La Commissione Europea ha reso pubblici oggi i nuovi "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi". «Tali orientamenti, improntati allo stesso approccio degli orientamenti del 1997 - ha osservato l'esecutivo europeo - prevedono un notevole rafforzamento del monitoraggio della Commissione sugli effetti degli aiuti di Stato e contengono nuove disposizioni in merito alle esenzioni fiscali per i marittimi e agli aiuti pubblici alla navigazione a corto raggio».
«In virtù del nuovo quadro legislativo - ha aggiunto la Commissione - gli Stati membri potranno continuare a favorire l'industria marittima europea mediante agevolazioni fiscali, garantendo tuttavia eque condizioni di concorrenza nel mercato interno». «La nuova disciplina - ha commentato Loyola de Palacio, vicepresidente della Commissione e commissario ai trasporti e all'energia - contribuirà in modo significativo alla promozione di questo settore e fornirà gli strumenti necessari per mantenere un naviglio UE competitivo e di qualità. Gli orientamenti avranno inoltre effetti positivi sull'occupazione e sulla sicurezza marittima».
Le nuove norme hanno innanzitutto l'obiettivo di fare chiarezza in materia di esenzioni fiscali per i marittimi. «In linea di principio - ha spiegato la Commissione - la nuova comunicazione autorizza tali sgravi per tutti i marittimi, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza. Tuttavia, nel caso dei marittimi arruolati a bordo di navi che effettuano servizi regolari di trasporto passeggeri tra i porti dell'Unione, il regime si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri dell'UE e del SEE, in quanto la maggior parte dei marittimi di cittadinanza UE lavora su questo tipo di navi».
Sempre in materia fiscale è prevista un'applicazione più precisa del concetto di "legame di bandiera", cioè il requisito in base al quale possono beneficiare di un aiuto di Stato soltanto le navi che battono la bandiera di uno Stato membro. «Nonostante alcune disposizioni fiscali come la tassa sul tonnellaggio continuino ad essere svincolate dalla bandiera - ha precisato Bruxelles - le compagnie di navigazione che operano meno del 60% del naviglio sotto bandiera UE devono conservare sotto bandiera UE un naviglio almeno pari a quello che avranno al momento dell'entrata in vigore della nuova comunicazione. In caso contrario, non potranno usufruire della misura per le nuove navi della flotta non battenti bandiera UE. Gli Stati membri possono derogare alla regola soltanto se il loro naviglio battente bandiera UE non diminuisce. Gli Stati membri sono tenuti a riferire regolarmente alla Commissione in merito all'applicazione di questa misura e a comprovare l'osservanza delle altre condizioni di deroga al principio del legame di bandiera».
I nuovi orientamenti comunitari disciplinano inoltre gli aiuti di Stato alla navigazione marittima a corto raggio. E' previsto che gli aiuti possano essere erogati per la fase di avvio dei nuovi servizi e siano tali da consentire che il trasporto su strada (essenzialmente di merci) sia effettuato in tutto o in parte per via marittima. Gli aiuti devono avere durata limitata (massimo tre anni) e la selezione dei beneficiari deve avvenire secondo procedure improntate ai principi di trasparenza e non discriminazione.
La comunicazione contiene anche nuovi orientamenti in materia di tassazione sul tonnellaggio e di altre misure fiscali, nonché disposizioni specifiche sulle attività di rimorchio e dragaggio, per le quali il principale criterio di ammissibilità agli aiuti è l'effettiva attività delle navi.
Oggi inoltre la Commissione Europea ha adottato una comunicazione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577(92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul cabotaggio marittimo. La comunicazione ha l'obiettivo di semplificare le regole del trasporto pubblico marittimo da o verso le piccole isole. Queste ultime sono state identificate dalla Commissione, ai fini del servizio pubblico marittimo, nelle isole caratterizzate da un traffico annuo totale inferiore a 100 000 passeggeri trasportati via mare. Tale soglia - secondo le stime dell'esecutivo UE - consente al 40% delle isole della Comunità di beneficiare di regole semplificate. La comunicazione è inoltre applicabile ad alcuni estuari marittimi, laddove le popolazioni di quelle aree si trovino in una situazione di isolamento comparabile a quella degli abitanti di un'isola. Tale situazione - ha precisato la Commissione - si verifica nel caso in cui la distanza stradale che caratterizza gli spostamenti di queste popolazioni sia tale che il trasporto terrestre non costituisca un'alternativa al trasporto marittimo. Gli estuari assoggettati alla nuova normativa sono quelli dove la traversata marittima è almeno dieci volte più breve rispetto al corrispondente tragitto via terra, a condizione che il tragitto via terra sia superiore a 100 chilometri.
L'attuale legislazione - ha spiegato Bruxelles - «non attua alcuna distinzione tra le regole di servizio pubblico in base alla dimensione delle isole. Tra alcune isole che attraggono un considerevole numero di armatori e le piccole isole che nessuno vuole collegare, le realtà sono molto diverse. Per questi piccoli territori, sono necessarie pratiche più flessibili. La Commissione stima che la stipulazione di contratti di servizio pubblico per i collegamenti marittimi di una piccola isola debba potersi effettuare mediante semplice invito a manifestare interesse, piuttosto che con la pubblicazione di una procedura di gara, più onerosa sul piano amministrativo. La durata dei contratti potrà essere di 12 anni, ossia il doppio della durata prevista in diritto privato».
Loyola de Palacio ha sottolineato l'importanza di «liberare dagli oneri amministrativi le autorità degli Stati membri responsabili dei collegamenti con le piccole isole». «La decisione della Commissione - ha aggiunto - garantisce la trasparenza e la non discriminazione senza appesantire le procedure».
La comunicazione non fa riferimento alle compensazioni accordate dalle autorità in contropartita di tali servizi, che saranno trattate successivamente dalla Commissione.