Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXX - Numero 30 APRILE 2012
Legislazione
Le concessioni portuali: un intasamento normativo
A dicembre del 2011 la Commissione Europea ha emanato una
proposta finalizzata all'introduzione di una direttiva sulla
concessione di servizi e sui contratti di affidamento dei lavori
portuali.
Anche se la direttiva proposta deve ancora essere esaminata a
fondo dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo, e quindi
potrebbe essere soggetta ad ulteriori cambiamenti, i porti e gli
operatori terminalistici dovrebbero essere messi al corrente sui
contenuti della normativa proposta.
Attualmente, non esistono specifiche linee-guida sui contratti
di affidamento dei servizi.
L'unica direttiva deriva dal diritto giurisprudenziale sui
principi della trasparenza, della proporzionalità e
dell'eguale trattamento racchiusi nel Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea.
Con la pubblicazione della proposta di direttiva a dicembre del
2011, la Commissione cerca di porre rimedio all'attuale incertezza
giuridica in materia, così come alla carenza di linee-guida
omogenee in tutta l'Unione Europea, nonché alla mancanza di
protezione legale/giudiziale.
Senza linee-guida di fonte normativa esistono potenziali
distorsioni del mercato ed inefficienza in materia di concessioni di
servizi.
In particolare, esistono preoccupazioni in ordine al fatto che
le piccole e medie imprese non siano in grado di entrare nel mercato
delle concessioni e che le autorità pubbliche non riescano a
garantire l'efficienza della spesa pubblica.
Quest'ultima è un elemento decisivo in un momento in cui
la spesa pubblica viene posta sotto un rigoroso esame.
La stessa mancanza di linee-guida ha comportato un campo di
gioco impari nel settore delle concessioni, mentre la mancanza di
uniformità rappresenta una barriera all'ingresso nel mercato,
dal momento che gli appaltanti debbono acquisire consulenze da
esperti sulla conformità alle condizioni locali, con la
conseguenza di effetti negativi sulla concorrenza e di una riduzione
del valore del denaro per i clienti.
Attualmente, inoltre, vi sono pochi strumenti di ricorso a
disposizione di coloro partecipano ad una gara relativa
all'assegnazione di una concessione.
Le assegnazioni dei lavori sono definite nella proposta di
direttiva come “un contratto a scopo di lucro concluso per
iscritto fra uno o più operatori economici ed uno o più
appaltanti ed avente quale obiettivo l'esecuzione dei lavori,
laddove per lavori da espletarsi si intendono a) solamente il
diritto di effettuare i lavori che sono oggetto del contratto o b)
quello stesso diritto unitamente al pagamento”.
Gli affidamenti dei lavori sono attualmente soggetti a
provvedimenti normativi circoscritti.
Gli affidamenti di servizi, quale forma di cooperazione
pubblico-privata, vengono definiti come i casi in cui un organismo
del settore pubblico concede ad un operatore del settore privato
l'uso di determinate infrastrutture se l'imprenditore provato
sottoscrive l'accordo di effettuare operazioni, manutenzione ed
investimenti nello sviluppo dell'infrastruttura coinvolta.
Ad esempio, un'autorità portuale può affidare ad
una società privata una porzione di terreno portuale ai fini
della fornitura di servizi di movimentazione dei carichi.
L'operatore del settore privato si assume il rischio operativo e
dell'investimento e di conseguenza ha diritto di incassare le
entrate generate da quella particolare infrastruttura o da quel
particolare servizio per tutta la durata della concessione.
La ESPO (Organizzazione Europea dei Porti Marittimi) ha
pubblicato a maggio del 2011 un documento contenente il proprio
punto di vista sull'applicazione dei principi normativi Europea in
relazione agli accordi in materia di terminal portuali.
Il documento ha rivelato che i sistemi di governance portuale
differiscono in ambito europeo e che la grande maggioranza dei porti
europei appartiene allo stato.
La gestione delle infrastrutture portuali è spesso
devoluta ad una autorità portuale, che assume le funzioni di
“padrone di casa” presso il porto gestito, inclusa la
facoltà di consentire l'accesso delle imprese operanti nel
mercato ai terreni portuali per assicurare i servizi portuali.
Questi contratti sono regolati da tutta una serie di norme
pubbliche e private.
La ESPO ammette che le procedure di concessione in regime di
concorrenza sono diffusamente utilizzate nell'ambito del settore
portuale e terminalistico, specialmente nel campo dei traffici
containerizzati.
La ESPO ha adottato un “Rapporto d'indagine” che
illustra l'uso delle aste in regime di concorrenza o delle procedure
di gara nell'appalto dei terreni portuali.
Le statistiche della ESPO indicano come sia probabile che le
maggiori autorità portuali si servano di procedure di
concessione in regime di concorrenza e come la durata media degli
accordi terminalistici sia di 30-35 anni.
La ESPO raccomanda che, in qualsiasi situazione in cui le
autorità portuali consentono l'uso da parte di terzi di
terreni portuali per servizi portuali, esse rendano noti i piani
inerenti all'utilizzazione e si uniformino a criteri di selezione
che siano “equi, non discriminatori e trasparenti rispetto ai
controlli”.
Da questo punto di vista, la ESPO sostiene con forza la proposta
di direttiva, ritenendo che essa lasci alle autorità portuali
la necessaria flessibilità in ordine alla istituzione di
criteri sia di selezione sia di concessione per gli affidamenti dei
servizi.
Tuttavia, la ESPO ha espresso le proprie preoccupazioni in
relazione al prolungamento degli accordi fra operatori assegnatari
ed autorità portuale.
La ESPO non sostiene il prolungamento automatico ma ritiene che,
se un operatore assegnatario si stesse comportando bene e si stesse
impegnando ad investire in infrastrutture, l'accordo con l'autorità
portuale dovrebbe essere prolungato.
La Commissione ha indicato che l'estensione della durata di un
contratto in essere possa essere qualificata come una nuova
concessione e possa dover adeguarsi alla regolamentazione della
proposta di direttiva.
C'è, pertanto, una lieve divergenza fra l'opinione della
ESPO e quella della Commissione riguardo al prolungamento dei
contratti.
È probabile che questa tensione minore resti al momento
irrisolta.
Tuttavia, può essere che, se il prolungamento era stato
menzionato nella concessione del contratto originario, la previsione
possa restare valida, in particolare se il concessionario detenga il
diritto unilaterale di estendere la concessione nel caso che
determinate condizione vengano soddisfatte.
Perciò, non dovrebbe esserci alcun nuovo “accordo”
che richieda il consenso dell'organismo appaltante, dando così
vita ad una nuova normativa.
Il settore stesso sta ancora valutando l'impatto della proposta
di direttiva, ed è anche probabile che ogni ulteriore
commento tenga conto di un nuovo pacchetto di misure per i porti al
vaglio del dipartimento trasporti e mobilità della
Commissione Europea.
È probabile che questo pacchetto contenga misure atte a
ridurre gli oneri amministrativi presso i porti, al fine di
migliorare la trasparenza dei finanziamenti portuali, nonché
proposte di provvedimenti sui servizi portuali.
Anche se la proposta di direttiva sulle concessioni di servizi
de'essere ancora adottata dal Parlamento Europeo o dal Consiglio dei
Ministri, si prevede che tali misure possano essere accolte entro la
fine del 2012.
La data attualmente prevista per il recepimento della proposta
di direttiva è quella del 30 giugno 2014.
Tuttavia, la Commissione Europea ha confermato che la proposta
di direttiva non avrà effetto retroattivo e pertanto non si
applicherà ai contratti già in essere alla data della
sua entrata in vigore.
Gli operatori portuali e terminalistici vorrebbero accelerare le
trattative sui nuovi progetti allo scopo di concludere accordi,
patti o variazioni ai patti esistenti, prima che la nuova normativa
entri in vigore.
Essi vorrebbero altresì poter presentare richieste,
direttamente od indirettamente, in ordine alla configurazione
definitiva della normativa. (da: portstrategy.com, 01.05.2012)
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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