La Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che i servizi di trasporto marittimo tra Rodi e la Turchia non possono essere soggetti a condizioni più onerose rispetto a quelli tra Rodi e i porti della Grecia o di altre nazioni dell'Unione Europea. Ogni differenza - ha precisato la Corte - deve essere giustificata da fattori oggettivi correlati ai costi dei servizi portuali o alle condizioni di trattamento dei passeggeri.
La decisione della Corte di Giustizia riguarda una causa che contrapponeva i proprietari (Geha Naftiliaki EPE, Total Scope NE, Charalambis) di tre navi usate per effettuare servizi giornalieri tra Rodi e la Turchia e la Dodecanese Harbour Fund. Nell'agosto 1996 la cassa portuale del Dodecanneso riscontrò il mancato pagamento di tasse portuali e chiamò in causa i tre proprietari sottoponendo il caso alla Corte amministrativa di Rodi.
La legge greca impone il pagamento di tasse portuali in favore dell'ente pubblico che gestisce il porto. Queste imposte sono raccolte dalle agenzie marittime e di viaggio, sono a carico di tutti i passeggeri che giungono in un porto greco e variano a seconda della destinazione della nave. Le tasse consistono in una maggiorazione percentuale del prezzo del biglietto o in una somma fissa, e non sono legate alla nazionalità dei passeggeri o alla bandiera battuta dalla nave. Queste imposte sono più elevate per i passeggeri che arrivano in un porto fuori dalla Grecia.
La Corte di Rodi sottopose il caso alla Corte di Giustizia dell'UE, per appurare se il regolamento comunitario del 1986 che applica il principio di libera prestazioni di servizi marittimi tra Stati membri dell'UE e da Stati membri a nazioni terze permette alle leggi nazionali di limitare la prestazione di servizi marittimi tra Stati membri e nazioni terze, se permette di istituire differenti tasse portuali per i passeggeri che viaggiano verso nazioni terze e inoltre se, per i viaggi verso i porti di Paesi terzi, consente di calcolare le tasse portuali sulla base della distanza o della collocazione geografica di un porto.
La cassa portuale del Dodecanneso aveva stabilito che le tasse portuali non sono a carico delle compagnie marittime, ma dei passeggeri, e che - di conseguenza - non ricadono nel campo di applicazione del regolamento comunitario sui servizi di trasporto marittimo. La cassa portuale sosteneva che le tasse sono destinate a coprire i costi di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture portuali e i costi dell'offerta di servizi portuali.
La Corte di Giustizia dell'UE ha rilevato innanzitutto come l'aumento delle tasse portuali stabilito dalle normative greche abbia un impatto diretto e automatico sul prezzo del viaggio, cosicché la differenza tra le tasse sostenute dai passeggeri influenza automaticamente il costo del viaggio. La Corte ha inoltre rilevato come la cassa portuale del Dodecanneso non abbia dimostrato che l'attuale costo dei viaggi differisce in base alla destinazione in proporzione uguale a quella delle tasse portuali verso l'Europa o la Turchia, o che tali variazioni sono giustificate oggettivamente, in particolare con la prestazione di servizi ai passeggeri di natura differente a seconda del viaggio effettuato.
La Corte ha ricordato che il regolamento del 1986 ha applicato ai trasporti marittimi tra gli Stati membri il principio di libera prestazione dei servizi e lo ha esteso ai collegamenti tra uno Stato dell'UE ed una nazione terza. In virtù di questo principio il regolamento vieta l'applicazione di differenti tasse portuali per i collegamenti interni o intracomunitari e per i collegamenti tra uno Stato membro ed una nazione terza, a meno che tali differenze non siano giustificate da fattori oggettivi. Di conseguenze le tasse portuali che variano a seconda della destinazione, laddove non ci sia alcuna correlazione tra questa differenza e il costo dei servizi portuali, costituisce una limitazione della libertà di prestazione dei servizi che è pertanto incompatibile con il regolamento del 1986. La Corte ha quindi stabilito che i servizi di trasporto marittimo tra Rodi e la Turchia non possano essere soggetti a condizioni più onerose rispetto a quelle a cui sono soggetti i servizi marittimi tra Rodi e i porti della Grecia o di altre nazioni comunitarie.