- Ieri è stato depositato il dispositivo di sentenza della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che accoglie il ricorso presentato da sei agenzie marittime italiane (CSA, K-Line Italia, CMA CGM Italy, Coscon Italy, Gastaldi & C. e Agenzia Marittima Prosper) e dall'Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova (Assagenti) per chiedere l'annullamento del pronunciamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che multava 15 agenzie marittime e le associazioni degli agenti marittimi e degli spedizionieri genovesi accusandoli di aver posto in atto un'intesa restrittiva della concorrenza ( del 16 e 26 marzo 2012). Il dispositivo di sentenza è analogo a quello depositato la scorsa settimana con cui il TAR per il Lazio aveva accolto il ricorso presentato da altre sei agenzie marittime e dall'associazione degli spedizionieri Spediporto per l'annullamento del provvedimento del 22 febbraio 2012 dell'Autorità Antitrust ( del 24 ottobre 2012).
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- «Il dispositivo di sentenza del TAR - ha commentato il presidente di Assagenti, Gian Enzo Duci - non contiene a nostro avviso nulla di eclatante. L'Antitrust ha gestito la vicenda in modo superficiale e grossolano, dimostrando di aver approfondito poco la materia e di non averla compresa a pieno. Questa sentenza rimette la nostra associazione in condizione di poter operare, senza mettere in discussione il proprio ruolo di confronto e dialogo fra le aziende per la difesa degli interessi comuni. Spero che i soci, che sono stati costretti a dare le dimissioni a causa del provvedimento dell'Antitrust, abbiano oggi una motivazione in più per entrare di nuovo a fare parte di Assagenti».
- Ricordando che l'indagine sui diritti fissi era iniziata nel giugno 2010 a seguito della segnalazione all'Antitrust da parte di Maersk, a cui poi si era aggiunta Hapag-Lloyd, l'associazione degli agenti marittimi genovesi ha spiegato che la difesa delle associazioni di categoria e delle agenzie marittime coinvolte si è concentrata sulla definizione dei diritti fissi, che rappresentano una parte residuale del costo del trasporto, non in grado - ha sottolineato Assagenti - di provocare distorsioni di mercato. I ricorrenti hanno rifiutato la tesi dell'AGCM secondo la quale si era in presenza di un accordo orizzontale, stipulato da agenzie marittime concorrenti che operano allo stesso livello della catena di distribuzione, e hanno dimostrato che l'intesa sui diritti fissi era di natura verticale, concordata tra due associazioni di categoria che operano a un livello differente della catena logistica.
- La decisione dell'Antitrust inoltre - ha precisato Assagenti - non aveva tenuto conto che l'accordo in questione era stato reso manifesto in più occasioni pubbliche e quindi non soddisfaceva i requisiti di segretezza relativi ad atteggiamenti accusabili.
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- «Questa pronuncia del TAR del Lazio - ha rilevato la presidente di Spediporto, Roberta Oliaro - restituisce dignità al lavoro delle associazioni confermando, spero in modo chiaro, la piena legalità e legittimità di un accordo vigente tra le nostre categorie fin dal lontano 1956. Attendiamo ora di leggere le motivazioni così da comprendere in modo compiuto la pronuncia che certamente avrà ripercorso, accogliendole, le articolate e puntuali difese su cui hanno lavorato, ottimamente, i nostri legali».
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