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Enti, imprese ed operatori attendono dal governo un regolamento attuativo che consenta di risolvere i dubbi sull'interpretazione della nuova normativa sul lavoro portuale
Venerdì si svolgerà a Genova una giornata di lavoro su questo tema con la partecipazione di giuristi, rappresentanti italiani ed europei del settore
20 settembre 2000
La legge n. 186 di riforma del lavoro portuale è stata varata nello scorso giugno, ma tutti invocano un regolamento attuativo per sapere come applicarla. Regolamento che è atteso dagli operatori e dalle amministrazioni portuali come si attende una sentenza nelle aule giudiziarie. La nuova legge ha infatti da un lato riaperto conflitti, e non poteva essere altrimenti vista la complessità e la consistenza degli interessi in gioco. Ma dall'altro evidentemente non ha dato risposte certe.

Appena conosciuto il testo della normativa, il Comitato degli utenti portuali aveva infatti chiesto al governo di «emanare un regolamento attuativo della legge che risponda alle direttive comunitarie» (inforMARE del 22 giugno).
«Aspettiamo dal governo un regolamento attuativo» ha detto anche il presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Giuliano Gallanti, presentando oggi la giornata di lavoro su "La riforma del lavoro portuale" che si svolgerà nella sede dell'ente venerdì prossimo. Gallanti auspica che proprio venerdì l'esecutivo dia comunicazione dei contenuti del regolamento, la cui bozza - ha detto - «dovrebbe essere stata discussa ieri o l'altro ieri in sede ministeriale».

I nodi che il regolamento attuativo dovrebbe sciogliere sono - ha ricordato - quello sui servizi portuali, specificandone gli ambiti, e quello sulle competenze, cioè cosa può o non può fare un'azienda portuale.
«Pensiamo che la nuova normativa sia conforme alle direttive comunitarie» ha affemato Gallanti, pur ricordando che ci sono «voci discordanti» e che comunque la legge presenta «delle difficoltà applicative». Sempre parlando di Europa e sottolineando che «spesso si sentono cose inesatte sull'organizzazione del lavoro nei porti del Nord » e che il convegno di venerdì prossimo sarà occasione per «conoscere come è in realtà organizzato il lavoro in quegli scali», il presidente e il segretario generale dell'ente portuale genovese, Fabio Capocaccia, hanno spiegato il differente clima che si è respirato sulle banchine del northern range negli ultimi anni con il fatto che «nei porti del Nord nessuno fa esposti a Bruxelles», come invece è avvenuto in Italia con l'ormai storica vertenza Merci Convenzionali Porto di Genova - Siderurgica Gabrielli che - giunta sui tavoli lussemburghesi della Corte di giustizia UE - aveva indotto l'Unione Europea a seguire dappresso le vicissitudini italiane per l'aggiornamento delle leggi sul lavoro portuale.

In tema di lavoro portuale esiste, ed è stato sicuro punto di riferimento anche negli anni passati - come ricordato dai vertici dell'ente portuale - un «modello Genova», magari «non perfetto - ha detto Gallanti - ma che dà dei risultati».
Non è dato però sapere quanto la nuova normativa potrà mutare il "modello Genova" e definire magari un "modello Italia", né se la legge darà certezze alle imprese, alle compagnie e alle autorità portuali, né tantomeno se il regolamento attuativo dissiperà gli ultimi dubbi su "chi dovrà fare cosa". Certo non sembra un abbaglio degli estensori di una pubblicazione della stessa port authority genovese l'aver ricordato che esiste ed è esistito anche un «tradizionale assetto nordeuropeo, basato sulla copresenza, da un lato, delle imprese terminaliste e, dall'altro, del "pool" quale soggetto chiamato ad integrare gli organici delle imprese nei periodi di punta dei traffici». Un assetto differente da quello italiano e a cui la nuova legge si vuole ispirare mutando l'organizzazione del lavoro portuale nazionale. Con quali provvedimenti? Forse quelli contenuti nel regolamento attuativo.


B.B.





Legge 30 giugno 2000, n. 186

"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000



Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".
Art. 2.
Operazioni portuali e servizi portuali


1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.";
d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo


1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996".

2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
Componenti del comitato portuale


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".
Art. 5.
Differimento di termini


1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.


European Union
Court of Justice and Court of First Instance



Judgment of the Court of 10 December 1991.
Merci convenzionali porto di Genova SpA v Siderurgica Gabrielli SpA.
Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Genova - Italy.
Dock-work undertakings - Statutory monopoly - Competition rules - Prohibition of discrimination ongrounds of nationality - Free movement of goods.
Case C-179/90.
European Court Reports 1991 page I-5889
Swedish Special Edition 1991 page 0507
++++
1. Free movement of persons - Workers - Concept - Existence of relationship of association between workers of the same undertaking - No effect
(EEC Treaty, Art. 48)
2. Competition - Public undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive rights - Monopoly of performance of dock work - Monopoly resulting in abuse of a dominant position - Not permissible
(EEC Treaty, Arts 86 and 90(1) )
3. Free movement of goods - Quantitative restrictions - Measures having equivalent effect - National rules facilitating abuse of a dominant position resulting in obstacles to the importation of goods from other Member States
(EEC Treaty, Art. 30)
4. Competition - Public undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive rights - Rules of the Treaty - Direct effect
(EEC Treaty, Arts 30, 48, 86 and 90)
5. Competition - Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest - Identification based on the specific nature of the activity - Subject to the rules of the Treaty - Derogation - Conditions
(EEC Treaty, Art. 90(2) )



1. The concept of worker within the meaning of Article 48 of the Treaty pre-supposes that for a certain period of time a person performs services for and under the direction of another person in return for which he receives remuneration. That description is not affected by the fact that the worker, whilst being linked to the undertaking by a relationship of employment, is linked to other workers by a relationship of association.
2. Although the simple fact of creating a dominant position by granting exclusive rights within the meaning of Article 90(1) of the Treaty is not as such incompatible with Article 86 of the Treaty, a State is in breach of those two provisions if the undertaking in question, merely by exercising the exclusive rights granted to it, cannot avoid abusing its dominant position or when such rights are liable to create a situation such that it is induced to commit such abuses.
Such is the case when an undertaking to which a monopoly to perform dock work has been granted is induced either to demand payment for services which have not been requested, to charge disproportionate prices, to refuse to have recourse to modern technology or to grant price reductions to certain consumers and at the same time to offset such reductions by an increase in the charges to other consumers.
3. A national measure which has the effect of facilitating the abuse of a dominant position capable of affecting trade between Member States is normally incompatible with Article 30 of the Treaty in so far as it has the effect of making more difficult and hence of impeding the importation of goods from other Member States.
4. Even within the framework of Article 90 of the Treaty, the provisions of Articles 30, 48 and 86 of the Treaty have direct effect and give rise for individuals to rights which the national courts must protect.
5. Dock work is not, in principle, a service of general economic interest exhibiting special characteristics, as compared with the general economic interest of other economic activities, which might bring it within the field of application of Article 90(2) of the Treaty. In any case, the fact that the public authorities have entrusted an undertaking with the operation of services of general economic interest does not, by virtue of the aforesaid provision, absolve it from compliance with the rules of the Treaty unless the application of those rules may obstruct the performance of the particular tasks assigned to it and unless the interests of the Community are not affected.



In Case C-179/90,
REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by theTribunale di Genova (District Court, Genoa) Italy, for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between
Merci Convenzionali Porto di Genova SpA
and
Siderurgica Gabrielli SpA
on the interpretation of Articles 7, 30, 85, 86 and 90 of the EEC Treaty,
THE COURT,
composed of: O. Due, President, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse and P.J.G. Kapteyn (Presidents of Chambers), G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias and M. Díez de Velasco, Judges,
Advocate General: W. Van Gerven,
Registrar: H.A. Ruehl, Principal Administrator,
after considering the written observations submitted on behalf of:
- Merci Convenzionali Porto di Genova SpA, by Sergio Medina and Giuseppe Ferraris, of the Genoa Bar,
- Siderurgica Gabrielli SpA, by Giuseppe Conte and Giuseppe Michele Giacomini, of the Genoa Bar,
- the Commission of the European Communities, by Enrico Traversa, a member of the Legal Service, acting as Agent, assisted by Renzo Maria Morresi, of the Bologna Bar,
having regard to the Report for the Hearing,
after hearing the oral observations of Merci Convenzionali Porto di Genova SpA, Siderurgica Gabrielli SpA and the Commision at the hearing on 30 May 1991,
after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 19 September 1991,
gives the following
Judgment1 By order dated 6 April 1990, which was received at the Court on 7 June 1990, the Tribunale di Genova (District Court, Genoa) referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty two questions on the interpretation of Articles 7, 30, 85, 86 and 90 of the Treaty.
2 The questions arose in the course of proceedings between Merci Convenzionali Porto di Genova SpA (hereinafter referred to as "Merci") and Siderurgica Gabrielli SpA (hereinafter referred to as "Siderurgica") concerning the unloading of goods in the port of Genoa.
3 It appears from the documents sent to the Court that in Italy the loading, unloading, transhipment, storage and general movement of goods or material of any kind within the port are reserved, under Article 110 of the Codice della Navigazione (Navigation Code), to dock-work companies whose workers, who are also members of these companies, must, under Articles 152 and 156 of the Regolamento per la Navigazione Marittima (Regulation on Maritime Navigation), be of Italian nationality. Any failure to respect the exclusive rights vested in the dock-work companies results in the imposition of the penalties laid down by Article 1172 of the Codice della Navigazione.
4 Article 111 of the Codice della Navigazione grants to dock-work undertakings the right to organize dock work on behalf of third parties. For the performance of dock work such undertakings, which are, as a general rule, companies established under private law, must rely exclusively on the dock-work companies.
5 Siderurgica, under the Italian rules, applied to Merci, an undertaking enjoying the exclusive right to organize dock work in the Port of Genoa for ordinary goods, for the unloading of a consignment of steel imported from the Federal Republic of Germany, although the ship' s crew could have peformed the unloading direct. For the unloading Merci in turn called upon the Genoa dock-work company.
6 As a result of a delay in the unloading of the goods, due in particular to strikes by the dock-work company' s workforce, a dispute arose between Siderurgica and Merci in the course of which Siderurgica demanded compensation for the damage it had suffered as a result of the delay, and the reimbursement of the charges it had paid, which it regarded as unfair having regard to the services performed. The Tribunale di Genova, before which the dispute was brought, decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:
"(1) In the present state of Community law, where goods from a Member State of the Community are imported by sea into the territory of another Member State, does Article 90 of the EEC Treaty, together with the prohibitions contained in Articles 7, 30, 85 and 86 thereof, confer on persons subject to Community law rights which the Member States must respect, where a dock-work undertaking and/or company formed solely of national dock workers enjoys the exclusive right to carry out at compulsory standard rates the loading and unloading of goods in national ports, even when it is possible to perform those operations with the equipment and crew of the vessel?
(2) Does a dock-work undertaking and/or company formed solely of national dock workers, which enjoys the exclusive right to carry out at compulsory standard rates the loading and unloading of goods in national ports constitute, for the purposes of Article 90(2) of the EEC Treaty, an undertaking entrusted with the operation of services of general economic interest and liable to be obstructed in the performance by the workforce of the particular tasks assigned to it by the application of Article 90(1) or the prohibitions under Articles 7, 30, 85 and 86 thereof?"
7 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts in the main proceedings, the course of the procedure and the written observations submitted to the Court, which are hereinafter mentioned only in so far as is necessary for the reasoning of the Court.
The first question
8 By its first question the national court is essentially asking whether Article 90(1) of the Treaty, in conjunction with Articles 7, 30 and 86 thereof, precludes rules of a Member State which confer on an undertaking established in that State the exclusive right to organize dock work and require it, for the performance of such work, to have recourse to a dock-work company formed exclusively of nationals, and whether those articles give rise to rights for individuals which the national courts must protect.
9 To answer this question, as it has been reformulated, it should be noted in limine that a dock-work undertaking enjoying the exclusive right to organize dock work for third parties, as well as a dock-work company having the exclusive right to perform dock work must be regarded as undertakings to which exclusive rights have been granted by the State within the meaning of Article 90(1) of the Treaty.
10 That article provides that in the case of such undertakings Member States shall neither enact nor maintain in force any measure contrary to the rules contained in the Treaty, in particular those provided for in Article 7 and the articles relating to competition.
11 As regards, in the first place, the nationality condition imposed on the workers of the dock-work company, it should be recalled, to begin with, that according to the case-law of the Court, the general prohibition of discrimination on grounds of nationality laid down in Article 7 of the Treaty applies independently only to situations governed by Community law in regard to which the Treaty lays down no specific prohibition of discrimination (see for example Case 305/87 Commission v Greece [1989] ECR 1461, paragraphs 12 and 13; Case C-10/90 Masgio v Bundesknappschaft [1991] ECR I-1119, paragraph 12).
12 As regards workers, that principle has been specifically applied by Article 48 of the Treaty.
13 In this respect it should be recalled that Article 48 of the Treaty precludes, first and foremost, rules of a Member State which reserve to nationals of that State the right to work in an undertaking of that State, such as the Port of Genoa company which is at issue before the national court. As the Court has already declared (see, for example, the judgment in Case 66/85 Lawrie-Blum v Land Baden-Wuerttemberg [1986] ECR 2121, paragraph 17) the concept of "worker" within the meaning of Article 48 of the Treaty pre-supposes that for a certain period of time a person performs services for and under the direction of another person in return for which he receives remuneration. That description is not affected by the fact that the worker, whilst being linked to the undertaking by a relationship of employment, is linked to other workers by a relationship of association.
14 In the second place, as to the existence of exclusive rights, it should be stated first that with regard to the interpretation of Article 86 of the Treaty the Court has consistently held that an undertaking having a statutory monopoly over a substantial part of the common market may be regarded as having a dominant position within the meaning of Article 86 of the Treaty (see the judgments in Case C-41/90 Hoefner and Elser v Macrotron [1991] ECR I-1979, paragraph 28; Case C-260/89 ERT v DEP [1991] ECR I-2925, paragraph 31).
15 As regards the definition of the market in question, it may be seen from the order for reference that it is that of the organization on behalf of third persons of dock work relating to ordinary freight in the Port of Genoa and the performance of such work. Regard being had in particular to the volume of traffic in that port and its importance in relation to maritime import and export operations as a whole in the Member State concerned, that market may be regarded as constituting a substantial part of the common market.
16 It should next be stated that the simple fact of creating a dominant position by granting exclusive rights within the meaning of Article 90(1) of the Treaty is not as such incompatible with Article 86.
17 However, the Court has had occasion to state, in this respect, that a Member State is in breach of the prohibitions contained in those two provisions if the undertaking in question, merely by exercising the exclusive rights granted to it, cannot avoid abusing its dominant position (see the judgment in Case C-41/90 Hoefner, cited above, paragraph 29) or when such rights are liable to create a situation in which that undertaking is induced to commit such abuses (see the judgment in Case C-260/89 ERT, cited above, paragraph 37).
18 According to subparagraphs (a), (b) and (c) of the second paragraph of Article 86 of the Treaty, such abuse may in particular consist in imposing on the persons requiring the services in question unfair purchase prices or other unfair trading conditions, in limiting technical development, to the prejudice of consumers, or in the application of dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties.
19 In that respect it appears from the circumstances described by the national court and discussed before the Court of Justice that the undertakings enjoying exclusive rights in accordance with the procedures laid down by the national rules in question are, as a result, induced either to demand payment for services which have not been requested, to charge disproportionate prices, to refuse to have recourse to modern technology, which involves an increase in the cost of the operations and a prolongation of the time required for their performance, or to grant price reductions to certain consumers and at the same time to offset such reductions by an increase in the charges to other consumers.
20 In these circumstances it must be held that a Member State creates a situation contrary to Article 86 of the Treaty where it adopts rules of such a kind as those at issue before the national court, which are capable of affecting trade between Member States as in the case of the main proceedings, regard being had to the factors mentioned in paragraph 15 of this judgment relating to the importance of traffic in the Port of Genoa.
21 As regards the interpretation of Article 30 of the Treaty requested by the national court, it is sufficient to recall that a national measure which has the effect of facilitating the abuse of a dominant position capable of affecting trade between Member States will generally be incompatible with that article, which prohibits quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect (see the judgment in Case 13/77 GB-INNO-BM v ATAB [1977] ECR 2115, paragraph 35) in so far as such a measure has the effect of making more difficult and hence of impeding imports of goods from other Member States.
22 In the main proceedings it may be seen from the national court' s findings that the unloading of the goods could have been effected at a lesser cost by the ship' s crew, so that compulsory recourse to the services of the two undertakings enjoying exclusive rights involved extra expense and was therefore capable, by reason of its effect on the prices of the goods, of affecting imports.
23 It should be emphasized in the third place that even within the framework of Article 90, the provisions of Articles 30, 48 and 86 of the Treaty have direct effect and give rise for interested parties to rights which the national courts must protect (see in particular, as regards Article 86 of the Treaty, the judgment in Case 155/73 Sacchi [1974] ECR 409, paragraph 18).
24 The answer to the first question, as reformulated, should therefore be that:
Article 90(1) of the EEC Treaty, in conjunction with Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, precludes rules of a Member State which confer on an undertaking established in that State the exclusive right to organize dock work and require it for that purpose to have recourse to a dock-work company formed exclusively of national workers;
Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, in conjunction with Article 90, give rise to rights for individuals which the national courts must protect.
The second question
25 In its second question the national court is in essence asking whether Article 90(2) of the Treaty must be interpreted as meaning that a dock-work undertaking and/or company in the situation described in the first question must be regarded as being entrusted with the operation of services of general economic interest within the meaning of that provision.
26 For the purpose of answering that question it should be borne in mind that in order that the derogation to the application of the rules of the Treaty set out in Article 90(2) thereof may take effect, it is not sufficient for the undertaking in question merely to have been entrusted by the public authorities with the operation of a service of general economic interest, but it must be shown in addition that the application of the rules of the Treaty obstructs the performance of the particular tasks assigned to the undertaking and that the interests of the Community are not affected (see the judgments in Case 311/84 CBEM v Compagnie Luxembourgeoise [1985] ECR 3261, paragraph 17, and in Case C-41/90 Hoefner, cited above, paragraph 24).
27 In that respect it must be held that it does not appear either from the documents supplied by the national court or from the observations submitted to the Court of Justice that dock work is of a general economic interest exhibiting special characteristics as compared with the general economic interest of other economic activities or, even if it were, that the application of the rules of the Treaty, in particular those relating to competition and freedom of movement, would be such as to obstruct the performance of such a task.
28 The answer to the second question should therefore be that Article 90(2) of the Treaty must be interpreted as meaning that a dock-work undertaking and/or company in the position described in the first question may not be regarded, on the basis only of the factors set out in that description, as being entrusted with the operation of services of general economic interest within the meaning of that provision.Costs
29 The costs incurred by the Commission of the European Communities, which has submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court.On those grounds,
THE COURT,
in answer to the questions referred to it by the Tribunale di Genova by order of 6 April 1990, hereby rules:
1. Article 90(1) of the EEC Treaty, in conjunction with Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, precludes rules of a Member State which confer on an undertaking established in that State the exclusive right to organize dock work and require it for that purpose to have recourse to a dock-work company formed exclusively of national workers;
2. Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, in conjunction with Article 90, give rise to rights for individuals which the national courts must protect;
3. Article 90(2) of the Treaty must be interpreted as meaning that a dock-work undertaking and/or company in the position described in the first question may not be regarded, on the basis only of the factors set out in that description, as being entrusted with the operation of services of general economic interest within the meaning of that provision.


Giornata di lavoro
LA RIFORMA DEL LAVORO PORTUALE
legge 30.6.2000 n. 186
e sua applicazione


Genova, 22 settembre 2000
Palazzo San Giorgio
Via della Mercanzia, 2


Ore 9.00 - Sala del Capitano del Popolo


Saluti
GIUSEPPE PERICU
Sindaco di Genova


Introduzione
GIULIANO GALLANTI
presidente Autorità Portuale di Genova


Aspetti Giuridici
MARCO ARATO
SERGIO MARIA CARBONE
MICHELE MARCHESIELLO
FRANCESCO MUNARI
GIUSEPPE NOVARESI


Interventi


L'esperienza internazionale
GUY VANKRUNKELSVEN, Ass. datori lavoro porto di Anversa
JUAN MADRID, porto di Barcellona
THEO DINGEMANS, pool di manodopera del porto di Rotterdam


Interventi


Ore 14.30


Aspetti applicativi
GIORGIO FANFANI, Utenti operatori portuali
FRANCO MARIANI, ANCIP
FRANCESCO NERLI, Assoporti
MASSIMO PROVINCIALI, Ministero dei Trasporti
MARIO SOMMARIVA, Sindacati portuali


Conclusioni
MARIO OCCHIPINTI, sottosegretario ai Trasporti e alla Navigazione
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Terminal Intermodale Venezia, rinnovato il contratto di concessione
Terminal Intermodale Venezia, rinnovato il contratto di concessione
Venezia
La durata dell'accordo è di 25 anni. Previsti investimenti per oltre 100 milioni di euro
In vista delle elezioni, in Australia ci si litiga su chi estrometterà la cinese Landbridge dal porto di Darwin
Darwin/Strathpine
Assicurazioni in tal senso sia dal premier Albanese che dal leader dell'opposizione Dutton
I dazi USA causeranno una riduzione di quattro punti percentuali del volume degli scambi commerciali mondiali previsti
Ginevra
Lo ritiene la World Trade Organization
L'84% delle nuove costruzioni ordinate dall'armamento italiano saranno realizzate in Cina
Roma
Analisi del Centro Studi Confitarma sui possibili impatti dei dazi USA sull'industria nazionale dello shipping
Le navi della GNV scaleranno per la prima volta i porti algerini
Genova
In estate verranno attivati i collegamenti settimanali Sète-Algeri e Sète-Bejaia
Boluda Towage e Marsa Maroc opereranno i servizi di rimorchio nel nuovo porto di Nador West Med
Valencia
Denton (ICC): i dazi annunciati da Trump rappresentano una sfida cruciale alla governance del commercio basata sulle regole
Denton (ICC): i dazi annunciati da Trump rappresentano una sfida cruciale alla governance del commercio basata sulle regole
Parigi
Sono piuttosto necessarie - ha evidenziato - soluzioni multilaterali per risolvere le annose inefficienze e disuguaglianze nel sistema commerciale globale
Guerrieri nominato commissario straordinario dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Il mandato conferito dal MIT non ha scadenza
APM Terminals compra la Panama Canal Railway Company
L'Aia
La società gestisce la linea ferroviaria parallela e adiacente al canale di Panama
Piloda progetta nel porto di Brindisi un hub per la riparazione, refitting e demolizione navale
Napoli
Manifestazione di interesse per la riconversione e la reindustrializzazione dell'area dell'ex centrale a carbone
Kuehne+Nagel si occuperà della logistica dei pezzi di ricambio delle auto elettriche della Changan nel mercato europeo
Schindellegi
Accordo con la casa automobilistica cinese
A.P. Møller Holding presenta un'offerta per acquisire l'intero capitale della società di rimorchio Svitzer
A.P. Møller Holding presenta un'offerta per acquisire l'intero capitale della società di rimorchio Svitzer
Copenaghen
La società di investimenti della famiglia Mærsk possiede già il 47,0% dell'azienda
Dichiarata la sussistenza dell'interesse pubblico per il progetto di MSC, Neri e Lorenzini per un nuovo container terminal a Livorno
Lieve crescita annuale del traffico delle merci nei porti italiani trainata dai container
Lieve crescita annuale del traffico delle merci nei porti italiani trainata dai container
Roma
Nel segmento dei contenitori il forte aumento dei trasbordi ha compensato il calo dell'import-export
La turca Desan Shipyard in trattative per rilevare la gestione del cantiere navale di Mangalia
Bucarest
Lo stabilimento di Tuzla è assai più piccolo di quello rumeno
Sei associazioni internazionali dello shipping presentano una guida per pianificare la navigazione in sicurezza
Londra
TUI assegna a Fincantieri la commessa per due nuove navi da crociera per Marella Cruises
Hannover/Trieste
Le consegne sono previste nel 2030 e nel 2032
ESPO sollecita l'UE e gli Stati membri a destinare fondi alla decarbonizzazione di navi e porti
Bruxelles
Destinare gli introiti Fondo per l'Innovazione per stimolare la domanda di fuel navali puliti
L'antitrust cinese avvia un'indagine sulla cessione dei terminal portuali panamensi di Hutchison Ports
Pechino/Hong Kong
Panama Ports Company opera negli scali di Balboa e Cristobal
PSA registra una crescita dei ricavi annuali, ma calano gli utili
Singapore
Deciso aumento generalizzato dei costi operativi
Prorogata per altri 18 mesi a Cagliari la durata della società di fornitura di lavoro portuale temporaneo
Cagliari
Nel 2024 il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,5%
Pechino
Aumento del +6,9% del traffico con l'estero. Nel primo bimestre del 2025 sono state movimentate 1,75 miliardi di tonnellate (+1,6%)
Il produttore cinese di container CIMC archivia un 2024 eccezionale
Hong Kong
Venduti quasi 3,6 milioni di contenitori (+372%). Ricavi record
Le Aziende informanoSponsored Article
AAL Shipping sceglie il sistema di consulenza marina di ABB per ottimizzare la flotta Super B-Class
A febbraio il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -4,4% e a Savona-Vado è aumentato del +24,5%
Genova
Flessione dei passeggeri delle crociere e dei traghetti
ICS, le misure contro le navi cinesi prospettate da Trump rischiano di avere importanti conseguenze indesiderate, anche per gli USA
Washington
Forte contrarietà alla loro introduzione espressa anche dal WSC
Intercargo, le misure internazionali per la decarbonizzazione dello shipping devono essere semplici e chiare
Londra
Gkonis: non devono compromettere l'efficienza operativa e il regolare trasporto globale di beni essenziali
Il porto di Barcellona investe 124 milioni per lo sviluppo del traffico di combustibili sostenibili
Barcellona
Realizzazione di tre nuovi ormeggi al Moll de l'Energia
Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Catania è tornato a crescere. Calo ad Augusta
Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Catania è tornato a crescere. Calo ad Augusta
Augusta
Movimentate complessivamente 7,9 milioni e 23,0 milioni di tonnellate di carichi
Nel 2024 la società terminalista HHLA ha registrato ricavi record in crescita del +10,5%
Amburgo
L'utile dopo le imposte è ammontato a 56,4 milioni di euro (+33,1%)
Avvio di una consultazione pubblica per l'aggiornamento dei PRP dei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Previsto il coinvolgimento delle comunità territoriali, economiche e sociali
ITU, ICAO e IMO sottolineano i rischi per il trasporto marittimo ed aereo causati dagli attacchi alle comunicazioni satellitari
Ginevra/Montreal/Londra
Il governo di Londra presenta la propria strategia per la decarbonizzazione del trasporto marittimo
Londra
Le misure per i porti saranno definite dopo una consultazione pubblica che si svolgerà nei prossimi mesi
Per la sicurezza non bastano le navi militari, ma sono essenziali anche quelle mercantili
Londra
TUI in trattative con i cantieri navali per due nuove navi da crociera per Marella
Hannover
Slot disponibili a partire dall'esercizio finanziario 2031
ANESCO, con i Centri per l'Impiego Portuale sono diminuiti gli infortuni nei tre principali porti spagnoli
Madrid
Calo del 67% dei giorni di lavoro persi all'anno
Filt, Fit e Uilt, no alla trasformazione da “articolo 18” a “16” dell'azienda portuale livornese LTM
Livorno
I sindacati chiedono all'authority portuale di bloccare la proliferazione di nuovi soggetti economici
Lo scorso anno Fincantieri ha registrato valori record dei ricavi e dei nuovi ordini
Lo scorso anno Fincantieri ha registrato valori record dei ricavi e dei nuovi ordini
Trieste
Folgiero: raccolti i primi i frutti della nostra strategia e visione industriale
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Shanghai
Nel periodo le portacontainer della flotta del gruppo cinese hanno trasportato 6,9 milioni di teu (+13,1%). In calo i contenitori sulle rotte Asia-Europa/Med
Porto Marghera, rinnovo della concessione a Terminal Rinfuse Venezia
Venezia
Nuovo contratto della durata di 25 anni. Previsti investimenti pari ad oltre 53 milioni di euro
Nell'ultimo trimestre del 2024 nei porti francesi è cresciuto il solo traffico dei container
Parigi
Nell'intero anno i contenitori sono stati pari ad oltre 5,3 milioni di teu (+11,5%)
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Miami
Positive le prospettive per la parte restante dell'esercizio 2025
La ferrovia perde terreno nel traffico transalpino delle merci attraverso la Svizzera
Berna
Nel 2024 i treni hanno trasportato 25,7 milioni di tonnellate di carichi (-3,7%)
Lo scorso anno i ricavi della divisione portuale di CK Hutchison sono cresciuti del +10,8%
Hong Kong
Nel 2024 Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato una perdita netta di -208 milioni di euro
Roma
Ricavi in crescita del +11,7%. In aumento le merci trasportate dal gruppo grazie all'acquisizione di Exploris
Porto di Genova, Ente Bacini chiede nuovi spazi e il rinnovo della concessione
Genova
Convegno per celebrare il centenario della società
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
VARD costruirà una nave per operazioni subacquee offshore per Dong Fang Offshore
Ålesund/Trieste
Il contratto ha un valore di 113,5 milioni di euro
La settimana prossima i porti italiani parteciperanno alla Seatrade Cruise Global
Roma
Marchio dell'iniziativa: “CruiseItaly - One Country, Many Destinations”
Inaugurato ufficialmente il terminal crociere del gruppo MSC nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel 2027 sarà dotato di un impianto di cold ironing
Marcegaglia e Nova Marine Carriers costituiscono la joint venture NovaMar Logistic
Lugano/Gazoldo degli Ippoliti
Una general cargo trasporterà le materie prime agli stabilimenti del gruppo siderurgico
Liebherr registra un fatturato annuale record nel segmento delle gru per il settore marittimo-portuale
Bulle
Forte domanda di mezzi per l'industria offshore e per la movimentazione dei container
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
Lo scorso anno sono state 656 le navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Il Pireo
Incremento di cinque unità rispetto al 2023
Porto della Spezia, completate le simulazioni di accosto delle navi da crociera al molo Garibaldi Ovest
La Spezia
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
Francesco Beltrano è il nuovo segretario generale di Uniport
Roma
Subentra a Paolo Ferrandino, che continuerà a collaborare come consulente
Stena Line presenta il progetto di una nave ro-ro in grado di ridurre il consumo di energia di almeno il 20%
Goteborg
Introdotte gran parte delle tecnologie innovative attualmente disponibili
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana
Milano
L'importo complessivo delle commesse è di circa 720 milioni di dollari
Convegno a Genova per il centenario di Ente Bacini
Genova
La società è stata istituita il 19 febbraio 1925
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Interporto Bologna
Bentivoglio
Stefano Caliandro nominato presidente. Perdita di 1,7 milioni di euro nel 2024
NYK investe 76 miliardi di yen nella NYK Energy Ocean Corporation
Tokyo
La newco ha rilevato le attività della ENEOS Ocean
La decarbonizzazione del trasporto marittimo sarà più rapida nell'UE e negli Stati Uniti
DHL ha acquisito la CRYOPDP
Bonn/Nashville
La società fornisce servizi di corriere per cliniche e per l'assistenza sanitaria
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Oltre un milione alle imprese portuali di Livorno e Piombino per acquisire mezzi green
Livorno
Pubblicata la graduatoria di ammissione ai contributi del PNRR-Next Gen Eu
Nel 2024 le vendite dei container della COSCO Shipping Development Co. sono aumentate del +204,1%
Shanghai
Il relativo fatturato è cresciuto del +124,0%
Pubblicato il bando di finanziamento per l'acquisto di mezzi elettrici nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Yang Ming acquista tre nuove portacontainer da 8.000 teu
Keelung
Saranno prese in consegna fra il 2028 e il 2029
Avviata a Marghera la costruzione di una nave da crociera per Regent Seven Seas Cruises
Trieste
Fincantieri consegnerà l'unità nel 2026
Federlogistica istituisce sedi operative in Spagna e Brasile
Genova
L'obiettivo è di andare oltre i teorici rapporti di cooperazione
Sequestrata oltre una tonnellata di cocaina nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
Se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 187 milioni di euro
Nel 2024 i risultati economici di Interporto Padova hanno raggiunto valori record
Padova
Ricavi in crescita del +17%
Tre cerimonie nel cantiere navale di Saint-Nazaire per altrettante nuove navi di MSC Crociere
Ginevra
Consegnata la nuova ammiraglia “MSC World America”
Nel 2024 la società ferroviaria tedesca DB Cargo ha ridotto le perdite
Berlino
Ricavi nuovamente in calo. Flessione del -9,0% dei volumi di merci trasportate
NovaAlgoma ordina in Cina una seconda nave cementiera da 38.000 tpl
Lugano
Sarà presa in consegna nel 2027
Intesa doganale Italia-Brasile per facilitare gli scambi commerciali
Brasilia
Missione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nazione sudamericana
Un team di La Spezia Container Terminal a Rotterdam per testare tecnologie avanzate
La Spezia
Visitato il centro formazione di ECT Hutchinson Ports
Lunedì l'assemblea degli spedizionieri genovesi
Genova
Si terrà al Palazzo della Borsa di Genova
Assarmatori, in Italia il segmento dei traghetti non può sopportare l'onere dell'EU ETS in una situazione di mercato molto fragile
Bruxelles
Messina: tutelare lo shipping dagli eccessi ideologici del Green Deal
Rinnovato il sito web del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
È diventato un unico punto di accesso digitale ai documenti e ai servizi
Nel 2024 i trasporti fluviali di merci in Germania sono aumentati del +1,2%
Wiesbaden
Il volume, pari a 173,8 milioni di tonnellate, è il secondo più basso dal 1990
Ad APM Terminals concesso il rinnovo della concessione nel porto di New York - New Jersey
New York
Contratto della durata di 33 anni. Previsti investimenti pari a 500 milioni di dollari
Avviata la sperimentazione dell'automazione delle gru nel terminal di Interporto Padova
Padova
La società interportuale insignita del “Premio Industria Felix 2025”
A febbraio il traffico dei container nel porto di Algeciras è calato del -17,0%
Algeciras
In riduzione sia i volumi in import-export che il transhipment
A Miami è stata costituita la nuova compagnia crocieristica Crescent Seas
Miami
La flotta, inizialmente formata da una nave della Regent Seven Seas Cruises, salirà a cinque unità entro i prossimi cinque anni
Nel 2024 il volume di veicoli trasportato dalla flotta di Wallenius Wilhelmsen è calato del -9,7%
Oslo
Flessione dei traffici sulla quasi totalità delle rotte mondiali
Accordo tra Assoporti e Assologistica e le authority di commercio, trasporti e porti della Florida
Roma
È stato siglato oggi
Ad aprile una missione in Albania del The International Propeller Clubs - Italia
Genova
Si svolgerà i giorni 9 e 10 a Tirana e Durazzo
Nel 2024 i ricavi della COSCO Shipping Ports sono saliti alla quota record di 1,5 miliardi di dollari (+3,3%)
Hong Kong
Nel solo quarto trimestre calo del -3,0%
A SO.RI.MA. (gruppo FHP) in concessione un'area di 125mila metri quadri nel porto di Chioggia
Venezia
Previsti investimenti pari a 11,5 milioni di euro nell'arco di 25 anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
Govt. to woo top ten shipping liners in world for Colombo port expansion
(Daily Mirror)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Il network intermodale di Contship Italia è stato esteso al Terminal del Golfo di La Spezia
Melzo
Connessioni con gli inland terminal di Milano, Modena e Padova
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +15,2%
Valencia
Il volume complessivo delle merci movimentate è aumentato del +6,8%
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ottiene la certificazione per la parità di genere
Livorno
È la prima port authority italiana ad ottenere questo riconoscimento
Si indebolisce la crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach
Los Angeles/Long Beach
Lo scorso mese registrati incrementi rispettivamente del +2,6% e +13,4%
Assarmatori, bene la posizione del governo italiano sull'impatto dell'EU ETS su shipping e porti
Roma
Messina: compresi appieno i rischi e le storture della regolazione climatica europea
Conferita ai terminal portuali genovesi di PSA Italy la certificazione anticorruzione
Genova
La norma UNI EN ISO 37001 definisce i requisiti per un sistema di gestione anticorruzione efficace
Assiterminal presenta tre progetti per la transizione sostenibile del settore portuale italiano
Roma
Ultimati i lavori alle banchine 33 e 34 del porto di Civitavecchia
Civitavecchia
Approntati 50.000 metri quadri di piazzali
Il completamento e raddoppio della Pontremolese è il sogno-incubo della community portuale spezzina
La Spezia
Fontana: non si trovano i soldi quando risorse enormi sono convogliate su linee ferroviarie di dubbia utilità
Hanwha ha acquisito il 9,9% del capitale della società navalmeccanica Austal
Sydney
Investimento del valore di circa 116 milioni di dollari USA
La flotta europea è in crescita ma le flotte concorrenti crescono ad un ritmo più sostenuto
Bruxelles
Raptis (European Shipowners): investire i ricavi dell'ETS in tecnologie e combustibili puliti per lo shipping
Trasportounito ha confermato il fermo nazionale dell'autotrasporto di merci
Roma
Proclamato per la durata di cinque giorni dal 31 marzo al 4 aprile
A febbraio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +9,1%
Hong Kong
Tuttavia, per la seconda volta negli ultimi 25 anni, il volume di carichi è stato inferiore al milione di teu
Stabile il traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2024
Pireo
L'aumento dei volumi trasportati sulle rotte nazionali ha compensato il calo del traffico con l'estero
Al container terminal di Vado Ligure una portacontainer da 21.000 teu a pieno carico
Vado Ligure
Approdata la Cosco Shipping Nebula che è lunga 400 metri
UIR propone un tavolo permanente per lo sviluppo dell'intermodalità
Verona
Compito principale, quello di costruire un programma di finanziamento dei progetti
Approvato il piano di ristrutturazione della compagnia spagnola Armas Trasmediterránea
Las Palmas de Gran Canaria
Respinto il ricorso dei creditori
A febbraio si è accentuata la flessione del traffico delle merci nel porto di Singapore
Singapore
I carichi containerizzati sono ammontati a 27,4 milioni di tonnellate (-3,6%)
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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