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HÄFEN
Vorschlag für eine Änderung des italienischen Schiffsclusters zum Thema "Cold ironing"
Sie wurde von Assignes, Assiterminal, Assocostieri, Assologistik, Assomarinas, Assomarinas, Assoporti und Confitarma an den Senat gesandt
Roma
28 September 2023
L'articolo 3 del disegno di legge
Art. 3.
(Servizi di cold ironing)
1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
« 01. Per infrastruttura di cold ironing si intende
l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma
necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate
in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra
alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse
economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold
ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il
gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:
a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia
elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di
distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini
dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 »;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di favorire la riduzione
dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la
diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA
adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto,
per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle
componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di
cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che
alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente
articolo »;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di
cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione
delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del
servizio di cold ironing ai quali garantiscono condizioni di accesso
e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui
l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già
affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta,
anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di
concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario
possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare
discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».
Die Verbände, die die Schifffahrtsindustrie, die Hafenindustrie und die italienische Logistik Reeder, Assiterminal, Assocostieri, Assologistik, Assomarinas und Confitarma vertreten, und die Vereinigung der italienischen Häfen (Assoporti) haben dem Senat eine Notiz übermittelt. Änderungsvorschläge zum Entwurf der Regierungsinitiative "jährlicher Markt für den Markt und Wettbewerb 2022", der dem Senat am 11. Juli vorgelegt wurde.
Die Vermerung der Vereine bezieht sich auf Artikel 3 des Gesetzesentwurfs Nr. 795 über "Cold ironing", d. h. die Lieferung von elektrischem Strom an Schiffe, die im Hafen anlaufen, stellt fest, dass die sieben Organisationen erklärt haben, dass sie "organische und vereinfachtes Gesetz" und " im Hinblick auf das Thema "die alternativen Kraftstoffe und die Energiegemeinschaften, die für die ökologische Nachhaltigkeit der Häfen von zentraler Bedeutung sind", und mit dem Ziel "Vermeidung von Vorschlägen und Annahme von Normen, die in der Anwendung von Kritikalität sein könnten".
Durch die Erläuterung, dass die vorgeschlagenen Abänderungen das Cold ironing zum Thema der Energiegemeinschaften im Bereich der Hafengemeinschaften zusammenbringen, haben die Verbände die Auffassung vertreten, dass sie zum Beispiel auch von den Vereinfachungsvorschriften ausgehen, die bereits die mit ZES eingeführt werden, dass die Genehmigungsverfahren auch für die Energiegemeinschaften eingeführt werden können.
La nota inviata ai senatori
Da: ASSARMATORI, ASSITERMINAL, ASSOCOSTIERI, ASSOLOGISTICA,
ASSOMARINAS, ASSOPORTI, CONFITARMA
Egregi Onorevoli Senatori,
Proposta di emendamento
Disegno di legge n. 795 - Senato della Repubblica
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023
“CERP - COMUNITÀ ENERGETICHE PORTUALI”
l'attuale Governo sta valorizzando la blue economy e con essa la
portualità come asset strategici per la crescita economica
del Paese anche dal punto di vista degli assetti geopolitici che si
stanno delineando.
Lo sviluppo degli asset infrastrutturali del nostro Paese (di cui i
porti sono un elemento centrale) è essenziale per la
competitività anche all'interno del bacino del Mediterraneo
così come lo è un'adeguata transizione energetica
attraverso una pluralità di soluzioni e strumenti che possano
velocizzare l'efficacia di processi adeguati.
La transizione energetica per il nostro Paese, soprattutto per
l'ambito portuale non è solo un tema di sostenibilità
ambientale ma anche un tema di tenuta del sistema portuale italiano
verso le portualità NON UE del Mediterraneo alla luce della
Direttiva comunitaria 2003/87/CE “European Emission Trading
Scheme (EU - ETS) estesa anche al trasporto marittimo
L'inclusione del trasporto marittimo è avvenuta per effetto
della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2023/959
del 10 maggio 2023 che gli Stati membri UE sono tenuti a recepire
entro fine anno. In base al sistema ETS, dal 2024 le compagnie di
navigazione dovranno, progressivamente, acquistare e trasferire
permessi (“EUAs”) per ogni tonnellata di emissioni CO2eq
rilasciata nell'atmosfera durante un anno solare. A partire dal
2027, le compagnie dovranno, in pratica, pagare, indipendentemente
dalla nazionalità o bandiera della nave, per il 100% delle
emissioni GHG generate nelle tratte intra-EU e il 50% delle
emissioni GHG nelle tratte internazionali da o verso uno scalo
europeo.
Ciò comporta ovviamente - per ammortizzare l'aumento dei
costi di trasporto marittimo - l'esigenza di adottare tutte le
iniziative utili a favorire la maggior capacità possibile dei
porti di essere hub energetici: il Cold Ironing certamente è
uno degli strumenti più utili - e non derogabili - ma non
solo: questo, evidentemente può provocare un forte
pregiudizio per la competitività del nostro settore verso
l'industria portuale dei Paesi NON UE (dai porti del nord africa a
quelli inglesi …) che non è soggetta a analoghe
normative ambientali e quindi che si troverà ad essere
economicamente ancor più competitiva rispetto a noi.
Alla luce quindi della evidente e ineludibile necessità di
accelerare la transizione energetica nei porti (da considerarsi non
solo come hub di movimentazione di merci e persone ma anche come
potenziali hub energetici) e di poter fruire di norme uniformi sul
territorio nazionale, nonché di strumenti adeguati, Vi
sottoponiamo la seguente proposta che andrebbe collocata all'art.3
del DDL n. 795 in esame.
Obiettivo della nostra proposta, condivisa con il cluster dello
shipping, della logistica energetica, della cantieristica navale e
delle marine da diporto, è disciplinare compiutamente gli
aspetti afferenti il “cold ironing” insieme a quelli
delle “comunità energetiche portuali” funzionali
alla promozione di un unico, potenziale, sistema e processo, utile
alla transizione energetica, efficientamento energetico, nonché
abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività
portuali e marittime nei porti italiani.
Una impostazione normativa uniforme su tutto il territorio nazionale
eviterebbe differenziazione tra modelli potenzialmente distorsivi
della concorrenza interna (tra porto e porto, ovvero sistemi di
Autorità di Sistema Portuale) e favorirebbe maggiormente il
dialogo pubblico - privato (concedente - concessionario) per la
realizzazione di progetti efficaci, così come avviene in
altri analoghi contesti europei.
Siamo fermamente convinti che anche attraverso lo sviluppo di
strumenti che agevolino i privati (che operano su demanio pubblico)
a investire per favorire una propria autonomia energetica in
collaborazione con il Pubblico (che gestisce il demanio) possa
favorire la messa a sistema della maggiore produzione possibile di
fonti energetiche da utilizzare sia per le diverse modalità
di trasporto che per i benefici conseguenti sul territorio.
Tutto ciò premesso la proposta di prevedere che la CERP possa
essere costituita/partecipata da un ampio alveo di soggetti
esercenti concessioni demaniali, nonché da soggetti
produttori, amplia potenzialmente l'efficacia della stessa sia dal
punto di vista di produzione che dal punto di vista dei beneficiari
****
Art. 3 Servizi di cold ironing e comunità
energetiche portuali
Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera
“b)” è inserito il seguente periodo: “c)
le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai
sensi del comma 2 del presenta articolo”
al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole
“… che il concessionario” sono inserite le
seguenti parole: “che ai presenti fini può essere
gestore dell'infrastruttura di cold ironing”
Il comma 2 dell'articolo 9, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è
modificato come segue.
«2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile
del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità
di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.
84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in
ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche
diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre,
stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere,
la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità
energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti
di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b),
c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in
coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale
di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli
incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si
applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità
energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma,
anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la
possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può
proporre all'Autorità di sistema portuale, anche
congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più
progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti
di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di
energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale
ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La
realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di
impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o
in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica
portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o
privata.
5. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti
aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono
considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla
disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del Decreto-Legge 5
Ottobre 1993, N. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n.
494.
6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie
rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità
di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia
direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema
portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il
meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati
alla medesima Autorità di sistema portuale al netto
dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli
impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà
utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.
7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti
alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti
della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata
ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione
unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia
edilizia.
7bis. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito
territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è
concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto
la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai
requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del
medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali
autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque
denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,
intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi
previsti sono ridotti della metà e sono altresì
ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma
1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni
possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da
destinare alla promozione delle CERP.
10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP,
ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari
provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa
mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»
Relazione Illustrativa
La proposta emendativa mira a favorire, nonché propone
una disciplina organica, effettiva e semplificata, alle Comunità
energetiche in ambito portuale, timidamente ipotizzata dall'art.
9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Per disciplinare lo snellimento dei procedimenti amministrativi
aventi ad oggetto le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di
impianti di produzione di energia rinnovabile da parte delle imprese
concessionarie portuali (in larga parte si ipotizzano impianti
fotovoltaici), vengono richiamate testualmente le convincenti
disposizioni semplificatorie introdotte in occasione
dell'istituzione delle ZES (vedasi al riguardo l'art. 5 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).
Inoltre, pare opportuno derogare al limite posto dall'art
all'articolo 42-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 - recante Autoconsumo da fonti rinnovabili
- laddove prevede che, nel caso di comunità energetiche, i
relativi azionisti o membri sono [..], piccole e medie imprese.
Infatti, come noto, diverse imprese concessionarie non rientrano
nella definizione di PMI e da una tale limitazione normativa si
giungerebbe al tanto indesiderato, quanto irrazionale, effetto di
impedire (o per lo meno svilire) la costituzione di Comunità
energetiche portuali.
Sulla costituzione e gestione della CERP, si prevedono le
seguenti possibilità.
In primo luogo, la formulazione lascia aperte due ipotesi: che
la CERP sia costituita su iniziativa “pubblica”, ossia
dell'AdSP, oppure, nell'eventuale inerzia delle Ente pubblico, su
iniziativa “privata” delle imprese concessionarie di
aree portuali interessate in tal senso.
Nel primo caso, viene richiamato il decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, T.U. in materia di società a partecipazione
pubblica. Al riguardo, deve osservarsi che la previsione si colloca
in sintonia con l'art. 4 comma 2 lettera a) del predetto T.U., posto
che la CERP rientra pacificamente nell'ambito della “produzione
di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e
la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi”; e, in quanto tale, è un'attività
esercitabile direttamente o indirettamente dalla P.A. / AdSP ai
sensi del predetto articolo 4.
Inoltre, pare opportuno qui richiamare, per completezza, la
circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
17/04/2018 che, nel ribadire l'abrogazione del D.M. 14/11/1996 -
regolamento che un tempo individuava i servizi di interesse generale
in ambito portuale - specifica: ..potrebbero rimanere nelle
competenze di codeste Autorità (di sistema Portuale, n.d.r.)
i servizi da rendere alle generalità degli utenti
portuali quali, ad esempio, quelli di illuminazione delle
parti comuni [..].