Oggi la Commissione Europea, a conclusione di una procedura di revisione avviata nel 2007, ha adottato il nuovo regolamento di esenzione per categoria che introduce modifiche alla deroga in vigore per i consorzi armatoriali che operano servizi di linea. L'attuale regolamento 823/2000, che scadrà il 25 aprile 2010 - ha ricordato Bruxelles - consente alle compagnie di trasporto marittimo di linea di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto merci (i cosiddetti “consorzi”).-
- Il nuovo regolamento introduce una proroga di cinque anni - fino all'aprile 2015 - per l'esenzione attualmente in vigore per questo tipo di cooperazione, che era stata adottata nel 1995 e la cui validità era stata prorogata nel 2000 e nel 2005.
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- Tra le modifiche principali introdotte - ha spiegato la Commissione - si segnalano una riduzione della soglia di quota di mercato al di sopra della quale le imprese non sono ammesse a beneficiare dell'esenzione automatica a norma del regolamento e l'estensione della deroga a tutti i tipi di servizi marittimi di linea per il trasporto merci.
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«Dal 1995 - ha rilevato il commissario europeo della Concorrenza, Neelie Kroes - è stata concessa alle compagnie di trasporto marittimo di linea un'esenzione, subordinata a talune condizioni, dalle norme di concorrenza per l'esercizio di servizi in comune. Gli sviluppi intervenuti nel mercato hanno indotto la Commissione a rivedere tale esenzione e, dopo un attento esame, è stato deciso di modificare il regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di questo tipo e di prolungarne la validità per un ulteriore quinquennio. Sono convinta che il nuovo regolamento sia in grado di contemperare gli interessi delle compagnie di trasporto marittimo di linea e quelli degli utenti dei servizi di trasporto».-
- Sia il regolamento di esenzione attualmente in vigore che il nuovo regolamento stabiliscono che il divieto di pratiche commerciali restrittive imposto dal trattato CE (articolo 81) non si applica a tutti gli accordi di consorzio (con l'importante eccezione di quelli sulla fissazione dei prezzi) che si prefiggono l'esercizio in comune di servizi marittimi di linea, purché tali accordi rispettino le condizioni e adempiano agli obblighi previsti dai regolamenti stessi.
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- «Alcune modifiche inserite nel testo del nuovo regolamento - ha spiegato la Commissione - sono state rese necessarie dall'abrogazione, nel 2006, del regolamento di esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime (inforMARE del 25 settembre 2006). Il nuovo testo si propone inoltre di tener maggiormente conto delle attuali pratiche di mercato e di garantire la convergenza dell'esenzione per i consorzi con le disposizioni di altri regolamenti di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale tra imprese. Il campo di applicazione del nuovo regolamento comprende ormai tutti i tipi di servizi marittimi di linea per il trasporto merci, sia con che senza container. L'elenco delle attività esentate è stato riveduto per meglio tener conto delle attuali pratiche di mercato. La soglia di quota di mercato è stata abbassata dal 35% al 30% e si è provveduto a chiarirne il metodo di calcolo. Infine, nei casi in cui un membro intenda ritirarsi dal consorzio, sono stati prolungati i periodi per il ricorso alla clausola di recesso e di permanenza obbligatoria, per meglio tener conto delle attuali pratiche di mercato garantendo pur sempre, nel contempo, la flessibilità per le compagnie marittime».
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- Il nuovo regolamento - ha proseguito la Commissione - precisa che, qualora dai legami tra i consorzi e/o i loro membri «derivino effetti negativi sulla concorrenza, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria» e che, «qualora un consorzio non soddisfi le condizioni previste dal regolamento (ad esempio perché le quote di mercato detenute dai membri superano la soglia stabilita), ciò non implica automaticamente che la cooperazione instaurata tra i membri del consorzio sia illegittima, ma significa che le parti devono valutarne su base individuale la compatibilità con le norme di concorrenza».

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