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20. Juni 2026 - Jahr XXX
Unabhängige Zeitung zu Wirtschaft und Verkehrspolitik
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Originaltexte
Das regionale Verwaltungsgericht für Ligurien annulliert die Vergabe der Arbeiten für den neuen Wellenbrecher von Genua in Webuild
Der Berufung des Consorzio Stabile Eteria, Acciona Construcción und R.C.M. Costruzioni wurde stattgegeben. Die Baustelle, die mit PNRR-Mitteln finanziert wird, wird jedoch nicht gestoppt
Genova
10 Mai 2023
Das regionale Verwaltungsgericht für Ligurien hat akzeptiert die Beschwerde des Consorzio Stabile Eteria (Gavio und Caltagirone), Acciona Construcción und R.C.M. Costruzioni volto die Aufhebung des Dekrets vom 12. Oktober letzten Jahres zu erwirken mit zu dem Paolo Emilio Signorini, Präsident der Behörde von Hafensystem des westlichen Ligurischen Meeres sowie Außerordentlicher Kommissar für den Bau des neuen Staudamms Foranea di Genova, ordnete die Vergabe des Auftrags von Diese neue Hafeninfrastruktur für das konstituierende Konsortium (jetzt Consorzio PerGenova Breakwater) zwischen Webuild, Fincantieri Infrastruktur Opere Marittime, Fincosit und Società Italiana Ausbaggern.

Ein Satz, der der ligurischen Gerichtsbarkeit administrativ, die wir unten veröffentlichen, die jedoch nicht haben wird Auswirkungen auf den Bau des neuen Wellenbrechers, Offiziell eingeweiht vor sechs Tagen ( von 4 Mai 2023), wie - spezifiziert den Satz der TAR - "Da es sich um ein Verfahren zur Konzeption und Umsetzung von Arbeiten, die teilweise aus den im Plan vorgesehenen Mitteln finanziert werden Nationale Erholung und Resilienz und Anwendungsfindung Artikel 125 der Verwaltungsverfahrensordnung (Artikel 48 Absatz 4 des Gesetzesdekrets vom 31.05.2021, Nr. 77), die Aufhebung des Auftrags nicht das Erlöschen des bereits vereinbarten Vertrags mit sich bringt und für die in Artikel 34 Absatz 3 der Verfahrensordnung genannten begrenzten Zwecke oder als Feststellung, dass die Handlung allein zu dem Zweck rechtswidrig ist, Kompensatoren in Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Etaria-Konsortiums, in der in den mitgeteilten Rechtsakten über die Hinzufügung von Gründen zurückgetreten ist nach Ablehnung des Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz."

Das Urteil sieht eine Entschädigung vor, indem es "die Präsident der Hafenbehörde des Ligurischen Meeres Westlicher, außerordentlicher Beauftragter für die Realisierung der neuer Wellenbrecherdamm Genua und das PerGenova Breakwater Consortium in solide, zur Bezahlung, zugunsten des Consorzio Stabile Eteria und R.C.M. Costruzioni s.r.l., Gerichtsgebühren, die sie in € abrechnet 10.000,00 (zehntausend), zuzüglich Gemeinkosten, Mehrwertsteuer und CPA, zzgl. Rückzahlung der für die Beschwerde entrichteten Pauschalgebühr und der Beschwerdebegründung Ergänzungen".

Er betonte, dass "die Arbeit gemäß Zeitplan, da das Urteil den Vertrag nicht berührt". in einer Notiz die Behörde des Hafensystems des Ligurischen Meeres Occidentale präzisierte, dass "unter den verschiedenen Streitigkeiten Die vom Beschwerdeführer Consorzio Eteria erhobenen Richter bestätigten eine einziger Rechtsmittelgrund, gegen den ein Rechtsmittel eingelegt wird, unbeschadet Es versteht sich, dass die Position des Konsortiums auch folgenden Punkten unterliegt: Prüfungen durch die Verwaltung, wie in der das gleiche regionale Verwaltungsgericht zu verurteilen".

Seitens Webuild ist inzwischen bekannt, dass "sie fortfahren Versendet, seit dem Tag der Grundsteinlegung der letzten 4 Mai, die Arbeit von Arbeitern und Technikern für den neuen Damm Foranea di Genova, die größte Intervention, die jemals durchgeführt wurde die Stärkung der italienischen Häfen". "Die Erste Kiesverlegungsaktivitäten zur Konsolidierung des Meeresbodens - erklärte das Unternehmen - wird während der gesamten Monat Mai und wird dazu führen, dass in den Gebieten auf den Meeresboden gegossen wird vordefiniert, ca. 2.000 Tonnen Kies pro Tag. Wille beschäftigte ein Schiff mit einer Kapazität von 3.600 Tonnen, das fertiggestellt wird eine Hin- und Rückfahrt von Piombino alle 36 Stunden. Außerdem Ein kleineres Schiff, 400 Tonnen, wird ausführen zwei Fahrten pro Tag von Genua. Die Aktivitäten werden fortgesetzt in Mai und Juni, mit den ersten beiden Testgebieten - Campo Test 1 im Mai und Testfeld 2 im Juni. Die Tätigkeit von Das Verlegen von Kies wird dann ohne weitere fortgesetzt Stopp bis September 2024, wobei auch die Verwendung von 40.000-Tonnen-Schiffe. Parallel dazu in den letzten zwei Wochen Im Mai startet die Rammphase: 70.000 Masten wird dank des Einsatzes von vier Pontons im Meeresboden fixiert, schwimmende Plattformen von 600 Quadratmetern, auf denen Installieren Sie jeweils zwei Kräne. Diese Verarbeitungsphase findet statt Das wird in den nächsten 17 Monaten so weitergehen."



Pubblicato il 10/05/2023

N. 00495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2022 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l., Acciona Construcción s.a. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini e Daniela Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 48/6;
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Genova, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Webuild s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Alessandro Botto e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincosit s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Consorzio PerGenova Breakwater, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Alessandro Botto;

per l'annullamento

del decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto “l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena (p3062)” in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (ora Consorzio PerGenova Breakwater).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Webuild s.p.a., di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., di Fincosit s.r.l., della Società Italiana Dragaggi s.p.a., della Regione Liguria e del Comune di Genova;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio PerGenova Breakwater, da Webuild s.p.a., da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., da Fincosit s.r.l. e dalla Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Stabile Eteria s.c. a r.l., in proprio e nella sua qualità di impresa mandataria di un RTI costituendo, nonché le mandanti Acciona Construcción s.a. e R.C.M. Costruzioni s.r.l. (di seguito, Consorzio Eteria senz'altro) hanno impugnato il decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (di seguito, Consorzio Webuild senz'altro).

Il Consorzio Eteria premette in punto di fatto: - che la nuova Diga Foranea, opera simbolo del PNRR, è stata inserita fra le dieci “opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” di cui all'All. IV del D.L. 31.5.2021, n. 77; - che l'importo dell'appalto veniva inizialmente stimato in € 892.648.339,38, di cui € 16.980.198,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - che l'appalto è articolato in due fasi funzionali, e che la procedura afferisce alla progettazione definitiva ed esecutiva delle due fasi e ai lavori per la realizzazione della sola prima fase; - che l'avviso pubblico finalizzato a selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevedeva dei requisiti specifici minimi di ammissione, distinti per gli esecutori dei lavori e della progettazione; - che, per gli esecutori dei lavori (art. 6.2.1, punto iii), l'avviso richiedeva il possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza (pari a € 873.136.728,62), che l'impresa doveva aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso; - che, per gli esecutori della progettazione (art. 6.2.2), l'avviso richiedeva: i) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nella categoria D.01 ex DM 17.6.2016, relativa alle opere di navigazione interna e portuali, per l'importo di € 1.200.000.000,00; ii) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di due servizi “di punta” attinenti all'ingegneria e all'architettura, in categoria D.01; iii) un fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura “espletati nei migliori tre esercizi finanziari approvati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso almeno pari a due volte l'importo del servizio posto a base di gara” (i requisiti i, ii e iii, in caso di consorzio/RTP, avrebbero potuto essere soddisfatti dal consorzio/RTP nel suo complesso, ma comunque in misura maggioritaria dalla mandataria); v) il possesso dei requisiti di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016; vi) la dotazione “di uno staff tecnico adeguato all'entità e alla complessità delle opere da progettare”, comprensivo di 18 figure professionali specifiche con particolare esperienza, iscritte ai rispettivi albi o elenchi professionali; - che, entro il termine del 30.12.2021, manifestavano interesse soltanto i due operatori economici ricorrente (Consorzio Eteria) e controinteressato (Consorzio Webuild); - che, nella manifestazione di interesse, il Consorzio controinteressato indicava le seguenti percentuali di esecuzione dei lavori: Webuild 40%, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. 25%; Fincosit s.r.l. 25% e Società Italiana Dragaggi s.p.a 10%; - che il R.T.I. controinteressato indicava come progettista il costituendo RTP tra le società RAMBOLL UK Ltd. (mandataria al 55%) e la F&M Ingegneria s.p.a. (mandante al 45%); - che entrambi gli operatori superavano la fase di prequalifica e venivano invitati a presentare una proposta tecnico-economica sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), approvato con Decreto Presidenziale n. 502 del 31.5.2022; - che tuttavia, dubitando dell'effettiva capienza dell'importo posto a base di gara rispetto alle prestazioni a farsi, nessuno degli operatori presentava offerta, sicché la gara andava deserta; - che il Commissario decideva allora di aprire una successiva fase di negoziazione privata con i due operatori, che presentavano offerta entro il prescritto termine del 26.7.2022; - che le offerte venivano esaminate dai membri di un collegio di esperti indipendenti nel corso delle sedute riservate tenutesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022; - che i due operatori venivano invitati a presentare precisazioni e chiarimenti alle proposte del 26.7.2022, oltre ad una proposta economica migliorativa, in forma di ribasso percentuale unico ed incondizionato sul nuovo importo a base di gara di € 910.984.651,19; - che le integrazioni trasmesse dai concorrenti venivano esaminate dal collegio degli esperti nella seduta riservata del 10.10.2022, nel corso della quale veniva redatto altresì il verbale conclusivo delle valutazioni; - che, con verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente), il Commissario straordinario dava atto dei nuovi ribassi proposti da Webuild (9,40%) e dal RTI Eteria (8,019%), e, facendo proprie le valutazioni del collegio degli esperti, dalle quali sarebbe emersa una più favorevole considerazione per l'offerta tecnica dell'O.E. Webuild, “che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabiliva di proseguire la negoziazione con il solo raggruppamento controinteressato, disponendo l'aggiudicazione in suo favore.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 24, comma 5, art. 83 e art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Sostiene che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara per una pluralità di ragioni, come segue.

1.1. La mandataria dell'indicato RT di progettisti, Ramboll UK (con quota di esecuzione del 55%), risulterebbe priva dei requisiti minimi prescritti - con ciò facendo venir meno la qualificazione del RTP nonché l'intera componente progettuale - in quanto, a seguito della Brexit, con scadenza del periodo transitorio al 31.12.2020, i professionisti della mandataria non potrebbero accedere, negli Stati membri UE, all'esercizio delle professioni c.d. regolamentate di ingegnere, architetto e geologo per prestazioni temporanee ed occasionali (ovvero per i casi diversi dallo stabilimento, i soli coperti dall'accordo di recesso), né sarebbero in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 263/2016.

1.2. La mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

1.3. Due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” e “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati, dipendenti delle stesse.

1.4. Non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio A.2). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, e art. 80, comma 5, lett c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto.

Il collegio di esperti e la struttura commissariale sarebbero incorsi in un grave travisamento nella valutazione della proposta tecnica relativamente al criterio A.2, giacché, dei tre lavori analoghi presentati dal Consorzio Webuild, il secondo e determinante (TUAS Terminal ph. 1 Singapore, di importo pari a € 1.521.152.855,00) non sarebbe stato eseguito dalla consorziata SIDRA, ma dalla società Dredging International (DEME Group), estranea alla compagine del Consorzio Webuild, ciò che, per altro verso, integrerebbe pure un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, con i conseguenti effetti escludenti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Quanto al criterio B.3 dell'invito a presentare proposta tecnico-economica - concernente la proposta di organizzazione del cantiere e della produzione in vista del conseguimento degli obiettivi temporali di completamento dell'opera - lamenta che, a fronte della certa riduzione dei tempi di realizzazione di sei mesi offerta dal R.T.I. ricorrente, il Consorzio aggiudicatario, pur prevedendo l'inizio lavori il 1° agosto 2022 e la fine dei lavori al 30.11.2026, non ha poi presentato un cronoprogramma aggiornato (punto n. 19 del verbale 10.10.2022), né ha dedotto un aumento della capacità produttiva (anzi, il collegio degli esperti ha rilevato criticità per la presenza di un solo impianto per la realizzazione di cassoni altri 33 metri): la relativa proposta, in tesi ingiustamente premiata, sconterebbe dunque un'obiettiva e indiscutibile alea di indeterminatezza e incertezza in ordine all'effettivo rispetto della data ultima di conclusione dei lavori, e per ciò solo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

4. Violazione dei principi di certezza dell'offerta e di par condicio competitorum. Violazione delle previsioni dell'invito sul divieto di offerte condizionate. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

L'offerta economica migliorativa della controinteressata, contenente il nuovo ribasso, sarebbe inammissibile, in quanto espressa in forma duplice e alternativa, ovvero mantenendo le riserve precedentemente espresse con un atto di diffida volto a tenere fermo l'originario ribasso.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a., la Regione Liguria ed il Comune di Genova.

Con ordinanza 21.11.2022, n. 236 la sezione, in considerazione della prevalenza - ex artt. 48 comma 4 D.L. n. 77/2021 e 125 comma 2 c.p.a. - dell'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure, ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il successivo 23.11.2022 è stato quindi stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario e il Consorzio PerGenova Breakwater, costituito tra Webuild s.p.a. (capogruppo), Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a..

Con atto notificato il 2.12.2022 e depositato il 5.12.2022 il Consorzio PerGenova Breakwater, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5 - con particolare riferimento alle lettere c), c-bis), f) e f-bis) - e comma 6, del Codice, in relazione alla mancata dichiarazione dell'inibizione a contrarre a causa di comportamenti anticoncorrenziali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, errore dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio.

La società Acciona, mandante del consorzio ricorrente, avrebbe omesso di dichiarare l'adozione nei propri confronti, nelle more della procedura, della risoluzione antitrust con cui l'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato (Comición Nacional del los Mercados y la Competencia) ha: 1) accertato la commissione di gravi condotte anticoncorrenziali reiterate nel tempo per oltre venti anni; 2) irrogato una pesante sanzione economica di Euro 29.400.000,00 a carico della società; 3) dichiarato il divieto ex lege di contrarre con le pubbliche amministrazioni, ciò che integrerebbe plurime cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 2.12.2022 e depositato il 14.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di ulteriore documentazione da parte della stazione appaltante e del Consorzio controinteressato, ha dedotto ulteriori cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; art. 92, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Premesso che l'importo dei lavori è asceso dagli originari € 856.156.530,52 indicati nell'Avviso agli € 890.547.507,82 previsti nell'Invito a presentare proposta, lamenta che le consorziate FIOM e Sidra, a seguito del rialzo del quadro economico, risulterebbero sprovviste del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso, in misura coerente alle quote (rispettivamente, 25% e 10%) di esecuzione dell'appalto assunte in gara, in quanto i due relativi contratti di avvalimento con le imprese Fincantieri Infrastructure s.p.a. (ausiliaria di FIOM) e Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. (ausiliaria di SIDRA) non sono stati interessati da un corrispondente incremento del requisito messo a disposizione.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 32, comma 7, e art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex di gara [art. 6.2.1, punto ii), dell'avviso e criterio A.2 dell'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

La stazione appaltante avrebbe indebitamente proceduto a stipulare il contratto di appalto malgrado l'incompleta verifica, in capo al Consorzio Webuild, delle competenze spese in gara e, segnatamente: del certificato di regolare esecuzione del lavoro n. 2 presentato da Sidra, relativo al Terminal di Singapore e di importo pari a circa 1,5 miliardi di Euro; della prova del possesso, da parte di Webuild, del requisito di cui all'art. 6.2.1, punto ii dell'Avviso, ossia l'indicatore “Attivo Corrente (A)/Passivo Corrente (B) ≥ 1”.

3. Violazione e/o falsa applicazione di legge [artt. 24, comma 5, 80, comma 5, lett. c-bis), 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

3.1. I professionisti indicati da Ramboll non risulterebbero iscritti all'Engineering Council, vale a dire il competente ordine professionale del Regno Unito.

3.2. Ramboll, in sede di comprova, non avrebbe prodotto i casellari giudiziali dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, né un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine, in violazione dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3. Ramboll, ai fini della valutazione tecnico-qualitativa della proposta tecnica del Consorzio (criterio A.1), ha presentato un servizio analogo svolto presso il porto di Nador West in Marocco, che peraltro non era valutabile, essendo stato eseguito nel biennio 2014-2016, e quindi al di fuori dell'arco temporale di 5 anni prescritto dall'Invito.

4. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Alla luce delle integrazioni documentali, ripropone il 3 motivo del ricorso introduttivo, secondo il quale, in difetto di un incremento della produzione atto a controbilanciare il rinvio dell'inizio delle attività, il rispetto del termine ultimo del 30.11.2026 dichiarato dall'aggiudicataria si rivelerebbe un obiettivo aleatorio e privo del minimo supporto esplicativo ed istruttorio.

5. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 47 del D.L. n. 77/2021). Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni dell'invito. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura anche per non aver dimostrato di avere trasmesso il rapporto sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, così come prescritto a pena di esclusione dall'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, all'uopo richiamato alle pagg. 6-7 dell'Invito.

Nelle conclusioni il Consorzio Eteria ha chiesto, oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati, l'accertamento della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario.

All'atto di motivi aggiunti accedeva domanda di accesso in corso di causa alla versione integrale e senza omissis della Relazione B di Webuild.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 15.12.2022 e depositato il 27.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di documentazione da parte della stazione appaltante e della controinteressata, ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, come segue: Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016]; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per violazione, da parte di Webuild, della causa di incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage o revolving doors) e nella conseguente falsità della dichiarazione resa all'uopo nel DGUE ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Difatti, l'ing. Marco Rettighieri, presidente del consiglio di amministrazione di Webuild Italia s.p.a., partecipata al 100% da Webuild, ha, nel recente passato, ricoperto un ruolo di primo piano, a servizio dell'Autorità Portuale e con responsabilità equiparabili a quelle del direttore generale di un ente pubblico, nella promozione, programmazione e progettazione degli interventi ricompresi nel Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e del relativo Piano procedurale.

Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 18.1.2023, il Consorzio Eteria, a seguito dell'accesso parziale consentito dal Commissario in data 19.12.2022, ha dedotto tre ulteriori motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso; fissazione dell'importo a “corpo” dei lavori previsto dall'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Ripropone ed integra le censure dedotte nel primo atto di motivi aggiunti in ordine al difetto, in capo alle consorziate FIOM e SIDRA, del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'Avviso.

In particolare, osserva che il Consorzio avrebbe prodotto per la prima volta, e soltanto in giudizio, due “atti aggiuntivi” ai contratti di avvalimento di FIOM e SIDRA (docc. 33 e 34 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild), atti che non risultano essere stati prodotti e valutati dall'amministrazione, che dunque ha accertato il possesso del requisito della cifra di affari in lavori senza tenere conto degli stessi.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 103 del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (previsioni dell'invito in punto di garanzia definitiva). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il contratto di appalto è stato stipulato il 23.11.2022, in assenza di prestazione della cauzione definitiva, rilasciata - peraltro, in misura incapiente rispetto all'aggiornato importo dei lavori - in forma di fidejussione soltanto il successivo 28.11.2022, in violazione dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2384 c.c.. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Un ulteriore vizio dell'aggiudicazione riveniente dalla fase di stipulazione del contratto riguarderebbe il difetto dei poteri di rappresentanza in capo all'Ing. Nicola Meistro, che ha sottoscritto il contratto di appalto in nome del neo-costituito Consorzio PerGenova Breakwater, prima della registrazione dell'atto costitutivo del consorzio presso l'Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza 30.1.2023, n. 142 la sezione ha accolto la domanda di accesso in corso di causa accedente al primo atto di motivi aggiunti, ordinando al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild.

Con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. notificata a tutte le parti e depositata il 3.4.2023, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l., Società Italiana Dragaggi s.p.a. e il Consorzio PerGenova Breakwater agiscono per la dichiarazione dell'illegittimità del diniego 28.3.2023 opposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale all'istanza d'accesso formulata in data 17.2.2023 da Webuild s.p.a. e dal Consorzio Pergenova Breakwater, volta ad ottenere l'esibizione - in forma integrale e non oscurata - della Relazione B di illustrazione della proposta progettuale del RTI Eteria.

Sostengono che, sebbene l'istanza di accesso del 17.2.2023 fosse meramente ripetitiva di un'istanza già formulata in data 25/10/2022, e sebbene la prima istanza fosse stata soltanto parzialmente accolta dall'Autorità con la nota 17.11.2022 (ovvero, con le omissioni individuate dal controinteressato, relative al c.d. know how aziendale), non fatta oggetto di impugnazione, la nuova istanza di accesso sarebbe giustificata da un elemento sopravvenuto, costituito dall'ordinanza n. 142 del 30.1.2023, con cui la sezione, in accoglimento della speculare istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. del Consorzio Stabile Eteria, ha ordinato all'Autorità l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild s.p.a.: e ciò, al fine di ripristinare condizioni di effettiva parità delle parti nel processo, in vista della eventuale proposizione, da parte del Consorzio Webuild, di motivi aggiunti al ricorso incidentale.

All'udienza pubblica del 7 aprile 2023 le parti hanno concordemente rinunciato ai termini a difesa sull'ultima istanza di accesso in corso di causa, e, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

La domanda 3.4.2023 del Consorzio PerGenova Breakwater di accesso in corso di causa è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso agli atti del 17.2.2023 è meramente reiterativa di una precedente istanza di accesso già rigettata dall'Autorità con nota del 17.11.2022, rimasta inoppugnata (cfr., per una fattispecie analoga, Cons. di Stato, Sez. V, 15/9/2022, n. 7999).

Difatti, l'ordinanza n. 142/2023 della sezione non costituisce propriamente un “fatto sopravvenuto”, in quanto è stata emessa sulla specifica impugnazione ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta dal solo Consorzio Eteria avverso la nota 2.11.2022, con cui l'Autorità aveva ammesso l'accesso (soltanto) alla versione parzialmente oscurata della documentazione tecnica di Webuild.

Ora, la parità delle parti è parità “nel processo”, ovvero significa parità nelle “possibilità” di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche con tutti i mezzi processali approntati dall'ordinamento, laddove nel caso di specie è il Consorzio Webuild ad aver omesso - al contrario del Consorzio Eteria, che si è tempestivamente attivato - di impugnare nei termini il diniego di accesso alla relazione tecnica di controparte in forma integrale.

Ciò posto, può procedersi all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti resistenti, cominciando dall'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato soltanto nella memoria di replica del 27.3.2023, in ragione del difetto di legittimazione processuale del “procuratore speciale” di Acciona Construcción s.a. signor Javier Miguélez Fernandez, che ha sottoscritto la relativa procura ad litem.

L'eccezione è fondata.

In effetti, è noto che, per principio generale, le persone giuridiche stanno in giudizio “per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto” (art. 75 comma 3 c.p.c.), laddove nel caso di specie la procura ad litem di Acciona Construcción s.a. non è stata rilasciata dal legale rappresentante della società spagnola, ma dal signor Javier Miguélez Fernández, “in qualità di procuratore speciale a tanto abilitato in forza dei poteri conferiti giusta procura rilasciata con atto di Notaio, rep. 2437 racc. 02/09/2022”, che non è stata però versata agli atti.

Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Suprema Corte, elaborata “tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo […] in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso” (cfr. Cass., I, 16.3.2023, n. 7589; id., n. 29244 del 2021).

Ne segue che, a fronte di una tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza, era preciso onere di Acciona sanare spontaneamente la propria costituzione in giudizio, producendo immediatamente - id est, all'udienza pubblica di discussione del ricorso - la documentazione all'uopo necessaria, ovvero la procura speciale con l'indicazione della esatta latitudine e la giustificazione dei poteri rappresentativi sostanziali del signor Javier Miguélez Fernandez, “non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacchè sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass., n. 7589/2023 cit.).

Né varrebbe al riguardo rilevare l'irritualità di una eventuale produzione documentale da effettuarsi da Acciona soltanto all'udienza di discussione: anche a voler prescindere dal fatto che la produzione della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio - che, parimenti, concreta un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ex art. 182 c.p.c. - è tradizionalmente ammessa fino a tale momento (cfr. T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I, 13/8/2007, n. 1227; in tal senso già Cons. di St., Sez. V, 10/11/1993, n. 1144), è dirimente la considerazione che, stante il potere officioso del giudice di sollecitare la giustificazione dei poteri rappresentativi della parte e, se del caso, promuoverne la sanatoria, a maggior ragione non avrebbe potuto profilarsi una preclusione della parte interessata, tanto più quando l'avversario abbia scelto di svolgere le proprie corrispondenti contestazioni solo all'ultimo (così Cass. n. 7589/2023 cit., che ha ritenuto ammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale, a fronte di un'eccezione formulata soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni).

In mancanza della produzione in giudizio della procura speciale del signor Javier Miguélez Fernandez, non è dimostrata la effettiva esistenza e la latitudine dei corrispondenti poteri rappresentativi sostanziali delle posizioni giuridiche facenti capo ad Acciona Construcción s.a.: donde l'inammissibilità del suo ricorso.

Peraltro, atteso il carattere collettivo del ricorso principale e la distinta legittimazione al ricorso di ogni singola impresa in associazione - sia essa mandante o mandataria, e sia il raggruppamento già costituito o costituendo (giurisprudenza costante: cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9/12/2020, n. 7751; T.A.R. Lazio Roma Sez. V, 28/11/2022, n. 15857) - l'eccezione di inammissibilità colpisce la sola posizione della mandante Acciona Construcción s.a., non già il ricorso autonomamente proposto anche dagli altri ricorrenti (Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l.).

Sempre in via preliminare, le parti resistenti eccepiscono variamente l'inammissibilità del ricorso, in quanto, in ragione delle peculiarità della procedura - da svolgersi tramite procedura negoziata, stante l'estrema urgenza sottesa alla realizzazione della nuova diga foranea - essa prescindeva del tutto da valutazioni comparative, dall'attribuzione di punteggi e dall'approvazione di una vera e propria graduatoria finale di merito (così l'invito a presentare proposta tecnico operativa, § “analisi delle proposte - collegio di esperti indipendenti” - doc. 10 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, p. 16 di 19), tali da esitare propriamente in un “diritto all'aggiudicazione” o nell'affidamento della commessa, che il Consorzio Eteria - che, dunque, non sarebbe affatto il “2° classificato” - potrebbe utilmente rivendicare in giudizio all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Giova premettere come la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (già “trattativa privata”) rimonti al Piano Procedurale, e sia stata dichiaratamente effettuata, sulla scorta dell'art. 32 della Direttiva UE 26.2.2014, n. 24, in relazione alla “sussistenza di circostanze di estrema urgenza, non imputabili all'amministrazione, che non consentono il rispetto dei termini per le procedure aperte o ristrette, o per le procedure competitive con negoziazione” (cfr. il Piano Procedurale adottato con il decreto Commissariale n. 5/2021 - doc. 7 delle produzioni 15.11.2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, p. 37-38 di 48).

In effetti, il Consorzio Eteria non ha specificamente censurato né la scelta derogatoria di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, allegando l'insussistenza delle circostanze di estrema urgenza che la giustificherebbero ai sensi dell'art. 32 della Direttiva n. 2014/24/UE, né le previsioni dell'invito a presentare proposta tecnico-economica, nella parte in cui esclude l'attribuzione di punteggi e la formazione di una vera e propria graduatoria finale.

Ciò, peraltro, gli preclude soltanto di ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a. e di conseguire l'aggiudicazione, ovvero il risarcimento in forma specifica, non certo di rivendicare il diritto al risarcimento del danno per equivalente conseguente all'accertamento dell'illegittimità della procedura valutativa e dei suoi esiti.

Nello stesso senso - cioè, nel senso di precludere soltanto il risarcimento in forma specifica, mediante la domanda di conseguire l'aggiudicazione - operano del resto le limitazioni alla tutela giurisdizionale che il Legislatore, in un'ottica acceleratoria e di salvaguardia dei fondi messi a disposizione a livello comunitario, ha previsto rispetto alle gare e ai giudizi amministrativi in materia di PNRR.

Difatti, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77, “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.

Sta di fatto che il Consorzio Eteria, successivamente all'ordinanza cautelare della sezione 21.11.2022, n. 236 - che, proprio in applicazione dell'art. 125 c.p.a., aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di aggiudicazione - ed alla conseguente stipulazione del contratto in data 23.11.2022, ha proposto un primo atto di motivi aggiunti in data 2.12.2022, chiedendo formalmente, nelle proprie conclusioni, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e comunque l'accertamento “della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario”.

Ed è noto che il perdurante interesse alla decisione della causa ex art. 34 comma 3 c.p.a. ai fini del risarcimento per equivalente monetario può essere manifestato anche soltanto mediante dichiarazione resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. (Cons. di St., Ad. Plen., 13.7.2022, n. 8).

Nel caso di specie, la dichiarazione è stata addirittura inserita nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti, sicché veramente non si vede quale sia il senso ultimo delle riferite eccezioni di inammissibilità.

Dal verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) si ricava infatti che “dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati. Rileva altresì una differenza delle proposte economiche tra gli operatori che resta in favore dell'OE Webuild”.

Dunque, a prescindere dalla attribuzione di punteggi e dalla formale esistenza di una graduatoria, è indubbio che l'offerta del Consorzio Webuild sia stata ritenuta preferibile in vista della prosecuzione della negoziazione con esso solo, senza tuttavia che l'offerta del Consorzio Eteria sia stata ritenuta inadeguata o non conforme alle prescrizioni della lex specialis.

Donde l'ammissibilità delle doglianze del Consorzio Eteria, in quanto volte a censurare - in vista della proposta domanda di accertamento della illegittimità degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., - il governo delle regole che la stessa stazione appaltante si è data - autovincolandosi - rispetto ai requisiti di partecipazione alla procedura ed alla valutazione delle proposte da parte del collegio di esperti indipendenti.

Ciò posto, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara, è infondato, sotto tutti i profili dedotti.

1.1. Sotto un primo profilo, il Consorzio Eteria assume che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura negoziata, in quanto la società Ramboll U.K., mandataria del R.T.P. indicato per le attività di progettazione, sarebbe priva dei requisiti minimi prescritti dall'Avviso e richiamati nell'Invito, facendo con ciò venir meno la qualificazione del R.T.P., nonché l'intera componente progettuale e parte della componente organizzativa dell'offerta Webuild.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali), “Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice”.

Orbene, il Regno Unito, in quanto già Stato membro dell'U.E., che vi aveva aderito, era parte dell'AAP (Accordo sugli Appalti Pubblici) dell'O.M.C. - Organizzazione Mondiale del Commercio, ed ha continuato ad esservi incluso anche durante il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito (1º febbraio 2020 - 31 dicembre 2020).

Successivamente alla scadenza del periodo di transizione, il Regno Unito ha comunque aderito all'AAP come parte a sé stante il 1º gennaio 2021.

Inoltre, il 24 dicembre 2020, l'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), accordo che ha iniziato ad applicarsi in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e che ha ribadito il principio di non discriminazione delle imprese dell'UE con sede nel Regno Unito, e viceversa, per qualsiasi appalto, compresi quelli al di sotto delle soglie AAP (cfr. la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 444 del 31.12.2020, pp. 14-1462).

Donde l'infondatezza del motivo, essendo tenuta la stazione appaltante, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi (AAP + TCA), ad applicare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice dei contratti pubblici agli operatori nazionali o a quelli stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

1.2. Sotto un secondo profilo, a detta del Consorzio Eteria la mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

Anche tale censura è infondata, oltreché generica.

Infondata in quanto la societa Ramboll U.K. ha prodotto il certificato di iscrizione (company number 03659970) all'UK Trade Registry, con il codice SIC - Standard Industrial Classification “71122 - Engineering related scientific and technital consulting activieties”, ovvero attività di consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria (doc. 15 delle produzioni 16.11.2022 del Consorzio Webuild).

Si tratta di un certificato “rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente” l'operatore concorrente (art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016): è già si è visto che, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi internazionali, la stazione appaltante non può riservare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice agli operatori nazionali o stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

Generica, in quanto non è specificato “perché” le attività di progettazione oggetto dell'appalto non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”, cioè al codice SIC - Standard Industrial Classification 71122.

1.3. Sotto un terzo profilo, due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” ed “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati.

Inoltre, risulterebbe violato il principio di indicazione nominativa dello staff di progettazione di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Ing. Alessia Toma, indicata come progettista ambientale, non risulterebbe essere più dipendente della Ramboll Italy s.r.l..

La censura confonde due distinti profili, ovvero quello relativo al subappalto delle attività di progettazione (art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) e quello relativo alla indicazione nominativa dello staff di progettazione (art. 24, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), da effettuarsi “in sede di presentazione dell'offerta”.

Giova premettere che, ai sensi del punto 6.2 dell'avviso (p. 9), l'attività di progettazione era subappaltabile a terzi nei termini di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, nell'ambito dell'attività subappaltabile, rientravano senz'altro le attività di consulenza specialistica sia in materia ambientale (per espressa previsione dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016), che archeologica (per espressa previsione dell'avviso: “Si precisa che ai fini di quanto sopra [subappalto della attività di progettazione, n.d.r.] la relazione archeologica rientra tra gli elaborati specialistici”).

Ciò posto, in sede di manifestazione di interesse il Consorzio Webuild ha previsto l'affidamento delle prestazioni di consulenza specialistica in materia ambientale ed archeologica in favore di due società (rispettivamente, le società Ramboll Italy s.r.l. e Semper s.r.l.), le quali hanno a loro volta individuato per l'espletamento delle prestazioni affidate due professionisti nominativamente indicati (rispettivamente, l'ing. Alessia Toma e il dott. Gianfranco Valle) ad esse legati - in allora - da un rapporto di lavoro dipendente.

Sennonché, successivamente, in sede di offerta - cioè, nella sede propria in cui va nominativamente indicato il professionista - il Consorzio Webuild ha confermato l'intenzione di ricorrere al subappalto soltanto in relazione alla predisposizione della relazione archeologica, mentre le prestazioni di ingegneria ambientale sono state ricondotte nell'ambito delle prestazioni eseguite direttamente dalla mandataria del RTP Ramboll UK Limited, con la sostituzione dell'ing. Alessia Toma (che aveva medio tempore cessato il proprio rapporto di lavoro con la Ramboll Italia s.r.l., subappaltataria indicata in sede di manifestazione di interesse) con un altro professionista, dipendente della mandataria del R.T.P. (ing. Phil Studds - cfr. doc. 18 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild).

Dunque, a valle della presentazione dell'offerta, le prestazioni propriamente oggetto di subappalto sono soltanto quelle di consulenza specialistica in materia archeologica, affidate alla società Semper s.r.l. (e, per essa, dal dott. Gianfranco Valle, nominativamente indicato ex art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), rispetto alla quale non è però dedotta la carenza dei requisiti per l'affidamento del corrispondente subappalto.

Ora, ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario [tra quelli di cui all'art. 46 comma 1 lettere a-f del D. Lgs. n. 50/2016, n.d.r.] l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.

La circostanza che l'archeologo dott. Gianfranco Valle sia dipendente della società Semper s.r.l. - circostanza pacifica e non contestata - e che pertanto sia obbligato a rendere le proprie prestazioni in favore della società subappaltatrice in forza del contratto di lavoro subordinato, esclude in radice che sia configurabile nella fattispecie il c.d. subappalto “a cascata” di cui all'art. 105, comma 19 del d.lgs. 50/16, impropriamente evocato.

Donde l'infondatezza della censura.

1.4. Da ultimo, con il quarto profilo del primo motivo di ricorso, il Consorzio Eteria sostiene che non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

Premesso che, per quanto detto supra, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore Ramboll UK ha diritto ad operare in Italia con un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori nazionali ai sensi del codice dei contratti pubblici, e che né il codice né l'avviso chiedevano agli offerenti di indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro, è dirimente il rilievo che il RTP Ramboll ha in ogni caso indicato nel proprio DGUE la qualifica di ciascun professionista presente nel gruppo di lavoro, l'albo di iscrizione di pertinenza e la relazione giuridica esistente con l'operatore economico (cfr. l'appendice 4 alla Sezione C Parte IV del DGUE - cfr. doc. 19 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 24 di 27).

Donde la genericità e l'infondatezza della censura.

Fondato ed assorbente è invece il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale il Consorzio Eteria lamenta la violazione della lex specialis in punto di valutazione, ad opera del collegio di esperti indipendenti, della proposta tecnica del Consorzio Webuild relativamente alla relazione A.2, concernente i tre lavori analoghi svolti nel quinquennio antecedente, “relativi a interventi svolti negli ultimi cinque anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione dell'Avviso, ritenuti dal proponente stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento. Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

In proposito, nella relazione tecnica A.2 il Consorzio Webuild ha presentato tre lavori, come segue (doc. 38 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, pp. 32 di 61 e ss.):

1) realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure; stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; importo totale dei lavori: € 280.458.622,25; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 100% (pp. 31-41);

2) Tuas Terminal Phase 1 - Singapore; stazione appaltante: MPA - Maritime and Port Authority of Singapore; importo totale dei lavori: € 1.521.152.855,00; soggetto che ha svolto la prestazione: SIDRA s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51% (p. 41-50);

3) Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka (Croazia); stazione appaltante: Autorità Portuale di Rijeka (Croazia); importo totale dei lavori: € 75.241.019,97; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 50,59% (pp. 51-60).

Considerato l'importo dei lavori oggetto dell'appalto per la diga foranea del Porto di Genova (€ 928.646.927,00), è evidente come, a parità di affinità delle lavorazioni, il lavoro n. 2 fosse, per importo dei lavori (€ 1.521.152.855,00), quello di gran lunga più rilevante, e dunque più “significativo” della “capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”, rispetto ai lavori n. 1 (€ 280.458.622,25) e n. 3 (€ 75.241.019,97), per importi di gran lunga inferiori.

Sennonché, dallo stesso documento si apprende che il soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione relativa al lavoro n. 2 sarebbe “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51%” (p. 41-50): indicazione affatto oscura e per nulla perspicua, che è chiara soltanto nel rivelare che il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra s.p.a., e che dunque non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Tanto ciò è vero che, in sede di manifestazione di interesse e al diverso fine della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 6.2.1, n. iii) dell'Avviso (“Possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza - pari a € 873.136.728,62 - che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso”), Sidra non lo ha neppure “speso” al fine di qualificarsi per la propria quota di esecuzione del 10% (€ 138.174.318,00 - cfr. il relativo DGUE - doc. 62 delle produzioni 14.12.2022 del Consorzio Eteria, p. 16 di 29), avendo invece fatto ricorso ad un parziale avvalimento infragruppo ad opera dell'ausiliaria Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V., in ragione della dichiarata carenza “in proprio” del relativo requisito (cfr. il contratto di avvalimento tra la Società Italiana Dragaggi s.p.a. e la Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. - doc. 36 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild).

In ogni caso, poiché non si trattava affatto dei requisiti di partecipazione - surrogabili mercé l'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 - quanto dell'apprezzamento dell'offerta sotto il profilo qualitativo delle proprie “capacità realizzative” attestate dai lavori analoghi “svolti” nel quinquennio antecedente (relazione A2 della proposta tecnica), è evidente come fossero del tutto ininfluenti i rapporti societari intercorrenti tra le società Sidra s.p.a. e Dredging International, in quanto entrambe appartenenti al medesimo gruppo (DEME Group).

Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a., sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative.

É accaduto invece che il collegio degli esperti, nel valutare l'offerta Webuild quanto al criterio dei lavori analoghi (A2), abbia così effettuato le proprie valutazioni: “I tre lavori presentati dall'OE presentano in tutti casi un alto livello di complessità e un alto grado di affinità con le lavorazioni previste nella precedente procedura. Gli importi dei lavori sono nel primo caso [realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure, n.d.r.] inferiori, nel secondo caso [Tuas Terminal Phase 1 - Singapore, n.d.r.] maggiori e nell'ultimo caso [Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia, n.d.r.] significativamente inferiori rispetto all'importo previsto dalla presente procedura. Si ritiene che l'OE sia perfettamente in grado di realizzare i lavori previsti nel progetto del PFTE della nuova diga del porto di Genova” (cfr. il verbale delle sedute riservate svoltesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022 - doc. 5 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 32 di 55).

Pare al collegio del tutto evidente come il lavoro n. 2 (Tuas Terminal Phase 1 - Singapore), nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra s.p.a., non soltanto sia stato positivamente valutato, ma abbia addirittura assunto - nelle valutazioni del collegio degli esperti - un'importanza determinante e decisiva, stante la rilevata inferiorità nell'importo degli altri due lavori rispetto all'importo a base di gara, inferiorità definita addirittura “significativa” quanto al lavoro n. 3, relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia.

E ciò, anche a non voler considerare che, a ben vedere, l'importo del lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore (€ 1.521.152.855,00), per la parte (impropriamente) riferibile a Sidra s.p.a. (51%, ovvero € 775.878.956,05), non è in realtà neppure “maggiore” dell'importo dei lavori per la realizzazione della Diga foranea di Genova (€ 928.646.927,00).

Le relative valutazioni, inficiate da un evidente travisamento quanto alla diretta riferibilità del lavoro n. 2 alle capacità realizzative dei componenti del Consorzio Webuild - indotto dalle ambigue affermazioni contenute nella relazione A.2 (laddove indica SIDRA s.p.a., attraverso Dredging International DEME Group, quale soggetto che ha svolto il 51% del lavoro relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore) - è stata poi fatta acriticamente propria dalla stazione appaltante, che, nel verbale dell'11.10.2022 (doc. 7 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 2 di 4), ha concluso nel senso che “Dalla lettura delle anzidette proposte tecnico economiche e dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabilendo quindi di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild.

Tale vizio, concernendo una componente qualitativa dell'offerta illegittimamente ritenuta determinante nella decisione di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild, si ripercuote inevitabilmente sul provvedimento di aggiudicazione n. 967 del 12.10.2022, rendendolo a sua volta illegittimo.

Né varrebbe eccepire - come fanno le difese delle parti resistenti - che, ai sensi dell'Invito, e con specifico riferimento all'elemento qualitativo A.2, “Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

L'obiezione - come suol dirsi - prova troppo, in quanto essa avrebbe un senso soltanto qualora il collegio di esperti e la stazione appaltante “non” avessero valutato il lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal di Singapore, e - ciononostante - avessero manifestato la propria preferenza per il Consorzio Webuild in ragione del ritenuto carattere maggiormente “significativo” degli altri due lavori, in termini di importo o di affinità delle lavorazioni: il che, chiaramente, non è, vuoi perché del lavoro n. 2 il collegio ha espressamente tenuto conto, vuoi perché ha addirittura sottolineato - a parità di affinità delle lavorazioni - la sua “maggiore” rilevanza quanto ad importo delle opere rispetto a quello a base di gara, a fronte della ritenuta inferiorità dei lavori nn. 1 e 3, inferiorità definita addirittura significativa nel 3° lavoro (relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia).

Ovviamente, trattandosi di procedura di progettazione e realizzazione di opera finanziata in parte con le risorse previste dal PNRR, e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ed opera ai limitati fini di cui all'articolo 34, comma 3 c.p.a., ovvero quale accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori, conformemente alle conclusioni del Consorzio Eteria, per come rassegnate negli atti di motivi aggiunti notificati successivamente al rigetto della domanda cautelare.

Ne consegue altresì che il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater dev'essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

É noto come, secondo la costante giurisprudenza della C.G.U.E. ed interna, gli interessi perseguiti nell'ambito dei ricorsi principale ed incidentale debbano essere considerati in linea di principio equivalenti e meritevoli di tutela, in quanto è sufficiente a sorreggere il ricorso anche un interesse meramente strumentale alla riedizione della procedura.

Nel caso di specie, tuttavia, mercé le limitazioni alla tutela giurisdizionale operanti nelle gare e nei giudizi amministrativi in materia di PNRR (artt. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77 e 125 c.p.a.), giammai il Consorzio aggiudicatario potrebbe perdere, a valle dell'accoglimento del ricorso principale, il bene della vita conseguito in esito al provvedimento di aggiudicazione, ovvero il contratto di affidamento dell'appalto, che non può più essere caducato (art. 125 comma 3 c.p.a.).

Detto altrimenti, a seguito della stipulazione del contratto in data 23.11.2022, il bene della vita conseguito dall'aggiudicatario è divenuto giuridicamente intangibile, sicché egli - a differenza del ricorrente principale, che vanta un residuo interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori ex art. 34 comma 3 c.p.a. - non può più nutrire alcun interesse all'accoglimento del ricorso incidentale, neppure di tipo strumentale, non potendosi configurare - per espressa disposizione legislativa - una riedizione della procedura.

Tanto ciò è vero che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dal Consorzio Eteria, il Consorzio Webuild identifica il proprio residuo interesse al ricorso incidentale nel diverso interesse “a non risultare virtualmente soccombenti nel presente giudizio e, quindi, a scongiurare il rischio di una condanna alle spese, nonché a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Autorità e, così, evitare un ingiustificato depauperamento della propria controparte contrattuale” (così la memoria di replica 27.3.2023 di Webuild), mentre la stazione appaltante lo individua nell'interesse del Consorzio aggiudicatario ad opporsi ad un'eventuale futura azione di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti di colui che ha tratto vantaggio dal provvedimento illegittimo travolto dal giudicato (così la memoria conclusionale 21.3.2023 delle amministrazioni resistenti).

Sennonché, quanto alle argomentazioni del Consozio Webuild, è agevole replicare che l'interesse alla legittimità della propria attività amministrativa ed alla integrità del proprio patrimonio ex art. 2740 cod. civ. sono posizioni soggettive che fanno capo direttamente all'Autorità, e che dunque non possono essere fatte valere dal Consorio Webuild in via sostitutiva (art. 81 c.p.c.).

Quanto invece alle argomentazioni delle autorità resistenti, è agevole replicare che l'interesse al ricorso incidentale deve sussistere “in dipendenza della domanda proposta in via principale” (art. 42 comma 1 c.p.a.), laddove nel caso di specie sia l'azione diretta contro l'aggiudicatario proposta dalla parte privata danneggiata dall'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato (peraltro, esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 12.5.2017, n. 2), sia quella di regresso o rivalsa proposta dalla stazione appaltante, appaiono soltanto prospettate come future ed eventuali, al punto che l'Avvocatura dello Stato argomenta i suoi rilievi con considerazioni de jure condendo (il riferimento è all'art. 209 lett. d) dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici, poi emanato con D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, il quale, nel modificare l'art. 124 c.p.a., prevede che “Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo”).

Del resto, la materia del ricorso incidentale - ovvero, se la risoluzione antitrust dell'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato integri un grave errore professionale, oggetto dell'obbligo dichiarativo e suscettibile di determinare l'esclusione dalla procedura del Consorzio Stabile Eteria in applicazione dell'art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), f) ed f-bis) del Codice dei contratti pubblici (requisiti di carattere generale richiamati al punto 6.1 dell'Avviso) - costituisce l'oggetto di un apposito procedimento recentemente avviato dall'Autorità con atto prot. 01/03/2023.0008693.U (cfr. doc. 73 delle produzioni 17.3.2023 dell'Autorità), sicché la pronuncia sul ricorso incidentale è preclusa anche dall'art. 34 comma 2 c.p.a., poiché concerne un potere amministrativo non ancora esercitato, in quanto la fase di prequalificazione si è conclusa in una data (4.1.2022 - cfr. il verbale di selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, doc. 1-bis delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) anteriore all'emanazione della deliberazione dell'Autorità antitrust spagnola (5 luglio 2022).

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza nei confronti della Stazione Appaltante e del Consorzio aggiudicatario, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Acciona Construcción s.a.;

accoglie il ricorso principale del Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. e di R.C.M. Costruzioni s.r.l. e, per l'effetto, accerta ex art. 34 comma 3 c.p.a. l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova n. 967 del 12.10.2022;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater;

condanna il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova e il Consorzio PerGenova Breakwater, in solido, al pagamento, in favore del Consorzio Stabile Eteria e di R.C.M. Costruzioni s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in € 10.000,00 (diecimila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato per il ricorso ed i motivi aggiunti;

compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio dei giorni 7 aprile 2023 e 5 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso


IL SEGRETARIO
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AB DER ERSTE SEITE
Hafen von La Spezia: Die Ausbaggerung des dritten Hafenbeckens und des schiffbaren Kanals beginnt.
La Spezia
Der Erlass zur Festlegung des Verhandlungsverfahrens für die Aushandlung der Rahmenvereinbarung wurde heute unterzeichnet.
Gestern passierten 25 Schiffe den Hafen von Hormuz, die höchste tägliche Anzahl seit dem 18. April.
Singapur
Seit März liegt der Durchschnitt bei 7,6 Transits pro Tag.
Interferry fordert die EU auf, die Energieeffizienzmaßnahmen pragmatisch umzusetzen oder sie auszusetzen.
Victoria
Die bevorstehende Hochsommersaison – so die Warnung des Verbandes – berge die Gefahr ernsthafter Unannehmlichkeiten.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 stieg der Güterverkehr in den französischen Häfen um 3,8 %.
Paris
Der Transport von Stückgut und festen Massengütern nimmt zu. Der Transport von flüssigen Massengütern bleibt stabil.
BIMCO und Intertanko betonen, dass die Überquerung von Hormuz weiterhin mit erheblichen Risiken verbunden ist.
Kopenhagen/London
Im April stieg der Güterverkehr in den Häfen von Genua und Savona-Vado Ligure um 1,7 %.
Genua
Die Verwaltungsräte der Basins and Maritime Stations Authority wurden neu besetzt.
Nach mehr als 100 Tagen im Persischen Golf hat Grimaldis PCTC Grande Torino Hormuz passiert.
Neapel
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Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch Hormuz unterzeichnet
Islamabad/Teheran
Aufhebung der amerikanischen Seeblockade und Minenräumung der Gewässer
Assocostieri, die Reform der Hafengovernance sollte die spezifischen Gegebenheiten der strategischen Energieinfrastruktur in Häfen berücksichtigen.
Confitarma lehnt jede Form von Maut in der Straße von Hormuz ab.
Neapel
Zanetti: Wir bekräftigen den Grundsatz der Freiheit der Schifffahrt.
Federagenti schlägt vor, die Konzessionsgebühren proportional an Ports of Italy und die AdSPs zu verteilen, um die neue Aktiengesellschaft zu finanzieren.
Rom
DP World führt Gespräche über den Bau eines Containerterminals im texanischen Hafen von Corpus Christi.
Charlotte/Los Angeles
Der Containerumschlag im Hafen von Los Angeles stieg im letzten Monat um 17,2 %.
Assarmatori kritisiert Brüssel, aber auch Rom für ihre Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie.
Rom
Messina: Eine Rückkehr zur Normalität in der Straße von Hormuz wird nicht sofort erfolgen.
Das US-Unternehmen Enstructure kauft das US-Hafenterminalnetzwerk von Logistec.
Wellesley/New York/Montreal
Das Unternehmen betreibt insgesamt 84 Terminals in den USA.
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Konstanz
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Gemessen
Projekt für ein neues Massengutterminal
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London
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Long Beach
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Bislang liegt die Zahl der Schiffe, die den Persischen Golf verlassen, bei 6-7 % der Zahl der Schiffe, die ihn vor einem Jahr passiert haben.
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Taipeh
Am Ende des Fünfjahreszeitraums wird der jährliche Containerverkehr voraussichtlich 15,5 Millionen TEU betragen.
US-Streitkräfte haben im Golf von Oman ein drittes Schiff getroffen.
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Brüssel
Ziel ist es, von Beginn des neuen europäischen Prozesses zur Steuerung der Eisenbahnkapazitäten an eine angemessene Marktrepräsentation zu gewährleisten.
Das US-Zentralkommando bekennt sich zu dem Angriff auf den Produktentanker Settebello.
Tampa/Neu-Delhi/London
Verurteilung durch die indische Regierung und die Internationale Seeschifffahrtsorganisation
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Civitavecchia
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Im Golf von Aden wurde ein Handelsschiff angegriffen.
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Die Gemini-Kooperation erhöht die Frachtkapazität auf der Asien-Mittelmeer-Route.
Kopenhagen
Sea-Intelligence erweitert die wöchentliche Kapazität um 22.402 TEU.
ESPO unterstützt die Schlussfolgerungen des EU-Rates zur maritimen Industriestrategie uneingeschränkt.
Brüssel
Die zentrale Rolle der Hafenanlagen bestätigt
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Die italienische Wettbewerbsbehörde (AGCM) hat außerdem die Übernahme der Marinewartungs- und Reparaturaktivitäten der Asso-Gruppe (Jobson Italia und UASC UAE) durch die MSC-Gruppe genehmigt.
Es wird erwartet, dass die Frachtraten für Schiffe, die den Suezkanal passieren, steigen werden.
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Sie gelten ab dem 15. Juli. Passagierschiffe sind ausgenommen.
Die Suezkanalbehörde hat angekündigt, ab dem 15. Juli Zuschläge auf die Transitgebühren für die Durchfahrt durch den ägyptischen Kanal für die meisten großen Frachtschiffe einzuführen.
Der Rat der EU akzeptiert viele der von den Verbänden des europäischen Seehafenclusters vorgebrachten Forderungen.
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Der Text verschiebt die Verabschiedung konkreter Maßnahmen jedoch notwendigerweise auf zukünftige Gesetzesinitiativen.
ESPO fordert den proaktiven Einsatz des EES-Systems, um Staus in europäischen Häfen zu vermeiden.
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Rixi: Es ist notwendig, ein maritimes Emissionshandelssystem zu überwinden, das die Gefahr birgt, dass Verkehr und Investitionen in außereuropäische Häfen verlagert werden.
Luxemburg
Was nötig sei – betont der Vizeminister – seien Anreize und Flexibilität, nicht neue Beschränkungen.
Die Huthis drohen, ihre Angriffe auf Schiffe, die das Rote Meer durchfahren, wieder aufzunehmen.
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Für alle Schiffe mit Verbindungen zu israelischen Interessen wurde ein vollständiges Schifffahrtsverbot verhängt.
Der globale Warenhandel könnte sich verlangsamen
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Genf
Dies geht aus der jüngsten Auswertung des WTO-Warenhandelsbarometers hervor.
Die neue Hafenstraßenverbindung nach Sampierdarena wurde in Genua in Betrieb genommen.
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Genua
Paroli: Die Arbeiten ermöglichen es nun täglich etwa 900 bis 1000 schweren Fahrzeugen, die Betriebsbereiche des Hafens direkt zu erreichen.
Die Berichterstatter des Hafengesetzes verteidigen das auf die italienischen Häfen ausgerichtete Governance-Projekt.
Rom
Ghio (PD) kritisiert, dass die Leitungsorgane dieses neuen Unternehmens ausschließlich von der Regierung ernannt würden. Ghirra (AVS): Die Ziele der nationalen Koordinierung hätten durch eine Stärkung der Nationalen Konferenz der Hafenbehördenpräsidenten erreicht werden können.
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Mailand/Dallas/Austin
Künstliche Intelligenz spielt eine führende Rolle
Unerwarteter Rückgang des europäischen intermodalen Verkehrs im ersten Quartal 2026
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Hanseatic Global Terminals erwirbt die restlichen 50 % von Hanseatic Global Terminals Aracruz.
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Conftrasporto: Der Gesetzentwurf zu den Häfen verdeutlicht klare operative, finanzielle und regulatorische Compliance-Probleme.
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Russo: Die Zuständigkeiten der italienischen Häfen würden sich mit denen der Hafenbehörden, des Verkehrsministeriums und der Kunstbehörde überschneiden.
WoodMac ist der Ansicht, dass die Dekarbonisierungsregeln einen erheblichen Einfluss auf LNG-betriebene Schiffe haben könnten.
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Laut dem Unternehmen würden europäische Vorschriften Schiffe mit DFDE-Motoren vom Markt verdrängen.
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Im ersten Quartal stieg der Güterverkehr im Hafen Bremen/Bremerhaven um 5,8 %.
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MSC erwirbt 51% Beteiligung am Containerterminal Pivdennyi (Odessa)
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Es verfügt über eine Umschlagkapazität von 400.000 TEU pro Jahr.
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London
Dominguez: ein lang ersehnter Erfolg, der eine wichtige Lücke im internationalen System schließt.
Im April stieg der Schiffsverkehr durch den Suezkanal um 13,9 %.
Im April stieg der Schiffsverkehr durch den Suezkanal um 13,9 %.
Kairo
In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 wurde ein Anstieg von +12,1 % verzeichnet.
Im ersten Quartal ging der Güterverkehr im Hafen von Neapel um 5,3 % zurück, während er in Salerno um 6,4 % zunahm.
Neapel
Der Containerumschlag in den beiden Häfen betrug 167.433 TEU (-3,5 %) bzw. 101.509 TEU (+7,8 %).
Kerdjoudj (Feport): Mit der Überarbeitung des EU-ETS sollte ein Teil der Einnahmen den Häfen zugewiesen werden.
Brüssel
Aufruf zur sorgfältigen Bewertung des Risikos einer Verlagerung des Umschlagverkehrs
Mit dem neuen COSCO-PTP-Terminal startet der Hafen von Tarragona eine Neuausrichtung auf dem Containermarkt.
Tarragona
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen sein; dann wird das Terminal eine Kapazität von 680.000 TEU haben.
Im Jahr 2025 erreichten die ägyptischen Häfen einen neuen Allzeitrekord beim Containerumschlag.
Alexandria, Ägypten
Starkes Wachstum der Umschlagmengen, die im Jahr 2024 stabil geblieben waren.
Der nationale Vertrag für Hafenliegeplätze und Bootsmänner wurde erneuert.
Rom
Filt-Cgil stärkt einen für den Sektor unerlässlichen Regulierungsrahmen.
Eine Studie erklärt, wie die Nutzung von OPS-Anlagen in europäischen Häfen attraktiver und effektiver gestaltet werden kann.
Brüssel
Es bedarf außerdem klarerer und besser vergleichbarer Tarife.
Federlogistica fordert Änderungen am Hafengovernance-Gesetz.
Genua
Falteri: Die neue Struktur muss der Hafenbehörde ausreichende finanzielle Mittel und effektive operative Instrumente garantieren.
Die ESPO fordert Änderungen am EU-ETS, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Häfen zu gewährleisten.
Brüssel
Die negativen Auswirkungen auf die Küstenschifffahrt wurden ebenfalls hervorgehoben.
In der Schweiz wurden neue Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Seeflagge verabschiedet.
Bern
Ein Schweizer Reeder kann die Schweizer Flagge hissen, auch wenn das Eigentümerunternehmen seinen Sitz im Ausland hat.
Die Seeerprobung des zweiten in China gebauten Kreuzfahrtschiffs ist abgeschlossen.
Shanghai
Die Adora Flora City wird am 22. November ihre Jungfernfahrt vom Hafen von Guangzhou aus antreten.
Im ersten Quartal 2026 verzeichnete der Wert des Güterverkehrs der G20 ein vierteljährliches Wachstum von +5,3 %.
Paris
Eindämmung des Wachstums des Güterverkehrs im Hafen von Tanger Med
Tanger
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 wurden 38,8 Millionen Tonnen umgeschlagen (+3,2 %).
Der Güterverkehr in den chinesischen Seehäfen wuchs im April um 2,6 %.
Der Güterverkehr in den chinesischen Seehäfen wuchs im April um 2,6 %.
Peking
Importe und Exporte stiegen um 0,6 %. Der Containerumschlag belief sich auf 26,9 Millionen (+4,8 %).
Fermerci fordert die Regierung zu dringenden Maßnahmen zur Unterstützung des Schienengüterverkehrs auf.
Rom
Eisenbahnunternehmen werden durch Infrastrukturstörungen bestraft
Hafen von Neapel, erste LNG-Bunkerungsoperation von Schiff zu Schiff auf einem Kreuzfahrtschiff
Neapel
Axpo nutzte das Frachtschiff "Green Zeebrugge"
CMA CGM schloss das erste Quartal 2026 mit einem Nettogewinn von 250 Millionen US-Dollar (-78 %) ab.
CMA CGM schloss das erste Quartal 2026 mit einem Nettogewinn von 250 Millionen US-Dollar (-78 %) ab.
Marseille
Die Umsätze blieben stabil, wobei Logistik und andere Aktivitäten den Rückgang im Schifffahrtsbereich ausglichen.
Der Oberste Gerichtshof der USA hat den Fall zwischen Havana Docks und Carnival, Royal Caribbean, NCLH und MSC wieder aufgenommen.
Neuer internationaler Sicherheitskodex für autonome Überwasserschiffe verabschiedet
London
Es tritt am 1. Juli in Kraft und gilt zunächst für mindestens zwei Jahre auf freiwilliger Basis.
UIRR: Kombinierter Straßen- und Schienengüterverkehr soll bis 2025 um 1,5 % steigen.
Brüssel
Der Verband hob die verheerenden Auswirkungen auf den Eisenbahnbausektor in Deutschland hervor.
Fincantieri und Teijin Automotive Technologies unterzeichnen eine Vereinbarung zur Entwicklung von Verbundwerkstoff-Schottwänden für Marineanwendungen.
Triest/Pouancié
Folgiero: Wir ermöglichen die Entwicklung leichterer und effizienterer Einheiten.
Nach acht Quartalen mit Gewinn meldet ZIM einen operativen Verlust
Haifa
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 ging das per Schiff transportierte Frachtvolumen ebenfalls stark zurück (-8,3 %).
Die USA haben Anklage gegen vier chinesische Containerhersteller und sieben ihrer Führungskräfte erhoben.
Washington
Die Verhaftung des Marketingdirektors von Singamas in Frankreich am 14. April wurde öffentlich bekannt gegeben.
Das EU-Parlament und der Rat erzielen eine Einigung über ein Zollabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten.
Straßburg/Brüssel
Es wurden eine Ablaufklausel und eine Aussetzungsklausel eingeführt.
FFS Cargo Switzerland reorganisiert ihr Ein-Waggon-Frachtnetz.
Bern
Es wird erwartet, dass 50 der derzeit 280 Rangierbahnhöfe abgebaut werden.
Die IMO prognostiziert einen Anstieg der Piraterievorfälle auf See um 17 % im Jahr 2025.
London
Am stärksten betroffen war die Straße von Malakka und Singapur mit 122 Vorfällen (+34%).
Hapag-Lloyd und CMA CGM haben die Buchungen für Seetransporte nach Kuba ausgesetzt.
Paris/Frankfurt/Havanna
Entscheidung nach Trumps Ausweitung der US-Sanktionen
Die internationale Ausschreibung für das neue Containerterminal im Hafen von Klaipeda wird bis Ende des Jahres stattfinden.
Klaipeda
Es wird eine jährliche Umschlagkapazität von 2,5 Millionen TEU haben.
Der Toskanische Kooperationsentwicklungsfonds investiert in Uniport Livorno.
Livorno
Die Transaktion im Gesamtwert von 880.000 Euro wurde gemeinsam mit dem Co-Investor Coopfond durchgeführt.
Fit-Cisl erkennt die Arbeit im Hafen als anstrengend an und setzt daher auf Priorität.
Genua
Pagnotta: Dies ist keine Forderung eines Unternehmens, sondern eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Hupac erhöht die wöchentlichen Flüge zwischen Antwerpen und Busto Arsizio über Frankreich auf vier.
Lärm
Zwei zusätzliche Abfahrten des intermodalen Dienstes wurden eingeführt
Ab Juli erhöht sich der Tarif für die Schiffsdurchfahrt durch die türkischen Meerengen um 14,9 %.
Istanbul
Der Preis wird auf 6,70 US-Dollar pro Nettotonne angehoben.
Fincantieri und Republikorp unterzeichnen ein Abkommen zum Bau von Mehrzweck-Marineschiffen in Indonesien.
Paris
Die Gründung eines Joint Ventures ist geplant.
Studie über die Unterschiede zwischen der EU-Schiffsrecyclingverordnung und dem Übereinkommen von Hongkong
Brüssel/London
Es wurde von ECSA und ICS veröffentlicht.
Der Betriebsplan der Hafenbehörde des südlichen Tyrrhenischen und Ionischen Meeres für den Zeitraum 2026-2028 wurde genehmigt.
Gioia Tauro
Die Genehmigung für die Änderung der Budgetprognose 2026 und die Aktualisierung des Personalplans des Hafens wurde ebenfalls erteilt.
Autonome Navigation: ABS, Polaris Shipping, HHI und AVIKUS unterzeichnen Abkommen
Athen
Es wird an einem VLOC unter bestimmten risikoarmen Bedingungen getestet.
Morgen findet in Sant'Agnello (Neapel) die Einweihungsveranstaltung der italienischen Niederlassung des Nautischen Instituts statt.
London
Zu den Diskussionsthemen gehören die Energiewende in der Schifffahrtsbranche sowie die maritime Aus- und Weiterbildung.
Die Stadt Bologna überdenkt den Verkauf ihrer Anteile an Interporto Bologna.
Bologna/Bentivoglio
Eine institutionelle Delegation aus Flandern besuchte den internationalen Hafen.
Eni und Fincantieri unterzeichnen eine Vereinbarung zur Entwicklung innovativer Unterwasserüberwachungstechnologien.
Mailand/Triest
Die Vereinbarung konzentrierte sich auf Enis "Clean Sea"-Technologie.
Im Jahr 2025 wird der LNG-Verbrauch in Italien um +11 % steigen, angetrieben durch die Industrie und neue Anwendungsbereiche, darunter der erste Einsatz im Schiffssegment.
Rom
Amadei (Federchimica LNG Group): Die Einnahmen aus ETS und FuelEU sollen Investitionen und den Einsatz kohlenstoffärmerer Kraftstoffe unterstützen.
RT&L kooperiert mit dem chinesischen Unternehmen Guangzhou Salvage, um sein Projektladungssegment zu stärken.
Genua
Bizzarri: Der Sektor zeichnet sich durch hohe Entwicklungs- und Rentabilitätsmargen aus.
Im vergangenen Jahr belief sich der Güterumschlag in den griechischen Häfen auf 140,8 Millionen Tonnen (-1,5 %).
Piräus
Die Warenmengen blieben im vierten Quartal unverändert.
Der Vorstand und das Leitungsgremium des International Container Study Center wurden neu besetzt.
Genua
Filippo Gallo wurde als Präsident und Paolo Pessina als Vizepräsident bestätigt
Catani (GNV): Verwendung der Erlöse aus dem Emissionshandel für die Entwicklung von Produktionsketten für synthetische Kraftstoffe.
Rom
Ressourcen – so führte er aus – auch für Hafeninfrastrukturen und die Verringerung der Kostendifferenz im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen.
Konsultation zu Plänen zur Erweiterung der Hafengebiete von Fos eingeleitet
Marseille
Ziel ist es, Anwohner und lokale Interessengruppen einzubeziehen.
Somec unterzeichnet Vertrag über 60 Millionen Euro mit finnischer Werft
San Vendemiano
Eines der komplexesten Projekte, die jemals der Horizons-Abteilung anvertraut wurden.
Daniele Rossi, ehemaliger Präsident des Hafens von Ravenna, ist verstorben.
Rom
Er leitete die Hafenbehörde über acht Jahre lang.
ONE wird Anrufe in Griechenland und der Türkei aus seinem Adriatischen Dienst 1 entfernen.
Singapur
In Italien berührt es die Häfen von Venedig und Ancona.
Die erste Phase des APM Terminals-Terminals im Hafen von Suape wurde eingeweiht.
Suape
Es wird in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb genommen.
Der Containerverkehr in den Häfen von Singapur und Hongkong hat im Mai zugenommen.
Singapur/Hongkong
Singapur verzeichnet Rekordbetankungsmengen für Flüssigerdgas und reinen B100-Biodiesel
Vavassori wurde als Präsident des lombardischen Speditions- und Transportunternehmerverbands bestätigt.
Mailand
Albertina Schiavoni und Mario Zini wurden zu Vizepräsidenten ernannt
NÄCHSTE ABFAHRSTERMINE
Visual Sailing List
Abfahrt
Ankunft:
- Alphabetische Liste
- Nationen
- Geographische Lage
Der Präsident von Angopi erhielt das erste professionelle Befähigungszertifikat als Festmacher.
Savona
Das Zertifikat muss alle fünf Jahre erneuert werden.
Fincantieri hat das neue Kreuzfahrtschiff Mein Schiff Flow an TUI Cruises ausgeliefert.
Hamburg/Monfalcone
Mit einer Bruttoraumzahl von rund 160.000 Tonnen verfügt es über eine Kapazität von rund 4.000 Passagieren.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 ging der Güterverkehr im Hafen von Palermo um 6,3 % zurück.
Palermo
Auch in den Häfen Termini Imerese, Trapani und Licata ging der Verkehr zurück. In Porto Empedocle und Gela kam es zu Zuwächsen.
Die Kartellbehörde hat der Übernahme der Vermögenswerte und Aktivitäten von Armas durch Baleària noch nicht ihre endgültige Zustimmung erteilt.
Barcelona
Legen Sie eine Reihe von Bedingungen fest
Die jährliche Versammlung von Assarmatori findet am Dienstag in Rom statt.
Rom
Das Motto der Veranstaltung lautet: "Anleitung, wie man nicht im Dunkeln navigiert".
VARD wird ein Fischereifahrzeug der neuen Generation bauen
Triest
Es wurde von der norwegischen Firma Rosund Drift in Auftrag gegeben.
Royal Caribbean hat sein neues Kreuzfahrtschiff Legend of the Seas in Empfang genommen.
Miami
Das von Meyer Turku gebaute Schiff bietet Platz für 5.610 Passagiere.
Konzentration im britischen Schiffbausektor
London
Baleana kauft die APCL-Gruppe (A&P Tyne, Cammell Laird und A&P Falmouth sowie Falmouth Docks and Engineering)
Informelle Anhörungen von Gewerkschaftsvertretern zur Reform der Hafenverwaltung
Rom
Im Zentrum der hervorgehobenen kritischen Punkte – bestätigt Filt-Cgil – steht die geplante Errichtung des Porti d'Italia Spa.
Venedig, die DPSS bestätigt die Notwendigkeit, neue Offshore-Terminals außerhalb der Lagune zu bauen.
Venedig
Das strategische Systemprogrammierungsdokument wurde vom AdSP-Managementkomitee genehmigt.
Die Spinelli-Gruppe ist dem italienischen Verband der Hafenterminalbetreiber beigetreten.
Genua
Das Unternehmen und Assiterminal zeigten sich zufrieden mit der Wiederaufnahme einer wichtigen Zusammenarbeit.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 ging der Güterverkehr in den britischen Häfen um 2,6 % zurück.
London
Deutlicherer Rückgang (-6,8 %) der Passagierzahlen
Mark Hindley ist der neue Präsident des Europäischen Verbandes für Kraftfahrzeuglogistik.
Istanbul
Wolfgang Göbel wurde zum Ehrenpräsidenten gewählt
Im Hafen von Genua wurde ein Schlepper wegen Unregelmäßigkeiten bei den Stickoxidemissionen gestoppt.
Genua
Das Schiff wird für die Bauarbeiten am neuen Wellenbrecher eingesetzt.
Im April stieg der Güterverkehr im Hafen von Ravenna um 21,4 %.
Ravenna
Für Mai wird ein Anstieg von +2,5 % erwartet.
Sallaum Lines wird 2027 einen eigenen China-Europa-Service einführen
Nanjing
Zwei neue PCTCs mit je 7.400 CEU wurden in Empfang genommen
Am 12. Juni fand in Neapel eine Initiative von Filt Cgil zum Thema Governance im Hafensektor statt.
Rom
Marinedrohne im rumänischen Hafen Constanta gefunden
Bukarest
Das Gerät zerstörte sich selbst, ohne dass es zu Opfern kam.
HJSC erhält grundsätzliche Genehmigung für den Bau eines 10.000 TEU Biofuel-Containerschiffs.
Athen
Es wurde aus dem koreanischen Schiffsregister freigegeben.
Global Ship Lease investiert 917 Millionen Dollar in den Kauf von zehn neuen Containerschiffen
Athen
Die Auslieferung erfolgt zwischen dem vierten Quartal 2028 und dem ersten Quartal 2030.
WASS (Fincantieri) und Magellan-Abkommen über Kanadas Unterwasserverteidigung
Triest
Es werden Möglichkeiten der industriellen Zusammenarbeit im Bereich schwerer Torpedos und Gegenmaßnahmen ausgelotet.
Lösungsansätze zur Überwindung des chronischen Personalmangels im italienischen Schifffahrtssektor
Procida
Pagano (Komitee für Seearbeit): Digitalisierung, Vereinfachung und Zusammenarbeit zwischen Ausbildungseinrichtungen und Unternehmen zur Bewältigung der Krise
Maritimes Ausbildungsabkommen zwischen Gente di Mare (Cosulich) und Carnival unterzeichnet
Genua
Di Tizio: Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, ein internationales Projekt in das Gebiet zu bringen.
Antipollution (V.Group) bestellt vier umweltfreundliche Schiffe bei ONEX Shipyards & Technologies
Athen
Option für vier zusätzliche Einheiten
Spinelli hat drei neue Umschlagfahrzeuge bei FTMH bestellt.
Genua
Ein Reachstacker für leere Container ist bereits im Depot des Konzerns in Livorno in Betrieb genommen worden.
Luigi Merlo wird die Leitung des italienischen Kreuzfahrtterminals von MSC Cruises übernehmen
Genf
Centrone (ehemals Fincantieri) übernimmt die Position des Direktors für maritime Politik und Regierungsangelegenheiten der Gruppe in Italien.
Die griechische Skaramangas-Werft und der südkoreanische Konzern HD Hyundai unterzeichnen ein Kooperationsabkommen.
Athen
Ziel ist die Zusammenarbeit beim Bau von militärischen Überwasserschiffen.
AD Ports kauft den brasilianischen Corredor Logística e Infraestrutura
São Paulo/Abu Dhabi
Das Unternehmen wickelt den größten Export von Agrar- und Lebensmittel-Massengütern in dem südamerikanischen Land ab.
Der Dreijahres-Betriebsplan 2026-2028 der Hafenbehörde des nördlichen Tyrrhenischen Meeres wurde genehmigt.
Livorno
Einstimmige Zustimmung des Managementausschusses
Chen Lichtenstein wird zum Präsidenten und CEO von ZIM ernannt
Haifa
Er wird den zurücktretenden Eli Glickman ersetzen.
Gianluca Croce wurde als Präsident von Assagenti Genova bestätigt.
Genua
Die Mitglieder des Vorstands des Vereins für den zweijährigen Zeitraum 2026-2028
Die Fähre Mega Serena ist nun Teil der Flotte von Corsica Sardinia Ferries.
Vado Ligure
Es bietet Platz für bis zu 2.000 Passagiere und über 600 Fahrzeuge.
Der erste Stahlschnitt für das Kreuzfahrtschiff Crystal Grace fand in Marghera statt.
Miami
Fincantieri wird das Schiff im Frühjahr 2028 ausliefern.
Palumbo Superyacht hat dem Hafen von Ortona 13.048 Quadratmeter Liegeplatzfläche zur Verfügung gestellt.
Ancona
Zentrale Adriatische Hafenbehörde, Richtlinien für die Erteilung der einheitlichen ZES-Genehmigung
Hafen von Livorno: Zwei neue FHP MarterNeri-Lagerhallen eingeweiht
Livorno
Investitionen von über 23 Millionen Euro
Der Ausschuss der Hafenbehörde des zentralen und nördlichen Tyrrhenischen Meeres hat beschlossen, den Krisenzustand der Institution zu beenden.
Civitavecchia
Neue Lösung für außergewöhnliche Transporte auf intermodalen Zügen von FS Logistix und Van der Vlist
Verona
Zwei Hubarbeitsbühnen wurden von Verona nach Rostock transportiert
Feuer an Bord der Fähre GNV Phoenix im Hafen von Neapel
Neapel
Im Inneren von Deck 6 des Schiffes brachen Flammen aus.
Latrofa hat eine vertrauenswürdige Person ausgewählt, die ein hauseigenes Unternehmen innerhalb der Hafenbehörde von Latium leiten soll.
Civitavecchia
Der neue alleinige Geschäftsführer – so betonte er – habe besonders strenge Managementrichtlinien erhalten.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 sanken die Umsätze von MPC Container Ships um -6,4%.
Oslo
Quartalsnettogewinn von 40,8 Millionen US-Dollar (-31,8 %)
Der Dreijahres-Betriebsplan der sardischen Hafenbehörde für den Zeitraum 2026-2028 wurde genehmigt.
Olbia
Grünes Licht vom Managementausschuss
Das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren für das Projekt "San Antonio Outer Harbor" ist abgeschlossen.
Heiliger Antonius
Das Kreuzfahrtschiff Viking Mira wurde auf der Fincantieri-Werft in Ancona ausgeliefert.
Ancona/Los Angeles
Es hat eine Bruttoraumzahl von 54.300 Tonnen und eine Kapazität von 998 Passagieren.
Im Jahr 2025 verzeichnete RINA einen Umsatz von über einer Milliarde Euro (+11 %).
Genua
Nettogewinn um 30 % gestiegen
Die neue Eisenbahnbrücke wurde im Hafen von Marina di Carrara errichtet.
Marina di Carrara
Pisano: Ein Wendepunkt in der Logistikorganisation des Hafens.
Häfen, Güterterminals und Verkehrskorridore. Venedig und die obere Adria als Tor zum Osten.
Venedig
Dies ist das Thema der Veranstaltung, die am Donnerstag in Venedig stattfinden wird.
HÄFEN
Italienische Häfen:
Ancona Genua Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Neapel Trapani
Carrara Palermo Triest
Civitavecchia Piombino Venedig
Italienische Logistik-zentren: Liste Häfen der Welt: Landkarte
DATEN-BANK
ReedereienWerften
SpediteureSchiffs-ausrüster
agenturenGüterkraft-verkehrs-unternehmer
MEETINGS
Morgen findet in Sant'Agnello (Neapel) die Einweihungsveranstaltung der italienischen Niederlassung des Nautischen Instituts statt.
London
Die jährliche Versammlung von Assarmatori findet am Dienstag in Rom statt.
Rom
Das Motto der Veranstaltung lautet: "Anleitung, wie man nicht im Dunkeln navigiert".
››› Archiv
NACHRICHTENÜBERBLICK INHALTSVERZEICHNIS
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Nachrichtenüberblick Archiv
FORUM über Shipping
und Logistik
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archiv
Estnische Staatsflotte bestellt elektrisch betriebene Fähre bei der polnischen Werft Crist
Tallinn
Vertrag im Wert von 49,93 Millionen Euro
Im April wurden in den spanischen Häfen 1,7 Millionen Container umgeschlagen (+1,7 %).
Madrid
Kreuzfahrtpassagiere um -18,4 % gesunken
Der Containerverkehr im Hafen von Valencia ging im April um 2,5 % zurück.
Valencia
In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 wurden fast 1,8 Millionen TEU umgeschlagen (+0,2 %).
Global Ship Lease meldet erneut Rekordquartalsumsatz
Athen
Nettogewinn um 24,0 % gesunken
Internationale Zusammenarbeit zwischen der sardischen Hafenbehörde und dem Hafen von Tanger Ville im Bereich Luxusyachten
Cagliari
Förderung einer integrierten Schifffahrtsroute zwischen Sardinien und Marokko
Im Hafen von Gioia Tauro wurde das neue medizinische Erste-Hilfe-Zentrum eingeweiht.
Gioia Tauro
Zu den Einrichtungen gehören eine Erste-Hilfe-Klinik und ein Rettungswagen.
BPER stellt Grimaldi Euromed die Finanzierung für die Flottenmodernisierung zur Verfügung.
Mailand/Neapel
Mittel, die zur teilweisen Deckung des Kaufs des Schiffes "Grande Manila" verwendet wurden
ASRY und Priya Blue gründen eine Schiffsrecyclingwerft in Bahrain
Al Muharraq/Alang
Das erste zur Verschrottung bestimmte Schiff ist in dem Land im Nahen Osten eingetroffen.
SAAM Towage bestellt fünf neue Schlepper bei der türkischen Werft Sanmar Shipyard
Santiago
Sie werden eine Zugkraft zwischen 70 und 80 Tonnen haben.
Der Containerumschlag im Hafen von Long Beach ging im letzten Monat um 5,7 % zurück.
Long Beach/Singapur/Hongkong
In Singapur wurde ein Wachstum von +3,6 % verzeichnet, während in Hongkong die Container um -6,3 % zurückgingen.
Carta (Fermerci): Es bedarf dringender politischer Maßnahmen zur Unterstützung der Eisenbahnunternehmen.
Rom
Im Jahr 2025 ging der Schienengüterverkehr um etwa 3,5 % zurück (Züge/km).
Fratelli Neri bestellt zwei weitere neue Schlepper in Ägypten
Ismailia
Vertrag mit der Suezkanalgesellschaft für moderne Boote
Der Containerumschlag im Hafen von Barcelona stieg im April um 17,4 %.
Barcelona/Algeciras
Der Hafen von Algeciras wächst um 6,3 %.
Die Regierung von Islamabad hat den Verkauf einer 30-prozentigen Beteiligung an der Pakistan National Shipping Corporation genehmigt.
Islamabad
Die Anteile gehen an das staatliche Logistikunternehmen NLC, das auch die Managementkontrolle über PNSC übernehmen wird.
Im Jahr 2025 verzeichnete das spanische Hafensystem Rekordeinnahmen.
Madrid
Der Gewinn vor Steuern betrug 349 Millionen Euro (+4,2 %).
Leapmotor International stärkt seine Partnerschaft mit der neapolitanischen Schifffahrtsgruppe Grimaldi.
Hoofddorp
Im ersten Quartal wurden rund 20.000 Einheiten von China auf den italienischen Markt transportiert.
Der Kreuzfahrtverkehr in deutschen Häfen erreichte im vergangenen Jahr einen neuen Rekord.
Wiesbaden
Mit 1,51 Millionen Passagieren betrug das Wachstum +4,1 %.
Federazione del Mare beteiligt sich an den Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der Frauen in der Seefahrt 2026.
Rom
Mattioli: Die maritime Wirtschaft verliert Chancen und Potenzial.
Nach Jahren anhaltenden Wachstums ist die Kurzstreckenseeschifffahrt in Spanien in eine Phase struktureller Verlangsamung eingetreten.
Madrid
Das geht aus dem neuesten Bericht des Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia hervor.
AD Ports übernimmt den deutschen Spediteur MBS Logistics
Kolonie
Das Unternehmen beschäftigt über 450 Mitarbeiter und unterhält 26 Niederlassungen weltweit.
Die Spinelli-Gruppe ist der Sustainable Intermodal Logistics Association beigetreten.
Genua/Rom
Zusammenfassung: ALIS kann unserem Ökosystem einen strategischen Mehrwert bieten.
200 Millionen Dollar Investition für den Bau und die Ausstattung des neuen Mehrzweckterminals in Pointe-Noire
Brazzaville/Abu Dhabi
Drei Schiff-zu-Land-Krane bei ZPMC bestellt
Evergreen bestätigt den Kauf von fünf neuen 24.000-TEU-Containerschiffen
Taipeh
Sie werden von der chinesischen Werft Guangzhou Shipyard International gebaut.
Korea wird in den kommenden Monaten einen Containerdienst zwischen Asien und Europa auf der Arktisroute einführen.
Busan
Die Ausschreibung wurde mit der vorläufigen Auswahl des Unternehmens PanStar abgeschlossen.
Im Zeitraum Januar-März ging der Güterverkehr im Hafen von Koper um -3,9 % zurück.
Ljubljana
Im Containersektor wurden 2,4 Millionen Tonnen umgeschlagen (-1,7 %).
Die Seemannsgewerkschaft hat erneut Alarm wegen des Schicksals ehemaliger ILVA-Schiffe geschlagen.
Verona
Ihr möglicher Abriss gefährdet 240 Arbeitsplätze in der Schifffahrt.
Letzte Chance, einige Hafenjobs als anstrengend anzuerkennen und einen Pensionsfonds einzurichten.
Genua
Siemens übernimmt das italienische Unternehmen MERMEC
Mönch
Die Transaktion umfasst auch das Ferrosud-Werk zur Herstellung von Schienenfahrzeugen in Matera.
Wachstum des intermodalen Verkehrs am Nola-Interport
Nola/Mailand
Wirtschafts- und Finanzanalyse des Fedespedi-Forschungszentrums zu Güterterminal-Managementunternehmen
Quartalsrückgang des Güterumschlags in den Häfen Montenegros
Podgorica
Der Anstieg des Frachtaufkommens von und zu italienischen Häfen setzt sich fort, wenn auch in einem langsameren Tempo.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genua - ITALIEN
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Umsatzsteuernummer: 03532950106
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Verantwortlicher Direktor: Bruno Bellio
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