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Assologistica, Assiterminal, Assoporti e Confetra protestano per i devastanti effetti sui terminal portuali del nuovo decreto sulla security
Il rischio immediato - sottolineano le associazioni - è quello di un blocco totale
26 novembre 2009
Assologistica, Assiterminal, Assoporti e Confetra hanno inviato alla Commissione Interministeriale per la Sicurezza Marittima (CISM) e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lettere di protesta per gli effetti devastanti sui terminal portuali determinati da un decreto pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dello scorso 5 novembre che regola le disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle metropolitane e delle linee di trasporto urbano.
Con il provvedimento, i cui contenuti sono diventati evidenti in queste ore - hanno spiegato oggi le associazioni - «il ministero degli Interni ha azzerato di fatto tutte le normative e le metodologie di security sulla base delle quali in questi anni i singoli gestori di terminal portuali (anche affrontando consistenti investimenti) avevano ottemperato alle normative internazionali sulla sicurezza e sulla prevenzione in particolare contro il pericolo terrorismo». In particolare - hanno precisato - «il decreto prevede che la security anche nei terminal portuali debba essere affidata a guardie particolari giurate, esattamente come accade negli aeroporti (che hanno problematiche e dinamiche operative profondamente differenti) e che la definizione delle modalità di espletamento dei controlli di sicurezza sia di competenza del questore. Il personale di security dovrebbe quindi rispondere gerarchicamente e organizzativamente alla Polizia di Stato».
«Con il decreto appena pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale - hanno rilevato Assologistica, Assiterminal, Assoporti e Confetra - vengono di fatto azzerate le competenze delle Capitanerie di Porto e tutto quanto previsto dal Programma nazionale di sicurezza marittima emanato con decreto del 20 giugno 2007 dal ministero dei Trasporti in ottemperanza alle normative internazionali in materia. Sparirebbe quindi il Port Facility Security Plan e anche il Port Facility security officer, ovvero quegli strumenti operativi pianificati e realizzati per realizzare forme di security efficaci, compatibili con l'attività di un terminal portuale».
«Di fatto già oggi i terminal, con un folle aggravio di costi - hanno sottolineato le associazioni - dovrebbero dotarsi di un mini esercito di guardie giurate e sperare che la Questura ponga in essere metodi organizzativi compatibili con l'operatività del terminal».
Secondo Assologistica, Assiterminal, Assoporti e Confetra, il nuovo decreto avrà principalmente quattro effetti negativi. Il primo è quello del rischio immediato è quello di un blocco totale dei terminal. Il secondo quello di un devastante conflitto di competenze fra Autorità marittime, Questure e Polizia di Stato. Il terzo di un brusco e insopportabile aggravio di costi dei terminal costretti a dotarsi di guardie giurate in numero fuori controllo. Infine si creerebbe un paradossale vuoto giuridico istituzionale fra quanto fissano le convenzioni internazionali, quanto previsto dal decreto del 2007 applicativo di queste convenzioni e il recente decreto del ministero degli Interni.
Con l'obiettivo di scongiurare che tale scenario diventi realtà, Confetra, quale associazione delle società di trasporto e logistica, l'Associazione Porti Italiani (Assoporti) e le due associazioni dei terminalisti portuali Assologistica e Assiterminal hanno presentato separatamente una urgentissima richiesta di spiegazioni chiedendo l'immediata convocazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima.
La lettera di Assologistica e Assiterminal
I sottoscritti rappresentanti di Assologistica e Assiterminal all'interno del C I SM. hanno avuto notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Novembre 2009 del Mimstero degli Interni, contenente il “Regolamento per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti (omissis) adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.L. 27 Luglio 2005 n° l44”.
Ad una lettura del Decreto in oggetto sono emersi numerosi elementi che destano perplessità e viva preoccupazione, sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed organizzativi che ne derivano nei confronti dei terminalisti, sia sull'effettiva possibilità che il decreto determini una situazione di grave incertezza normativa, con pesanti ricadute operative.
In primo luogo infatti l'obbligatorietà dell'uso delle Guardie Particolari Giurate nell'espletamento dei compiti di security ed altri in ambito portuale comporterà un incremento enorme del livello dei costi, che gli operatori terminalisti dovranno sopportare in un momento di crisi profonda del settore e senza alcuna possibilità che tali costi possano essere recuperati, determinando di conseguenza un ulteriore detrimento del livello d competitività dei porti italiani in ambito internazionale.
Tra l'altro non è chiara la ratio del provvedimento, in quanto le recenti revisioni degli assessment di security dei nostri terminal, non hanno mai evidenziato un innalzamento del livello di rischio ed è comunque dubbio che l'ottenimento della qualifica di GPG determini di per sé un aumento del livello di professionalità in questo ambito.
In ogni caso è organizzativamente impossibile che nei tempi di entrata in vigore del Decreto (20 Novembre 2009) i terminalisti siano n grado di ottenere per il proprio personale la qualifica di GPG, ovvero di organizzare con gli istituti di vigilanza i servizi di security. Ulteriori dubbi derivano dalla congruità di questo decreto con altra normativa esistente nel settore.
Infatti si può ritenere che alcune delle disposizioni contenute nel decreto contrastino con quanto previsto dal Regolamento UE 725/04, dal dlgs n.203/2007, almeno nella parte in cui assegna al Questore il compito di definire le modalità di espletamento dei servizi di security secondo linee guida provenienti dal Ministero degli Interni, nonché ove si richiede che i personale di security operante nella port facility risponda gerarchicamente ed organizzativamente al personale della Polizia di Stato.
Questo significherebbe di fatto svuotare di contenuto il Port Facility Security Plan, nonché svuotare il ruolo del Port Facility Security Officer, così come previsti dall'International Ship and Port Facility Security Code, applicato a livello internazionale e recepito nel nostro ordinamento attraverso il Regolamento sopra citato. Inoltre, lo spostamento di competenze a Questore e Prefetto di verifica e autorizzazione allo svolgimento delle attività di security in ambito portuale (articolo 3 del decreto), nonché di vigilanza e controllo al dipartimento della pubblica sicurezza (art. 7), contrasta in maniera palese con le attuali attribuzioni dell'Autorità Designata e con le attuali procedure di approvazione del Port Facility Security Plan.
Infine i1 decreto contrasta in maniera evidente con le previsioni de Programma Nazionale della Sicurezza Marittima, emanato con Decreto del Ministro dei Trasporti in data 20 Giugno 2007, a meno nelle parti della Scheda 1 “Controlli di Sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli”, della Scheda 2 “Controlli di sicurezza dei veicoli, del carico, del catering, delle provviste e materiali di bordo”, della Scheda 5 “Security degli impianti portuali”, della Scheda 6 “Formazione, istruzione e familiarizzazione del personale addetto alla security”.
Chiediamo quindi che venga convocato in via d'urgenza i Comitato Interininisteriale di Sicurezza Marittima, al fine di discutere immediatamente in quale ambito di applicazione tale decreto si pone e come vadano interpretate da parte degli operatori tenninalisti le disposizioni dettate. risolvendo gli evident contrasti da questo Decreto creati.
Distinti sa1uti.
Per Assologistica Dott Daniele Ciulli
Per Assiterminal (Dott Luigi Robba, Cap. Francesco Parodi)
La lettera di Assoporti
Con il decreto del Ministero dell'Interno 15.9.09, n° 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.11. u.s., è stato adottato il Regolamento in tema di affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nei porti; stazioni ferroviarie; relativi mezzi di trasporto e depositi; linee di trasporto urbano. Tale regolamento è attuativo dell'art. 18, comma 2 del decreto legge n° 144/2005, convertito dalla L. n° 155/2005.
Si premette che già la previsione della legge di affidare servizi di sicurezza sussidiaria nei porti a “guardie particolari giurate”, suscita riserve; quanto meno avrebbe richiesto una preventiva valutazione comparativa con i comportamenti e le determinazioni assunte in materia da altri Paesi, atteso che la stessa previsione incide in modo non trascurabile sui costi della fase portuale, quindi sulla competitività dci maggiori porti italiani,
Fermo restando ciò - elemento comunque non trascurabile che merita una valutazione attenta da parte dell'Amministrazione dei trasporti e, se possibile, conseguenti iniziative - si osserva quanto di seguito.
Anzitutto si nota una scarsa chiarezza espositiva che non aiuta a chiarire ambiti di applicazione e destinatari della norma. I termini “enti o società di gestione portuale” usati già all'art, 1 e poi più volte di seguito, non sarebbero infatti riferibili né alle Autorità Portuali (che però rientrano nell'ambito di applicazione alla luce dell'art. 3, comma 1) ma neanche alle navi o alle imprese terminaliste ex art. 18, L. n° 84/94 e s. m. e i. ovvero a quelle operanti in porto ex art. 16, della stessa L. 84/94.
A fronte di ciò le attività di sicurezza elencate all'art. 2, comma 1 e comma 2, di fatto, in gran parte dei casi sono oggi espletate da personale della nave, del terminal o dell'impresa, anche sulla scorta dei Port Facility Security Plan - PFSP - approvati a mente del regolamento Comunitario n° 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e dei porti, secondo quanto previsto: dalle indicazioni del CISM - Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima e dei Porti - nonché dal PNSM - Programma Nazionale di Sicurezza Marittima e Portuale elaborato proprio in attuazione di quanto previsto dal predetto regolamento comunitario.
Diversamente da quanto previsto dalle pertinenti istruzioni CISM, dal PNSM e dal decreto legislativo 6.11.2007, n° 203, recante criteri di attuazione della Direttiva UE n° 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, il Decreto Ministeriale in parola, inoltre, estrapola le modalità di attuazione dei servizi finalizzati alla security marittimo-portuale dal processo logico valutazione-pianificazione delle misure-implementazione delle misure stesse, commisurate ai diversi livelli di security previsti dalle regole internazionali.
Altresì, il decreto incide su ruoli e competenze, atteso che mentre il ruolo di “autorità competente” ai fini della sicurezza marittima è stato attribuito all'Autorità Marittima, ed il compito di approvazione dei Piani di security alla stessa previa verifiche del Prefetto, il DM in parola affida ai Questore il compito di approvare le modalità di espletamento dei servizi e delle attività di sicurezza.
Pur non considerando questi aspetti, si osserva che il Decreto in argomento non prevedendo neanche un minimo, ragionevole regime transitorio; di fatto o risulta inattuabile ovvero rischia di bloccare a lungo termine l'intero settore marittimo-portuale nazionale.
Non può infatti sfuggire che nel breve lasso di tempo tra la pubblicazione del decreto - 5.11.2009 - e l'entrata in vigore - gli ordinari 15 giorni, si ritiene - è del tutto impossibile dare attuazione all'addestramento del personale, alla verifica delle caratteristiche funzionali minime delle attrezzature ed alle verifiche dei singoli organismi affidatari dei servizi.
Se si volessero trascurare (ma non pare possibile) gli effetti sociali che deriveranno dal decreto così come concepito - senza alcuna concertazione con i competenti uffici di codesto Ministero, per quel che risulta, né con le associazioni degli operatori e dei soggetti coinvolti - è quindi indispensabile, ad avviso della scrivente, un'attenta ed approfondita rivalutazione della tematica, anzitutto in sede CISM.
In tal senso si auspica l'autorevole intervento del Sig. Ministro nei confronti del Ministero dell'Interno.
Distinti saluti.
Il Presidente Sen. Francesco Nerli
La lettera di Confetra
Il sottoscritto, rappresentante di Confetra in seno al C.I.S.M., ha avuto conoscenza tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Novembre 2009 del Decreto del Ministero degli Interni 15 settembre 2009 n. 154 recante il “Regolamento per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti … adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.L. 27 Luglio 2005 no 144”.
Ad una prima lettura del Decreto in oggetto sono emersi numerosi elementi che destano perplessità e viva preoccupazione, sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed organizzativi che ne derivano nei confronti dei terminalisti e delle attività portuali in generale, sia sull'effettiva possibilità che il decreto determini una situazione di grave incertezza normativa, con pesanti ricadute operative.
Detti elementi sono stati già evidenziati dai colleghi rappresentanti di Assologistica e Assiterminal con la loro lettera dd. 19/11/2009 di pari oggetto, che condivido totalmente e quindi, per brevità, mi astengo dal ripetere.
Mi associo, pertanto, alla loro richiesta che venga convocato in via d'urgenza il Comitato Interministeriale di Sicurezza Marittima, al fine di discutere e verificare immediatamente in quale ambito di applicazione tale decreto si pone, e come vadano interpretate da parte degli operatori terminalisti le disposizioni dettate, risolvendo gli evidenti contrasti da questo Decreto creati.
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