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GIUSTIZIA
Porto di Genova, il TAR per il Lazio ha annullato la concentrazione Ignazio Messina-Terminal San Giorgio
Accolto il ricorso di Grimaldi Euromed
Roma
13 maggio 2025
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il
ricorso proposto dalla Grimaldi Euromed del gruppo armatoriale
napoletano Grimaldi annullando l'autorizzazione alla concentrazione
nel porto di Genova realizzata con l'acquisizione dell'intero
capitale sociale del terminalista genovese Terminal San Giorgio
(TSG) da parte della società armatrice e terminalista Ignazio
Messina & C. che era stata concessa dall'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento n. 31198
del 23 maggio 2024.
Nella sentenza il TAR ricorda che la «Ignazio Messina - il
cui controllo congiunto è regolato da un patto parasociale
tra i due soci Gruppo Messina e Marinvest (detentori rispettivamente
del 51% e 49% del capitale sociale) - esercita principalmente
l'attività di trasporto marittimo di merci attraverso
container e rotabili. Inoltre, essa gestisce un terminal
multipurpose situato nel porto di Genova (il ponte Ronco) ed opera
nella logistica intermodale nonché nei servizi di riparazione
e manutenzione accessori alle attività logistiche e di
trasporto» e che «la società Terminal san
Giorgio, invece, esercita l'attività terminalistica
multipurpose conto terzi sempre nel porto di Genova, risultando
specializzata nella movimentazione di merci su rotabili e in misura
secondaria nella movimentazione di container e rinfuse solide. Nel
dettaglio, la società ha in concessione la gestione del ponte
Somalia».
Si ricorda inoltre che le due società, «costituite
in associazione temporanea d'imprese (a.t.i.), sono concessionarie
delle aree relative ai ponti Libia e Canepa» e che «la
società Marinvest (che partecipa al controllo della Ignazio
Messina) controlla altre società operanti nel porto di Genova
tra cui, segnatamente, Grandi navi veloci s.p.a. (Gnv) attiva nel
trasporto di passeggeri e merci mediante navi ro-pax (ossia che
caricano sia rotabili, sia passeggeri) o ro-ro (che caricano e
scaricano solo rotabili - per «merci (su) rotabili» si
intendono le merci trasportate su camion, autoarticolati e
semirimorchi caricati su navi roll on - roll off) e Stazioni
marittime s.p.a., che gestisce un terminal traghetti e crociere nel
porto antico di Genova, specie sui ponti Caracciolo, Colombo e
Assereto con servizi ro-pax (salvo che per l'ultimo che è
impiegato anche per navi ro-ro). Marinvest è poi a sua volta
controllata indirettamente dalla società anonima svizzera
Mediterranean shipping company (Msc)».
«La società ricorrente, Grimaldi Euromed, invece -
prosegue il documento - esercita l'attività di trasporto
merci a mezzo di navi ro-ro, operando nel porto di Genova
principalmente sui ponti gestiti dalla società Terminal san
Giorgio».
Specificando come l'AGCM, «dopo una lunga esposizione dei
mercati rilevanti interessati dall'operazione, abbia evidenziato
come preoccupazioni concorrenziali siano emerse solo in relazione
all'incidenza dell'operazione nel business terminalistico delle
merci su rotabili», escludendo «l'incidenza della
concentrazione sul mercato dei container», il TAR per il Lazio
ha spiegato che, impugnando il provvedimento dell'autorità
antitrust, Grimaldi Euromed, ha lamentato in primo luogo «l'errata
individuazione del mercato rilevante, atteso che risulterebbe
infungibile lo scalo genovese, non essendo disponibili per la
società altri terminal nel porto, né potendo
considerarsi una valida alternativa il porto di Savona/Vado ligure.
Inoltre - ricorda la sentenza - l'assenza di ulteriori terminal per
rotabili nel porto di Genova dimostrerebbe - soprattutto se
comparata con l'operazione effettuata da Msc nel porto di Trieste -
come siano sussistenti i paventati pericoli per la concorrenza».
Inoltre, riferendosi agli effetti orizzontali della concentrazione,
la sentenza si sofferma sull'assunto - contestato dalla ricorrente -
«secondo cui la saturazione degli altri terminal ro-ro
presenti nello scalo genovese non costituirebbe circostanza
irrilevante nella determinazione dei prezzi dei servizi
terminalistici: difatti, quest'ultimo sarebbe solo uno dei tanti
aspetti, peraltro non dirimente, che l'Agcm avrebbe dovuto valutare;
invero, l'evidente azzeramento della concorrenza tra terminal nello
scalo, atteso che tutti, più o meno direttamente, sarebbero
controllati da Msc costituirebbe evidenza dei pregiudizi per la
concorrenza. Quanto agli effetti verticali, parte ricorrente
condivide la valutazione dei pericoli esposti dall'Autorità
nel provvedimento, ma contesta che le misure imposte siano
sufficienti a superare le criticità concorrenziali». In
più, Grimaldi Euromed denuncia «l'approccio
formalistico seguito dall'Autorità che non avrebbe indagato a
sufficienza l'interesse di Msc nella concentrazione: infatti, il
gruppo svizzero sarebbe il vero dominus dell'intera operazione che
avrebbe come conseguenza manifesta la riduzione della concorrenza
nello scalo genovese».
Relativamente al provvedimento dell'AGCM, il TAR rileva che, in
primo luogo, è «condivisibile (e peraltro non
contestata) è la delimitazione del mercato del prodotto
rilevante: infatti, la focalizzazione unicamente su quello dei
rotabili, in linea con i precedenti citati nel provvedimento
(escludendo quello dei container), includendovi sia i terminal ro-ro
puri, sia quelli misti, ossia in grado di accogliere anche le navi
ro-pax, appare pienamente coerente con le finalità perseguite
dall'Autorità. Viceversa - precisa il Tribunale -
contraddittoria è la delimitazione geografica del mercato
rilevante: in primo luogo, l'inclusione della quota riferita al
porto di Marina di Carrara risulta dubbia e perplessa. In aggiunta,
gli elementi raccolti durante l'istruttoria non dimostrano in
maniera univoca come l'approdo presso il porto toscano possa essere
una valida alternativa concorrenziale allo scalo presso il porto di
Genova». Il TAR osserva, inoltre che, «assai meno
comprensibile è l'inclusione nel mercato rilevante del porto
di Savona/Vado ligure: difatti, risulta incongruo reputarlo
sostituibile con quello di Genova in ragione della sua evidenziata
saturazione». La sentenza evidenzia quindi che «gli
argomenti sviluppati dalle altre parti processuali non appaiono poi
in grado di spiegare le ragioni dell'inclusione (soprattutto) del
porto di Savona/Vado ligure nell'analisi dell'Agcm».
Tuttavia - ad avviso del TAR . «la maggiore
contraddittorietà emerge dall'esame degli effetti
dell'operazione» r dall'AGCM: «principiando da quelli
orizzontali - chiarisce il Tribunale - va osservato come l'Autorità
appaia sostenere che prima della concentrazione Terminal san Giorgio
operasse a guisa di monopolista, non subendo in alcun modo pressioni
concorrenziali. Conseguentemente, l'acquisizione della società
da parte del suo concorrente prossimo (ossia Marinvest, controllante
Stazioni marittime), considerate le misure imposte, avrebbe
semplicemente sostituito un'impresa con un'altra, consentendo alla
Terminal san Giorgio (ora controllata dal Gruppo Messina in forza
delle modifiche del terminal business) di continuare ad agire senza
subire alcuna pressione. Ciò escluderebbe alcun tipo di
effetto orizzontale nel mercato dei servizi terminalistici per
rotabili, considerate anche le quote di mercato post-concentrazione.
Su questo punto, peraltro, incide anche il precedente vizio rilevato
circa la definizione del mercato rilevante: difatti, nel
provvedimento si legge che la quota detenuta dalle controllanti
della Ignazio Messina oscillerebbe tra il [55-60%] e il [60-65%] dei
traffici rotabili (a seconda che Marina di Carrara sia inclusa
oppure no nel mercato rilevante). Nondimeno, in forza
dell'implementazione delle misure imposte dall'Autorità,
l'effettiva quota di mercato del Gruppo Messina giungerebbe al
[25-30%] circa del traffico merci rotabili, attestandosi così
al di sotto della soglia di rilevanza indicata dalla Commissione
Europea negli «Orientamenti relativi alla valutazione delle
concentrazioni orizzontali»: tuttavia, la percentuale appena
esposta sarebbe inevitabilmente destinata a salire nell'ipotesi in
cui l'esame fosse circoscritto al solo traffico rotabili del porto
di Genova, escludendo quelli di Savona/Vado ligure (e Marina di
Carrara)».
«Per di più, sempre in tema di effetti orizzontali
- rileva ancora il TAR - va evidenziato come l'Autorità abbia
circoscritto l'esame unicamente all'elemento del prezzo, senza
verificare le conseguenze dalla scomparsa di un operatore
indipendente dal mercato: invero, l'acquisizione da parte della
Ignazio Messina - al di là dell'assenza di controllo diretto
da parte di Marinvest - appare portare la Terminal san Giorgio
nell'orbita di Msc, circostanza i cui effetti non appaiono essere
stati indagati a sufficienza dall'Agcm. In ogni caso, appare viziato
l'assunto secondo il quale l'operazione avrebbe determinato la
sostituzione di un concorrente con un altro: difatti, appare
manifesto che prima dell'acquisizione nel porto di Genova esistevano
tre terminalisti (Stazioni marittime, Terminal san Giorgio e Ignazio
Messina), i quali diventano due (Stazioni marittime e Ignazio
Messina) dopo la concentrazione».
Comunicando l'accoglimento del ricorso di Grimaldi Euromed, il
TAR spiega che «va annullata l'autorizzazione alla
concentrazione» e che, «conseguentemente, si determina
una regressione del procedimento alla fase istruttoria che dovrà
essere completata dall'Autorità mediante l'adozione di un
nuovo provvedimento depurato dei vizi indicati in motivazione».
Orient Overseas (International) Limited (OOIL), la società
controllata dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings
che opera servizi di trasporto marittimo containerizzato con ...
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