5. LEGISLAZIONE E SOSTEGNI AL SETTORE
Contributo
Armatore ex art. 3 Legge 88/2001
Nell'aprile 2001 è stata pubblicata la legge
16/3/2001 N° 88 che, in alternativa al tradizionale contributo
a favore del cantiere costruttore, fra le altre disposizioni,
riconosce agli armatori un credito d'imposta (ex art. 2 della
Legge) o un contributo in conto interessi (ex art. 3 della Legge)
per i contratti relativi a nuove costruzione stipulati entro il
31 dicembre 2000.
Purtroppo la legge, per un inammissibile ritardo
nella predisposizione del decreto attuativo, è diventata
operativa solo un anno dopo, nel marzo 2002 con la pubblicazione
del D.M. 27/12/2001 N. 487.
La Legge, quando ha cominciato a funzionare, si è
subito bloccata per insufficienza di fondi.
Solo alcune delle iniziative già in corso
hanno potuto ricevere i contributi spettanti.
Dobbiamo segnalare e stigmatizzare pesantemente l'insensibilità
degli organi politici e governativi che non hanno provveduto a
stanziare nella Finanziaria per l'esercizio 2003 i fondi, peraltro
modesti, necessari per sostenere investimenti già avviati
da tempo da parte di cantieri ed armatori, che hanno fatto affidamento
sulla lealtà degli organi di governo nel mantenere impegni
assunti con leggi vigenti dello Stato.
Auspichiamo che, con appropriati provvedimenti legislativi,
già nel 2003 possano essere reperiti i fondi necessari,
circa 24.000.000,00 di Euro, per garantire i sostegni per circa
20 iniziative, attualmente non assistite e già in avanzata
costruzione.
Senza queste misure, che dipendono solo ed esclusivamente
dagli organi nazionali, potrebbe esplodere in maniera incontrollabile
la già grave situazione della cantieristica nazionale con
pesanti ripercussioni anche sull'armamento.
La costruzione delle nuove navi è stata avviata
da parte di cantieri e armatori nella certezza che lo Stato erogasse
i contributi promessi e previsti dalle leggi vigenti, come sempre
accaduto in passato, e come accade negli altri paesi europei,
che dispongono tempestivamente di strumenti legislativi adeguatamente
finanziati per la maggiore efficienza dell'apparato statale.
E' paradossale inoltre l'atteggiamento di insensibilità
da parte del Governo, poiché tali navi sono indispensabili
per l'economia e l'attività industriale del Paese, che
dalla loro mancata consegna subirebbe un grave pregiudizio
diretto e indiretto.
Normativa
sulla demolizione del naviglio vetusto: legge 51 del 7 marzo 2001
Va segnalato che, grazie all'impegno dell'Amministrazione
e delle Associazioni di categoria, è finalmente diventata
operativa la legge 7 marzo 2001 N° 51, che prevede contributi
per demolizione di naviglio cisterniero a singolo scafo di oltre
20 anni.
Questo provvedimento, ormai esaurito, è stato
sicuramente importante ed apprezzabile da molti punti di vista.
Tuttavia ha avuto una ricaduta pressoché nulla sull'acquisizione
di nuovi ordini per i cantieri italiani ed europei.
Comunque, con logiche e necessarie revisioni, iniziative
analoghe possono essere in futuro un sicuro punto di riferimento,
abbinando un rispetto indispensabile per le decisive problematiche
ecologiche e la necessità assoluta di un rilancio dell'attività
produttiva dei cantieri.
Fondo
centrale di garanzia
Dopo sei anni dalla sua emanazione come norma di
legge (art. 5 della legge 31/7/1997 N° 261), è completamente
inoperante il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede la copertura
dei rischi per le Banche che finanziano armatori per nuove costruzioni
commissionate a cantieri nazionali.
Quello che poteva essere un importante strumento
di sostegno, specie per gli armatori medi e piccoli, committenti
storici dei cantieri ANCANAP, si è rivelato solo una vana
ipotesi di lavoro, che ha impegnato inutilmente risorse finanziarie,
intellettuali e di tempo, senza alcun risultato pratico.
Negli altri paesi europei provvedimenti analoghi
sono applicati da tempo con risultati positivi, sia per la cantieristica
che per l'armamento.
Regolamento
CE "Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale"
Il 27 giugno 2002 è stato emanato il regolamento
CE n. 1177/2002 del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo
temporaneo per le costruzioni navali.
Il provvedimento prevede per i contratti stipulati
entro il 31/3/2004 un sostegno fino al 6% del valore contrattuale
prima dell'aiuto alle seguenti tipologie di navi:
- Portacontainer
- Chimichiere
- Navi cisterna
per prodotti petroliferi
- Navi per
trasporto di gas naturale liquefatto (LNG)
Per queste ultime, tuttavia, l'aiuto sarà
autorizzato solo per i contratti definitivi firmati "previa
comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee che confermi, sulla base delle indagini
riguardanti il 2002, che l'industria comunitaria ha subito danni
materiali ed un grave pregiudizio in questo di segmento di mercato
a causa delle pratiche sleali coreane".
E comunque assurdo che il sostegno possa essere riconosciuto
solo a condizione che venga dimostrato che un cantiere navale
coreano è entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del
contratto offrendo un prezzo inferiore.
Si tratta evidentemente di una prova "diabolica"
quasi impossibile da esibire.
Il Regolamento in Italia non è ancora operativo,
in quanto la Legge Finanziaria per il 2003 non ha stanziato fondi
per la copertura delle esigenze finanziarie e non è stato
recepito, come necessario, dalla legislazione nazionale.
Il provvedimento, così come deliberato dal
Consiglio dei Ministri europei (che ha completamente ignorato
le indicazioni del Parlamento europeo che estendeva il provvedimento
ad altre tipologie di nave e con aliquote superiori) è
apprezzabile in linea di principio ma largamente insufficiente
per contrastare i livelli di prezzo applicati dalla Corea ricorrendo
a pesanti politiche di dumping.
E' essenziale comunque che tale provvedimento venga
intanto adottato e finanziato dalla legislazione italiana e poi
esteso, con un aumento dell'aliquota, anche alle gasiere, traghetti,
fast ferry e supply vessel, che sono i segmenti di mercato, minacciati
anch'essi dal dumping coreano, in cui i cantieri italiani operano
maggiormente. E' proprio nel segmento di mercato ad alta tecnologia,
infatti, che la Corea ha dichiarato di voler entrare in maniera
prepotente per arrivare, entro i prossimi anni, almeno ad una
quota del 35% di tale settore.