- È chiara da tempo la posizione della Commissione Europea in merito alla tassazione degli organismi che governano i porti dell'UE, che - secondo Bruxelles - laddove esercitano attività di tipo economico devono essere sottoposti alle norme europee sugli aiuti di Stato e, nel caso che operino appunto attività economiche, devono essere soggetti alle imposte sul reddito delle società.
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- È chiara da altrettanto e ancor più tempo il parere dell'Italia sulla questione: le Autorità Portuali italiane, ora diventate Autorità di Sistema Portuale (AdSP), operano per lo Stato amministrando per suo conto le aree demaniali dei porti, ivi inclusa l'attività di riscossione dei canoni di concessione, e sono tutto fuorché delle imprese la cui condotta deve ricadere sotto le normative UE sugli aiuti statali.
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- Alla fine dello scorso anno la Commissione Europea ha chiesto all'Italia di cancellare l'esenzione per le AdSP dalle imposte sulle società, mancato assoggettamento che rappresenterebbe un aiuto di Stato incompatibile con le norme comunitarie ( del 4 dicembre 2020). Intimazione contro cui si sono schierate compatte le Autorità di Sistema Portuale italiane che, con il coordinamento dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), hanno depositato presso il Tribunale dell'Unione Europea un ricorso chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione. Le motivazioni del ricorso sono state spiegate oggi dal presidente di Assoporti, Daniele Rossi, assieme ai presidenti delle AdSP che si sono specificamente dedicati alla composizione del ricorso, Massimo Deiana e Ugo Patroni Griffi, assistiti da un team di legali costituito dagli avvocati Francesco Munari, Stefano Zunarelli, Gian Michele Roberti e Isabella Perego che ha presentato il ricorso.
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- Per i presidenti delle AdSP, il ricorso non rappresenta una battaglia contro l'UE, ma per una corretta applicazione delle norme comunitarie e piuttosto contro la decisione assunta dalla Commissione Europea che - ha sottolineato Deiana - «ha inanellato una serie di clamorosi errori interpretativi», tra i quali il più evidente - si spiega nel ricorso - è quello di «ignorare la natura pubblicistica del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano».
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- Nel ricorso si evidenzia che gli Stati membri dell'Unione Europea hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance molto differenti e che, diversamente dagli altri Stati membri (Francia, Belgio e Olanda) a cui la Commissione Europea ha inviato analoghe decisioni circa il regime di tassazione delle società per azioni che in tali Stati gestiscono commercialmente i porti, arrivando talvolta - si sottolinea - a svolgere operazioni e servizi portuali, «l'Italia ha riservato alla mano pubblica, in modo coerente e sistematico, ogni aspetto legato al settore portuale: la proprietà dei beni, appartenenti al demanio indisponibile dello Stato, l'amministrazione degli stessi, riservata in via esclusiva alle AdSP territorialmente competenti, la riscossione da parte delle AdSP dei canoni demaniali da parte dei concessionari, che sono vere e proprie tasse pagate dai concessionari direttamente allo Stato e solo riscosse dalle AdSP».
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- Secondo i ricorrenti, la Commissione traviserebbe anche «il ruolo e le prerogative delle AdSP che, nell'ordinamento italiano, appartengono sotto il profilo organico e funzionale allo Stato». Si osserva infatti che, «in quanto pubblica amministrazione, alle AdSP sono riconosciute le medesime prerogative che spettano alle altre entità infrastatali, come le Regioni o i Comuni, a cui lo Stato conferisce il compito di amministrare determinate aree territoriali». Regioni ed altri enti locali che «gestiscono i beni pubblici con le stesse modalità applicate dalle AdSP. Ad esempio - si rileva - l'accesso ai privati è permesso mediante concessione - e non con un contratto di locazione, come sostiene la Commissione - e a fronte della contestuale riscossione di una tassa per l'occupazione del bene pubblico, riscossa da tali enti territoriali».
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- Ad avviso dei ricorrenti, «è dunque logico e coerente che AdSP, Regioni, Comuni e le altre entità infrastatali legate allo Stato da un rapporto organico e funzionale siano soggette al medesimo regime sotto il profilo dell'imposta delle società. Infatti, secondo la disciplina tributaria italiana - si ricorda - nessuno di questi soggetti è soggetto a IRES».
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- Un nodo centrale della questione è quello dei canoni di concessione pagati dai terminalisti portuali per poter usufruire delle aree su cui esercitano le loro attività. La Commissione Europea ritiene che chi ha la proprietà delle aree, poco importa se sia un privato, un ente pubblico o lo Stato, quale locatore debba essere soggetto alle imposte sul reddito delle società. Secondo Assoporti, le AdSP italiane e gli studi legali che le hanno assistite, invece, si tratta di un'interpretazione errata che esclude la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali riscosse dalle AdSP per conto dello Stato. I ricorrenti puntualizzano che nella decisione di Bruxelles, infatti, «non viene riconosciuto che, nell'ordinamento italiano, i canoni demaniali (e, a maggiore ragione, le tasse portuali) non sono un corrispettivo di un'attività economica (inesistente), ma l'assolvimento di una tassa, il cui importo è fissato direttamente dalla legge secondo parametri fissi legati alla superficie dell'area concessa che viene pagata dal concessionario allo Stato proprietario del bene». I ricorrenti sottolineano che le AdSP «si limitano a riscuotere tale imposta per conto dello Stato e, dunque, neppure ne negoziano l'ammontare con i soggetti interessati».
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- Si precisa inoltre che, al riguardo, Corte di Giustizia dell'UE e Commissione Europea «hanno costantemente ritenuto che la presenza di un canone direttamente fissato dall'impresa che gestisce un'infrastruttura è condizione imprescindibile ai fini della sua qualificazione come impresa: soltanto se il corrispettivo è negoziato, infatti, si è in presenza di un'attività economica». «Ciò non si verifica nel caso di specie», chiariscono nuovamente i ricorrenti che puntualizzano come «la natura tributaria dei canoni demaniali e delle tasse portuali sia pure confermata dal fatto che sugli stessi non è dovuta l'IVA, in base al principio generale per cui non si pagano tasse sulle tasse». Osservano inoltre che, «per contro, in tutti gli Stati altri membri a cui la Commissione ha contestato l'esenzione dalla tassazione delle società commerciali che ivi gestiscono i porti, i corrispettivi che le stesse riscuotevano dall'utenza portuale erano, incoerentemente, soggetti a IVA».
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- «La misura fissa del canone per tutti gli aspiranti concessionari - puntualizzano ancora i ricorrenti - dimostra che le AdSP non possono modificare il prezzo dei “beni” che, secondo l'erronea impostazione della Commissione, esse offrirebbero sul “mercato” per incentivare soggetti terzi a utilizzare il porto che ricade sotto la loro competenza territoriale». Secondo Assoporti e le AdSP italiane, «ciò conferma un ulteriore grave errore commesso dalla decisione impugnata: le regole in materia di aiuti di Stato - spiegano - si applicano soltanto nei settori aperti alla concorrenza che, infatti, deve essere pregiudicata dal presunto aiuto, a pena dell'inapplicabilità delle norme sugli aiuti. Poiché l'Italia si è invece riservata in esclusiva sia la proprietà sia l'amministrazione dei beni demaniali portuali, e quindi non ha aperto alla concorrenza il settore portuale - rilevano inoltre i ricorrenti spalancando le porte alle più svariate convinzioni sia relativamente al significato di “concorrenza” sia a quello di “settore portuale” - l'art. 107 TFUE non è applicabile alle AdSP, giacché con riguardo alle loro attività non esiste alcun “mercato” né concorrenza neppure potenziale. E infatti la Commissione non ha individuato alcuna impresa concorrente delle AdSP, né avrebbe potuto. Non essendoci un mercato, non possano esserci effetti distorsivi della concorrenza sullo stesso».
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- «Infine - concludono i ricorrenti - è altrettanto errata quella parte della decisione impugnata in cui la Commissione ritiene che l'esenzione delle AdSP dall'imposta sul reddito delle società determinerebbe un onere finanziario a carico dello Stato. Infatti, le entrate delle AdSP, ivi incluse le tasse che esse riscuotono per conto dello Stato, sono soggette a vincolo di destinazione e sono finalizzate a permettere la realizzazione della missione istituzionale delle AdSP, i.e. l'amministrazione di una parte di territorio per conto dello Stato. Quanto ipoteticamente corrisposto a titolo di imposta sul reddito sarebbe pertanto compensato dallo Stato con maggiori contributi al funzionamento delle stesse AdSP che non possono cessare la loro attività amministrativa (al pari, ancora una volta, di Regioni e Comuni)».
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- Introducendo le motivazioni del loro ricorso, Assoporti, le AdSP e il team di avvocati hanno rilevato che «in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione», «gli Stati membri hanno organizzato il settore portuale secondo sistemi di governance molto differenti». Verrebbe da replicare che le iniziative della Commissione Europea sono proprio intese a introdurre quella armonizzazione tra i differenti modelli di governance portuale attualmente in vigore nell'UE. Un'armonizzazione che - si potrebbe pure, a onor del vero, osservare - andrebbe ricercata attraverso iniziative concordate dall'organo legislativo dell'Unione Europea piuttosto che attraverso “decreti governativi” emessi dall'organo esecutivo dell'UE.
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- Armonizzazione che, stando alle parole del team di avvocati che ha assistito Assoporti e le AdSP, parrebbe essere assai arduo raggiungere, almeno da parte dell'Italia. Si è parlato, infatti, di una vera e propria rivoluzione copernicana necessaria per cambiare l'attuale modello italiano di gestione dei porti, intendendo evidentemente in questo caso quella di Copernico come un'involuzione piuttosto che un'evoluzione.
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- Ancora più tranchant il parere di Ugo Patroni Griffi: «il modello né carne né pesce - ha sostenuto - non funziona».
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- Pare di capire che, o i giudici europei accolgono le tesi dell'Italia, oppure crolla il mondo. Eppure non è accaduto neppure con Copernico.
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- Lo avevamo già capito con le reazioni ad un nostro editoriale sul “muro contro muro” fra Italia e Commissione Europea sulla tassazione dei porti ( del 7 dicembre 2020). Più che una questione di modello di governance, si tratta di una questione ideologica, dove per ideologia ci si riferisce alle convinzioni sull'esistenza di Dio. Da cui: ideologie che sono immutabili.
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- Chi scrive è convinto che la realtà sia mutevole e da europeista, rubando le parole allo Zarathustra di Nietzsche, inviterebbe piuttosto ad essere reietti da tutte le patrie dei padri e degli avi e ad amare la terra dei figli.
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- Bruno Bellio
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