- Ieri, con dispositivo di sentenza della prima sezione della sede di Roma, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato da sei agenzie marittime (Yang Ming Italy, China Shipping (Italy) Agency, Medmar, Le Navi, Apl Italia Agencies e Zim Italia) e dall'associazione degli spedizionieri corrieri e trasportatori genovesi Spediporto per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva stabilito che 15 agenzie marittime insieme con Spediporto e con l'associazione degli agenti marittimi genovesi Assagenti avevano realizzato un'intesa restrittiva della concorrenza. Nei loro confronti era stata comminata una multa di oltre quattro milioni di euro ( del 16 e 26 marzo 2012).
- In attesa delle motivazione della decisione del Tar per il Lazio, il dispositivo di sentenza, che pubblichiamo di seguito, stabilisce l'annullamento del provvedimento del 22 febbraio 2012 dell'Autorità Antitrust.
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- REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
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(Sezione Prima)
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- ha pronunciato il presente
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- DISPOSITIVO DI SENTENZA
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- Sui ricorsi riuniti 3910/12, 3911/12, 3950/12, 4007/12, 4027/12, 4028/12 e 4035/12, proposti da:
- Yang Ming Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Scionti e Barone, con domicilio eletto presso lo studio legale Eversheds Bianchini in Roma, via Pompeo Magno 1;
- China Shipping (Italy) Agency Co S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Cattarin e Barone, con domicilio eletto presso lo studio legale Eversheds Bianchini in Roma, via Pompeo Magno 1;
- Medmar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Fioretti e Santaniello, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di San Basilio 72;
- Agenzia Marittima Le Navi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Auricchio, Pacciani e Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Legance in Roma, via XX Settembre 5;
- Apl Italia Agencies S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Sutti e Boso Caretta, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Due Macelli 66;
- Spediporto - Associazione spedizionieri corrieri e trasportatori di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Morigi, Guida e Celani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via dei Condotti 9;
- Zim Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Ceraolo, Tozzi e Mordiglia, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Nunziante Magrone in Roma, piazza di Pietra 26;
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- contro
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- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege;
- nei confronti di
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- Maersk Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti D'Ecclesiis, Covone e Belotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Venezia 11;
- Hapag Lloyd Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
- per l'annullamento:
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- a) del provvedimento 22 febbraio 2012, n. 23338, con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, ha stabilito che le società ricorrenti, unitamente ad altre, avevano realizzato un'intesa restrittiva della concorrenza, di cui all'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) avente per oggetto l'incremento concertato dei corrispettivi dei servizi di agenzia marittima, almeno per il periodo dal febbraio 2004 fino al dicembre 2009, e per l'effetto, ha irrogato a ciascuna di esse una distinta sanzione pecuniaria, oltre ad imporre ulteriori prescrizioni.
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- b) degli atti presupposti, connessi e consequenziali, appartenenti al procedimento I733, conclusosi con l'emissione del provvedimento impugnato sub a), e descritti in motivazione.
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- Visti i ricorsi e i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – Antitrust, nonché di Maersk Italia S.p.A.
- Viste le memorie difensive;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Visto l'art. 119, V comma c.p.a.;
- Considerato che le parti ricorrenti hanno dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;
- Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il cons.. S. Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento 22 febbraio 2012, n. 23338, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in epigrafe impugnato sub a).
- Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
- Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'Autorità amministrativa.
- Così deciso in Roma nella camera di consiglio, addì 16 ottobre 2012 con l'intervento dei signori magistrati:
- Calogero Piscitello, Presidente
- Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
- Solveig Cogliani, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATO IN SEGRETERIA
- Il 23/10/2012
- (Art. 119, co. 5, cod. proc. amm.)
- IL SEGRETARIO
- (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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