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Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, il ddl sulla portualità è ancora incompleto e non adeguato alle esigenze del settore
L'audizione dei sindacati presso la VIII Commissione del Senato
16 ottobre 2013
Ieri i rappresentanti di Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sono stati ascoltati in audizione presso l'Ottava Commissione del Senato sul disegno di legge di riforma della 84/94 in materia portuale attualmente in discussione a Palazzo Madama che - secondo i tre sindacati - «ha il pregio di riunire in un corpus normativo i numerosi provvedimenti contenuti nei decreti Salvaitalia, Crescitalia e Sviluppo, recependo alcune sollecitazioni del sindacato, tese ad aumentare la competitività di sistema attraverso ulteriori strumenti di gestione e pianificazione delle infrastrutture portuali e attraverso il perfezionamento della regolazione del mercato delle imprese che operano all'interno dei porti, riducendo la frammentazione del ciclo portuale».
Nell'intervento presso la Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, che pubblichiamo di seguito, Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno precisato che «il testo, tuttavia, è ancora incompleto e non adeguato alle rinnovate esigenze del settore e rispetto alla tematiche del lavoro non trovano soluzioni alcune problematiche e mancano precisi strumenti di regolamentazione dell'insieme delle imprese che interagiscono nell'intero sistema dei trasporti e per questo - hanno annunciato - presentiamo alcuni emendamenti».
FILT CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
SEGRETERIE NAZIONALI
Audizione sui disegni di legge nn. 120 e 370 di riforma della legislazione in materia portuale
Roma, 15 ottobre 2013
Ringraziamo il Presidente ed i Componenti l'VIII Commissione del Senato per aver proceduto a questa audizione durante la quale vi sottoporremo delle osservazioni che, a nostro avviso, si rendono necessarie per il rilancio della portualità italiana, posto che i porti rappresentano un volano per lo sviluppo del Paese.
Riconfermiamo il giudizio espresso nel corso dell'audizione del 10 ottobre 2012 alla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati sul testo che riunisce in un corpus normativo organico numerosi provvedimenti in materia portuale contenuti nei decreti Salvaitalia, Crescitalia e Sviluppo recepisce alcune “sollecitazioni” politiche, sebbene in maniera insufficiente, mosse dalle nostre Organizzazioni tese ad aumentare la “competitività di sistema” della portualità italiana attraverso l'introduzione di ulteriori strumenti di gestione, pianificazione e realizzazione delle infrastrutture portuali e attraverso il perfezionamento della regolamentazione del mercato delle imprese che operano all'interno dei porti.
Il d.d.l. aggiunge infatti l'articolo 11 bis (sistemi logistico - portuali) che dovrebbe rendere più efficace il processo di pianificazione e realizzazione delle infrastrutture logistiche e portuali, cristallizza i primi elementi di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali contenuti nel decreto Sviluppo, successivamente integrati nel decreto Del Fare, e introduce la previsione di un fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali ferroviarie e stradali.
Nel testo sono stati inoltre recepiti alcuni elementi presentati dalle nostre Organizzazioni che, configurando in maniera più netta i mercati di riferimento delle imprese portuali (si veda in proposito art. 16 c. 4 e art. 18 c. 13) contribuiscono a ridurre la frammentazione del ciclo portuale e le note conseguenze di natura sociale che ne conseguono confermando come il ricorso a forme di appalto debba riguardare i soli servizi portuali, ovvero le “prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali” e quindi non coincidenti con esse.
In questo senso apprezziamo il lavoro svolto al Senato in merito ai servizi tecnico nautici, e quindi l'art. 14, che essendo servizi di interesse generale ed estremamente specialistici non possono certamente risentire di un concorrenza selvaggia “nel mercato” o tanto peggio “per il mercato”.
Tuttavia il d.d.l. appare a nostro avviso ancora incompleto soprattutto in una situazione aggravata dalla sfavorevole congiuntura economica e caratterizzata dal mutamento degli equilibri geo economici e degli scenari della competizione che oggi si gioca sempre di più tra sistemi logistici aperti ed articolati e dove il processo di penetrazione delle compagnie di shipping nella filiera terrestre del trasporto, attraverso l'acquisto di terminal, ha ingenerato meccanismi di distorsione del mercato pericolosi per la tenuta occupazionale.
Ciò è avvalorato dalle note pratiche qualora le compagnie di shipping, seguendo logiche proprie decidono di dirottare traffici su altri scali producendo effetti sociali dirompenti.
Rispetto a tematiche strettamente connesse al lavoro non trovano pertanto soluzione alcuni problemi e rimangono inalterate le condizioni che hanno generato discrezionalità e apertura di contenziosi, e mancano precisi strumenti di regolamentazione dell'insieme delle imprese che interagiscono nell'intero sistema trasportistico.
Va infatti ribadito che la prestazione di lavoro temporanea prevista dall'articolo 17 (legge 84/94), unico soggetto che può avvalersi della somministrazione di manodopera nella operazioni e servizi portuali, integra l'attività dell'impresa terminalista. È questo un passaggio essenziale perché porta con se due implicazioni importanti per i servizi che il porto offre.
La prima prevede che il lavoro temporaneo, per un migliore e corretto funzionamento del porto, possa essere fornito, oltre che per singoli avviamenti, anche in modo pianificato e organizzato per squadre con contratti di durata, che consentano interventi maggiormente strutturati più flessibili e affidabili. Di fatto questo criterio è stato già introdotto dalle legge 84/94 che, non a caso, parla di prestazione di lavoro temporaneo e non di manodopera, stabilendo quindi, che l'impresa o agenzia, non è un reclutatore di manodopera per l'impresa che di fatto la utilizza, ma un fornitore di lavoro sul quale ha una parte di potere organizzativo quando integra l'organizzazione dell'utilizzatore.
La legge 84/94 inoltre non pone limiti di temporaneità nella fornitura di lavoro. Seppure, a nostro parere, questi elementi sono già contenuti nella legge 84/94, vanno meglio precisati in un nuovo testo legislativo, evitando, in questo modo sofismi interpretativi, deroghe e violazioni delle norme.
La seconda riguarda la possibilità dell'utilizzo di mezzi e di attrezzature ausiliari al lavoro portuale che non è impedito dalla legge 84/94, ma va meglio definito : il lavoro portuale non è esclusivamente un lavoro manuale ma, per sua natura, richiede l'ausilio di macchinari rendendo, quindi, sempre più necessaria la razionalizzazione dei mezzi presenti in un porto e sempre più decisive per l'intero sistema portuale regole funzionali, in realtà, alle stesse imprese.
Non deve, poi, essere trascurata la composizioni degli organici. Infatti, per garantire la dovuta flessibilità necessaria al corretto funzionamento dei porti, la forza lavoro complessiva deve avere un giusto equilibrio funzionale alla salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti.
Le imprese o agenzie art. 17 (legge 84/94) non rispondono solo a sé stesse, questo non solo per i vincoli ( tariffari, organizzativi, societari, di mercato ecc.) a cui sono sottoposte, ma in quanto sono allo stesso tempo impresa e fornitore di un servizio generale, un elemento di equilibrio a garanzia di tutti gli operatori e della dinamica dei traffici. Proprio per questa ragione costituiscono un elemento essenziale e di qualificazione per i porti specialmente nell' attuale fase di contrazione dei traffici e di contenimento delle tariffe ma che ha determinato una consistente riduzione della richiesta di lavoro da parte dei
Terminal Operators all'impresa fornitrice di lavoro temporaneo, generando uno squilibrio che mina alle basi l'esistenza stessa di tale soggetto.
In ragione di ciò nonostante la strutturalizzazione dell'IMA avvenuta tramite la L. 92/12 attraverso l'estensione alle imprese ex art. 17 dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della L. 407/90 è interesse comune assicurare la loro presenza anche attraverso provvedimenti volti a defiscalizzare i costi aziendali delle imprese che si avvalgono in maniera cospicua del lavoro temporaneo e/o attraverso l'istituzione, da parte delle Autorità Portuali, di una sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate volta a sostenere precisi processi di riorganizzazione delle imprese ex art. 17 e la formazione e ridefinizione degli organici.
Vi è inoltre un'ulteriore e grave questione in capo alle imprese trasformatesi ai sensi dell'art. 21 co. b della L. 84/94 che attiene alla sfera delle responsabilità connesse all'esposizione all'amianto dei lavoratori. Considerato che la trasformazione è avvenuta per obbligo di legge occorre intervenire affinché gli attuali artt. 17 non siano pertanto costretti a rispondere alle responsabilità in capo agli allora artt. 21 b, cosa che causerebbe loro forti ripercussioni di carattere finanziario.
Rimarchiamo inoltre che, malgrado le pluriennali osservazioni, a tutt'oggi il testo di legge non prevede la presenza in comitato portuale del rappresentante delle imprese autorizzate ai sensi dell' ex art. 17.
Per quanto riguarda, poi, le autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali da effettuarsi alla partenza o all'arrivo delle navi, ovvero la cosiddetta autoproduzione, questa deve essere autorizzata solo nei porti dove non è possibile avvalersi dei lavoratori portuali, come già ribadito nei contratti di lavoro internazionali del settore marittimo, e comunque può essere autorizzata esclusivamente quando le navi sono dotate di mezzi adeguati alle operazioni da svolgere, con personale esclusivamente dedicato all'esercizio di tali operazioni, non fungibile, assunto con libretto di navigazione e aggiunto in tabella d'armamento.
Sempre in tema di ricadute in termini occupazionali ed economici occorre superare la controversa ed immotivata applicazione ai dipendenti delle AP, il cui rapporto di lavoro è di natura privata così come chiaramente sancito nella legge 84/94, delle norme di contenimento della spesa pubblica afferenti al pubblico impiego quali il D.L. 78/2010 che il d.d.l. tenta di chiarire, sancendo la non applicabilità delle disposizioni di cui alle Leggi n. 70/75 e n. 165/01 alle A. P., senza a nostro avviso riuscire a dirimere questa “aeterna quaestio”.
Per quanto riguarda la totale assimilazione delle Autorità Portuali agli Enti Pubblici non economici, oltre a ridurre diritti e tutele dei lavoratori dal punto di vista contrattuale, in base ai quali esprimiamo la più totale contrarietà, vanifica ogni opportunità di garantire le specificità di questi Enti. E' assolutamente necessario dare una soluzione definitiva a questo annoso problema nella direzione da noi più volte indicato.
Appare comunque complessivamente rafforzato il ruolo delle A.P., in un settore quale quello portuale, di importanza strategica per il sistema produttivo e distributivo nazionale, che deve potersi qualificare soprattutto per indirizzare ed accompagnare positivamente i cambiamenti che caratterizzano il settore dello shipping e dei trasporti.
Nel testo permangono tuttavia criticità legate alla limitazione dei compiti e delle funzioni attribuite al comitato Portuale. Dare più poteri ai presidenti per la sburocratizzazione di alcuni atti e procedure è una cosa positiva. Velocizzare i tempi di attuazione di molte pratiche evitando di ingolfare i lavori del Comitato Portuale serve a dare più fluidità al lavoro delle A.P. Nonostante ciò, sminuire le competenze dei comitati portuali, attribuendo ai presidenti compiti oggi del comitato portuale, non aiuta la portualità e ci riferiamo alla deliberazione di rilascio delle concessioni demaniali marittime e delle all'esercizio di imprese portuali per una durata inferiore ai quattro anni. Riteniamo opportuno che per le autorizzazioni e concessioni attinenti al lavoro portuale e quindi agli art.16 e 18, il comitato venga preventivamente sentito come previsto dalla attuale legge.
Lasciare la decisione al solo Presidente senza avere almeno sentito il comitato su materie specifiche, che possono interessare ricadute occupazionali e spesso con ripercussioni di carattere sociale, non crediamo che possa favorire un processo di modernizzazione dei porti. Inoltre riteniamo indispensabile nella gestione delle Autorità Portuali, che i requisiti minimi per svolgere un ruolo di così qualificata importanza, restino quelli previsti dall'attuale legge, senza alcuna modificazione.
Inoltre la modifica apportata all'art. 9 della legge 84/94, non la condividiamo. Riteniamo non equo limitare i mandati dei rappresentanti dei lavoratori.
Tra le altre importanti criticità sono la non facile interpretazione delle nuove disposizioni inerenti al Piano regolatore portuale e la non chiarezza circa le distinte attribuzioni all'Autorità Marittima e A.P. di funzioni di controllo e regolamentazione tecnica ai fini della sicurezza delle attività portuali.
Nel valutare positivamente che dopo dieci anni di dibattito finalmente si intraveda l'opportunità di addivenire ad una riforma della legislazione in materia portuale, si ritiene comunque che la lunga “gestazione” dell'iter legislativo avrebbe potuto produrre un testo più attuale, che desse maggiore organicità e competitività al sistema, e quindi maggiormente rispondente alle esigenze della portualità.
Per rispondere alle esigenze manifestate dal settore portuale, pena la definitiva marginalizzazione nel panorama europeo, occorrono a nostro avviso scelte precise di politica infrastrutturale a livello nazionale (inquadrate nel più ampio scenario di sviluppo a livello europeo) a cui corrispondano coerenti strumenti e modelli di gestione dei porti.
La dimensione globale dei mercati e degli operatori rende sempre più complesso per il soggetto pubblico governare le scelte di politica portuale, sia in fase di “selezione” dei futuri concessionari, sia nello sviluppo delle attività di impresa che si estendono in un orizzonte temporale di lungo periodo.
I vigenti meccanismi di revoca o decadenza delle concessioni, infatti, sembrano inadeguati in una situazione in cui il soggetto pubblico non dispone di elementi “oggettivi” per valutare la responsabilità del concessionario (salvo casi estremi) così come di strumenti per interpretare l'agire strategico dell'impresa terminalista, tanto più quando essa si inserisce in un network globale del quale rappresenta soltanto uno dei possibili centri di profitto.
La competitività è infatti giocata fra “sistemi logistici aperti e articolati” per i quali le risorse da attivare e i soggetti da coinvolgere trascendono i confini locali verso le macro regioni economiche di riferimento. Il “sistema porto” deve poter rappresentare un elemento determinante per poter indirizzare i processi. In questi ultimi anni, anche per effetto della crisi che ha indotto un notevole calo di traffici lungo la direttrice est - ovest, la competizione si è invece spesso giocata seguendo i meccanismi perversi della contrazione dei costi del lavoro a scapito delle tutele sociali e della sicurezza del lavoro portuale.
I recentissimi fatti che hanno investito gli scali di transhipment del sud Italia rappresentano senza alcun dubbio un esempio di come le scelte infrastrutturali in materia di trasporti a livello nazionale e l'inadeguatezza degli strumenti (anche normativi) di governo dei porti, si scontrino con un “mercato” in profonda e rapida evoluzione dove la concorrenza sul costo del lavoro e sul sistema delle “regole” spiazza rapidamente interi segmenti della nostra portualità.
Questi fattori “esterni”, destinati a condizionare pesantemente la competitività dei traffici di transhipment , si combinano con le strategie dei grandi operatori internazionali che, se da un lato possono determinare lo sviluppo di un porto, dall'altro ne inducono una immediata “crisi” quando le convenienze produttive si spostano da un'area all'altra. I provvedimenti sino ad ora assunti dal Governo non sono risolutivi del problema , aprono ulteriori contraddizioni in un settore gia duramente provato dalla crisi. E' invece evidente la necessità di introdurre una specifica normativa di carattere fiscale per i traffici di transhipment a fronte di specifiche garanzie, da parte delle imprese, in termini di mantenimento dei volumi e dell'occupazione nei porti italiani.
Oggi, vista l'evoluzione che ha interessato il testo predisposto dalla Commissione del Senato, e richiamati i recentissimi fatti che hanno interessato la portualità nazionale, è importante sintetizzare alcuni punti che debbono ritenersi indispensabili per avviare un reale confronto e un aperto dibattito sulla riforma del settore.
Il primo tema importante è quello degli strumenti per gestire nel modo più efficace possibile il processo di pianificazione e realizzazione delle infrastrutture portuali.
Il ruolo di coordinamento di Autorità Portuale va infatti anche apprezzato rispetto alla capacità di rappresentare un elemento di velocizzazione degli interventi infrastrutturali.
Un cambiamento, quello contenuto nel d.d.l., che favorisce l'attuazione delle opere, pubbliche e private, da realizzare in ambito portuale e che va accompagnato con un'effettiva possibilità, per le Autorità Portuali, di rappresentare un elemento di impulso e stimolo per gli strumenti di concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi previsti dai Piani Regolatori Portuali, per i quali servono tempi certi di approvazione.
A questo proposito, il tema è quello del “governo” del rapporto pubblico-privato che diventa particolarmente delicato quando si tratta di investimenti di ampio respiro e di rilevante valenza strategica come quelli in nuove infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali o logistiche.
Meglio sarebbe una “Authority di Sistema”, partecipata da più soggetti istituzionali che sia in grado da un lato di attivare le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo e, non meno importante, aumentare il peso delle scelte di politica infrastrutturale in modo tale da trascendere le dimensioni locali. Una sorta di semi-federalismo con centralizzazione delle decisioni e delle scelte a livello di macro regioni economiche. In questo quadro auspichiamo che la revisione del Titolo V della Costituzione assegni alle competenze legislative esclusive dello Stato la disciplina portuale.
Forse questo modello potrebbe in parte risolvere il problema della frammentazione delle decisioni e favorire le necessarie concentrazioni su progetti di rilevanza internazionale. In questo modello i soggetti finanziatori e le imprese interessate potrebbero sicuramente entrare ma in una logica di “concertazione”.
In sintesi occorre ripensare nuovi strumenti per pianificare e realizzare le infrastrutture portuali e il relativo sistema logistico e del trasporto, senza il quale un porto non può più considerarsi competitivo.
L'altro argomento da affrontare è senz'altro quello relativo alla qualificazione della presenza pubblica in ambito portuale; non solo sotto il profilo della Governance dell'Autorità Portuale ma anche con riguardo alla Governance dell'intero “sistema porto”.
Le riflessioni che sino ad oggi si sono sviluppate non hanno infatti dedicato la dovuta attenzione al contesto “pubblico dei porti” nel quale l'Autorità Portuale opera.
In altri termini, non è proponibile un riassetto del sistema che non guardi anche al ruolo svolto dalla Autorità Marittima, dalla stessa Agenzia delle Dogane e dai diversi Istituti che, a diverso titolo, concorrono a definire il complessivo assetto del processo produttivo portuale. Da questo punto di vista un efficace coordinamento delle diverse amministrazioni pubbliche presenti in ambito portuale può assicurare una maggiore capacità del sistema di rispondere alle esigenze di efficientamento ed organizzazione e sicurezza del ciclo del trasporto.
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