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23. Februar 2026 - Jahr XXX
Unabhängige Zeitung zu Wirtschaft und Verkehrspolitik
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Originaltexte
Das regionale Verwaltungsgericht für Ligurien annulliert die Vergabe der Arbeiten für den neuen Wellenbrecher von Genua in Webuild
Der Berufung des Consorzio Stabile Eteria, Acciona Construcción und R.C.M. Costruzioni wurde stattgegeben. Die Baustelle, die mit PNRR-Mitteln finanziert wird, wird jedoch nicht gestoppt
Genova
10 Mai 2023
Das regionale Verwaltungsgericht für Ligurien hat akzeptiert die Beschwerde des Consorzio Stabile Eteria (Gavio und Caltagirone), Acciona Construcción und R.C.M. Costruzioni volto die Aufhebung des Dekrets vom 12. Oktober letzten Jahres zu erwirken mit zu dem Paolo Emilio Signorini, Präsident der Behörde von Hafensystem des westlichen Ligurischen Meeres sowie Außerordentlicher Kommissar für den Bau des neuen Staudamms Foranea di Genova, ordnete die Vergabe des Auftrags von Diese neue Hafeninfrastruktur für das konstituierende Konsortium (jetzt Consorzio PerGenova Breakwater) zwischen Webuild, Fincantieri Infrastruktur Opere Marittime, Fincosit und Società Italiana Ausbaggern.

Ein Satz, der der ligurischen Gerichtsbarkeit administrativ, die wir unten veröffentlichen, die jedoch nicht haben wird Auswirkungen auf den Bau des neuen Wellenbrechers, Offiziell eingeweiht vor sechs Tagen ( von 4 Mai 2023), wie - spezifiziert den Satz der TAR - "Da es sich um ein Verfahren zur Konzeption und Umsetzung von Arbeiten, die teilweise aus den im Plan vorgesehenen Mitteln finanziert werden Nationale Erholung und Resilienz und Anwendungsfindung Artikel 125 der Verwaltungsverfahrensordnung (Artikel 48 Absatz 4 des Gesetzesdekrets vom 31.05.2021, Nr. 77), die Aufhebung des Auftrags nicht das Erlöschen des bereits vereinbarten Vertrags mit sich bringt und für die in Artikel 34 Absatz 3 der Verfahrensordnung genannten begrenzten Zwecke oder als Feststellung, dass die Handlung allein zu dem Zweck rechtswidrig ist, Kompensatoren in Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Etaria-Konsortiums, in der in den mitgeteilten Rechtsakten über die Hinzufügung von Gründen zurückgetreten ist nach Ablehnung des Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz."

Das Urteil sieht eine Entschädigung vor, indem es "die Präsident der Hafenbehörde des Ligurischen Meeres Westlicher, außerordentlicher Beauftragter für die Realisierung der neuer Wellenbrecherdamm Genua und das PerGenova Breakwater Consortium in solide, zur Bezahlung, zugunsten des Consorzio Stabile Eteria und R.C.M. Costruzioni s.r.l., Gerichtsgebühren, die sie in € abrechnet 10.000,00 (zehntausend), zuzüglich Gemeinkosten, Mehrwertsteuer und CPA, zzgl. Rückzahlung der für die Beschwerde entrichteten Pauschalgebühr und der Beschwerdebegründung Ergänzungen".

Er betonte, dass "die Arbeit gemäß Zeitplan, da das Urteil den Vertrag nicht berührt". in einer Notiz die Behörde des Hafensystems des Ligurischen Meeres Occidentale präzisierte, dass "unter den verschiedenen Streitigkeiten Die vom Beschwerdeführer Consorzio Eteria erhobenen Richter bestätigten eine einziger Rechtsmittelgrund, gegen den ein Rechtsmittel eingelegt wird, unbeschadet Es versteht sich, dass die Position des Konsortiums auch folgenden Punkten unterliegt: Prüfungen durch die Verwaltung, wie in der das gleiche regionale Verwaltungsgericht zu verurteilen".

Seitens Webuild ist inzwischen bekannt, dass "sie fortfahren Versendet, seit dem Tag der Grundsteinlegung der letzten 4 Mai, die Arbeit von Arbeitern und Technikern für den neuen Damm Foranea di Genova, die größte Intervention, die jemals durchgeführt wurde die Stärkung der italienischen Häfen". "Die Erste Kiesverlegungsaktivitäten zur Konsolidierung des Meeresbodens - erklärte das Unternehmen - wird während der gesamten Monat Mai und wird dazu führen, dass in den Gebieten auf den Meeresboden gegossen wird vordefiniert, ca. 2.000 Tonnen Kies pro Tag. Wille beschäftigte ein Schiff mit einer Kapazität von 3.600 Tonnen, das fertiggestellt wird eine Hin- und Rückfahrt von Piombino alle 36 Stunden. Außerdem Ein kleineres Schiff, 400 Tonnen, wird ausführen zwei Fahrten pro Tag von Genua. Die Aktivitäten werden fortgesetzt in Mai und Juni, mit den ersten beiden Testgebieten - Campo Test 1 im Mai und Testfeld 2 im Juni. Die Tätigkeit von Das Verlegen von Kies wird dann ohne weitere fortgesetzt Stopp bis September 2024, wobei auch die Verwendung von 40.000-Tonnen-Schiffe. Parallel dazu in den letzten zwei Wochen Im Mai startet die Rammphase: 70.000 Masten wird dank des Einsatzes von vier Pontons im Meeresboden fixiert, schwimmende Plattformen von 600 Quadratmetern, auf denen Installieren Sie jeweils zwei Kräne. Diese Verarbeitungsphase findet statt Das wird in den nächsten 17 Monaten so weitergehen."



Pubblicato il 10/05/2023

N. 00495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2022 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l., Acciona Construcción s.a. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini e Daniela Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 48/6;
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Genova, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Webuild s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Alessandro Botto e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincosit s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Consorzio PerGenova Breakwater, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Alessandro Botto;

per l'annullamento

del decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto “l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena (p3062)” in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (ora Consorzio PerGenova Breakwater).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Webuild s.p.a., di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., di Fincosit s.r.l., della Società Italiana Dragaggi s.p.a., della Regione Liguria e del Comune di Genova;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio PerGenova Breakwater, da Webuild s.p.a., da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., da Fincosit s.r.l. e dalla Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Stabile Eteria s.c. a r.l., in proprio e nella sua qualità di impresa mandataria di un RTI costituendo, nonché le mandanti Acciona Construcción s.a. e R.C.M. Costruzioni s.r.l. (di seguito, Consorzio Eteria senz'altro) hanno impugnato il decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (di seguito, Consorzio Webuild senz'altro).

Il Consorzio Eteria premette in punto di fatto: - che la nuova Diga Foranea, opera simbolo del PNRR, è stata inserita fra le dieci “opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” di cui all'All. IV del D.L. 31.5.2021, n. 77; - che l'importo dell'appalto veniva inizialmente stimato in € 892.648.339,38, di cui € 16.980.198,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - che l'appalto è articolato in due fasi funzionali, e che la procedura afferisce alla progettazione definitiva ed esecutiva delle due fasi e ai lavori per la realizzazione della sola prima fase; - che l'avviso pubblico finalizzato a selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevedeva dei requisiti specifici minimi di ammissione, distinti per gli esecutori dei lavori e della progettazione; - che, per gli esecutori dei lavori (art. 6.2.1, punto iii), l'avviso richiedeva il possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza (pari a € 873.136.728,62), che l'impresa doveva aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso; - che, per gli esecutori della progettazione (art. 6.2.2), l'avviso richiedeva: i) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nella categoria D.01 ex DM 17.6.2016, relativa alle opere di navigazione interna e portuali, per l'importo di € 1.200.000.000,00; ii) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di due servizi “di punta” attinenti all'ingegneria e all'architettura, in categoria D.01; iii) un fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura “espletati nei migliori tre esercizi finanziari approvati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso almeno pari a due volte l'importo del servizio posto a base di gara” (i requisiti i, ii e iii, in caso di consorzio/RTP, avrebbero potuto essere soddisfatti dal consorzio/RTP nel suo complesso, ma comunque in misura maggioritaria dalla mandataria); v) il possesso dei requisiti di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016; vi) la dotazione “di uno staff tecnico adeguato all'entità e alla complessità delle opere da progettare”, comprensivo di 18 figure professionali specifiche con particolare esperienza, iscritte ai rispettivi albi o elenchi professionali; - che, entro il termine del 30.12.2021, manifestavano interesse soltanto i due operatori economici ricorrente (Consorzio Eteria) e controinteressato (Consorzio Webuild); - che, nella manifestazione di interesse, il Consorzio controinteressato indicava le seguenti percentuali di esecuzione dei lavori: Webuild 40%, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. 25%; Fincosit s.r.l. 25% e Società Italiana Dragaggi s.p.a 10%; - che il R.T.I. controinteressato indicava come progettista il costituendo RTP tra le società RAMBOLL UK Ltd. (mandataria al 55%) e la F&M Ingegneria s.p.a. (mandante al 45%); - che entrambi gli operatori superavano la fase di prequalifica e venivano invitati a presentare una proposta tecnico-economica sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), approvato con Decreto Presidenziale n. 502 del 31.5.2022; - che tuttavia, dubitando dell'effettiva capienza dell'importo posto a base di gara rispetto alle prestazioni a farsi, nessuno degli operatori presentava offerta, sicché la gara andava deserta; - che il Commissario decideva allora di aprire una successiva fase di negoziazione privata con i due operatori, che presentavano offerta entro il prescritto termine del 26.7.2022; - che le offerte venivano esaminate dai membri di un collegio di esperti indipendenti nel corso delle sedute riservate tenutesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022; - che i due operatori venivano invitati a presentare precisazioni e chiarimenti alle proposte del 26.7.2022, oltre ad una proposta economica migliorativa, in forma di ribasso percentuale unico ed incondizionato sul nuovo importo a base di gara di € 910.984.651,19; - che le integrazioni trasmesse dai concorrenti venivano esaminate dal collegio degli esperti nella seduta riservata del 10.10.2022, nel corso della quale veniva redatto altresì il verbale conclusivo delle valutazioni; - che, con verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente), il Commissario straordinario dava atto dei nuovi ribassi proposti da Webuild (9,40%) e dal RTI Eteria (8,019%), e, facendo proprie le valutazioni del collegio degli esperti, dalle quali sarebbe emersa una più favorevole considerazione per l'offerta tecnica dell'O.E. Webuild, “che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabiliva di proseguire la negoziazione con il solo raggruppamento controinteressato, disponendo l'aggiudicazione in suo favore.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 24, comma 5, art. 83 e art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Sostiene che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara per una pluralità di ragioni, come segue.

1.1. La mandataria dell'indicato RT di progettisti, Ramboll UK (con quota di esecuzione del 55%), risulterebbe priva dei requisiti minimi prescritti - con ciò facendo venir meno la qualificazione del RTP nonché l'intera componente progettuale - in quanto, a seguito della Brexit, con scadenza del periodo transitorio al 31.12.2020, i professionisti della mandataria non potrebbero accedere, negli Stati membri UE, all'esercizio delle professioni c.d. regolamentate di ingegnere, architetto e geologo per prestazioni temporanee ed occasionali (ovvero per i casi diversi dallo stabilimento, i soli coperti dall'accordo di recesso), né sarebbero in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 263/2016.

1.2. La mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

1.3. Due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” e “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati, dipendenti delle stesse.

1.4. Non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio A.2). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, e art. 80, comma 5, lett c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto.

Il collegio di esperti e la struttura commissariale sarebbero incorsi in un grave travisamento nella valutazione della proposta tecnica relativamente al criterio A.2, giacché, dei tre lavori analoghi presentati dal Consorzio Webuild, il secondo e determinante (TUAS Terminal ph. 1 Singapore, di importo pari a € 1.521.152.855,00) non sarebbe stato eseguito dalla consorziata SIDRA, ma dalla società Dredging International (DEME Group), estranea alla compagine del Consorzio Webuild, ciò che, per altro verso, integrerebbe pure un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, con i conseguenti effetti escludenti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Quanto al criterio B.3 dell'invito a presentare proposta tecnico-economica - concernente la proposta di organizzazione del cantiere e della produzione in vista del conseguimento degli obiettivi temporali di completamento dell'opera - lamenta che, a fronte della certa riduzione dei tempi di realizzazione di sei mesi offerta dal R.T.I. ricorrente, il Consorzio aggiudicatario, pur prevedendo l'inizio lavori il 1° agosto 2022 e la fine dei lavori al 30.11.2026, non ha poi presentato un cronoprogramma aggiornato (punto n. 19 del verbale 10.10.2022), né ha dedotto un aumento della capacità produttiva (anzi, il collegio degli esperti ha rilevato criticità per la presenza di un solo impianto per la realizzazione di cassoni altri 33 metri): la relativa proposta, in tesi ingiustamente premiata, sconterebbe dunque un'obiettiva e indiscutibile alea di indeterminatezza e incertezza in ordine all'effettivo rispetto della data ultima di conclusione dei lavori, e per ciò solo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

4. Violazione dei principi di certezza dell'offerta e di par condicio competitorum. Violazione delle previsioni dell'invito sul divieto di offerte condizionate. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

L'offerta economica migliorativa della controinteressata, contenente il nuovo ribasso, sarebbe inammissibile, in quanto espressa in forma duplice e alternativa, ovvero mantenendo le riserve precedentemente espresse con un atto di diffida volto a tenere fermo l'originario ribasso.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a., la Regione Liguria ed il Comune di Genova.

Con ordinanza 21.11.2022, n. 236 la sezione, in considerazione della prevalenza - ex artt. 48 comma 4 D.L. n. 77/2021 e 125 comma 2 c.p.a. - dell'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure, ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il successivo 23.11.2022 è stato quindi stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario e il Consorzio PerGenova Breakwater, costituito tra Webuild s.p.a. (capogruppo), Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a..

Con atto notificato il 2.12.2022 e depositato il 5.12.2022 il Consorzio PerGenova Breakwater, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5 - con particolare riferimento alle lettere c), c-bis), f) e f-bis) - e comma 6, del Codice, in relazione alla mancata dichiarazione dell'inibizione a contrarre a causa di comportamenti anticoncorrenziali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, errore dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio.

La società Acciona, mandante del consorzio ricorrente, avrebbe omesso di dichiarare l'adozione nei propri confronti, nelle more della procedura, della risoluzione antitrust con cui l'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato (Comición Nacional del los Mercados y la Competencia) ha: 1) accertato la commissione di gravi condotte anticoncorrenziali reiterate nel tempo per oltre venti anni; 2) irrogato una pesante sanzione economica di Euro 29.400.000,00 a carico della società; 3) dichiarato il divieto ex lege di contrarre con le pubbliche amministrazioni, ciò che integrerebbe plurime cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 2.12.2022 e depositato il 14.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di ulteriore documentazione da parte della stazione appaltante e del Consorzio controinteressato, ha dedotto ulteriori cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; art. 92, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Premesso che l'importo dei lavori è asceso dagli originari € 856.156.530,52 indicati nell'Avviso agli € 890.547.507,82 previsti nell'Invito a presentare proposta, lamenta che le consorziate FIOM e Sidra, a seguito del rialzo del quadro economico, risulterebbero sprovviste del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso, in misura coerente alle quote (rispettivamente, 25% e 10%) di esecuzione dell'appalto assunte in gara, in quanto i due relativi contratti di avvalimento con le imprese Fincantieri Infrastructure s.p.a. (ausiliaria di FIOM) e Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. (ausiliaria di SIDRA) non sono stati interessati da un corrispondente incremento del requisito messo a disposizione.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 32, comma 7, e art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex di gara [art. 6.2.1, punto ii), dell'avviso e criterio A.2 dell'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

La stazione appaltante avrebbe indebitamente proceduto a stipulare il contratto di appalto malgrado l'incompleta verifica, in capo al Consorzio Webuild, delle competenze spese in gara e, segnatamente: del certificato di regolare esecuzione del lavoro n. 2 presentato da Sidra, relativo al Terminal di Singapore e di importo pari a circa 1,5 miliardi di Euro; della prova del possesso, da parte di Webuild, del requisito di cui all'art. 6.2.1, punto ii dell'Avviso, ossia l'indicatore “Attivo Corrente (A)/Passivo Corrente (B) ≥ 1”.

3. Violazione e/o falsa applicazione di legge [artt. 24, comma 5, 80, comma 5, lett. c-bis), 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

3.1. I professionisti indicati da Ramboll non risulterebbero iscritti all'Engineering Council, vale a dire il competente ordine professionale del Regno Unito.

3.2. Ramboll, in sede di comprova, non avrebbe prodotto i casellari giudiziali dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, né un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine, in violazione dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3. Ramboll, ai fini della valutazione tecnico-qualitativa della proposta tecnica del Consorzio (criterio A.1), ha presentato un servizio analogo svolto presso il porto di Nador West in Marocco, che peraltro non era valutabile, essendo stato eseguito nel biennio 2014-2016, e quindi al di fuori dell'arco temporale di 5 anni prescritto dall'Invito.

4. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Alla luce delle integrazioni documentali, ripropone il 3 motivo del ricorso introduttivo, secondo il quale, in difetto di un incremento della produzione atto a controbilanciare il rinvio dell'inizio delle attività, il rispetto del termine ultimo del 30.11.2026 dichiarato dall'aggiudicataria si rivelerebbe un obiettivo aleatorio e privo del minimo supporto esplicativo ed istruttorio.

5. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 47 del D.L. n. 77/2021). Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni dell'invito. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura anche per non aver dimostrato di avere trasmesso il rapporto sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, così come prescritto a pena di esclusione dall'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, all'uopo richiamato alle pagg. 6-7 dell'Invito.

Nelle conclusioni il Consorzio Eteria ha chiesto, oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati, l'accertamento della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario.

All'atto di motivi aggiunti accedeva domanda di accesso in corso di causa alla versione integrale e senza omissis della Relazione B di Webuild.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 15.12.2022 e depositato il 27.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di documentazione da parte della stazione appaltante e della controinteressata, ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, come segue: Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016]; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per violazione, da parte di Webuild, della causa di incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage o revolving doors) e nella conseguente falsità della dichiarazione resa all'uopo nel DGUE ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Difatti, l'ing. Marco Rettighieri, presidente del consiglio di amministrazione di Webuild Italia s.p.a., partecipata al 100% da Webuild, ha, nel recente passato, ricoperto un ruolo di primo piano, a servizio dell'Autorità Portuale e con responsabilità equiparabili a quelle del direttore generale di un ente pubblico, nella promozione, programmazione e progettazione degli interventi ricompresi nel Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e del relativo Piano procedurale.

Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 18.1.2023, il Consorzio Eteria, a seguito dell'accesso parziale consentito dal Commissario in data 19.12.2022, ha dedotto tre ulteriori motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso; fissazione dell'importo a “corpo” dei lavori previsto dall'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Ripropone ed integra le censure dedotte nel primo atto di motivi aggiunti in ordine al difetto, in capo alle consorziate FIOM e SIDRA, del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'Avviso.

In particolare, osserva che il Consorzio avrebbe prodotto per la prima volta, e soltanto in giudizio, due “atti aggiuntivi” ai contratti di avvalimento di FIOM e SIDRA (docc. 33 e 34 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild), atti che non risultano essere stati prodotti e valutati dall'amministrazione, che dunque ha accertato il possesso del requisito della cifra di affari in lavori senza tenere conto degli stessi.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 103 del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (previsioni dell'invito in punto di garanzia definitiva). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il contratto di appalto è stato stipulato il 23.11.2022, in assenza di prestazione della cauzione definitiva, rilasciata - peraltro, in misura incapiente rispetto all'aggiornato importo dei lavori - in forma di fidejussione soltanto il successivo 28.11.2022, in violazione dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2384 c.c.. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Un ulteriore vizio dell'aggiudicazione riveniente dalla fase di stipulazione del contratto riguarderebbe il difetto dei poteri di rappresentanza in capo all'Ing. Nicola Meistro, che ha sottoscritto il contratto di appalto in nome del neo-costituito Consorzio PerGenova Breakwater, prima della registrazione dell'atto costitutivo del consorzio presso l'Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza 30.1.2023, n. 142 la sezione ha accolto la domanda di accesso in corso di causa accedente al primo atto di motivi aggiunti, ordinando al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild.

Con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. notificata a tutte le parti e depositata il 3.4.2023, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l., Società Italiana Dragaggi s.p.a. e il Consorzio PerGenova Breakwater agiscono per la dichiarazione dell'illegittimità del diniego 28.3.2023 opposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale all'istanza d'accesso formulata in data 17.2.2023 da Webuild s.p.a. e dal Consorzio Pergenova Breakwater, volta ad ottenere l'esibizione - in forma integrale e non oscurata - della Relazione B di illustrazione della proposta progettuale del RTI Eteria.

Sostengono che, sebbene l'istanza di accesso del 17.2.2023 fosse meramente ripetitiva di un'istanza già formulata in data 25/10/2022, e sebbene la prima istanza fosse stata soltanto parzialmente accolta dall'Autorità con la nota 17.11.2022 (ovvero, con le omissioni individuate dal controinteressato, relative al c.d. know how aziendale), non fatta oggetto di impugnazione, la nuova istanza di accesso sarebbe giustificata da un elemento sopravvenuto, costituito dall'ordinanza n. 142 del 30.1.2023, con cui la sezione, in accoglimento della speculare istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. del Consorzio Stabile Eteria, ha ordinato all'Autorità l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild s.p.a.: e ciò, al fine di ripristinare condizioni di effettiva parità delle parti nel processo, in vista della eventuale proposizione, da parte del Consorzio Webuild, di motivi aggiunti al ricorso incidentale.

All'udienza pubblica del 7 aprile 2023 le parti hanno concordemente rinunciato ai termini a difesa sull'ultima istanza di accesso in corso di causa, e, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

La domanda 3.4.2023 del Consorzio PerGenova Breakwater di accesso in corso di causa è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso agli atti del 17.2.2023 è meramente reiterativa di una precedente istanza di accesso già rigettata dall'Autorità con nota del 17.11.2022, rimasta inoppugnata (cfr., per una fattispecie analoga, Cons. di Stato, Sez. V, 15/9/2022, n. 7999).

Difatti, l'ordinanza n. 142/2023 della sezione non costituisce propriamente un “fatto sopravvenuto”, in quanto è stata emessa sulla specifica impugnazione ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta dal solo Consorzio Eteria avverso la nota 2.11.2022, con cui l'Autorità aveva ammesso l'accesso (soltanto) alla versione parzialmente oscurata della documentazione tecnica di Webuild.

Ora, la parità delle parti è parità “nel processo”, ovvero significa parità nelle “possibilità” di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche con tutti i mezzi processali approntati dall'ordinamento, laddove nel caso di specie è il Consorzio Webuild ad aver omesso - al contrario del Consorzio Eteria, che si è tempestivamente attivato - di impugnare nei termini il diniego di accesso alla relazione tecnica di controparte in forma integrale.

Ciò posto, può procedersi all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti resistenti, cominciando dall'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato soltanto nella memoria di replica del 27.3.2023, in ragione del difetto di legittimazione processuale del “procuratore speciale” di Acciona Construcción s.a. signor Javier Miguélez Fernandez, che ha sottoscritto la relativa procura ad litem.

L'eccezione è fondata.

In effetti, è noto che, per principio generale, le persone giuridiche stanno in giudizio “per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto” (art. 75 comma 3 c.p.c.), laddove nel caso di specie la procura ad litem di Acciona Construcción s.a. non è stata rilasciata dal legale rappresentante della società spagnola, ma dal signor Javier Miguélez Fernández, “in qualità di procuratore speciale a tanto abilitato in forza dei poteri conferiti giusta procura rilasciata con atto di Notaio, rep. 2437 racc. 02/09/2022”, che non è stata però versata agli atti.

Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Suprema Corte, elaborata “tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo […] in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso” (cfr. Cass., I, 16.3.2023, n. 7589; id., n. 29244 del 2021).

Ne segue che, a fronte di una tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza, era preciso onere di Acciona sanare spontaneamente la propria costituzione in giudizio, producendo immediatamente - id est, all'udienza pubblica di discussione del ricorso - la documentazione all'uopo necessaria, ovvero la procura speciale con l'indicazione della esatta latitudine e la giustificazione dei poteri rappresentativi sostanziali del signor Javier Miguélez Fernandez, “non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacchè sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass., n. 7589/2023 cit.).

Né varrebbe al riguardo rilevare l'irritualità di una eventuale produzione documentale da effettuarsi da Acciona soltanto all'udienza di discussione: anche a voler prescindere dal fatto che la produzione della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio - che, parimenti, concreta un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ex art. 182 c.p.c. - è tradizionalmente ammessa fino a tale momento (cfr. T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I, 13/8/2007, n. 1227; in tal senso già Cons. di St., Sez. V, 10/11/1993, n. 1144), è dirimente la considerazione che, stante il potere officioso del giudice di sollecitare la giustificazione dei poteri rappresentativi della parte e, se del caso, promuoverne la sanatoria, a maggior ragione non avrebbe potuto profilarsi una preclusione della parte interessata, tanto più quando l'avversario abbia scelto di svolgere le proprie corrispondenti contestazioni solo all'ultimo (così Cass. n. 7589/2023 cit., che ha ritenuto ammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale, a fronte di un'eccezione formulata soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni).

In mancanza della produzione in giudizio della procura speciale del signor Javier Miguélez Fernandez, non è dimostrata la effettiva esistenza e la latitudine dei corrispondenti poteri rappresentativi sostanziali delle posizioni giuridiche facenti capo ad Acciona Construcción s.a.: donde l'inammissibilità del suo ricorso.

Peraltro, atteso il carattere collettivo del ricorso principale e la distinta legittimazione al ricorso di ogni singola impresa in associazione - sia essa mandante o mandataria, e sia il raggruppamento già costituito o costituendo (giurisprudenza costante: cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9/12/2020, n. 7751; T.A.R. Lazio Roma Sez. V, 28/11/2022, n. 15857) - l'eccezione di inammissibilità colpisce la sola posizione della mandante Acciona Construcción s.a., non già il ricorso autonomamente proposto anche dagli altri ricorrenti (Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l.).

Sempre in via preliminare, le parti resistenti eccepiscono variamente l'inammissibilità del ricorso, in quanto, in ragione delle peculiarità della procedura - da svolgersi tramite procedura negoziata, stante l'estrema urgenza sottesa alla realizzazione della nuova diga foranea - essa prescindeva del tutto da valutazioni comparative, dall'attribuzione di punteggi e dall'approvazione di una vera e propria graduatoria finale di merito (così l'invito a presentare proposta tecnico operativa, § “analisi delle proposte - collegio di esperti indipendenti” - doc. 10 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, p. 16 di 19), tali da esitare propriamente in un “diritto all'aggiudicazione” o nell'affidamento della commessa, che il Consorzio Eteria - che, dunque, non sarebbe affatto il “2° classificato” - potrebbe utilmente rivendicare in giudizio all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Giova premettere come la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (già “trattativa privata”) rimonti al Piano Procedurale, e sia stata dichiaratamente effettuata, sulla scorta dell'art. 32 della Direttiva UE 26.2.2014, n. 24, in relazione alla “sussistenza di circostanze di estrema urgenza, non imputabili all'amministrazione, che non consentono il rispetto dei termini per le procedure aperte o ristrette, o per le procedure competitive con negoziazione” (cfr. il Piano Procedurale adottato con il decreto Commissariale n. 5/2021 - doc. 7 delle produzioni 15.11.2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, p. 37-38 di 48).

In effetti, il Consorzio Eteria non ha specificamente censurato né la scelta derogatoria di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, allegando l'insussistenza delle circostanze di estrema urgenza che la giustificherebbero ai sensi dell'art. 32 della Direttiva n. 2014/24/UE, né le previsioni dell'invito a presentare proposta tecnico-economica, nella parte in cui esclude l'attribuzione di punteggi e la formazione di una vera e propria graduatoria finale.

Ciò, peraltro, gli preclude soltanto di ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a. e di conseguire l'aggiudicazione, ovvero il risarcimento in forma specifica, non certo di rivendicare il diritto al risarcimento del danno per equivalente conseguente all'accertamento dell'illegittimità della procedura valutativa e dei suoi esiti.

Nello stesso senso - cioè, nel senso di precludere soltanto il risarcimento in forma specifica, mediante la domanda di conseguire l'aggiudicazione - operano del resto le limitazioni alla tutela giurisdizionale che il Legislatore, in un'ottica acceleratoria e di salvaguardia dei fondi messi a disposizione a livello comunitario, ha previsto rispetto alle gare e ai giudizi amministrativi in materia di PNRR.

Difatti, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77, “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.

Sta di fatto che il Consorzio Eteria, successivamente all'ordinanza cautelare della sezione 21.11.2022, n. 236 - che, proprio in applicazione dell'art. 125 c.p.a., aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di aggiudicazione - ed alla conseguente stipulazione del contratto in data 23.11.2022, ha proposto un primo atto di motivi aggiunti in data 2.12.2022, chiedendo formalmente, nelle proprie conclusioni, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e comunque l'accertamento “della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario”.

Ed è noto che il perdurante interesse alla decisione della causa ex art. 34 comma 3 c.p.a. ai fini del risarcimento per equivalente monetario può essere manifestato anche soltanto mediante dichiarazione resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. (Cons. di St., Ad. Plen., 13.7.2022, n. 8).

Nel caso di specie, la dichiarazione è stata addirittura inserita nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti, sicché veramente non si vede quale sia il senso ultimo delle riferite eccezioni di inammissibilità.

Dal verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) si ricava infatti che “dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati. Rileva altresì una differenza delle proposte economiche tra gli operatori che resta in favore dell'OE Webuild”.

Dunque, a prescindere dalla attribuzione di punteggi e dalla formale esistenza di una graduatoria, è indubbio che l'offerta del Consorzio Webuild sia stata ritenuta preferibile in vista della prosecuzione della negoziazione con esso solo, senza tuttavia che l'offerta del Consorzio Eteria sia stata ritenuta inadeguata o non conforme alle prescrizioni della lex specialis.

Donde l'ammissibilità delle doglianze del Consorzio Eteria, in quanto volte a censurare - in vista della proposta domanda di accertamento della illegittimità degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., - il governo delle regole che la stessa stazione appaltante si è data - autovincolandosi - rispetto ai requisiti di partecipazione alla procedura ed alla valutazione delle proposte da parte del collegio di esperti indipendenti.

Ciò posto, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara, è infondato, sotto tutti i profili dedotti.

1.1. Sotto un primo profilo, il Consorzio Eteria assume che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura negoziata, in quanto la società Ramboll U.K., mandataria del R.T.P. indicato per le attività di progettazione, sarebbe priva dei requisiti minimi prescritti dall'Avviso e richiamati nell'Invito, facendo con ciò venir meno la qualificazione del R.T.P., nonché l'intera componente progettuale e parte della componente organizzativa dell'offerta Webuild.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali), “Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice”.

Orbene, il Regno Unito, in quanto già Stato membro dell'U.E., che vi aveva aderito, era parte dell'AAP (Accordo sugli Appalti Pubblici) dell'O.M.C. - Organizzazione Mondiale del Commercio, ed ha continuato ad esservi incluso anche durante il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito (1º febbraio 2020 - 31 dicembre 2020).

Successivamente alla scadenza del periodo di transizione, il Regno Unito ha comunque aderito all'AAP come parte a sé stante il 1º gennaio 2021.

Inoltre, il 24 dicembre 2020, l'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), accordo che ha iniziato ad applicarsi in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e che ha ribadito il principio di non discriminazione delle imprese dell'UE con sede nel Regno Unito, e viceversa, per qualsiasi appalto, compresi quelli al di sotto delle soglie AAP (cfr. la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 444 del 31.12.2020, pp. 14-1462).

Donde l'infondatezza del motivo, essendo tenuta la stazione appaltante, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi (AAP + TCA), ad applicare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice dei contratti pubblici agli operatori nazionali o a quelli stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

1.2. Sotto un secondo profilo, a detta del Consorzio Eteria la mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

Anche tale censura è infondata, oltreché generica.

Infondata in quanto la societa Ramboll U.K. ha prodotto il certificato di iscrizione (company number 03659970) all'UK Trade Registry, con il codice SIC - Standard Industrial Classification “71122 - Engineering related scientific and technital consulting activieties”, ovvero attività di consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria (doc. 15 delle produzioni 16.11.2022 del Consorzio Webuild).

Si tratta di un certificato “rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente” l'operatore concorrente (art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016): è già si è visto che, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi internazionali, la stazione appaltante non può riservare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice agli operatori nazionali o stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

Generica, in quanto non è specificato “perché” le attività di progettazione oggetto dell'appalto non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”, cioè al codice SIC - Standard Industrial Classification 71122.

1.3. Sotto un terzo profilo, due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” ed “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati.

Inoltre, risulterebbe violato il principio di indicazione nominativa dello staff di progettazione di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Ing. Alessia Toma, indicata come progettista ambientale, non risulterebbe essere più dipendente della Ramboll Italy s.r.l..

La censura confonde due distinti profili, ovvero quello relativo al subappalto delle attività di progettazione (art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) e quello relativo alla indicazione nominativa dello staff di progettazione (art. 24, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), da effettuarsi “in sede di presentazione dell'offerta”.

Giova premettere che, ai sensi del punto 6.2 dell'avviso (p. 9), l'attività di progettazione era subappaltabile a terzi nei termini di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, nell'ambito dell'attività subappaltabile, rientravano senz'altro le attività di consulenza specialistica sia in materia ambientale (per espressa previsione dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016), che archeologica (per espressa previsione dell'avviso: “Si precisa che ai fini di quanto sopra [subappalto della attività di progettazione, n.d.r.] la relazione archeologica rientra tra gli elaborati specialistici”).

Ciò posto, in sede di manifestazione di interesse il Consorzio Webuild ha previsto l'affidamento delle prestazioni di consulenza specialistica in materia ambientale ed archeologica in favore di due società (rispettivamente, le società Ramboll Italy s.r.l. e Semper s.r.l.), le quali hanno a loro volta individuato per l'espletamento delle prestazioni affidate due professionisti nominativamente indicati (rispettivamente, l'ing. Alessia Toma e il dott. Gianfranco Valle) ad esse legati - in allora - da un rapporto di lavoro dipendente.

Sennonché, successivamente, in sede di offerta - cioè, nella sede propria in cui va nominativamente indicato il professionista - il Consorzio Webuild ha confermato l'intenzione di ricorrere al subappalto soltanto in relazione alla predisposizione della relazione archeologica, mentre le prestazioni di ingegneria ambientale sono state ricondotte nell'ambito delle prestazioni eseguite direttamente dalla mandataria del RTP Ramboll UK Limited, con la sostituzione dell'ing. Alessia Toma (che aveva medio tempore cessato il proprio rapporto di lavoro con la Ramboll Italia s.r.l., subappaltataria indicata in sede di manifestazione di interesse) con un altro professionista, dipendente della mandataria del R.T.P. (ing. Phil Studds - cfr. doc. 18 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild).

Dunque, a valle della presentazione dell'offerta, le prestazioni propriamente oggetto di subappalto sono soltanto quelle di consulenza specialistica in materia archeologica, affidate alla società Semper s.r.l. (e, per essa, dal dott. Gianfranco Valle, nominativamente indicato ex art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), rispetto alla quale non è però dedotta la carenza dei requisiti per l'affidamento del corrispondente subappalto.

Ora, ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario [tra quelli di cui all'art. 46 comma 1 lettere a-f del D. Lgs. n. 50/2016, n.d.r.] l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.

La circostanza che l'archeologo dott. Gianfranco Valle sia dipendente della società Semper s.r.l. - circostanza pacifica e non contestata - e che pertanto sia obbligato a rendere le proprie prestazioni in favore della società subappaltatrice in forza del contratto di lavoro subordinato, esclude in radice che sia configurabile nella fattispecie il c.d. subappalto “a cascata” di cui all'art. 105, comma 19 del d.lgs. 50/16, impropriamente evocato.

Donde l'infondatezza della censura.

1.4. Da ultimo, con il quarto profilo del primo motivo di ricorso, il Consorzio Eteria sostiene che non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

Premesso che, per quanto detto supra, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore Ramboll UK ha diritto ad operare in Italia con un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori nazionali ai sensi del codice dei contratti pubblici, e che né il codice né l'avviso chiedevano agli offerenti di indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro, è dirimente il rilievo che il RTP Ramboll ha in ogni caso indicato nel proprio DGUE la qualifica di ciascun professionista presente nel gruppo di lavoro, l'albo di iscrizione di pertinenza e la relazione giuridica esistente con l'operatore economico (cfr. l'appendice 4 alla Sezione C Parte IV del DGUE - cfr. doc. 19 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 24 di 27).

Donde la genericità e l'infondatezza della censura.

Fondato ed assorbente è invece il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale il Consorzio Eteria lamenta la violazione della lex specialis in punto di valutazione, ad opera del collegio di esperti indipendenti, della proposta tecnica del Consorzio Webuild relativamente alla relazione A.2, concernente i tre lavori analoghi svolti nel quinquennio antecedente, “relativi a interventi svolti negli ultimi cinque anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione dell'Avviso, ritenuti dal proponente stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento. Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

In proposito, nella relazione tecnica A.2 il Consorzio Webuild ha presentato tre lavori, come segue (doc. 38 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, pp. 32 di 61 e ss.):

1) realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure; stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; importo totale dei lavori: € 280.458.622,25; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 100% (pp. 31-41);

2) Tuas Terminal Phase 1 - Singapore; stazione appaltante: MPA - Maritime and Port Authority of Singapore; importo totale dei lavori: € 1.521.152.855,00; soggetto che ha svolto la prestazione: SIDRA s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51% (p. 41-50);

3) Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka (Croazia); stazione appaltante: Autorità Portuale di Rijeka (Croazia); importo totale dei lavori: € 75.241.019,97; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 50,59% (pp. 51-60).

Considerato l'importo dei lavori oggetto dell'appalto per la diga foranea del Porto di Genova (€ 928.646.927,00), è evidente come, a parità di affinità delle lavorazioni, il lavoro n. 2 fosse, per importo dei lavori (€ 1.521.152.855,00), quello di gran lunga più rilevante, e dunque più “significativo” della “capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”, rispetto ai lavori n. 1 (€ 280.458.622,25) e n. 3 (€ 75.241.019,97), per importi di gran lunga inferiori.

Sennonché, dallo stesso documento si apprende che il soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione relativa al lavoro n. 2 sarebbe “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51%” (p. 41-50): indicazione affatto oscura e per nulla perspicua, che è chiara soltanto nel rivelare che il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra s.p.a., e che dunque non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Tanto ciò è vero che, in sede di manifestazione di interesse e al diverso fine della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 6.2.1, n. iii) dell'Avviso (“Possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza - pari a € 873.136.728,62 - che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso”), Sidra non lo ha neppure “speso” al fine di qualificarsi per la propria quota di esecuzione del 10% (€ 138.174.318,00 - cfr. il relativo DGUE - doc. 62 delle produzioni 14.12.2022 del Consorzio Eteria, p. 16 di 29), avendo invece fatto ricorso ad un parziale avvalimento infragruppo ad opera dell'ausiliaria Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V., in ragione della dichiarata carenza “in proprio” del relativo requisito (cfr. il contratto di avvalimento tra la Società Italiana Dragaggi s.p.a. e la Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. - doc. 36 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild).

In ogni caso, poiché non si trattava affatto dei requisiti di partecipazione - surrogabili mercé l'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 - quanto dell'apprezzamento dell'offerta sotto il profilo qualitativo delle proprie “capacità realizzative” attestate dai lavori analoghi “svolti” nel quinquennio antecedente (relazione A2 della proposta tecnica), è evidente come fossero del tutto ininfluenti i rapporti societari intercorrenti tra le società Sidra s.p.a. e Dredging International, in quanto entrambe appartenenti al medesimo gruppo (DEME Group).

Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a., sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative.

É accaduto invece che il collegio degli esperti, nel valutare l'offerta Webuild quanto al criterio dei lavori analoghi (A2), abbia così effettuato le proprie valutazioni: “I tre lavori presentati dall'OE presentano in tutti casi un alto livello di complessità e un alto grado di affinità con le lavorazioni previste nella precedente procedura. Gli importi dei lavori sono nel primo caso [realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure, n.d.r.] inferiori, nel secondo caso [Tuas Terminal Phase 1 - Singapore, n.d.r.] maggiori e nell'ultimo caso [Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia, n.d.r.] significativamente inferiori rispetto all'importo previsto dalla presente procedura. Si ritiene che l'OE sia perfettamente in grado di realizzare i lavori previsti nel progetto del PFTE della nuova diga del porto di Genova” (cfr. il verbale delle sedute riservate svoltesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022 - doc. 5 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 32 di 55).

Pare al collegio del tutto evidente come il lavoro n. 2 (Tuas Terminal Phase 1 - Singapore), nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra s.p.a., non soltanto sia stato positivamente valutato, ma abbia addirittura assunto - nelle valutazioni del collegio degli esperti - un'importanza determinante e decisiva, stante la rilevata inferiorità nell'importo degli altri due lavori rispetto all'importo a base di gara, inferiorità definita addirittura “significativa” quanto al lavoro n. 3, relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia.

E ciò, anche a non voler considerare che, a ben vedere, l'importo del lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore (€ 1.521.152.855,00), per la parte (impropriamente) riferibile a Sidra s.p.a. (51%, ovvero € 775.878.956,05), non è in realtà neppure “maggiore” dell'importo dei lavori per la realizzazione della Diga foranea di Genova (€ 928.646.927,00).

Le relative valutazioni, inficiate da un evidente travisamento quanto alla diretta riferibilità del lavoro n. 2 alle capacità realizzative dei componenti del Consorzio Webuild - indotto dalle ambigue affermazioni contenute nella relazione A.2 (laddove indica SIDRA s.p.a., attraverso Dredging International DEME Group, quale soggetto che ha svolto il 51% del lavoro relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore) - è stata poi fatta acriticamente propria dalla stazione appaltante, che, nel verbale dell'11.10.2022 (doc. 7 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 2 di 4), ha concluso nel senso che “Dalla lettura delle anzidette proposte tecnico economiche e dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabilendo quindi di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild.

Tale vizio, concernendo una componente qualitativa dell'offerta illegittimamente ritenuta determinante nella decisione di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild, si ripercuote inevitabilmente sul provvedimento di aggiudicazione n. 967 del 12.10.2022, rendendolo a sua volta illegittimo.

Né varrebbe eccepire - come fanno le difese delle parti resistenti - che, ai sensi dell'Invito, e con specifico riferimento all'elemento qualitativo A.2, “Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

L'obiezione - come suol dirsi - prova troppo, in quanto essa avrebbe un senso soltanto qualora il collegio di esperti e la stazione appaltante “non” avessero valutato il lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal di Singapore, e - ciononostante - avessero manifestato la propria preferenza per il Consorzio Webuild in ragione del ritenuto carattere maggiormente “significativo” degli altri due lavori, in termini di importo o di affinità delle lavorazioni: il che, chiaramente, non è, vuoi perché del lavoro n. 2 il collegio ha espressamente tenuto conto, vuoi perché ha addirittura sottolineato - a parità di affinità delle lavorazioni - la sua “maggiore” rilevanza quanto ad importo delle opere rispetto a quello a base di gara, a fronte della ritenuta inferiorità dei lavori nn. 1 e 3, inferiorità definita addirittura significativa nel 3° lavoro (relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia).

Ovviamente, trattandosi di procedura di progettazione e realizzazione di opera finanziata in parte con le risorse previste dal PNRR, e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ed opera ai limitati fini di cui all'articolo 34, comma 3 c.p.a., ovvero quale accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori, conformemente alle conclusioni del Consorzio Eteria, per come rassegnate negli atti di motivi aggiunti notificati successivamente al rigetto della domanda cautelare.

Ne consegue altresì che il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater dev'essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

É noto come, secondo la costante giurisprudenza della C.G.U.E. ed interna, gli interessi perseguiti nell'ambito dei ricorsi principale ed incidentale debbano essere considerati in linea di principio equivalenti e meritevoli di tutela, in quanto è sufficiente a sorreggere il ricorso anche un interesse meramente strumentale alla riedizione della procedura.

Nel caso di specie, tuttavia, mercé le limitazioni alla tutela giurisdizionale operanti nelle gare e nei giudizi amministrativi in materia di PNRR (artt. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77 e 125 c.p.a.), giammai il Consorzio aggiudicatario potrebbe perdere, a valle dell'accoglimento del ricorso principale, il bene della vita conseguito in esito al provvedimento di aggiudicazione, ovvero il contratto di affidamento dell'appalto, che non può più essere caducato (art. 125 comma 3 c.p.a.).

Detto altrimenti, a seguito della stipulazione del contratto in data 23.11.2022, il bene della vita conseguito dall'aggiudicatario è divenuto giuridicamente intangibile, sicché egli - a differenza del ricorrente principale, che vanta un residuo interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori ex art. 34 comma 3 c.p.a. - non può più nutrire alcun interesse all'accoglimento del ricorso incidentale, neppure di tipo strumentale, non potendosi configurare - per espressa disposizione legislativa - una riedizione della procedura.

Tanto ciò è vero che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dal Consorzio Eteria, il Consorzio Webuild identifica il proprio residuo interesse al ricorso incidentale nel diverso interesse “a non risultare virtualmente soccombenti nel presente giudizio e, quindi, a scongiurare il rischio di una condanna alle spese, nonché a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Autorità e, così, evitare un ingiustificato depauperamento della propria controparte contrattuale” (così la memoria di replica 27.3.2023 di Webuild), mentre la stazione appaltante lo individua nell'interesse del Consorzio aggiudicatario ad opporsi ad un'eventuale futura azione di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti di colui che ha tratto vantaggio dal provvedimento illegittimo travolto dal giudicato (così la memoria conclusionale 21.3.2023 delle amministrazioni resistenti).

Sennonché, quanto alle argomentazioni del Consozio Webuild, è agevole replicare che l'interesse alla legittimità della propria attività amministrativa ed alla integrità del proprio patrimonio ex art. 2740 cod. civ. sono posizioni soggettive che fanno capo direttamente all'Autorità, e che dunque non possono essere fatte valere dal Consorio Webuild in via sostitutiva (art. 81 c.p.c.).

Quanto invece alle argomentazioni delle autorità resistenti, è agevole replicare che l'interesse al ricorso incidentale deve sussistere “in dipendenza della domanda proposta in via principale” (art. 42 comma 1 c.p.a.), laddove nel caso di specie sia l'azione diretta contro l'aggiudicatario proposta dalla parte privata danneggiata dall'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato (peraltro, esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 12.5.2017, n. 2), sia quella di regresso o rivalsa proposta dalla stazione appaltante, appaiono soltanto prospettate come future ed eventuali, al punto che l'Avvocatura dello Stato argomenta i suoi rilievi con considerazioni de jure condendo (il riferimento è all'art. 209 lett. d) dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici, poi emanato con D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, il quale, nel modificare l'art. 124 c.p.a., prevede che “Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo”).

Del resto, la materia del ricorso incidentale - ovvero, se la risoluzione antitrust dell'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato integri un grave errore professionale, oggetto dell'obbligo dichiarativo e suscettibile di determinare l'esclusione dalla procedura del Consorzio Stabile Eteria in applicazione dell'art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), f) ed f-bis) del Codice dei contratti pubblici (requisiti di carattere generale richiamati al punto 6.1 dell'Avviso) - costituisce l'oggetto di un apposito procedimento recentemente avviato dall'Autorità con atto prot. 01/03/2023.0008693.U (cfr. doc. 73 delle produzioni 17.3.2023 dell'Autorità), sicché la pronuncia sul ricorso incidentale è preclusa anche dall'art. 34 comma 2 c.p.a., poiché concerne un potere amministrativo non ancora esercitato, in quanto la fase di prequalificazione si è conclusa in una data (4.1.2022 - cfr. il verbale di selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, doc. 1-bis delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) anteriore all'emanazione della deliberazione dell'Autorità antitrust spagnola (5 luglio 2022).

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza nei confronti della Stazione Appaltante e del Consorzio aggiudicatario, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Acciona Construcción s.a.;

accoglie il ricorso principale del Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. e di R.C.M. Costruzioni s.r.l. e, per l'effetto, accerta ex art. 34 comma 3 c.p.a. l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova n. 967 del 12.10.2022;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater;

condanna il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova e il Consorzio PerGenova Breakwater, in solido, al pagamento, in favore del Consorzio Stabile Eteria e di R.C.M. Costruzioni s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in € 10.000,00 (diecimila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato per il ricorso ed i motivi aggiunti;

compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio dei giorni 7 aprile 2023 e 5 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso


IL SEGRETARIO
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AB DER ERSTE SEITE
Geringes Wachstum des Güterverkehrs im Hafen von Ancona im Jahr 2025
Ancona
Der Fahrzeugbestand ist leicht zurückgegangen. Die Fahrgastzahlen sind deutlich gesunken.
Der Bau des Kreuzfahrtterminals am Molo San Cataldo in Taranto beginnt im Oktober.
London
Global Ports Holding investiert über 4,5 Millionen Euro
Ein Toter und vier Verletzte an Bord des Kreuzfahrtschiffs World Legacy (ehemals Moby Zaza ).
Singapur
In der Wohnung brach ein Feuer aus.
SBB CFF FFS Cargo hat 31 Lokomotiven an Nordic Re-Finance verkauft.
Bern
Das Schweizer Unternehmen plant, sich bis 2035 ausschließlich mit Fahrzeugen des Herstellers Stadler Rail Valencia auszustatten.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hamburger Hafen um 2,6 Prozent.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hamburger Hafen um 2,6 Prozent.
Hamburg
Container kurbelten das Wachstum an. Allein im vierten Quartal blieben die Mengen stabil.
Im vierten Quartal 2025 verzeichnete die DFDS-Gruppe einen Nettoverlust von -286 Millionen DKK.
Kopenhagen
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr in den Häfen Montenegros um 1,6 %.
Podgorica
Der Güterverkehr von und nach Italien allein stieg um +64,6 %.
Zu APM Terminals die 37.5% von dem südlichen Container Terminal von dem Hafen von Jeddah
Den Haag/Dubai
DP Die Welt wird die restlichen 62,5% halten
Weiter die Biegung des Verkehrs des Containers im Hafen von Los Angeles
Los Angeles
Im Januar Rückgang von -12,1%. Bown: der Exportzustand nach China scheint schlecht
Im vierten Quartal von 2025 wird der Verkehr von den Waren im Hafen von Civitavecchia von +8.6% erhöht
Civitavecchia
Das Wachstum des gesamten Jahres lag bei +3,1%
Samskip verkauft maritime und logistische Dienstleistungen mit dem Vereinigten Königreich und Irland an die CLdN
Luxemburg/Rotterdam
Die Vereinbarung umfasst Mietverträge für über 5.000 multimodale Lasteinheiten
Das Kartell hat das Verfahren zur Konzentration zwischen der Ignazio Messina und dem Terminal San Giorgio wiedereröffnet.
Rom
Die International Chamber of Shipping gegen die neuen hafen Steuern von der US-Regierung programmiert
Washington
Notwendig - betont der Verein - sorgfältig koordinierte politische Lösungen
Norwegian Cruise Line Holdings bestellt drei neue Schiffe von der Kreuzfahrt nach Fincantieri
Miami/Triest
Sie sind zu den Unternehmen Norwegische Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises bestimmt
Hapag-Lloyd und ZIM vereinbarten eine Fusionsvereinbarung
Haifa/Hamburg
Das deutsche Unternehmen zahlt bis zu 2,5 Milliarden Dollar
Der maritime Aktionsplan der USA schlägt eine neue Steuer auf im Ausland gebaute Schiffe jeglicher Nation vor, die US-Häfen anlaufen.
Washington
Es würde zur Finanzierung des neuen maritimen Sicherheits-Treuhandfonds verwendet werden.
Hapag-Lloyd übernimmt den israelischen Konzern ZIM
Hamburg
Das deutsche Unternehmen wird für die internationalen Geschäfte zuständig sein, während die Geschäfte in und mit Israel der in Tel Aviv ansässigen Private-Equity-Gesellschaft FIMI Opportunity Funds übertragen werden.
Sultan Ahmed bin Sulayem verlässt DP World nach Epsteins Beteiligung
Dubai
Es Kazim ernannte Präsident und Yuvraj Narayan Geschäftsführer
Eurogate und APM Terminals werden eine Milliarde Euro für die Entwicklung des Nordsee-Terminals Bremerhaven investieren
Bremen / Den Haag
CK Hutchison droht Appelle gegen APM Terminals, wenn es die Verwaltung der Panama-Hafen von Cristóbal und Balboa annimmt
Hongkong
Morgen wird das neue Container Terminal der Umladung von Damietta eröffnet
Bremen/Melzo
Seine Fähigkeit zum jährlichen Verkehr wird bis zu 3,3 Millionen teu steigen
Fincantieri legt einen Industrieplan vor, der eine Verdopplung der Produktionskapazität von Militärschiffen auf italienischen Werften vorsieht.
Mailand
Für die zivile Produktion ist eine Umverteilung der Produktionsmengen auf rumänische Werften und eine Expansion in Vietnam geplant.
Fincantieri und Generative Bionics unterzeichnen eine Vereinbarung zur Entwicklung humanoider Schweißroboter.
Triest/Genua
Die ersten Tests auf der Werft Sestri Ponente sind für Ende dieses Jahres geplant.
Leichter Anstieg des jährlichen Güterverkehrs in den kroatischen Häfen
Zagreb
Starker Rückgang bei Trockenmassengütern durch Anstieg bei Flüssiggütern und Rekordcontainern ausgeglichen
Die Grendi-Gruppe rechnet damit, das Jahr 2025 mit einem Rekordumsatz von 158 Millionen Euro (+33 %) abzuschließen.
Genua
Bereinigt um den Effekt der Übernahme von Dario Perioli stiegen die Umsätze um 10 %.
Die Quartals- und Jahresergebnisse von HMM in Südkorea waren negativ.
Die Quartals- und Jahresergebnisse von HMM in Südkorea waren negativ.
Seoul
Im Jahr 2025 transportierte die Containerflotte 3,94 Millionen TEU (+3,2 %).
Angebot zur Übernahme des europäischen Expresskurierdienstes InPost
Amsterdam/Luxemburg
Der Antrag wurde von einem Konsortium bestehend aus Advent International (37 %), FedEx (37 %), A&R Investments (16 %) und der PPF Group (10 %) eingereicht.
Transocean und Valaris unterzeichnen Fusionsvertrag
Steinhausen/Hamilton
Das neue Unternehmen wird über eine Flotte von 73 Offshore-Schiffen verfügen, darunter 33 Ultra-Tiefseebohrschiffe.
Hapag-Lloyd rechnet damit, das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rückgang des operativen Gewinns um 61 % abzuschließen.
Hamburg
Die Flotte transportierte Rekordmengen an Ladungen, ein Wachstum von +8%.
FS gründet ein Unternehmen, das sich auf Transport- und Infrastrukturberatung spezialisiert hat
London
Das neue Unternehmen hat seinen Sitz in London.
Der Schiffsverkehr im Suezkanal ging im vergangenen Jahr um 3,4 % zurück.
Der Schiffsverkehr im Suezkanal ging im vergangenen Jahr um 3,4 % zurück.
Kairo
Allein im vierten Quartal wurde ein Wachstum von +9,0 % verzeichnet. Im Dezember stiegen die Transitzahlen um +13,1 %.
Das Vereinfachungsgesetz macht die Dinge nicht einfacher, sondern verkompliziert das Leben der Schiffskapitäne und bürdet ihnen zusätzliche operative und rechtliche Verantwortlichkeiten auf.
Genua
BYD und Automar erzielen Einigung über den Fahrzeugverkehr durch den Hafen von Gioia Tauro.
Schiedam
Ziel ist es, den Markt in Mittel- und Süditalien zu bedienen.
Die Maersk-Gruppe kündigt den Abbau von 15 % der Stellen im Bodenbereich an.
Die Maersk-Gruppe kündigt den Abbau von 15 % der Stellen im Bodenbereich an.
Kopenhagen
Die Quartals- und Jahresfinanzergebnisse werden durch den Rückgang der Seefrachtraten beeinflusst.
Im Jahr 2025 erreichte der Containerumschlag in den Häfen von Genua und Savona-Vado Ligure einen historischen Rekordwert von fast drei Millionen TEU.
Genua
Die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere stieg um 6,1 %, die Zahl der Fährpassagiere sank um 4,0 %.
Der Hafen von Busan hat erneut einen neuen Allzeitrekord beim jährlichen Containerumschlag aufgestellt.
Busan
Im vergangenen Jahr betrug die Gesamtzahl 24,88 Millionen TEU (+2,0 %).
Die Panama Ports Company hat ein Schiedsverfahren gegen die Republik Panama eingeleitet.
Panama
Es wurden umfangreiche Schäden gemeldet, und die staatlichen Behörden zögern, auf wiederholte Konfrontationsaufforderungen zu reagieren.
Im Jahr 2025 wuchs der Güterverkehr in den Häfen Sardiniens um 3,0 %.
Cagliari
Ein leichter Rückgang der Kreuzfahrtpassagiere konnte durch die Eröffnung von Heimathäfen in Cagliari und Olbia eingedämmt werden.
Der Güterverkehr im Hafen von Barcelona wird im Jahr 2025 stabil bleiben.
Barcelona
Allein im vierten Quartal wurden 16,7 Millionen Tonnen umgeschlagen (+4,5 %).
Maersk und Hapag-Lloyd nehmen die Verbindung Indien/Naher Osten-Mittelmeer über den Suezkanal wieder auf.
Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Schiffe, die den Panamakanal passieren, um 14,1 %.
Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Schiffe, die den Panamakanal passieren, um 14,1 %.
Panama
Die Häfen des mittelamerikanischen Landes schlugen 9.915.357 Container um (+3,6 %).
Im vergangenen Jahr erreichte der Containerumschlag im Hafen von Tanger Med einen Rekordwert von 11,1 Millionen TEU (+8,4 %).
Im vergangenen Jahr erreichte der Containerumschlag im Hafen von Tanger Med einen Rekordwert von 11,1 Millionen TEU (+8,4 %).
Anjra
Neues Allzeithoch beim Gesamtwarenbestand
Im Jahr 2025 verzeichneten die türkischen Häfen einen Rekordumschlag von 553,3 Millionen Tonnen Fracht (+4,0 %).
Ankara
Der Containerverkehr in Italien erreichte mit 678.715 TEU (+9,8 %) einen neuen Höchststand. Der Schiffsverkehr durch den Bosporus ging zurück.
APM Terminals wird die Interimsleitung der panamaischen Häfen Cristóbal und Balboa übernehmen.
Panama
Präsident Mulino forderte die Panama Ports Company auf, in Anbetracht dieser neuen Phase uneingeschränkt zu kooperieren.
Neue Sammlung historischer Aufzeichnungen von chinesischen Häfen
Neue Sammlung historischer Aufzeichnungen von chinesischen Häfen
Peking
Im Jahr 2025 wurden in den Seehäfen 11,63 Milliarden Tonnen Güter umgeschlagen (+3,7 %).
PPC verurteilt den widersprüchlichen Charakter des Urteils des Obersten Gerichtshofs von Panama im Hinblick auf den geltenden Rechtsrahmen.
Balboa
Das Unternehmen schließt die Möglichkeit nationaler und internationaler Rechtsstreitigkeiten nicht aus.
Lukoil unterzeichnet Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Unternehmen Carlyle zum Verkauf der internationalen Vermögenswerte des russischen Konzerns
Fliegen
Die Transaktion muss vom US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control genehmigt werden.
Der Oberste Gerichtshof Panamas erklärt das Gesetz über den Konzessionsvertrag mit der Panama Ports Company für verfassungswidrig.
Panama
Im vergangenen Jahr wurden in den Hafenterminals von PPC 3,9 Millionen Container umgeschlagen.
Royal Caribbean Cruises hat zwei neue Kreuzfahrtschiffe bei Chantiers de l'Atlantique bestellt und Optionen für vier weitere Schiffe.
Royal Caribbean Cruises hat zwei neue Kreuzfahrtschiffe bei Chantiers de l'Atlantique bestellt und Optionen für vier weitere Schiffe.
Miami
Es sind neue Aufträge für zehn neue Flussschiffe geplant. Ein Rekordjahr.
CMA CGM gründet ein Joint Venture mit Stonepeak, zu dem es zehn Containerterminals beisteuern wird.
New York/Los Angeles
Das amerikanische Unternehmen wird 75 % bzw. 25 % der Anteile besitzen. Es wird 2,4 Milliarden Dollar investieren.
Deutsche Eisenbahngüterverkehrsunternehmen lehnen eine 37-prozentige Preiserhöhung für Bahntrassen ab
Berlin
Die Güterbahnen fordern den Verkehrsminister auf, die versprochene Reform des Tarifsystems vorzulegen.
FS Logistix erhöht die wöchentlichen Rotationen auf der Bahnstrecke Duisburg-Mailand von sechs auf zehn.
Mailand
Es gibt täglich zwei Verbindungen in jede Richtung
Im vierten Quartal 2025 ging der Güterverkehr im Hafen von Antwerpen-Zeebrugge um 4,9 % zurück.
Antwerpen
Für das Gesamtjahr betrug der Rückgang -4,1 %.
Der Kreuzfahrthafen von Valletta verzeichnet einen Rekord an jährlichen Kreuzfahrtpassagieren
London
Im Jahr 2025 wurden 963.000 Passagiere gezählt (+2,3 %).
Evergreen investiert bis zu fast 1,5 Milliarden Dollar in den Bau von 23 Containerschiffen
Taipeh
Sieben Schiffe mit einer Kapazität von je 5.900 TEU wurden bei Jiangsu New Yangzi Shipbuilding und 16 Schiffe mit einer Kapazität von je 3.100 TEU bei CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding bestellt.
Im Jahr 2025 verzeichneten die spanischen Häfen einen Rekordumschlag von fast 19 Millionen TEU Containern.
Madrid
Neue historische Höchststände auch bei konventionellen Gütern und Passagieren
Erste Containerumschlagoperation in einem algerischen Hafen
Erste Containerumschlagoperation in einem algerischen Hafen
Algier
Es geschah am Sonntag im Hafen von Djen Djen.
Lkw-Fahrer aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien blockieren die Grenzen.
Belgrad
Einwöchiger Protest gegen das neue Ein-/Ausreisesystem der EU
Wiederaufnahme der Angriffe auf Schiffe in der Region des Roten Meeres droht
Teheran
Sie würden als Reaktion auf eine Eskalation der militärischen Aktionen der USA und ihrer Verbündeten in der Region umgesetzt.
Neuer Jahresrekord für den Schiffsverkehr in der Straße von Malakka und Singapur
Neuer Jahresrekord für den Schiffsverkehr in der Straße von Malakka und Singapur
Port Klang
Im vergangenen Jahr passierten zum ersten Mal über 100.000 Schiffe den Hafen.
Neuer Rekord an Seeleuten, die von ihren Reedern im Stich gelassen wurden
London
Im Jahr 2025 wurden 6.223 Besatzungsmitglieder von 410 Schiffen zurückgelassen.
Zwei FMC-Kommissare fordern die US-Regierung auf, gegen kanadische und mexikanische Häfen vorzugehen.
Washington
Die Durchsetzung der Bestimmung zur Verhinderung der Umgehung der Hafenwartungsgebühr durch Frachtführer wurde dringend gefordert.
Der jährliche Containerumschlag im Hafen von Algeciras bleibt stabil.
Algeciras
Es wurde ein Rückgang des Warengewichts in den Containern um 6,2 % verzeichnet.
Die EU-Kommission ermächtigt Italien, finanzielle Unterstützung für den Eisenbahnbetrieb in Häfen bereitzustellen.
Rom
Anreize in Höhe von maximal 30 Millionen Euro über fünf Jahre
Die Schifffahrtsunternehmen fordern weitere Anreize, um die Wiederherstellung der Durchfahrten durch den Suezkanal zu beschleunigen.
Die Schifffahrtsunternehmen fordern weitere Anreize, um die Wiederherstellung der Durchfahrten durch den Suezkanal zu beschleunigen.
Ismailia
Hervorgehoben wurde auch die Notwendigkeit, die Versicherungsprämien für Schiffe, die die Region des Roten Meeres durchfahren, zu senken.
3,1 Millionen Euro an unbezahlten regionalen Seegrundstücksgebühren in kampanischen Häfen eingetrieben
Neapel
422 Mahnungen an nicht konforme Händler
Im November 2025 ging der Güterverkehr in den Häfen von Genua und Savona-Vado um 5,5 % zurück.
Genua
Die beiden Flughäfen verzeichneten prozentuale Abweichungen von -7,5 % bzw. +0,6 %.
EU-ETS: Interferry fordert einen Stopp der 100-prozentigen Gebühr für Fähremissionen im Jahr 2026.
Victoria
Der Verband prangert an, dass der überwiegende Teil der Einnahmen aus dem maritimen Emissionshandelssystem in die nationalen Haushalte der Mitgliedstaaten umgeleitet wird.
Die neue Konfiguration des Servicenetzes der Ocean Alliance bestätigt sieben Anläufe italienischer Häfen.
Hongkong/Taipeh
Zwei im Hafen von Genua, zwei im Hafen von La Spezia und jeweils ein Halt in den Häfen von Vado Ligure, Triest und Salerno.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hafen von Marseille-Fos um 5 %.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hafen von Marseille-Fos um 5 %.
Marseille
Die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere stieg um 7 %.
DB Cargo plant den Abbau von rund 6.000 Stellen
Berlin
Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sollen in Kürze beginnen.
Im Jahr 2025 stieg die Anzahl der von der RCL-Flotte transportierten Container um 8,8 %.
Bangkok
Die Einnahmen aus dieser Aktivität stiegen um 5,2 %.
Was Tardinis Nominierung zum Präsidenten der Hafenbehörde von Westsizilien betrifft, haben Salvini und Schifani (vorerst) ihren Streit beigelegt.
Palermo
Der jährliche Containerverkehr an den HHLA-Hafenterminals wächst um 5,4 %.
Hamburg
Rekordumsätze von 1,76 Milliarden Euro (+9,9 %) erwartet
Für das Jahr 2025 wird ein Wachstum des Containerverkehrs im Hafen von New York um 2,3 % erwartet.
New York
Deutlicher Anstieg der vollen Container für den Export
Politik und Assiterminal feiern die Verlängerung des Hafenbonus
Rom/Genua
Ferrari: verstand den Wert der Planung hinter der Neuformulierung des Gesetzes
Der Containerverkehr im Hafen von Hongkong ging im Januar um 3,2 % zurück.
Hongkong
1,13 Millionen TEU wurden umgeschlagen
Costamare sichert sich 940 Millionen Dollar Umsatz aus der Charter von 12 Containerschiffen
Mönch
CMA CGM hat sechs LNG-Containerschiffe mit einer Kapazität von je 1.700 TEU bei der Cochin Shipyard bestellt.
Marseille
Bis Ende des Jahres wird die Zahl der indischen Seeleute an Bord der Schiffe des französischen Konzerns auf 1.500 steigen.
Der Güterverkehr im Hafen von Singapur stieg im letzten Monat um 13,0 %.
Singapur
Die Containermenge betrug 3.892.370 TEU (+11,3 %).
Filt Cgil, Treffen zur Bedeutung von Artikel 17 des Gesetzes 84/94
Rom
Es findet morgen im Frentani Congress Center in Rom statt.
Britta Weber wurde zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Hupac-Gruppe ernannt.
Lärm
Er ist derzeit Vizepräsident von UPS Healthcare für Europa und Asien.
Saipem übernimmt mobile Offshore-Bohranlage für 272,5 Millionen US-Dollar
Mailand
Vereinbarung mit norwegischem Tiefseebohrunternehmen
Die 59. Verleihung des San-Giorgio-Preises findet am 20. Februar in Genua statt.
Genua
Die Targa San Giorgio wird an Gian Enzo Duci verliehen.
Filt Cgil legt Berufung gegen die Genehmigung von Cartour zur Durchführung von Verzurr- und Entzurrarbeiten ein.
Medlog eröffnet einen Logistikpark im König-Abdulaziz-Hafen von Dammam
Genf
Es erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern.
Manageritalia und Assologistica unterzeichnen die Erneuerung der Ccnl-Manager der Logistik
Rom
Monatlicher Bruttoverdienstanstieg bei 750 Euro in drei Tranche
Abonnieren Sie eine verbindliche Vereinbarung für den Erwerb von Qube durch Macquarie Asset Management
Sydney
Es wurde einstimmig von der australischen logistischen Gruppe Cda genehmigt
Meyer Turku hat das Design eines Kreuzfahrtschiffs auf Null-Netto-Emissionen abgeschlossen
Turku
Der Hauptbrennstoff ist Biomethanol
Letztes Jahr stieg der Umsatz von Kalmar um +1%
Helsinki
Betriebsergebnis, Nettogewinn und Neuaufträge steigen jeweils um +26%, +28% und +8%
Terminal Investment Limitierte Hände auf den peruanischen Hafen von Pisco
Lima
Erworben das Portuario de Paracas Terminal
Assagenti fordert eine konstantere und rechtzeitigere Information über den Fortschritt der Arbeit des neuen Damms von Genua
Grimaldi hat den Grande Michigan in Empfang genommen.
Neapel
Es handelt sich um das achte Ammoniakprodukt der Neapolitanischen Gruppe für Pkw- und Lkw-Transporte.
Treffen zwischen den Präsidenten des Seefahrtsverbandes und von Assoporti
Rom
Mario Mattioli und Roberto Petri sprachen die Hauptthemen des maritimen Clusters an.
Marsa Maroc aus Marokko beteiligt sich an der Entwicklung des Hafens von Monrovia.
Casablanca
Vertrag über die Verwaltung zweier Docks und den Bau eines Mehrzweckterminals
Die südkoreanische Reederei Pan Ocean kauft zehn VLCCs vom Landsmann SK Shipping.
Seoul
Die Transaktion hat einen Wert von ca. 668 Millionen US-Dollar.
Roberto Mantovanelli wurde zum Generalsekretär der Hafenbehörde der nördlichen Adria ernannt.
Venedig
Der Dreijahres-Betriebsplan 2026-2028 für die Häfen von Venedig und Chioggia wurde genehmigt.
Stefano Messina wurde als Präsident von Assarmatori bestätigt.
Rom
Er wird auch den Verband der Reeder im Vierjahreszeitraum 2026-2030 leiten.
Im Jahr 2025 verzeichneten die albanischen Häfen einen Rekordumschlag von 8,2 Millionen Tonnen Gütern (+6,2 %).
Tirana
Ein neuer Höchststand bei den Passagierzahlen wurde ebenfalls erreicht: 1,7 Millionen Einheiten (+6,4 %).
WASS (Fincantieri) hat von Saudi-Arabien einen Auftrag zur Lieferung von leichten Torpedos erhalten.
Triest
Der Auftrag hat einen Wert von über 200 Millionen Euro.
Oxin (Somec) erhielt einen Großauftrag für den Bau von Küchen-, Vorrats-, Catering- und Barbereichen für zwei Kreuzfahrtschiffe.
San Vendemiano
Der Auftragswert beträgt 53 Millionen Euro.
Sogedim nimmt einen täglichen Fuhrpark zwischen Carpi und Campogalliano/England auf
Carpi
Täglicher Shuttlebus ab den Logistikzentren Campogalliano, Carpi und Prato
Danaos Corporation meldet Rekordumsätze im Quartal und im Geschäftsjahr.
Athen
Die Gewinne sinken
CPPIB und OMERS erwägen den Verkauf ihrer 67%igen Beteiligung an Associated British Ports.
London
Maersk bestellt acht Dual-Fuel-Containerschiffe mit einer Kapazität von je 18.600 TEU.
Kopenhagen
Die von New Times Shipbuilding Co. gebauten Schiffe werden zwischen 2029 und 2030 ausgeliefert.
PaxOcean eröffnet neue Werft in Singapur
Singapur
Es umfasst eine Fläche von 17,3 Hektar.
Das größte Containerschiff, das jemals im Hafen von Triest angekommen ist
Triest
Anlaufhafen der "MSC Diana", die eine Kapazität von ca. 19.000 TEU hat.
Antin Infrastructure Partners übernimmt den US-amerikanischen Schiffbauer Vigor Marine Group
New York
Es verfügt über Werften in Seattle, Portland, Vancouver, San Diego und Norfolk.
NÄCHSTE ABFAHRSTERMINE
Visual Sailing List
Abfahrt
Ankunft:
- Alphabetische Liste
- Nationen
- Geographische Lage
Im Jahr 2025 verzeichneten die marokkanischen Häfen einen Rekordumschlag von 262,6 Millionen Tonnen Gütern (+8,9 %).
Rabat
Umladungen in Höhe von 50,5 % des Gesamtbetrags
Yang Ming setzt das erste von fünf 15.500-TEU-LNG-Dual-Fuel-Schiffen auf der Asien-Mittelmeer-Route ein.
Keelung
Es wird im MD2-Dienst verwendet.
Studie hebt Herausforderungen für LNG-Containerschiffe bei der Einhaltung zukünftiger Anforderungen an Kaltwasseranschlüsse hervor.
Berlin/Hamburg
Fincantieri und Wsense erzielen Einigung zur Bereitstellung modernster Unterwassersysteme
Triest
Gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher drahtloser Technologielösungen geplant
Eine Studie belegt hohe Konzentrationen persistenter organischer Schadstoffe, die durch Schiffsabwrackaktivitäten verursacht werden.
Brüssel
Hafen von Livorno: Ausschreibung für die Entsorgung von Schiffsabfällen beginnt
Livorno
Der erwartete Vertragswert liegt bei über 40 Millionen Euro.
Umsatz und Gewinn von DSV durch Schenker-Übernahme beeinträchtigt
Kopenhagen
Im Jahr 2025 stieg der Umsatz um +48,0 %.
Wärtsilä meldet ein signifikantes Wachstum der Quartals- und Jahresergebnisse im Marinesegment
Helsinki
Die im Jahr 2025 akquirierten Neuaufträge des finnischen Konzerns bleiben stabil.
Das niederländische Unternehmen Portwise wurde von seinem Landsmann Haskoning übernommen.
Rijswijk
Das Unternehmen bietet Lösungen zur Optimierung des Terminalbetriebs durch Automatisierung und Elektrifizierung an.
Der Bau des ersten von sechs Containerschiffen für Italia Marittima hat in China begonnen.
Triest
Die Schiffe, die sowohl mit herkömmlichem Treibstoff als auch mit Methanol betrieben werden können, werden eine Kapazität von 2.400 TEU haben.
In der Straße von Hormuz befahlen bewaffnete Schiffe einem US-Tanker anzuhalten.
Southampton/London
GTS kündigt neue Bahnverbindungen zwischen dem Hafen von Genua und Mittel- und Süditalien an.
Bari
Verbindungen über das Segrate-Terminal in Mailand
Kühne+Nagel erweitert CargoCity South am Flughafen Frankfurt.
Schindellegi
Eine neue Anlage wird Ende 2028 fertiggestellt und in Betrieb genommen.
Die Anzahl der von Linienreedereien eingesetzten Schiffe mit Dual-Fuel-Antrieb soll sich bis 2025 verdoppeln.
Washington
Aktuell bestehen 74 % des Auftragsbestands aus Einheiten dieses Typs.
AD Ports unterzeichnet Vertrag zum Bau und Betrieb eines Mehrzweckterminals im Hafen von Matadi
Abu Dhabi/Kinshasa
Neustart des Tiefwasserhafenbauprojekts Banana
Confitarma: Die Position der italienischen Steuerbehörde birgt die Gefahr, schwerwiegende Folgen für die Beschäftigung italienischer Seeleute zu haben.
Rom
Bucchioni wurde zum Interimspräsidenten des Verbandes der Spediteure des Hafens von La Spezia ernannt.
La Spezia
Die Ausschreibung für die Entwicklung des Schiffbauzentrums im Hafen von Ancona hat begonnen.
Ancona
Der AdSP-Verwaltungsausschuss hat die Ausschreibung genehmigt.
Die vierteljährliche Finanzperformance von ONE verschlechtert sich weiter
Singapur
Das von der Flotte transportierte Containerfrachtvolumen bleibt stabil
Laura DiBellas Nominierung für die FMC-Präsidentschaft wurde unterzeichnet.
Washington
Seine Amtszeit endet am 30. Juni 2028.
Der Hafen von Singapur verzeichnete 2025 Rekordlieferungen von Bunkeröl.
Singapur
Das Joint Venture von PSA und MOL wird ein neues Ro-Ro-Terminal betreiben.
Der Hafen von Taranto wurde von einer Delegation des japanischen Unternehmens FLOWRA besucht.
Taranto
Der Verband vereint 21 der wichtigsten japanischen Energieunternehmen.
Die neuen Aufträge von ABB überstiegen in einem Quartal erstmals 10 Milliarden Dollar.
Zürich
Wachsende Nachfrage in den Bereichen Schifffahrt, Häfen und Eisenbahn
In den Vereinigten Staaten wurde MSC mit einer Geldstrafe von insgesamt 22,67 Millionen Dollar belegt.
Washington
Die Bundesseebehörde hat die Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlicht.
CSC Vespucci und Livorno Reefer werden eine gemeinsame Plattform für Obst, Gemüse und exotische Produkte im Hafen von Livorno bilden.
Signal Ocean hat AXSMarine übernommen
Paris/London
Das Unternehmen bietet Webplattformen zur Unterstützung des Schiffschartersektors an.
Stena RoRo hat in China eine Bestellung über zwei Ro-Ro-Schiffe aufgegeben, mit Optionen für vier weitere.
Göteborg
Sie wurden in Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Naos entworfen.
Shanghai Zhonggu Logistics Co. bestellt vier neue 6.000-TEU-Containerschiffe
Shanghai
Die Bestellung beinhaltet Optionen für zwei weitere Schiffe
Die Umsätze von UPS sanken im Jahr 2025 um 2,6 %.
Allein im letzten Quartal wurde ein Rückgang von -3,2 % verzeichnet.
ICS hat seine regelmäßige Analyse der Leistung von Flaggenstaaten veröffentlicht.
London
Michail Stahlhut wird im Mai als CEO von Hupac zurücktreten.
Lärm
Bertschi: Unter seiner Führung wurde die Position des Unternehmens als führender Anbieter kombinierter Straßen-/Schienentransporte in Europa gestärkt.
Die Mitglieder des Ravenna Marine Resource Partnership Body wurden ernannt.
Ravenna
Es tritt am 4. Februar zu seiner ersten Sitzung zusammen und bleibt vier Jahre im Amt.
Messina (Assarmatori): Die Verordnung des MIT zum Kaltbügeln ist eine gute Sache.
Rom
Dies sei ein grundlegender Schritt, betonte er, um sicherzustellen, dass die Elektrifizierung der Bahnsteige auch tatsächlich nutzbar sei.
Contship ist dem DCSA+-Programm der Digital Container Shipping Association beigetreten.
Melzo
Zu den Zielen gehören die Verbesserung der Effizienz des Terminalbetriebs, die Genauigkeit der Planung und die Zusammenarbeit mit Reedereien.
Der argentinische Hafenarbeiterverband droht mit einem Streik in den nationalen Häfen.
Das Silber
Aktion zur Unterstützung der Arbeiter im Hafen von Concepción del Uruguay
Im Jahr 2025 wuchs der Güterverkehr im Hafen von Taranto um 0,8 %.
Taranto
Allein im letzten Quartal wurde ein Rückgang von -22,6 % verzeichnet.
Im vergangenen Jahr wuchs der Containerverkehr im Hafen von Valencia um 3,4 %.
Valencia
5.662.661 TEU wurden abgefertigt
Fincantieri erhält Auftrag der italienischen Marine zur Verbesserung der Cybersicherheit von Marineschiffen
Neue Anlage in Charleston für die Produktion und Prüfung von Schiffsantriebssystemen
Arlington
Es wurde von Leonardo DRS, einer Tochtergesellschaft des italienischen Unternehmens Leonardo, eingeweiht.
Projekt zur Stärkung der Cybersicherheit in der Schifffahrt und in Häfen
Brest/Brüssel/Rom
Die Partner sind France Cyber Maritime, FEPORT und die Fédération des Sea
Der Containerumschlag im Hafen von Los Angeles ging im letzten Quartal 2025 um 10,6 % zurück.
Los Angeles
Für das Gesamtjahr wurde ein Rückgang von -0,6 % verzeichnet.
In den ersten sechs Monaten des Betriebs produzierte InnoWay Triest 170 Eisenbahnwaggons.
Triest
In Bagnoli della Rosandra ist der Bau von 600 Wohneinheiten im Jahr 2026 geplant.
Die Ferretti Group lehnt das teilweise und bedingte Übernahmeangebot von KKCG Maritime ab.
Mailand
Das starke Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens wurde bekräftigt.
Der Hafen von Haropa verzeichnet einen neuen Rekord im Containerumschlag
Le Havre
Im vergangenen Jahr stieg der gesamte Güterverkehr um 2 %.
Decio Lucano, der Doyen der Schifffahrtsjournalisten, ist verstorben.
Genua
Seine Veröffentlichungen in gedruckter Form sind unzählig, darunter "Vita e Mare" und "TMM", aber auch digital mit "DL News".
Marsa Maroc bestellt 106 elektrische Terminalzugmaschinen bei Terberg
Benschop
Sie werden im Hafen von Nador West Med beschäftigt sein.
Contargo erwirbt 50 % der Cargo-Center-Graz Logistik
Mannheim
Das deutsche Unternehmen erweitert sein intermodales Netzwerk auf die Adriahäfen Koper und Rijeka.
Ein verbindliches Angebot aus Dubai für den Kauf des Ro-Ports Venedig Mos
Venedig
Das Unternehmen betreibt das Terminal für die Fährverbindungen und Kreuzfahrten in Fusina.
Der Hafen von Long Beach verzeichnete im Jahr 2025 einen Rekordumschlag an Containern.
Long Beach
Im letzten Quartal wurde ein Rückgang von -8,8 % verzeichnet.
HMM wird KI-basierte autonome Navigationslösungen auf 40 Schiffen einführen
Seoul
Vertrag mit Avikus und Vereinbarung mit KSOE
Zwei neue Bahnverbindungen nach Deutschland vom Interport Padua
Padua
Sie werden von InRail und LTE Italia betrieben.
Intersea ist zum Generalagenten der portugiesischen GS Lines in Italien geworden.
Genua
Die Reederei gehört zur Grupo Sousa.
MSC und das katarische Unternehmen Maha werden den libyschen Hafen von Misurata entwickeln und betreiben.
Paris/Misurata
Es wird mit einer Investition von 1,5 Milliarden Dollar gerechnet.
F2i hat die Konzession für den Touristenhafen Lavagna erhalten.
Mailand
Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 50 Jahren.
Eni lässt den Rumpf der Coral North FLNG vom Stapel laufen.
Geoje/San Donato Milanese
Es wird vor der Küste von Cabo Delgado, nördlich von Mosambik, eingesetzt.
Laghezza hat ein Logistiklager in Sarzana erworben.
La Spezia
Ziel ist es, ein lokales Zentrum für lokale Produktionsaktivitäten zu etablieren.
Das Containerterminal am Roten Meer im ägyptischen Hafen Sokhna wurde eingeweiht.
Sokhna
Es wird von einem Joint Venture von Hutchison Ports, COSCO und CMA Terminals betrieben.
Die Fähre GNV Altair ist nun Teil der GNV-Flotte.
Genua
Es bietet Platz für 2.700 Fahrgäste und verfügt über 915 laufende Meter Rollmaterial.
Maersk bestätigt die Wiederaufnahme der MECL-Transits durch den Suezkanal
Kopenhagen
Die Linie verbindet Indien und den Nahen Osten mit der Ostküste der USA.
Ignazio Messina & C. hat die vollständige Kontrolle über Thermocar übernommen.
Genua
Das Genueser Unternehmen ist im Bereich der temperaturgeführten Kühlcontainerlogistik tätig.
Der Verwaltungsrat von Genco hat den Übernahmevorschlag von Diana Shipping abgelehnt.
New York/Athen
Das amerikanische Unternehmen lässt jedoch einen Hoffnungsschimmer offen, indem es die Gültigkeit der Fusion bestätigt.
MSC wird den Hafen von Triest in den Dragon-Service Italien-USA einbeziehen.
Genf
Der Hafen von Julian wird ab der zweiten Februarhälfte erreichbar sein.
Die De Wave Group hat das französische Unternehmen DL Services übernommen.
Genua
Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung von Industrieküchen und die Lieferung von technischen Komponenten und Ersatzteilen an Bord.
Der transatlantische TUX-Dienst von CMA CGM wird den Hafen von Salerno anlaufen.
Marseille
Die Linie verbindet die Türkei mit der Ostküste der USA.
Der Kreuzfahrtverkehr im Hafen von Piräus stieg im vergangenen Jahr um 9 %.
Piräus
Rund 1,85 Millionen Passagiere wurden befördert.
Neue intermodale Verbindungen zwischen Norditalien und Belgien durch GTS Rail und CargoBeamer
Bari/Leipzig
Aktiviert auf den Linien Padua-Zeebrugge und Lüttich-Domodossola
Im Jahr 2025 wuchs der Kreuzfahrtverkehr im Hafen von Genua um 6,5 %.
Genua
Fährpassagiere um 3,6 % gesunken
Grimaldi nahm den PCTC Grande Manila in Empfang.
Neapel
Das Schiff hat eine Gesamtkapazität von 9.241 CEUs.
HÄFEN
Italienische Häfen:
Ancona Genua Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Neapel Trapani
Carrara Palermo Triest
Civitavecchia Piombino Venedig
Italienische Logistik-zentren: Liste Häfen der Welt: Landkarte
DATEN-BANK
ReedereienWerften
SpediteureSchiffs-ausrüster
agenturenGüterkraft-verkehrs-unternehmer
MEETINGS
Filt Cgil, Treffen zur Bedeutung von Artikel 17 des Gesetzes 84/94
Rom
Es findet morgen im Frentani Congress Center in Rom statt.
Am 19. Januar findet in Genua eine Konferenz zum Thema Engpässe im Logistiksystem Nordwest statt.
Genua
Sie wird in der Transparenzhalle der Region Ligurien stattfinden.
››› Archiv
NACHRICHTENÜBERBLICK INHALTSVERZEICHNIS
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
East Port Said Port faces a new challenge with Europe's carbon rules for shipping
(EnterpriseAM)
››› Nachrichtenüberblick Archiv
FORUM über Shipping
und Logistik
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archiv
Das Expeditionskreuzfahrtschiff Exploris One wird versteigert
Nantes
Es bietet Platz für 144 Passagiere und 102 Besatzungsmitglieder.
SeaCube Container Leasing hat Martin Container übernommen.
Montvale
Das Unternehmen ist auf das Segment der Kühlcontainer spezialisiert.
Pisano: Die vereinfachte Logistikzone ist von großer strategischer Bedeutung für den Hafen von La Spezia.
La Spezia
RINA und HPC starten Projekt zur Förderung umweltfreundlicher Häfen in der Kaspischen Region
Genua
Fünfjahresvertrag mit der OSZE
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genua - ITALIEN
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Umsatzsteuernummer: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Verantwortlicher Direktor: Bruno Bellio
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