La nuova compagnia di navigazione T-Link ha accolto con favore gli impegni presentati all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) dalla concorrente Grandi Navi Veloci (GNV), che opera anch'essa un servizio marittimo tra il porto di Genova e la Sicilia e sulla quale l'Autorità Antitrust - su segnalazione di T-Link - aveva aperto un'istruttoria per possibile abuso di posizione dominante (inforMARE dell'11 agosto 2009).-
- In particolare, tra gli impegni assunti da GNV figura il contenimento degli sconti praticati per il servizio Genova-Palermo entro il limite del 30% della tariffa base, con obbligo di comunicazione all'Antitrust di eventuali sconti superiori al 30%, e l'impegno a non introdurre ulteriori navi sulla rotta a meno di essere in grado di dimostrare effettive esigenze collegate a carenza di stiva sulle navi già in uso sulla Genova-Palermo.
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- T-Link ha sottolineato che l'imposizione a carico di GNV di una serie di misure cautelari è stata decisa dall'Autorità Antitrust quale intervento di urgenza volto ad evitare il verificarsi di un danno grave ed irreparabile alla concorrenza e che l'istruttoria antitrust nei confronti di GNV prosegue ai fini dell'accertamento delle ipotesi di violazione delle regole di concorrenza.
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- Inoltre T-Link ha comunicato che, a seguito di tale rapida decisione dell'Autorità Garante, ha deciso di rilanciare con forza il proprio progetto imprenditoriale e di rimettere in servizio dalla prossima settimana la nave Maria Grazia Onorato, che era stata ritirata dalla rotta lo scorso mese (inforMARE dell'10 novembre 2009).
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- Ricordiamo che in novembre il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria aveva accolto un ricorso della T-Link contro un provvedimento con il quale l'Autorità Portuale di Genova aveva limito il numero di passeggeri imbarcabili a bordo delle navi della compagnia nel terminal ro-ro di Voltri (inforMARE del 19, 20, 20 ottobre e 3 novembre 2009).
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- Di seguito pubblichiamo la delibera dell'Autorità Antitrust relativa agli impegni presentati da Grandi Navi Veloci e il documento con il quale GNV ha comunicato i suoi impegni.
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- A417 - T-LINK/GRANDI NAVI VELOCI
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Provvedimento n. 20505
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- L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2009;
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SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;
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VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'art. 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
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VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14-ter della legge n. 287/90”, assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;
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VISTA la propria delibera del 6 agosto 2009, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società Grandi Navi Veloci S.p.A., per accertare l'esistenza di un eventuale abuso di posizione dominante, consistente in una serie di condotte con finalità escludente ai danni del nuovo entrante T-Link di Navigazione S.p.A., in violazione dell'art. 82 del Trattato CE;
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VISTA la comunicazione preliminare del 12 novembre 2009, presentata dalla società Grandi Navi Veloci S.p.A.;
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VISTA la comunicazione del 1° dicembre 2009, con la quale la società Grandi Navi Veloci S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, secondo modalità e tempistiche indicate specificamente nell'apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90”, allegato alla presente delibera;
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RITENUTO, pertanto, di dover disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Grandi Navi Veloci S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;
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- DELIBERA
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- a) di pubblicare in data sul sito web dell'Autorità i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Grandi Navi Veloci S.p.A. ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90;
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- b) che eventuali osservazioni sugli impegni della società Grandi Navi Veloci S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Agroalimentare e Trasporti dell'Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39-06-858211, fax +39-06-85821.448);
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- c) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare alla società Grandi Navi Veloci S.p.A. la data entro la quale è possibile replicare alle osservazioni dei terzi interessati ed eventualmente presentare modifiche accessorie dei suddetti impegni;
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- d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 30 aprile 2010.
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- IL SEGRETARIO GENERALE
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Luigi Fiorentino
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- IL PRESIDENTE
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Antonio Catricalà
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GRANDI NAVI VELOCI
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N.287/90
1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO A417 - Grandi Navi Veloci
2. PARTE DEL PROCEDIMENTO Grandi Navi Veloci S.p.A.
3. FATTISPECE CONTESTATA
3.1. Con provvedimento adottato in data 6.8.2009 (“Provvedimento”), e notificato alla società Grandi Navi Veloci S.p.A. (“GNV”) in data 11.8.2009, codesta On.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Autorità”) ha avviato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 (“Legge”), un procedimento istruttorio volto ad accertare l'esistenza di una eventuale violazione dell'Art. 82 del Trattato CE. In particolare, l'ipotizzato abuso si sostanzierebbe in: “(i) presunti sconti selettivi che si qualificherebbero quali sconti fedeltà in quanto sarebbero accordati non in funzione delle quantità di beni acquistati dal cliente, ma solo in funzione del grado di fedeltà di questo; (ii) presunta scelta di incrementare il livello di servizio offerto agli autotrasportatori nel periodo estivo; (iii) presunta natura predatoria dei prezzi e delle condizioni di vendita applicate a seguito dell'ingresso del denunciante; (iv) presunte ritorsioni commerciali e minacce attuate nei confronti dei clienti del denunciante; (v) presunta attività di denigrazione di turbativa svolta nei confronti del denunciante”.
4. MERCATI INTERESSATI
4.1. Secondo quanto indicato nel Provvedimento, il mercato merceologico rilevante corrisponderebbe al servizio di trasporto di linea di veicoli gommati tramite navi traghetto - tuttomerci (“roll on - roll off”, cd “Ro-Ro”) o miste merci/passeggeri (cd. “Ro-Pax”) - che fanno la spola tra due porti a cadenze frequenti e regolari. Sempre secondo quanto indicato nel Provvedimento, tale mercato comprenderebbe, dal punto di vista geografico, solamente le rotte con partenza/arrivo da/per Palermo - Termini Imerese e Genova - Genova Voltri - Vado Ligure.
5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
5.1. GNV contesta rispettosamente le premesse in fatto e diritto poste alla base del Provvedimento, incluse, a mero titolo esemplificativo, la definizione del mercato rilevante, la sussistenza stessa di una qualsivoglia posizione dominante in capo a GNV, nonché ogni addebito relativo a proprie condotte commerciali e/o nel contesto della propria posizione di soggetti rappresentanti nel CdA di Stazioni Marittime S.p.A. GNV ribadisce la propria convinzione di aver agito in modo assolutamente legittimo e pienamente conforme al dettato ed allo spirito della normativa comunitaria e nazionale preposta a tutela del legittimo svolgersi del confronto concorrenziale tra imprese.
5.2. Cionondimeno, senza che questo costituisca alcuni ammissione circa un diverso comportamento che sarebbe stato sin qui assunto ovvero comporti qualsivoglia ammissione di responsabilità per violazione della normativa antitrust, circostanza qui recisamente negata, GNV - ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14-ter della Legge e nei termini e condizioni in appresso indicati - si impegna:
- ad adottare e pratica alla clientela merci sulla rotta Genova/Palermo1 - in tutti i rapporti contrattuali sorti successivamente alla Data di Efficacia (come in appresso definita) - una griglia di sconti, da calcolarsi in relazione alla tariffa-base della rotta predetta (al netto di imposte, oneri di legge, diritti di emissione polizza di carico - way/bill, inspection fee, costi movimentazione rotabile, altri eventuali costi accessori e bunker surcharge) indicata sul listino GNV valido per la stagione commerciale di riferimento, che (fermo quanto previsto sub para. 2) preveda uno sconto massimo non superiore al 30% della tariffa-base medesima. Tale sconto sarà commisurato esclusivamente ai volumi generati dalla clientela sulla rotta Genova/Palermo in un lasso di tempo che non potrà comunque essere superiore ad 1 anno, tenuto peraltro specifico conto delle condizioni di pagamento e/o di credito concordate con il cliente stesso (ad es. pagamento prepagato, pagamento garantito con fidejussione, pagamento senza garanzia);
1 Ovviamente, l'impegno è riferito ad entrambe le direzioni della tratta, Genova/Palermo e Palermo/Genova
- nell'ipotesi di concessione alla clientela di sconti sulla tariffa-base superiori al 30%, a dare nei 10 gg. Lavorativi successivi comunicazione scritta all'Autorità, a mezzo fax indirizzato alla Segreteria della Direzione Istruttoria competente, contenente le motivazioni alla base di tale concessione (ad es., clientela c.d. top o comunque strategica per la società, matching di eventuali offerte più competitive di T-Link). Allo stesso modo, GNV si impegna, entro 15 gg. Lavorativi dalla Data di Efficacia, a presentare all'Autorità, a mezzo fax indirizzato alla Segreteria della Direzione Istruttoria competente, un report contenente l'elenco dei clienti rispetto ai quali, alla Data di Efficacia e sino ad esaurimento delle previsioni contrattuali, valgono condizioni difformi da quelle di cui al punto 1 che precede, indicando le motivazioni alla base di tale difformità;
- a non adottare qualsiasi misura, anche con riguardo alle condizioni di pagamento, che abbia o possa avere direttamente o indirettamente un effetto di elusione delle suddette misure in materia di sconti;
- a non applicare penalizzazioni nella condizioni economiche previste per le rotte diverse dalla Genova-Palermo nei confronti dei clienti commerciali che si avvalgono dei servizi di T-Link sulla rotta Termini Imerese - Genova Voltri (a scanso di qualsivoglia dubbio, resta ovviamente fermo il diritto di GNV a non applicare pro futuro sconti alla clientela in caso di mancato raggiungimento die volumi stimati come accertato a seguito di verifiche ordinarie effettuate da GNV);
- a non effettuare alcun incremento di capacità sulla rotta Genova/Palermo se non in esito all'accertata esigenza di assicurare l'imbarco di veicoli commerciali che non troverebbero spazio nelle navi ordinariamente utilizzate all'uopo da GNV, anche in relazione alla necessità del traffico passeggeri. Tale esigenza verrà valutata, in un'ottica di razionalità, sulla base di una effettiva carenza di stiva e non solo in relazione alle esigenze di piazzale. A tal fine, GNV si impegna a fornire alla Autorità, entro il 30 Giugno di ogni anno, una previsione delle eventuali corse aggiuntive che, in ragione delle criticità stimate, GNV potrebbe dover predisporre nel successivo periodo estivo;
- a 'sterilizzare' la propria presenza nel Consiglio di Amministrazione di Stazioni Marittime S.p.A., facendo rassegnare le dimissioni ai propri rappresentanti in occasione dell'assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2009 e sostituendo gli stessi con soggetti che posseggano i requisiti di indipendenza previsti dall'Art. 148 3° comma del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)2. GNV si impegna ad inviare all'Autorità, entro il 31.3.2010, la lista dei soggetti che intende proporre all'assemblea per la nomina a Consiglieri di Amministrazione di Stazioni Marittime S.p.A., unitamente ad un loro curriculum vitae ed alla dichiarazione da essi sottoscritta di essere in possesso dei requisiti di cui al precitato Art. 148 TUF;
2 Art. 148 TUF: “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo 545; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”.
- in aggiunta a quanto già specificamente previsto sub n. 2 e 6, a dare all'Autorità una dettagliata e puntuale relazione mensile circa l'esecuzione dei suddetti impegni. Tale relazione verrà trasmessa, a mezzo corriere inviato alla Segreteria della Direzione Istruttoria competente, entro il settimo giorno del mese successivo (con riferimento al mese precedente), corredato di tutta la documentazione ragionevolmente atta a dimostrare quanto oggetto di reporting.
- 5.3. GNV evidenza sin d'ora la necessità, e presupposto, che su tutta la documentazione trasmessa all'Autorità sia mantenuta la più stretta riservatezza.
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- 6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA
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- 6.1. In linea generale, GNV rispettosamente ritiene che gli impegni sopra delineati abbiano ad oggetto ed effetto l'attuazione di misure pienamente e concretamente idonee ad eliminare tutti i possibili profili di criticità concorrenziale evidenziati da codesta Autorità nel Provvedimento;
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- con precipuo riguardo agli impegni presentati ai n. 1 - 2, si ritiene essi siano idonei ad eliminare ogni dubbio in merito all'ipotesi - che l'Autorità si era ripromessa di verificare in istruttoria - circa presunti sconti “accordati non in funzione delle quantità di beni acquistati dal cliente, ma solo in funzione del grado di fedeltà di questo”3. Attraverso la comunicazione delle motivazioni nei casi di applicazione di sconti superiori al 30%, poi, si ritiene di rimuovere ogni possibile ulteriore preoccupazione in merito alla presunta razionalità economica degli stessi4;
3 Cfr. para. 26 1° alinea del Provvedimento 4 Cfr. para. 26 3° alinea del Provvedimento
- gli impegni descritti al n. 3, contribuiscono a rafforzare la portata degli impegni, sancendo quale clausola generale il divieto di adottare misure che ne snaturino gli effetti;
- gli impegni descritti al n. 4 assicurano che la concorrenza tra GNV e T-Link possa avvenire sulla base di una legittima competizione sulla qualità e le condizioni di offerta del servizio, e non in forza della minaccia (pur mai attuata da GNV) di non poter accedere ai servizi di GNV sulle altre tratte ove essa opera5;
5 Cfr. para. 26 4° alinea del Provvedimento
- con particolare riguardo all'impegno di cui al n. 5, si previene in radice la possibilità di presunti incrementi strumentali di capacità pur garantendo alla clientela merci continuità di servizio6;
6 Cfr. para. 26 2° alinea del Provvedimento
- quanto, infine, alla misura di cui al n. 6, la sostituzione dei managers GNV, o comunque dei soggetti a questa legati da rapporti commerciali o di lavoro, con soggetti che garantiscano l'indipendenza rispetto a GNV ai sensi dell'Art. 148 3° comma TUF, elimina strutturalmente ogni preoccupazione circa un utilizzo strumentale di tale partecipazione da parte di GNV; utilizzo strumentale che, lamentato da T-Link sia nella fase pre-istruttoria sia nel corso del Procedimento (e da ultimo anche nell'audizione del 25.11.2009)7, era stato comunque posto come tema oggetto di verifica istruttoria da parte dell'Autorità, nel quadro delle attività di cc.dd. turbativa che sarebbero state svolte da GNV8. A tale proposito, in un'ottica di più ampio respiro, si sottolinea tra l'altro come l'impegno in parola potrebbe rappresentare l'occasione e stimolo definitivo affinché si realizzi in tempi rapidi il riassetto dell'azionariato di Stazioni Marittime S.p.A. connesso all'uscita dell'Autorità Portuale dalla suddetta compagine sociale: riassetto che, ancorché normativamente fissato e più volte annunciato dalla stessa Autorità Portuale, ad oggi non è stato ancora compiuto.
7 Cfr. para 24 del Provvedimento: “al fine di rallentare l'iter autorizzatorio che avrebbe permesso a T-Link di offrire anche servizi di trasporto passeggeri sulla rotta Genova Voltri/Terminal Imerese”. 8 Cfr. para 26 5° alinea del Provvedimento
- 7. DURATA DEGLI IMPEGNI
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- 7.1. Fermo restando quanto previsto nella comunicazione trasmessa in pari data relativamente all'adozione spontanea da parte di GNV di un undertaking provvisorio, gli impegni qui declinati sono assunti a far data dalla notifica a GNV del provvedimento di formale chiusura del Procedimento A / 117 ai sensi dell'Art. 14-ter della Legge (“Data di Efficacia”).
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- 7.2. Gli impegni sono assunti per un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Efficacia, con facoltà di proroga degli stessi di anno in anno se e nella misura in cui l'Autorità ritenesse, in tutto o in parte, necessaria una loro proroga alla luce delle perduranti condizioni del mercato e dei presupposti sulla cui base gli stessi sono formulati.
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- 7.3. Anche successivamente all'auspicata chiusura del Procedimento ex Art. 14-ter, GNV si riserva peraltro il diritto di chiedere in ogni momento che l'Autorità revochi, modifichi o sostituisca, in tutto o parte, gli impegni predetti qualora si verifichino cambiamenti nei presupposti e/o nelle condizioni di fatto o di diritto sui quali gli stessi riposano (a mero titolo esemplificativo, acquisizione di diritti di approdo/sbarco passeggeri da parte di T-Link - nel porto di Genova o Voltri - simili a quelli in possesso di GNV, entrata di un nuovo operatore, modifiche significative dell'assetto proprietario di Stazioni Marittime S.p.A.).
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Per Grandi Navi Veloci S.p.A.
Il Presidente L'amministratore Delegato Silvano Cassano |
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