- Nel quadro dell'attuale fase di definizione del cosiddetto Decreto Sostegno, il provvedimento allo studio per il sostegno economico alle categorie colpite dagli effetti della crisi sanitaria, i presidenti di Assiterminal e Assologistica, Luca Becce e Andrea Gentile, hanno inviato ai parlamentari una lettera che include due ipotesi di norma che - hanno spiegato - sono «funzionali alla tenuta del sistema delle aziende operanti nella portualità italiana coerentemente con i dettati normativi contenuti nei decreti “ristori” emanati nel corso del 2020 e con la legge di bilancio 2021, perdurando anche nel nostro settore - hanno sottolineato Becce e Gentile - gli effetti della pandemia soprattutto per quanto concerne le Stazioni Marittime al servizio dei traffici crocieristici».
-
- Sintetizzando il contenuto delle due proposte normative, che pubblichiamo di seguito, i presidenti di Assiterminal e Assologistica hanno spiegato che prevedono: «riproposizione riduzione canoni concessori proporzionale alla riduzione dei fatturati, prendendo spunto dall'art. 199, DL 34/20 e odg approvato in sede di conversione DL milleproroghe (inserito in relazione illustrativa); riproposizione fondo “terminal Passeggeri” ex art.1, co. 666, L.178/20, in considerazione del protrarsi della NON ripartenza dei traffici crocieristici (2020 = - 94% vs 2019 - stime I semestre 2021 (sulla base dei dati fornitici dagli operatori ad oggi) - 99% vs 2019)».
-
- «È evidente - hanno rilevato Becce e Gentile nella lettera - che le suddette istanze rappresentano un potenziale (per quanto non esaustivo) ausilio a tutto il settore della portualità indipendentemente dalla rappresentanza associativa: il nostro obiettivo è quello di promuovere istanze che possano avere una ricaduta positiva sul “sistema” dell'imprenditorialità portuale».
-
- Art. …..
-
Prot.:042/21
-
- Disposizioni in materia portuale
- 1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
-
- dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 l. 84/1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
- Dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 199 comma 8 del decreto legge n. 34/2020.
-
- Relazione illustrativa
- In premessa si riporta integralmente l'ordine del giorno 9/2845-A/117 approvato dalla Camera dei Deputati (l. 21/2021)
- “La Camera, premesso che:
- l'articolo 36 del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) disciplina le concessioni demaniali marittime;
- gli articoli 16, 17 e 18 della legge portuale (legge 28 gennaio 1994, n. 1994) disciplinano, rispettivamente, le operazioni portuali, la fornitura del lavoro portuale temporaneo, le concessioni di aree e banchine;
- considerato il significativo calo dei traffici registratosi nei porti italiani e considerata altresì la necessità di contenere i negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 e ridurre i costi connessi alle misure di prevenzione e contenimento adottate, impegna il Governo a valutare l'opportunità:
-
- di consentire alle autorità di sistema portuale, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di applicare anche per l'anno 2021 le riduzioni dei canoni previste dall'articolo 199, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle riduzioni di fatturato registrate nel 2021 rispetto al 2019;
- di consentire, compatibilmente con la disciplina eurounitaria e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle concessioni medesime.”
- Anche al fine di dare seguito a quanto in premessa, come noto, l'articolo 36 del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) disciplina le concessioni demaniali marittime anche insistenti nell'ambito portuale disciplinato dalla legge n. 84/1994.
- Inoltre, gli articoli 16, e 18 della legge portuale (legge 28 gennaio 1994, n. 1994) disciplinano, rispettivamente, le autorizzazioni ad erogare operazioni portuali, nonché il rilascio di concessioni di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali. Queste ultime costituiscono, quindi, una fattispecie rientrante anche nell'art. 36 cod. nav.
- Inoltre la legge n. 84/1994, all'art. 6, disciplina l'affidamento del servizio di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, svolti, anch'essi, in regime di concessione.
- Considerato il significativo calo dei traffici registratosi nei porti italiani e considerata altresì la necessità di contenere i negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 e ridurre i costi connessi alle misure di prevenzione e contenimento adottate, si ritiene necessario introdurre una compensazione che consenta alle Autorità di sistema portuale, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di applicare anche per l'anno 2021 le riduzioni dei canoni previste dall'articolo 199, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle riduzioni di fatturato registrate nel 2021 rispetto al 2019;
- In secondo luogo, si intende dare esplicita attuazione all'art. 56 TFUE in materia portuale consentendo la modifica dei rapporti concessori in essere, anche in termini di durata, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, degli eventi imprevedibili e dei lavori supplementari necessari, nei soli casi consentiti dal diritto dell'Unione europea al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle concessioni medesime.
-
- Art. (…)
-
Prot.:042/21
-
- Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere
-
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'art. 6 lett. c) della legge n. 84/1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
-
- Relazione illustrativa
- La necessità di individuare un fondo di compensazione per sostenere l'attività delle stazioni marittime e dei terminal passeggeri deriva dalla evidente e chiara diminuzione del volume di traffico e dalla conseguente diminuzione del fatturato.
- Infatti, attualizzando i dati al 31/12/2020 (per il comparto terminal crociere) si rileva quanto segue:
-
- Passeggeri Crociere anno 2019: circa nr. 12.000.000 - 2018: nr.11.000.000 / media 11.500.000
- Passeggeri crociere previsione 2021 (in base ai dati di prenotazione attualmente disponibili): nr. 1.000 (-99% vs 2019)
- Inoltre, si rileva:
-
- Ricavi passeggeri crociere 2019: € 67.700.000 - 2018: € 62.000.000 / media 64.500.000
- Ricavi passeggeri previsione 2021: € 670.000
- Il combinato disposto dell'impatto dei 3 items previsti in norma (Costi cessanti - Minori costi esercizio derivanti da ammortizzatori sociali (covid) - Costi aggiuntivi derivanti dal covid) si può commisurare in un 10% di minori perdite.
- Quindi da un -99% ricavi vs 2019 risulterebbe: ricavi + condizioni legge bilancio vs media 2019/2018 = -10% ovvero,50.000.000 euro ricavi in meno.
- Assumendo il medesimo criterio di calcolo per gli altri terminal passeggeri (il cui calo si attesterebbe su un - 50% - facendo una media tra traffico locale e traffico di medio/lungo raggio - e in cui l'impatto degli items è ovviamente minore - 5% circa) si potrebbe prefigurare un importo aggiuntivo di minori ricavi per 80 milioni/euro (vs una media di 180 milioni euro 2019/2018).
- Considerando che non tutti i traffici crociere/roro pax sono gestiti da artt. 6/18 - 36 potrebbe essere ragionevole ipotizzare un criterio di compensazione combinato a copertura del 40% delle perdite fatti salvi i limiti imposti dal diritto dell'Unione laddove la commissione UE non consentisse sforamenti.
|
|