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CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS | ANNO XVIII - Numero 9/2000 - SETTEMBRE 2000 |
Legislazione
Bruxelles di nuovo sul sentiero di guerra contro i vettori
La Commissione Europea è ancora una volta tornata all'attacco
contro gli accordi di cooperazione tra vettori marittimi. Sebbene
apparentemente non correlata alle sue "incursioni all'alba"
contro i vettori asiatici del marzo scorso, l'azione in questione
ha risollevato il caso del da tempo defunto e poco noto FETTCSA
(Accordo Tariffe e Sovrapprezzi dei Traffici dell'Estremo Oriente),
sanzionandone tutti e 15 i membri per complessivi 7 milioni
($ 6,7 milioni) per fissazione illegale di prezzi (v. Tabella
1).
TABELLA 1 |
LISTA DELLE SANZIONI COMMINATE AL FETTCSA
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Membri del FETTCSA | Sanzione ()
|
CMA CGM | 134.000 |
Hapag Lloyd | 368.000 |
K Line | 620.000 |
Maersk SeaLand | 836.000 |
MISC | 134.000 |
Mitsui OSK Lines | 620.000 |
Neptune Orient Lines | 368.000
|
NYK | 620.000 |
OOCL | 134.000 |
P&ON | 1.240.000 |
Membri indipendenti | |
Cho Yang | 134.000 |
DSR Senator | 368.000 |
Evergreen | 368.000 |
Hanjin | 620.000 |
Yangming | 368.000 |
Fonte: Commissione Europea
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L'iniziativa appare sorprendente, poiché il FETTCSA è
stato disciolto nel 1994 subito dopo la decisione della Commissione
di sollevare obiezioni al riguardo, su istanza del Consiglio Europeo
dei Caricatori. Inoltre, come è unanimemente ammesso, l'associazione
non ha più organizzato riunioni dopo avere ricevuto una
lettera di richiamo da parte della Commissione nel 1992. L'accordo
era entrato in vigore nel 1991 al fine di regolamentare le tariffe
accessorie ed i sovrapprezzi tra i membri della FEFC e le linee
di navigazione non appartenenti a conferenze attive nei traffici
dall'Europa all'Asia.
Nella sua decisione, la Commissione ha respinto la tesi delle
linee di navigazione secondo cui il FETTCSA rappresenta un accordo
meramente tecnico, consentito ai sensi della normativa sulla concorrenza
(articolo 4056); ci si aspetta, peraltro, che alcuni membri presentino
appello contro tale decisione e l'importo delle sanzioni che essa
implica.
La Commissione si è altresì attivamente impegnata
nello scorso giugno nella difesa delle proprie posizioni in altre
tre vecchi casi. Questi ultimi concernono il diritto delle linee
di navigazione appartenenti a conferenze europee di applicare
tariffe comuni di trasporto terrestre in Europa nonché
il diritto della Commissione di revocare l'immunità anti-trust
alle linee in questione nel periodo in cui tali casi vengono esaminati.
Anche i tre casi correlati suddetti risalgono al 1994 e riguardano
il TAA (Trans-Atlantic Agreement), il TACA (Trans-Atlantic Conference
Agreement) che l'ha sostituito e la FEFC (Far Eastern Freight
Conference). Tutte e tre le azioni legali hanno raggiunto il grado
d'appello delle udienze presso la Corte Europea di Prima Istanza;
alla Corte è stato fondamentalmente chiesto di confermare
due punti principali. In primo luogo, la correttezza dell'interpretazione
della normativa da parte della Commissione, per quanto attiene
la condanna della prassi tradizionale delle conferenze in ordine
all'applicazione di tariffe comuni di trasporto interno. In secondo
luogo, il diritto della Commissione di revocare a queste linee
di navigazione l'immunità nei confronti per la durata del
processo di appello, il che è particolarmente importante
poiché le linee appartenenti al TAA/TACA finora sono state
sanzionate solamente per abuso di posizione dominante.
Tali questioni devono essere risolte anche in ragione delle incongruità
delle due principali norme coinvolte: l'art. 4056, che prescrive
i termini ai sensi dei quali l'immunità anti-trust viene
concessa alle linee di navigazione appartenenti a conferenze,
compreso il diritto - in casi eccezionali - di offrire tariffe
comuni di trasporto terrestre, e l'art. 1017/68, che tratta distintamente
la cooperazione nel trasporto terrestre.
E' sorprendente notare come - mentre le linee socie del TAA,
del TACA e della FEFC fossero ben rappresentate alle udienze suddette
nello scorso mese di giugno - la Commissione Europea, a detta
di Philip Ruttley della Rowe and Maw, sia rimasta "in imbarazzante
silenzio" su molte delle questioni sollevate. Chris Welsh,
segretario generale del Consiglio Europeo dei Caricatori, sebbene
fosse comprensibilmente riluttante a commentare tale questione,
ha peraltro osservato: "Generalmente parlando, ad entrambe
le parti è stato concesso lo stesso tempo per presentare
la propria causa, e l'unica cosa che adesso possiamo fare è
attendere che i giudici pervengano ad una decisione".
Uno dei punti contestati dalla Commissione è stato il
fatto che, da quando le linee di navigazione hanno sospeso o eliminato
lo scorso anno le proprie tariffe di trasporto terrestre, i clienti
non hanno dovuto assistere ad alcuna destabilizzazione del mercato,
come in precedenza era stato prospettato dai vettori. Secondo
Ruttley, le linee appartenenti a conferenze hanno risposto che
- dal momento che i fattori di utilizzazione delle navi da allora
sono stati molto più elevati di prima - si è verificata
una minore necessità per chiunque di giocherellare con
le tariffe, ma che - una volta esaurito questo ciclo dei traffici
- le cose andranno in maniera diversa.
Egli ritiene che sia improbabile che la Corte di Prima Istanza
prenda una decisione su qualcuno dei tre casi prima della fine
dell'anno.
(da: Containerisation International, luglio 2000)
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