- Nonostante sia trascorso quasi un anno dall'entrata in vigore della riforma portuale, ad oggi rimangono aperte ancora molte tematiche tra cui quelle in materia di previdenza e sicurezza in ambito portuale. Lo evidenzia Nctm Studio Legale facendo il punto sulle norme italiane in materia di prevenzione e sicurezza portuale dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 che ha riformato il sistema di governance della portualità italiana istituendo 15 Autorità di Sistema Portuale che sono subentrate alle Autorità Portuali nella gestione dei principali porti nazionali.
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- Lo studio legale rileva innanzitutto un possibile disallinemento tra le direttiva europea e la normativa italiana. «Il tema, infatti - specifica Nctm - è legato all'apparente discordanza tra la normativa ambientale di Bruxelles e quella portualistica. Sembrerebbe infatti che, alla luce degli ultimi aggiornamenti, la prima non prescriva più il dovere per le amministrazioni portuali di predisporre il rapporto sulla sicurezza relativo alle aree portuali, mentre la seconda dispone esattamente il contrario».
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- Relativamente alla legislazione italiana, lo studio legale ricorda che «il decreto legislativo n. 105/2015, in attuazione della Direttiva Seveso III, ha abrogato il decreto ministeriale 16 maggio del 2001, n. 293, che imponeva alle Autorità Portuali (oggi Autorità di Sistema Portuale) l'obbligo di redigere e, successivamente, aggiornare il Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale inerente al rischio di incidente industriale con riferimento a tutte le attività ritenute rischiose all'interno dei porti italiani. Pertanto, con l'introduzione della nuova disciplina di cui al decreto legislativo summenzionato, essendo venuto meno per le Autorità di Sistema Portuale l'obbligo di predisporre il rapporto sulla sicurezza - sottolinea Nctm - a detta di molti esperti si sarebbe configurato un vuoto normativo, con conseguenti riflessi negativi nella gestione di eventuali incidenti che potrebbero occorrere all'interno delle aree portuali, qualora siano coinvolti uno o più stabilimenti detti “Seveso”, o comunque riguardanti sostanze pericolose presenti all'interno del porto».
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- «La ragione di tale possibile “vuoto normativo” - osserva Nctm - deriva dal fatto che quanto disposto dalla nuova disciplina in materia di identificazione del rischio, specie in materia portuale, parrebbe non aver trovato corrispondenza all'interno della legge portuale italiana, neppure a seguito della riforma del 2016. Infatti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 84/94, ad oggi, è ancora previsto che “Al piano regolatore portuale dei porti di cui ai commi 1 e 1-bis è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali”».
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- «In sostanza - rileva ancora lo studio legale - parrebbe permanere per i porti cosiddetti di “interesse internazionale” l'obbligo di predisporre il Rapporto di Sicurezza in Ambito Portuale che, una volta approvato dal Comitato di gestione dell'AdSP, dovrà essere allegato al relativo Piano Regolatore Portuale, senza più la necessità di adottare, come invece previsto in precedenza, né il Piano di Emergenza Portuale, né tantomeno il Piano di Emergenza Esterno all'area portuale».
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- Nctm precisa che «alla luce delle numerose critiche mosse dagli esperti e dagli operatori portuali circa un generale peggioramento della normativa in esame in materia di gestione del rischio in caso di incidente rilevante, sono stati elaborati alcuni studi di settore volti a tentare di porre rimedio al verificarsi della potenziale lacuna normativa sopra citata. Il principale di questi - specifica lo studio legale - parrebbe essere quello elaborato dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) di concerto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale propone una serie di guidelines volte all'approvazione di un Piano di Emergenza Portuale che, tenendo conto anche degli altri strumenti di pianificazione presenti in ambito portuale, possa essere ritenuto valido ed efficace a prescindere dalla presenza o meno all'interno delle varie realtà portuali italiane di cosiddetti “Stabilimenti Seveso” ed essere, quindi, ricompreso all'interno del Rapporto di Sicurezza da allegare successivamente al Piano Regolatore Portuale (denominato a seguito della riforma “Piano Regolatore di Sistema Portuale”)».
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- Nctm sottolinea quindi che «nonostante sia ormai trascorso quasi un anno dall'entrata in vigore della riforma portuale, ad oggi rimangono aperte ancora molte tematiche, tra cui quelle sopra citate in materia di previdenza e sicurezza. L'attuale decreto legislativo n. 105/2015 parrebbe aver modificato in pejus la precedente normativa, limitando, di fatto, sia gli strumenti per prevenire gli incidenti sia quelli volti alla programmazione delle situazioni di emergenza. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra citate e delle proposte tecniche volte a superare tale situazione di stallo normativo - conclude lo studio legale - non rimane altro che attendere una concreta risposta da parte delle Autorità di Sistema Portuale competenti che, per il momento, sembra tardare ad arrivare».
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