Jeremy Nixon lascerà la carica di CEO della Ocean Network Express a Till Ole Barrelet
Singapore
Il manager tedesco proviene dalla Emirates Shipping Lines
Installate le prime tre gru elettriche a portale del nuovo terminal intermodale di Milano Smistamento
Milano
A pieno regime potrà gestire fino a 44 treni al giorno
Nota di protesta del governo di Hong Kong per l'estromissione della PPC dalla gestione dei porti panamensi
Hong Kong/Pechino
La portavoce del governo di Pechino ha sottolineato che la Cina tutelerà fermamente i diritti e i legittimi interessi delle sue aziende
Le associazioni europee dei trasporti sollecitano a dare al CEF una dotazione di almeno 100 miliardi di euro
Bruxelles
Lamentata la cronica insufficienza di fondi e carenze finanziarie
Il governo panamense assegna la gestione transitoria del porto di Balboa alla APM Terminals e del porto di Cristóbal alla TiL
Hong Kong/Panamá
CK Hutchison Holdings denuncia l'illegittimità del sequestro dei terminal e conferma il possibile avvio di azioni legali
Il governo panamense pone sotto sequestro beni e attrezzature dei porti di Balboa e Cristóbal
Panamá
La Panama Ports Company del gruppo CK Hutchison è stata esautorata dalla gestione dei due scali portuali
Dichiarazione delle associazioni del trasporto ferroviario e intermodale contro i gigaliner sulle strade europee
Bruxelles
Le attuali posizioni delle istituzioni dell'UE - denunciano - includono tutte elementi che rischiano di aprire la porta ad un'ampia diffusione di questi veicoli
Prorogato al 28 febbraio 2027 il mandato della missione EuNavFor Aspides
Bruxelles
Deliberato un budget di quasi 15 milioni di euro
L'Osservatorio EU-ETS di Puertos del Estado conferma il rischio di perdita di quote di traffico container dei porti europei
L'Osservatorio EU-ETS di Puertos del Estado conferma il rischio di perdita di quote di traffico container dei porti europei
Madrid
Santana: riteniamo che alcuni aspetti dell'ETS debbano essere monitorati e, ove necessario, rivisti
Tidewater compra la brasiliana Wilson Sons Ultratug Participações per 500 milioni di dollari
Houston
Ha una flotta di 22 Platform Supply Vessels
Trump tenta di aggirare la sentenza della Corte Suprema introducendo dazi temporanei
Trump tenta di aggirare la sentenza della Corte Suprema introducendo dazi temporanei
Washington/Suitland
Firmato anche un ordine esecutivo che conferma la sospensione del regime “de minimis”
Lieve crescita del traffico delle merci nel porto di Ancona nel 2025
Ancona
In lieve diminuzione i rotabili. Decisa riduzione del numero di passeggeri
Ad ottobre verrà avviata la costruzione del terminal crociere al Molo San Cataldo di Taranto
Londra
Investimento di oltre 4,5 milioni di euro da parte di Global Ports Holding
Un morto e quattro feriti a bordo della nave da crociera World Legacy (ex Moby Zaza)
Singapore
Sull'unità è divampato un incendio
SBB CFF FFS Cargo ha venduto 31 locomotive alla Nordic Re-Finance
Berna
L'azienda svizzera prevede di dotarsi entro il 2035 solamente di mezzi prodotti dalla Stadler Rail Valencia
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Amburgo
Il rialzo grazie ai container. Stabili i volumi nel solo quarto trimestre
Nel quarto trimestre del 2025 il gruppo DFDS ha registrato una perdita netta di -286 milioni di corone danesi
Copenaghen
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti del Montenegro è cresciuto del +1,6%
Podgorica
I soli carichi da e per l'Italia sono aumentati del +64,6%
Ad APM Terminals il 37,5% del Southern Container Terminal del porto di Jeddah
L'Aia/Dubai
DP World manterrà il restante 62,5%
Continua la flessione del traffico dei container nel porto di Los Angeles
Los Angeles
A gennaio calo del -12,1%. Bown: lo stato delle esportazioni verso la Cina appare pessimo
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è aumentato del +8,6%
Civitavecchia
Nell'intero anno la crescita è stata del +3,1%
Samskip cede servizi marittimi e logistici con il Regno Unito e l'Irlanda alla CLdN
Lussemburgo/Rotterdam
L'accordo include gli accordi di noleggio per oltre 5.000 unità di carico multimodali
L'Antitrust ha riaperto il procedimento sulla concentrazione tra la Ignazio Messina & C. e la Terminal San Giorgio
Roma
L'International Chamber of Shipping contro le nuove tasse portuali programmate dal governo USA
Washington
Necessarie - sottolinea l'associazione - soluzioni politiche attentamente coordinate
Norwegian Cruise Line Holdings ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri
Miami/Trieste
Sono destinate alle compagnie Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises
Costa cancella le crociere originariamente previste in Medio Oriente
Genova
Al momento la compagnia non ha alcuna nave in servizio nella regione
Nel 2025 i ricavi base time charter della d'Amico International Shipping sono diminuiti del -29,0%
Lussemburgo
Attenuazione della flessione del quarto trimestre
NYK diventerà unica proprietaria della norvegese Saga Welco
Tokyo/Tønsberg
La compagnia di Tønsberg ha una flotta di 48 navi open-hatch
Alla Valencia Terminal Europa del gruppo Grimaldi la gestione del nuovo terminal per auto del porto di Sagunto
Valencia
Grimaldi ha preso in consegna la nuova PCTC Grande Seoul
Napoli
È la nona unità ammonia-ready del gruppo armatoriale partenopeo
A breve al pontile di Giammoro di Milazzo approderà il servizio Cagliari-Algeria di Maersk e Grendi
Messina
Avrà frequenza settimanale
Falteri (Federlogistica): solo in fase embrionale le conseguenze della guerra in Iran
Genova
È in atto - ha sottolineato - un congestionamento drammatico di prodotti deperibili negli aeroporti hub del Golfo
DP World ha registrato risultati operativi ed economici annuali record
Dubai
Nel 2025 il traffico dei container è aumentato del +5,8% e i ricavi del +22,0%
Due ulteriori nuove navi cisterna Medium Range 2 per d'Amico Tankers
Lussemburgo
Esercitate opzioni con il cantiere cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
La giapponese MOL ha acquisito il 25% della V.Ships France
Tokyo/Londra
Il restante 75% del capitale rimane alla V.Ships
ICTSI registra performance economiche e operative annuali e trimestrali record
Manila
Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo hanno movimentato 14,5 milioni di container (+11,0%)
Nel 2025 i ricavi della Wan Hai Lines sono diminuiti del -13,3%
Taipei
La compagnia comprerà quattro nuove portacontainer da 6.000 teu e due da 9.200 teu
Osservatorio sulla presenza femminile nel settore della blue economy
Milano
Iniziativa di WISTA Italy e della Federazione del Mare
Il 2 aprile partirà il primo treno dall'Interporto di Pordenone
Pordenone
Ausserdorfer (InRail): abbiamo già ricevuto nuove richieste e contratti per aumentare i collegamenti
Tripla cerimonia per Explora Journeys nel cantiere di Sestri Ponente della Fincantieri
Genova
Varo tecnico di “Explora IV”, cerimonia della moneta di “Explora V” e inizio della costruzione di “Explora VI”
Rinnovato il direttivo del Propeller Club dei Porti della Spezia e di Marina di Carrara
La Spezia
Gianluca Agostinelli e Federica Maggiani confermati presidente e vicepresidente
Il governo tunisino decide di avviare la costruzione del porto di Enfidha
Tunisi
Prevista la creazione di 52.000 posti di lavoro
Fermi nel porto di Genova centinaia di container di prodotti alimentari vegetali a temperatura controllata
Genova
Lo denuncia Spediporto
L'Associazione degli Spedizionieri della Spezia ha costituito la sezione degli spedizionieri terminalisti
La Spezia
Lo scopo è il rafforzamento della rappresentanza e la valorizzazione della logistica retroportuale
FHP Intermodal attiva un servizio ferroviario dal nord Italia verso Bari e Catania
Foggia
Previste inizialmente le partenze di due coppie di treni settimanali
Gestire le spedizioni marittime in uno scenario reso assai complesso dalla crisi in Medio Oriente
Genova
Botta (Spediporto) e l'avvocato Guidi suggeriscono come comportarsi per gestire le difficoltà
A Marghera la consegna della nuova nave da crociera Norwegian Luna
Trieste
È la seconda unità della classe “Prima Plus” costruita da Fincantieri
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Assiterminal, bene la strategia per i porti definita dall'UE
Genova/Bruxelles
Seas At Risk, One Planet Port e IFAW preoccupate per il riferimento alla proposta di regolamento sull'accelerazione delle valutazioni di impatto ambientale
Completata nel porto di Gioia Tauro la prima cabina elettrica dedicata al sistema di cold ironing
Gioia Tauro
Ad aprile il primo collegamento di una portacontainer ad una presa mobile
Nel 2025 i ricavi della Konecranes sono rimasti stabili
Helsinki
Il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +9,7%, con un +21,3% per i mezzi portuali
Nel 2025 l'utile netto di Finnlines è cresciuto del +50,7%
Helsinki
Ricavi in aumento del +2,0%
Ingente carico di munizioni e detonatori sequestrato nel porto di Ancona
Ancona
Stava per essere imbarcato su una nave traghetto destinata al trasporto esclusivo di passeggeri
Ravenna è stata designata Capitale del mare 2026
Roma
Petri (Assoporti): il suo porto costituisce un nodo strategico per l'economia nazionale
2025 record per il gruppo crocieristico americano Viking Holdings
Los Angeles
I ricavi sono cresciuti del +21,9%
UECC ha ordinato a China Merchants Jinling la costruzione di due PCTC
Oslo
Avranno una capacità di 3.000 ceu e saranno prese in consegna nel 2028
Kuehne+Nagel programma più corposi tagli al personale
Schindellegi
Peggioramento dei risultati economici nel quarto trimestre del 2025
Avviso pubblico dell'AdSP del Tirreno Settentrionale per selezionare il nuovo segretario generale
Livorno
La procedura non ha natura concorsuale e non è previsto alcun processo selettivo
KKCG Maritime pubblica l'Opa parziale per accrescere dal 14,5% al 29,9% la propria partecipazione in Ferretti
Milano/Hong Kong/Praga
L'offerta non è finalizzata al delisting delle azioni
Focolaio di norovirus su una seconda nave da crociera della Holland America Line
Hong Kong
Colpiti 65 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio della “Westerdam”
SOS LOGistica, autolesionista destinare solo il 10% dei 590 milioni per l'autotrasporto ai veicoli a zero emissioni
Roma/Milano
Testi: parlare oggi di un mercato BEV pesante che “decolla” resta un miraggio
Nel cantiere di Muggiano della Fincantieri l'impostazione del primo sottomarino U212NFS
Trieste
La consegna della prima unità è prevista per il 2029
Pubblicata la nuova gara per le manovre ferroviarie nei porti di Savona e Vado Ligure
Genova
L'importo a base d'appalto ammonta a 14,8 milioni di euro
La cinese LC Logistics ordina due nuove portacontenitori da 11.000 teu
Hong Kong
Commessa del valore complessivo di 236 milioni di dollari
Palumbo Superyachts realizzerà un nuovo polo per la cantieristica navale in metallo ad Ortona
Ortona
Area in concessione nello scalo portuale abruzzese
Kuehne+Nagel compra le attività nel segmento del trasporto stradale della tedesca Lohmöller
Schindellegi
Nel 2024 avevano generato un fatturato di circa 23,5 milioni di euro
Rolls-Royce registra performance economiche annuali record
Londra
Lo scorso anno i ricavi sono aumentati del +12,2%
Ad Ancona la Fincantieri ha consegnato lo yacht da crociera ultra-lusso Four Seasons I
Trieste
Con la nave debutta anche il programma Navis Sapiens
Quasi 12 milioni di tonnellate di CO2 evitate nel 2025 per le imbarcazioni rivestite con i prodotti della Jotun
Muggia
Stimato un risparmio sui costi del carburante di circa due miliardi di dollari
Nel 2025 il traffico intermodale movimentato da Interporto Padova è stato pari a 381.031 teu (-7,5%)
Padova
Registrato un valore della produzione record
Nel 2025 l'interporto di Nola ha movimentato 2.000 treni
Nola
Atteso un incremento del +50% nel 2026
Un pilota del porto di Livorno perde la vita in una collisione
Livorno
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento
Studio sui fuel navali alternativi quali potenziali inquinanti marini e sull'efficacia delle misure di risposta
Lisbona
È stato commissionato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
A Taranto la prima riunione in presenza del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”
Taranto/La Spezia
Pisano (AdSP Liguria Orientale): strategico il rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico
Variabile nel quarto trimestre del 2025 l'andamento del commercio di merci nelle nazioni del G20
Parigi
In crescita il commercio di servizi
Proroga degli incentivi alla manovra ferroviaria merci nei porti
Roma
Carta (Fermerci): il comparto tuttavia continua a soffrire e lo dimostrano i dati complessivi del 2025
Saipem si è aggiudicata un ulteriore contratto offshore in Arabia Saudita
Milano
Commessa del valore di circa 500 milioni di dollari
Nel 2025 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -4,3%
Oslo
L'utile netto è stato di 236,4 milioni di dollari (-11,4%)
Inaugurati i nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale nel porto di Pozzallo
Pozzallo
Appalto del valore di circa 750mila euro
Finmar nominata agente in Italia della United Global Ro-Ro
Genova
Programmati due servizi con scali al porto di Genova
Aggiudicati i lavori di ampliamento del Molo San Cataldo nel porto di Bari
Bari
Saranno eseguiti dall'Rti Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Boskalis Italia, Zeta ed e-Marine
L'anagrafe digitale dei lavoratori marittimi e il libretto di navigazione digitale sono legge
Genova
L'articolo 11 del decreto-legge 19/2026 istituisce l'AGEMAR
DB Cargo programma il taglio di circa 6.000 posti di lavoro
Berlino
A breve l'avvio delle trattative con i rappresentanti dei dipendenti
Nel 2025 i container trasportati dalla flotta della RCL sono aumentati del +8,8%
Bangkok
I ricavi determinati da questa attività sono cresciuti del +5,2%
Sulla nomina di Tardini a presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale, Salvini e Schifani hanno (per ora) sotterrato l'ascia di guerra
Palermo
Traffico annuale dei container in crescita del +5,4% nei terminal portuali di HHLA
Amburgo
Previsti ricavi record pari a 1,76 miliardi di euro (+9,9%)
Nel 2025 il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +2,3%
New York
Significativo aumento dei contenitori pieni all'esportazione
Politica e Assiterminal festeggiano la proroga del bonus portuale
Roma/Genova
Ferrari: intuito il valore della progettualità che stava dietro alla riformulazione della norma
A gennaio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -3,2%
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,13 milioni di teu
Costamare si assicura ricavi pari a 940 milioni di dollari dal noleggio di 12 portacontainer
Monaco
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +13,0%
Singapore
I container sono stati pari a 3.892.370 teu (+11,3%)
CMA CGM ha ordinato al cantiere navale Cochin Shipyard sei portacontainer a GNL da 1.700 teu
Marsiglia
Entro fine anno saliranno a 1.500 i marittimi indiani imbarcati sulle navi del gruppo francese
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Britta Weber è stata nominata nuovo chief executive officer del gruppo Hupac
Chiasso
È l'attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l'Europa e l'Asia
Saipem acquisirà un'unità di perforazione offshore mobile per 272,5 milioni di dollari
Milano
Accordo con la norvegese Deep Value Driller
Il 20 febbraio a Genova si terrà la 59ma edizione del Premio San Giorgio
Genova
La Targa San Giorgio sarà conferita a Gian Enzo Duci
Ricorso di Filt Cgil contro l'autorizzazione alla Cartour a svolgere le operazioni di rizzaggio e derizzaggio
Medlog inaugura un parco logistico nel porto King Abdulaziz di Dammam
Ginevra
Occupa un'area di oltre 100mila metri quadri
Manageritalia e Assologistica siglano il rinnovo del Ccnl dirigenti della logistica
Roma
Aumento retributivo lordo mensile a regime di 750 euro in tre tranche
Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di Qube da parte di Macquarie Asset Management
Sydney
È stato approvato all'unanimità dal Cda del gruppo logistico australiano
Meyer Turku ha completato la progettazione di una nave da crociera a zero emissioni nette
Turku
Il combustibile principale è il biometanolo
Lo scorso anno il fatturato della Kalmar è cresciuto del +1%
Helsinki
Utile operativo, utile netto e nuovi ordini in aumento rispettivamente del +26%, +28% e +8%
Terminal Investment Limited mette le mani sul porto peruviano di Pisco
Lima
Acquisita la Terminal Portuario de Paracas
Assagenti sollecita un'informativa più costante e tempestiva sull'avanzamento dei lavori della nuova diga foranea di Genova
Grimaldi ha preso in consegna la Grande Michigan
Napoli
È l'ottava Pure Car and Truck Carrier ammonia ready del gruppo partenopeo
Incontro tra i presidenti della Federazione del Mare e di Assoporti
Roma
Mario Mattioli e Roberto Petri hanno affrontato le principali tematiche del cluster marittimo
La marocchina Marsa Maroc partecipa allo sviluppo del porto di Monrovia
Casablanca
Contratto per la gestione di due banchine e per la realizzazione di un terminal multipurpose
La sudcoreana Pan Ocean compra dieci VLCC della connazionale SK Shipping
Seul
Transazione del valore di circa 668 milioni di dollari
Stefano Messina è stato confermato presidente di Assarmatori
Roma
Guiderà l'associazione armatoriale anche nel quadriennio 2026-2030
Roberto Mantovanelli è stato nominato segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
Venezia
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dei porti di Venezia e Chioggia
Nel 2025 i porti albanesi hanno movimentato un traffico record di 8,2 milioni di tonnellate di merci (+6,2%)
Tirana
Nuovo picco anche dei passeggeri pari a 1,7 milioni di unità (+6,4%)
WASS (Fincantieri) ha ottenuto una commessa dell'Arabia Saudita per la fornitura di siluri leggeri
Trieste
L'ordine ha un valore superiore ai 200 milioni di euro
Ingente commessa alla Oxin (Somec) per la realizzazione di aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da crociera
San Vendemiano
Il valore dell'ordine è di 53 milioni di euro
Sogedim attiva un servizio giornaliero Carpi-Campogalliano/Inghilterra
Carpi
Navetta giornaliera in partenza dai poli logistici di Campogalliano, Carpi e Prato
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Danaos Corporation registra ricavi trimestrali e annuali record
Atene
In calo gli utili
CPPIB e OMERS valuterebbero la vendita del 67% di Associated British Ports
Londra
Maersk ordina otto portacontainer dual-fuel da 18.600 teu
Copenaghen
Costruite da New Times Shipbuilding Co., saranno consegnate tra il 2029 e il 2030
Inaugurato un nuovo cantiere navale della PaxOcean a Singapore
Singapore
Occupa un'area di 17,3 ettari
Nel porto di Trieste è arrivata la più grande portacontainer di sempre
Trieste
Scalo della “MSC Diana” che ha una capacità di circa 19.000 teu
Antin Infrastructure Partners compra il costruttore navale americano Vigor Marine Group
New York
Ha cantieri navali a Seattle, Portland, Vancouver, San Diego e Norfolk
Nel 2025 i porti marocchini hanno movimentato un traffico record di 262,6 milioni di tonnellate di merci (+8,9%)
Rabat
Transhipment pari al 50,5% del totale
Yang Ming immette la prima di cinque navi dual-fuel a GNL da 15.500 teu sulla rotta Asia-Mediterraneo
Keelung
Sarà impiegata nel servizio MD2
Uno studio evidenzia i problemi delle portacontainer a GNL nel conformarsi al futuro obbligo della connessione agli impianti di cold ironing
Berlino/Amburgo
Accordo Fincantieri-Wsense nell'offerta di sistemi all'avanguardia per la dimensione subacquea
Trieste
Previsto il co-sviluppo di soluzioni tecnologiche wireless avanzate
Uno studio rileva elevati livelli di inquinanti organici persistenti causati dalle attività di demolizione navale
Bruxelles
Porto di Livorno, al via la gara per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
Livorno
Il valore previsto dell'appalto è di oltre 40 milioni di euro
Ricavi e profitti della DSV risentono dell'effetto dell'acquisizione della Schenker
Copenaghen
Nel 2025 il volume d'affari è cresciuto del +48,0%
Wärtsilä registra una sensibile crescita dei risultati trimestrali e annuali del segmento Marine
Helsinki
Stabile il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese nel 2025
L'olandese Portwise è stata comprata dalla connazionale Haskoning
Rijswijk
L'azienda offre soluzioni per l'ottimizzazione delle operazioni dei terminal attraverso l'automazione e l'elettrificazione
Avviata in Cina la costruzione della prima di sei portacontainer per Italia Marittima
Trieste
Le navi, che potranno utilizzare combustibile tradizionale e metanolo, avranno una capacità di 2.400 teu
Nello Stretto di Hormuz imbarcazioni armate hanno intimato ad una tanker statunitense di fermarsi
Southampton/Londra
GTS annuncia nuovi servizi ferroviari tra il porto di Genova e il Centro-Sud Italia
Bari
Collegamenti tramite il terminal di Segrate Milano
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile