Le associazioni di categoria dell'autotrasporto Anita, Ancst/Lega Cooperative, Confartigianato Trasporti, Cna/Fita, Fai/Conftrasporto e Trasportounito-Fiap hanno siglato un accordo con il quale stabiliscono che i compensi per le soste dei camion nel porto di Genova sono a carico dei committenti.-
- Obiettivo dell'intesa, che è già stata comunicata al presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo - hanno spiegato - è «di imprimere un cambiamento radicale al problema ormai cronicizzato dei disservizi del porto “pagati” dagli autotrasportatori».
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- Le stesse organizzazioni dell'autotrasporto riconoscono come il principio che stabilisce «il diritto dell'autotrasportatore ad essere risarcito dal committente in caso di ritardo nelle operazioni di carico o scarico al porto della merce» costituisca «una vera e propria rivoluzione» e sancisca «l'affermazione di un ruolo in porto che raramente l'autotrasporto ha visto riconosciuto con fatti concreti». Inoltre, «Genova - hanno sottolineato - potrebbe per altro rappresentare un precedente difficilmente trascurabile in altre realtà portuali nazionali».
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- In particolare, l'intesa - che pubblichiamo di seguito - prevede che sia la committenza a pagare il costo di queste attese per poi rifarsi sul responsabile, spedizioniere, agente marittimo, terminalista o armatore che sia. Secondo le associazioni dell'autotrasporto, questo radicale cambiamento «innescherà un circolo virtuoso, nel quale tutti verranno coinvolti e che porterà a migliorare l'operatività in porto».
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- L'intesa fissa in un'ora i normali tempi “per carico, scarico, operazioni documentali e dogana in ambito portuale. Qualora i tempi vengano superati, è dovuto al vettore, da parte del committente, per ogni frazione di ora eccedente i 15 minuti, il compenso di 70 euro. A tal fine il vettore emetterà, nei confronti del committente, regolare fattura per il servizio di trasporto riportante specifica voce: 'compensi determinati in base all'accordo del 23 settembre 2009 tra le associazioni dell'autotrasporto della provincia di Genova'”. Inoltre le imprese di autotrasporto esigeranno 100 euro in caso di cambio terminal durante lo scarico di un container o il ritiro di un contenitore vuoto.
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- Le organizzazioni dell'autotrasporto hanno ricordato che un anno fa hanno firmato un protocollo d'intesa con il presidente dell'Autorità Portuale di Genova (inforMARE del 16 settembre 2008) e che successivamente, nel mese di febbraio 2009, le associazioni di categoria hanno offerto a Merlo collaborazione proponendo sei precise azioni immediatamente attuabili dal punto di vista operativo, con l'intento di accelerare i tempi di attuazione del protocollo e migliorare l'attività dei camion in porto con benefici anche sulla città, chiedendo viceversa a Merlo che sostenesse l'attuazione di queste proposte verso tutta la comunità portuale, dimostrando effettivamente di considerare l'autotrasporto un operatore fondamentale per l'economia dello scalo. Inoltre le organizzazioni del comparto dell'autotrasporto hanno ricordato che lo scorso giugno Merlo ha deciso la costituzione di un tavolo tecnico al quale tutti gli operatori portuali stanno lavorando (autotrasporto, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti): «si stanno chiaramente identificando - hanno spiegato le associazioni - parecchi nodi operativi che causano disservizi all'intero ciclo di lavoro; l'autotrasporto sta collaborando per risolvere tali criticità con il fine di rimuovere tali disfunzioni, ma evidenziando al contempo le diseconomie che nascono dai conseguenti tempi di attesa e sosta. I ritardi sopportati dai camion nei terminal portuali genovesi sono stati più volte documentati anche ai tavoli tecnici. Tutti sanno che l'autotrasporto è l'ultimo anello della catena operativa e subisce giornalmente gli errori di tutti».
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- Le associazioni hanno invitato le aziende di autotrasporto a fatturare immediatamente gli extra costi subiti in porto ed hanno concluso annunciando che, «laddove quanto scritto non fosse correttamente riconosciuto, la categoria non potrà che avviare nell'intero porto quelle forme di agitazione che da molti mesi, con fatica e senso di responsabilità, le associazioni hanno contenuto».
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- ASSOCIAZIONI dell'AUTOTRASPORTO
ANITA - ANCST/LEGA COOPERATIVE - CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CNA/FITA - FAI/CONFTRASPORTO - TRASPORTOUNITO/FIAP -
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Alle
IMPRESE DELL'AUTOTRASPORTO
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p.c. |
ASSAGENTI
c.a. Presidente dott. G. Cerruti
ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI
Presidente d.ssa R. Oliaro
A.GE.SPE.DO.
Presidente dott D, Cabiati
ASSOTERMINAL
Presidente dott. A. Clerici
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p.c. |
Presidente dell'Autorità Portuale di GENOVA
Egr. dott. L. Merlo
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- Oggetto: Compensi per le soste dei veicoli dl autotrasporto nel Porto di Genova
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- Spett.li lmprese dell'Autotrasporto,
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al fine di avviare un cambiamento radicale dell'operatività camionistica nel Porto di Genova, basilare per il miglioramento delle performance di servizio dello scalo portuale e necessario per evitare all'autotrasporto di continuare a pagare il costo delle disfunzioni e ricorrenti situazioni di emergenza operativa;
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con l'intento di migliorare i requisiti prestazionali, temporali e di sicurezza presso il Porto di Genova, affinché non siano limitativi e contrastanti riguardo gli obblighi, per l'autotrasporto, di osservanza della disciplina dei tempi di guida e di riposo (Regolamento (CE) n. 561 del 15 Marzo 2005) e dell'orario di lavoro dei conducenti (Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 234).
- Le scriventi Associazioni di rappresentanza dell'Autotrasporto Vi propongono alcune azioni che volontariamente, in adesione al presente accordo, le imprese associate dovrebbero puntualmente attuare nei casi e con le modalità di seguito specificate:
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- COMPENSI PER LE SOSTE
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- I tempi di sosta dell'autoveicolo per carico, scarico, operazioni documentali, dogana in ambito Portuale, nella loro globalità e nella giornata, sono in franchigia fino alla concorrenza di 1 ora.
- Qualora tali tempi vengano superati, è dovuto al vettore, da parte del committente, per ogni frazione di ora eccedente i 15 minuti, il compenso di 70 euro. A tal fine ll vettore emetterà, nei confronti del committente (come di seguito identificati) regolare fattura per il servizio di trasporto riportante specifica voce: “Compensi determinati in base all'accordo del 23 settembre 2009 tra le Associazioni dell'Autotrasporto della Provincia di Genova”.
- Per il riconoscimento di soste oltre franchigia presso i ricevitori/caricatori, operatori documentali e doganali, il vettore deve presentare documentazione giustificativa, rilasciata dal ricevitore/caricatore, dall'operatore documentale o dallo spedizioniere doganale. Qualora il ricevitore/caricatore o lo spedizioniere doganale non rilasci tale giustificazione, previa comunicazione al committente, il vettore comproverà la sosta attraverso la produzione del disco di registrazione del cronotachigrafo o stampa di registrazione del crono digitale.
- Qualora si verifichi il mancato scarico del contenitore al Terminal, indicato su specifico ordine di trasporto, verrà fatturato dal vettore al committente (come di seguito identificati), per il trasferimento del contenitore in altro terminal situato nell'ambito del Comune dl Genova, un compenso pari a 100 euro.
- Qualora il vettore si presenti al Terminal, come indicato in specifico ordine di trasporto e non ci fosse la disponibilità del ritiro del contenitore vuoto e venisse quindi dirottato su altro Terminal nell'ambito del Comune dl Genova, esso potrà fatturare al committente (come di seguito identificato), un compenso dl 100 euro.
- In base a quanto stabilito dall'art. 2 D.lgs 286/2005 e normativa seguente, per Vettore si intende: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale che esercita l'autotrasporto di merci per conto tezi ovvero l'impresa non stabilita in Italia abilitata ad eseguire l'attività di trasporto internazionale in Italia. Per Committente: l'impresa che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto.
- Per la corretta identificazione del vettore e committente del trasporto, come definiti al precedente punto 6 e quindi delle parti che dovranno regolare, come sopra indicato, i compensi per le soste e disservizi, è possibile far riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 22/12/2008 n. 214 che ha aggiunto al D.Lgs. n. 286/2005 l'art. 7-bis con il quale è stata disciplinata l'obbligatorietà, in accompagnamento ad ogni specifico trasporto, della c.d. “scheda di trasporto” o in alternativa di contratto di trasporto scritto (redatto ai sensi del D.lgs 286/2005 e seguenti disposizioni) o ancora in specifici documenti equipollenti indicati dalle inerenti disposizioni di legge. In particolare con il D.M. 30 giugno, pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2009 e seguenti circolari ministeriali, è stato approvato il modello di scheda di trasporto con l'obbligatorietà di indicare in essa i riferimenti del vettore e del mittente dello specifico trasporto.
- Genova, 23 Settembre 2009
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ANITA |
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ANCST/LEGA COOPERATIVE |
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CONFARTIGIANATO TRASPORTI |
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CNA/FITA |
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FAI/CONFTRASPORTO |
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TRASPORTOUNITO-FIAP |
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