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Segnalazione all'Agenzia delle Entrate sulla non imponibilità Iva “in alto mare”
È stata inviata da Anpan, Assopetroli, Assorimorchiatori, Fedarlinea, Federagenti e Fincantieri
18 luglio 2017
Le associazioni e aziende del cluster marittimo italiano Anpan, Assopetroli, Assorimorchiatori, Fedarlinea, Federagenti e Fincantieri hanno inviato alla direzione generale dell'Agenzia delle Entrate una segnalazione in sette punti, condivisa anche da Assocostieri, Nautica Italiana e Myba, in vista dell'imminente emanazione di istruzioni operative per la verifica della condizione di effettiva navigazione delle unità navali in alto mare prevista dall'articolo 8-bis del decreto del presidente della Repubblica del 1972 relativo all'istituzione e alla disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto,.
I firmatari della segnalazione hanno evidenziato che la non imponibilità Iva per le navi che hanno operato più del 70% dei loro viaggi in alto mare, ovvero in acque territoriali non italiane o internazionali, è un tema delicato e critico per tutta l'economia del mare. Tema che è stato innescato da una modifica normativa intervenuta nel 2012 a seguito di una procedura di infrazione UE e che è al centro dell'attenzione del settore marittimo e portuale dallo scorso gennaio quando l'Agenzia delle Entrate ha emanato per la prima volta istruzioni applicative al riguardo.
Con tale segnalazione le cinque associazioni imprenditoriali e Fincantieri hanno inteso offrire la loro collaborazione all'Agenzia dell'Entrate mettendo nero su bianco i problemi applicativi e una serie di spunti interpretativi finalizzati - hanno spiegato - «a risolvere una volta per tutte un problema fiscale fonte di innumerevoli contenziosi attuali e potenziali in un quadro di riferimento normativo rimasto per troppo tempo incerto».
Per quanto riguarda la decorrenza dei criteri applicativi pubblicati lo scorso gennaio, il documento delle associazioni ne suggerisce un ritardo in modo da consentire anche agli operatori internazionali di conoscerle ed adeguarsi e chiede che per il passato sia ritenuta sufficiente la prova di idoneità del mezzo ovvero di una navigazione effettiva in alto mare anche non prevalente.
Per quanto concerne l'effettività della norma si ritiene che il riferimento più adeguato sia quello relativo al dato storico, pur con salvezza per gli operatori di dimostrare la spettanza del regime laddove la condizione risulti nel periodo di fruizione in concreto soddisfatta.
Inoltre, alla luce dei numerosi casi in cui la responsabilità è ricaduta sui fornitori (ad esempio nel caso delle forniture di bunker per le navi), le associazioni sollecitano una modifica normativa che stabilisca la responsabilità del cliente o committente, l'applicabilità del regime sulla base di una dichiarazione di questo e la non sanzionabilità del fornitore, che non può essere trasformato di fatto in un sostituto del verificatore fiscale.
Per quanto concerne l'ambito territoriale, le associazioni ritengono che il riferimento siano le acque territoriali italiane, mentre acque internazionali o di altri paesi sono da considerare alto mare.
Nel documento si chiede inoltre che, seppure escluse dalla percentuale qualificante, sia riconosciuto che nel regime di non imponibilità rientrino le spese per i viaggi e le soste effettuati non in esecuzione dei contratti di utilizzo della nave ma, ad esempio, per esigenze tecniche e non “coperti da contratto” (quali i viaggi da o verso il cantiere, le soste o i riposizionamenti dell'unità non coperti da contratto).
Secondo le associazioni, una procedura di rettifica dovrebbe essere garantita, senza applicazione di sanzioni, laddove in fase successiva alla dichiarazione utile ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità l'armatore o comunque l'utilizzatore successivamente comunichi che la condizione relativa all'effettiva navigazione in alto mare non risulta soddisfatta.
Infine per le unità adibite “ad operazioni di salvataggio e di assistenza in mare” le associazioni evidenziano trattarsi di fattispecie per legge distinte e sollecitano anche in materia di Tonnage Tax gli interventi di adeguamento alla normativa UE necessari - hanno sottolineato - per non vanificare gli obiettivi di tutela della competitività nazionale che il regime è stato introdotto per garantire in un settore, strategico per il nostro Paese, naturalmente esposto alla competitività internazionale.
Da parte sua UCINA Confindustria Nautica ha evidenziato di aver appreso con favore la presa di posizione di Federagenti con Assorimorchiatori e Fedarlinea, «che - ha spiegato l'associazione della nautica da diporto - dopo alcuni mesi si allineano alla richiesta di chiarimenti sulla navigazione Altomare presentata all'Agenzia delle Entrate dalla stessa UCINA insieme ad Anpan a inizio maggio scorso». «Un peccato - ha rilevato la presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria - che già allora non ci sia stata la forza e la volontà di essere stati coesi, visto che, come dimostra la nota odierna, non c'erano divergenze sostanziali nei contenuti. Una più sollecita risposta agli interessi degli associati - ha osservato Demaria - avrebbe aiutato a ottenere prima un risultato importantissimo e vitale per molto aziende. Tuttavia confidiamo che l'aggiungersi di queste importanti firme, ormai alla vigilia dell'emanazione della circolare chiarificatrice dell'Agenzia, sia un buon punto di partenza per proseguire insieme in futuro».
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