Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato le linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del MIT di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202. Annunciando la pubblicazione del decreto, che riportiamo a questo
link, il dicastero ha specificato che il confronto del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini con il ministro Raffaele Fitto «ha consentito di condividere e chiudere il tema delle linee guida per le concessioni portuali che permette il traguardo di una importante milestone connessa alla terza rata del PNRR».
Tra i punti di criticità della legislazione italiana in materia di porti, la Commissione Europea, ai fini dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aveva infatti segnalato la necessità di adottare criteri chiari, non discriminatori e trasparenti per l'aggiudicazione delle concessioni portuali da attuarsi mediante la modifica annunciata dal governo italiano del regolamento relativo alle concessioni portuali. In particolare, la Commissione aveva proposto di limitarne la durata massima. A tal proposito il decreto ministeriale prevede che la durata della concessione sia commisurata agli investimenti previsti dal Piano Economico-Finanziario (PEF) predisposto dal concessionario sulla base di format elaborati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e che prima dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione l'Autorità di Sistema Portuale invii il PEF all'ART, ART che le linee guida specificano possa “rilasciare pareri in merito alle procedure di affidamento e ai procedimenti di rilascio delle concessioni, anche su richiesta delle AdSP, e proporre l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca degli atti di concessione”. Indicazioni che assegnano evidentemente all'Autorità di Regolazione dei Trasporti una facoltà di intervento diretto sull'operato dei concessionari scavalcando l'Autorità di Sistema Portuale.
Quanto alla durata complessiva della concessione, il decreto prevede che questa venga proposta da soggetto candidatosi all'ottenimento della concessione e debba essere tale da consentire la remunerazione del capitale investito e comunque non superiore al periodo di ammortamento delle opere realizzate.
Relativamente all'eventuale estensione della durata della concessione, si specifica che potrà essere consentita solo per concessioni superiori a dieci anni. Anche in questo caso l'ART è chiamata a svolgere un ruolo primario in quando - specifica il decreto - in caso di istanza di proroga di una concessione o un affidamento di durata superiore a dieci anni, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, previa notifica obbligatoria da parte dell'autorità concedente, si dovrà esprimere entro trenta giorni dalla data di notifica con parere vincolante circa la coerenza dell'istanza con il PEF collegato alla concessione o all'affidamento. Inoltre - precisa il decreto ministeriale - “nel caso in cui l'istanza di proroga riguardi una concessione di durata superiore a quaranta anni ovvero tale soglia sia superata per effetto dell'eventuale proroga, l'AdSP richiede al MIT un parere preventivo circa la coerenza dell'istanza con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero si pronuncia entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie al rilascio del parere”.