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Che il lungo conflitto tra la Commissione Europea e i quindici membri del Trans Atlantic Conference Agreement (TACA) dovesse concludersi con un'ammenda inflitta all'Agreement per abuso di posizione dominante nei traffici marittimi nordatlantici, era di facile previsione, com'è facile prevedere che il braccio di ferro tra Commissione Europea e armatori non sia assolutamente concluso. Le compagnie di navigazione hanno fatto ricorso alla Corte europea di Giustizia, ed anche dopo la sentenza sono da prevedere altre tappe dell'interminabile contenzioso iniziato nel 1993, quando il TACA si chiamava ancora TAA (il TAA era nato il 31 agosto 1992 dalla fusione delle conferenze NEUSARA e USANERA).
Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l'entità dell'ammenda inflitta dal Collegio dei commissari europei della DG IV (Concorrenza): ben 273 milioni di ecu, con quote diverse alle quindici compagnie di navigazione (inforMARE del 16 settembre). Ma com'è giunta la DG IV a formulare questa cifra?
Alla fine dello scorso anno la Commissione ha pubblicato le "linee direttrici per la fissazione delle ammende nel contesto della legislazione antitrust", in base alle quali la Commissione stabilisce una somma base sulla quale si applicano delle maggiorazioni che tengano conto delle circostanze aggravanti e degli sconti per le circostanze attenuanti. La somma base viene determinata in funzione della gravità dell'infrazione, del suo impatto sul mercato e della sua estensione geografica.
La Commissione fa una distinzione fra infrazioni poco gravi (restrizioni destinate a limitare gli scambi, ma in una parte relativamente limitata del mercato comunitario, con ammenda da 1000 a 1.000.000 di ecu); infrazioni gravi (restrizioni simili a quelle precedenti, ma con più vasto impatto sul mercato, con ammenda compresa tra 1 e 20 milioni di ecu); infrazioni molto gravi (in genere si tratta di restrizioni "orizzontali" del tipo cartello dei prezzi con quote di ripartizione del mercato, o altre pratiche capaci di sconvolgere il mercato interno, come separazioni fra mercati nazionali e abuso di posizione dominante in situazione quasi monopolistica; in questi casi l'ammenda supera i 20 milioni di ecu),
All'interno di questi tre casi le ammende sono proporzionate in funzione della capacità economica effettiva dell'autore dell'infrazione a determinare un danno agli altri operatori e ai consumatori. Nel caso di più operatori, come appunto quello del TACA, la Commissione tiene conto del peso economico specifico di ciascuna compagnia di navigazione.
Inoltre la somma base può essere maggiorata con un'addizionale che può arrivare fino al 50 per cento della somma base per le infrazioni di media durata, in genere da uno a cinque anni, e fino al 10 per cento per anno in cui è stata commessa l'infrazione per quelle di lunga durata, e cioè oltre i cinque anni. In genere non viene applicata alcuna addizionale per le infrazioni di durata inferiore a un anno.
La Commissione può decidere della riduzione della somma base quando ravvisi circostanze attenuanti, come ad esempio un ruolo passivo nella realizzazione dell'infrazione, o la parziale applicazione delle pratiche d'infrazione, o l'aver interrotto e messo fine alle infrazioni in seguito ai primi interventi della Commissione, o l'esistenza di un ragionevole dubbio da parte dell'impresa sull'effettivo carattere d'infrazione nel comportamento restrittivo, o le infrazioni commesse per negligenza e non deliberatamente, o infine la collaborazione dell'impresa alla procedura condotta per accertare le infrazioni.
Può invece apportare maggiorazioni alla somma base quando si sono manifestate circostanze aggravanti, come la recidività da parte dell'impresa in un'infrazione dello stesso tipo, o il rifiuto da parte dell'impresa di collaborare o, peggio, tentativi di deviare le indagini, o il ruolo di conduttore nel compimento dell'infrazione da parte di più di un'impresa, o l'applicazione di misure di ritorsione nei confronti di altre imprese che non aderiscono alle infrazioni, o infine la necessità da parte della Commissione di maggiorare le sanzioni per superare l'ammontare dei guadagni ottenuti illecitamente.
In tutti questi casi le ammende ammontano ad una cifra compresa tra mille ecu e un milione di ecu; questa cifra può essere elevata al 10 per cento del fatturato realizzato nell'esercizio precedente da ciascuna impresa che ha partecipato all'infrazione.
Con questi calcoli, anche piuttosto soggettivi, sono state comminate le ammende alle compagnie membri del TACA. Il contenzioso, come già detto, sarà probabilmente ancora lungo e alla fine la sentenza verrà applicata ad un accordo che probabilmente non esisterà più. Intanto tra breve scenderanno a undici le compagnie membri dell'accordo per le dimissioni della DSR Senator, della Cho Yang, della Transportacion Maritima Mexicana e della Tecomar.
Stefano Bellio
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