Nel quadro della riforma del quadro giuridico nel settore
doganale dell'Unione Europea avviata dalla Commissione Europea la
scorsa primavera con una specifica proposta
(
del
18
maggio 2023), l'European Shippers' Council, l'European Community
Association of Ship Brokers and Agents, l'European Sea Ports
Organisation, la Federation of European Private Port Companies and
Terminals e il World Shipping Council segnalano le parti del quadro
giuridico che ad avviso delle cinque associazioni richiedono
miglioramenti.
Auspicando una revisione di tali questioni, ESC, ECASBA, ESPO,
FEPORT e WSC esortano il Parlamento europeo ad affrontare diversi
punti cruciali, a partire da quello relativo ai regimi di custodia:
riferendosi al deposito doganale, le cinque associazioni evidenziano
che «la riduzione proposta del periodo di stoccaggio da 90
giorni a tre giorni potrebbe avere un impatto negativo sulla
fluidità dei flussi di merci (importazione ed esportazione),
sulla competitività del sistema dei porti di transhipment
dell'UE rispetto ai porti extra-UE e sull'efficace gestione delle
catene logistiche dei caricatori. Inoltre - precisano - ciò
comporterebbe un aumento dei costi amministrativi e informatici per
i terminal operator».
ESC, ECASBA, ESPO, FEPORT e WSC sottolineano la necessità
che venga assicurata anche una continuità giuridica: «sino
a quando non sarà operativo il nuovo centro doganale digitale
europeo - rilevano - il diritto derivato e gli allegati sui dati
dell'attuale Codice Doganale dell'Unione dovrebbero rimanere in
vigore per facilitare il funzionamento dei principali sistemi
informatici del CDU per l'ingresso delle merci nell'UE. Senza
sufficienti disposizioni transitorie, gli operatori economici non
sarebbero in grado di utilizzare questi sistemi e di gestire
efficacemente questi processi».
In tema di sicurezza delle merci, le cinque associazioni
osservano che «l'introduzione nella proposta di nuovi poteri
per impedire ad un vettore di scaricare merci in caso di dati
mancanti potrebbe perturbare in modo significativo gli scambi e
apparire superflua alla luce degli attuali poteri per vietare ad un
vettore di caricare merci». Secondo ESC, ECASBA, ESPO, FEPORT
e WSC, «per ridurre al minimo questi rischi, questo potere
dovrebbe essere invocato solo in circostanze estremamente limitate».
Sempre circa la possibilità che le nuove norme ostacolino
immotivatamente il flusso degli scambi commerciali, le cinque
associazioni ritengono che, relativamente alla presentazione delle
merci in assenza della trasmissione anticipata dei dati delle merci,
«anche parti diverse dal vettore dovrebbero essere legalmente
obbligate a fornire anticipatamente i dati sulle merci mancanti
all'arrivo delle merci».
Circa i carichi che rimangono a bordo delle navi rispetto alle
merci che sono destinate ad essere sbarcate in un porto, ESC,
ECASBA, ESPO, FEPORT e WSC osservano che «l'attuale proposta
impone che tutto il carico a bordo sia collocato in custodia
temporanea o sottoposto a una procedura doganale nel primo porto
dell'UE e non dove verrà infine sbarcato».
Le cinque associazione rilevano infine che «il centro
doganale digitale europeo dovrebbe consentire l'interoperabilità
con l'ambiente dell'interfaccia unica marittima dell'UE per
assicurare che possa essere utilizzato per l'espletamento delle
formalità doganali» e che «è essenziale
che gli operatori terminalistici ricevano i dati necessari per
stoccare le merci in un deposito doganale ben prima che le merci
raggiungano il porto».