Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con
sentenza pubblicata ieri, ha nuovamente respinto il ricorso della
Grandi Navi Veloci (GNV) contro l'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale e nei confronti della compagnia
portuale genovese Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride
Batini (CULMV) con cui la compagnia di navigazione intendeva venisse
confermata la possibilità di effettuare nel porto di Genova
le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli pesanti e dei
rimorchi a bordo delle proprie navi in autoproduzione, ovvero
impiegando proprio personale anziché ricorrere ai lavoratori
della compagnia portuale.
Nella sentenza il Tar ricorda che, «intendendo provvedere
alle operazioni suddette mediante il personale di bordo
(“autoproduzione”), GNV aveva chiesto all'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova (di seguito
“Autorità di sistema”), con nota del 30 novembre
2018, il rilascio di specifica autorizzazione ex art. 16, legge n.
84/1994. Il ricorso avverso gli atti con cui l'Autorità aveva
riscontrato negativamente detta istanza è stato dichiarato in
parte irricevibile e in parte inammissibile con la sentenza della
Sezione n. 808 del 27 settembre 2021. È tuttora pendente il
giudizio d'appello promosso da GNV». Il Tar ricorda, inoltre,
che «nelle more, la Capitaneria di Oorto di Genova aveva
segnalato all'Autorità di Sistema, con nota del 16 ottobre
2020, che una limitata parte delle operazioni di rizzaggio del
carico sulla nave “GNV Fantastic” sarebbe stata svolta
da membri dell'equipaggio che avevano coadiuvato il personale della
compagnia portuale autorizzata CULMV. L'Autorità di Sistema
riscontrava detta segnalazione con nota in pari data, precisando che
i lavoratori utilizzati nella fattispecie da GNV, come chiarito
dalla stessa impresa, non comprendevano membri dell'equipaggio della
nave. Quindi, con nota del 14 gennaio 2021, GNV segnalava
all'Autorità di Sistema che le operazioni portuali
autorizzate in proroga per il corrente anno sarebbero state svolte
dal personale dipendente indicato negli organigrammi già
presentati, eventualmente integrato da lavoratori della CULMV.
L'Autorità di Sistema ha riscontrato detta segnalazione con
nota del 10 febbraio 2021, rammentando che “il personale
marittimo non può svolgere operazioni portuali” in
quanto, secondo la normativa vigente, l'autoproduzione è
consentita “solo nel caso in cui nel porto interessato non vi
siano le necessarie attrezzature o maestranze”; in
conseguenza, le operazioni portuali di movimentazione di merci e
rotabili richiedono “l'esclusivo utilizzo di personale
terrestre” di GNV e non possono essere svolte dai membri di
equipaggi».
Nella sentenza di ieri si specifica che «il ricorso
principale proposto da GNV ha per oggetto la nota del 10 febbraio
2021 con cui l'Autorità di Sistema, riscontrando una
precedente comunicazione della stessa impresa, le rammentava che, ai
sensi del comma 4-bis dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994, “il
personale marittimo non può svolgere operazioni portuali”:
considerando che GNV è titolare di autorizzazione per la
movimentazione di merci e rotabili nel porto di Genova, l'Autorità
di Sistema ha rimarcato che tali operazioni non possono essere
effettuate dai membri di equipaggi ed ha chiesto che, ai fini
dell'iscrizione negli appositi registri, fosse prodotto l'elenco del
personale di terra adibito alle stesse. Secondo la prospettazione
della ricorrente, la nota impugnata avrebbe natura di provvedimento
puntuale che, modificando l'orientamento assunto fino a quel momento
dall'Autorità di Sistema, preclude la possibilità di
utilizzare il personale di bordo nello svolgimento delle operazioni
di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli e rimorchi sulle navi che
fanno scalo nel porto di Genova».
«La tesi di parte ricorrente - spiega il Tar - non può
essere condivisa. Come rivela chiaramente il suo tenore letterale,
infatti, la nota in questione non pone a carico dell'impresa alcun
nuovo comando o divieto né le impone obblighi di fare il cui
inadempimento potrebbe comportare la sospensione o la revoca
dell'autorizzazione, ma si limita a rammentare le modalità
che, alla luce della normativa vigente, devono essere applicate per
il corretto svolgimento delle operazioni portuali, ossia mediante
utilizzo del personale di terra e senza coinvolgimento dei membri di
equipaggi. Trattasi pertanto, come correttamente rilevato
dall'Avvocatura dello Stato, di un atto meramente ricognitivo delle
disposizioni legislative che regolano la materia e degli obblighi
che ne conseguono, come tale non autonomamente lesivo della sfera
giuridica della ricorrente. Peraltro, non risultando che GNV avesse
chiesto di poter utilizzare personale di bordo nello svolgimento
delle operazioni portuali né di impiegarlo in determinate
fasi delle attività di rizzaggio e derizzaggio, la nota
impugnata non configura neppure riscontro negativo ad un'istanza del
privato. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata da GNV
in data 2 luglio 2019, infatti, conteneva il seguente organigramma
dei dipendenti: 1 responsabile terminal, 2 team coordinamento
portuale, 3 capiturno, 3 assistenti tecnici di piazzale, 6
coordinatori, 18 piazzalisti polivalenti - rizzatori e 11
trattoristi polivalenti. Non avendo indicato personale marittimo, la
ricorrente non può lamentare che l'Autorità di Sistema
le abbia imposto di utilizzare esclusivamente il personale di terra
per lo svolgimento delle operazioni portuali».
«Per completezza - chiarisce ancora l'ultima sentenza del
Tar - mette conto di evidenziare come non sia meritevole di
condivisione la tesi secondo cui, alla luce della sentenza della
Corte di giustizia n. 179 del 1991 (procedimento C-179/90), l'art.
16, comma 4-bis, della legge n. 84/1994, dovrebbe essere
disapplicato per contrasto con il diritto dell'Unione Europea. La
citata pronuncia, infatti, ha stabilito l'incompatibilità con
il trattato CEE delle norme italiane (artt. 110 e 11 cod. nav.) che
riservavano lo svolgimento delle operazioni portuali alle compagnie
o gruppi e imponevano ai concessionari di avvalersi esclusivamente,
per l'esecuzione di tali operazioni, delle maestranze costituite
nelle compagnie o gruppi. Il novellato art. 16 prevede che le
operazioni portuali possano essere svolte in regime di
autoproduzione nei casi in cui non sia possibile ricorrere ad
imprese autorizzate ovvero ad imprese o agenzie per la fornitura di
lavoro portuale temporaneo, purché siano rispettate le
ulteriori condizioni ivi previste con riguardo alla dotazione di
mezzi meccanici e di personale. Trattasi, all'evidenza, di
previsioni non equiparabili in quanto la nuova disciplina,
consentendo anche lo svolgimento delle operazioni a soggetti diversi
dalle compagnie portuali ovvero in regime di autoproduzione, non
determina una posizione dominante insuscettibile di essere scalfita
dalla concorrenza potenziale».
Nella sentenza si ricorda poi che GNV ha sostenuto «che la
disposizione di cui al più volte citato comma 4-bis non
potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, poiché non
si controverte in ordine al ricorso all'autoproduzione da parte di
una compagnia di navigazione, bensì alle modalità di
svolgimento delle operazioni portuali da parte di un'impresa
autorizzata ex art. 16, legge n. 84/1994. In fatto, si rileva che,
nella dichiarazione presentata a corredo dell'istanza di rinnovo
dell'autorizzazione per l'anno 2023 (doc. n. 24 di parte
ricorrente), GNV precisava che le operazioni portuali sarebbero
state svolte da 48 unità così suddivise: 1
responsabile terminal, 2 team coordinamento portuale, 3 capi turno,
7 coordinatori, 26 piazzalisti polivalenti - rizzatori e 9
trattoristi polivalenti. Si trattava, anche in questo caso, di
personale adibito al terminal di cui dispone la ricorrente. Invece,
l'allegato elenco del personale operante nell'ambito portuale di
Genova conteneva 58 nominativi, 9 dei quali corrispondenti a unità
di personale marittimo con mansioni di rizzaggio o supporto al
rizzaggio. Può ritenersi, in conseguenza, che
l'autorizzazione relativa al 2023 sia lesiva degli interessi della
ricorrente nella parte in cui stabilisce che “secondo la
normativa vigente, non risulta ammissibile il ricorso
all'autoproduzione da parte delle compagnie armatoriali, salva
specifica autorizzazione e preventiva istruttoria” (art. 3,
quarto comma): tale statuizione, infatti, implica il diniego
all'utilizzo nelle operazioni portuali di rizzaggio e derizzaggio
delle 9 unità di personale marittimo indicate, sia pure in
modo fuorviante, nell'istanza di rinnovo presentata dalla
ricorrente. Ciò premesso - sottolinea la sentenza - la
dedotta censura è manifestamente infondata in quanto il
parziale diniego costituisce piana applicazione dell'art. 16, comma
4-bis, della legge n. 84/1994, che, come si è già
avuto modo di precisare, consente lo svolgimento delle operazioni
portuali in regime di autoproduzione solo in presenza di determinate
condizioni che non ricorrono pacificamente nel caso di specie.
Facendo espresso riferimento alle operazioni in regime di
autoproduzione svolte dalla nave, del resto, la menzionata
previsione ostativa all'utilizzo di personale di bordo è
pacificamente applicabile anche nel caso in cui tale personale sia
posto alle dipendenze dell'impresa operante nel terminal.
Contrariamente opinando, sarebbe agevole eludere l'applicazione di
una norma rispondente a prioritarie ragioni di sicurezza che non
mutano nel caso in cui il ricorso all'autoproduzione sia prospettato
da un'impresa autorizzata ex art. 16 cit.».
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