Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla
Consorzio Napoletano Terminal Containers (Co.Na.Te.Co.) nei
confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale confermando il diritto della società, che opera
l'omonimo container terminal nel porto di Napoli, ad essere
risarcita per i danni subiti a partire dal 2010 a seguito della
mancata esecuzione dei lavori di dragaggio da parte dell'ente
portuale.
Con il ricorso l'impresa portuale aveva chiesto l'esecuzione
della sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato del 22
novembre 2022 sul ricorso proposto dalla società terminalista
contro l'AdSP per la riforma della sentenza con cui nel 2016 il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania aveva accolto il
ricorso condannando l'authority portuale al pagamento di un
risarcimento, a seguito della quale l'AdSP aveva dichiarato la
disponibilità a corrispondere un importo di circa 908mila
euro a fronte di 37,88 milioni di euro di danni quantificati in
prima battuta dall'impresa terminalista, di cui 14,1 milioni per i
costi sostenuti per ovviare agli inconvenienti dovuti al ridotto
pescaggio eseguendo lavori di sistemazione dei fondali in luogo
dell'AdSP, nonché 9,5 milioni a titolo di attuale lucro
cessante e 14,2 milioni a titolo di futuro lucro cessante per i
mancati utili derivanti dalla maggiore movimentazione annua dei
container. Co.Na.Te.Co. aveva ritenuto la proposta di risarcimento
dell'ente portuale non rispettosa del giudicato del Tar e le due
parti non erano addivenute ad un accordo dopo una recente ordinanza
interlocutoria del Consiglio di Stato che esortava le parti ad
effettuare un calcolo dei container mediamente movimentabili.
Nell'ultima sentenza il Consiglio di Stato ha rilevato che non
essendo l'AdSP «pervenuta ad effettuare un accertamento in
concreto, in senso conforme al giudicato, della quantità di
containers effettivamente movimentabili nel periodo di riferimento
per le annualità successive al 2010, l'unico criterio di cui
può farsi applicazione in sede esecutiva è quello,
generale, contenuto nella sentenza di primo grado, non riformata sul
punto dalla sentenza ottemperanda, secondo cui tale quantità
corrisponde alla misura di stima di 350.000 unità, alla quale
va prudenzialmente applicato l'abbattimento del 30% rispetto ai
volumi stimati dalla consulenza tecnica di parte ricorrente, proprio
in quanto trattasi di valutazione di stima». La sentenza
specifica che «va quindi affermato il principio, idoneo ad
integrare il precetto giurisdizionale nella parte rimasta mancante,
che anche per le annualità successive al 2010, così
come lo si era già statuito con efficacia di giudicato per
l'annualità 2010, vale la stima di massima basata sul dato di
350.000 containers con applicazione della prevista percentuale di
abbattimento pari al 30% rispetto ai volumi stimati dalla consulenza
tecnica di parte ricorrente», e spiega che «ciò
consente, in definitiva, di ritenere corretta la somma pari ad euro
2.163.110,00 dovuta per il risarcimento del danno, sulla quale fino
alla fine ha insistito il Consorzio nella impossibilità di
addivenire ad una soluzione conciliativa, pure auspicata, con
l'Autorità».